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| n.4-2007 - © copyright |
T.R.G.A. - SEZIONE DI BOLZANO - Sentenza 13 marzo 2007 n. 95
Pres. H. Demattio; Est. L. Pantozzi Larjefors
S.A.C.A.I.M. S.p.a., (avv.ti A. Biagini e B. Zozin) c PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (avv.ti M. Larcher, A. Roilo e P. Pignatta) W. B. S.p.a., e di A. S.r.l., (avv.ti C. Baumgartner ed A. Pallaver) |
1. Contratti della P.A. – Gara – Offerte - Progetto esecutivo – Migliorativo e conforme alle previsioni della lex specialis – E’ ammissibile – Fattispecie. |
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2. Contratti della P.A. – Gara – Offerte – Oneri relativi ad interferenze di lavori – Riferimento alla fase esecutiva – Necessità - Fattispecie. |
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3. Contratti della P.A. – Gara – Valutazione offerte – Potere della Commissione di gara – In merito alla specificazione ed integrazione dei criteri generali di valutazione – Sussiste - Ampiezza. |
1. E’ legittima l’ammissione alla gara d’appalto di lavori pubblici per procedura aperta con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di un’impresa che non proponga una diversa ideazione (non consentita dalla lex specialis) dell’opera progettata dalla Stazione appaltante, ma si limiti a proporre soluzioni migliorative rispetto al progetto esecutivo (consentite dalla lex specialis), le quali, peraltro, non determinano costi aggiuntivi per l’Amministrazione; tale conclusione è imposta ove, da una lettura congiunta del bando e del capitolato, non emergano disposizioni tali da vincolare, pedissequamente, le imprese concorrenti al progetto esecutivo elaborato dalla Stazione appaltante. (1) |
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2. La clausola del capitolato speciale d’appalto per procedura aperta di lavori pubblici con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che pone a carico dell’impresa aggiudicataria il solo onere di tener conto della possibilità di dover coordinare alcune lavorazioni con i lavori relativi alla realizzazione di altra opere pubblica, deve intendersi riferita all’organizzazione dei lavori dopo la consegna degli stessi e, quindi, attiene alla fase esecutiva del contratto, non a quella relativa alla scelta del contraente.(2) |
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3. Nel procedimento di aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici per procedura aperta con aggiudicazione di lavori in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione di gara può introdurre elementi di specificazione ed integrazione dei criteri generali di valutazione delle offerte indicati nel bando di gara o nella lettera d'invito ovvero sottocriteri di adattamento dei criteri generali o regole specifiche sulle modalità di valutazione, sempreché vi provveda prima dell'apertura delle buste recanti le offerte dei partecipanti. (3) Rientra, pertanto, nella piena discrezionalità della Commissione di gara decidere se introdurre o meno sottocriteri di valutazione delle offerte tecniche, con l’unico limite che i criteri di selezione siano stabiliti a monte della valutazione.(4)ù |
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(1) La fattispecie conosciuta dal Collegio è relativa a lavori concernenti l’eliminazione del passaggio a livello della linea ferroviaria.
La ricorrente censurava le modifiche progettuali proposte dalla controinteressata (l’eliminazione delle centinature della parte del pozzo, durante la fase di scavo, variazione delle dimensioni delle fondazioni in jet – grouting e impalcato in piastra ortotropa, al posto della struttura mista prevista nel progetto), in quanto a suo dire, in contrasto con il divieto di “varianti” di cui alla lex specialis di gara. In altre parole, la stazione appaltante avrebbe dovuto, secondo la ricorrente, escludere il progetto dalla gara per violazione dalla lex specialis di gara (sub specie modifica/alterazione del progetto posto a base di gara, presidiato dal divieto di varianti).
Il T.A.R. osserva che il divieto di varianti di cui alla lex specialis, in quanto inserito nella Sezione relativa all’“Oggetto dell’appalto”, andava riferito all’oggetto dell’appalto considerato nel suo insieme e, dunque, mirava ad impedire varianti che investissero l’oggetto nel suo complesso, non singole modifiche di dettaglio in riferimento a quanto previsto dalle altre disposizioni della lex specialis. Le modifiche contestate dalla ricorrente, secondo il Collegio, non possono considerarsi “varianti”, ai sensi del bando non solo perché non modificano l’oggetto dell’appalto, ma anche perché le relazioni di cui al capitolato, richieste ai fini della valutazione dell’elemento “qualità lavorazioni”, consentivano alle imprese concorrenti di prevedere modifiche di dettaglio nell’esecuzione dei lavori (il Collegio, a conferma della conclusione raggiunta, sottolinea che il Capitolato stabiliva che dovesse essere specificato il sistema di sostegno delle pareti del pozzo durante gli scavi, lasciando intendere che ogni concorrente avrebbe potuto offrire soluzioni tecnologiche diverse; d’altra parte anche una tavola del progetto posto a base dell’appalto espressamente invitava le concorrenti a “prevedere opere provvisionali a sostegno dello scavo”).
(2) Nulla intermini in questa Rivista.
