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T.R.G.A. - SEZIONE DI BOLZANO - Sentenza 18 marzo 2007 n. 116
Pres. H. Demattio; Est. L. Pantozzi Lerjefors
T. S.p.A. e T. S.p.A. (avv.ti E. Vedova e C. Buoninconti) c PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (avv.ti M. Natzler, F. Cavallar ed A. Pischedda) e COMUNE DI EGNA (n.c.)


1. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Rito speciale art. 23 bis L. n. 1034/71 – In tema di autorizzazione stazioni radio base per la telefonia cellulare - Inapplicabilità.

 

2. Procedimento amministrativo – Istanza di procedimento – Effetti – Insorgenza dell’interesse legittimo - Normativa a fondamento dell’istanza - Irrilevanza.

 

3. Autorizzazione e concessione – Stazione radio base per la telefonia cellulare – Legislazione Provincia Autonoma di Bolzano – Parere negativo – E’ atto immediatamente lesivo.

 

4. Giustizia amministrativa – Domanda – In tema di silenzio-assenso – Proposta con memoria di discussione non notificata – Inammissibilità.

 

5. Autorizzazione e concessione – Stazione radio base per la telefonia cellulare – Riferimento a prescrizioni ostative - Piano in itinere – Illegittimità.

1. L’art. 23 bis, commi 1, lett. b), e 2 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, che, in quanto norma di tipo eccezionale, deve essere interpretato in modo restrittivo, non comprende i provvedimenti di autorizzazione e di diniego alla realizzazione di stazioni radio base, ma solo gli atti attinenti alla scelta del contraente a seguito di una procedura di evidenza pubblica, o all’esecuzione nell’ambito di un procedimento di occupazione o di espropriazione delle aree destinate alla realizzazione delle opere pubbliche.(1)

 

2. La presentazione di un’istanza tendente ad ottenere un atto ampliativo, attribuisce alla persona fisica o giuridica che ha presentato l’istanza la titolarità di un interesse legittimo, a prescindere dalla norma (statale o provinciale) su cui l’istanza è fondata. (2)

 

3. Alla luce dell’art. 7 bis, comma 4, della L.P. 18 marzo 2002, n. 6 e della normativa pianificatoria di settore, al Sindaco è attribuita la competenza per il rilascio delle autorizzazioni relative alle installazioni di antenne trasmittenti e di impianti tecnici all’interno degli insediamenti, previo il parere tecnico dell’organismo di settore (ora Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e per la tutela del lavoro, in allora, la Commissione provinciale per le infrastrutture delle comunicazioni); ne consegue che il parere negativo espresso dalla Commissione provinciale per le infrastrutture delle comunicazioni sulla domanda autorizzatoria, in quanto ostativo al rilascio della richiesta autorizzazione, è atto immediatamente lesivo e, come tale, suscettibile di impugnazione. (3)

 

4. In ossequio al principio in base al quale ogni domanda a contenuto cognitorio è ammissibile solo se proposta con un atto ritualmente notificato alla controparte, nel rispetto dei principi di difesa e del contraddittorio, è da ritenere inammissibile la domanda di accertamento del silenzio-assenso formulata, per la prima volta, in una memoria di discussione non notificata alle controparti. (4)

 

5. E’ illegittimo, per carenza assoluta di motivazione, il parere negativo della Commissione provinciale per le infrastrutture delle comunicazioni sulla domanda di autorizzazione all’installazione di impianto di telefonia mobile il quale sia motivato esclusivamente con il riferimento alle previsioni ostative desunte dalla parte tecnica del piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni ancora in fase di approvazione giuntale. (5)

 

