T.R.G.A. - SEZIONE DI TRENTO - Sentenza 21 novembre 2007 n. 179
F. Mariuzzo – Presidente, F. Tomaselli – Estensore
D. C. (avv. N. Buffa Maffei) c. l’I.T.E.A. – ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA (avv. P. Matassoni) |
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1. Edilizia residenziale pubblica – Alloggi ERP - Cambio dell’alloggio a richiesta dell’assegnatario – L.P. Trento 13.11.1992 n. 21 – Condizioni - Gravi necessità dell’assegnatario – Diritto al cambio di alloggio – Non sussiste.
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2. Edilizia residenziale pubblica – Alloggi ERP - Cambio dell’alloggio a richiesta dell’assegnatario – L.P. Trento 13.11.1992 n. 21 – Condizioni - Gravi necessità dell’assegnatario – Estremi.
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1. L’art. 32, lett. d) della L.P. Trento 13.11.1992, n. 21 prevede, fra le ipotesi in cui può avvenire il cambio di alloggio su richiesta degli assegnatari, le gravi necessità dell’assegnatario e del suo nucleo familiare, senza con ciò riconoscere all’assegnatario un diritto al cambio di alloggio, restando la pretesa strettamente collegata sia alla sussistenza di alloggi sia a quella di eventuali diverse priorità.
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2. Non integrano gli estremi delle gravi necessità dell’assegnatario e del suo nucleo familiare, idonee a giustificare, ai sensi dell’art. 32, lett. d) della L.P. Trento 13.11.1992, n. 21, il cambio di alloggio a richiesta, le difficoltà di natura soggettiva dall’assegnatario (nella specie, connesse alla conduzione a scuola dei figli e all’eventuale cambiamento di istituto scolastico).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
- SEDE DI TRENTO
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 167 del 2006 proposto da
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D. C., rappresentata e difesa dall’avv. Nerina Buffa Maffei ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento, Via Serafini, n. 9
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CONTRO
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l’I.T.E.A. – ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Paola Matassoni ed elettivamente domiciliato presso l’Ufficio Affari Legali e Contenzioso dell’I.T.E.A. in Trento, Via Guardini, n. 22
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per l’annullamento
del provvedimento del Dirigente del Servizio Utenti dell’I.T.E.A. n. 239 di data 25 maggio 2006 di reiezione ed archiviazione della domanda di cambio alloggio.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 5 luglio 2007 - relatore il consigliere Fiorenzo Tomaselli - l’avv. Nerina Buffa Maffei per la ricorrente, l’avv. Paola Matassoni per l'Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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F A T T O
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Con ricorso notificato in data 19 settembre 2006 la sig.ra Cristina Dorigatti - assegnataria di un alloggio dell’Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa sito in Romagnano (Trento), Via delle Prede, n. 19 – ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la determinazione del Dirigente del Servizio Utenti dell’I.T.E.A. n. 239 del 25.5.2006, con la quale - richiamato il parere del Gruppo di lavoro cambio - alloggi di pari data - è stata respinta la domanda di cambio del detto alloggio avanzata dall’interessata.
L’ITEA ha negato il trasferimento sia perché la richiesta della ricorrente era stata presentata prima dello scadere del biennio dalla data di decorrenza del rapporto locativo per l’alloggio in Romagnano sia per la carenza delle condizioni di grave bisogno, secondo i criteri disposti dalle deliberazioni dell’Istituto 29.9.2004, n. 144 e 15.12.2004 n. 186.
A sostegno del ricorso sono state dedotte le seguenti censure in diritto:
1) Violazione di legge e segnatamente erronea interpretazione di essa e difetto di motivazione, avendo l’ente ritenuto che l’esigenza di avvicinamento a primari servizi pubblici (strutture scolastiche frequentate dai figli conviventi in zona Argentario), posta dall’interessata a fondamento della domanda, potesse essere valutata nel biennio dall’assegnazione dell’alloggio soltanto se avesse integrato una grave necessità per l’utente, peraltro nella specie esclusa;
2) Eccesso e sviamento di potere, in particolare per ingiustizia manifesta, mancanza di idonei parametri di riferimento che consentano di assicurare ad ogni cittadino un eguale trattamento, avendo l’Istituto ingiustamente sottovalutato la situazione di grave necessità familiare prospettata dalla ricorrente.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, contestando la fondatezza dei motivi addotti e chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 5 luglio 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.
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D I R I T T O
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La domanda in questa sede prodotta è volta all’annullamento del provvedimento di reiezione e susseguente archiviazione indicato in epigrafe, con il quale è stata respinta dall’ITEA la domanda presentata dalla sig.ra Dorigatti di cambio dell’alloggio sito in Romagnano (Trento), Via delle Prede, n. 19.
Quanto al parere del Gruppo di lavoro cambio - alloggi, che peraltro, quale atto meramente consultivo, non appare in sé direttamente lesivo degli interessi della ricorrente, si osserva che i motivi dedotti nel ricorso avverso il pronunciato diniego possano considerarsi estesi anche a quest’ultimo, attesa la sostanziale concordanza delle ragioni in fatto ed in diritto qui censurate.
