Giustizia Amministrativa - on line
 
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T.R.G.A. - SEZIONE DI TRENTO - Sentenza 10 dicembre 2007 n. 183
F. Mariuzzo – Presidente, A. Chiettini – Estensore
S. c. s.p.a. (avv.ti F. Marchionni, S. Grassi e A. Valorzi) c. il Comune di
Trento (SERVIZIO SPORTELLO IMPRESE E CITTADINI ATTIVITÀ ECONOMICHE) (avv. G. Deflorian)


1. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – In tema di edilizia e urbanistica – Norme tecniche di attuazione e atti di programmazione – Atti amministrativi generali – Impugnativa unitamente all’atto applicativo – Ammissibilità.

 

2. Edilizia e Urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Prescrizioni e vincoli – Destinazione d’uso – Disciplina urbanistica e commerciale della Provincia e del Comune di Trento - Divieto di vendita al dettaglio in zone destinate ad insediamenti produttivi - Portata.

 

3. Edilizia e Urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Prescrizioni e vincoli – Destinazione d’uso – Disciplina urbanistica e commerciale della Provincia e del Comune di Trento - Divieto di vendita al dettaglio in zone destinate ad insediamenti produttivi – Portata – Prodotti accessori - Nozione.

1. Gli atti amministrativi generali (quali le norme tecniche di attuazione di strumenti urbanistici e gli atti di programmazione urbanistica ed economica), sono immediatamente impugnabili nelle sole ipotesi in cui abbiano carattere direttamente prescrittivo ma anche concretamente lesivo delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte dai loro effetti; diversamente, gli atti in questione soggiacciono alla regola generale dell’impugnazione unitamente all’atto che ne costituisce la concreta attuazione. (1)

 

2. Dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 L. P. 8 maggio 2000 n. 4, della relazione illustrativa e delle norme di attuazione della L. P. 7 agosto 2003 n. 7, con i criteri di cui all’articolo 5 della deliberazione della Giunta provinciale 16 febbraio 2001 n. 340 e con gli articoli 44, 45 e 97 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale comunale di Trento, è desumibile un divieto generale di vendita al dettaglio nelle zone destinate ad insediamenti produttivi se non collegata alla prevalente attività artigianale, industriale o di commercio all’ingrosso. (2)

 

3. Alla luce delle modifiche intervenute nella disciplina nazionale e provinciale del settore commerciale negli ultimi dieci anni (D. lgs. 31 marzo 1998 n. 114, e, da ultimo, art. 3 D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248), il termine ‘accessorio’ - impiegato dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale comunale di Trento per indicare i prodotti che possono essere venduti nelle zone destinate ad insediamenti produttivi - comprende tutti fruibili da parte di un utente abituale di un concessionario dei beni principali (nella specie, veicoli industriali di una nota marca), qualora l’offerta abbia carattere solo eventuale, sia precisamente delimitata agli usi tipici di una particolare clientela delimitata, il prezzo dei prodotti accessori sia contenuto, anche in relazione al valore economico dell’attività commerciale principale. Esulano, viceversa, dalla nozione di prodotti “accessori” quei prodotti che non siano legati con un vincolo di strumentalità al prodotto principale, ovverosia quei prodotti che per i materiali di costruzione o di confezionamento, per il loro valore in commercio ma anche per la loro destinazione finale di abbigliamento formale e/o di rappresentanza o, più tipicamente di altro, rivolto ad altri generi di attività, non rientrino nei parametri come sopra individuati. (3)

 

