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TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE IV CIVILE - Ordinanza 17 luglio 2007
G.I. Dott.ssa Efisia Gaviano.
Pica Ciamarra e soc. PCAint Pica Ciamarra Associati s.r.l. (Avv.ti Marco Provera e Giuseppe Sartorio) c. Città della Scienza S.C.P.A. Onlus (Avv. Vincenzo Cocozza).


1. Diritto d’autore – Contratto di affidamento direzione di lavori di un complesso unitario di opere – Opera che costituisce il completamento del progetto iniziale - Obbligo di affidare la direzione dei lavori al progettista iniziale – Sussiste – Ragioni.

 

2. Diritto d’autore – Realizzazione opera di un complesso unitario - Obbligo ex art. 130 del D.Lgs 163 del 2006 di affidamento direzione dei lavori all’organizzazione interna – Deroghe - Possibilità – Limiti.

 

3. Processo civile - tutela ex art. 700 - violazione obbligo contrattuale - Affidamento direzione dei lavori a di un complesso unitario - Inibizione del progetto - Possibilità - Tutela del diritto d’autore

1. Laddove sia stato stipulato un contratto per l’affidamento dei lavori di un complesso unitario ed in seguito s’intenda realizzare un’opera che costituisce completamento dello stesso, la direzione dei lavori di quest’ultima deve essere affidata a chi ha curato la progettazione e la direzione del progetto iniziale, in quanto l’art. 20, comma I, della Legge 633 del 1941, prevede che il progettista iniziale dell’opera del complesso unitario ha il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione ed a ogni altro danno dell’opera che possono portare pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione (1).

 

2. Nel caso di realizzazione di un opera architettonica che costituisce il completamento di un complesso unitario, il principio sancito dall’art. 130 D.lgs. n. 163/06, secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio interno a cui affidare la direzione dei lavori, può essere derogato nel caso in cui la particolarità e la rilevanza dell’opera suggerisca di fare riferimento alla competenza dell’autore del progetto unitario iniziale.

 

3. Sussiste la possibilità di accordare tutela ex art. 700 c.p.c. qualora a seguito di inadempimento contrattuale da parte della stazione appaltante, la direzione dei lavori di un opera di completamento di un complesso unitario, sia affidata a terzi. In tali casi può essere inibita alla stazione appaltante l’utilizzo del progetto relativo all’opera da realizzare, in forza di un duplice ordine di motivi: uno che si fonda sull’inadempimento della obbligazione assunta dalla stazione appaltante in relazione all’affidamento di lavori al progettista iniziale dell’opera e l’altro in considerazione della tutela offerta all’autore dell’opera nel non veder modificata la propria opera da terzi.

 

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(1) Nella fattispecie ha osservato il Tribunale di Napoli che l’obbligo per la stazione appaltante di affidare la direzione dei lavori di completamento dell’opera iniziale all’autore del progetto discende dalla sottoscrizione di un accordo, stipulato nel 1993, ovvero prima dell’entrata in vigore della L. Merloni, in forza del quale la resistente si era obbligata ad affidare l’incarico de quo al ricorrente.


TRIBUNALE DI NAPOLI
Quarta sezione Civile

 

Il giudice Dott.ssa Efisia Gaviano, letti gli atti del procedimento civile avente R.G. n. 20332/2007, avente ad oggetto: ricorso ex art. 700 c.p.c.;

 

TRA

 

Prof. Arch. Massimo PICA CIAMARRA, in proprio e la società PCAint PICACIAMARRA ASSOCIATI srl in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Provera e Giuseppe Sartorio, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio Sartorio in Napoli, alla Via dei Mille, 16;

 

E

 

CITTA’ della Scienza S.C.P.A. ONLUS in persona del legale rappresentante p.t., dott.ssa Clementina Chieffo, rappresentata e difesa dall’avvocato prof. Vincenzo Cocozza ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Colonna, n. 9, presso lo studio di quest’ultimo;

 

Sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 26.6.2007, ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

 

