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T.R.G.A. - SEZIONE DI TRENTO - Sentenza 12 marzo 2007 n. 42
S. Conti – Presidente, M. Mosconi – Estensore
G.A. (avv.ti T.Marchetti e C. Collini) c AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA – COMANDO REGIONE CARABINIERI T.A.A (Avv. Dist. St.)


Militare e militarizzato – Personale – Trasferimento per incompatibilità ambientale – Difetto di motivazione – Fattispecie.

E’ illegittimo il provvedimento di trasferimento del militare per incompatibilità ambientale che, in concreto, si fondi esclusivamente sulla considerazione di fatti assai risalenti oggetto di un procedimento penale pendente in fase predibattimentale, non potendo il movimento del militare scontare - per sua natura - caratteristiche punitive antecedenti all’affermazione della responsabilità penale. Le ragioni che sottendono ad un provvedimento di trasferimento devono essere obiettive e chiare, con un approccio prognostico ragionevole poiché necessariamente fondato su un dato di fatto concreto e pressoché attuale. (1)

 

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(1) Il Collegio osserva che l’impugnato provvedimento di trasferimento di un Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri da una stazione ad un’altra, collocata in diversa provincia, non configura “un mero ordine di servizio poiché lo stesso fa leva, sostanzialmente, su una particolare e datata situazione, asserendo la conseguente incompatibilità con la permanenza del ricorrente” nella sede a quo. Secondo il Collegio tridentino “le dedotte ragioni di incompatibilità ambientale nell’attuale (1.9.05) - rispetto ad un dato temporale di molto pregresso ed inerente a fatti per i quali da tempo pende un procedimento penale (ancora senza esito alcuno) - denotano, nell’insieme medesimo, la ingiustificatezza della scelta di trasferimento, anche per anacronismo senza basi.”.
Sulla tematica, da ultimo si veda T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 23 febbraio 2007 n. 314,in questa Rivista, con nota di richiami, secondo cui i provvedimenti di trasferimento che interessano il personale appartenente all’Arma dei Carabinieri debbono contenere, sia pure con formula sintetica, l’indicazione delle ragioni che inducono l'Amministrazione a disporre il movimento del militare, anche al fine di valutarne la rilevanza, fermo restando il preponderante peso delle esigenze di servizio nella valutazione comparativa degli interessi.
(A. Fac.)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO



ha pronunciato la seguente

SENTENZA




sul ricorso n. 281 del 2005 proposto da

G. A. E., rappresentato e difeso dagli avv.ti Tullio Marchetti e Carmen Collini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Trento, Via Diaz n. 8;

contro




l’AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA – COMANDO REGIONE CARABINIERI T.A.A., in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento nei cui uffici in Largo Porta Nuova n. 9 è, per legge, domiciliata;

per l’annullamento,
previa sospensione, del trasferimento per servizio del Maresciallo capo G. A. E. dalla Stazione di Madonna di Campiglio (Tn), alla Stazione di Bolzano, in qualità di Ispettore addetto, in base al provvedimento dd. 1.9.2005 n. 1265/97-1987-T di protocollo, a firma del Generale Gian Franco Scanu e di ogni atto successivo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 26 gennaio 2007 - relatore il consigliere Mario Mosconi - l’avv. Tullio Marchetti per il ricorrente e l’Avvocato dello Stato Guido Denicolò per l'Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO



1 – Con il provvedimento in epigrafe rubricato il ricorrente – Maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri – è stato trasferito dalla Stazione di Madonna di Campiglio (frazione del Comune di Pinzolo TN), con sollevazione dal relativo comando, alla Stazione di Bolzano, quale Ispettore a quest’ultima addetto.
2 – Lamenta il detto ricorrente la sussistenza, nel corpo del su-gravato atto, del variegato vizio di eccesso di potere per sviamento, carenza di motivazione, contraddittorietà e perplessità di quest’ultima, illogicità, parzialità, difetto di istruttoria, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, irragionevolezza, inesatta, falsa ed errata applicazione di varie normative.
2.1 – In particolare – a detta della difesa dell’istante – tali mancanze – inficianti il detto provvedimento – sarebbero delineate anche dall’eccessivo lasso di tempo trascorso dall’inizio del procedimento penale (di cui si fa cenno in atto impugnato medesimo) sino al momento di adozione di quest’ultimo, dalla totale assenza di lamentele durante tale lungo lasso temporale intermedio, dalle valutazioni e dalle note caratteristiche in detto medesimo periodo intervenute, dalle cicliche favorevoli considerazioni personali dei superiori e dalla evidente mancanza di episodi di turbativa delle attività varie svolte dalla Stazione di Madonna di Campiglio.
3 – A tutte le su riportate argomentazioni difensive ha controdedotto la difesa erariale, all’uopo costituitasi in giudizio.
4 – All’udienza del 26 gennaio 2007 - dopo che erano stati, in precedenza, disposti incombenti istruttori – la causa è stata di nuovo spedita a sentenza.

