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n. 12-2007 - © copyright

 

T.R.G.A. - SEZIONE DI BOLZANO - Sentenza 4 dicembre 2007 n. 351
Pres. M. Rossi Dordi; Est. H. Zelger
H. F. (Avv. I. Janes) c. il COMUNE DI VANDOIES (Avv.ti D. Schramm e Volgger & Grüner)


1. Imposte e tributi – Ingiunzione ex R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e D. lgs. 19 febbraio 1998 n. 51– Validità – Vidimazione – Non è più richiesta.

 

2. Imposte e tributi – Ingiunzione ex R.D. 14 aprile 1910 n. e D. lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 – Vizio di notifica – Sanatoria – In caso di opposizione – Si verifica.

 

3. Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia – Oneri concessori – Legislazione della Provincia Autonoma di Bolzano - Termine di prescrizione - Dies a quo – Individuazione.

 

4. Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia – Oneri concessori – Ricalcolo - Ammissibilità – Limiti.

 

5. Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia – Oneri concessori – Legislazione della Provincia Autonoma di Bolzano - Esonero – Condizioni – Vincolo reale di natura urbanistica - Necessità - Vincoli personali di edilizia agevolata – Irrilevanza – Ragioni.

1. La vidimazione delle ingiunzioni di cui al D.P.R. n. 14 aprile 1910 n. 639 è stata soppressa dall’art. 229 del D. lgs. 19 febbraio 1998 n. 51. (1)

 

2. La proposizione di opposizione contro il provvedimento che ingiunge il pagamento di contributi per oneri di urbanizzazione sana gli eventuali vizi della notificazione, operando il principio secondo il quale l'ingiunzione resta comunque valida ed efficace, indipendentemente dalla sua notifica, una volta che il provvedimento sia stato esternato e l'interessato risulti averne avuto conoscenza, tanto da essere in grado di spiegare opposizione per ottenerne la caducazione. (2)

 

3. Ai fini dell’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione della pretesa creditoria relativa ai contributi per oneri di urbanizzazione, occorre distinguere, ai sensi della normativa urbanistica provinciale di Bolzano [artt. 40 e 73 della L.P. 11 agosto 1997 n. 13 (già art. 22 L.P. 20 agosto 1972 n. 15 artt. 24 e 36 del T.U. delle leggi urbanistiche provinciali, approvato con D.P.G.P. n. 20 del 23 giugno 1970 e modifiche successive], gli oneri relativi alla realizzazione di edifici - situati in zone d’espansione - per i quali è prescritta la stipula di apposite convenzioni e gli edifici per i quali la stipula di convenzioni non è richiesta; nel primo caso, poiché l’ammontare dei contributi per l’urbanizzazione primaria deve corrispondere alla quota parte delle spese sostenute per l’urbanizzazione delle zone, risultante dal rendiconto finale, solo da tale momento inizia a decorrere il periodo decennale ai fini della prescrizione dei crediti del comune, dato che solo da allora il credito del comune - derivante dalla stipula della convenzione - è certo, liquido ed esigibile; nel secondo caso, invece, poiché i contributi di concessione sono da calcolare al rilascio della concessione edilizia, è da tale data che la pretesa può essere fatta valere dal Comune ed inizia, in applicazione del disposto dell’art. 2935 c.c., la decorrenza del termine di prescrizione delle somme dovute. (3)

 

4. Il ricalcolo dei contributi per oneri di urbanizzazione è precluso unicamente nei casi di proroga del termini per l’inizio e la ultimazione dei lavori di costruzione, mentre il rinnovo e l’emissione di nuova concessione edilizia comporta un nuovo calcolo dei contributi di concessione nella percentuale dovuta al momento del rilascio della concessione e riferita al costo di costruzione vigente in quella data.(4)

 

5. Ai sensi della normativa urbanistica provinciale di Bolzano (art. 69 del Testo unico delle leggi urbanistiche della Provincia Autonoma di Bolzano, approvato con D.P.G.P. 26 ottobre 1993 n. 38, ora art. 79 della L.P. 11 agosto 1997 n. 13) presupposto per l’esonero dalla corresponsione del contributo al costo di costruzione è l’impegno – di natura reale - assunto dal concessionario a mezzo di convenzione o di atto unilaterale d’obbligo, a costruire abitazioni di standard popolare od economico e ad alienarle o locarle a famiglie residenti. (5) Ne consegue che i “vincoli sociali” assunti dal proprietario a garanzia degli obblighi inerenti la concessione di contributi per l’edilizia agevolata (ai sensi della L.P. 2 aprile 1962 n. 4 (ora L.P. 17 dicembre 1998 n. 13), avendo natura personale nonché scopi, finalità e gestioni tutt’affatto diversi dai vincoli urbanistici, non danno titolo all’esonero dalla corresponsione del contributo al costo di costruzione.(6) ________________________________________
(1) Nulla in termini in questa Rivista.
(2) Cfr., citata in motivazione, CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE QUINTA – Sentenza 20 settembre 2006 n. 20360.
(3) In argomento, citata in motivazione, T.R.G.A. – SEZIONE DI BOLZANO – Sentenza 28 gennaio 2003 n. 22; id., 9 gennaio 2006 n. 5.
(4) La conclusione raggiunta dal Collegio bolzanino poggia sulla distinzione – corrente in giurisprudenza - tra proroga e rinnovo di concessione edilizia: “Il rinnovo della concessione edilizia è atto radicalmente diverso dalla proroga del termine di scadenza della concessione stessa; infatti, mentre il rinnovo della concessione presuppone la sopravvenuta inefficacia dell'originario titolo concessorio e costituisce, a tutti gli effetti, una nuova concessione, la proroga è atto sfornito di propria autonomia che accede all'originaria concessione ed opera semplicemente uno spostamento in avanti del suo termine finale di efficacia.”: in questo senso, T.A.R. LAZIO – ROMA – SEZIONE II – Sentenza 6 novembre 2006, n. 11809. Il fondamento della distinzione recepita dall’indirizzo consolidato è rafforzato dal richiamo al principio di tipicità in CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA – Sentenza 4 febbraio 1997, n. 234: “La proroga del termine di scadenza della concessione edilizia è atto diverso dal rinnovo della concessione, posto che quest'ultimo postula la sopravvenuta inefficacia dell'originario titolo concessorio. L'atto di proroga costituisce atto accedente all'originaria concessione, determinandone modificazione del termine finale di efficacia. Stante la tipicità degli atti predetti non può, pertanto, l'amministrazione adottare l'uno o l'altro di essi discrezionalmente, senza rispettare i presupposti e le finalità di ciascuno.”.
Nella specie il Collegio ravvisa un atto di rinnovazione della precedente concessione, indipendentemente dal nomen juris (Verlängerung) utilizzato dal Comune in calce al documento rilasciato al richiedente.
(5) Il Collegio, nel respingere la pretesa all’esonero del contributo fondata sul convenzionamento di matrice urbanistica, osserva che “non interessa, nel caso specifico, che il ricorrente sarebbe stato obbligato al convenzionamento; tale mancata osservazione delle norme urbanistiche avrebbe dovuto comportare le sanzioni previste, ma non comporta l’esenzione, fino a quando la convenzione non è stipulata, dal pagamento del contributo al costo di costruzione.“.
(6) Cfr., in motivazione, T.R.G.A. – SEZIONE DI BOLZANO - Sentenza 31 marzo 2004 n. 178. (A. Faccon)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano




costituito dai magistrati:

Marina ROSSI DORDI - Presidente
Hans ZELGER - Consigliere relatore
Margit FALK EBNER - Consigliere
Lorenza PANTOZZI LERJEFORS - Consigliere

ha pronunziato la seguente

SENTENZA



sul ricorso iscritto al n. 91 del registro ricorsi 2000

presentato da
H. F.,
rappresentato e difeso dall’avv. Igor Janes con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Bolzano, C.so Libertà n. 35, giusta delega a margine del nuovo atto di costituzione, - ricorrente –

contro



COMUNE DI VANDOIES, in persona del Sindaco pro tempore, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 132/A/2000 dd. 20.03.2000, rappresentato e difeso dall'avv. Dieter Schramm di Brunico, con elezione di domicilio presso l’avv. Volgger & Grüner in Bolzano, Via Carducci 8, giusta delega a margine dell'atto di costituzione, - resistente –

per l'annullamento

1) dell’ingiunzione di pagamento ex art. 2 L. 14.04.1910 n. 639 prot. n. 393/s – mgm dd. 17.01.2000, a firma del Sindaco del Comune di Vandoies, notificata in data 10 febbraio 2000 a mezzo messo comunale, con la quale si ingiunge il signor Huber Franz, opponente, al pagamento della somma di lire 62.924.545 più gli interessi legali da quantificarsi separatamente, importo pretesamene dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione afferenti all’immobile insistente sulla p.ed. 267 C.C. Vallarga in Vandoies, accompagnata da nota del Sindaco dd. 27.01.2000 prot. n. 682/hv nonché di ogni ulteriore atto precedente presupposto ed infraprocedimentale

e per l’accertamento
in giurisdizione esclusiva ai sensi della legge 28.01.1977 n. 10 del diritto del ricorrente ad ottenere quanto in più eventualmente versato a titolo di oneri di urbanizzazione.

Visto il ricorso notificato il 06.03.2000 e depositato in termini in segreteria il 30.03.2000 con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vandoies dd. 14.04.2000;
Vista l'ordinanza n. 74 dd. 18.04.2000 di questo Tribunale con la quale è stata cautelarmente sospesa l'esecuzione del provvedimento impugnato;
Vista l’ordinanza collegiale n. 7/2002, con la quale è stato ordinato al Comune di Vandoies il deposito di tutta la documentazione relativa al calcolo dei contributi di concessione, oggetto della presente vertenza;
Visto l’adempimento eseguito dal Comune di Vandoies, in data 17.05.2002, con il deposito di 4 documenti;
Vista l’ordinanza collegiale n. 16/2004, con la quale è stata disposta la nomina di un CTU in persona del Geom. Hermann Eppacher;
Vista l’ordinanza collegiale n. 28/2006, con la quale è stato revocato l’incarico di CTU per il Geom. Hermann Eppacher e con la quale è stato nominato nuovo CTU in persona del dott. Rungger Josef Ludwig;
Visto che il CTU ha adempiuto all’incarico con relazione tecnica depositata in data 04.01.2007;
Vista l’ordinanza collegiale n. 14/2007 con la quale è stato ordinato al Comune di Vandoies il deposito di ulteriore documentazione relativa alla pratica edilizia, oggetto della presente vertenza;
Visto l’adempimento eseguito dal Comune di Vandoies, in data 16.05.2007, con il deposito di 5 documenti;
Viste le memorie prodotte;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 07.11.2007 il Consigliere Hans Zelger ed ivi sentito l’avv. I. Janes per il ricorrente e l’avv. F. Complojer, in sostituzione dell’avv. D. Schramm per il Comune di Vandoies;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO



Oggetto del ricorso è il richiesto annullamento dell’ingiunzione ex art. 2 R.D. 14.4.1910 n. 639 per il pagamento della somma di lire 62.924.545, più interessi legali per contributi di concessione afferenti all’immobile insistente sulla p.ed. 267 C.C. Vallarga in Comune di Vandoies, accompagnata dalla nota del Sindaco dd. 27.1.2000, nonché la richiesta di accertamento, in giurisdizione esclusiva, del diritto del ricorrente ad ottenere quanto in più eventualmente versato a titolo di oneri di urbanizzazione.
Il ricorrente espone di aver ottenuto in data 23 aprile 1979 una concessione edilizia per la demoricostruzione con ampliamento di un immobile destinato originariamente ad albergo per una cubatura complessiva (indicata nel ricorso) di mc. 5029, di cui 1.929,24 mc. già esistenti. Il Huber sostiene di aver assolto in sede di rilascio di tale concessione edilizia anche ai contributi di concessione e di aver realizzato l’intera sagoma dell’edificio entro l’anno 1980.
Nell’anno 1987, avvalendosi della normativa sul condono, il ricorrente aveva provveduto ad inoltrare al Comune di Vandoies apposita domanda per il rilascio di una concessione edilizia in sanatoria afferente ad una quota parte di cubatura nel sottotetto per la quale era stata posta in essere una modifica della destinazione d’uso. Per tale concessione in sanatoria aveva provveduto al pagamento, in data 3.11.1989, di un importo di lire 44.688.000.- a titolo di contributo sul costo di costruzione e di lire 11.172.000.- per infrastrutture primarie e secondarie.
Successivamente, a nove anni di distanza dalla realizzazione del rustico, il proprietario richiedeva ed otteneva nuova concessione edilizia in data 18.11.1989, integrata con variante del 4.12.1990 e del 21.4.1991, per il completamento della costruzione. Seguiva il rilascio della licenza d’uso in data 17.10.1991, però con esclusione dei vani desinati ad albergo nel piano terra (allora ancora in stato di rustico).
Nell’anno 1994 il sig. Huber otteneva una nuova concessione edilizia per i completamento anche del piano terra, con modifica della destinazione d’uso da albergo ad abitazione.
In data 24.2.1997, infine, è stata rilasciata la licenza d’uso per tutto lo stabile.
Seguiva la nota del Sindaco di Vandoies dd. 29.10.1997 con la quale venivano determinati in lire 62.824.545.- gli importi a saldo ancora dovuti dal ricorrente per contributi di concessione.
Vengono dedotti i seguenti motivi di impugnazione:
1. Inefficacia dell’ingiunzione per omessa notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario o usciere dell’ufficio di conciliazione (ora messi di conciliazione per effetto dell’art. 1 legge 3 febbraio 1957 n. 16) e quindi assoluta ed insanabile nullità della notificazione per l’incompetenza del soggetto notificatore.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, del R.D. 14.4.1910 n. 639 in relazione all’art. 229 del D. lgs. 19 febbraio 1938 per mancata vidimazione da parte del giudice dell’atto di ingiunzione.
3. Intervenuta prescrizione di ogni credito afferente agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione relativi all’edificio in oggetto.
4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 73 della legge urbanistica provinciale, 11.8.1997 n. 13, dell’art. 7 della legge prov. n. 17/1993 ed eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà manifesta e carenza di motivazione, per avere il Comune di Vandoies preteso tardivamente un ulteriore pagamento afferente agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione, nonostante il ricorrente avesse provveduto al pagamento di tutto quanto dovuto per la realizzazione della cubatura dell’edificio in contestazione, nonostante espressa dichiarazione nelle licenze d’uso e nelle concessioni edilizie di variante del 1989 e 1994 dell’avvenuto pagamento di tutti gli oneri ad esso relativi – decadenza di ogni ulteriore pretesa per violazione del principio dell’affidamento del cittadino.
5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 73 della legge urbanistica provinciale, 11.8.1997 n. 13, dell’art. 2 del R.D. n. 639/1910 ed eccesso di potere per confusione trattandosi nel caso de quo di credito assolutamente non certo ed esigibile per mancato adeguamento dei parametri di calcolo relativi agli importi già versati dal sig. Huber ai parametri applicati in occasione del ricalcalo e per errata applicazione della cubatura effettivamente da computarsi.
Il Comune di Vandoies si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 7 novembre 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO



Il ricorso è infondato.
1) Con il primo ed il secondo mezzo di impugnazione il ricorrente propone l’inefficacia dell’ingiunzione per omessa notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario o usciere dell’ufficio di conciliazione (ora messo di conciliazione per effetto dell’art. 1 legge 3 febbraio 1957 n. 16) e quindi l’assoluta ed insanabile nullità della notificazione per l’incompetenza del soggetto notificatore (il messo comunale e non il messo di conciliazione). Esso deduce anche la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, del R.D. 14.4.1910 n. 639 in relazione all’art. 229 del D. lgs. 19 febbraio 1938 per mancata vidimazione da parte del giudice dell’atto di ingiunzione. Pertanto sarebbe da dichiarare l’assoluta illegittimità di tale anomala ingiunzione per mancato rispetto delle forme di legge.
1a) Le censure non reggono.
1b) Il ricorrente non considera, formulando la doglianza, che la vidimazione delle ingiunzioni di cui al D.P.R. n. 639/1910 è stata soppressa dall’art. 229 del D. lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, con il quale è stato inoltre disposto che i relativi atti sono esecutivi di diritto (... “Il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto”…).
1c) Parimenti infondata è la censura avverso la notifica dell’ingiunzione impugnata, perché la proposizione di opposizione contro tale provvedimento sana gli eventuali vizi della notificazione, operando anche per essa il principio secondo il quale l'ingiunzione resta comunque valida ed efficace, indipendentemente dalla sua notifica, una volta che il provvedimento sia stato esternato e l'interessato risulti averne avuto conoscenza, tanto da essere in grado di spiegare opposizione per ottenerne la caducazione (Cass. Civ. n. 20360/2006).
2) Con un terzo mezzo il ricorrente propone la questione dell’intervenuta prescrizione dei contributi di concessione richiesti dal Comune di Vandoies.
I ricorrenti deducono, in primis, che il credito del Comune, oggetto del provvedimento impugnato, risulterebbe ampiamente prescritto, dato che le concessioni edilizie alle quali attiene la pretesa per i contributi di urbanizzazione, azionata dal comune, sono state rilasciate nel decennio che precede la richiesta delle somme da parte del Comune. Per tali concessioni sarebbero state calcolate le diverse rate e, all’atto del rilascio del certificato di abitabilità in data 17.10.1991, sarebbe stato dichiarato che tutto quanto dovuto sarebbe stato corrisposto. Prima dell’emissione dei provvedimenti impugnati non sarebbero mai state comunicate o richieste al ricorrente altre somme. Tale stato di fatto sarebbe ammesso dallo stesso Comune nelle premesse della licenza d’uso dalla quale risulta: ”Accertato che il richiedente ha versato presso la Tesoreria comunale il contributo per le spese ed opere di urbanizzazione nonché il contributo commisurato al costo di costruzione”.
2a) Le doglianze hanno pregio solo in parte.
2b) Le controversie sulla debenza o meno del contributo per il rilascio di una concessione edilizia e sul suo ammontare, devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall'art. 16 della l. 28 gennaio 1977 n. 10 (cfr. anche art. 4 legge 205/2000), riguardando diritti soggettivi, non sottostanno ai termini decadenziali propri dei giudizi impugnatori e possono essere attivate nei normali termini di prescrizione (Consiglio Stato sez. V, 6 dicembre 1999, n. 2056).
È giurisdizione consolidata che i contributi di concessione di cui all’art. 66 e seguenti della legge provinciale n. 13 dell’11.8.1997 (già art. 60 T.U. n. 38/1993 e art. 24 T.U. 1970) sono soggetti a prescrizione decennale.
2c) Per l’individuazione dell’inizio della decorrenza del termine di prescrizione occorre esaminare i combinati disposti degli artt. 40 e 73 della L.P. n. 13/1997 (già art. 22 L.P. n. 15 del 20.8.1972, artt. 24 e 36 del T.U. delle leggi urbanistiche provinciali, approvato con D.P.G.P. n. 20 del 23.6.1970 e modifiche successive). Detti disposti normativi prevedono che per la realizzazione degli edifici, situati in zone di espansione, è prescritta la stipula di convenzioni con le quali sono da stabilire fra l’altro anche i tempi e le modalità di realizzazione delle infrastrutture a servizio degli immobili. Essendo previsto (art. 40 L.P. n. 13/1997, già art. 22 L.P. n. 15 del 20.8.1972) che l’ammontare dei contributi per l’urbanizzazione primaria deve corrispondere alla quota parte delle spese sostenute per l’urbanizzazione delle zone, risultante dal rendiconto finale, ciò comporta inevitabilmente che solo da tale momento inizia a decorrere il periodo decennale ai fini della prescrizione dei crediti del comune, dato che solo da allora il credito del comune - derivante dalla stipula della convenzione - è certo, liquido ed esigibile.
2d) Per la realizzazione di edifici in zone ove non è prevista la stipula di una convenzione di cui all’art. 40 della L.P. 11.8.1997 n. 13 (già art. n. 22 L.P. n. 15 del 20.8.1972) i contributi di concessione sono da calcolare al rilascio della concessione edilizia e quindi, per queste zone, è quella la data a decorrere della quale la riscossione può essere fatta valere. Da tale data inizia anche, in applicazione del disposto dell’art. 2935 c.c., la decorrenza del termine di prescrizione delle somme dovute (vedasi anche sent. di questo Tribunale n. 22 del 28.1.2003 e n. 5/2006).
Nel caso di specie non risulta dalla documentazione depositata che sia stata stipulata una convenzione di cui all’art. 40 L.P. 13/1997, già art. 22 L.P. n. 15/1972, per l’urbanizzazione del lotto edificatorio, per cui, il termine di determinazione dei contributi di concessione decorre dalla data del rilascio delle singole concessioni edilizie; tale, quindi, è il momento in cui sorge l'obbligazione contributiva, ovvero, inizia a decorrere il termine della prescrizione decennale.
Alla data della richiesta di pagamento dei contributi di concessione, cioè in data 29.10.1997 (doc. n. 14 ricorso), si sarebbero dovute considerare, per il calcolo delle somme ancora dovute, le concessioni edilizie rilasciate nell’arco dei 10 anni precedenti, e quindi quelle rilasciate dopo il 29.10.1987.
Per le concessioni rilasciate anteriormente a quella data qualsiasi pretesa del comune era da considerarsi prescritta.
