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n. 12-2007 - © copyright

 

T.R.G.A. - SEZIONE DI TRENTO - Sentenza 10 dicembre 2007 n. 184
F. Mariuzzo – Presidente, S. Conti – Estensore
B. S., B. D., P. A., P. M. (avv.ti S. Zancanella e C. Costa) c. il COMUNE DI
TRENTO (avv. M. Manica), la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (avv.ti N. Pedrazzoli,
A. Falferi e V. Biasetti), il DIRIGENTE DEL SERVIZIO SISTEMAZIONE MONTANA DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (n.c.) e nei confronti di B. A. E B. C (avv. A.
Bezzi) e con l’intervento ad opponendum di A. P. s.r.l. (avv. M. Carlin)


1. Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia –Procedimento di rilascio – Istruttoria - Titolo per costruire – Obbligo del Comune di effettuare accertamenti complessi – Non sussiste – Ragioni - Fattispecie.

 

2. Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia – Procedimento di rilascio – Comunicazione di avvio – Ai proprietari confinanti – Non è richiesta.

 

3. Giurisdizione e competenza – Giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche – Ambito – Fattispecie.

1. Ai sensi degli artt. 4, comma 1, della L. 28 gennaio 1977, n. 10, 11, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, 88, L. P. 5 settembre 1991 n. 22, l'Amministrazione comunale, nel corso dell'istruttoria sul rilascio della concessione edilizia, deve verificare che esista il titolo per intervenire sull'immobile per il quale è chiesta la concessione edilizia, anche se questa è sempre rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi; in tale contesto, benché la verifica del possesso del titolo a costruire integri un presupposto, la cui mancanza impedisce all'Amministrazione di procedere oltre nell'esame del progetto, deve comunque escludersi la sussistenza di un obbligo in capo al Comune di effettuare complessi accertamenti diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti l'immobile in considerazione, con particolare riferimento all'inesistenza di servitù o di altri vincoli reali che potrebbero limitare l'attività edificatoria dell'immobile (nella specie, il Collegio ha escluso che rientri nei poteri dell’amministrazione la verifica circa l’ esistenza di un diritto - contestato dinanzi all’A.G.O. - di accesso al fondo sul quale dovrebbe essere realizzata l’opera). (1)

 

2. Ai sensi dell’art. 7, L. 7 agosto 1990 n. 241, l'avvio del procedimento amministrativo deve essere comunicato solo ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti e fra questi non figurano i proprietari di immobili confinanti con quello oggetto di concessione edilizia, i quali subiscono dal provvedimento unicamente riflessi in via di mero fatto. (2)

 

3. La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell’art. 143, lett. a) del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, sussiste solo quando ricorre la necessità della specifica competenza tecnica richiesta per verificare la validità di atti che incidono direttamente sul regime delle acque pubbliche, restando esclusa detta competenza giurisdizionale, a favore del giudice amministrativo, negli altri casi (nella specie, è stata esclusa la giurisdizione del T.S.A.P. per un’opera privata – un ponte - che, quantunque eseguita nell’alveo del fiume, non incide direttamente sulla regolamentazione ovvero sull’utilizzo delle acque pubbliche ivi esistenti). (3)

 