Ai fini del decidere giova, anzitutto, premettere che l’alloggio ITEA in Romagnano è stato assegnato all’istante a seguito di una sua precisa scelta in tal senso, manifestata in sede di presentazione della relativa domanda, ove, in aggiunta alla zona Argentario, precisata quale opzione preferita, era stata indicata anche quella della zona omogenea 4; il che, se ha ovviamente incrementato la chance poi realizzatasi di conseguire un alloggio, si è peraltro tradotta in un vincolo a permanervi per almeno un biennio.
In fatto vale precisare che l’ambito territoriale Ravina - Romagnano - Mattarello si dirama nella periferia sud di Trento entro un raggio di 10 km. dalla città.
La ragione dell’opposto diniego e di successiva archiviazione della domanda della sig.ra Dorigatti non attiene, tuttavia, primariamente al mancato rispetto di detto termine di permanenza nell’appartamento, ma alla reputata insussistenza di una grave ed urgente necessità per l’istante di trasferirsi da Romagnano nella zona Argentario - Povo - Villazzano.
La ricorrente contesta con il primo motivo di ricorso l’interpretazione data dall’Amministrazione alle disposizioni poste con proprie deliberazioni n. 144 del 29.9.2004 e n. 186 del 15.12.2004, denunciando la sussistenza di un’erronea applicazione della legge e comunque difetto della motivazione.
Con un secondo motivo di ricorso è stato poi dedotto eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta, riproponendo, nella sostanza, sotto altro profilo il vizio già illustrato con il primo motivo.
A parere del Collegio, tuttavia, la determinazione adottata dall’Amministrazione sono legittime sia sotto il profilo della corretta applicazione della normativa sia sul piano procedimentale e della motivazione.
Per quanto concerne il primo aspetto, osserva, anzitutto, il Collegio come l’art. 32 della legge provinciale 13.11.1992, n. 21 preveda, fra le ipotesi in cui può avvenire il cambio di alloggio su richiesta degli assegnatari quattro nominate ipotesi, fra le quali quella di cui alla lett. d) attiene alle gravi necessità dell’assegnatario e del suo nucleo familiare.
In sostanza, la legge consente, a determinate condizioni, il cambio dell’alloggio, senza peraltro riconoscere all’assegnatario un diritto in tal senso, restando la pretesa strettamente collegata sia alla sussistenza di alloggi sia a quella di eventuali diverse priorità.
Con successive deliberazioni 29.9.2004, n. 144 e 15.12.2004, n. 186 l’ITEA ha dato attuazione a quanto previsto in linea generale dalla richiamata L.p., introducendo in via generale la soglia temporale minima di un biennio per le richieste di cambio di alloggio a decorrere dalla data di costituzione del rapporto locativo, peraltro superabile nell’ipotesi ricorrano condizioni di grave bisogno.
Una siffatta scelta trova base e ragione, come emerge dalle difese dell’Istituto, nell’esigenza di porre un limite temporale minimo per quanti, in possesso di un contenuto punteggio, abbiano peraltro conseguito un’assegnazione in una zona meno "appetibile" e richiedano, tuttavia, poco dopo il cambio dell’alloggio in una zona più ambita, dove ovviamente la richiesta degli aventi titolo è maggiore, con potenziale pregiudizio in virtù della priorità accordata a quanti siano già assegnatari per coloro che abbiano optato per un appartamento in dette zone senza peraltro conseguirlo ed abbiano peraltro un punteggio maggiore rispetto agli assegnatari in zone periferiche.
Va, inoltre, ricordato che l’archiviazione nei confronti dell’interessata è stata disposta con provvedimento specificamente e puntualmente motivato anche con riferimento alle disposizioni dettate, in special modo, dalla deliberazione n. 144/2004.
La strategia processuale prescelta dalla ricorrente rivela la piena cognizione dei termini della questione, come emerge dal fatto che detta ultima delibera, che preclude l’accoglimento di domande di cambio di alloggio, ove il ricordato termine non sia decorso, non è stata formalmente impugnata e si appunta dunque sull’esistenza di una rilevante, prioritaria e grave necessità, capace di superare l’indicata soglia temporale.
Anche se si volesse riconoscere che una lettura più sostantiva del ricorso potesse condurre a ritenere che l’impugnazione si estenda anche alla ridetta delibera questa appare, tuttavia, legittima, essendo sorretta da esigenze di retta gestione del sistema delle assegnazioni alla luce di un’essenziale garanzia della parità di trattamento di tutti gli aspiranti ad un alloggio residenziale pubblico.
Il punto nodale della controversia si concentra dunque sul punto della necessità e dell’urgenza, che si rivendicano sussistenti da parte della ricorrente in relazione anche alla propria particolare situazione familiare e sono state all’opposto negate da parte del resistente Istituto.