(3 -4) Cfr., sul punto, citate in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA - Sentenza 29 marzo 2006, n. 1590, sul sito istituzionale della giustizia amministrativa, e TRGA - Sezione di BOLZANO - Sentenza 12 febbraio 2003, n. 48, in questa Rivista. (A. Fac.) |
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano
costituito dai magistrati: Hugo DEMATTIO - Presidente
Terenzio DEL GAUDIO - Consigliere
Margit FALK EBNER - Consigliere
Lorenza PANTOZZI LERJEFORS - Consigliere relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 289 del registro ricorsi
2004
presentato da
S.A.C.A.I.M. – Società per Azioni Cementi Armati Ing. M. S.p.a., in persona del proprio amministratore delegato e legale rappresentante dott.ssa Cecilia Simonetti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Biagini e Burkhard Zozin, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Bolzano, C.so Italia n. 23, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente –
contro
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del suo Presidente, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 3481 dd. 25.09.2000, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Larcher, Alexandra Roilo e Patrizia Pignatta, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, Via Crispi, n. 3, giusta delega a margine dell'atto di costituzione;
- resistente -
e nei confronti di
W BAU S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, signor Gschliesser Ernst;
e di
A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, signor Niederkofler Georg, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Christof Baumgartner, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Pallaver, in Bolzano, via Carducci n. 3, giusta delega a margine dell’atto di costituzione; - controinteressate –
per l'annullamento
1) del provvedimento del 12.05.2004, non conosciuto, con il quale la Provincia autonoma di Bolzano ha aggiudicato i lavori concernenti: “Eliminazione del passaggio a livello della linea ferroviaria Verona - Brennero al km 184,685, in località Albes-Bressanone-Albeins FFSS-025/04”;
2) della nota del 12.08.2004, di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva;
3) dei verbali di gara, ed in particolare del verbale di valutazione tecnica del 28.07.2004 e del verbale con il quale la Commissione di gara ha individuato i sottocriteri alla stregua dei quali valutare le offerte presentate;
4) del provvedimento dell’Amministrazione provinciale di Bolzano dd. 23.06.2004;
e per la condanna
della Provincia autonoma di Bolzano al risarcimento dei danni subiti, per equivalente, quantificati dalla ricorrente nella misura del 10% dell’importo del contratto che avrebbe sottoscritto in caso di aggiudicazione dell’appalto.
Visto il ricorso notificato il 12.11.2004 e depositato in segreteria il 23.11.2004 con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano dd. 29.11.2004 e delle imprese Wipptaler Bau S.p.a. ed Alpenbau S.r.l. dd. 29.11.2004;
Vista la memoria prodotta;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 24.01.2007 il consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors ed ivi sentito l’avv. G. Morandell, in sostituzione dell’avv. B. Zozin, per la ricorrente, l’avv. M. Larcher per la Provincia autonoma di Bolzano e l’avv. L. Vergani, in sostituzione dell’avv. C. Baumgartner, per le imprese Wipptaler Bau S.p.a. e Alpenbau S.r.l.;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con bando di gara, ritualmente pubblicato, la Provincia autonoma di Bolzano indiceva una gara (mediante procedura aperta) per l’aggiudicazione dei lavori volti alla “eliminazione del passaggio a livello della linea ferroviaria Verona – Brennero, al km. 184,685, in località Albes / Bressanone”, per un importo a base d’asta pari ad Euro 11.427.396,01, di cui 288.641,04 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Il bando di gara e l’allegato Capitolato condizioni stabilivano che l’aggiudicazione dei lavori avrebbe dovuto avvenire in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base ai seguenti criteri:
• prezzo: 35%
• qualità materiali: 10% (stralli: 5%; apparecchi di appoggi e giunti: 2%; tiranti: 2%; rilevati:1%);
• qualità lavorazioni: 20% (ponte strallato: 15%; fondazioni speciali: 3%; sovrappasso ferroviario: 2%);
• organigramma: 15% (staff per la realizzazione dell’opera: 5%; staff per la realizzazione delle strutture di carpenteria metallica: 10%);
• organizzazione del cantiere: 10% (nessun sottocriterio);
• cronoprogramma: 10% (lavorazioni di officina: 5%; entità forza lavoro: 5%).
Con specifico riferimento alla qualità dei materiali, le condizioni di gara stabilivano che alle offerte che avessero riportato “marchi o indicazioni di una origine o di una produzione determinata previsti nell’elenco prestazioni” sarebbero stati attribuiti “4/5 del punteggio massimo previsto”, mentre alle offerte che avessero precisato “marchi o indicazioni di una origine o di una produzione determinata di qualità maggiore o minore” sarebbe stato assegnato “un punteggio rispettivamente maggiore o minore, a condizione che siano equivalenti nei requisiti essenziali”. Veniva precisato, inoltre, che “qualora i suddetti requisiti essenziali non venissero rispettati l’offerta viene esclusa.”.
I punti 3, 4, 5, 6 e 7 del Capitolato condizioni elencavano la documentazione che le imprese avrebbero dovuto produrre unitamente all’offerta economica, ai fini della valutazione della proposta presentata.
Va precisato, inoltre, che il bando di gara inibiva alle imprese concorrenti la possibilità di presentare varianti (cfr. punto 2.1.10 del bando – doc. n. 2 della ricorrente) e vietava ai concorrenti di elaborare un cronoprogramma che riportasse una riduzione del tempo di esecuzione (cfr. punto 7.2. – doc. 2 della ricorrente).
