REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano
costituito dai magistrati:
Hugo DEMATTIO - Presidente
Luigi MOSNA - Consigliere
Terenzio DEL GAUDIO - Consigliere relatore
Margit FALK EBNER - Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 320 del registro ricorsi
2004ù
presentato da
DITTA KIEMHAUS S.a.s. di Goetsch Matthias & Co., in persona del rappresentante legale p.t. sig. Matthias Goetsch, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro De Luca e Carlo Cannarozzo con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bolzano, Corso Italia n. 15 giusta delega in calce al ricorso,
- ricorrente -
contro
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del suo Presidente, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 3481 dd. 25.09.2000 rappresentata e difesa dagli avv.ti Renate von Guggenberg, Patrizia Pignatta e Lukas Plancker, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, Via Crispi 3, giusta delega a margine dell'atto di costituzione,
- resistente –
contro
RIPARTIZIONE AI BENI CULTURALI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Direttore pro tempore,
- non costituita –
per l'annullamento
del Decreto del Direttore della Ripartizione ai Beni culturali della Provincia autonoma di Bolzano n. 78/13.0 del 20/08/2004, avente ad oggetto “pagamento ai sensi dell’art. 5-quater della legge provinciale del 12 giugno 1975, n. 26 per danni non reintegrabili a un bene culturale”.
Visto il ricorso notificato il 12.11.2004 e depositato in segreteria il 10.12.2004 con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano dd. 21.01.2005;
Viste le memorie prodotte;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 06.12.2006 il consigliere Terenzio Del Gaudio ed ivi sentito l’avv. P. De Luca per la ricorrente e l’avv. C. Bernardi in sostituzione dell’avv. R. von Guggenberg per la Provincia Autonoma di Bolzano;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso notificato in data 12.11.2004 viene impugnato il provvedimento in epigrafe.
Si premette che con atto pubblico dd. 28.5.2002 la ricorrente Kiemhaus S.a.s. acquistava un compendio immobiliare, sito nel Comune di Castelbello-Ciardes, comprendente il “maso Niedermair” -p.ed. 64 CC Tarces- assoggettato a vincolo di tutela storico-artistica con deliberazione della Giunta Provinciale n. 920 del 20.2.1981.
Da quanto versato in atti, risulta che in seguito al crollo dell’angolo sud-ovest dell’edificio in questione avvenuto in data 2.7.2002, l’Ufficio Beni Culturali della Provincia, con lettera prot. n. 5774 dd. 10.7.2002, intimava alla proprietaria di adempiere agli obblighi di conservazione sullo stesso gravanti, provvedendo a porre in essere una protezione di sicurezza sulla facciata ovest e a consolidare il muro nella parte crollata al fine di evitare cedimenti successivi.
Successivamente, essendo stato constatato nel corso di un sopralluogo effettuato in data 17.7.2002 il crollo di un’ulteriore parte della facciata ovest, il suddetto Ufficio, con lettera prot. n. 6039 dd. 19.7.2002, intimava nuovamente alla proprietaria di eseguire una protezione provvisoria di sicurezza dell’edificio.
In data 28.11.2002 la Kiemhaus S.a.s. presentava un progetto per il restauro del suddetto edificio e per la costruzione di alcuni garages sotterranei.
Con lettera prot. n. 146 dd. 9.1.2003 l’Ufficio, nel comunicare alla richiedente che dal suddetto progetto non risultavano né le misure di sicurezza che sarebbero state adottate a causa del grave pericolo di crollo dell’edificio né chi fosse il tecnico responsabile della sicurezza statica, richiamava la precedente lettera del 10.7.2002 con la quale era stata richiesta l’adozione di una protezione di sicurezza provvisoria.
Con nota prot. n. 2298 dd. 18.3.2003 il suddetto Ufficio dava inoltre comunicazione alla ricorrente che il progetto dd. 31.1.2003 avrebbe potuto essere approvato solo se contenente la dettagliata indicazione delle misure di consolidamento statico da effettuare.
In data 17.4.2003 la ricorrente presentava un elenco di interventi per il consolidamento statico.