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(1) Cfr. in motivazione, ex multis, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – Sentenza 7 luglio 2005 n. 3730; 2 ottobre 2002 n. 5165, in questa Rivista; SEZIONE QUARTA – Sentenza 22 giugno 2000 n. 3525, in questa Rivista). In motivazione, è altresì richiamato l’indirizzo secondo cui la clausola relativa alla salvezza dei diritti dei terzi apposta alle concessioni edilizie comporta che sull'Autorità che rilascia la concessione non incombe l’obbligo di compiere complesse ricognizioni giuridico - documentali ovvero accertamenti in ordine ad eventuali pretese che potrebbero essere avanzate da soggetti estranei al rapporto concessorio, essendo sufficiente per essa l’acquisizione del titolo che formalmente abiliti al conseguimento della concessione (cfr. CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA - Sentenza 2 ottobre 2002 n. 5165, ivi). Il collegio tridentino si allinea al precedente 1° dicembre 1998 n. 494.
Da ultimo, v. sulla tematica CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE QUINTA - Sentenza 7 settembre 2007 n. 4703, in questa Rivista.
(2) Secondo il Collegio, una diversa conclusione comporterebbe un aggravio del procedimento, in contrasto con i principi di economicità e di efficienza dell'attività amministrativa (in motivazione, T.A.R. VENETO – SEZIONE II – Sentenza 9 febbraio 2007 n. 365). Il Collegio ricorda che, comunque, i controinteressati non sono sforniti di tutela, potendo intervenire nel corso del procedimento edilizio ed impugnare il provvedimento di rilascio del titolo edilizio (v. T.A.R. LIGURIA – SEZIONE II - Sentenza 7 giugno 2007 n. 1046).
(3) Cfr., in motivazione, CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE – Ordinanza 13 gennaio 2003, n. 337.
(A. Faccon)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO



ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sul ricorso n. 143 del 2006 proposto da

B. S., B. D., P. A., P. M., rappresentati e difesi dagli avv.ti Silvia Zancanella e Cecilia Costa ed elettivamente domiciliati nel loro studio in Trento, Via Calepina, 45


contro




il COMUNE DI TRENTO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Monica Manica ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura comunale in Trento via Calepina, 12;
la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Alessio Falferi e Viviana Biasetti ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura della P.A.T. in Trento, Piazza Dante, 15;
il DIRIGENTE DEL SERVIZIO SISTEMAZIONE MONTANA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, non costituito in giudizio

e nei confronti di
B. A. E B. C.
rappresentati e difesi dall’avv. Andrea Bezzi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Trento, via Paradisi, 15/4

con l’intervento ad opponendum
di A. P.
s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Monica Carlin ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento, via Paradisi, 15/5

per l’annullamento
1. della concessione edilizia n. 97871 di data 5.5.2006, rilasciata dal Comune di Trento ai sigg.ri Borlotti Andrea e Braga Cristina per la realizzazione di un ponte sul rio Val Negra in Villazzano di Trento; 2. della determinazione n. 256 del 10.5.2006 del Dirigente del Servizio Sistemazione Montana e conseguentemente dell’atto di concessione della Provincia Autonoma di Trento n. reg. 28/2006/S045 di data 17 maggio 2006; 3. di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti; nonché per la condanna al risarcimento del danno.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti, nonché l’atto di intervento ad opponendum della s.r.l. Al Ponte;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza dell’8 novembre 2007 - relatore il consigliere Sergio Conti - l’avv. Silvia Zancanella per la ricorrente, gli avvocati Monica Manica e Alessio Falferi per le Amministrazioni resistenti; l’avv. Andrea Bezzi per i controinteressati e l’avv. Monica Carlin per l’interveniente ad opponendum.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO



Con ricorso notificato il 7.8.2006 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo 9.8 Boccagni Serenella, Berlanda Donatella, Pagano Andrea e Pagano Mario hanno impugnato:
1) la concessione edilizia in data 5.5.2006 rilasciata dal Comune di Trento a favore di Borlotti Andrea e Braga Cristina per la realizzazione di un ponte sul rio Val Negra in Villazzano;
2) la determinazione in data 10.5.2006 del Dirigente del Servizio Sistemazione Montana della Provincia di Trento di concessione, ai fini idraulici, alla realizzazione di un nuovo ponte sul rio Val Negra in Villazzano;
3) il conseguente l’atto di concessione stipulato in data 5..5.2006.
I ricorrenti articolano le seguenti doglianze:
A) nei confronti della concessione edilizia in data 5.5.2006.
1) Violazione di legge per violazione dell’art. 11 del T.U. 6 giugno 2001 n. 380 e dell’art. 88 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22; assenza di titolo e di legittimazione dei soggetti all’ottenimento del provvedimento; Carenza di presupposto essenziale; Violazione dei diritti dei terzi;
2) Eccesso di potere per omessa o carente istruttoria; Travisamento di circostanze di fatto e diritto; Manifesta contraddittorietà. illogicità ed ingiustizia manifesta; Disparità di trattamento;
3) Violazione di legge per violazione dell’art. 24 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23; Violazione dei principi del giusto procedimento;
B) nei confronti della determinazione in data 10.5.2006 del Dirigente del Servizio Sistemazione Montana della provincia di Trento e dell’atto di concessione, ai fini idraulici, alla realizzazione di un nuovo ponte sul rio Val Negra in Villazzano,
1) Violazione e/o errata applicazione della legge provinciale 8.7.1976 n. 18 (art. 6) e del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 (art. 12), Carenza di potere;
2) Eccesso di potere per sviamento e falsità della causa;
3) Eccesso di potere per carenza istruttoria. Travisamento dei fatti; mancata valutazione di elementi essenziali e rilevanti; Violazione dell’art. 24 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23; Violazione dei principi del giusto procedimento.
I ricorrenti hanno, inoltre, proposto domanda di risarcimento dei danni asseritamene subiti.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Trento, la Provincia autonoma e i controinteressati Borlotti e Braga, chiedendo la reiezione del gravame.
Con atto notificato in data 3 ottobre 2006 e depositato in Segreteria il 12 ottobre 2006, ha dispiegato intervento ad opponendum la società Al Ponte s.r.l., che rappresenta di aver ottenuto (con atto del Comune di Trento in data 30 giugno 2006) la volturazione a proprio favore della contestata concessione edilizia.
Alla pubblica udienza del 7 giugno 2007 il ricorso è stato, una prima volta, trattenuto per la decisione.
Peraltro, con decreto presidenziale n. 13/2007 del 27.7.2007 è stata disposta la reiscrizione a ruolo della causa.
Alla pubblica udienza dell’8 novembre 2007 il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione.