Il Prof. Arch. Massimo PICA CIAMARRA, in proprio e la società PCAint PICACIAMARRA ASSOCIATI srl hanno proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti della Città della Scienza S.C.p.A. e nello stesso hanno evidenziato:
- che il comprensorio di proprietà della Fondazione Idis denominato “Città della Scienza”, accoglie un insieme di spazi espositivi, aule e laboratori, ricavati in parte da un opificio industriale dimesso;
- che il progetto di intervento dovrebbe essere completato con la realizzazione ex novo di un edificio il “Museo del Corpo Umano”, il quale delinea attraverso la modulazione degli spazi e l’impiego di adeguate tecniche di comunicazione un “viaggio” all’interno del corpo umano;
- che il progetto dell’interno complesso, coordinato da massimo Pica Ciamarra e svolto, in tutte le sue fasi dalla PCA Int, persegue obiettivi ambiziosi: anzitutto, - “nobilitare” uno spazio produttivo obsoleto ed al contempo conservare la memoria del lavoro industriale e delle condizioni in cui esso veniva svolto, - indicare, in un territorio i cui connotati risultano alterati, se non stravolti da una edificazione aggressiva, la strada del ri-uso dei volumi esistenti, come mezzo per indurre una crescita qualitativa e non quantitativa del patrimonio edilizio; - promuovere la diffusione della cultura scientifica, per riannodare il rapporto tra le discipline scientifiche e quelle umanistiche;
- che il programma, per quanto ambizioso, si è ad oggi concretato in una realizzazione di altissima qualità architettonica, al punto che il progetto e l’insieme sistematico di opere che ne è scaturito, sono stati oggetto di pubblicazione ed hanno ricevuto svariati riconoscimenti internazionali;
- che nella esposizione attualmente in corso a Pechino, dedicata alla Campania ed alle sue attrattive turistiche, la Città della Scienza viene presentata con grande rilievo, come la maggiore realizzazione architettonica contemporanea ed uno dei poli di attrazione della Regione;
- che la progettazione generale, definitiva ed esecutiva, nonché la direzione dei lavori di ciascuno dei lotti sin qui realizzati, è stata affidata ai ricorrenti, così come la progettazione del Museo del Corpo Umano, il cui progetto, dopo la fase di validazione, è stato posto a base della gara d’appalto aggiudicata il 19.12.2006 alla Pa.Co.Pacifica Costruzioni s.p.a.;
- che i suddetti lavori risultano già consegnati e sono in corso;
- che l’ufficio di direzione dei lavori non è stato conferito all’autore dell’opera ed ai suoi collaborati, ed è pertanto evidente che , per scelta dell’ente appaltante (la Città della Scienza), è stato nominato un altro professionista;
- che quanto sopra costituisce una grave violazione del contratto intercorso con il proprietario – committente, Fondazione Idis e dei diritti attribuiti, in via convenzionale, al soggetto titolare del diritto morale d’autore;
- che il contenuto dell’incarico, unitario sin dall’origine e, quindi concernente tutti gli stralci funzionali, della Città della Scienza, la progettazione e la direzione dei lavori, è consacrato nelle lettera di incarico del 29.7.93, sottoscritta per accettazione da Massimo Pica Ciamarra;
- che l’incarico è stato successivamente confermato il 19.10.93, con nota prot. 568.93, con la quale si facultavano la PCAint e massimo Pica Ciamarra a conferire incarichi professionali ad alti soggetti, “…rimanendo unico responsabile delle soluzioni tecniche, dei tempi, della qualità e dei costi degli interventi”, verso la Fondazione Idis;
- che nel corso del rapporto i ricorrenti hanno accordato alla Fondazione Idis consistenti riduzioni sui compensi tabellari, impegnandosi per di più ad accettare un mero rimborso spese, nel caso in cui le risorse finanziarie, occorrenti per remunerare i progetti preliminari di volta in volta elaborati per i singoli stralci, non fossero state reperite e rinunziando ai consistenti interessati maturati per il ritardato pagamento;
- che la rinunzia e le agevolazioni trovano tuttavia la propria giustificazione, nel peculiare regime del diritto morale d’autore che le parti hanno inteso tutelare, rispetto non solo ai contenuti ideativi del progetto ma quanto e soprattutto, all’opera nella sua concreta realizzazione;
- che l’art. 20 c.2 della legge n. 633/41 stabilisce che l’autore non può opporsi alle modifiche che si rendono necessarie durante e dopo l’esecuzione dell’opera, in funzione di esigenze del proprietario o committente; in tal modo viene data la prevalenza alle facoltà inerenti al diritto di proprietà rispetto a quelle inerenti al diritto morale di autore. Un temperamento è previsto a favore del diritto di autore ed a scapito del diritto di proprietà, quando all’opera viene riconosciuto importante carattere artistico su richiesta dell’autore. In tal caso quindi spetta a quest’ultimo lo studio e l’attuazione delle modifiche. Nel disegno della norma pertanto, il riconoscimento dell’importante carattere artistico dell’opera non è fine a sé stesso, ma è strumentale allo studio ed all’attuazione delle modifiche da parte dell’autore;