___________________________________________
(1) In motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA - Sentenza 18 gennaio 2006, n. 6993; 7 novembre 2005, n. 6180 e TAR CAMPANIA – NAPOLI – SEZIONE VII – Sentenza 31 marzo 2006, n. 3293.
(2) Nulla in termini in questa Rivista. Il Collegio ha enunciato il principio di cui in massima respingendo l’eccezione di inammissibilità del ricorso perché la domanda di autorizzazione sarebbe stata erroneamente fondata dal richiedente sulla normativa statuale anziché su quella della Provincia Autonoma di Bolzano, in forza della quale l’Amministrazione non avrebbe avuto alcun obbligo di promuovere un procedimento autorizzativo.
(3) L’art. 7 bis, comma 4, della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6 prevede che, qualora l’installazione dell’impianto sia da realizzarsi nell’ambito degli insediamenti, l’autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune territorialmente competente, “sentito il parere dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e la tutela del lavoro.”.
A sua volta, precisa il Collegio, “l’art. 4 delle norme di attuazione al piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni, parte concettuale, in vigore al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, stabilisce che “Presupposto per il rilascio dell’autorizzazione è il parere positivo della Commissione; il parere positivo non costituisce titolo per l’ottenimento dell’autorizzazione.” Se, invece, il parere è negativo, il Sindaco non può che rigettare la domanda di autorizzazione.”.
Cfr. in motivazione CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA – Sentenza 19 giugno 2006, n. 364; Idem, SEZIONE SESTA – Sentenza 11 marzo 2004, n. 1246, secondo cui la regola per la quale l'atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile non è applicabile nei casi di atti di natura vincolata (pareri o proposte), idonei come tali ad imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva, di atti interlocutori, idonei a cagionare un arresto procedimentale capace di frustrare l'aspirazione dell'istante ad un celere soddisfacimento dell'interesse pretensivo prospettato, e di atti soprassessori, che, determinano un arresto a tempo indeterminato del procedimento che lo stesso privato ha attivato a sua istanza rinviando ad un avvenimento futuro ed incerto nell'an e nel quando il soddisfacimento dell'interesse pretensivo fatto valere dal privato.
(4) Cfr., in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA - Sentenza 29 novembre 2002, n. 6575, in Foro Amm. CDS, 2002, 2981.
(5) Nulla in termini in questa Rivista. (A. Fac.)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano




costituito dai magistrati: Hugo DEMATTIO - Presidente
Hans ZELGER - Consigliere
Terenzio DEL GAUDIO - Consigliere
Lorenza PANTOZZI LERJEFORS - Consigliere relatore

ha pronunziato la seguente

SENTENZA



sul ricorso iscritto al n. 9 del registro ricorsi
2006

presentato da



TIM ITALIA S.p.A.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, poi TELECOM ITALIA S.p.A., (per atto di fusione per incorporazione, con effetto dal 1° marzo 2006), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’avv. Enrico Vedova con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carola Buoninconti, in Bolzano, Via Mendola n. 21/a, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente –

contro



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO,
in persona del suo Presidente, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 4691 dd. 20.12.2004, rappresentata e difesa dagli avv.ti Manfred Natzler, Fabrizio Cavallar ed Alfredo Pischedda, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, Via Crispi n. 3, giusta delega a margine dell'atto di costituzione;
- resistente –

e contro



COMUNE DI EGNA,
in persona del Sindaco pro tempore; - non costituito –

per l'annullamento



1) del provvedimento del 17 ottobre 2005 (prot. n. 27.1.81.05.15/RH/6741), con il quale è stata negata l’autorizzazione per la riconfigurazione della Stazione Radio Base TIM esistente presso la centrale Telecom Italia S.p.a. di via Bolzano / via Greis, nel territorio del Comune di Egna;
2) del parere della Commissione per le Infrastrutture delle comunicazioni della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, espresso nella seduta del 5 agosto 2005,
3) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, compresa, per quanto occorrer possa, la bozza di Piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni.

