sul ricorso iscritto al n. 324 del registro ricorsi
2004
presentato da
B. J., rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto Deflorian e Paolo Corti, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Bolzano, via Carducci n. 9, giusta delega a margine del ricorso, - ricorrente –
contro
COMUNE DI BRESSANONE, in persona del Sindaco pro tempore, rag. Klaus Seebacher, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta Municipale n. 881 dd. 29.12.2004, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola De Nigro dell’ufficio legale comunale, con elezione di domicilio presso il Consorzio dei Comuni della provincia di Bolzano Coop. a.r.l., in Bolzano, via Macello n. 4, giusta delega a margine dell'atto di costituzione, - resistente –
per l'annullamento
1) del provvedimento di data 26.08.2004 prot. 26.012 a firma dell’Assessore al Commercio e Attività Produttive del Comune di Bressanone, con il quale si comunica al signor Bussola Josef che la domanda di trasferimento di licenza dallo stesso presentata “non può essere accolta in quanto in contrasto con l’art. 8 comma 2 della legge n. 21/1992”;
2) della nota ivi richiamata di data 25.1.2000 a firma del medesimo Assessore, Helmuth Kerer, indirizzata dal dott. Werner Palla, nonché di ogni altro atto e provvedimento richiamato, implicito e/o connesso ai precedenti.
Visto il ricorso notificato il 15.11.2004 e depositato in segreteria il 13.12.2004 con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bressanone dd. 16.02.2005;
Viste le memorie prodotte;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 20.12.2006 il consigliere Terenzio Del Gaudio ed ivi sentito l’avv. U. Deflorian per il ricorrente e l’avv. N. De Nigro per il Comune di Bressanone;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso notificato in data 15.11.2004 vengono impugnati i provvedimenti in epigrafe per i motivi di cui in seguito.
Si premette che in data 27.12.1994 il signor Bussola Josef acquistava l’azienda di autonoleggio da piazza del signor Fontana Josef, sita in Bressanone, comprensiva della licenza di esercizio della quale veniva richiesta la volturazione al Comune di Bressanone rispettivamente con istanza presentata nel gennaio 1995 dal signor Fontana e con istanza in data 2.2.1995 del signor Bussola.
Le suddette istanze, invero, venivano formulate in favore della società Miriam Spedition KG, della quale il signor Bussola era socio.
Successivamente, il ricorrente rettificava, con atto notarile, l’originario contratto di cessione di azienda, nel senso che la volturazione non era da intendersi nei confronti della suddetta società, bensì nei confronti del signor Bussola Josef, quale titolare di un’autonoma ditta individuale.
Di un tanto l’interessato dava comunicazione al Comune di Bressanone mediante dichiarazioni integrative.
Nonostante i solleciti effettuati con lettere rispettivamente dd. 12.8.1997, 4.10.2000, 27.4.2001 e 1.12.2003, l’Amministrazione comunale non avrebbe più dato seguito al relativo procedimento amministrativo.
Da ultimo, con atto dd. 29.7.2004, l’interessato notificava al Comune una diffida ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 25 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3, alla quale faceva riscontro il Comune con il provvedimento prot. 26.012 dd. 26.8.2004 di diniego della richiesta volturazione.
Con il presente ricorso, nell’impugnare, tra gli altri, il suddetto provvedimento, l’interessato deduce il seguente motivo di impugnazione:
“Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge 15.1.1992, n. 21. Eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti, della carenza dei presupposti, dell’ingiustizia grave e manifesta”.
Il ricorrente chiede, inoltre, il risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza sia dell’inerzia della pubblica amministrazione sia dell’illegittimità del diniego, quantificati dal medesimo, salva altra determinazione di giustizia, in euro 100.000,00.
Alla pubblica udienza del 6.12.2006, su concorde richiesta delle parti, la trattazione del ricorso veniva rinviata al 20.12.2006.
In tale sede, dimessa dal procuratore del ricorrente con accordo della controparte una nota d’udienza, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
Attesa l’infondatezza del ricorso, si può prescindere dall’esame delle eccezioni in rito formulate in via pregiudiziale dall’Amministrazione resistente.