- che a sua volta la normativa in materia di lavori pubblici prevede che, in caso di opera di particolare pregio architettonico, la direzione dei lavori debba essere affidata, di preferenza, al progettista;
- che l’indagine circa il comune intento delle parti non può che far ritenere esteso pattiziamente all’intera opera “Città della Scienza” il peculiare regime di cui sopra, anche prescindendo da un formale riconoscimento – in sede amministrativa – del particolare pregio artistico del progetto;
- che a ciò consegue, essendo rimessa alla Direzione dei Lavori la possibilità di introdurre varianti al progetto in sede esecutiva, che l’affidamento di essa ad un soggetto diverso dal progetto, risulta contrario alle pattuizioni intercorse; né del resto ove pure le eventuali variazioni venissero concordate con il titolare del diritto morale dell’opera, questi sarebbe nella condizione di verificare tempestivamente se la condotta dei lavori rispecchi la sua visione dell’opera ed inoltre, mentre egli non potrebbe esplicare la propria attività creativa nell’ambito che la convenzione gli aveva riconosciuto, il committente si vedrebbe nei fatti attribuito un diritto di rielaborazione dell’opera intellettuale che il patto intercorso non prevedeva;
- che il puntuale adempimento degli obblighi scaturenti dalla convenzione non potrebbe essere eluso od aggirato, semplicemente perché il proprietario committente, la Fondazione Idis, ha indicato come destinatario ed utilizzatore del progetto relativo al Museo del Corpo un diverso soggetto giuridico, quale città della Scienza scpA. L’eventuale novazione soggettiva del rapporto è vicenda che non implica un mutamento dei termini oggettivi della presentazione in difetto di qualsivoglia patto derogatorio. Inoltre, il diritto di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno non può andare disgiunto dal pagamento del corrispettivo che, nella specie, non è stato né eseguito, né offerto.
- Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto che venisse inibito alla ricorrente Città della Scienza ScpA l’utilizzazione del progetto relativo al Museo del Corpo Umano, la cui proprietà intellettuale spetta ai ricorrenti considerato che, per patto intercorso con la committente fondazione Idis, l’incarico di progettazione era considerato inscindibile da quello di direzione dei lavori. Il tutto, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di cui alla precedente procedura.
Ancora, gli istanti hanno rilevato che la domanda cautelare proposta deve ritenersi strumentale all’accertamento nel merito del corrispondente diritto morale di autore nonché alla declaratoria di inadempimento degli obblighi di remunerazione della prestazione resa, con conseguente divieto di utilizzazione economica dell’opera di ingegno.
Si è costituita la Città della Scienza SCPA Onlus, la quale nella propria comparsa ha rilevato che nel 1993 la Fondazione Idis aveva affidato all’arch. massimo Pica Ciamarra l’insieme delle attività tecnico-progettuali relative alla realizzazione della “Città della Scienza”. Detto incarico veniva formalizzato in data 29.7.93, con la precisazione che, in caso di sospensione dell’incarico per mancanza di finanziamento, sarebbe stato riconosciuto al professionista solamente il rimborso per le attività già svolte.
In data 29.8.96 fu stipulato l’Accordo di programma fra il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, Regione Campania, Comune e Provincia di Napoli e Fondazione Idis, per la realizzazione dell’opera.
Le opere venivano appaltate, la direzione dei lavori veniva affidata allo studio Ciamarra ed i lavori suddivisi in quattro lotti e conclusi.
Per tale intervento, la Fondazione Idis – Città della Scienza e l’ Arch. Ciamarra avevano stipulato una scrittura privata con la quale quest’ultimo aveva subordinato la riduzione del proprio compenso all’adozione di una delibera del CdA della Fondazione che la impegnasse alla spontanea applicazione all’opera dei conteuti di un disegno di legge, all’epoca solo presentato, recante disposizioni in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica, con particolare riferimento al riconoscimento delle opere di particolare qualità architettonica.
Tale disegno non era stato tuttavia approvato per cui non era il professionista si era concluso.
