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| n.4-2007 - © copyright |
T.R.G.A. - SEZIONE DI TRENTO - Sentenza 12 marzo 2007 n. 43
Pres.S. Conti – Est. M. Mosconi
V. R., (avv.ti M. Guerra e S. Ravelli) c l’AMMINISTRAZIONE DELL’INTERNO-QUESTURA DI TRENTO (Avv. Dist. St.) |
1. Autorizzazione e concessione – Licenza di p.s. – Revoca licenza porto fucile uso caccia e contestuale divieto di rilascio per 10 anni – Sanzione accessoria penale – Non è tale – Ragioni – Presupposti - Specifica valutazione dei fatti oggetto del procedimento penale – Necessità - Non sussiste. |
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2. Autorizzazione e concessione – Licenza di p.s. – Revoca licenza porto fucile uso caccia e contestuale divieto di rilascio per 10 anni – E’ conseguenza extrapenale ragionevole – In relazione alla gravità del reato - Illegittimità costituzionale – Non sussiste. |
1 La revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, con contestuale divieto di rilascio per il periodo di anni 10 a partire dalla data di notifica del provvedimento di revoca, non è qualificabile come sanzione accessoria penale (1) poiché con il relativo provvedimento che la contiene si dà riscontro intorno ad effetti extra penali che l’ordinamento giuridico ricollega al fatto giuridico della condanna penale, indipendentemente dai presupposti e dalle modalità procedimentali con cui quest’ultima sia stata emessa (2). Ai fini della legittimità del provvedimento in questione, non è richiesta una specifica e autonoma valutazione dei fatti oggetto del procedimento penale definito con decreto penale di condanna ex art. 460 c.p.p.. 2. E’ ragionevole la previsione di conseguenze extra penali rilevanti (quali la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, con divieto di rilascio per il periodo di anni 10) per un reato particolarmente disdicevole e barbaro come quello di uccellagione; invero, a fronte della gravità di tale reato, nessuna censura di ordine costituzionale è possibile muovere all’attuale assetto normativo né per il fatto in sé che dall’accertamento giudiziale del reato di uccellagione conseguano effetti extrapenali, né per la sostanziale automaticità della attività dell’Autorità amministrativa, in quanto asseritamente priva di ogni margine di valutazione, ove si consideri che il giudizio negativo, sotto il profilo prognostico, è, nel caso, già ragionevolmente fornito dallo stesso legislatore.(3). |
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(1) Il Collegio tridentino richiama gli artt. 19-20 c.p. in tema di sanzione accessorie.
(2) In motivazione, viene citata CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA - Sentenza 28 maggio 2002 n. 2941, sul sito istituzionale della giustizia amministrativa, secondo cui è legittimo il diniego del rinnovo della licenza di porto d'arma per caccia, ove il richiedente sia stato condannato con sentenza 'patteggiata' per il reato di uccellagione, in quanto se è vero che la sentenza patteggiata non può essere posta dal giudice civile e amministrativo a fondamento di pronunce che implichino l'accertamento del fatto e la responsabilità penale dell'imputato, la medesima sentenza deve ritenersi tuttavia equiparabile alla condanna ordinaria rispetto a quegli effetti extra penali che l'ordinamento automaticamente ricollega al fatto giuridico della condanna, indipendentemente dai presupposti e dalle modalità procedimentali con cui sia stata emessa.
In merito all’applicazione dell’art. 32, comma 1, lett. b) L. 11 febbraio 1002, n. 157, su cui verteva il ricorso deciso dal Collegio tridentino, si veda da ultimo CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA – Sentenza 2 maggio 2006, n. 2440, sul sito istituzionale della giustizia amministrativa, che, in senso contrario alla decisione in epigrafe, ha ritenuto che nell'ipotesi di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) nel procedimento penale per esercizio dell'uccellagione e cattura di uccelli la cui caccia non è ammissibile, la sanzione prevista dall'art. 32, comma 1, lett. b), legge 11 febbraio 1992, n. 157, per colui che abbia riportato sentenza di condanna definitiva per una delle violazioni previste dal precedente art. 30, comma 1, legge n. 157 del 1992, può conseguire automaticamente solo ad una sentenza emessa a seguito di dibattimento.
(3) Il Collegio cita in motivazione, per la definizione del reato di uccellagione contestato al ricorrente, CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TERZA PENALE – Sentenza 2 giugno 1999 n. 9607, che ha definito il reato di uccellagione come quel fatto tipico che consiste nella mera installazione di lacci e di crini per la cattura e/o lo strangolamento dei volatili; ed invero in tale modo già si realizza (nell’ambito di un reato di pericolo) la caratteristica di detto medesimo fatto illecito (rispetto alla mera cattura di volatili od ad altre ipotesi di reato nel settore della caccia): già in tal modo mettendo a rischio concreto la salvaguardia della fauna selvatica tramite modalità indiscriminate di esercizio venatorio solo di fatto. (A. Fac.) |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 48 del 2006 proposto da
V. R., rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Guerra e Stefano Ravelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Trento, Via Santa Croce n. 10;
contro
l’AMMINISTRAZIONE DELL’INTERNO-QUESTURA DI TRENTO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento nei cui uffici in Largo Porta Nuova n. 9 è, per legge, domiciliata;
per l’annullamento,
del decreto n. 88 cat. 6F/P.A.S./2005 di data 29.12.2005 con il quale il Questore di Trento ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia al Valcanover Rosario con divieto di rilascio per il periodo di anni 10 a partire dalla data di notifica del provvedimento di revoca.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 26 gennaio 2007 - relatore il consigliere Mario Mosconi - l’avv. Stefano Ravelli per il ricorrente e l’avvocato dello Stato Guido Denicolò per l'Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1 – A seguito di decreto penale di condanna sia per detenzione abusiva di fucile da caccia che per esercizio dell’uccellagione che per detenzione di uccelli nei confronti dei quali la caccia non è consentita, l’Autorità amministrativa competente ha emanato il provvedimento qui posto in discussione con il quale si è disposta la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, altresì vietando un nuovo rilascio della stessa per un periodo di anni 10 (artt. 30, 1° c., p. e, 32 1° c. p.b. l. 157/92).