Si premette che, con istanza dd. 2.2.1995, la società Miriam SP.I des Bussola Josef OHG chiedeva al Comune di Bressanone la trascrizione in proprio favore della licenza per l’esercizio del servizio di taxi già rilasciata al signor Fontana Josef.
Il Comune di Bressanone, effettuati alcuni accertamenti, rilevava che la società Miriam SP.I des Bussola Josef OHG esercitava il servizio di autonoleggio con conducente in forza delle licenze n. 2 e n. 4 rilasciate in data 26.1.1996 dal Comune di Brennero ed in forza della licenza n. 27 del 10.4.1996 del Comune di Vipiteno.
Con provvedimento dd. 26.8.2004, oggetto di odierna impugnazione, il Comune di Bressanone comunicava al procuratore del ricorrente che “… la domanda di trasferimento di licenza non può essere accolta in quanto in contrasto con l’art. 8, comma 2, della legge n. 21/1992”.
Con il presente ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di legge in riferimento all’art. 8 della legge 15.1.1992, n. 21 nonché eccesso di potere sotto vari profili.
In sintesi, il signor Bussola deduce che la richiesta di volturazione della licenza di servizio taxi del signor Fontana “era stata erroneamente formulata tanto dal Fontana quanto dal ricorrente a nome della società Miriam Spedition KG, della quale il signor Bussola era socio. Tuttavia, tra il 1994 ed il 1996 all’errore il ricorrente poneva rimedio sia attraverso un atto notarile di rettifica dell’originario contratto di cessione d’azienda, sia attraverso varie dichiarazioni integrative prodotte al Comune di Bressanone .…. da quel momento in poi era chiaro per l’Amministrazione comunale che il destinatario della licenza del signor Fontana non era più Miriam Spedition KG, ma proprio il signor Bussola, in quanto titolare di un’autonoma ditta individuale”.
In sostanza, pertanto, il ricorrente deduce che la richiesta di volturazione della licenza per il servizio taxi, nonostante una prima errata richiesta, era, in realtà, destinata in proprio favore e non in favore della citata società.
Conseguentemente, trattandosi di due distinti soggetti giuridici, non troverebbe attuazione, nel caso di specie, la previsione ostativa di cui all’art. 8 della legge 15.1.1992, n. 21, richiamata nell’impugnato provvedimento di diniego del Comune di Bressanone.
Le doglianze non hanno pregio.
Va osservato che l’art. 8, comma 1, della L. n. 21/1992 dispone che “la licenza per l’esercizio del servizio di taxi e l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata”.
Specifica poi il comma 2 dello stesso articolo che “la licenza e l’autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, ….. il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente”.
Per espressa previsione dell’art. 7 della l. n. 21/1992, il titolare di licenza per l’esercizio del servizio taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente può ben conferire la licenza o l’autorizzazione associandosi in cooperative, consorzi ovvero in tutte le altre forme previste dalla legge, fermo restando, però, che in caso di recesso, decadenza od esclusione la licenza o l’autorizzazione rientrano in possesso del titolare persona fisica.
Non appare, pertanto, potersi porre in dubbio che la titolarità della licenza di servizio taxi e l’autorizzazione al noleggio con conducente vada riferita al soggetto titolare, quale persona fisica (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 18.2.2005; Corte dei Conti, sez. II, 11.12.1996, n. 1665).
Conseguentemente, il divieto di cumulo di cui all’art. 8, comma 2, della l. n. 21/1992 (nello specifico riferito al divieto di cumulo della licenza per l’esercizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente) va applicato anche nel caso in cui il singolo, persona fisica, gestisca in forma associata, come nel caso di specie, l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.
Concludendo, il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
Conseguentemente, va rigettata anche la domanda di risarcimento del danno.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Rigetta, altresì, la domanda di risarcimento del danno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 20.12.2006.
IL PRESIDENTE
Hugo DEMATTIO
L'ESTENSORE
Terenzio DEL GAUDIO
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