DIRITTO



Con il ricorso all’esame vengono cumulativamente impugnati: a) la concessione edilizia (in data 5.5.2006) rilasciata dal Comune di Trento a favore di Borlotti Andrea e Braga Cristina per la realizzazione di un ponte sul rio Val Negra in Villazzano, b) la determinazione (in data 10.5.2006) del Dirigente della Provincia di Trento con cui è stata concessa, ai fini idraulici la realizzazione del predetto ponte (con il conseguente l’atto di concessione in data 17.5.2006).
In via preliminare va definita la richiesta di estromissione dal giudizio avanzata da Borlotti Andrea e Braga Cristina, i quali evidenziano di non rivestire una posizione di soggetti legittimati passivi nel presente giudizio, in quanto l’originaria concessione edilizia, rilasciata a loro favore è stata successivamente volturata alla soc. Al Ponte s.r.l.
L’istanza va, però, disattesa.
A prescindere da ogni altra considerazione sulle conseguenze derivanti dall’intervenuta voltura risulta, infatti, assorbente la circostanza che i signori Borlotti e Braga sono tuttora intestatari del secondo e del terzo degli atti impugnati (il provvedimento provinciale di autorizzazione ai fini idraulici alla realizzazione del ponte e la relativa concessione): in relazione ad essi gli stessi non possono non configurarsi dunque come controinteressati nel presente giudizio.
Così definita la questione preliminare, può passarsi all’esame dei motivi di ricorso.
Gli odierni ricorrenti, dopo aver premesso di essere residenti da molti anni in via Falzolgher in località Villazzano del Comune di Trento, affermano (cfr. pag. 2 del ricorso) di essere proprietari del sedime di tale via, la quale sarebbe stata realizzata negli anni ’60 su terreno dei proprietari frontisti, mediante intavolazione di reciproche servitù.
A monte della strada, proseguono gli esponenti, è posto l’alveo del rio Val Negra (o Cernidor), il quale è iscritto al n. 186 dell’elenco delle acque pubbliche della Provincia autonoma.
Con gli avversati provvedimenti è stata consentita - rispettivamente ai fini edilizi ed idraulici - la realizzazione di un ponte sul predetto rio, che collega la proprietà dei controinteressati alla strada.
In relazione al titolo edilizio rilasciato dal Comune di Trento, i ricorrenti sostengono che: a) i richiedenti non avrebbero avuto titolo a richiedere la concessione, posto che l’opera viene ad insistere sulle loro proprietà private, b) vi sarebbe stata carente attività istruttoria da parte dell’Amministrazione comunale, per non aver accertato che l’opera non interessa la sola p.ed. 340 del C.C. Villazzano; c) il fondo sul quale si intende realizzare un fabbricato composto da otto appartamenti non è intercluso e anzi già possiede altro accesso alla via.
Sotto altro aspetto viene lamentata la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
I motivi così riassunti non risultano fondati.
L’art. 88 (Presentazione della domanda di concessione) della L.p. 22 del 1991 prescrive che “Possono richiedere la concessione i proprietari dell'immobile nonché i soggetti in possesso di altro titolo idoneo”.
Al riguardo, questo T.R.G.A. ha avuto modo di affermare (cfr. sent. n. 494 del 1.12.1998) che, secondo un generale principio, la concessione edilizia è rilasciata, facendo salvi i diritti dei terzi, dal momento che valutazioni ulteriori - quale, ad esempio, l’ esistenza di un contestato diritto di accesso al fondo - non rientrano nei poteri dell'Autorità amministrativa, ma vanno accertate nelle sedi di competenza e tra i privati interessati.
Tale indirizzo risulta del resto conforme al consolidato insegnamento del Consiglio di Stato (cfr. ex multis, sez. V, 7 luglio 2005 n. 3730), secondo cui l'Amministrazione comunale, nel corso dell'istruttoria sul rilascio della concessione edilizia, deve verificare che esista il titolo per intervenire sull'immobile per il quale è chiesta la concessione edilizia, anche se questa è sempre rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi.
Tale principio è desumibile dall'art. 4, comma 1, della L. 28.1.1977, n. 10 , secondo cui la "concessione è data dal sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla", come confermato dall'articolo 11, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 in base al quale" il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo".
Pertanto, se la verifica del possesso del titolo a costruire costituisce un presupposto, la cui mancanza impedisce all'Amministrazione di procedere oltre nell'esame del progetto, deve comunque escludersi la sussistenza di un obbligo in capo al Comune di effettuare complessi accertamenti diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti l'immobile in considerazione, con particolare riferimento all'inesistenza di servitù o di altri vincoli reali che potrebbero limitare l'attività edificatoria dell'immobile (cfr. Sez. V n. 5165 del 2.10.2002 e sez. IV n. 3525/2000).
In conformità a tali criteri è corretto l’operato degli uffici del Comune di Trento.