Sei anni dopo, con nota del 9.3.2006 la Scpa onlus Città della Scienza ha richiesto al Presidente della Giunta Regionale di procedere alla promozione di un nuovo Accordo di Programma, finalizzato alla approvazione di un progetto per la realizzazione del Museo del Corpo Umano, denominato “Corporea”, nell’edificio D situato nel complesso della Città della Scienza. La Giunta Regionale ha dichiarato l’interesse pubblico della Regione Campania, delegando l’Assessore al governo del territorio a promuovere una Conferenza di Servizi funzionale all’ottenimento di tutti i necessari pareri, autorizzativi ed assensi delle amministrazioni competenti (proprio perché si trattava di un nuovo e diverso progetto architettonico).
La progettazione in questione, anche in questo caso curata dallo Studio Pica Ciamara ha ottenuto l’approvazione all’unanimità, acquisendo le autorizzazioni ed i pareri necessari, e pertanto, in data 11.4.2007 la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune e la stessa Società Consortile, hanno stipulato un nuovo Accordo di Programma per la realizzazione all’interno del complesso di Città della Scienza del Museo del Corpo Umano denominato Corporea.
Per la realizzazione dell’intervento vi erano però tempi strettissimi per il completamento dell’opera in quanto questa era finanziata nella misura POR della Regione Campania ed in base alla normativa comunitaria era fissata una data limite per la sua conclusione, funzionale al riconoscimento dei Fondi Comunitari.
Infatti la Regione Campania, proprio in ragione di tali esigenze con delibera n. 748/07 ha programmato la regolamentazione/adattamento e limite temporali di alcune fasi di attuazione delle operazioni cofinanziate dal POR Campania 2000/2006 ed ha stabilito le scadenze per l’avvio dei lavori relativi alle operazioni infrastrutturali cofinanziate dal FESR che presentassero un cronoprogramma coerente con la tempistica di chiusura del Programma. La predetta ha inoltre mandato ai responsabili delle misure POR di revocare operazioni che non avessero rispettato le scadenze suindicate.
Al fine di rispettare le suddette scadenze la Società consortile resistente ha immediatamente provveduto alla aggiudicazione dei lavori in applicazione della normativa sugli appalti e ne ha affidato la realizzazione a personale interno.
Con il ricorso in esame il prof. Pica Ciamarra si duole del fatto che l’ente procedente non abbia in questo caso affidato la direzione dei lavori al proprio studio.
Tanto premesso, la resistente ha evidenziato che in questa sede si analizza un rapporto diverso e distinto da quello che aveva visto impegnato il ricorrente nella realizzazione della sede della Città della Scienza. Il progetto relativo a quest’ultima era stato affidato interamente al ricorrente che aveva la concreta realizzazione, ed allo stesso si riferivano tutti gli accordi citati dal ricorrente. Del resto, anche per ciò che concerneva l’atto con il quale ci si era impegnati a riconoscere il pregio architettonico dell’epoca, l’art. 1 aveva dichiarato che l’atto si riferiva alle attività professionali di cui ai lavori dei lotti 1,2,3 e 4 in appalto a seguito dell’Accordo stipulato il 29.8.96.
La questione affrontata in questa sede riguardava invece la realizzazione del progetto approvato con l’accordo di programma dell’11.4.2007, avente ad oggetto la costruzione del Museo del Corpo Umano. Su tale differente progetto non vi è alcun obbligo contrattuale se non quello delle nuove competenze per la progettazione eseguita.
Lo stesso ricorrente del resto, per fondare la propria domanda ha fatto esclusivo riferimento alla presunta violazione del diritto d’autore, ma non ha richiamato alcun obbligo contrattuale o normativo che imponesse all’Ente di affidare la direzione dei lavori al progettista dell’opera a farsi.
Ancora, la resistente ha rilevato che la normativa sugli appalti, speciale rispetto a quella richiamata da controparte, imponeva di organizzare la struttura della Direzione dei lavori preferibilmente con personale interno e poi, attraverso intese con altre amministrazioni e solo successivamente, di affidare il relativo incarico al progettista,
in tal senso si deve tenere presente il disposto di cui all’art. 130 del d.lgs n. 163/2006 il quale prevede che la scelta del Direttore dei Lavori debba essere data alla organizzazione interna e che al progettista si possa ricorrere solo laddove tali competenze siano assenti e non sia la possibilità di rivolgersi ad altre Amministrazioni pubbliche. Esattamente in tal senso ha proceduto la società Consortile.