Alla gara partecipavano nove imprese, tra cui la ATI Società per azioni Cementi Armati ing. Mantelli S.p.a. (di seguito ATI S.A.C.A.I.M.) e la ATI Wipptaler Bau S.p.a..
All’esito dello spoglio delle offerte e della valutazione da parte della Commissione tecnica degli elementi tecnico - economici delle singole proposte presentate dalle imprese concorrenti, risultava che l’offerta economicamente più vantaggiosa era quella dell’ATI Wipptaler Bau S.p.a., che aveva riportato 83,323 punti, mentre l’ATI ricorrente si posizionava al secondo posto della graduatoria, con 78,632 punti.
In data 2 agosto 2004 la Provincia autonoma di Bolzano, facendo proprio l’esito della valutazione delle offerte tecnico – economiche, aggiudicava i lavori all’ATI Wipptaler Bau S.p.a.
Dagli atti di gara acquisiti successivamente l’odierna ricorrente evinceva che l’Amministrazione appaltante, nell’atto di designazione della Commissione tecnica, aveva precisato che “eventuali sottocriteri, specificazioni o precisazioni relativi ai criteri di valutazione previsti dal bando” individuati dalla Commissione tecnica avrebbero dovuto “essere fissati entro e non oltre il giorno che precede quello fissato per l’apertura delle offerte” (cfr. doc. n. 3 della ricorrente). Inoltre, la ricorrente veniva a conoscenza che la Commissione di gara aveva individuato, con riferimento ad ogni criterio e relativi sottocriteri indicati nel Capitolato, ulteriori sottocriteri, attribuendo a ciascuno di essi una specifica sottovalutazione, nel rispetto del punteggio generale fissato dal bando e dal Capitolato condizioni (cfr. doc. n. 4 della ricorrente).
Sempre dagli atti di gara acquisiti successivamente, la ricorrente apprendeva che l’Autorità di gara aveva richiesto all’odierna controinteressata Wipptaler Bau S.p.a. alcuni chiarimenti in relazione all’offerta presentata. In particolare, l’Autorità di gara aveva chiesto se la soluzione migliorativa proposta con riferimento al “sostegno delle pareti dei pozzi in fase di scavo”, afferente alla lavorazione necessaria per la realizzazione dei “pozzi di fondazione” (di cui al punto 4,2, del Capitolato condizioni) avrebbe comportato un aumento di spesa rispetto alla soluzione progettuale (cfr. doc. n. 5 della ricorrente). L’impresa Wipptaler Bau S.p.a. aveva risposto che l’offerta proposta non avrebbe comportato un aumento di spesa (cfr. doc. n. 6 della ricorrente).
A fondamento del gravame proposto la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1. “Violazione di legge – Violazione della lex specialis ed in particolare del punto 2.1.10 del bando di gara.”;
2. “Violazione di legge – Violazione della lex specialis ed in particolare del punto 2.1.10 del bando di gara, sotto altro profilo e art. 31 del Capitolato Speciale d’Appalto.”;
3. “Eccesso di potere – Illogicità e contraddittorietà – Violazione della lex specialis – Violazione del punto 2.1.10 del Bando di gara e del Capo III del Capitolato Condizioni.”;
4. “Eccesso di potere – Illogicità e contraddittorietà – Violazione della lex specialis – Violazione del punto 5.3. del Capitolato Condizioni.”;
La ricorrente, inoltre, ha chiesto il risarcimento, per equivalente, dei danni patiti, successivamente quantificati in Euro 1.142.739,60, pari al 10% del valore del contratto che la ricorrente avrebbe sottoscritto se fosse stata dichiarata aggiudicataria.
Si sono costituiti in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano e le controinteressate Wipptaler Bau S.p.a. e Alpenbau S.r.l. e hanno chiesto il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile, per mancata tempestiva impugnazione della disciplina di gara, e, comunque, infondato.
All’udienza in camera di consiglio del 30 novembre 2004 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare, presentata in via incidentale.
Nei termini di rito la ricorrente ha presentato una memoria a sostegno della propria difesa.
All’udienza pubblica del 24 gennaio 2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
In data 26 febbraio 2007 il dispositivo della sentenza è stato depositato presso la segreteria di questo Tribunale, ai sensi dell’art. 23bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modifiche.
DIRITTO
1. L’infondatezza del ricorso nel merito esime il Collegio dall’esame dell’eccezione di inammissibilità, rilevata dall’Amministrazione resistente e dalle controinteressate ed illustrata in narrativa di fatto.
2. Con il primo motivo di gravame la ricorrente lamenta la mancata osservanza da parte dell’Autorità di gara della lex specialis e, in particolare, del punto 2.1.10 del bando di gara, che sanciva l’inammissibilità di varianti. L’introduzione di varianti, in quanto ritenuta inammissibile dalla legge di gara, avrebbe dovuto comportare l’immediata esclusione delle offerte che avessero ipotizzato la realizzazione di magisteri diversi rispetto a quelli contenuti nel progetto esecutivo posto a base d’asta.
L’ATI Wipptaler Bau S.p.a., con riferimento al sistema di sostegno delle pareti del pozzo durante gli scavi, avrebbe proposto l’eliminazione delle centinature, previste invece nel progetto esecutivo, nonché una variazione delle fondazioni in jet - grouting.