3) Con un quarto mezzo di impugnazione il ricorrente propone la questione di violazione e falsa applicazione dell’art. 73 della legge urbanistica provinciale 11.8.1997 n. 13, dell’art. 7 della legge prov. N. 17/1993 ed eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà manifesta e carenza di motivazione per avere il Comune di Vandoies preteso tardivamente un ulteriore pagamento afferente agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione, nonostante il ricorrente avesse provveduto al pagamento di tutto quanto dovuto per la realizzazione della cubatura dell’edificio in contestazione, nonostante espressa dichiarazione nelle licenze d’uso rilasciate e nelle concessioni edilizie di variante del 1989 e 1994 dell’avvenuto pagamento di tutti gli oneri ad esso relativi – decadenza di ogni ulteriore pretesa per violazione del principio dell’affidamento del cittadino.
3a) Le censure sono infondate.
3b) Le controversie sulla debenza o meno del contributo per il rilascio di una concessione edilizia e sul suo ammontare, devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall'art. 16 della l. 28 gennaio 1977 n. 10 (cfr. anche art. 4 legge 205/2000), riguardando diritti soggettivi, non sottostanno ai termini decadenziali propri dei giudizi impugnatori e possono essere attivate nei normali termini di prescrizione. Per cui, il Comune, può attivarsi per richiedere, a seguito di nuovi calcoli, eventuali contributi integrativi a copertura degli importi dovuti per contributi al costo di costruzione o per oneri di urbanizzazione previsti da prescrizioni normative, da regolamenti comunali o da clausole contrattuali.
Inoltre, è già stato sottolineato da questo Collegio che il rilascio di una concessione edilizia è subordinato all’esistenza delle opere di urbanizzazione o all’impegno dell’attuazione delle stesse. Il rilascio della concessione edilizia presuppone, pertanto, l’esistenza di tali opere rispettivamente obbliga il richiedente la concessione edilizia a corrispondere al Comune tutti i contributi previsti appunto da prescrizioni normative, regolamentari o contrattuali.
Qualsiasi indicazione inerente l’avvenuto adempimento di tali pagamenti contenuta nella concessione edilizia rispettivamente nella licenza d’uso (che di regola non sono che clausole di rito) non libera il debitore (cioè non sono da considerarsi quietanze liberatorie di un obbligo, che soggiace comunque unicamente ai termini prescrizionali e non di decadenza). Resta, pertanto, la facoltà del Comune di richiedere entro i termini di prescrizione, cioè, entro il periodo di dieci anni dal rilascio della concessione edilizia, ulteriori contributi di concessione ancora dovuti dal concessionario.
Nel caso di specie, quindi, il Comune di Vandoies poteva richiedere le somme ancora dovute dal ricorrente, risalendo alle concessioni edilizie a partire dal 29.10.1987.
4) Con un quinto mezzo di impugnazione il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 73 della legge urbanistica provinciale 11.8.1997 n. 13, dell’art. 2 del R.D. n. 639/1910 ed eccesso di potere per confusione trattandosi nel caso de quo di credito assolutamente non certo ed esigibile per mancato adeguamento dei parametri di calcolo relativi agli importi già versati dal sig. Huber ai parametri applicati in occasione del ricalcolo e per errata applicazione della cubatura effettivamente da computarsi.
Il ricorrente osserva che i calcoli effettuati dal Comune sarebbero in ogni caso viziati sotto molteplici profili.
In primo luogo, esaminando i calcoli contenuti nella nota 13.10.1997, si evincerebbe che il Comune di Vandoies, citando peraltro un D.P.G.P. inesistente, parta dal presupposto che alla costruzione finita al grezzo, si applichi l’importo pari al 43% degli oneri di costruzione e quantifica l’importo effettivamente dovuto all’epoca pari a Lire 12.328.645.- Orbene, all’atto del rilascio della concessione edilizia 23.4.1979 per la cubatura totale veniva quantificato un importo pari a lire 19.092.000.- il cui 43 % ammonterebbe semmai a lire 8.209.560,- e non 12.323.645.- come preteso dal Comune.
Detratto il 43% dalla cubatura pari a 2.351 m3, calcolata ai fini del computo del costo di costruzione, rimarrebbe una cubatura residua pari a 1.341 m³.
Il Comune di Vandoies però calcolerebbe ai fini della quantificazione degli oneri dovuti, 605 m3 per la concessione edilizia del 18.11.1989, (il cui costo di costruzione è lievitato da lire 92.000. m3 a lire 305.000 m3) e ben 2.241 m3 relativamente alla concessione del 1994 (il cui costo dì costruzione è ulteriormente lievitato a lire 407.000.-) per un totale di 2.846 m³ e quindi effettuerebbe i calcoli su una cubatura addirittura superiore a quella oggetto della originaria quantificazione ed a cui applicherebbe peraltro i costi molto più elevati in applicazione negli anni successivi.
Esaminando la nota 25.9.1997 relativa agli oneri di urbanizzazione emergerebbe che nulla sarebbe dovuto a tal titolo per la concessione del 1979 e sarebbero dovuti gli importi su 605 m3 per la concessione del 1989 e su m³ 2241 per il 1994, con un importo totale di lire 25.627.820.-
Dalle somme risultanti, e discutibili per le valutazioni ut supra svolte, il comune provvede a detrarre la somma capitale versata dall'opponente nel 1979 e 1989 senza alcun adeguamento degli importi ai parametri adottati nel ricalcolo.
Esemplificativamente, sarebbe appena il caso dì osservare che il signor Huber aveva provveduto a versare la somma di lire 13.032.240.- in data 23.4.1979.
Ammesso e non concesso che la somma effettivamente dovuta in relazione alla licenza del 1979 fosse pari a lire 8.209.560 (43% della cubatura realizzata), va da sé che l'opponente aveva versato nel 1979 una maggiore somma pari a lire 4.822.680, corrispondente, secondo valori del costo di costruzione vigenti all'epoca, a m³ 524,2 i quali avrebbero dovuto scomputarsi dai calcoli futuri, essendo necessario adeguare anche i costi di quanto versato in più, ai criteri di calcolo successivamente adottati, atteso che, in caso contrario, l'aumento dì va1ore del m³ andrebbe a tutto svantaggio del privato, che non vedrebbe equiparare quanto versato con quanto preteso.
Il ricorrente sottolinea di aver versato nel 1989 un importo pari a lire 55.680.000.-
