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| n.4-2007 - © copyright |
T.R.G.A. - SEZIONE DI BOLZANO - Sentenza 13 marzo 2007 n. 101
Pres. H. Demattio; Est. T. Del Gaudio
C.M. (avv. B. Castrignanò) c MINISTERO DELLA DIFESA (Avv. Dist. St.) |
1. Pubblico impiego - Generalità - Rimborso spese legali - Relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa - Ex art. 18 D.L. n. 67/1997 - Presupposti. |
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2. Pubblico impiego - Generalità - Rimborso spese legali - Relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa - Ex art. 18 D.L. n. 67/1997 – Presupposti del beneficio - Fatti ed atti connessi all’espletamento del servizio – Necessità - Estremi. |
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3. Pubblico impiego - Generalità - Rimborso spese legali - Relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa - Ex art. 18 D.L. n. 67/1997 – Presupposti del beneficio – Esclusione di ogni responsabilità - Assoluzione in sede penale – Formula assolutoria art. 530 comma 2 c.p.p. - Insussistenza. |
1. L’art. 18 del D.L. 23 marzo 1997, n. 67 (convertito con L. 23 maggio 1997, n. 135), sul rimborso delle spese legali da parte della Pubblica amministrazione è espressione del generalissimo e fondamentale principio dell’ordinamento amministrativo in base al quale è consentito all’Amministrazione di intervenire a contribuire alla difesa del suo dipendente imputato in un processo penale, individua due presupposti per la sua applicabilità e cioè che il giudizio di responsabilità sia stato promosso in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento degli obblighi istituzionali e che esso si sia concluso con sentenza od altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità dell’istante. (2) |
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2. Ai fini dell’art. 18 del D.L. 23 marzo 1997, n. 67 (convertito con L. 23 maggio 1997, n. 135), il giudizio di responsabilità si considera promosso in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento degli obblighi istituzionali solo nei casi in cui l’imputazione riguardi un’attività svolta in diretta connessione con i fini dell’ente e, come tale, ad esso imputabile (3), mentre è da escludersi qualora vi sia conflitto di interessi tra dipendente ed amministrazione, emergendo estremi di natura disciplinare ed amministrativa, per mancanze attinenti al compimento dei doveri d’ufficio. (4) |
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3. Poiché l’art. 18 del D.L. 23 marzo 1997, n. 67 (convertito con L. 23 maggio 1997, n. 135) richiede espressamente, ai fini della concessione del beneficio del rimborso delle spese legali, che il giudizio si sia concluso con sentenza o provvedimento che escluda la responsabilità dell’interessato, non può ritenersi maturata tale condizione qualora la sentenza penale di assoluzione abbia prosciolto l’imputato (dipendente pubblico) con la formula di cui all’art. 530, comma 2 del c.p.p.. (5) |
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(1) L’art. 18 del D.L. 23 marzo 1997, n. 67 (convertito con L. 23 maggio 1997, n. 135) prevede che le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato.
(2) L’Avvocatura dello Stato aveva eccepito, per un verso, che l’evento dal quale era scaturito il procedimento penale a carico del ricorrente non sarebbe connesso direttamente al compimento di atti d’ufficio in quanto tali, bensì ad un dissidio di carattere personale intercorso con altro sottufficiale -incaricato di curare l’alloggiamento dei militari presso la Brigata Multinazionale Sud-Ovest Task Force C4 a Belo Poljc in Kosovo- in ordine alle condizioni di pulizia della stanza assegnata al ricorrente.
Il Collegio accoglie tale rilievo, ritenendo, in base al principio di cui in epigrafe, che nella condotta che ha dato luogo alla vicenda processuale penale nei confronti del ricorrente non sia ravvisabile, in concreto, un effettivo collegamento tra le modalità dell’agire dell’interessato ed il volere dell’Amministrazione, tale da giustificare il richiesto rimborso.
(3) Cfr., citate in motivazione, T.A.R. CATANZARO – SEZIONE I - Sentenza 22 dicembre 2004, n. 2463; T.A.R. MiILANO – SEZIONE I - Sentenza 27 marzo 2002, n. 1291; T.A.R. PALERMO – SEZIONE I - Sentenza 27 maggio 2002, n. 1309. T.A.R. LIGURIA - GENOVA - SEZIONE I - Sentenza 22 agosto 2002 n. 882, in questa Rivista, ha ritenuto che tale norma è inapplicabile nel caso in cui i fatti per i quali il dipendente è stato inquisito (e poi assolto) siano ricollegabili alla sua vita di relazione e comunque al suo status, più che al diretto svolgimento delle sue funzioni istituzionali.