Inoltre, con riferimento alle modalità di posa e di completamento del tratto di impalcato posto sopra alla linea ferroviaria, l’ATI Wipptaler Bau S.p.a. avrebbe proposto di realizzare l’impalcato in piastra ortotropa, in luogo della struttura mista prevista dal progetto esecutivo.
La Stazione appaltante, di fronte alle suddette difformità rispetto al progetto posto a base d’asta, avrebbe dovuto escludere l’offerta presentata dall’ATI Wipptaler Bau S.p.a. dalla gara, in conformità alle specifiche condizioni di gara.
La doglianza non ha pregio.
E’ opportuno richiamare le disposizioni della lex specialis sulle quali si fonda la censura della ricorrente.
Il bando di gara, nella “Sezione II: Oggetto dell’appalto”, al punto II. 1.6., descriveva così l’oggetto dell’appalto:”Lavori per l’eliminazione del passaggio a livello della linea ferroviaria Verona – Brennero al km 184,685 in località Albes / Bressanone” e, al successivo punto II.1.10., precisava: “Ammissibilità di varianti (se pertinenti): no.”.
Il Capitolato condizioni, nel “Capo I - Documentazione da presentare per la partecipazione alla procedura aperta”, al punto 4, elencava la documentazione da presentare ai fini della valutazione dell’elemento “qualità lavorazioni”. In particolare, per quanto di interesse ai fini della decisione:
• il punto 4.1. richiedeva “una relazione dettagliata sulle modalità di realizzazione e di varo del ponte strillato, con particolare riferimento alla tempistica e alla sicurezza delle operazioni. Dovranno essere specificate le installazioni provvisorie e non da utilizzarsi per il varo, le attrezzature e i macchinari previsti (marca e modello). Dovrà essere data ampia descrizione alle modalità di assemblaggio in opera delle varie parti costituenti la carpenteria pesante del ponte, di varo dell’impalcato, di messa in opera dell’antenna e di messa in tensione degli stralli. Dovranno inoltre essere specificate le attestazioni possedute per l’esecuzione delle saldature e di tutte le lavorazioni d’officina necessarie alla realizzazione del medesimo.”;
• il punto 4.2. richiedeva una “relazione sulle modalità di messa in opera dei ‘pozzi’ di fondazione in jet – grouting, con specifico riferimento alle precauzioni da mettere in atto al fine di scongiurare la possibilità di infiltrazione di boiacca nel fiume. Dovrà essere specificato inoltre il sistema di sostegno delle pareti del pozzo durante gli scavi, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.”;
• il punto 4.3. richiedeva, infine, una “relazione per il sovrappasso sulle modalità di posa e di completamento del tratto di impalcato posto sopra alla linea ferroviaria, con particolare riferimento alle procedure che l’impresa intende attuare per garantire la sicurezza dei propri lavoratori e dell’esercizio ferroviario.”.
Orbene, da una lettura congiunta del bando e del Capitolato condizioni non si evincono disposizioni tali da vincolare, pedissequamente, le imprese concorrenti al progetto esecutivo elaborato dalla Stazione appaltante.
Invero, la disposizione di cui al punto II.1.10. del bando, che sancisce l’inammissibilità di varianti, in quanto inserita nella Sezione II “Oggetto dell’appalto”, va riferita all’oggetto dell’appalto considerato nel suo insieme. Tale disposizione, dunque, vietava di effettuare varianti che investissero l’oggetto nel suo complesso, non singole modifiche di dettaglio in riferimento a quanto previsto dalle altre disposizioni della lex specialis.
Le modifiche contestate dalla ricorrente (eliminazione delle centinature della parte del pozzo, durante la fase di scavo, variazione delle dimensioni delle fondazioni in jet – grouting e impalcato in piastra ortotropa, al posto della struttura mista prevista nel progetto) non possono considerarsi “varianti”, ai sensi del punto II.1.10. del bando non solo perché, come già detto, non modificano l’oggetto dell’appalto, ma anche perché le relazioni di cui al citato punto 4 del Capitolato condizioni, richieste ai fini della valutazione dell’elemento “qualità lavorazioni”, consentivano alle imprese concorrenti di prevedere modifiche di dettaglio nell’esecuzione dei lavori. A titolo esemplificativo, il Capitolato stabiliva che dovesse essere specificato il sistema di sostegno delle pareti del pozzo durante gli scavi, lasciando intendere che ogni concorrente avrebbe potuto offrire soluzioni tecnologiche diverse (d’altra parte anche la tavola 6.25 del progetto posto a base dell’appalto espressamente invitava le concorrenti a “prevedere opere provvisionali a sostegno dello scavo”- cfr. doc. n. 7 della Provincia). Soluzioni differenti nell’esecuzione dei lavori erano contemplate anche in relazione al sovrappasso, con riferimento alle modalità di posa e di completamento del tratto di impalcato, ecc.
Ad avviso del Collegio, l’offerta presentata dall’ATI Wipptaler Bau S.p.a. non doveva essere esclusa dalla gara, poiché non proponeva una diversa ideazione dell’opera progettata dalla Stazione appaltante (non consentita dalla lex specialis), ma si limitava a proporre soluzioni migliorative rispetto al progetto esecutivo, che, peraltro, non determinavano costi aggiuntivi per l’Amministrazione (consentite dalla lex specialis).