Anche detta somma avrebbe dovuto essere adeguata agli importi successivamente calcolati.
Con successive memorie il ricorrente deduce, inoltre, che sarebbe stata rilasciata concessione edilizia per la realizzazione dello stabile, oggetto della vertenza, già in data 11.12.1971, prorogata fino al 9.1.1974 e cioè in tempi anteriori all’introduzione del contributo al costo di costruzione di cui alla legge n. 10 del 28.1.1977. Calcolando che da tale data si dovrebbe aggiungere un anno per l’inizio dei lavori ed ulteriori 3 anni per la realizzazione dell’opera e considerando, inoltre che durante tale periodo dovevano essere applicate le misure di salvaguardia in attesa dell’approvazione definitiva di un piano di risanamento per la zone ove insiste l’immobile, oggetto di questa vertenza, sarebbero stati da calcolare unicamente i contributi per oneri d’urbanizzazione e non anche i contributi al costo di costruzione.
4a) Le censure non convincono.
4b) Con riferimento a quanto sviluppato al punto due di queste considerazioni di diritto, il Collegio ribadisce che il Comune, a seguito delle intervenute prescrizioni per il calcolo e l’esazione dei contributi di concessione, non potrà chiedere ed esigere alcun importo in relazione alle concessioni edilizie emesse in data anteriore al 29.10.1987.
Devono, però, essere scomputati dai calcoli futuri, la quota parte dei contributi già versati in relazione alle concessioni edilizie rilasciate nei periodi anteriori al 29.10.1987, e precisamente per la quota dell’edificio non realizzato, come definito nell’art. 12 del D.P.G.P. n. 5 del 23.2.1998 (già art. 20 D.P.G.P. 27.7.1986 n. 26), aumentati degli interessi legali dalla data alla quale erano scaduti i termini per l’ultimazione dei lavori fino alla data di emissione di una nuova concessione edilizia. Nel caso di specie dal 23.4.1983 (rilascio concessione in data 24.4.1979 + 1 anno per l’inizio e 3 anni per l’ultimazione dei lavori) al 18.11.1989 (rilascio nuova concessione), in quanto tale periodo non era coperto di concessione edilizia. Il contributo di edificazione di cui all'art. 3 l. 28 gennaio 1977 n. 10, è strettamente connesso al concreto esercizio della facoltà di edificare, per cui non è dovuto in caso di rinuncia o di mancato utilizzo della concessione (Consiglio Stato , sez. V, 12 giugno 1995, n. 894). Nel caso di specie, pertanto, il ricorrente vantava, durante il predetto periodo, un credito di valuta per la restituzione della quota parte dell’edificio (completamento) non realizzato.
4c) Può essere rilevato dalla documentazione depositata che, all’atto del rilascio della concessione edilizia dd. 18.11.1989, risultava realizzato unicamente il rustico dello stabile che, in base alle tabelle di cui alla normativa appena citata, equivaleva, ai fini del calcolo dei contributi di concessione, al 43%, mentre rimaneva da completare ancora il 57%.
4d) Giova precisare che la concessione edilizia rilasciata in data 11.12.1971 non è sopravvissuta fino all’emissione della concessione edilizia dd. 23.4.1979, anche se era stata rinnovata fino al 9.1.1974.
Innanzitutto non è stata fornita la prova che sarebbero stati iniziati i lavori durante tale periodo, e neanche successivamente entro un anno dall’ultimo rinnovo. Per cui tale licenza è risultata decaduta a tutti gli effetti all’entrata in vigore della legge 28.1.1977 n. 10, ovvero della L.P. 3.1.1978 n. 1, in quanto non è stata, inoltre, fornita alcuna prova che vi fossero state chieste ovvero concesse proroghe per l’inizio o il completamento dei lavori di costruzione. Nessuna ripercussione avrebbe avuto neppure il fatto che l’approvazione del piano di risanamento per la zona, adottato con delibera n. 18 del 2.5.1977, avrebbe comportato l’applicazione di misure di salvaguardia atte a salvare la validità della concessione edilizia del 1971. Anzitutto, tale concessione era da considerare decaduta per mancato inizio dei lavori di costruzione già a partire dal 9.12.1975; tale approvazione del piano di risanamento, che contiene nuove prescrizioni urbanistiche, avrebbe, casomai, comportato, in applicazione dell’art. 24 dell’allora vigente T.U. delle legge provinciali sull’ordinamento urbanistico, la decadenza della concessione edilizia.
Preme precisare che in relazione alle concessioni edilizie devono essere accuratamente distinte le definizioni di “proroga dei termini di inizio ed ultimazione dei lavori” e “rinnovo della concessione edilizia”.
Infatti, l’art. 3 della L.P. 3.1.1978 n. 1, ora art. 73 della L.P. 11.8.1997 n. 13, dispone che : “Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni; il termine per l'inizio dei lavori e quello per l'ultimazione possono essere prorogati con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnicocostruttive….” e che “qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata”. L’art. 24 del T.U. delle leggi provinciali sull’ordinamento urbanistico, approvato con D.P.G.P. n. 20 del 23.6.1970, (ora art. 72 L.P. n. 13/1997), infine, prescrive che “La concessione non può avere validità superiore ad un anno; qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati, l’interessato dovrà presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della concessione”.
In aggiunta è da richiamare l’art. 18 della legge 28.1.1997, recepito anche dall’art. 12 della L.P. 3.1.1978 n. 1, che dispone: “Rimangono salve le licenze edilizie già rilasciate, anche in attuazione di piani di lottizzazione, prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché i lavori siano completati entro quattro anni dalla stessa data così da rendere gli edifici abitabili o agibili. Per la parte non completata entro tale termine dovrà essere richiesta nuova concessione. Fermi restando gli oneri di urbanizzazione, la quota di cui all'articolo 6 riguardante il costo di costruzione:
non è dovuta per le istanze presentate fino a sei mesi dalla data predetta;
è ridotta al 30 per cento della misura stabilita dalle norme della presente legge per le istanze di concessione presentate entro dodici mesi dalla stessa data;
è ridotta al 60 per cento della misura medesima per le istanze di concessione presentate entro ventiquattro mesi da tale data.