2 – Assume il ricorrente, in questa sede, che tale automatica conseguenza amministrativa - rispetto al dato penale, ove la stessa sarebbe qualificabile come sanzione accessoria - darebbe adito a dubbi di costituzionalità per violazione dell’art. 3 della Costituzione: questo nel paragone con altri reati dello stesso tipo e nello stesso settore della caccia; i quali ultimi, pur sanzionati con maggior rigore sotto il profilo penale, sarebbero sanzionati amministrativamente con una sospensione della licenza di caccia di minor durata, rispetto a quella decennale qui comminata.
2.1 - In limine litis lo stesso ricorrente introduce, di poi, un ulteriore dubbio di legittimità costituzionale, sempre con riguardo al citato articolo 3, sostenendo che, nel caso, la sopra citata negativa conseguenza amministrativa - in quanto automatica rispetto alle risultanze penali – finirebbe col confliggere con il criterio di ragionevolezza di cui la ratio della norma invocata dovrebbe essere dotata; ed invero, nel caso, non sarebbe prevista alcuna valutazione o ponderazione dell’Autorità competente in relazione allo spessore dei fatti storicamente delineati e come già definiti nel procedimento penale su ricordato.
2.2 – Nel corpo del ricorso si sostiene altresì la violazione dell’art. 460 del c.p.p. poiché tale reclamata autonoma valutazione da parte dell’Autorità amministrativa non poteva - comunque - essere elusa, non avendo il decreto penale di condanna efficacia di giudicato nel presente giudizio.
3 - A tutte le citate argomentazioni ha partitamente controdedotto la costituita difesa erariale; la quale ha, poi, concluso per l’infondatezza del ricorso.
4 – All’udienza del 26 gennaio 2007, precisate dalle parti costituite e presenti le rispettive avverse conclusioni, la causa è stata spedita a sentenza.
DIRITTO
1 – La sospensione della licenza di caccia per anni 10 non è qualificabile come sanzione accessoria penale (v. artt. 19-20 c.p.) poiché con il relativo provvedimento che la contiene si dà riscontro intorno ad effetti extra penali che l’ordinamento giuridico ricollega al fatto giuridico della condanna penale, indipendentemente dai presupposti e dalle modalità procedimentali con cui quest’ultima sia stata emessa (CdS, Sez. IV, 28.05.02 n. 2941).
1.1 – Cosicché anche se, a tutto concedere, un simile tipo di giudizio con decreto penale non fosse ineludibile, in ipotesi, in questa sede, ciò è irrilevante. Del resto il richiamo all’art. 460 c.p.p. non vale per questo Giudice nella fattispecie qui in considerazione poiché questo stesso Giudice non fa altro che prendere solo conto dell’effettivo oggetto del ricorso: e cioè dei contenuti dell’atto qui impugnato e dei relativi motivi di vizio, senza alcun dovere di considerazione sulla portata penale del sopra ricordato giudizio.
1.1.a - E ciò è tanto vero che pur la sentenza patteggiata – in cui la responsabilità penale non risulta accertata – viene ritenuta equivalente ad ogni altra condanna penale ad effetti extra penali.
2 – Quanto al reato di uccellagione – e ciò al fine di confutare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale – va precisato che il medesimo consiste nella mera installazione di lacci e di crini per la cattura e/o lo strangolamento dei volatili; ed invero in tale modo già si realizza (nell’ambito di un reato di pericolo) la caratteristica di detto medesimo fatto illecito (rispetto alla mera cattura di volatili od ad altre ipotesi di reato nel settore della caccia): già in tal modo mettendo a rischio concreto la salvaguardia della fauna selvatica tramite modalità indiscriminate di esercizio venatorio solo di fatto (Cass. Pen. Sez. III 2.6.99 n. 9607).
2.1 – E’ perciò ragionevole che tale tipo di fatto illecito abbia conseguenze extra penali così rilevanti poiché particolarmente disdicevole e barbaro. E tale circostanza determinante e di fatto rende priva di rilievo la denuncia di sospetta automaticità della attività dell’Autorità amministrativa poiché – asseritamente – priva, così, di ogni margine di valutazione; ed invero il giudizio negativo, sotto profilo prognostico, è, nel caso, già ragionevolmente fornito dallo stesso legislatore. Infine, alla stregua di quanto delineato, appare fuori luogo ed irrilevante assumere difformità di trattamenti extrapenali vari, in relazione a ciascun tipo di reato, attesa la diversa particolare sostanza e lo spessore ben diverso, come sopra già definito, del reato di uccellagione.
3 – Il ricorso è dunque privo di pregio, pur apprezzando la impegnativa difesa del ricorrente.
4 – Soccorrono, tuttavia, sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese di giustizia.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 48/2006, lo respinge.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2007, con l’intervento dei Magistrati:
dott. Sergio Conti Presidente f.f.
dott. Mario Mosconi Consigliere estensore
dott. Fiorenzo Tomaselli Consigliere
Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 12 marzo 2007
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