In ogni caso non sussistano i presupposti per l’applicazione della norma sul diritto di autore, la quale non impedisce che l’opera sia realizzata da terzi, così come risulta evidente in ragione di quanto disposto dall’art. 20 c.2 della legge n.633 del 1941, il quale prevede che l’autore di opere di architettura non possa opporsi alle modificazioni che si siano rese necessarie nel corso della realizzazione, né a quelle che si renda necessarie nel corso della realizzazione, né a quelle che si renda necessario apportare all’opera già realizzata. Solo nell’ipotesi che competente autorità statale riconosca all’opera l’importante carattere artistico, devono spettare all’autore lo studio e l’attuazione di tali modificazioni.
Ebbene, nel caso di specie, il formale riconoscimento necessario per derogare al primo periodo della suddetta disposizione non c’è stato e per di più tali accordi avevano riguardato i soli lavori di cui all’accordo di programma del 1996 ed i lotti specificamente individuati nella scrittura del 2000.
Anche in questo caso tuttavia, il riconoscimento in questione avrebbe consentito al progettista di essere coinvolto solo in caso di modificazioni.
Ebbene, il bando prevedeva espressamente il divieto di effettuare varianti in corso d’opera ed in ogni caso la variate sarebbe stata possibile nei soli casi stabiliti dalla legge e solo dopo aver sentito il progettista.
In forza di quanto rilevato non sussistevano pertanto i presupposti di cui all’invocato art. 700 c.p.c. in quanto il danno paventato era costituito dalla mera possibilità che, in sede di realizzazione dell’opera, potesse rendersi necessaria una modificazione del progetto. Si trattava quindi, di una circostanza solo eventuale e futura che, proprio per l’obbligo posto a carico della Committente di sentire il progettista prima di ogni modificazione, potrebbe essere allora fatta valere, con gli strumenti cautelari posti a disposizione.
In sostanza pertanto la domanda si dimostrava inammissibile in quanto non sussisteva il presupposto del pericolo di una situazione attuale di danno, esulando dalla funzione giurisdizionale la possibilità di apprezzare la mera possibilità di un evento.
Nello stesso tempo, vi era l’interesse pubblico al celere proseguimento dei lavori., laddove vi erano precise cadenze temporali che, se non rispettate, avrebbero determinato la revoca dei finanziamenti comunitari che consentivano la realizzazione dell’opera.
Ancora, doveva ritenersi inammissibile ed infondata la richiesta di declaratoria di inadempimento degli obblighi di enumerazione alla prestazione resa. Su tale aspetto difatti il ricorrente poteva ottenere il pagamento, anche in via forzosa, attraverso le procedure giurisdizionali tipizzate.
Concludeva la resistente perché il ricorso venisse respinto in quanto inammissibile, non sussistono i presupposti di cui alla stesso ed altresì in quanto l’interesse a ricorrente si presentava comunque infondato.
Nel corso dell’udienza fissata per la comparizione delle parti veniva sentito il prof. Pica Ciamarra, illustravano le proprie posizioni e formulavano le rispettive richieste ed all’esito questo giudice si riservava ai fini del decidere.
Tanto premesso, è necessario ripercorrere i momenti salienti della vicenda che ci occupa, ricordando anzitutto che con nota del 29.7.1993 avente ad oggetto: progettazione “Città territorio della Scienza “ , la Fondazione IDIS nella persona del suo Presidente, Porf. G. Vittorio Silvestri, dopo aver premesso – tra l’altro – che la suddetta Fondazione intendeva provvedere alla realizzazione della sede della “Città della Scienza”e che si doveva regolarizzare, a conferma dell’incarico già conferitogli per le vie brevi, la posizione dell’arch. prof. Massimo Pica Ciamarra che – avvalendosi della struttura tecnica di supporto della Pica Ciamarra Associati International srl – aveva prodotto elaborati e studi preliminari utilizzati dalla Fondazione per l’avvio delle procedura, aveva affidato alla suddetta società, nella persona dell’arch. Massimo Pica Ciamarra l’insieme delle seguenti attività tecnico – progettuali relative all’opera: - coordinamento della progettazione integrale e consulenze relative; - progetto architettonico e generale; - progetto strutturale e consulenza geotecnica relativa, coordinamento saggi e prove; - progetto degli impianti tecnologici; progetto dell’organizzazione di cantiere, progetto del programma di manutenzione; – analisi dell’impatto ambientale; direzione dei lavori, contabilità ed assistenza al collaudo.
Con successiva nota del 19.10.1993, sempre proveniente dal prof. Silvestrini e diretta alla Pica Ciamarra Associati Internazionali srl veniva confermata l’opportunità che la Fondazione Idis facesse riferimento ad un unico Studio per tutte le attività relative al progetto Città della Scienza, in modo tale che lo stesso – pure nel caso in cui si fosse avvalso di altri soggetti – conservasse ogni responsabilità nei confronti del committente con riferimento alle soluzioni tecniche, ai tempi, alla qualità ed ai costi degli interventi.