3. Con il secondo motivo la ricorrente afferma che il punto 7 del Capitolato condizioni, con riguardo all’elemento di valutazione “cronoprogramma”, invitava le imprese concorrenti a corredare la documentazione d’offerta con un dettagliato programma dei lavori, da cui risultasse l’identità della forza lavoro impiegata per ciascuna fase di lavoro. Era precisato, inoltre, che il programma avrebbe dovuto essere “redatto distinguendo le singole prestazioni e/o categorie di lavoro, individuando per le stesse un’idonea successione temporale nell’unità di tempo prescelta (settimane o mesi) e rispettando i vincoli previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto – Parte I. Inoltre, come precisato al punto G del 2° paragrafo – Organizzazione Lavori – dell’art. 31 del Capitolato Speciale d’Appalto” le imprese concorrenti avrebbero dovuto “specificare chiaramente la durata delle lavorazioni” che avrebbero comportato “il transito dei mezzi all’interno dei terreni della ditta Progress che dovranno avere una durata minima..”.
Il Capitolato speciale d’appalto, facente parte integrante della documentazione di gara, stabiliva espressamente, all’art. 31, che l’appaltatore, nell’organizzazione dei lavori, avrebbe dovuto tener conto “della possibilità di dover coordinare alcune lavorazioni (limitatamente alle aree indicate nella Tavola 4.02 della Sicurezza) sia con le imprese aggiudicatarie dei lavori di realizzazione del casello autostradale di Bressanone Sud, sia per la parte di competenza della A22 (lotto B), che per quella di competenza della Provincia Autonoma di Bolzano (lotto A), in quanto alcuni lavori insistono sulle medesime aeree.”.
La ricorrente si duole che l’impresa aggiudicataria non abbia rispettato le suddette norme di gara e, in particolare, gli artt. 4 e 31 del Capitolato speciale, ai sensi dei quali, nello sviluppo esecutivo, le imprese concorrenti avrebbero dovuto accordare priorità temporale alla realizzazione della rotatoria e del tratto di impalcato nella zona ovest del lotto di lavoro oggetto di gara. L’Autorità di gara avrebbe dovuto ritenere inammissibili le soluzioni organizzative indicate dall’ATI Wipptaler Bau S.p.a., perché contrastanti con le inequivoche disposizioni della lex specialis. La diversa organizzazione del cantiere e il diverso programma dei lavori avrebbero permesso alla ATI Wipptaler Bau S.p.a. un contenimento dei costi e, quindi, la possibilità di offrire un prezzo più conveniente rispetto a quello proposto dalle altre concorrenti e, in particolare, dall’impresa ricorrente.
Le doglianze non hanno pregio.
L’art. 31 del Capitolato Speciale d’Appalto poneva a carico dell’impresa aggiudicataria il solo onere di “tener conto della possibilità di dover coordinare alcune lavorazioni…con le imprese aggiudicatarie dei lavori per la realizzazione del casello autostradale di Bressanone Sud..”.
La disposizione è riferita all’organizzazione dei lavori dopo la consegna degli stessi, quindi attiene alla fase esecutiva del contratto, non a quella relativa alla scelta del contraente.
Inoltre, va posto in rilievo che la Commissione per la valutazione tecnica delle offerte non ha attribuito alcun punteggio per la conformità del cronoprogramma con la disposizione di cui al citato art. 31 del Capitolato speciale, né era tenuta a farlo, considerato che le imprese concorrenti, in sede di esecuzione dei lavori, erano comunque vincolate al rispetto delle priorità stabilite dal Capitolato speciale (cfr. doc. n. 10 delle controinteressate).
La Commissione per la valutazione tecnica delle offerte si è limitata a valutare le offerte tenendo conto di quanto richiesto dal punto 7.2. del Capitolato condizioni, attribuendo particolare rilievo al rapporto delle unità di tempo, alle risorse umane e ai materiali impiegati.
4. Con il terzo motivo la ricorrente si duole che la Commissione per la valutazione tecnica abbia introdotto dei sottocriteri per l’attribuzione dei punteggi ai fini della valutazione delle offerte tecniche. I sottocriteri sarebbero stati inutili, poiché le norme predisposte dalla lex specialis sarebbero state sufficientemente precise, tali da consentire una piena e puntuale valutazione delle offerte presentate.
In particolare i sottocriteri introdotti dalla Commissione con riferimento alla qualità degli “stralli” e dei “tiranti” (nell’ambito della valutazione dell’elemento “qualità materiali”) sarebbero irragionevoli e avrebbero alterato le risultanze di gara.
Le censure non hanno fondamento.
E’ noto che, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, nel procedimento di aggiudicazione di un pubblico appalto la Commissione di gara può introdurre elementi di specificazione e integrazione dei criteri generali di valutazione delle offerte indicati nel bando di gara o nella lettera d'invito ovvero sottocriteri di adattamento dei criteri generali o regole specifiche sulle modalità di valutazione, sempreché vi provveda prima dell'apertura delle buste recanti le offerte dei partecipanti (cfr., ex multis, Consiglio Stato, Sez. V, 29 marzo 2006, n. 1590 e TRGA Bolzano 12 febbraio 2003, n. 48).
Dunque, rientra nella piena discrezionalità della Commissione di gara decidere se introdurre o meno sottocriteri di valutazione delle offerte tecniche, con l’unico limite che i criteri di selezione siano stabiliti a monte della valutazione.