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(1) Cfr., in motivazione, CONSIGLIO DI STATO- SEZIONE QUARTA - Sentenza 12 luglio 2002, n. 3929, in questa Rivista, con note di richiami.
La ricorrente – concessionaria di una nota marca di veicoli industriali - otteneva concessione edilizia per la realizzazione di un locale unico “open space” con lo scopo di gestire il nuovo punto vendita per “prodotti ed accessori S. legati all’attività principale dell’azienda.”; in seguito, con comunicazione al Comune, iniziava nell’edificio “l’attività di vendita al dettaglio di accessori e capi di abbigliamento monomarchio S..
Con l’ordinanza impugnata nel giudizio definito dalla sentenza in epigrafe, il Comune, a seguito di sopralluogo della P.M., contestava alla ricorrente la violazione dell’art. 97, comma 6, lettera b), della variante 2004 del PRG del Comune, poiché nella zona “è consentito l’insediamento di strutture commerciali che trattano unicamente la vendita al dettaglio di ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, rimorchi, macchine agricole e macchine operatrici, relative parti di ricambio e accessori, a condizione che all’attività di vendita sia connessa l’attività di manutenzione e riparazione” e che gli articoli “giubbotti, felpe, giacconi, camice, pantaloni, magliette, asciugamani, zaini, sacche, ombrelli, cappellini, cinture, calzature” (sottolineatura nostra) che risultano dal “verbale n. 3975 di data 23 febbraio 2007 del Corpo di polizia municipale non rientrano tra quelli che possono essere posti in vendita nelle zone D1a e che pertanto la commercializzazione degli stessi è da ritenersi a tutti gli effetti abusiva”.
Il Collegio, nel respingere l’eccezione di irricevibilità del ricorso, in ossequio al principio di cui in massima, ha escluso che l’articolo 97 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale comunale di Trento nonché i criteri dettati dall’articolo 5 della deliberazione della Giunta provinciale n. 340 di data 16 febbraio 2001 abbiano determinato un immediato e diretto pregiudizio per la sfera giuridica dell’istante, in quanto trattasi di norme generali, prive del connotato della immediata lesività della posizione della società ricorrente sino al momento in cui si è adottata nei confronti della stessa una certa interpretazione del termine ‘accessori’.
(2-3) Non constano precedenti in termini in questa Rivista. (A. Faccon)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO



ha pronunciato la seguente



SENTENZA




sul ricorso n. 145 del 2007 proposto da

S. c. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Marchionni, Stefano Grassi e Andrea Valorzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Valorzi, in Trento, via Calepina 65;


contro




il Comune di Trento (Servizio sportello imprese e cittadini Attività economiche), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianfranco Deflorian ed elettivamente domiciliato presso la sede dell’Avvocatura comunale, in Trento, via Calepina 12;

per l’annullamento
dell’ordinanza del Dirigente del Servizio sportello imprese e cittadini Attività economiche del Comune di Trento n. 20/2007/47 di data 16 marzo 2007 nonché di ogni altro atto presupposto, infraprocedimentale e conseguente, in particolare del verbale di accertamento n. 3394 di data 21 febbraio 2007 del Corpo polizia municipale di Trento nonché, salvo disapplicazione ed ove occorra, dell’articolo 97 delle NTA al PRG di Trento relative alla programmazione urbanistica del settore commerciale, con eventuale annullamento e/o disapplicazione altresì, sempre ove occorra, dei criteri dettati con delibera della Giunta provinciale n. 340 di data 16 febbraio 2001, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 5 sulle zone compatibili con gli insediamenti commerciali.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza di data 8 novembre 2007 - relatore il consigliere Alma Chiettini - l’avv. Andrea Valorzi per il ricorrente e l’avv. Gianfranco Deflorian per l'Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO



1. La società ricorrente, Scania commerciale s.p.a., è insediata da tempo in località Spini di Gardolo nel Comune di Trento, zona urbanistica produttiva del settore secondario di livello provinciale, D1a, ed occupa una superficie edificata di circa 19.000 metri quadrati. Il Comune di Trento, in data 29 novembre 2005, rilasciava la concessione edilizia n. 66676 per l’esecuzione di tre distinti interventi, come da allegato progetto di data 1 agosto 2005. Uno degli interventi riguardava l’ampliamento della palazzina servizi per la realizzazione di un locale unico “open space” con lo scopo di gestire (in sostituzione del punto vendita esistente dall’anno 2000) il nuovo punto vendita per “prodotti ed accessori Scania legati all’attività principale dell’azienda”. Con comunicazione al Comune di Trento n. 10241 di data 28 settembre 2006, relativa a “Esercizi di commercio al dettaglio di vicinato”, presentata in relazione al settore merceologico non alimentare, in tale nuovo edificio, denominato “Shop Scania”, iniziava “l’attività di vendita al dettaglio di accessori e capi di abbigliamento monomarchio Scania”, come si legge nel ricorso introduttivo.
2. Con verbale di accertamento n. 3394 di data 21 febbraio 2007 del Corpo polizia municipale di Trento veniva accertato che il giorno 20 febbraio 2007 all’interno dell’esercizio denominato Scania Shop “erano posti in vendita vari capi di abbigliamento e accessori marcati Scania. Nello specifico sugli scafali e negli espositori vi erano: giubbotti, felpe, giacconi, camice, pantaloni, magliette, asciugamani, zaini, sacche, ombrelli, cappellini, orologi, cinture, calzature.” Lo stesso verbale aggiunge che tali articoli “non rientrano tra quelli autorizzati alla vendita in base a quanto stabilito dall’articolo 97, comma 2, lettera d), della variante 2004 del PRG del Comune di Trento” e che “quanto rilevato viola l’articolo 9, comma 1, lettera b), della legge provinciale 8 maggio 2000, n.4”.
3. In data 16 marzo 2007 il Dirigente del Servizio sportello imprese e cittadini Attività economiche del Comune di Trento con provvedimento n. 20/2007/47 ordinava alla società Scania commerciale s.p.a. “l’immediata sospensione dell’attività di vendita al dettaglio di tutti gli articoli che non siano autoveicoli e loro relative parti di ricambio e accessori”. In motivazione si legge che, ai sensi dell’articolo 97, comma 6, lettera b), della variante 2004 del PRG del Comune, nella zona D1a “è consentito l’insediamento di strutture commerciali che trattano unicamente la vendita al dettaglio di ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, rimorchi, macchine agricole e macchine operatrici, relative parti di ricambio e accessori, a condizione che all’attività di vendita sia connessa l’attività di manutenzione e riparazione” e che gli articoli “giubbotti, felpe, giacconi, camice, pantaloni, magliette, asciugamani, zaini, sacche, ombrelli, cappellini, cinture, calzature” che risultano dal “verbale n. 3975 di data 23 febbraio 2007 del Corpo di polizia municipale non rientrano tra quelli che possono essere posti in vendita nelle zone D1a e che pertanto la commercializzazione degli stessi è da ritenersi a tutti gli effetti abusiva”.
4. Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, la società ricorrente Scania commerciale s.p.a. impugna tale ordinanza, nonché il verbale di accertamento presupposto, deducendo il seguente motivo:
“violazione e falsa applicazione dell’articolo 97, comma 6, lettera b), NTA PRG Trento, degli articoli 1, 3 e 7 della legge provinciale n. 4 del 2000 e dell’articolo 3 del decreto legge n. 223 del 2006 convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 48, in relazione all’esclusione dalla nozione di ‘articoli accessori’ degli articoli posti in vendita nell’esercizio commerciale Shop Scania”. Nell’illustrazione del motivo, il ricorrente rileva nell’ordinanza un vizio istruttorio e motivazionale in quanto non è riportato, come invece il verbale attesta, che i vari capi di abbigliamento e accessori rinvenuti nell’esercizio erano tutti marcati ‘Scania’; al contempo ribadisce l’accessorietà sia commerciale che finanziaria del punto vendita di prodotti monomarchio situato all’interno di un ampio complesso destinato alla vendita e all’assistenza dei veicoli Scania.
5. In via gradata, la società ricorrente Scania commerciale s.p.a. impugna, salvo disapplicazione, l’articolo 97 delle NTA al PRG del Comune di Trento e, ove occorra, i criteri adottati con la delibera della Giunta provinciale n. 340 di data 16 febbraio 2001, deducendo il seguente motivo: “violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 3 e 7 della legge provinciale n. 4 del 2000 e violazione dell’articolo 3 del decreto legge n. 223 del 2006 convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 48” in quanto tale normativa non autorizzerebbe a porre limiti di natura urbanistica alle strutture di vendita di vicinato.
6. Il Comune di Trento si è ritualmente e tempestivamente costituito in giudizio presentando eccezioni di inammissibilità e o improcedibilità del ricorso e chiedendone il rigetto perchè infondato.
7. All’udienza pubblica di data 8 novembre 2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione.