(4) Cfr., citate in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA – Sentenza 29 aprile 2005, n. 2041; T.A.R. LECCE – SEZIONE II - Sentenza 20 luglio 1999, n. 67.
Il Collegio sottolinea che la ratio sottesa alla norma in argomento consiste nel tenere indenni i soggetti che abbiano agito in nome e per conto, oltre che nell’interesse dell’Amministrazione, delle spese legali affrontate per i procedimenti giudiziari strettamente connessi all’espletamento dei loro compiti istituzionali, con la conseguenza che il requisito essenziale in questione può considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell’agire del pubblico dipendente direttamente all’Amministrazione di appartenenza: in questo senso, in motivazione vengono citate CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE III – Parere 25 novembre 2003, n. 332/03; T.A.R. LOMBARDIA – MILANO - SEZIONE I – Sentenza 20 dicembre 2004, nn. 6497 e 6498.
In sostanza, osserva il Collegio, il fatto o l’oggetto del giudizio deve essere compiuto nell’esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente e deve esservi un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere ed il compimento dell’atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta.
(5) L’Avvocatura dello Stato eccepiva che la sentenza con la quale la Corte Militare di Appello aveva mandato assolto il ricorrente, non aveva escluso pienamente la responsabilità penale dell’imputato, essendo stata emessa ai sensi dell’art. 530, secondo comma, del c.p.p. ( “il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile”).
A sostegno dell’eccezione, l’Avvocatura richiamava il parere n. 358/2006 espresso dal CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIA – Sezione consultiva 4 aprile 2006, nel quale, dopo aver evidenziato che “il secondo comma dell’art. 530 c.p.p. ripropone, in sostanza, le ipotesi legali che, secondo il vecchio previgente Codice Rocco, avrebbero comportato la assoluzione per insufficienza di prove”, il Consiglio conclude ““…escludendosi, quindi, che tale beneficio possa essere accordato laddove le formule pronunziate siano: “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” e “perché il fatto non sussiste ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p.”, potendo il prosciolto sul caso specifico essere sottoposto a procedimento per responsabilità civile o amministrativa””.
L’eccezione dell’Avvocatura è stata delibata dal Collegio soltanto ad abundantiam (difettando nella specie, il requisito fondamentale relativo al nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere ed il compimento dell’atto).
Il Collegio, infatti, premessa la constatazione che l’art. 18 del D.L. n. 67/1997 richiede espressamente, ai fini della concessione del beneficio in argomento, che il giudizio debba essersi concluso con sentenza o provvedimento che escluda la responsabilità dell’interessato, esclude che nella specie ricorra tale condizione, atteso che dalla sentenza penale si desume che il G.O. non ha escluso, con assoluta certezza, la penale responsabilità del prevenuto: si legge nella sentenza penale oggetto di delibazione da parte del Collegio che “appare del tutto logico e ragionevole non condividere la certezza assoluta del primo giudice afferente la responsabilità penale dell’imputato, così come la assoluta certezza dell’appellante sulla di lui totale innocenza; ma, in conformità delle stesse richieste del P.G. in udienza, ritenere non sufficientemente raccolta la prova decisiva della sua colpevolezza”. (A. Fac.) |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano
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costituito dai magistrati:
Hugo DEMATTIO - Presidente
Terenzio DEL GAUDIO - Consigliere relatore
Margit FALK EBNER - Consigliere
Lorenza PANTOZZI LERJEFORS - Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 288 del registro ricorsi
2006
presentato da
M. C., rappresentato e difeso dall’avv. B. Castrignanó con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Bolzano, Corso Italia, n. 29, giusta delega a margine del ricorso, - ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, in Largo Porta Nuova n. 9, presso la quale, pure per legge, è domiciliato,
- resistente –
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – 9o Divisione, comunicato al ricorrente in data 18.09.2006, di data 07/08/2006 protocollo n. 0273/3-9/2006, a mezzo del quale é stato disposto il diniego di rimborso di spese legali sostenute nell’ambito del procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione n. 88/2005 emessa in data 18/10/2005 dalla Corte Militare di Appello di Roma.
Visto il ricorso notificato il 13/11/2006 e depositato in segreteria il 23/11/2006 con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione della Difesa dd. 15/11/2006;
Vista la memoria prodotta;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 24.01.2007 il consigliere Terenzio Del Gaudio ed ivi sentito l’avv. B. Castrignanò per il ricorrente; nessuno si è presentato per il Ministero della Difesa;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso notificato in data 13.11.2006 il Primo Maresciallo Luogotenente E.I. Montefusco Carmine impugna il provvedimento in epigrafe con il quale gli è stato denegato il rimborso delle spese legali sostenute nell’ambito del procedimento penale a suo carico, conclusosi con sentenza di assoluzione n. 88/2005 emessa in data 18.10.2005 dalla Corte Militare di Appello di Roma.
