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T.R.G.A. - SEZIONE DI BOLZANO - Sentenza 27 marzo 2007 n. 112
Pres. H. Demattio; Est. T. Del Gaudio
H. C. S.r.l. e M. G., (avv. G. Cammalleri) c COMUNE DI APPIANO (avv. M. Schullian)


1. Circolazione stradale - Strade comunali - Divieto periodico di transito su strada comunale - Diritto costituzionale alla libera circolazione dei cittadini – Lesione – Insussistenza - Ordinanza sindacale – Legittimità - Fattispecie.

 

2. Circolazione stradale - Strade comunali - Divieto periodico di transito su strada comunale - Ordinanza sindacale – Fondamento normativo – Portata - Limiti.

 

3. Giustizia amministrativa - Vizi deducibili – Eccesso di potere – Figure sintomatiche - Disparità di trattamento – Quando sussiste.

 

4. Circolazione stradale – Strade comunali - Divieto periodico di transito su strada comunale - Ordinanza sindacale - Contemperamento tra interesse confliggenti – Sindacato - Limiti.

1. L’art. 16 della costituzione, nel garantire il diritto alla libera circolazione dei cittadini, prevede tuttavia, con l’inciso salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza, che tale diritto possa essere compresso, come è generalmente riconosciuto, dall’autorità amministrativa per motivi di sanità o di sicurezza. In tale quadro costituzionale, le ordinanze che non pongono un divieto alla libera circolazione delle persone né un divieto permanente alla circolazione veicolare, bensì regolamentano, con riguardo a determinati giorni ed orari di alcuni mesi dell’anno, la circolazione dei veicoli nell’ambito di alcune zone del Comune non possono ritenersi lesivi del diritto di libera circolazione. (1)

 

2. Nell’ambito del centro abitato il Comune, quale proprietario delle strade comunali e quale organo preposto alla regolazione del traffico e quindi alla sicurezza pubblica, può, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), stabilire divieti o limitazioni del traffico in una via per motivi di incolumità pubblica, purché nel rispetto dei canoni di coerenza logica e sulla base di un’adeguata istruttoria. (2)

 

3. La disparità di trattamento è sintomo di eccesso di potere solo quando vi sia una assoluta identità di situazioni oggettive, a fronte della quale appaiono irrazionali, senza che sia necessaria alcuna indagine di merito, le diverse conseguenze tratte dall’Amministrazione. (3)

 

4. L’individuazione del punto di equilibrio tra le varie esigenze ed interessi che si riversano sulla disciplina della circolazione dei veicoli nei centri abitati appartiene al merito dell’azione amministrativa e, in quanto tale, la relativa scelta non è suscettibile di sindacato nel merito ed il riscontro di legittimità va contenuto entro i confini del rispetto della norma attributiva del potere e dei canoni di logicità e dell’imparzialità. (4)

 

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(1) Cfr. CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA – Sentenza 16 gennaio 2006; T.A.R. LIGURIA, n. 524/2003, citate in motivazione, secondo cui le libertà individuali, quali per l’appunto la libertà di circolazione nel centro cittadino, vanno coniugate con l’interesse della collettività e subiscono compressioni in talune modalità di esercizio, per renderle compatibili con le libertà pari ordinate.
(2) Cfr. altresì, citate in motivazione, T.R.G.A. – Sezione di Bolzano - Sentenza 26 giugno 1997, n. 258; Id., Sezione di Trento – Sentenza 30 luglio 2003, n. 290.
(3) Cfr., in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA - Sentenza 27 marzo 1995, n. 200
(4) Cfr., in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA - Sentenza 2 aprile 2002, n. 1800.
Il Collegio ha evidenziato che la peculiare posizione del vicolo del Sole in quel di Appiano non consente di ravvisare la necessaria identità di situazioni oggettive che possono eventualmente portare a ravvisare il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento tra i residenti in tale vicolo – investiti dalla contestata regolamentazione della circolazione - ed i confinanti residenti in via Josef Innerhofer.
Si veda anche T.A.R. LIGURIA - GENOVA - SEZIONE II - Sentenza 10 marzo 2003 n. 270, in questa Rivista, secondo cui è illegittima un’ordinanza con cui il Sindaco di un comune, senza rispettare il principio di logicità e senza specificare gli interessi tutelati, con il provvedimento monocratico, disponga tout court il divieto assoluto di transito a tutti i veicoli in una strada vicinale destinata all’uso pubblico, genericamente motivato con riferimento alla richiesta di alcuni abitanti frontisti, alle caratteristiche strutturali della via ed alla necessità di evitare danneggiamenti alla strada stessa, asseritamente di interesse storico-archeologico. (A. Fac.)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano



costituito dai magistrati:
Hugo DEMATTIO - Presidente
Luigi MOSNA - Consigliere
Terenzio DEL GAUDIO - Consigliere relatore
Margit FALK EBNER - Consigliere

ha pronunziato la seguente

SENTENZA



sui ricorsi iscritti al n. 247 del registro ricorsi 2005 e al n. 212 del registro ricorsi
2006