Visto il ricorso notificato il 24.12.2005 e depositato in segreteria il 13.01.2006 con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano dd. 20.01.2006;
Vista l'ordinanza di questo Tribunale n. 19/06 dd. 24.01.2006, con la quale è stata respinta la domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata, in via incidentale, dalla ricorrente;
Vista la memoria prodotta;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 10.01.2007 il consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors ed ivi sentito l’avv. C. Buoninconti, in sostituzione dell’avv. E. Vedova, per la ricorrente e l’avv. F. Cavallar, per la Provincia Autonoma di Bolzano;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO



Con domanda presentata il 10 maggio 2005 la società ricorrente chiedeva al Comune di Egna e alla Provincia autonoma di Bolzano il rilascio dell’autorizzazione necessaria per la modifica dell’impianto di telefonia mobile già esistente presso la centrale Telecom Italia S.p.A. di via Bolzano / via Greis, nel Comune di Egna. L’intervento progettato prevedeva la riconfigurazione radioelettrica dell’impianto in esercizio, per l’inserimento del nuovo sistema UMTS e, più precisamente, consisteva nella rimozione dei tre sbracci esistenti e nel posizionamento sulla torre metallica delle nuove antenne a varie quote, come da progetto allegato (cfr. doc. n. 2 della ricorrente).
La Commissione provinciale per le infrastrutture delle comunicazioni, nella seduta del 5 agosto 2005, esprimeva parere negativo, sul rilievo che “l’impianto dovrà essere spostato su un altro sito alternativo, come già previsto nella bozza del Piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni.”. Il parere suddetto veniva comunicato alla società ricorrente con nota del Presidente della Commissione del 17 ottobre 2005 (cfr. doc. n. 3 della ricorrente).
A fondamento del gravame proposto la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1. “Violazione di legge: articolo 87 del D. Lgs. 259/2003. Carenza di potere.”;
2. “Violazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 e della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17: Carenza assoluta di motivazione. Eccesso di potere: Errore nei presupposti. Travisamento. Illogicità manifesta.”.
Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano e ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, per mancanza di un interesse legittimo e per inoppugnabilità del parere impugnato, nonché l’improcedibilità del ricorso, per tardività del suo deposito. Nel merito, ha chiesto, in ogni caso, il rigetto del ricorso, siccome infondato.
Il Comune di Egna non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza n. 19/2006, depositata il 25 gennaio 2006, il Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare, presentata dalla ricorrente in via incidentale.
Nella memoria depositata il 24 novembre 2006 la ricorrente ha chiesto che il Tribunale “accerti l’avvenuta maturazione, per silenzio – assenso, in capo a questa del titolo abilitativo necessario per la realizzazione dell’impianto di telefonia mobile.”.
Infine, nei termini di rito la ricorrente ha prodotto un’ulteriore memoria a sostegno della propria linea difensiva.
All’udienza pubblica del 10 gennaio 2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO



1. Vanno vagliate, dapprima, le eccezioni preliminari, sollevate dalla difesa dell’Amministrazione resistente.
1.1. Seguendo un ordine logico, va vagliata, anzitutto, l’eccezione di improcedibilità (rectius: irricevibilità) del ricorso, per tardività del deposito, avvenuto il 13 gennaio 2006. Afferma la difesa provinciale, da un lato, che gli impianti per la telefonia mobile dovrebbero considerarsi infrastrutture strategiche, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 20 agosto 2002, n. 190 e, dall’altro lato, che troverebbe applicazione l’art. 23bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (inserito dall’art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205), che stabilisce la dimidiazione dei termini processuali per i giudizi aventi ad oggetto i provvedimenti indicati al comma 1, in quanto detti impianti costituirebbero opere private di pubblica utilità, come tali comprese nel comma 1, lett. b), del citato art. 23bis.
L’eccezione non è fondata.
Rileva il Collegio che l’opera di cui si tratta non è compresa nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, approvato ai sensi dell’art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, con la deliberazione del C.I.P.E. 21 dicembre 2001, n. 121 e successive modifiche.
Inoltre, la controversia in esame non ha per oggetto “provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità…”, cosicché non può applicarsi l’art. 23bis, commi 1, lett. b), e 2 della legge n. 1034 del 1971. Invero, secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa, che il Collegio condivide, la definizione legislativa – da interpretarsi in modo restrittivo, trattandosi di norma di tipo eccezionale – “non comprende i provvedimenti di autorizzazione e di diniego alla realizzazione di stazioni radio base; ma solo gli atti attinenti alla scelta del contraente a seguito di una procedura di evidenza pubblica, o all’esecuzione nell’ambito di un procedimento di occupazione o di espropriazione delle aree destinate alla realizzazione delle opere relative…” (così: Consiglio di Stato, Sezione VI, 18 gennaio 2006, n. 6993; cfr. anche Sez. VI, 7 novembre 2005, n. 6180 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 31 marzo 2006, n. 3293).
1.2. Afferma ancora la ricorrente che la domanda di autorizzazione per la riconfigurazione di un impianto di telefonia mobile sarebbe stata erroneamente presentata dalla società ricorrente ai sensi della normativa statale, anziché ai sensi della normativa provinciale e, di conseguenza, l’Amministrazione non avrebbe avuto alcun obbligo di promuovere un procedimento autorizzativo. Pertanto, una determinazione di carattere consultivo (parere), intervenuta su una domanda fondata su una difforme e inapplicabile disciplina, non potrebbe essere vagliata dal Giudice amministrativo, per mancanza del presupposto sostanziale, costituito dall’interesse legittimo.
Il ricorso sarebbe inammissibile anche perché un parere espresso in relazione ad una disciplina legale non applicabile nel territorio di riferimento non determinerebbe alcun arresto procedimentale in senso proprio e, come tale, sarebbe “inoppugnabile”.
Anche queste eccezioni sono prive di pregio.
Va rilevato, anzitutto, che, nella domanda presentata il 10 maggio 2005 al Comune di Egna e alla Provincia autonoma di Bolzano, la ricorrente ha chiesto, genericamente, “il rilascio dell’autorizzazione alla installazione MODIFICA …dell’impianto di seguito descritto”, senza specificare ai sensi di quale norma.
Dunque, dall’esame della domanda non risulta che l’autorizzazione sia stata presentata ai sensi della normativa statale, come affermato dalla difesa provinciale.
In ogni caso, la presentazione di un’istanza tendente ad ottenere un atto ampliativo, quale è un’autorizzazione, attribuisce alla persona fisica o giuridica che ha presentato l’istanza la titolarità di un interesse legittimo, a prescindere dalla norma (statale o provinciale) su cui l’istanza è fondata.
Osserva, inoltre, il Collegio che l’art. 7bis, comma 4, della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6 prevede che, qualora l’installazione dell’impianto sia da realizzarsi nell’ambito degli insediamenti, l’autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune territorialmente competente, “sentito il parere dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e la tutela del lavoro.”.
Dunque al Sindaco è attribuita la competenza per il rilascio delle autorizzazioni relative alle installazioni di antenne trasmittenti e di impianti tecnici all’interno degli insediamenti, ma il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla previa acquisizione del parere tecnico dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e per la tutela del lavoro.