A sostegno del ricorso viene dedotto il seguente articolato motivo di impugnazione:
“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 del D.L. 23 marzo 1997, n. 67 (convertito con L. 23 maggio 1997, n. 135). Eccesso di potere – travisamento dei fatti. Errore sui presupposti. Irragionevolezza. Ingiustizia manifesta”.
Con comparsa dd. 15.11.2006 si è costituita in giudizio l’Amministrazione della Difesa a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento che, con successiva memoria difensiva dd. 8.1.2007, ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
Alla pubblica udienza del 24.01.2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Si premette che in data 11.1.2005 il Tribunale Militare di Roma - Giudice dell’Udienza preliminare, condannava con rito abbreviato il ricorrente alla pena di mesi 1 di reclusione militare, in riferimento all’imputazione di “ingiuria ad un inferiore aggravata” di cui agli artt. 196, secondo comma, e 47 numero 5 del codice penale militare di pace (c.p.m.p.) e dichiarava, inoltre, il non doversi procedere, per difetto della prevista condizione di procedibilità, in ordine al reato di “diffamazione aggravata” di cui agli artt. 227 e 47 n. 2 e n. 5, del suddetto codice.
Successivamente, con sentenza n. 88/05 del 18.10.2005, divenuta irrevocabile il 17.12.2005, la Corte Militare di Appello di Roma ha assolto il medesimo, ai sensi dell’art. 530, secondo comma, c.p.p. “perché il fatto non sussiste”.
In seguito alla suddetta sentenza di assoluzione, l’interessato presentava istanza dd. 22.12.2005 al fine di ottenere il rimborso, ai sensi dell’art. 18 della L. n. 135/1997, delle spese legali sostenute nel citato procedimento penale.
Il Comando Forze Operative Terrestri, nel trasmettere la suddetta istanza al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare, ha espresso parere contrario all’accoglimento della stessa “per la mancanza di connessione tra il fatto oggetto del procedimento e l’adempimento dei doveri inerenti all’espletamento delle attribuzioni svolte dal dipendente a favore dell’Amministrazione”.
Con lettera dd. 24.4.2006, la Direzione Generale per il Personale Militare, nel comunicare di non ritenere applicabile la previsione di cui all’art. 18 della L. 135/1997 “nella considerazione che, nel caso di specie, manca la connessione tra il fatto oggetto del procedimento penale e l’adempimento dei doveri inerenti al servizio”, ha invitato il medesimo, ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, a presentare osservazioni scritte prima dell’eventuale formale adozione del provvedimento di diniego.
Infine, valutate le osservazioni pervenute, con la determinazione dd. 7.8.2006 di cui in epigrafe l’Amministrazione ha denegato il richiesto rimborso delle spese di patrocinio legale per “Mancanza di alcuni presupposti normativi sanciti dall’art. 18 della legge 135/1997, ovvero di fatto connesso con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento degli obblighi istituzionali e di sentenza assolutoria con formula piena passata in giudicato”.
Il ricorrente, nell’impugnare il suddetto provvedimento, lamenta, in sintesi, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 del D.L. 23 marzo 1997, n. 67 (convertito con L. 23 maggio 1997, n. 135) nonché eccesso di potere sotto vari profili.
Le doglianze sono prive di pregio.
Occorre premettere che l’art. 18 richiamato stabilisce che “le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato…”.
Pertanto, la suddetta norma -espressione del generalissimo e fondamentale principio dell’ordinamento amministrativo in base al quale è consentito all’Amministrazione di intervenire a contribuire alla difesa del suo dipendente imputato in un processo penale- individua, dunque, due presupposti per la sua applicabilità:
1. che il giudizio di responsabilità sia stato promosso in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento degli obblighi istituzionali;
2. che esso si sia concluso con sentenza od altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità dell’istante.
Il ricorrente deduce la ricorrenza di entrambe le suddette condizioni.