presentati da



H. C. S.r.l.
in persona del legale rappresentante pro tempore Rag. Emanuele Catalano, nonché per questo ultimo personalmente e nel ric. 212/06 anche per la signora M. G., rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Cammalleri, con domicilio eletto presso la sede della ricorrente Helios Costruzioni S.r.l., in Bolzano, P.zza Mazzini n. 2, giusta delega a margine dei ricorsi, - ricorrenti –

contro



COMUNE DI APPIANO,
in persona del Sindaco pro tempore che sta in giudizio in forza delle deliberazioni della Giunta Municipale n. 769 dd. 30.08.05 e n. 597 dd. 02.08.2006, rappresentato e difeso dall'avv. Manfred Schullian, con elezione di domicilio eletto nello studio del medesimo, Viale Stazione 5, giusta delega a margine degli atti di costituzione,
- resistente –

per l'annullamento



R.G. N. 247/05:

dell’ordinanza n. 3949 del 21.06.2005, pubblicata il 22.06.2005, resa dal Sindaco del Comune di Appiano, con la quale si dispone la regolazione del traffico veicolare nel quartiere di San Michele per i giorni 6, 13, 20 e 27 luglio 2005, nonché i giorni 3, 10,17 e 24 agosto 2005, dalle ore 18.00 alle ore 01.00, stabilendosi una serie di divieti di transito sulle vie di accesso del detto quartiere, nonché di ogni altro atto e provvedimento alla stessa collegato, antecedente, conseguente, esecutivo ed applicativo.+ù

R.G. N. 212/06:
dell’ordinanza n. 5182 del 25.05.2006, pubblicata il 26.05.2006, resa dal Sindaco del Comune di Appiano, con la quale si dispone la regolazione del traffico veicolare nel quartiere di San Michele per i giorni 6, 13, 20 e 27 luglio 2005, nonché i giorni 3, 10, 17 e 24 agosto 2005, dalle ore 18.00 alle ore 01.00, stabilendosi una serie di divieti di transito sulle vie di accesso del detto quartiere, nonché di ogni altro atto e provvedimento alla stessa collegato, antecedente, conseguente, esecutivo ed applicativo.
Visto il ricorso n. 247/05, notificato il 23.08.2005 e depositato in segreteria il 06.10.2005 con i relativi allegati;

Visto il ricorso n. 212/06, notificato il 24.07.2006 e depositato in segreteria il 01.09.2006 con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Appiano dd. 14.09.2005 rispettivamente dd. 15.09.2006;
Viste le memorie prodotte;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 06.12.2006 il consigliere Terenzio Del Gaudio ed ivi sentito l’avv. G. Cammalleri per i ricorrenti e l’avv. M. Schullian per il Comune di Appiano;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO



Con il ricorso R.G. n. 247/05 notificato in data 23.8.2005 ed il ricorso R.G. n. 212/06 notificato in data 24.7.2006 i ricorrenti impugnano le ordinanze del Sindaco di Appiano, rispettivamente indicate in epigrafe.
Si premette che: •la società Helios costruzioni è proprietaria della p.m. 4 della p.ed. 56/1 CC Appiano -ristorante-, delle pp.mm. 17 e 18 -posti auto-, nonché comproprietaria per 1/3 della p.m. 21 –posto auto- e comproprietaria per 1/2 della p.m. 25 -cortile-, queste ultime in p.ed. 56/7 CC Appiano, tutte situate in zona San Michele, vicolo del Sole; •la signora Mazzarol Giuseppina è comproprietaria della p.m. 15 della p.ed. 56/1 in P.T. 5292/II e della p.m. 2 della p.ed. 56/7 in P.T. 5480/II.
Con il presente ricorso i medesimi impugnano l’ordinanza n. 5182 del 25.5.2006, con la quale il Sindaco di Appiano, onde consentire ai negozianti ed agli albergatori di San Michele l’effettuazione della serata di vendita prolungata denominata “mercoledì lungo”, ha disposto la regolarizzazione del traffico veicolare nel quartiere di San Michele dalle ore 18.00 alle ore 01.00 dei giorni 5, 12, 19,e 26 luglio e 2, 9, 16, e 23 agosto 2006.
A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi di impugnazione:
1. Violazione degli artt. 16 e 42 della Costituzione;
2. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento.
I ricorrenti chiedono, inoltre, il “risarcimento dei danni patiti, anche non patrimoniali”, causati dall’impugnata ordinanza.
Con comparsa dd. 15.9.2006 si è costituito in giudizio il Comune di Appiano che, anche con successiva memoria difensiva dd. 23.11.2006, ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
Alla pubblica udienza del 6.12.2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO



Stante la connessione soggettiva ed oggettiva, i ricorsi possono essere riuniti.
I ricorsi sono infondati.
I ricorrenti, proprietari delle unità immobiliari elencate in fatto ed ubicate in vicolo del Sole a San Michele di Appiano, lamentano la compressione del diritto alla libera circolazione operata dalle impugnate ordinanze sindacali ed eccepiscono la violazione degli artt. 16, 42 e 97 della Costituzione nonché eccesso di potere per disparità di trattamento.
Le eccezioni di violazione alle norme costituzionali sono manifestamente infondate.
L’art. 16 della costituzione, nel garantire il diritto alla libera circolazione dei cittadini, prevede tuttavia, con l’inciso “salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”, che tale diritto possa essere compresso, come è generalmente riconosciuto, dall’autorità amministrativa per motivi di sanità o di sicurezza.
Del resto, è pacifico in giurisprudenza che le libertà individuali, quali per l’appunto la mobilità di circolazione nel centro cittadino, vanno coniugate con l’interesse della collettività e subiscono compressioni in talune modalità di esercizio, per renderle compatibili con le libertà pari ordinate (cfr. Cons. Stato, VI, 16.1.2006; T.A.R. Liguria, n. 524/2003).
Un tanto premesso, va precisato che le impugnate ordinanze non pongono, in realtà, né un divieto alla libera circolazione delle persone né un divieto permanente alla circolazione veicolare, bensì regolamentano, con riguardo a determinati giorni ed orari dei mesi di luglio ed agosto 2006, la circolazione dei veicoli nell’ambito di alcune zone del Comune di Appiano/San Michele interessate dal cosiddetto “mercoledì lungo”.
Le ordinanza in argomento, infatti, specificano che ““i negozianti e gli albergatori nei mesi di luglio ed agosto a San Michele organizzano una serata di vendita prolungata denominata “mercoledì lungo” e che per questo è necessario provvedere alla regolarizzazione del traffico veicolare in modo adeguato””.
Si tratta, evidentemente, di provvedimenti inerenti alla circolazione stradale emessi, come chiaramente risulta dagli stessi, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della Strada (D. lgs. 30.4.1992, n. 285) che consentono al Sindaco, per motivi inerenti alla sicurezza della circolazione- di sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse nonché di disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione per motivi di incolumità pubblica ed ancora di stabilire obblighi, divieti e limitazioni sia di carattere temporaneo sia di carattere permanente in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade.
Non può, pertanto, porsi in dubbio che nell’ambito del centro abitato il Comune, quale proprietario delle strade comunali e quale organo preposto alla regolazione del traffico e quindi alla sicurezza pubblica, possa, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, stabilire divieti o limitazioni del traffico in una via per motivi di incolumità pubblica; un tanto, ovviamente, nel rispetto dei canoni di coerenza logica e sulla base di un’adeguata istruttoria (cfr. T.R.G.A., Bolzano, 26.6.1997, n. 258; T.R.G.A., Trento, 30.7.2003, n. 290).
Né, del resto, le ordinanze di cui è causa inibiscono completamente la circolazione, a mezzo di veicoli, dei ricorrenti in vicolo del Sole, atteso che la regolamentazione di cui all’impugnata ordinanza, che è stata adottata sulla base di prevalenti motivi di interesse pubblico, non esplica effetti permanenti bensì limitati a giorni ed orari determinati.
Né ha pregio, infine, la censura di disparità di trattamento tra i residenti in vicolo del Sole -ai quali nessun accesso veicolare è consentito nell’arco temporale della chiusura al traffico veicolare- ed i confinanti di via Josef Innerhofer.
Fermo restando che la disparità di trattamento è sintomo di eccesso di potere solo quando vi sia una assoluta identità di situazioni oggettive, a fronte della quale appaiono irrazionali, senza che sia necessaria alcuna indagine di merito, le diverse conseguenze tratte dall’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27.3.1995, n. 200), va rilevato che l’individuazione del punto di equilibrio tra le varie esigenze ed interessi che si riversano sulla disciplina della circolazione dei veicoli nei centri abitati appartiene al merito dell’azione amministrativa.
Come tale, la scelta non è suscettibile di apprezzamento nel merito ed il riscontro di legittimità va contenuto entro i confini del rispetto della norma attributiva del potere e dei canoni di logicità e dell’imparzialità (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2.4.2002, n. 1800).
Orbene, nel caso di specie, al di là della considerazione del pregiudizio arrecato ai ricorrenti, non emergono elementi di irragionevolezza o di disparità di trattamento tali da inficiare la legittimità dell’impugnato provvedimento.
Dalla documentazione dimessa in atti appare infatti evidente come la peculiare posizione del vicolo del Sole non consenta di ravvisare la necessaria identità di situazioni oggettive che possono eventualmente portare a ravvisare il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento tra i residenti in vicolo del Sole ed i confinanti di via Josef Innerhofer.
In conclusione, entrambi i ricorsi sono infondati e, come tali, vanno rigettati. Vanno altresì rigettate le domande di risarcimento danni con gli stessi avanzate.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.



Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, previa riunione degli stessi, rigetta i ricorsi in epigrafe. Rigetta, altresì, le domande di risarcimento danni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 06.12.2006.

IL PRESIDENTE
Hugo DEMATTIO


L'ESTENSORE
Luigi MOSNA



 

 
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