Infatti, il richiedente la concessione, Borlotti Andrea, nella domanda presentata il 16.11.2005 (cfr. doc. n. 2 del Comune), ha dichiarato di avere titolo idoneo alla richiesta, in quanto comproprietario dell’area interessata dall’opera.
In particolare, la documentazione progettuale (cfr. i doc. n. 3 e 3b del fascicolo del Comune) e gli estratti catastali (cfr. doc. 2c del medesimo fascicolo) allegati alla domanda confermano tale dichiarazione, rappresentando l’opera da realizzarsi come posta all’interno della p. ed. 340, la cui consistenza si estende sino a ricomprendere l’intero alveo del rio, nonché ambo i lati del tratto iniziale della via.
Inoltre, la società Al Ponte (subentrata per voltura, nella titolarità della concessione edilizia agli originari titolari), con la nota in data 16.8.2006 diretta all’ufficio Edilizia privata del Comune, ha ribadito che “il ponte insiste esclusivamente sul sedime della p.ed. n. 340” e che “tutto il tratto iniziale della strada denominata via Falzolgher, soggetta fin dall’epoca di realizzazione a pubblico transito, insiste sulla medesima particella”.
In tale contesto si è poi inserita la proposizione, da parte degli stessi odierni ricorrenti, di un’azione a tutela del possesso innanzi al Tribunale ordinario di Trento, che si è conclusa (cfr. doc. n. 4 dei ricorrenti) con l’ordine di ripristino a loro favore del percorso della via Falzolgher, come precedentemente praticato.
Peraltro, tale giudizio, così come gli elementi di valutazione in esso acquisiti, è palesemente estraneo alla vicenda relativa al rilascio del titolo edilizio relativo alla costruzione del ponte e ciò per un concorrente ordine di ragioni. Sotto un primo aspetto, perché trattasi di giudizio a tutela del possesso e non di un’azione petitoria, dovendosi rammentare che, ai sensi dell'art. 1140 c.c., il possesso consiste in un potere di fatto sulla cosa, che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio sulla stessa del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Sotto altro aspetto perché - come dianzi s’è affermato - la clausola relativa alla salvezza dei diritti dei terzi apposta alle concessioni edilizie comporta che sull'Autorità che rilascia la concessione non incombe l’obbligo di compiere complesse ricognizioni giuridico - documentali ovvero accertamenti in ordine ad eventuali pretese che potrebbero essere avanzate da soggetti estranei al rapporto concessorio, essendo sufficiente per essa l’acquisizione del titolo che formalmente abiliti al conseguimento della concessione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 2 ottobre 2002, n. 5165).
Risulta allora evidente che: a) i soggetti richiedenti la concessione erano formalmente legittimati ; b) al Comune non può essere mosso alcun addebito sotto il profilo istruttorio, c) eventuali profili di contestazione delle risultanze catastali trovano la loro sede nel giudizio petitorio da proporsi innanzi all’A.G.O.
Per quanto riguarda la lamentata mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, va osservato che tale doglianza, come si è già posto in luce, muove dal presupposto che l’opera venga a ricadere anche sulla proprietà dei ricorrenti, ma così non è, quanto meno alla stregua delle risultanze catastali.
In tale contesto, va dunque posto in luce che l'avvio del procedimento amministrativo deve essere comunicato solo ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti e che fra questi non figurano i proprietari di immobili confinanti con quello oggetto di concessione edilizia, i quali subiscono dal provvedimento unicamente riflessi in via di mero fatto. Gli stessi possono intervenire nel corso del relativo procedimento e possono impugnare il provvedimento che accolga l'istanza, ma non hanno titolo a ricevere l'avviso dell'avvio del procedimento (cfr. T.A.R. Liguria sez. II, 7.6.2007 n. 1046), anche perché ciò comporterebbe un aggravio del procedimento in contrasto con i principi di economicità e di efficienza dell'attività amministrativa (cfr. T.A.R. Veneto, sez. II, 9.2.2007, n. 365).
Il Tribunale può ora passare alla disamina degli altri atti impugnati, vale a dire la determinazione del Dirigente del Servizio Sistemazione Montana della Provincia di Trento di concessione, ai fini idraulici, alla realizzazione di un nuovo ponte sul rio Val Negra della P.A.T., nonché l’atto di concessione.
In relazione al primo, i ricorrenti lamentano: a) che il ponte, non costituendo opera di difesa, non avrebbe potuto essere autorizzato, b) che sotto la forma della concessione pubblica si sarebbe sviatamente costituita una servitù a carico dei loro fondi, c) che per effetto del travisamento dei fatti e di una carente istruttoria, sarebbero stati violati i diritti di terzi ai quali non è stato chiesto l’assenso.
In relazione al secondo viene posto in luce che la concessione avrebbe una durata anomala e non verrebbe previsto alcun obbligo di cessione alla P.A. dell’opera alla scadenza (nel 2015).