A sua volta, l’art. 4 delle norme di attuazione al piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni, parte concettuale (approvato con deliberazione 22 dicembre 2003, n. 4787, in attuazione del citato art. 7bis, commi 1 e 2) in vigore al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, stabilisce quanto segue: “Presupposto per il rilascio dell’autorizzazione è il parere positivo della Commissione; il parere positivo non costituisce titolo per l’ottenimento dell’autorizzazione.”. Se, invece, il parere è negativo, il Sindaco non può che rigettare la domanda di autorizzazione.
Nel caso specifico, dunque, la ricorrente non solo è titolare, sotto il profilo sostanziale, di un interesse legittimo, ma ha anche un interesse attuale a ricorrere, sotto il profilo processuale, in quanto l’impugnato parere negativo espresso dalla Commissione provinciale per le infrastrutture delle comunicazioni costituisce atto immediatamente lesivo dei suoi interessi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV^, 19 giugno 2006, n. 3640 e Sez. VI^, 11 marzo 2004, n. 1246).
2. Prima di passare all’esame del merito del ricorso, il Collegio rileva, d’ufficio, l’inammissibilità della domanda di accertamento dell’avvenuta maturazione, per silenzio – assenso, in capo alla ricorrente, del titolo abilitativo, necessario per la realizzazione dell’impianto di telefonia mobile.
Tale domanda è stata formulata dalla difesa della ricorrente, per la prima volta, nella memoria depositata il 24 novembre 2006, senza che la domanda sia stata notificata alle controparti, in violazione del principio del contraddittorio.
E’ noto, invero, il principio in base al quale ogni domanda a contenuto cognitorio è ammissibile solo se formulata con un atto ritualmente notificato alla controparte, nel rispetto dei principi di difesa e del contraddittorio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 novembre 2002, n. 6575).
3. Nel merito il ricorso è fondato, sotto l’assorbente profilo di difetto di motivazione, sollevato con il secondo motivo.
La Commissione provinciale per le infrastrutture delle comunicazioni ha espresso parere negativo sulla modifica dell’impianto di telefonia mobile di cui si tratta con la seguente motivazione: “L’impianto dovrà essere spostato su un sito alternativo, come già previsto nella bozza del Piano di settore delle infrastrutture delle comunicazioni.”.
Osserva a tal riguardo il Collegio che la parte tecnica del piano di settore delle infrastrutture delle comunicazioni è stato approvata, in via definitiva, solo con deliberazione della Giunta provinciale 7 novembre 2005, n. 4147. Dunque, il 5 agosto 2005, quando la Commissione ha espresso il proprio parere negativo, la parte tecnica del piano – contenente la classificazione dei siti – non era ancora in vigore.
A quell’epoca esisteva solo una proposta di piano, approvata con deliberazione della Giunta provinciale 25 ottobre 2004, n. 3856, che era ancora al vaglio dei comuni e dei gestori di reti, nel rispetto della procedura stabilita dall’art. 7bis, comma 2, della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, che garantisce la partecipazione al procedimento da parte di tutti gli interessati. Dunque, il procedimento di approvazione della parte tecnica del piano non era ancora concluso.
Ebbene, ad avviso del Collegio il parere espresso dalla Commissione è del tutto carente di motivazione, in quanto esclusivamente fondato su una mera proposta di spostare quell’impianto di telefonia su un altro sito, in ordine alla quale la Giunta provinciale non si era ancora pronunciata definitivamente.
In conclusione, per tutte le esposte considerazioni, assorbita ogni altra censura, il ricorso va accolto e, di conseguenza vanno annullati il parere espresso dalla Commissione per le infrastrutture delle comunicazioni il 5 agosto 2005 e la nota del Presidente della Commissione del 17 ottobre 2005, prot. n. 27.1.81.05.15/RH/6741. Va dichiarata inammissibile la domanda di accertamento dell’avvenuta maturazione del silenzio – assenso in capo alla ricorrente del titolo abilitativo necessario per la realizzazione della modifica dell’impianto di telefonia mobile di cui si tratta, perché non ritualmente notificata alle controparti.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.



Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,
accoglie la domanda di annullamento degli atti impugnati e, per l’effetto, annulla gli atti indicati in epigrafe sub 1) e 2);
• dichiara inammissibile la domanda di accertamento dell’intervenuta maturazione del silenzio – assenso in ordine alla domanda della ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2007.

 

IL PRESIDENTE
Hugo DEMATTIO

 

L'ESTENSORE
Luigi MOSNA


 

 
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