DIRITTO



1. Va disattesa, anzitutto, l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa del Comune di Trento sia per la non identificabilità del mandante tramite la lettura della sottoscrizione, sia perché, da quanto riportato in epigrafe, si potrebbe ritenere che il ricorso sia stato presentato a favore di un terzo. Deve invero rilevarsi che nella procura alla lite, posta a margine di detto ricorso, non risulta indicato il nome della persona fisica che agisce per la società in parola, la cui firma (peraltro illeggibile) è stata autenticata da parte del difensore. Nome della persona fisica che invece è indicato nell’intestazione del ricorso.
Ciò chiarito, deve ricordarsi che la giurisprudenza ha costantemente precisato in merito che nel conferimento della procura alle liti la certificazione da parte del difensore dell’autografia della sottoscrizione del conferente postula che ne sia accertata l’identità. Di recente vedasi Corte di Cassazione, Sezioni unite, 28.11.2005, n. 25032 che sostiene: “…a fronte della certificazione di autografia espressa dal difensore esplicitamente con separata firma od implicitamente con la firma dell’atto recante la procura a margine od in calce, l’assunto dell’allografia della sottoscrizione certificata non può affidarsi a semplici controdeduzioni, e richiede l’esperimento della querela di falso, vertendosi nell’uno e nell’altro caso in tema di confutazione di un attestato effettuato dal difensore nell’espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dall’art. 83, terzo comma, codice di procedura civile”.
E, sempre altrettanto pacificamente, la giurisprudenza ha riconosciuto che “la procura alle liti rilasciata dal legale rappresentante di una società è valida quando dal mandato speciale integrato dall’intestazione del ricorso risultino indicate la qualifica e la posizione nell’organizzazione societaria della persona fisica che conferisce al difensore l’incarico di rappresentare e difendere la persona giuridica” (cfr. Tar Abruzzo, Pescara, 13.2.2002, n. 255).
Nell’intestazione del ricorso si legge che lo stesso è presentato “nell’interesse di Scania Commerciale s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore signor Levin Rolf Christian”. Per le persone giuridiche private il mandato deve essere conferito da chi ne ha la legale rappresentanza, qualifica che non ha generalmente l’onere di dimostrare salvo che l’altra parte non ne eccepisca l’inesistenza. In questo caso appare non agevolmente comprensibile che tale eccezione sia stata sollevata dalla difesa del Comune di Trento, visto che tale accertamento era già stato effettuato proprio dallo stesso Comune. Il nominativo del signor Levin Rolf Christian è lo stesso che risulta nel verbale di accertamento di violazione amministrativa, verbale che attesta anche che sono state compiute “verifiche presso gli uffici comunali di Trento e della Camera di Commercio atte ad accertare la legale rappresentanza della società e la titolarità delle autorizzazioni al commercio”. Tale verbale integra l’ordinanza comunale impugnata a causa dei rinvii ricettizi esistenti tra il secondo documento citato e il primo, come riconosciuto anche dalla difesa dell’Amministrazione (cfr. pag. 9 della memoria di data 28 ottobre 2007).
In ogni caso, in sede di udienza di merito, il ricorrente ha depositato copia del verbale di data 2 ottobre 2006 dell’assemblea ordinaria degli azionisti di Scania commerciale s.p.a. e copia della visura ordinaria del Registro delle imprese presso la Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento, documenti dai quali risulta che il signor Levin Rolf Christian è il presidente del consiglio di amministrazione e che ha l’uso della firma sociale e la rappresentanza legale della società in giudizio.
2. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per inoppugnabilità di uno degli atti presupposti indicati, quale il verbale di accertamento del Corpo polizia municipale, è pure da disattendere. Per quanto riguarda il verbale di accertamento, è pacifico che tale documento non può essere direttamente impugnato davanti al giudice da parte dell'interessato, trattandosi di un atto a carattere endoprocedimentale inidoneo a produrre alcun effetto lesivo della sua sfera giuridica, la quale viene invece incisa soltanto a seguito e per effetto dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, costituito dall'ordinanza, unico atto contro cui e' possibile proporre impugnazione.
Preme ancora specificare che l’accertamento del fatto di cui fa fede il verbale di contestazione esime l’Amministrazione dall’obbligo di comunicazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, perché con la contestazione formale dell’infrazione l’interessato ha conoscenza dell’inizio del procedimento a suo carico. Il verbale di accertamento non è, quindi, direttamente impugnabile in sede giurisdizionale ma solo in relazione al provvedimento finale in contestazione, quale l’ordinanza oggetto di impugnativa. E tanto ha fatto sia il ricorrente, considerando il verbale solo come atto presupposto dell’ordinanza impugnata, sia la difesa dell’Amministrazione comunale che utilizza il verbale per integrare la lettura dell’ordinanza laddove si citano i rinvii ricettizi esistenti tra il primo documento temporalmente predisposto e il secondo, impugnato.