Ciò posto, la fondazione aveva confermato altresì che l’incarico conferito era da considerarsi esteso all’insieme degli interveti delle Fondazione nella zona e quindi anche allo studio ed alla programmazione degli interventi nel settore fotovoltaico, in area limitrofa all’attuale sede della Fondazione.
In data 15.2.1996 la Fondazione Idis e la Pica Ciamarra Associati Internazionale srl avevano sottoscritto una scrittura privata, a rettifica ed integrazione della nota del 29.7.1993 di formalizzazione dell’incarico di progettazione della Città della Scienza da realizzarsi nell’ambito della proprietà della Fondazione Idis in Napoli alla Via Coroglio, precisando alcuni punti relativi alla contabilità dei lavori, alle spese ed agli onorari.
Ancora, con una successiva scrittura privata del 30.12.2000 le parti avevano stabilito che la società Pica Ciamarra si impegnava a ridurre i propri corrispettivi, relativi ai soli lavori al 1°, 2°, 3° e 4° lotto, in appalto a seguito dell’Accordo di programma per la realizzazione della Città della Scienza stipulata il 29.8.1996 tra i soggetti interessati, subordinando tale riduzione – tra l’altro – alla delibera da parte del CdA della Fondazione che l’impegnasse sin da tale momento ed indipendentemente dalla sua conversione in legge, alla spontanea applicazione all’opera del Disegno di Legge approvato nel luglio del ’99, recante disposizioni in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica, con particolare e non esclusivo riferimento alla tutela di cui all’art. 4 “riconoscimento delle opere di particolare qualità architettonica”.
Più di recente, con una nota del 19.5.2006 diretta al prof. Massimo Pica Ciamarra e proveniente sempre dal Presidente della Fondazione Idis – Città della Scienza, quest’ultimo – nel momento in cui ci si stava avviando verso il tanto atteso completamento del nostro progetto “Città della Scienza” – rassicurava il primo del fatto avrebbe adempiuto agli impegni contrattuali sottoscritti, confermando che avrebbe proceduto al saldo dei corrispettivi dovuti per la parte di progetto sino ad allora realizzata. Per quanto riguardava l’ultimo lotto, che prevedeva la costruzione del Museo del Corpo Umano. “Corporea”, che è quindi quello di cui trattasi specificamente in questa sede, il Presidente della Fondazione faceva presente che si stava completando l’iter amministrativo di approvazione del progetto definitivo predisposto dalla Pica Ciamarra Associati, che avrebbe portato all’ottenimento di tutti i permessi e le licenze necessari, nonché al finanziamento dell’opera con le risorse della Misura 4.6 del POR Campania. Ancora, il Presidente della Fondazione faceva presente al professionista che di tale nuovo progetto era titolare la società Consortile per azioni “Città della Scienza”, con il cui direttore generale sarebbero quindi stati definiti i relativi contrattuali.
Infine, il predetto sollecitava il professionista affinché procedesse alla redazione del progetto esecutivo al fine di poter esperire tempestivamente le procedure di gara.
Orbene, dagli elementi acquistati e sin qui riportati, sia pure solo sinteticamente, si evince l’unitarietà della progettazione inerente alla realizzazione della “Città della Scienza” intesa nel suo complesso, rispetto alla quale il Museo del Corpo Umano costituisce uno dei lotti, più specificamente l’ultimo, che ne determina il completamento (cfr. la richiamata nota del 19.5.2006).
Del resto, la conferma di tale convincimento si ricava da una serie di ulteriori circostanze, anch’esse risultanti dalla documentazione allegata.
Invero, non può trascurarsi che dal verbale della Conferenza di Servizi datato 5.6.2006 ed allegato alla produzione di parte resistente, si evince che la realizzazione del Museo del Corpo Umano denominato “Corporea” costituisce il “completamento del progetto complessivo allegato all’Accordo di Programma stipulato l’11.3.1997 tra Regione Campania, Provincia di Napoli, Comune di Napoli e con l’adesione della Fondazione Idis per la realizzazione dell’intervento “Città della Scienza”.