Le disposizioni del precedente comma non si applicano qualora le istanze non siano corredate dagli atti, documenti ed elaborati previsti dalle vigenti norme urbanistico-edilizie ovvero i progetti presentati vengano assoggettati a varianti essenziali su richiesta del concessionario prodotta oltre i termini su indicati.
I lavori oggetto delle concessioni di cui sopra debbono essere completati entro tre anni dalla data di rilascio, così da rendere gli edifici abitabili o agibili. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine su indicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.”
Ne consegue pertanto che il ricalcolo dei contributi di concessione è precluso unicamente nei casi di proroga del termini per l’inizio e la ultimazione dei lavori di costruzione, mentre il rinnovo e l’emissione di nuova concessione edilizia comporta un nuovo calcolo dei contributi di concessione nella percentuale dovuta al momento del rilascio della concessione e riferita al costo di costruzione vigente in quella data. (Il rinnovo della concessione edilizia è atto radicalmente diverso dalla proroga del termine di scadenza della concessione stessa; infatti, mentre il rinnovo della concessione presuppone la sopravvenuta inefficacia dell'originario titolo concessorio e costituisce, a tutti gli effetti, una nuova concessione, la proroga è atto sfornito di propria autonomia che accede all'originaria concessione ed opera semplicemente uno spostamento in avanti del suo termine finale di efficacia. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 06 novembre 2006, n. 11809).
Nel caso di specie non risulta che siano stati prorogati i termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori di costruzione.
In relazione alla licenza di costruzione rilasciata in data 11.12.1971 è da precisare che si trattava anche già allora di rinnovazione della licenza fino al 9.12.1974 e non di proroga, ciò indipendentemente dal nomen juris (Verlängerung) utilizzato dal Comune in calce al documento. (La proroga del termine di scadenza della concessione edilizia è atto diverso dal rinnovo della concessione, posto che quest'ultimo postula la sopravvenuta inefficacia dell'originario titolo concessorio. L'atto di proroga costituisce atto accedente all'originaria concessione, determinandone modificazione del termine finale di efficacia. Stante la tipicità degli atti predetti non può, pertanto, l'amministrazione adottare l'uno o l'altro di essi discrezionalmente, senza rispettare i presupposti e le finalità di ciascuno. Consiglio Stato , sez. VI, 04 febbraio 1997, n. 234)
Dalla documentazione prodotta, e precisamente dalla concessione edilizia dd. 23.4.1979 (doc. n. 2 ricorso), può essere desunto che il ricorrente aveva comunque presentato nuova domanda per concessione edilizia (trattandosi per di più di un nuovo progetto di dimensioni maggiori di quello del 1971 – vedi memoria comune del 6.7.2007, non contestata dal ricorrente), la quale era stata accolta con concessione dd. 23.04.1979, con i benefici di cui al citato art. 18. L’opera non era comunque stata ultimata e completata entro 3 anni (dal rilascio della concessione del 1979), così da rendere l’edificio abitabile o agibile, in quanto alla data del rilascio di nuova concessione edilizia dd. 18.11.1989 risultava realizzato comunque solo il rustico. Non rileva nella presente vertenza se il comune aveva applicato, ai sensi del disposto dell’art. 18 legge n. 10/1977, la sanzione pari al doppio del contributo al costo di costruzione per la parte dell’opera non ultimata.
4e) Il Comune, quindi, alla data del 29.10.1997 era ancora nei termini per il ricalcolo dei contributi di concessione a partire dalle concessioni emesse dopo il 29.10.1987 e precisamente per la quota parte che si riferiva al completamento dell’edificio, cioè in ragione del 57% del contributo al costo di costruzione, in quanto in tale data risultava realizzato unicamente il rustico, che equivale, per il calcolo dei contributi di concessione, ex art. 12 del D.P.G.P. n. 5 del 23.2.1998 già art. 20 D.P.G.P. 27.7.1986 n. 26), al 43%.
4f) Premesse queste considerazioni, giova prendere atto della relazione tecnica del CTU, dott. Rungger Josef Ludwig, depositata in data 4.1.2007, che ha svolto un calcolo accurato e preciso, anche in relazione alle norme, alla quota parte della cubatura soggetta ed alle tariffe (da applicare nella percentuale dovuta al momento del rilascio della concessione e riferita al costo di costruzione vigente in quella data).
Costituisce, infatti, giurisprudenza pacifica che il fatto costitutivo dell'obbligo giuridico del titolare di una concessione edilizia di corrispondere i relativi contributi è rappresentato dal rilascio della concessione, con la conseguenza che è a tale momento che occorre aver riguardo per la determinazione del contributo (cfr. C.d.S., Sez. V, 25 ottobre 1993, n. 1071 e 6 dicembre 1999, n. 2056, C.d.S. Sez. VI, 18.3.2004 n. 1435).
Da tale relazione può essere desunto che i contributi al costo di costruzione dovuti dal ricorrente all’atto del rilascio della concessione dd. 18.11.1989 ammontavano a Lire 15.776.883 ovvero € 8.148,08.- in relazione al completamento dell’edificio (57%) ed al cambio di destinazione d’uso da albergo ad abitazione di parte dell’edificio, cioè per una volumetria di 605 m³, mentre all’atto del rilascio della concessione dd. 16.5.1994 gli ulteriori contributi ancora dovuti ammontavano a lire 77.983.429 ovvero € 40.275,08.- in relazione al completamento dell’edificio (57%) ed al cambio di destinazione d’uso da albergo ad abitazione della restante volumetria, piano terra, di m³ 2.241 (sempre per la parte dell’edificio non ultimato). Ne consegue che sono stati calcolati a carico del ricorrente unicamente i contributi al costo di costruzione per il completamente dell’edifico (da calcolarsi in ragione del 57%) e per il cambio di destinazione d’uso. Nessun contributo è stato calcolato per il cambio di destinazione d’uso da albergo ad abitazione in relazione alla quota parte del rustico già realizzato. (“Il cambio di destinazione d'uso comporta l'obbligo di corrispondere al comune il contributo nella misura rapportata alla nuova destinazione dell'immobile.” Consiglio Stato , sez. V, 27 febbraio 1998, n. 201)