Ciò chiarito, va detto che i sottocriteri, introdotti dalla Commissione prima dell’apertura delle offerte e applicati nella valutazione delle offerte presentate da tutte le imprese concorrenti, appaiono esenti dai dedotti vizi di illogicità e irrazionalità.
In particolare, per la valutazione della qualità degli “stralli” e dei “tiranti” la Commissione, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha introdotto un sottocriterio (previsione o possibilità di installazione di sistemi di monitoraggio) allo scopo di controllare e garantire la durabilità nel tempo e la sicurezza dell’opera, come risulta dal verbale di determinazione dei sottocriteri (cfr. doc. n. 4 della ricorrente e punto 3.1. del Capitolato condizioni).
Orbene, né l’ATI Wipptaler Bau S.p.a., né l’odierna ricorrente hanno previsto, nelle proprie offerte tecniche, la possibilità di un monitoraggio della tensione degli stralli e dei tiranti, cosicché i punteggi a tal fine previsti dai sottocriteri (0,50 per monitoraggio tensione stralli e 0,50 per monitoraggio tiranti) non sono stati assegnati alle due imprese concorrenti. Pertanto, le doglianze sollevate dalla ricorrente con questo motivo, oltreché infondate devono considerarsi inammissibili per carenza di interesse.
5. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente deduce altri quattro profili di censura che avrebbero viziato la gara nella fase di valutazione delle offerte tecniche.
5.1. Sotto un primo profilo la ricorrente lamenta che la documentazione prodotta dalla ATI Wipptaler Bau S.p.a. a corredo della proposta tecnico - economica presentata, non avrebbe rispettato il punto 3.2 del Capitolato condizioni, nella parte in cui, ai fini della valutazione dell’elemento “qualità materiali”, richiedeva alle concorrenti di allegare “anche in caso in cui offrano esattamente quanto descritto e previsto in progetto…per le voci contenute nel fascicolo valutazione qualità, la documentazione tecnica di tutti i prodotti offerti (depliant, disegni di costruzione, dati tecnici, ecc.), con l’avvertenza che le imprese concorrenti avrebbero dovuto “su richiesta dell’Amministrazione… produrre idonea campionatura nonché documentazione integrativa.”. L’ATI Wipptaler Bau S.p.a. non avrebbe prodotto alcuna particolare scheda tecnica, ovvero documentazione, relativa ai materiali offerti, con la conseguenza che l’Autorità di gara avrebbe dovuto escludere l’offerta o, quantomeno, non assegnare alla controinteressata alcun punteggio per la valutazione dell’elemento “qualità materiali”.
Osserva, anzitutto, il Collegio che la doglianza è formulata in modo generico, in quanto la ricorrente non specifica, nel dettaglio, quale documentazione sarebbe mancante.
In ogni caso, essa va disattesa, posto che risulta agli atti che la documentazione allegata all’offerta dell’ATI Wipptaler Bau S.p.a. conteneva tutte le schede tecniche relative ai materiali offerti, come richiesto dal punto 3.2. del Capitolato (cfr. doc.n. 15 della Provincia).
Ad abundantiam, va detto che il Capitolato condizioni prevedeva espressamente la possibilità di chiedere alle imprese concorrenti documentazione integrativa.
5.2. Va disattesa, parimenti, l’affermazione che l’ATI Wipptaler Bau S.p.a. non avrebbe prodotto la documentazione richiesta dal punto 5 del Capitolato per la valutazione dell’elemento “organigramma”.
Osserva il Collegio che il Capitolato condizioni, ai fini della valutazione dell’elemento “organigramma”, richiedeva la seguente documentazione:
a) un organigramma riferito allo staff da impiegare per la realizzazione dell’opera, in particolare per le seguenti figure:
• direttore di cantiere per la parte strutturale, stradale e geotecnica;
• consulente interno od esterno per le verifiche statiche;
• topografi;
• capo cantiere;
• responsabile per la sicurezza;
• nominativi delle imprese subappaltatrici di cui intende avvalersi.
b) un organigramma dettagliato dello staff da impiegare per la realizzazione delle strutture di carpenteria pesante (opere in acciaio relative al ponte strallato e al viadotto), con specifico riferimento ai responsabili di officina e di cantiere.
Il punto 5.3. del Capitolato specificava, infine, che “per ogni figura citata deve essere allegato il curriculum professionale di al massimo una pagina dattiloscritta DIN A4”.
La Commissione tecnica, nella riunione del 18 giugno 2004, ha introdotto sottocriteri anche ai fini della valutazione dell’elemento “organigramma”. In particolare, è stato specificato che l’organigramma della carpenteria pesante sarebbe stato valutato con l’attribuzione di un punteggio pari al 6%, mentre sarebbero stati assegnati punteggi pari al 2% con riguardo alla valutazione sia del curriculum professionale – titolo di studio del responsabile di officina che del responsabile di cantiere.
La ricorrente afferma che dalla documentazione di gara risulterebbe che l’ATI Wipptaler Bau S.p.a. non avrebbe fornito alcun organigramma di officina e di cantiere e che, ciò nonostante, la Commissione avrebbe considerato l’organigramma completo.