Per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità del ricorso per inoppugnabilità degli altri due atti presupposti indicati, quali l’articolo 97 delle NTA del PRG del Comune di Trento e i criteri adottati con la delibera della Giunta provinciale n. 340 di data 16 febbraio 2001, occorre precisare che gli atti amministrativi generali quali le norme tecniche di attuazione di strumenti urbanistici e gli atti di programmazione urbanistica ed economica, quali sono i due atti citati, sono immediatamente impugnabili nelle sole ipotesi in cui abbiano carattere direttamente prescrittivo ma anche concretamente lesivo delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte dai loro effetti, con conseguente soggezione, viceversa, alla regola generale dell’impugnazione unitamente all’atto che ne costituisce la concreta attuazione (fra le tante, cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, 12.7.2002, n. 3929). Nel caso di specie, non può fondatamente sostenersi che l’articolo 97 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale comunale di Trento nonchè i criteri dettati dall’articolo 5 della deliberazione della Giunta provinciale n. 340 di data 16 febbraio 2001 abbiano determinato un immediato e diretto pregiudizio per la sfera giuridica dell’istante, in quanto trattasi di norme generali, prive del connotato della immediata lesività della posizione della società ricorrente sino al momento in cui si è adottata nei confronti della stessa una certa interpretazione del termine ‘accessori’.
3. Quanto alla terza eccezione sollevata in ordine all’assunta inammissibilità della domanda di disapplicazione delle suddette norme regolamentari - peraltro possibile ai sensi dell’articolo 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E - osserva il Collegio che essa, nella formulazione che si evince nell’atto introduttivo, si limita a perseguire il minore obiettivo di eliminare effetti giuridici negativi sulla pretesa della ricorrente, quale si profilerebbe nell’ipotesi che fosse acclarata dal Collegio l’irricevibilità della previa impugnazione dell’articolo 97 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale comunale di Trento e dei criteri dettati dall’articolo 5 della deliberazione della Giunta provinciale n. 340 di data 16 febbraio 2001, e fosse in ogni caso accertabile la sussistenza di una pretesa ancorata alla normativa commerciale che a siffatto esito consentisse di pervenire. Il che peraltro non è, per le ragioni più sopra illustrate, e ciò consente di assorbire sia la domanda sia la correlata eccezione.
4. Nel merito il ricorso merita di essere accolto, sia pure nei limiti di seguito illustrati.
Ritiene il Collegio utile ricostruire l’intreccio normativo che disciplina la materia. La legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell’attività commerciale in provincia di Trento) - con la quale la Provincia si è adeguata alle norme di grande riforma economico-sociale di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, norme destinate ad incidere obbligatoriamente sulle competenze sia di tipo concorrente come quella del commercio sia di natura primaria come la disciplina urbanistica - deve essere analizzata alla luce della vigente disciplina urbanistica, ed in particolare degli articoli 14 (Contenuti del piano urbanistico provinciale) e 18 (Contenuti del piano regolatore generale di ogni comune) della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22. Nello specifico, l’articolo 18 stabilisce che spetta al piano regolatore “l'individuazione delle aree produttive del settore secondario e di quelle commerciali, per queste ultime distinguendo tra commercio all'ingrosso e commercio al dettaglio”. E in tal senso l’articolo 4 della legge provinciale n. 4 del 2000 si coordina all’impianto normativo ribadendo che “la disciplina urbanistica degli insediamenti commerciali è attuata mediante gli strumenti urbanistici previsti dalla legge provinciale n. 22 del 1991” ed è sempre lo stesso articolo 4 che aggiunge che i “comuni sono tenuti a verificare la conformità degli strumenti urbanistici ai criteri di programmazione urbanistica stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale…“ e ad adottare le eventuali varianti.
A questo panorama legislativo occorre aggiungere la legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7 (Approvazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale) e le relative norme di attuazione (in particolare l’articolo 16) che, per quanto qui di interesse, disciplinano precisamente le attività che si possono svolgere nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale, stabilendo, come unica eccezione, che ”nell’ambito dei singoli insediamenti produttivi sono ammesse attività di commercializzazione dei relativi prodotti”. Inoltre, nella relazione illustrativa approvata dall’articolo 1, con riferimento alla localizzazione delle aree industriali, si legge: “… mentre non si è ritenuto di consentire l’accesso alle attività commerciali esclusive che renderebbe ancora più problematica la localizzazione di attività industriali laddove esistono le condizioni migliori (nell’asta dell’Adige)”.
