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n. 12-2007 - © copyright

 

T.R.G.A. - SEZIONE DI BOLZANO - Sentenza 10 dicembre 2007 n. 369
Pres. M. Rossi Dordi; Est. L. Mosna
FL G. –R. GmbH (avv.ti C. Cannarozzo e P. De Luca) c. l’AMMINISTRAZIONE
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ED IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Avv. Dist. St.)


Giurisdizione e competenza – Impugnazione di provvedimenti relativi all’accesso domiciliare ai fini tributari - Giurisdizione – E’ del giudice tributario.

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (come sostituito dall’art. 12 della L. 28 dicembre 2001, n. 448) rientra nella giurisdizione tributaria la controversia avente ad oggetto la legittimità dei provvedimenti amministrativi di richiesta e di quello successivo di autorizzazione all’accesso domiciliare ai fini tributari, vertendosi di atti facenti parte di un procedimento prodromico all’accertamento e alla connessa pretesa impositiva tributaria e che, quindi, vengono ad incidere sui diritti del contribuente, di modo che devono essere controllabili, quanto alla rispondenza formale e sostanziale al paradigma legale, dal giudice preposto alla tutela di quei diritti (1).

 

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(1) Cfr., in motivazione, CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE –21 novembre 2002, n. 16414; in materia, v. anche TAR LOMBARDIA – MILANO – SEZIONE I - Sentenza 6 marzo 2002, n. 978, secondo cui tutte le controversie concernenti i tributi, per effetto della disposizione sopra citata, sono devolute al Giudice tributario e l’ambito di tale giurisdizione comprende tutte le questioni attinenti all’esistenza e all’entità dell’obbligazione tributaria, involgendo ogni aspetto del rapporto di imposta, compreso il sindacato sugli atti interni del procedimento. (A. Faccon)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano




costituito dai magistrati: Marina ROSSI DORDI - Presidente
Anton WIDMAIR - Consigliere
Hugo DEMATTIO - Consigliere
Luigi MOSNA - Consigliere relatore

ha pronunziato la seguente

SENTENZA



sul ricorso iscritto al n. 7 del registro ricorsi 2003

presentato da
FL G. – R. GmbH,
in persona del procuratore sig. Jan Oliver Siemer, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Cannarozzo e Pietro De Luca con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carlo Cannarozzo in Bolzano, Corso Italia, 15, giusta delega a margine del ricorso, - ricorrente –

contro



AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ED IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, in Largo Porta Nuova n. 9, presso la quale, pure per legge, sono domiciliati, - resistenti –

per l'annullamento

della richiesta n. 5380/22 del 4.12.2001 rivolta al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano della Guardia di Finanza – Comando Brigata di Egna – per ottenere autorizzazione all’accesso ai domicili dei sig.ri Amplatz Ruediger, Amplatz Karl e Pittscheider Sibylle;
della successiva autorizzazione n. 38/01 rilasciata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano il 5.12.2001, nella parte in cui è stato (o potrebbe essere stato) implicitamente consentito l’accesso nel locale dell’Ufficio della ricorrente Società sito all’interno dell’Albergo Alpenrose in Trodena, via Principale n. 19;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi, ove possa attribuirsi valenza provvedimentale, gli atti di acquisizione di documenti e scritture custoditi nei sopraddetti locali della FL Gruppen-Reisen GmbH, nonché i relativi processi verbali.

Visto il ricorso notificato il 13.12.2002 e depositato in segreteria il 07.01.2003 con i relativi allegati;
Visto gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Giustizia dd. 24.12.2002;
Vista l'ordinanza n. 42 dd. 11.03.2003 di questo Tribunale con la quale è stata respinta la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Viste le memorie prodotte;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 07.11.2007 il consigliere Luigi Mosna ed ivi sentito l’avv. C. Cannarozzo per la ricorrente e l’avv. G. Denicolò per l’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze e per il Ministero della Giustizia;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO



La società FL GRUPPEN-REISEN GmbH impugna sia la richiesta di autorizzazione all’accesso domiciliare, presentata dalla Guardia di Finanza – Comando Brigata di Egna al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, che il successivo provvedimento di autorizzazione rilasciato da quest’ultimo in data 05.12.2001, oltre agli atti presupposti, connessi e consequenziali, meglio precisati in epigrafe.
A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 12 L. 27.07.2000, n. 212;
2) eccesso di potere per difetto dei presupposti. Carenza assoluta di motivazione. Sviamento di potere;
3) violazione dell’art. F, paragrafo 2, T.U.E. e dell’art. 7, paragrafo 2, T.C.E.
Si è costituita in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, l’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Giustizia, con comparsa del 24.12.2002, riservandosi di dedurre e concludere nel prosieguo del giudizio; quindi, con successiva memoria del 21.01.2003, ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile, o, comunque, di respingerlo per infondatezza.
Con ordinanza n. 42/2003 del 11.03.2003 è stata respinta la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dalla ricorrente, sul presupposto che, ad un primo sommario esame, appariva fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalle Amministrazioni resistenti.
Con successiva memoria del 04.10.2007 l’Avvocatura dello Stato ha insistito sulla sussistenza di difetto di giurisdizione di questo Giudice.
Alla pubblica udienza del 07.11.2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO



In via pregiudiziale, va vagliata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione, sollevata dalla difesa dell’Amministrazione.
L’eccezione è fondata e, quindi, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Occorre, innanzitutto, premettere quanto segue.
Il Comando Brigata di Egna della Guardia di finanza, in data 04.12.2001, ha richiesto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano l’autorizzazione all’accesso ai domicili dei sig.ri Amplatz Ruediger, Amplatz Karl e Pittscheider Sibille, ex artt. 52, comma I, D.P.R. 633/72 e 33 D.P.R. 600/73 e legge 7.1.1929 n. 4, per effettuare una verifica fiscale ai fini di controllare il regolare assolvimento della normativa vigente in materia di imposta dell’IVA. e di imposte sui redditi.
La ricorrente, contesta, tra l’altro, oltre alla violazione della normativa sopra citata, anche il presupposto di fatto, sostenendo che sia stato autorizzato l’accesso a dei locali che erano “regolarmente ed esclusivamente condotti in locazione dalla società FL GRUPPEN-REISEN GmbH, e che gli stessi non erano pertinenza del domicilio del signor Amplatz Ruediger.
Va evidenziato che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (come sostituito dall’art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448) appartengono alla giurisdizione tributaria “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali…. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
La controversia in esame ha per oggetto la legittimità dei precitati provvedimenti amministrativi di richiesta e di quello successivo di autorizzazione all’accesso domiciliare, che sono atti facenti parte di un procedimento prodromico all’accertamento e alla connessa pretesa impositiva tributaria e che, quindi, vengono “ad incidere sui diritti del contribuente, di modo che devono essere controllabili, quanto alla rispondenza formale e sostanziale al paradigma legale, dal giudice preposto alla tutela di quei diritti” (Cass., sez. un., 21 novembre 2002, n. 16414).
Orbene, tutte le controversie concernenti i tributi, per effetto della disposizione sopra citata, sono devolute al Giudice tributario e l’ambito di tale giurisdizione comprende tutte le questioni attinenti all’esistenza e all’entità dell’obbligazione tributaria, involgendo ogni aspetto del rapporto di imposta, compreso il sindacato sugli atti interni del procedimento (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 6 marzo 2002, n. 978).
Costituisce, invero, consolidato orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Suprema Corte il principio secondo cui “la giurisdizione si determina sulla base della domanda (art. 386 c.p.c.) e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto petitum sostanziale, il quale va identificato non tanto in funzione della statuizione richiesta al giudice, ma soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca consistenza della posizione soggettiva addotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo (n. 489/2002; ex multis: Cass., sez. un., 21 dicembre 1999, n. 915; 28 aprile 1999, n. 279, 10 marzo 1998, n. 2643; 14 febbraio 1997, n. 1398).
Non è rilevante, dunque, che la ricorrente abbia chiesto l'annullamento dei precitati provvedimenti amministrativi di richiesta e di quello successivo di autorizzazione all’accesso domiciliare, dovendosi, invece, stabilire quale sia la natura della posizione giuridica azionata, che, nella fattispecie, come sopra evidenziato, si .concretizza nella censura di un procedimento prodromico all’accertamento e alla connessa pretesa impositiva fiscale.
Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, fatta salva, nei limiti, la conservazione degli effetti della domanda originaria nel processo riassunto, secondo l’orientamento espresso di recente dalla Corte costituzionale nella sentenza 12 marzo 2007 n. 77 nel dichiarare l’incostituzionalità, in parte qua, dell’art. 30 L. 6/12/1971, n. 1034.
Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 07.11.2007.


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