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| n.4-2007 - © copyright |
T.R.G.A. - SEZIONE DI TRENTO - Sentenza 12 marzo 2007 n. 40
Pres.S. Conti – Est. M. Mosconi
B.L. (avv. A. Tarantini) c PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (PAT) - SERVIZIO MOTORIZZAZIONE CIVILE ED INFRASTRUTTURE FERROVIARIE della PAT (avv.ti N. Pedrazzoli, M. Dalla Serra e F. Spinelli) |
1. Circolazion e stradale – Provvedimento di revisione della patente di guida – Natura punitiva – Non ricorre – Natura consequenziale – Alla contestazione di un’infrazione al Codice della Strada – Non è indefettibile. |
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2. Circolazione stradale – Provvedimento di revisione della patente di guida – Natura discrezionale – Valutazione - Portata. |
1 Il provvedimento di revisione della patente di guida non ha natura punitiva, è dotato (anche perciò) di proprie autonome caratteristiche (1) e non assume carattere necessariamente consequenziale ad un pregresso atto con il quale si contesta un’infrazione al Codice della Strada e con il quale si commina, di poi, la relativa sanzione affittiva. (2) |
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2. Il provvedimento di revisione della patente di guida è emanato all’esito di un particolare procedimento che sfocia in risultanze, in ipotesi, permeate da margini di discrezionalità valutativa secondo un giudizio prognostico inerente la sicurezza stradale ed, altresì, la sicurezza degli utenti della strada: nessuno escluso. (3) |
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(1) Il Collegio richiama sul punto “giurisprudenza costante e consolidata”: v. per tutte, T.R.G.A. – Sezione di BOLZANO -Sentenza 27 febbraio 2006, n. 82, che esclude la natura sanzionatorie del provvedimento in esame.
Si rammenta che parte della giurisprudenza esclude l’immediata lesività dell’atto impositivo della revisione: T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 7 febbraio 2007 n. 504, in questa Rivista, secondo cui la revisione della patente di guida non è un atto sanzionatorio, ma è un atto di iniziativa del procedimento, destinato a concludersi con la conferma o con la revoca della patente, talché, vertendosi di un atto non immediatamente lesivo, il ricorso giurisdizionale è inammissibile.
(2) Anche su questo punto, il Collegio tridentino si richiama a “giurisprudenza costante e consolidata”; v. T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 10 maggio 2006 n. 560, in questa Rivista, secondo cui è illegittima la revisione della patente di guida disposta quando ancora non sia intervenuta la definizione della contestazione all’infrazione al Codice della strada, come richiesto dall’art. 126 bis del Codice della strada.
E’ diffuso l’indirizzo giurisprudenziale che ritiene che una sola infrazione alle norme del Codice della Strada, anche se di una certa rilevanza, non può costituire - di per sé ed indipendentemente da ogni valutazione dell'idoneità e capacità alla guida del conducente l'autovettura il presupposto di un provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente, trattandosi di atto gravemente lesivo delle attività del cittadino che richiede, pertanto, una puntuale motivazione (così, tra le tante, T.A.R. SARDEGNA – SEZIONE I - Sentenza 27 dicembre 2006, n. 2685; Idem, 29 giugno 2006, n. 1350; TAR LOMBARDIA – MILANO – SEZIONE III - Sentenza 24 ottobre 2005 n. 3886).
(3) Cfr. in argomento T.A.R. SARDEGNA – CAGLIARI – SEZIONE I – Sentenza, 29 giugno 2006, n. 1350, sul sito istituzionale della giustizia amministrativa, secondo cui l'atto con cui si dispone la revisione di una patente di guida, pur avendo natura latamente discrezionale, deve comunque essere correlato alla presenza di elementi di giudizio che possano mettere in dubbio l'idoneità tecnica del conducente alla guida.
La giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere necessario la comunicazione di avvio del procedimento di revisione: T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 7 febbraio 2005 n. 470, in questa Rivista, che sottolinea che il provvedimento con cui viene disposta la revisione della patente mediante nuovo esame di idoneità psico-fisica, anche se volto a garantire la sicurezza della circolazione, non riveste, di per sé, quelle caratteristiche di urgenza, tali da escludere, in via di principio, l'obbligo della previa comunicazione ex art. 7 L. 241/90, dal momento che il procedimento in oggetto non si articola in tempi strettissimi e, soprattutto, non determina, nelle more del suo svolgimento, il divieto di guida.; T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 30 dicembre 2004 n. 4472, ivi, che rileva che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale la revisione della patente di guida disposta ai sensi dell’art. 128 codice della strada, essendo connotata da ampi margine di discrezionalità, deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento ai sensi dell’art. 7, L. n. 241 del 1990.
Sul punto, un’ampia disamina del profilo si ritrova, di recente, in CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA - Sentenza 10 ottobre 2006, n. 6013, sul sito istituzionale della giustizia amministrativa, secondo cui il provvedimento di revisione della patente di guida di cui all'art. 128, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) si caratterizza come un'attribuzione sommaria di responsabilità che ha un carattere anticipatorio e quindi una funzione latamente cautelare, ma non al punto da caratterizzarsi per l'immediatezza e la celerità dei provvedimenti d'urgenza in senso stretto, non potendosi considerare automaticamente tradotte nella previsione normativa quelle 'particolari esigenze di celerità' che giustificano in ogni caso l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento.