Premette per questo aspetto il Tribunale che la nozione dell’urgente necessità integra un concetto giuridico a contenuto indeterminato come appare evidente dal fatto che la norma della cui applicazione di tratta non indica in base a quali parametri normativi detta situazione debba essere ritenuta esistente.
Tenuto conto che la discrezionalità di cui è titolare l’Istituto nella gestione del proprio patrimonio immobiliare è stata nella specie esercitata in sede regolamentare è altrettanto evidente che la ricognizione in concreto degli elementi che connotano la vicenda non attiene ulteriormente all’area della riserva amministrativa, dal che consegue la preclusione per il Giudice di giovarsi dei dedotti vizi di eccesso di potere ai fini della definizione del merito della causa: la questione dedotta va, per conseguenza, risolta nel diverso significato della sussistenza o meno di ragioni sufficienti a radicare lo stato della grave necessità.
Se deve per conseguenza prescindersi dall’eventuale rilievo che possano avere sulla vicenda i personali motivi della scelta in precedenza fatta dall’interessata, che pare aver privilegiato la possibilità di conseguire con urgenza un appartamento per sé e per i propri due figli nella sua situazione familiare di madre separata dal padre di essi, occorre all’opposto soffermarsi sulle ragioni dalla stessa addotte per radicare l’allegata urgente necessità di un trasferimento; quest’ultima si costituirebbe, secondo quanto è stato allegato senza contestazioni da parte del resistente, da una parte, nella difficoltà di accompagnare i figli nella struttura scolastica di Cognola attualmente frequentata e, dall’altra nell’esigenza di assecondare la continuità didattica anche per non far mancare loro, che versano presumibilmente in una situazione di disagio psicologico in conseguenza della dissoluzione del nucleo familiare, il contatto con docenti già conosciuti, ma anche il sostegno di altri congiunti, residenti nei pressi del ridetto istituto scolastico.
A fronte di dette circostanze, che debbono essere indubbiamente valutate con attenzione e cautela, deve, tuttavia, porsi immediatamente in luce che nella città di Trento si rinviene un’ampia e capillare offerta formativa tramite un efficiente sistema scolastico provinciale, il che potrebbe ragionevolmente indurre a spostare la frequenza dei figli della ricorrente nelle scuole di Romagnano.
Per converso la distanza da percorrere da Romagnano - San Donà - Cognola comporta un tragitto non superiore a 10 km., il che non appare tale da concretare l’allegata condizione di rilevante, prioritaria e grave necessità dell’assegnataria.
In definitiva, la necessità della sig.ra Dorigatti pare più assimilabile a difficoltà di natura soggettiva, che non giustificano l’assegnazione di un alloggio nella zona indicata, valorizzando la precedente assegnazione, ma con presumibile grave pregiudizio per quanti siano ancora in attesa di un’assegnazione e possano vantare un punteggio tale da accreditare un provvedimento favorevole a loro vantaggio.
Per le stesse ragioni sopra esposte va disatteso anche il secondo motivo attinente a vizi meramente sintomatici e dunque palesemente ininfluenti in una vicenda da definire in termini di fondatezza o meno della vantata pretesa, che non radicandosi in concreto non induce alcun sospetto in ordine ad una lamentata, ma peraltro indimostrata disparità di trattamento.
Egualmente ininfluente sulla legittimità del denunciato diniego è la circostanza riguardante il sopravvenuto decorso - nelle more dell’archiviazione - del termine biennale dall’assegnazione dell’alloggio.
E’ sufficiente in proposito rilevare che, da una parte, la determinazione di archiviare rappresenta la mera attuazione di quanto in precedenza disposto e, dall’altra, che il decorso del biennio non può retroattivamente tradursi in una violazione afferente l’opposto diniego, che deve essere valutato in base al principio del tempus regit actus e dunque sulla scorta della situazione di fatto e di diritto sussistente alla data della domanda.
Detto ordine di idee trova, del resto, puntuale conferma nella disposizione contenuta alla lett. e) della citata deliberazione n. 144 del 2004, ove risulta espressamente stabilito che “le condizioni soggettive devono sussistere alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande di cambio…”.
Può soltanto soggiungersi che, dopo la scadenza del suddetto biennio, è possibile riproporre una domanda di cambio di alloggio da riguardarsi sulla base di parametri diversi da quelli della rivendicata urgenza e necessità di cui alla lett. d) dell’art. 32 della L.p. 13.11.1992, n. 21.
5. Per le suesposte considerazioni il ricorso viene, quindi, respinto.
Quanto alle spese, è avviso del Collegio che, in relazione alla particolare situazione della ricorrente, sussistano giusti motivi per la loro integrale compensazione tra le parti.
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P.Q.M.
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il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 167/2006, lo respinge.
Spese del giudizio compensate.
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Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 5 luglio 2007, con l’intervento dei Magistrati:
dott. Francesco Mariuzzo - Presidente
dott. Sergio Conti - Consigliere
dott. Fiorenzo Tomaselli - Consigliere estensore
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Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 21 novembre 2007<
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