Inoltre, la ricorrente si duole che all’impresa aggiudicataria sia stato assegnato un punteggio elevato, nonostante, con riferimento alle risorse da impiegare per la carpenteria pesante, si sia limitata ad indicare una lista di nominativi di personale operante nel comparto della saldatura, senza allegare i curricula professionali dei soggetti che sarebbero stati impiegati nell’esecuzione delle opere, nonché una lista di 14 addetti ai lavori in cantiere, nominativamente individuati, per i quali non sarebbero stati prodotti i relativi curricula.
Infine, la ricorrente rileva che, in relazione ai curricula del responsabile di officina e del responsabile di cantiere, valutati dalla Commissione rispettivamente “carente” ed “adeguato”, l’ATI Wipptaler Bau S.p.a. avrebbe prodotto un solo curriculum professionale, relativo al geom. Emilio Boldrini, dipendente dell’impresa Costruzioni Cimolai Armando S.p.a., indicata quale sub – contraente per la realizzazione delle carpenterie pesanti. Sennonché lo stesso geom. Boldrini sarebbe stato indicato nell’organigramma relativo allo staff per la realizzazione dell’opera, di cui al punto 5.1. del Capitolato, nella posizione di “direttore di cantiere per la parte strutturale”.
Orbene, risulta agli atti che l’ATI Wipptaler Bau S.p.a. ha presentato un organigramma in riferimento allo staff che intendeva utilizzare per la realizzazione dell’opera, come richiesto dal punto 5.1. del Capitolato (cfr. doc. n. 20 della Provincia).
Inoltre, l’impresa ha prodotto l’organigramma in riferimento allo staff da utilizzare per la realizzazione delle strutture di carpenteria pesante (che dovevano essere eseguite da parte della subappaltatrice Costruzioni Cimolai Armando S.p.a. (cfr. doc.ti n. 16 e 17 della Provincia).
Quanto ai curricula professionali, il punto 5.3. del Capitolato condizioni li richiedeva “per ogni figura citata”. Deve ritenersi, quindi, che il curriculum professionale fosse richiesto dalla legge di gara solo con riferimento alle figure professionali citate nei punti 5.1. e 5.2., non per l’intero staff.
Il geom. Emilio Boldrini è stato effettivamente valutato dalla Commissione tecnica sia come responsabile di cantiere per la carpenteria pesante, sia come direttore di cantiere per le parti strutturali, ma, ad avviso del Collegio, il doppio ruolo rivestito dal geom. Boldrini non appare incompatibile con la realizzazione dei lavori di cui si tratta.
Lo stesso geom. Emilio Boldrini non è stato, invece, considerato anche quale responsabile d’officina, come erroneamente affermato dalla ricorrente. Invero, i responsabili di officina sono stati individuati nel p.i. G. Spagnol e nel geom. F. Vit, come risulta dal piano della qualità della ditta subappaltarice Costruzioni Cimolai Armando S.p.a. (cfr. doc. n. 17 della Provincia). A tal riguardo va precisato che la Commissione ha assegnato un punteggio molto basso per il sottocriterio “responsabile officina”, avendo giudicato la documentazione prodotta dall’ATI Wipptaler Bau S.p.a. “carente”.
Pertanto, il Collegio non ravvisa elementi di illogicità o di irrazionalità nella valutazione dell’elemento “organigramma”, per il quale la Commissione ha assegnato all’impresa ricorrente un punteggio totale (3,4 per l’organigramma delle opere e 7,6 per quello della carpenteria), superiore rispetto a quello assegnato all’impresa controinteressata (3,0 per l’organigramma delle opere e 6,4 per quello delle opere di carpenteria pesante).
Va aggiunto che, secondo costante giurisprudenza, condivisa dal Collegio, il criterio di aggiudicazione fondato sull’offerta economicamente più vantaggiosa risulta fondato su apprezzamenti tecnico – discrezionali delle caratteristiche qualitative dell’offerta che non tollerano alcuna sostituzione da parte del giudice nel compimento delle pertinenti valutazioni riservate in via esclusiva all’amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2005, n. 478; Sez. VI, 4 novembre 2002 n. 6004, e Sez. V, 11 novembre 2004 n. 7346).
5.3. La ricorrente afferma, ancora, che sarebbero stati attribuiti troppi punti all’ATI Wipptaler Bau S.p.a. in relazione all’elemento di valutazione “organizzazione del cantiere” e, in particolare, con riferimento al sottocriterio “interferenze con altri cantieri”, nonostante il fatto che l’ATI Wipptaler Bau S.p.a. abbia disatteso l’art. 31 del Capitolato speciale.
Il punto 6 del Capitolato condizioni invitava le imprese concorrenti a presentare, ai fini della valutazione dell’elemento “organizzazione cantiere”, “una proposta di progetto per l’installazione del cantiere, l’organizzazione e lo svolgimento dei lavori, anche sulla base del programma lavori, con particolare riferimento alle interferenze con gli altri cantieri…”.
Il Collegio non ravvisa irrazionalità alcuna nella valutazione effettuata dalla Commissione, tenuto conto che l’impresa ricorrente, nella proposta di progetto allegata all’offerta, ha omesso del tutto di trattare il tema delle interferenze con altri cantieri, di cui al citato punto 6 del Capitolato, a differenza dell’ATI Wipptaler Bau S.p.a.; pertanto, è stata logicamente penalizzata nel punteggio.
Quanto all’art. 31 del Capitolato speciale d’appalto, il Collegio richiama quanto già dedotto in sede di vaglio del secondo motivo di ricorso.