Preliminarmente alla disamina delle esposte doglianze, il Tribunale, pur in assenza di contestazioni al riguardo da parte della difesa della Provincia, deve porsi il quesito della sussistenza della propria giurisdizione, in relazione a quanto previsto dall’art. 143 del R.D. 11.12.1933, n. 1775 sulla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
In particolare, la lett. a) di tale disposizione attribuisce a detto organo la cognizione dei “ ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche”.
Peraltro, secondo un’ interpretazione restrittiva (cfr. Corte di Cassazione Sez. Un., ord. 13.1.2003, n. 337) la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, a norma dell'art. 143, lett. a), del r.d. n. 1775 del 1933, sussiste solo quando ricorre la necessità della specifica competenza tecnica richiesta per verificare la validità di atti che incidono direttamente sul regime delle acque pubbliche, restando esclusa detta competenza giurisdizionale, a favore del giudice amministrativo, negli altri casi.
Alla stregua di detto indirizzo da parte delle Sezioni Unite il Tribunale ritiene di dover escludere che , nella fattispecie all’esame, si riscontri un ipotesi di giurisdizione del T.S.A.P., una volta che si consideri che viene assentita un’opera privata che, pur eseguita nell’alveo del fiume, non incide direttamente sulla regolamentazione ovvero sull’utilizzo delle acque pubbliche ivi esistenti.
Con il primo motivo i ricorrenti sostengono la violazione dell’art. 6 della L.p. 8.7.1976, n. 18, in forza della quale i privati potrebbero costruire, in relazione ad acque pubbliche, solo opere di difesa.
La doglianza va disattesa.
Il riferimento a tale disposizione - la quale si limita a prevedere che i proprietari di beni confinanti con corsi d'acqua appartenenti al demanio idrico provinciale, qualora intendano procedere alla costituzione di opere di difesa sui beni medesimi, debbano richiedere l'autorizzazione della struttura provinciale competente in materia di demanio idrico - risulta del tutto ultroneo, anche perché della stessa non viene fatto alcun richiamo nell’ impugnata determinazione, la quale invece espressamente cita l’art. 8 della L.p. n. 18. in forza del quale è consentita la realizzazione di opere, interventi ed altri usi particolari dei beni appartenenti al demanio idrico da parte di soggetti pubblici e privati.
Per quanto in questa sede viene in rilievo, la disposizione prevede che detti interventi siano subordinati al rilascio di un provvedimento di concessione ai fini idraulici e patrimoniali, con corresponsione di un canone d'uso applicato nel rispetto della normativa provinciale (comma 1), soggiungendo (comma 2) che ove è necessario imporre al concessionario condizioni particolari d'esercizio o speciali obblighi nei confronti della Provincia o di soggetti terzi, il rilascio della concessione è subordinato alla preventiva sottoscrizione di un disciplinare di concessione.
Parimenti infondati risultano i successivi motivi, con i quali si afferma che sotto la forma della concessione pubblica si sarebbe sviatamente costituita una servitù a carico dei fondi dei ricorrenti in assenza di qualsiasi consenso da parte degli stessi, in quanto le doglianze muovono dal presupposto che l’opera venga a ricadere anche sulla proprietà dei ricorrenti, il che, peraltro, non può essere in questa sede affermato proprio perchè, alla stregua della documentazione catastale in atti, la realizzazione della vista opera non interessa la loro proprietà.
In relazione all’atto di concessione viene poi posto in luce che la stessa avrebbe una durata anomala e non verrebbe previsto alcun obbligo di cessione alla P.A. dell’opera alla scadenza (nel 2015).
Anche queste censure vanno disattese, posto che la prevista durata (anche in assenza di alcun richiamo a specifici parametri normativi) non appare anomala e che, all’art. 9 della concessione, viene espressamente previsto l’obbligo per il concessionario, alla scadenza, di procedere alla riduzione in pristino stato a proprie spese.
Infine, anche in questo caso, va rilevato che non sussiste la lamentata mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, poiché tale doglianza egualmente muove dall’inesistente presupposto che l’opera venga a ricadere anche sulla proprietà dei ricorrenti, circostanza non suffragata da quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio.
Conclusivamente il ricorso va respinto.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno poste - alla stregua del principio victus victori - a carico dei ricorrenti.

P. Q.M.



il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n.143/ 2006, lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 2000,00 oltre IVA e CPA per ciascuna parte, a favore del Comune di Trento, della P.A.T., dei controinteressati e dell’interveniente ad opponendum.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio dell’8 novembre 2007 , con l’intervento dei Magistrati:
dott. Francesco Mariuzzo Presidente
dott. Sergio Conti Consigliere estensore
dott. Alma Chiettini Consigliere

 

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 10 dicembre 2007



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