DIRITTO



1 – Al fine di acquisire – ad intervenuto accoglimento della richiesta di sospensiva – ulteriori informazioni, questo Tribunale (O.I.C. 9 del 29.04.06) chiedeva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento se il procedimento penale citato in fatto fosse ancora pendente nei confronti del ricorrente e quali fossero i tempi della probabile conclusione dello stesso. In occasione di tale circostanza venivano altresì chieste, al competente Comando, ulteriori notizie sulla vicenda penale, asseritamente posta a base del trasferimento che qui si contesta.
2 – Nessuna risposta in merito è pervenuta dalla Procura della Repubblica di cui sopra; mentre il Comando interpellato si è limitato ad allegare – affermando altresì l’attualità della pendenza del citato procedimento penale - copia dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, datato 25.11.03.
3 - Il ricorso è fondato e va accolto.
3.1 - A tale riguardo si osserva che l’impugnato provvedimento di trasferimento non è un mero ordine di servizio poiché lo stesso fa leva, sostanzialmente, su una particolare e datata situazione, asserendo la conseguente incompatibilità con la permanenza del ricorrente in Madonna di Campiglio. Né lo stesso atto può scontare - per tale sua natura - caratteristiche punitive antecedenti alla affermazione della responsabilità penale.
3.2 - D’altra parte, sotto l’ulteriore profilo delle ragioni di servizio, le argomentazioni addotte risultano generiche ed apodittiche e le considerazioni svolte intorno alle condizioni lavorative vengono annotate con superficiali e generici accertamenti istruttori.
3.3 - Orbene e al proposito di tale quadro d’insieme, è stato più volte chiarito - in giurisprudenza - che le ragioni sottese a tale tipo di trasferimento devono essere obiettive e chiare con un approccio prognostico ragionevole poiché necessariamente basantesi su un dato di fatto concreto e pressoché attuale.
3.4 - Invece la motivazione apposta al provvedimento de quo risulta perplessa in modo intrinseco e contraddittoria in modo estrinseco (ed altresì intrinseco) poiché spazia da apparenti giustificazioni di un tipo ad apparenti giustificazioni di altro tipo: nessuna delle quali appare reggere autonomamente l’atto; tranne quella legata al procedimento penale in corso. Né il contenuto di tutte è utile, nell’insieme, per lo scopo prefisso poiché non v’è sintonia logica funzionale tra loro medesime; anzi le stesse sono tra loro contraddittorie e si elidono a vicenda.
3.4.1 – Ma, in tal caso, le dedotte ragioni di incompatibilità ambientale nell’attuale (1.9.05) - rispetto ad un dato temporale di molto pregresso ed inerente a fatti per i quali da tempo pende un procedimento penale (ancora senza esito alcuno) - denotano, nell’insieme medesimo, la ingiustificatezza della scelta di trasferimento, anche per anacronismo senza basi. A conferma di ciò si perviene anche valutando il contenuto dell’ultimo documento penale, utile sotto il profilo istruttorio, poiché lo stesso risale ancora al 2003 (v. parziali risultanze O.I.C.). Né sono stati allegati ulteriori atti più vicini nel tempo alla data di adozione del provvedimento impugnato.
4 – Soccorrono, peraltro, sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese di giustizia.

P.Q.M.



il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 281/2005, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2007, con l’intervento dei Magistrati:
dott. Sergio Conti Presidente f.f.
dott. Mario Mosconi Consigliere estensore
dott. Fiorenzo Tomaselli Consigliere


Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 12 marzo 2007



 

 
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