5.4. Infine, la ricorrente contesta anche la valutazione della Commissione tecnica in relazione alla valutazione dell’elemento “cronoprogramma”.
In base al punto 7.1. del Capitolato condizioni le concorrenti avrebbero dovuto presentare, ai fini della valutazione del “cronoprogramma officina” “un dettagliato programma dei lavori per tutte le lavorazioni d’officina, con indicazione dell’entità della produzione mensile e con indicazione dei tempi previsti di consegna a piè d’opera delle carpenterie pesanti.”.
La Commissione tecnica, il 28 giugno 2004, aveva stabilito due sottocriteri: “tempistica”, in ordine al quale la Commissione avrebbe espresso una valutazione solo sulla durata prevista, sulla produzione e sulla consegna a piè d’opera, e “dettaglio della descrizione”, in ordine al quale la valutazione avrebbe riguardato il “grado di dettaglio del programma lavori (suddivisioni in fasi, quantificazione della produzione mensile, tempi di consegna…).
La ricorrente lamenta che, in relazione al sottocriterio “tempistica”, l’ATI Wipptaler Bau S.p.a. avrebbe dovuto ricevere un punteggio pari a 0, in quanto avrebbe omesso di indicare la produzione mensile e i tempi di consegna a piè d’opera dei manufatti prodotti.
Osserva a tal riguardo il Collegio che la Commissione era in possesso di tutti i dati necessari ai fini della valutazione dei citati sottocriteri: in particolare, la quantificazione mensile delle lavorazioni d’officina poteva essere facilmente ricavabile dalla durata totale delle lavorazioni stesse, di cui al cronoprogramma dell’impresa Costruzioni Cimolai Armando S.p.a. (cfr. doc. n. 18 della Provincia).
Anche in questo caso il Collegio non ravvisa elementi di irrazionalità nella valutazione, tenuto conto che in relazione al sottocriterio “dettaglio della descrizione” la Commissione tecnica ha assegnato un punteggio molto più basso all’ATI Wipptaler Bau S.p.a. (pari a 0,004) rispetto a quello assegnato all’ATI S.A.C.A.I.M. S.p.a. (pari a 0,010).
In base al punto 7.2. del Capitolato, ai fini della valutazione del “cronoprogramma – entità forza lavoro”, le imprese concorrenti avrebbero dovuto presentare “un dettagliato programma lavori (diagramma a barre – diagramma di Gantt, con indicazione degli importi parziali nell’unità di tempo prescelta), con indicazione dell’entità forza lavoro impiegata per ciascuna fase di lavoro.”.
In relazione a questo elemento di valutazione, la Commissione tecnica, nella riunione del 18 giugno 2004, ha individuato tre sottocriteri, specificando espressamente cosa sarebbe stato valutato in concreto: “forza lavoro per fasi” (indicazione delle entità della forza lavoro impiegata per ciascuna fase di lavoro); “dettaglio descrizione tempistica” (valutazione sul grado di dettaglio e razionalità del programma lavori) e “durata lavorazioni con transito in zona Progress” (minor durata delle lavorazioni con transito attraverso i terreni della ditta Progress).
La ricorrente si duole, con riferimento al secondo sottocriterio (dettaglio descrizione tempistica), che l’ATI Wipptaler Bau S.p.a. abbia ottenuto il massimo punteggio (come l’ATI ricorrente), nonostante il fatto che l’ATI Wipptaler Bau S.p.a. avesse previsto solo 258 fasi lavorative (mentre la ricorrente ben 535).
Anche quest’ultima doglianza va disattesa.
Invero, la ricorrente sembra confondere il primo sottocriterio (“forza lavoro per fasi”) con il secondo sottocriterio (“dettaglio descrizione tempistiche”). In relazione al primo sottocriterio, all’impresa ATI Wipptaler Bau S.p.a. è stato assegnato un punteggio pari a 0,000 (e alla ricorrente è stato assegnato un punteggio pari a 0,005), mentre, in relazione al secondo sottocriterio, è stato assegnato all’ATI controinteressata e alla ricorrente lo stesso punteggio (0,040). In quest’ultimo sottocriterio la Commissione non ha valutato il numero delle fasi di lavorazione, ma, come espressamente stabilito dalla stessa Commissione tecnica nella riunione del 18 giugno 2004, il “grado di dettaglio e razionalità del programma lavori” (cfr. doc. n. 4 della ricorrente), cosicché, anche in questo caso, non si ravvisano le lamentate incongruità e illogicità.
6. Va respinta, infine, anche la domanda di risarcimento danni, legata agli effetti degli atti impugnati, posto che tali atti sono stati giudicati legittimi e, quindi, inidonei ad integrare una fattispecie di danno illecito.
Da quanto precede, pertanto, il ricorso va respinto.
Le spese di giudizio sono liquidate, secondo soccombenza, dal seguente dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano -, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente al rimborso delle spese di giudizio, che si liquidano in Euro 5.000,00 (cinquemila/00) in favore della Provincia autonoma di Bolzano e in Euro 5.000,00 (cinquemila/00) in favore delle società controinteressate, in solido tra loro, oltre IVA e CAP, come per legge.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2007.
IL PRESIDENTE
Hugo DEMATTIO
L'ESTENSORE
Lorenza PANTOZZI LERJEFORS
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