Ancora va evidenziato che, anche nell’Accordo di programma dell’11.4.2007 relativo alla realizzazione – nell’edificio D, all’interno del complesso di Città della Scienza – del Museo del Corpo Umano denominato “Corporea”, si è ribadito che la realizzazione di quest’ultimo costituiva il completamento del progetto complessivo allegato all’Accordo di Programma risalente all’11.3.1997. Deve a questo punto precisarsi che l’aspetto fondamentale di tale significativa circostanza non può invero ritenersi sminuito dal fatto che per la realizzazione di tale ultima opera si dovessero apportare alcune variazioni e modifiche distributive interne e di sistemazioni esterne, in quanto ciò appare invero consequenziale rispetto all’investimento di una nuova struttura nell’ambito di altre già precedentemente realizzate ed ambientate.
Tanto rilevato in ordine al fatto che la realizzazione del Museo del Corpo Umano rientra indubbiamente nel più vasto progetto relativo alla “Città della Scienza”, e considerato altresì che il progetto definitivo di riferimento relativo allo steso è proprio quello dello Studio Pica Ciamarra Associati, si deve a questo punto evidenziare che – quanto meno per quanto risulta dalla documentazione che le parti hanno posto a disposizione di questo ufficio – non essendo stata tra le parti alcuna specifica ed ulteriore pattuizione, anche il conferimento dell’incarico inerente a tale ultimo progetto deve ritenersi ricompresso nell’ambito del più vasto accordo del 29.7.1993 relativo alla realizzazione della “Città della Scienza” nel suo complesso.
Ebbene detto accordo, come si è già avuto occasione di rilevare, compravendeva tra le altre attività anche la direzione dei lavori.
Del resto, nella stessa nota del 19.5.2006 proveniente dalla Fondazione Idis – Città della Scienza – è opportuno ribadirlo ancora una volta – era chiaro il riferimento ad un unitario progetto iniziale che con la realizzazione dell’ultimo lotto avrebbe visto il suo completamento.
A ciò si deve aggiungere che, come si è avuto modo di ricordare, sempre nella richiamata nota vi è il riferimento da parete del Presidente della Fondazione alla circostanza che di tale nuovo progetto era titolare la società Consortile per azioni “Città della Scienza”, e che con la stessa sarebbero stati definiti i relativi aspetti contrattuali.
A tal proposito è stato difatti prodotto dalla parte resistente il contratto di affitto di ramo di azienda stipulato in data 13.6.2005 tra la Fondazione Idis e la Società Consortile “Città della Scienza s.c.p.a. Onlus”, dal quale emerge che quest’ultima è subentrata nelle commesse della Fondazione in essere, in negoziazione o in attesa di esito, nonché in tutti i contratti ed in generale in tutti i rapporti con i terzi relativi a tutte la attività meglio specificare nella lettera a) della premessa delle stesso atto ancora, all’art. 11 dello stesso contratto risulta pattuito che tutte le addizioni, trasformazioni, modifiche e migliorie realizzate dalla società Città della Scienza, sarebbero state a carico di quest’ultima.
Orbene, alla luce di quanto evidenziato e quindi del combinato risultante da un lato dall’assunzione di tale ultimo onere da parte della società Città della Scienza circa le nuove realizzazioni (cfr. l’Accordo di Programma dell’11.4.2007 in cui è proprio la detta società ad essere parte interessata), e dall’altro lato dal subentro da parte di quest’ultima nei rapporti con i terzi, si può pertanto ritenere che tale società affittuaria sia subentrata alla Fondazione IDIS nell’impegno da quest’ultima assunto in data 29.7.1993 con parte ricorrente.
A ciò consegue che anche l’attuale resistente deve ritenersi obbligata ad affidare alla srl Pica Ciamarra Associati International la direzione dei lavori relativi al progetto del Museo del Corpo Umano, in quanto costituente una parte ricompressa nell’ambito più generale della complessiva progettazione della Città della Scienza.
Tanto rilevato, sulla base degli elementi evidenziati sussiste sicuramente il presupposto del “fumus boni iuris”, necessario per l’emissione del richiesto provvedimento di urgenza e consistente nella verosimile fondatezza della pretesa.
Si deve ancora aggiungere che la preferenza nella scelta del Direttore dei lavori alla organizzazione interna (cfr. l’art. 130 del d.lgs n. 163/06), proprio perché non formulata in termini assoluti non può che trovare una deroga nel caso di specie in cui la particolarità e la rilevanza dell’opera suggeriscono di fare riferimento proprio alla competenza della stesso progettista.
Ciò posto di deve a questo punto esaminare la vicenda che ci occupa sotto un altro profilo.
Si deve difatti rilevare che l’art. 2575 c.c. stabilisce che:”formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’archittetura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo e la forma di espressione”.
