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T.R.G.A. - SEZIONE DI BOLZANO - Sentenza 19 marzo 2007 n. 108
Pres. H. Demattio; Est. L. Mosna
C.V.Z. (avv. I. Janes) c COMUNE DI BOLZANO, (avv.ti M. Cappello, G. Agostini ed A. Merini) e nei confronti di F. H., in proprio e quale rappresentante legale della società Z. S.r.l. (avv. M. Schullian), nonché nei confronti H. L. (n.c.)


Processo amministrativo – Istanza cautelare – Ordinanza – In materia edilizia – Rilevanza effettuale.

L’ordinanza cautelare resa nel ricorso avverso una concessione edilizia, la quale nella parte dispositiva si sia limitata ad accogliere l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati sino alla decisione del merito, non determina necessariamente che sull’area interessata da tali provvedimenti non si possa dar corso ad alcune attività assolutamente preliminari all’edificazione (i.e.: taglio di viti, asportazione di pali di sostegno, deposito di materiali ed allocazione di attrezzature edili); tali attività, se non seguite da ulteriori lavori diretti inequivocabilmente all’edificazione degli edifici concessionari (come nel caso di lavori di spianamento del terreno, di scavo per le fondamenta, etc.) non costituiscono, necessariamente, ex se violazione del provvedimento cautelare.(1).

 

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(1) Nulla in termini in questa Rivista. (A Fac.)


R EPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano




costituito dai magistrati: Hugo DEMATTIO - Presidente
Anton WIDMAIR - Consigliere
Luigi MOSNA - Consigliere relatore
Terenzio DEL GAUDIO - Consigliere

ha pronunziato la seguente

SENTENZA



sul ricorso iscritto al n. 28 del registro ricorsi
2007

presentato da



CONDOMINIO VILLA ZEILER,
in persona dell’Amministratore in carica p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Igor Janes, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Bolzano, C.so Libertà n. 35, giusta delega a margine del ricorso, - ricorrente –

contro



COMUNE DI BOLZANO,
in persona del Sindaco pro tempore, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta Municipale n. 142 dd. 01.03.2005, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Cappello, Gudrun Agostini ed Alessandra Merini, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura Comunale, Vicolo Gumer 7, giusta delega in calce al ricorso n. 50/05,
- resistente –

e nei confronti di



F. H.,
in proprio e quale rappresentante legale della società Z. S.r.l., entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Manfred Schullian, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Bolzano, V.le Stazione n. 5, giusta delega a margine dell’atto di costituzione,
-
controinteressati –
-

nonché nei confronti



H. L., - non costituito –

per la



correzione ed integrale esecuzione dell’ordinanza n. 41/05 dd. 08.03.2005, disponendo l’immediata sospensione di tutte le attività incompatibili e contrastanti con la misura cautelare concessa.
Visto il ricorso notificato il 29.01.2007 e depositato in segreteria il 27.01.2007 con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano dd. 07.02.2007 e di Frasnelli Helmuth ed Zeiler S.r.l. dd. 26.02.2007 ;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la camera di consiglio del 13.03.2007 il consigliere Luigi Mosna ed ivi sentito l’avv. I. Janes per la ricorrente, l’avv. M. Cappello per il Comune di Bolzano e l’avv. M. Schullian per Frasnelli Helmuth ed Zeiler S.r.l.;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO



Con il presente ricorso parte ricorrente agisce per conseguire l’ottemperanza all’ordinanza cautelare n.41/2005 alla stessa favorevole.
Il ricorso azionato iscritto al n. 50/2005 Reg. Gen., nel quale è stata emessa la precitata ordinanza era inteso ad ottenere l’annullamento:
1) della concessione edilizia relativa alla pratica edilizia n. 168/2004, adottata con provvedimento prot. n. 9267/2003 e rilasciata in data 15.6.2004 dall’Assessore all’urbanistica e paesaggio del Comune di Bolzano;
2) del parere favorevole espresso dalla Commissione edilizia in data 24.03.2004;
3) del decreto giuntale n. 536/32354 del 18.05.2004;
4) della presupposta variante non sostanziale al Piano di lottizzazione “Via P.E. Savoia - Via Guncina”, approvata in data 18.05.2004 dalla Giunta comunale di Bolzano;
5) del parere favorevole dell’Ufficio pianificazione territoriale;
6) dei pareri favorevoli espressi dalla Commissione edilizia nelle sedute dd. 11.2.2004, dd. 25.02.2004 e dd. 10.03.2004.
Con l’ordinanza che il ricorrente ritiene non ottemperata, questo Tribunale, sul presupposto che ad un sommario esame, il ricorso non potesse ritenersi sprovvisto di fumus boni iuris, che la complessità della questione esigesse una valutazione più approfondita in sede di merito e che, in sede di comparazione dei contrapposti interessi, apparisse prevalente l’esigenza di lasciare immutato lo stato dei luoghi fino alla decisione nel merito, accoglieva l’istanza per il rilascio di provvedimenti cautelari, formulata dal Condominio “Villa Zeiler”, disponendo contestuale fissazione per la trattazione dell’udienza di merito per la data del 04.05.2005.
Con comparsa del 07.02.2007 si è costituito in giudizio il Comune di Bolzano , riservandosi ulteriore produzione documentale.
Con comparsa del 26.02.2007 si è costituito in giudizio il signor Frasnelli Helmuth per sè e quale rappresentante legale della Soc. Zeiler S.r.l., chiedendo il rigetto del ricorso, perché inammissibile e/o infondato.
All’ udienza in camera di Consiglio del 13.03.2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO



Il ricorso non merita accoglimento.
Il condominio ricorrente ritiene che vi sia stata violazione dell’ordinanza cautelare n. 41/2005, sull’errato presupposto che il Tribunale abbia statuito che lo stato dei luoghi debba rimanere immutato fino alla decisione del merito del ricorso iscritto al n. 50/2005 Reg. Gen. È, quindi, convinto che le attività effettuate sul fondo oggetto della concessione edilizia impugnata con il precitato ricorso sub n. 50/2005 - consistenti, a suo dire, nella distruzione di un vigneto di “Lagrein”, con l’asporto di molti pali di sostegno delle viti, nonché con lo scarico di materiale ed allocazione di attrezzature edili, tra cui una betoniera -, siano da considerare come una “macroscopica violazione” del provvedimento cautelare de quo, in quanto diretti ad alterare gravemente lo stato originario dei luoghi.
In realtà, l’ordinanza in questione, seppur anche, ma non solo, sulla ravvisata “esigenza di lasciare immutato lo stato dei luoghi fino alla decisione nel merito”, espressa nella parte motiva, in quella dispositiva, si è limitata ad accogliere “la sueposta istanza per il rilascio di provvedimenti cautelari”, che è quella formulata dal Condominio “Villa Zeiler” nel ricorso sub n. 50/2005, laddove, quale misura cautelare richiesta, veniva domandata “la sospensione dei provvedimenti impugnati sino a decisione del merito”.
Poiché questi ultimi sono, come sopra meglio precisato, una concessione edilizia, dei pareri favorevoli al suo rilascio espressi da vari organi nonché una variante non sostanziale ad un Piano di lottizzazione, la sospensione di questi provvedimenti non determina necessariamente che sull’area interessata agli stessi, non si possa dar corso alle attività descritte dal ricorrente (taglio di viti, asportazione di pali di sostegno, deposito di materiali ed allocazione di attrezzature edili); attività che, conseguentemente, se non seguite da ulteriori lavori diretti inequivocabilmente all’edificazione degli edifici concessionari ( come lavori di spianamento del terreno, di scavo per le fondamenta, ecc.) non costituiscono, necessariamente, ex sè violazione della sospensiva accordata con la più volte ricordata ordinanza cautelare n. 41/2005, che, conseguentemente non risulta essere stata disattesa.
Per le considerazioni sopra esposte il ricorso è infondato e viene, quindi, respinto.
Sussistono, tuttavia, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 13.03.2007.

IL PRESIDENTE
Hugo DEMATTIO


L'ESTENSORE
Luigi MOSNA



 

 
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