Tutto ciò per precisare che le fonti delle pianificazioni, delle limitazioni e delle deroghe al commercio non sono norme commerciali bensì norme urbanistiche in quanto le materie del commercio e dell’urbanistica sono collegate ex lege.
E lo erano ancora, vale sottolineare, dall’entrata in vigore della prima legge organica in materia, la n. 426 di data 11 giugno 1971, che ha introdotto il sistema distributivo programmato in sostituzione di quello vincolato. Gli articoli 11, 12 e 13 di quella legge, la cui abrogazione è avvenuta ad opera dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 114 del 1998, stabilivano l’obbligo per i comuni di provvedere all’approntamento di piani commerciali ma precisavano anche che “nella formazione e nella revisione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione sono indicate le norme per l'insediamento di attività commerciali”.
In tal senso depone anche il quadro apprestato dal decreto legislativo n. 114 del 1998, che affidava alle regioni la “fissazione di criteri per la programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale” e ai comuni l’individuazione “negli strumenti urbanistici comunali delle aree desinate agli insediamenti commerciali”. E in tal senso deve intendersi anche il nuovo articolo 3 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248) il quale, da parte ricorrente, sembra essere interpretato come l’intenzione del legislatore nazionale di abolire la programmazione commerciale delle regioni. Sennonché ciò non può avvenire con norma statale perché, a differenza del sistema vigente nel 1998 quando è entrato in vigore il decreto legislativo n. 114, nell’attuale ordinamento le regioni in materia di commercio hanno competenza legislativa propria, in conformità al nuovo titolo V della Costituzione, come introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. E, per quanto riguarda la Provincia autonoma, la materia del commercio è ora di competenza esclusiva “per effetto del combinato disposto dell’articolo 3 della legge di riforma costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e del successivo articolo 10, il quale ultimo adegua l’intensità della potestà legislativa provinciale, a partire dall’entrata in vigore della riforma, a quella superiore attribuita dalla riforma a tutte le regioni” (cfr. TRGA del Trentino Alto Adige, Bolzano, 05.02.2003, n. 39).
Nell’ordinamento provinciale, dunque, l’articolo 3, commi 4 e 5, della legge n. 4 del 2000 prevede che sia una deliberazione della Giunta provinciale a stabilire i criteri per attuare la programmazione urbanistica del settore commerciale, criteri ai quali devono attenersi i comuni nell’esercizio delle proprie funzioni di pianificazione urbanistica. Il legislatore aggiunge poi al comma 5, lettera a), che detti criteri devono individuare le aree da destinare agli insediamenti commerciali. La delibera attuativa è la n. 340 del 16 febbraio 2001. All’articolo 5 dell’allegato n. 1 “Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale” (nel testo sostituito con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1528 di data 5 luglio 2002 e integrato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2320 di data 3 novembre 2006), si individuano le zone compatibili con gli insediamenti commerciali, fra i quali, per quanto qui interessa, gli esercizi di vicinato (oltre alle medie e grandi strutture di vendita). Per gli esercizi di vicinato si stabilisce che siano ammessi in linea generale negli ambiti urbani consolidati e di nuova espansione, mentre in altre zone - quali quelle commerciali all’ingrosso, produttive e per insediamenti agricoli - sono ammessi con specificate limitazioni. Inoltre, al comma 8, si rinvia a quanto previsto dal piano urbanistico provinciale in relazione alla vendita di prodotti da parte delle imprese insediate in zone produttive.
Pertanto non è da condividere quanto sostenuto da parte ricorrente (cfr. pagina 11) che l’articolo 3, comma 5, della legge provinciale n. 4 del 2000 non contempli gli esercizi di vicinato come oggetto di programmazione urbanistica. E’ vero invece che la norma commerciale e urbanistica prevede che per tutti gli insediamenti commerciali siano individuate specifiche aree in base a dei criteri, per la definizione dei quali il Legislatore si è affidato all’Organo esecutivo.
A seguito di tale impianto normativo e provvedimentale la Provincia, con circolare 24.2.2004, n. 148/04-13VGS, ha predisposto un documento metodologico con una serie di proposte operative indirizzate ai comuni quale ausilio per l’adeguamento degli strumenti urbanistici. Recependo tali orientamenti, la variante urbanistica commerciale del Comune di Trento è stata approvata definitivamente con deliberazione del Consiglio comunale n. 74 di data 26 luglio 2005 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 1211 di data 16 giugno 2006. In attuazione della normativa e delle deliberazioni provinciali sopra citate, nonché dei criteri impartiti con la circolare provinciale, le norme tecniche del piano regolatore generale comunale di Trento individuano le aree da destinare ad insediamenti commerciali.