Ancora, l’art. 20 della legge n. 633 del 1941 sul diritto di autore conserva il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione ed a ogni atto a danno dell’opera stessa che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Ancora il comma 2 e 3 del medesimo articolo prevede che: “Tuttavia, nelle opere dell’architettura l’autore non può opporsi alle motivazione che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazione che si rendesse a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all’opera realizzata. Però, se all’opera sia riconosciuto dalla competente autorità statale importante carattere artistico spettano all’autore lo studio e l’attuazione di tali modificazioni”.
Ciò posto si deve a questo punto rilevare che all’ipotesi di specie non può applicarsi il richiamato comma 2 dell’art. 20 della legge n. 633/41.
Invero nel caso di cui trattasi il riconoscimento formale da parte della competente autorità statale circa l’importante carattere artistico dell’opera, se pure ci si trovi di fronte ad un’opera di indubbia importanza architettonica, non vi è ancora stato ed inoltre, in forza di quanto emerge dalla scrittura privata del 30.12.2000, l’impegno assunto tra le parti alla spontanea applicazione della tutela in tema di riconoscimento delle opere di particolare qualità architettonica, risulta limitato ai soli lavori di cui al 1°, 2°, 3° e 4° lotto, già precedentemente realizzati.
Quanto rilevato non esclude tuttavia che il diritto della parte ricorrente ad ottenere la direzione dei lavori anche in relazione all’ultimo lotto trovi comunque il suo fondamento e ciò, se non in applicazione della suddetta disposizione normativa, quanto meno nell’accordo contrattuale di cui si è detto, stipulato sin dal 29.7.1993.
Tanto considerato si deve a questo punto evidenziare che il mancato affidamento della direzione dei lavori a parte ricorrente concretizza per la pratica il rischio di non vedere realizzata l’opera così come progettata, sia in forza di rielaborazioni che pur non assurgendo a varianti d’opera – tra l’altro vietate – ovvero a “modificazioni necessarie” (cfr. l’art. 20 di cui alla legge n. 633/41) potrebbero comunque incidere su aspetti del prodotto finale che dal punto di vista della creazione artistica potrebbero risultare non trascurabili, si a causa di modificazioni vere e proprie che, se non seguite nella loro realizzazione direttamente dallo stesso autore, potrebbero condurre ad un risultato finale non rispecchiante appieno la visione che il predetto aveva dell’opera, quale espressione della propria attività creativa.
Ciò posto, il suddetto rischio integra a parere di questo giudice il presupposto del “periculum in mora”, e quindi del pregiudizio imminente ed irreparabile che potrebbe inficiare gli effetti della richiesta decisione di merito avente ad oggetto l’accertamento della sussistenza del corrispondente diritto di autore.
Ebbene, quest’ultimo che – in ragione di quanto accertato in questa sede – risulta leso a causa del mancato affidamento (tra l’altro contrattualmente pattuito) della direzione dei lavori allo stesso progettista, a tutela della sua creazione artistica risulta rilevante ai fini della emissione del richiesto provvedimento di urgenza, stante del resto la sussistenza dei richiamati presupposti dei periculum in mora e del fumus boni iuris. A ciò consegue che alla resistente deve essere inibito l’utilizzo del progetto relativo al Museo del Corpo Umano, in forza di un duplice ordine di motivi, l’uno che si fonda sull’inadempimento della obbligazione assunta dalla resistente circa l’affidamento della direzione dei lavori alla parte istante e l’altro in considerazione della tutela offerta all’autore e non veder modificata la propria opera. Non si ritiene infine particolarmente significativo il richiamo all’inadempimento consistente nel mancato pagamento del corrispettivo previsto per la prestazione resa, in quanto lo stesso non può in sé determinare un pregiudizio “irreparabile”.
In ordine alla regolamentazione delle spese, ritiene questo giudice che la particolarità delle questioni trattate rende opportuna la compensazione per intero delle stesse tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale di Napoli, nella persona del giudice unico dott.ssa Efisia Gaviano, in ordine al ricorso ex art. 700 c.p.c. avente RG n.20332/2007 e proposto dal Prof. Arch. Massimo PICA CIAMARRA, in proprio e dalla società PCAint PICA CIAMARRA ASSOCIATI srl in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti della CITTA’ della SCIENZA S.C.P.A. ONLUS, cos’ provvede:
- accoglie il ricorso e per l’effetto inibisce alla Città della Scienza S.C.p.A l’utilizzazione del progetto relativo al Museo del Corpo Umano realizzato da parte ricorrente;
- compensa le spese di liti.
Alla cancelleria per quanto di competenza.

 

Napoli, 17.7.2007



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