Tuttavia, in seguito all’esito del sopralluogo effettuato in data 31.7.2003, l’Ufficio, ritenendo palesemente insufficienti le misure prese e, comunque, non corrispondenti al citato elenco dd. 17.4.2003, intimava nuovamente la proprietaria, con lettera raccomandata prot. n. 6698 dd. 4.8.2003, ad adottare le misure in argomento.
Poiché nel corso del sopralluogo effettuato in data 2.9.2003 veniva accertato il crollo anche di altre parti dell’edificio, l’Ufficio ordinava la sospensione dei lavori, formalizzando il provvedimento con lettera raccomandata prot. n. 7477 dd. 4.9.2003.
Asseritamente a causa di eccezionali avverse condizioni atmosferiche, nella notte fra il 10 e l’11 settembre 2003 crollava gran parte dell’edificio, tranne il muro perimetrale sito nella facciata Nord.
Dall’ulteriore sopralluogo effettuato in data 10.9.2003 veniva constatato il crollo totale dell’intero edificio ad eccezione di una parte della facciata nord.
Infine, nel corso del sopralluogo effettuato in data 16.9.2003, l’Ufficio constatava che venivano effettuati lavori di sgombro delle macerie con l’ausilio di escavatrici meccaniche e camion, nonostante l’ordine di sospensione dei lavori dd. 4.9.2003.
Con ordinanza contingibile ed urgente n. 21/03 dd. 19.9.2003 il Sindaco di Castelbello-Ciardes ordinava alla ricorrente l’immediata demolizione del muro pericolante sulla p.ed. 64/1, fronteggiante la strada comunale pubblica p.f. 1113 CC Ciardes.
Con decreto penale n. 3734/04 del 27.9.2004 il signor Matthias Götsch, nella sua qualità di socio responsabile della Kiemhaus S.a.s., è stato condannato al pagamento dell’ammenda di euro 103,00 perché imputato del reato di cui all’art. 129 del D.lgs. 29.10.1999, n. 490.
Il suddetto decreto penale, avverso il quale non è stata proposta opposizione, è stato confermato dal Tribunale di Bolzano in data 14.2.2006.
Ritenendo violato l’obbligo di conservazione dei beni culturali soggetti a vincolo, il Direttore della Ripartizione provinciale ai beni culturali emanava l’impugnato decreto dd. 20.8.2004 avente ad oggetto il “pagamento ai sensi dell’art. 5-quater della legge provinciale del 12 giugno 1975, n. 26 per danni non reintegrabili ad un bene culturale”.
A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi di impugnazione:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del D.lgs. 22.1.2004, n. 42. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e genericità della motivazione;
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 31, 32, 33 e 160 del D.lgs. 22.1.2004, n. 42. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 ter e 5 quater della L.P. 12.6.1975, n. 26. Eccesso di potere per insufficienza della motivazione;
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 160 del D.lgs. 22.1.2004, n. 42 nonché dell’art. 5 quater della L.P. 12.6.1975, n. 26. Eccesso di potere per incongruenza, insufficienza ed erroneità della motivazione. Sviamento di potere.
Con memoria dd. 21.01.2005 si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano che, anche con successiva memoria conclusionale 23.11.2006, ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
Alla pubblica udienza del 6.12.2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
E’ impugnato il provvedimento in epigrafe con il quale il direttore della Ripartizione provinciale ai Beni Culturali della Provincia autonoma di Bolzano intima alla ditta Kiemhaus S.a.s., ai sensi dell’art. 5 quater della L.P. 12.6.1975, n. 26, il versamento della somma di euro 828.426,10 per danni non reintegrabili ad un bene culturale.
La ricorrente, in sintesi, deduce l’illegittimità del suddetto provvedimento lamentando violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Il ricorso è fondato nei limiti di cui in seguito.
Va anzitutto precisato che la Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell’art. 8, comma 1, cifra 3) dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (D.P.R. 31.8.1972, n. 670) ha potestà legislativa esclusiva in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare.