Dalla relazione del CTU può essere rilevato, quindi, che a parere dello stesso l’importo complessivo per contributi al costo di costruzione raggiunge, considerando le sole concessioni edilizie rilasciate a partire dal 29.10.1987, la somma di lire 93.760.312 ovvero € 48.423,16 e quindi tranquillamente quella indicata dal Comune di Vandoies nei provvedimenti impugnati.
4g) In relazione alla evidenziazione, contenuta nella memoria difensiva depositata in data 17.2.2007, che le concessioni edilizie rilasciate negli anni 1989 e 1994 non avrebbero potute essere prese in considerazione ai fini del ricalcolo del contributo al costo di costruzione, trattandosi di concessioni riguardanti l’esecuzione di opere volte al mero cambiamento della destinazione d’uso della cubatura già esistente, già realizzata e, soprattutto, già conteggiata in precedenza, è da aggiungere che, almeno per il cambiamento di destinazione di cui alla concessione edilizia dd. 16.5.1994, all’epoca era in vigore l’art. 65 del T.U. n. 38/1993 che al comma 3 specifica, esplicitamente, che anche i cambiamenti di destinazione d’uso nell’ambito delle categorie di cui al comma 2 dello stesso articolo sono urbanisticamente rilevanti e quindi il cambiamento di destinazione d’uso di costruzioni esistenti, anche se attuati senza interventi edilizi, è considerato variante essenziale ai sensi dell’art. 72, comma secondo, dello stesso T.U. e quindi soggetto al contributo al costo di costruzione. Per cui sarebbe dovuto per tale cambiamento di destinazione d’uso, addirittura, la differenza fra la percentuale applicata per la realizzazione di un albergo (allora il 10% del costo di costruzione) e fra la percentuale da applicare per la realizzazione di abitazioni (il 15%) anche per la parte dell’edificio già realizzato (cioè il rustico). Però indipendentemente da questa considerazione, in caso di rilascio di nuova concessione edilizia è pur sempre dovuto il contributo al costo di costruzione per la parte non ultimata, da applicare nella percentuale dovuta al momento del rilascio della concessione e riferita al costo di costruzione vigente in quella data. L’applicazione del contributo al costo di costruzione nel caso di specie è ulteriormente confermato dall’art. 8 della L.P. 3.1.1978 n. 1 in base al quale tale contributo è dovuto, persino, per gli interventi di recupero che comportano mutamento della destinazione d’uso. Le concessione edilizie del 1989 e del 1994 comportavano la modifica di destinazione da albergo a abitazione.
4h) È inammissibile la censura dedotta per la prima volta con memoria e non in sede di ricorso o per motivi aggiunti, con la quale il ricorrente lamenta la mancata detrazione della cubatura soggetta a convenzionamento ai fini del calcolo del contributo al costo di costruzione in sede di rilascio della concessione edilizia del 16.5.1994.
Per completezza dell’esame della materia oggetto di questa vertenza giova, però, precisare che in base all’art. 69 del Testo unico delle leggi urbanistiche della Provincia Autonoma di Bolzano, approvato con D.P.G.P. 26.10.1993 n. 38, ora art. 79 della L.P. 11.8.1997 n. 13 presupposto per l’esonero dalla corresponsione del contributo al costo di costruzione è l’impegno del concessionario, a mezzo di convenzione o di atto unilaterale d’obbligo, a costruire abitazioni di standard popolare od economico e ad alienarle o locarle a famiglie residenti. Il ricorrente non ha prodotto alcun documento dal quale possa essere rilevato l’assunzione di tale obbligo. Non interessa, nel caso specifico, che il ricorrente sarebbe stato obbligato al convenzionamento; tale mancata osservazione delle norme urbanistiche avrebbe dovuto comportare le sanzioni previste, ma non comporta l’esenzione, fino a quando la convenzione non è stipulata, dal pagamento del contributo al costo di costruzione. Non rileva nel caso di specie che gli acquirenti degli alloggi hanno annotato sul libro fondiario i vincoli di cui all’art. 3 della L.P. 2.4.1961 n. 4. Tali annotazioni costituiscono i cosiddetti “vincoli sociali” a garanzia degli obblighi assunti in sede di concessione di contributi per l’edilizia agevolata, indipendentemente dal fatto se lo stabile sia stato convenzionato o non convenzionato.
Il convenzionamento di cui all’art. 69 del Testo unico n. 38/1993 n. 38, ora art. 79 della L.P. n. 13/1997, è norma urbanistica ed è l’unica determinante per l’esonero dal contributo al costo di costruzione.
L'assunzione, in applicazione dei disposti all’art. 7 della L.P. n. 1 del 3.1.1978, poi art. 69 del Testo unico delle leggi urbanistiche della Provincia Autonoma di Bolzano, approvato con D.P.G.P. 26.10.1993 n. 38, ora art. 79 della L.P. 11.8.1997 n. 13, degli oneri relativi al convenzionamento di un immobile ha natura di obbligazione “propter rem", cioè segue l’immobile dall’inizio alla fine della validità del convenzionamento. I vincoli assunti, invece, ai sensi della L.P. n. del 2.4.1962, art. 3 (ora L.P. n. 13 del 17.12.1998) sono anch’essi annotati nel Libro Fondiario a carico delle unità immobiliari, però sostanzialmente seguono la persona che ha assunto i relativi obblighi, in quanto gli stessi possono essere trasferiti in ogni momento, a seguito di autorizzazione, ad un'altra unità immobiliare. Essi sono iscritti a garanzia, affinché il contributo provinciale erogato non venga destinato a scopi diversi da quelli per i quali è stato concesso. Tale vincolo può essere iscritto anche su immobili non convenzionati e la gestione degli obblighi è affidata alla Provincia autonoma di Bolzano.
Il convenzionamento di cui alle citate norme urbanistiche (attualmente art. 79 L.P. n. 13/1997), invece, deriva da una prescrizione urbanistica e costituisce una qualità oggettiva dell’immobile (cioè un’obbligazione propter rem), che non è condizionata in nessun modo dai vincoli di cui all’allora art. 3 della L.P. n. 4/1962. I due vincoli ben possono essere iscritti a carico della stessa porzione materiale, però hanno scopi, finalità e gestioni diversi. Il convenzionamento è gestito dal Comune competente e non può essere trasferito ad altro immobile. Il vincolo di cui alla L.P. n. 4/1962, invece, segue il beneficiario dei benefici provinciali, cioè segue la persona.