Secondo il Collegio d’appello il grado di urgenza sarà da riscontrare da caso a caso in relazione alle circostanze acquisite e disponibili dall'autorità amministrativa, che risultino obiettivamente di tale gravità ed evidenza da non richiedere, eventualmente, l'apporto cooperativo del destinatario delle misure, risultando, in concreto, prioritario il fine di prevenire ulteriori conseguenze dannose altamente probabili.
T.A.R. LOMBARDIA – BRESCIA – Sentenza 21 giugno 2004, n. 680, sul sito istituzionale della giustizia amministrativa, compendia i molteplici profili dell’istituto nell’elaborazione giurisprudenziale maggioritaria: il potere di imporre la revisione della patente di guida ha natura ampiamente discrezionale e non presuppone necessariamente l'accertamento di responsabilità in capo al conducente del veicolo; ne consegue che un'infrazione alle norme di comportamento del codice stradale può costituire ex se, nei limiti della ragionevolezza, il presupposto della richiesta di revisione della patente, avuto riguardo alla natura prettamente cautelare, e non sanzionatoria, del provvedimento, funzionale alla necessità di disporre di uno strumento di tutela preventiva dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale. (A Fac.) |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 28 del 2006 proposto da
B. L., rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Tarantini, con domicilio presso la Segreteria del T.R.G.A. in Trento, Via Calepina n. 50;
contro
la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO MOTORIZZAZIONE CIVILE ED INFRASTRUTTURE FERROVIARIE della PAT, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Maurizio Dalla Serra e Fernando Spinelli ed elettivamente domiciliata presso il Servizio Legale per gli Affari Contenziosi della PAT in Trento, Piazza Dante n. 15;
per l’annullamento
del provvedimento di “revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica (ex art. 128 C.d.S. di cui al D.L.vo 30.4.1992, n. 285 e D.L.vo 21.9.1995 n. 429)”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 25 gennaio 2007 - relatore il consigliere Mario Mosconi - l’avv. Alfredo Tarantini per il ricorrente e l’avv. Maurizio Dalla Serra per l'Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1 - Viene qui censurato un provvedimento della PAT che dispone la revisione della patente di guida con un conseguente nuovo esame di idoneità alla medesima.
1.1 - Al riguardo vengono dedotti i seguenti vizi:
a - essersi generato un effetto a cascata con travolgimento del provvedimento di cui sopra in ragione della tardiva comunicazione della contravvenzione, asserendo essere una comunicazione non tardiva presupposto necessario per la emanazione del provvedimento stesso di cui sopra; sicché, decaduta la contravvenzione per tale tardività, si dovrebbe ritenere posto nel nulla anche il detto medesimo provvedimento di revisione;
b - travisamento dei fatti, a causa delle inerenti e non univoche rilevazioni poste in essere dai Carabinieri di servizio sul luogo dell’incidente;
2 - La PAT, all’uopo costituitasi in giudizio, ha partitamene confutato le argomentazioni del ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso.
3 - All’udienza del 25 gennaio 2007, precisate dalle parti costituite e presenti le proprie rispettive avverse conclusioni, la causa è stata spedita a sentenza.
DIRITTO
1 - Le pur suggestive argomentazioni della difesa del ricorrente non convincono il Collegio.
1.1 - A tale proposito si osserva, in primo luogo, che il provvedimento con il quale si impone la revisione della patente di guida non ha carattere necessariamente consequenziale ad un pregresso atto con il quale si contesta un’infrazione al Codice della Strada e con il quale si commina, di poi, la relativa sanzione afflittiva (giurisprudenza costante e consolidata). Inoltre il citato provvedimento di revisione non ha natura punitiva ed è dotato (anche perciò) di proprie autonome caratteristiche; il medesimo poi è attivato tramite un particolare procedimento che sfocia in risultanze, in ipotesi, permeate da margini di discrezionalità valutativa secondo un giudizio prognostico inerente la sicurezza stradale ed, altresì, la sicurezza degli utenti della strada: nessuno escluso (giurisprudenza consolidata e costante).
2 - Tanto premesso, non è dunque questa la sede nella quale evidenziare una tardività di notifica della contravvenzione. E tale asserita tardività resta perciò, in questa medesima sede, irrilevante.
2.1 - In ogni caso la PAT ha preso a fondamento solo dei fatti storicamente descritti; i quali, anche secondo un ragionevole giudizio prognostico di questo Giudice, hanno determinato il verificarsi di circostanze che possono mettere oggettivamente in dubbio le attuali capacità di guida del ricorrente. Ed invero le dette circostanze di luogo e di fatto fanno logicamente propendere per la scelta disposta dalla PAT. Né si può affermare che quanto esposto dai Carabinieri di servizio nel proprio verbale sia confutato in modo preciso ed attendibile; né lo stesso verbale è stato contestato (quantomeno) con querela di falso.
3 - Soccorrono, peraltro, sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese di giustizia.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 28/2006, lo respinge.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 25 gennaio 2007, con l’intervento dei Magistrati:
dott. Sergio Conti Presidente f.f.
dott. Mario Mosconi Consigliere estensore
dott. Fiorenzo Tomaselli Consigliere
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Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 12 marzo 2007 |
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