In forza di tale previsione è stata emanata la legge provinciale 12.6.1975, n. 26.
L’art. 1 della citata legge dispone che in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare sono applicate le disposizioni statali, se non diversamente disposto con legge provinciale.
Ebbene, l’art. 5 quater della L.P. 12.6.1975, n. 26 dispone, al comma 1, che “se per effetto della violazione degli obblighi di conservazione il bene culturale subisce un danno, il direttore della Ripartizione provinciale ai Beni Culturali ordina al responsabile l’esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione”.
Il comma 3 del citato articolo prevede, poi, che “quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile deve corrispondere alla Provincia una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuizione di valore subita dalla cosa”.
E’ pertanto a tali disposizioni della norma provinciale che si deve fare riferimento nel presente ricorso.
Un tanto premesso, appare evidente, da quanto esposto in fatto -e risultante dalla documentazione dimessa in atti- come la ricorrente non abbia adempiuto agli obblighi di conservazione del bene di cui è causa, nonostante i reiterati inviti e solleciti da parte del competente Ufficio, già attivatosi con lettera prot. n. 5774 dd. 10.7.2002, a provvedere alla messa in sicurezza dell’edificio anche in via provvisoria.
Non può certo escludersi, come dedotto dalla ricorrente, che le avverse condizioni atmosferiche verificatesi nella notte fra il 10 e l’11 settembre 2003 possano aver contribuito al crollo.
Tuttavia, risulta dai fatti l’inerzia della ricorrente nel predisporre le necessarie protezioni di sicurezza e, pertanto, la violazione degli obblighi di conservazione del bene protetto.
Né, del resto, va confuso il progetto dd. 28.11.2002 (nonché dd. 31.1.2003), relativo al restauro del suddetto edificio ed alla costruzione di alcuni garages sotterranei con le prescrizioni relative alle protezioni di sicurezza, la cui adozione è stata reiteratamente richiesta dall’Ufficio.
Rimane, da esaminare, da ultima, la censura relativa alla determinazione, da parte del direttore della Ripartizione provinciale ai Beni Culturali, del valore del bene soggetto a vincolo, andato perduto.
Va osservato che il comma 4 dell’art. 5 quater della L.P. 12.6.1975, n. 26 prevede che “se la determinazione della somma fatta dal direttore della Ripartizione provinciale ai Beni Culturali non è accettata dall’obbligato, la somma stessa è determinata dalla Giunta provinciale, sentito un esperto in materia”.
Nelle proprie deduzioni la Provincia afferma che la suddetta procedura presupporrebbe l’esperimento di un ricorso gerarchico che la ricorrente non ha, invero, intrapreso.
Un tanto è contestato dalla ricorrente che, al contrario, deduce che la norma citata non prevede alcun ricorso gerarchico e che la mancata accettazione dell’importo determinato dal direttore della Ripartizione provinciale ai Beni Culturali può anche essere implicita.
Orbene, va in ogni caso osservato che l’impugnazione con ricorso giurisdizionale proposto in termini del provvedimento in parola, con espresso riferimento ai criteri di quantificazione del valore del bene vincolato, appare comunque idonea a configurare la mancata accettazione da parte dell’interessata.
Consegue, pertanto, che, avendo la ricorrente manifestato la volontà di non accettare il valore determinato dal direttore della Ripartizione provinciale ai Beni Culturali, dovrà essere esperita la procedura di cui al comma 4 dell’art. 5 quater della L.P. 12.6.1975, n. 26.
Del resto, in calce al provvedimento stesso è riportata l’avvertenza che “il presente provvedimento può essere impugnato da chi vi abbia interesse con ricorso gerarchico alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla notificazione ( ….. ) o entro 60 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza dello stesso con ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa, sezione autonoma di Bolzano”.
Il ricorso è pertanto da accogliere nei limiti di cui sopra, con conseguente annullamento del provvedimento in epigrafe in parte qua.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di causa tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione.
Conseguentemente, annulla l’impugnato provvedimento limitatamente alla quantificazione del valore del bene perduto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 06.12.2006.
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