Il vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata" al quale è sottoposta l'abitazione oggetto di agevolazioni edilizie provinciali, di cui all'art. 62 l. prov. Bolzano n. 13 del 1998 e art. 3 l. prov. Bolzano n. 4 del 1962, come successivamente modificato, è un vincolo riguardante la persona beneficiaria e non un'obbligazione “propter rem". Seppur la fattispecie della vendita forzata dell'abitazione non sia espressamente prevista dall'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata, indubbiamente il vincolo viene meno con il passaggio della proprietà dell'immobile al nuovo proprietario (sentenza di questo Tribunale n.178 del 31.3.2004).
4i) Per quanto attiene, invece, al contributo per oneri di urbanizzazione si concorda con il CTU che essendo questo stato calcolato già in sede di rilascio della concessione edilizia dd. 23.4.1979 non si dovevano calcolare ulteriori importi per le concessioni successive, indipendentemente dalla circostanza che fossero stati effettivamente pagati, in quanto tali debiti sarebbero stati comunque prescritti alla data del 29.10.1997. Tale contributo costituisce rimborso delle spese sostenute (anche solo virtualmente) dal Comune per l’urbanizzazione, a differenza del contributo al costo di costruzione che si riferisce allo jus aedificandi (Il contributo di urbanizzazione, da pagare all'atto del rilascio della concessione di costruzione, ha natura contributiva, rappresentando un corrispettivo delle spese per la collettività si addossa per il conferimento al privato della facoltà di edificazione e dei vantaggi che il concessionario ottiene per effetto della trasformazione, mentre la quota del contributo commisurata al costo di costruzione ha natura tipicamente tributaria e si configura come una vera e propria imposta. T.A.R. Campania Salerno, 25 febbraio 1993, n. 102 - Il contributo introdotto in materia edilizia dalla legge n. 10 del 1977 ha natura di entrata di diritto pubblico e quindi di tributo e si classifica nella categoria dei tributi speciali “contributi.” Consiglio Stato , sez. V, 17 dicembre 1984, n. 920 ).
L’importo di lire 11.172.000.- versato dal ricorrente a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione in sede di rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere condonate in applicazione della L.P. 21.1.1987 n. 4, non deve far parte dell’esame della presente vertenza, in quanto la corresponsione di tale contributo era comunque presupposto, a titolo sanzionatorio, per il rilascio della concessione stessa ed in riferimento alla cubatura condonata di m³ 840 come può essere desunto dalla documentazione depositata (doc. n. 3, 4 e 5 ricorso).
4k) Rimangono da verificare le somme già versate dal ricorrente, a titolo di contributo al costo di costruzione e che possono essere riferite alla quota parte per il completamento dell’edificio, come sopra meglio analizzato.
A tal fine dovranno essere presi in considerazione anche gli importi addebitati e corrisposti in sede di rilascio della concessione edilizia dd. 23.4.1979 (doc. n 2 ricorso), a titolo di contributo al costo di costruzione, per un importo di lire 6.364.000.-(che equivale ad 1/3 della somma allora accertata), sempre però solo in ragione del 57%, e cioè per lire 3.627.480.-, ovvero per € 1.873,44.-
Non è stata depositata alcuna documentazione dalla quale risulti che siano stati versati i restanti due terzi della predetta somma di lire 19.092.000.- originariamente accertata, per cui queste non possono essere considerate a fini della decurtazione della somma dovuta a seguito del rilascio delle nuove concessioni negli anni 1989 e 1994.
In caso di rilascio di nuove concessioni edilizie devono essere, come già esposto più sopra, ricalcolati, per la parte non ultimata, i contributi al costo di costruzione in vigore in quelle date e possono essere decurtate, (per la parte dei lavori che non è stata portata a termine – nel caso di specie il 57%) unicamente gli importi già corrisposti in sede di concessioni di date anteriori.
Dalla concessione edilizia a sanatoria dd. 8.11.1989 e dalla relativa quietanza di versamento (doc. 4 e 5 ricorso) risulta versato un importo di lire 44.688.000.- In applicazione del disposto dell’art. 31 della citata L.P. n. 4/1987 dovevano essere versati, allora, a titolo di contributi al costo di costruzione, gli importi complessivi, e cioè quelli sia per la parte del rustico e quelli per il completamento dell’opera (nella percentuale dovuta al momento dell'inizio dei lavori delle opere abusive e riferita al costo di costruzione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge). Dalla documentazione prodotta (doc. 6 ricorso) può essere rilevato che alla data del rilascio della concessione del 18.11.1989 era realizzato unicamente il rustico. Pertanto, è giusto che venga considerato anche il 57%, e cioè lire 25.472160.- ovvero € 13.155,27 a titolo di quota parte per il contributo al costo di costruzione come sopra calcolato in sede di rilascio della concessione a sanatoria.
5) Per queste considerazioni può essere concluso che al 29.10.1997 il ricorrente risultava ancora debitore di lire 63.468.065.- ovvero € 32.778,52.- (derivante dal calcolo € 48.423,16 meno € 13.155,27, € 1.873.44.- e € 615,93.- per interessi legali al 5% sull’importo di € 1.873,44.- dal 29.4.1983 al 18.11.1989), cioè, complessivamente per un importo superiore a lire 62.924.545.- di cui al provvedimento impugnato.
Per queste considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Per quanto sviluppato in parte motiva si accerta l’insussistenza di alcun diritto del ricorrente al ristoro di importi versati in più al Comune di Vandoies a titolo di oneri di urbanizzazione.
Sussistono sufficienti motivi, vista la complessità della materia, per la compensazione delle spese di giudizio. Le spese del CTU nell’ammontare di € 2.321,50 più IVA e CAP dovranno essere sostenute in parti uguali sia dal ricorrente che dal Comune di Vandoies.

P.Q.M.



Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso; accerta che non sono state versate dal ricorrente somme in eccedenza a titolo di oneri di urbanizzazione.
Spese di giudizio compensate.
Condanna il Comune di Vandoies ed il ricorrente al pagamento, in parti uguali, delle spese in favore del CTU dott. Rungger Josef Ludwig, liquidate in € 2.321,50 più IVA e CAP.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 07.11.2007.


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