Di contrario avviso l’Avvocatura dello Stato che, in sintesi, deduce, per un verso, che l’evento dal quale è scaturito il procedimento penale a carico del ricorrente non sarebbe connesso direttamente al compimento di atti d’ufficio in quanto tali, bensì ad un dissidio di carattere personale intercorso con altro sottufficiale -incaricato di curare l’alloggiamento dei militari presso la Brigata Multinazionale Sud-Ovest Task Force C4 a Belo Poljc in Kosovo- in ordine alle condizioni di pulizia della stanza assegnata al ricorrente e, dall’altro, che la sentenza n. 88/05, con la quale la Corte Militare di Appello ha assolto il ricorrente, non escluderebbe pienamente la responsabilità penale dell’imputato, essendo stata emessa ai sensi dell’art. 530, secondo comma, del c.p.p. che dispone che “il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile”.
In tal senso l’Avvocatura dello Stato richiama il parere n. 358/2006 espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nell’Adunanza del 4.4.2006, nel quale, dopo aver evidenziato che “il secondo comma dell’art. 530 c.p.p. ripropone, in sostanza, le ipotesi legali che, secondo il vecchio previgente Codice Rocco, avrebbe comportato la assoluzione per insufficienza di prove”, il Consiglio conclude ““…escludendosi, quindi, che tale beneficio possa essere accordato laddove le formule pronunziate siano: “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” e “perché il fatto non sussiste ai sensi dell’art. 530 comma II c.p.p.”, potendo il prosciolto sul caso specifico essere sottoposto a procedimento per responsabilità civile o amministrativa””.
Orbene, per quanto attiene al primo presupposto richiesto dalla norma per la concessione del beneficio in argomento, afferma la giurisprudenza che il diretto interesse dell’Amministrazione a sopportare gli oneri delle spese di difesa del dipendente va riconosciuto solo nei casi in cui l’imputazione riguardi un’attività svolta in diretta connessione con i fini dell’ente e, come tale, ad esso imputabile (cfr. T.A.R. Catanzaro, sez. I, 22.12.2004, n. 2463; T.A.R. Milano, sez. I, 27.3.2002, n. 1291; T.A.R. Palermo, sez. I, 27.5.2002, n. 1309), mentre è da escludersi qualora vi sia conflitto di interessi tra dipendente ed amministrazione, emergendo estremi di natura disciplinare ed amministrativa, per mancanze attinenti al compimento dei doveri d’ufficio (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29.4.2005, n. 2041; T.A.R. Lecce, sez. II, 20.7.1999, n. 67).
Ciò esposto, va osservato che la ratio sottesa alla norma in argomento, infatti, è quella di tenere indenni i soggetti che abbiano agito in nome e per conto, oltre che nell’interesse dell’Amministrazione, delle spese legali affrontate per i procedimenti giudiziari strettamente connessi all’espletamento dei loro compiti istituzionali, con la conseguenza che il requisito essenziale in questione può considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell’agire del pubblico dipendente direttamente all’Amministrazione di appartenenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 25.11.2003, parere n. 332/03; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 20.12.2004, nn. 6497 e 6498).
In sostanza, il fatto o l’oggetto del giudizio deve essere compiuto nell’esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente e deve esservi un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere ed il compimento dell’atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta.
Un tanto non appare ravvisabile nel caso di specie, atteso che l’interessato avrebbe dovuto rappresentare le proprie ragioni al Comando di appartenenza anziché intraprendere quella che viene definita, nella motivazione della sentenza d’Appello, una “discussione arrabbiata” con il sottufficiale addetto all’alloggiamento, nel corso della quale potrebbe essere stata pronunciata “una frase infelice”.
Pertanto, nella condotta che ha dato luogo alla vicenda processuale penale nei confronti del ricorrente non si ravvisa, in concreto, un effettivo collegamento tra le modalità dell’agire dell’interessato ed il volere dell’Amministrazione, tale da giustificare il richiesto rimborso.
E, un tanto, è sufficiente a legittimare l’adozione, da parte dell’Amministrazione, dell ’impugnato provvedimento.
Va, peraltro ad abundantiam osservato che l’art. 18 del D.L. n. 67/1997 richiede espressamente, ai fini della concessione del beneficio in argomento, che il giudizio debba essersi concluso con sentenza o provvedimento che escluda la responsabilità dell’interessato.
Nel caso di specie, come risulta dalla richiamata sentenza n. 88/05, il Giudice Militare d’Appello ha ritenuto che “appare del tutto logico e ragionevole non condividere la certezza assoluta del primo giudice afferente la responsabilità penale dell’imputato, così come la assoluta certezza dell’appellante sulla di lui totale innocenza; ma, in conformità delle stesse richieste del P.G. in udienza, ritenere non sufficientemente raccolta la prova decisiva della sua colpevolezza”.
Per quanto sopra, il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 24.01.2007.
IL PRESIDENTE
Hugo DEMATTIO
L'ESTENSORE
Terenzio DEL GAUDIO
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