Dalla piana lettura degli articoli 44, 45 e 97 si evince che nelle zone produttive del settore secondario possono sì essere insediate attività di vendita al dettaglio, ma limitatamente a determinati beni impiegati per le costruzioni e la vendita di autoveicoli ed accessori purché sia connessa l’attività di riparazione e manutenzione. Inoltre, gli esercizi di vicinato possono insediarsi “limitatamente alla vendita di accessori e di parti di ricambio dei beni ivi prodotti; per ‘parti di ricambio ed accessori’ si intendono gli articoli che concorrono al normale utilizzo dei beni prodotti’”.
In conclusione, dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 della legge provinciale n. 4 del 2000, della relazione illustrativa e delle norme di attuazione della legge provinciale n. 7 del 2003, con i criteri di cui all’articolo 5 della deliberazione della Giunta provinciale n. 340 del 2001 e con gli articoli 44, 45 e 97 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale comunale di Trento, si riscontra la volontà primaria del Legislatore e quella attuativa dell’Esecutivo provinciale e del Consiglio comunale di Trento di introdurre un divieto generale di vendita al dettaglio nelle zone destinate ad insediamenti produttivi se non collegata alla prevalente attività artigianale, industriale o di commercio all’ingrosso. I limiti del commercio al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi sono motivati nella relazione illustrativa al piano urbanistico provinciale ma anche “giustificati in relazione alla loro stretta caratterizzazione industriale, all’enorme e inquinante traffico pesante e non pesante che attira, alla consequenziale utilità sociale di non ulteriormente aggravarla con insediamenti commerciali e con i relativi flussi e transiti di automezzi e di persone. Una misura limitativa di questa prospettiva ha una ratio immediatamente legata ad un interesse collettivo” (cfr, TRGA, Bolzano, n. 39 del 2003, cit.).
Ciò chiarito in via generale e tornando all’esame specifico della controversia sub iudice, con il motivo principale del ricorso si lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 97, comma 6, lettera b), delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale comunale di Trento, degli articoli 1, 3 e 7 della legge provinciale n. 4 del 2000 e dell’articolo 3 del decreto legge n. 223 del 2006 convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 48, in relazione all’esclusione dalla nozione di ‘articoli accessori’ degli articoli posti in vendita nell’esercizio commerciale Shop Scania.
Dunque, la questione principale sottoposta al giudizio di questo Collegio consiste nell’accertare se vi sia stata una violazione o una falsa applicazione della legge da parte del Comune di Trento nel ritenere che gli oggetti elencati nell’ordinanza del Dirigente del Servizio sportello imprese e cittadini Attività economiche del Comune di Trento n. 20/2007/47 di data 16 marzo 2007, come integrata dal verbale di accertamento di violazione amministrativa, possano rientrare nella nozione di “accessori”. L’integrazione dell’elenco contenuto nell’ordinanza con quello riportato nel verbale è necessaria perché nell’elencazione dell’ordinanza manca l’oggetto ‘orologi’; peraltro anche il richiamo al verbale è errato dato che si legge “verbale n. 3975 di data 23/02/2007” mentre entrambe le parti concordano, e dagli atti di causa così risulta, che trattasi del “verbale n. 3394 di data 21 febbraio 2007”.
Entrambe le parti rilevano anche che nell’impianto normativo esaminato manca una definizione del termine “accessorio” che possa essere utilizzata quale parametro per l’interprete e per l’utilizzatore della norma.
“Accessorio” viene comunemente definito dai più diffusi dizionari quel “bene destinato al servizio, all’utilità o all’ornamento di un altro bene detto principale” ma anche “che sta accanto al principale, secondario, ... dal latino ‘accessus’ p.p. di ‘accedere’” ed ancora “una cosa secondaria nei confronti della res principalis”.
Il termine “accessorio” è allora “un concetto giuridico a contenuto indeterminato … la cui cognizione nei suoi termini in fatto appartiene dunque al Giudice” (cfr. questo Tribunale, 8.11.2007, n. 172).
Orbene, alla luce delle modifiche intervenute nella disciplina nazionale e provinciale del settore commerciale negli ultimi dieci anni, soprattutto grazie alla liberalizzazione richiesta dall’Unione europea, ad avviso di questo Collegio i canoni dell’interpretazione della disposizione in esame impongono un’esegesi del termine ‘accessorio’ nel diritto commerciale corrispondentemente evolutiva (secondo la logica che sta alla base della formazione del c.d. ‘diritto vivente’). La norma di cui all’articolo 5 della delibera della Giunta provinciale n 340 del 2001 e di cui all’articolo 97 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale comunale di Trento letta nel contesto storico minus quam voluit dicit.
Non può dubitarsi che nel costume attuale l’abbigliamento e gli oggetti naturalmente considerati come accessori svolgano anche in larga misura, oltre che funzione di protezione e di ornamento della persona, anche funzione di caratterizzazione e di individuazione sociale, fenomeno questo a cui punta sempre maggiormente la produzione e la pubblicità per questioni di riconoscimento e di fidelizzazione del marchio.
In un’interpretazione evolutiva del termine accessorio, soprattutto quindi nel settore commerciale, questo Collegio ritiene che un certo tipo di oggetti - come descritti nell’ordinanza del Dirigente del Servizio sportello imprese e cittadini Attività economiche del Comune di Trento n. 20/2007/47 di data 16 marzo 2007, integrata dalla descrizione contenuta nel verbale di accertamento n. 3394 di data 21 febbraio 2007 del Corpo polizia municipale di Trento – rientri in un concetto ampio di ‘accessori’ fruibili da parte di un utente abituale di un concessionario di veicoli Scania. Il tutto però nei precisi parametri come definiti da parte ricorrente che ha messo in rilievo sia che tutti i prodotti in questione sono marcati Scania ma anche il “contenuto prezzo al pubblico degli articoli posti in vendita”, come si evince dal listino prezzi (documento 7 bis in atti prodotti da parte ricorrente) ed ancora il tipo di abbigliamento illustrato nello stesso listino. Si tratta di un abbigliamento usuale per coloro che richiedono allo stesso praticità e informalità, quale tipicamente e professionalmente si caratterizza l’utente Scania, marchio di veicoli industriali. Non potrebbe assolutamente ammettersi invece che, pur marcati Scania, si offrano in vendita come ‘accessori’ prodotti non legati con un vincolo di strumentalità al bene principale, ovverosia prodotti che per i materiali di costruzione o di confezionamento, per il loro valore in commercio ma anche per la loro destinazione finale di abbigliamento formale e/o di rappresentanza o, più tipicamente di altro, rivolto ad altri generi di attività, non rientrino nei parametri come sopra individuati alla luce di criteri eminentemente sostanzialistici valutabili con i generali parametri della congruità.
Va aggiunto che anche i canoni più usuali dell’interpretazione teleologica della norma portano allo stesso risultato. Le leggi non servono solo per delimitare interessi (a tal proposito torna utile la ricostruzione delle finalità della programmazione urbanistica del settore commerciale) ma sono esse stesse il prodotto degli interessi che in ciascuna comunità giuridica si riconoscono. Il concreto accertamento di tali interessi, il più delle volte legati a nuove esigenze sociali, compete anche ai Tribunali sulla base delle pretese avanzate dalle parti, i quali devono valutare che dalla loro soddisfazione non nasca un pregiudizio maggiore che non dalla loro mortificazione. Da ciò ne consegue la necessità metodologica di individuare gli interessi riconosciuti nel caso concreto.
In definitiva, con l’articolo 5 della delibera della Giunta provinciale n 340 del 2001 (e con l’articolo 97 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale comunale di Trento) si sono volute porre alcune eccezioni al generale divieto di vendita al dettaglio nelle zone produttive per consentire ad un predeterminato tipo di clientela il più facile e organizzato reperimento di prodotti secondari rispetto al bene primario di interesse. Nel caso che qui interessa, beni secondari (fra i quali anche una tipologia di abbigliamento dedicato) ma strettamente funzionali a quella stessa utenza (proprietari e conducenti di veicoli industriali).
Il mercato dei veicoli industriali e la loro manutenzione quale mission primaria di Scania commerciale s.p.a., il maggior valore economico di tale attività rispetto all’accessoristica commerciale posta in vendita nell’apposito shop, nonché il carattere solo eventuale di tale offerta precisamente delimitata agli usi tipici di una particolare clientela delimitata, sono sufficienti a dimostrare come gli oggetti elencati nell’ordinanza del Dirigente del Servizio sportello imprese e cittadini Attività economiche del Comune di Trento n. 20/2007/47 di data 16 marzo 2007, come integrata dal verbale di accertamento di violazione amministrativa, rientrino nella nozione di ‘accessori’ rispetto alla principale attività di Scania commerciale s.p.a.
Per il carattere interpretativo di tale vertenza sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

P. Q.M.




il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 145 del 2007, lo accoglie.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 8 novembre 2007, con l’intervento dei Magistrati:
dottor Francesco Mariuzzo - Presidente
dottor Sergio Conti - Consigliere
dottoressa Alma Chiettini - Consigliere estensore

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 10 dicembre 2007



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