REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 177 del 2007 proposto da
S. I. (e altri, Omissis), in persona dei rispettivi legali rappresentanti, T. A., C. R. e F. S., rappresentati e difesi dagli avv.ti Arturo e Nicola Giuliano ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Trento, Viale Rovereto, n. 67;
CONTRO
la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Viviana Biasetti e Maurizio Dalla Serra, con domicilio presso la sede dell’Avvocatura provinciale in Trento, Piazza Dante, n. 15;
- l’AGENZIA DEL LAVORO della Provincia Autonoma di Trento non costituita in giudizio;
- il SERVIZIO LAVORO DEL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO della Provincia Autonoma di Trento, non costituito in giudizio;
e nei confronti di
A. M. e altri (Omissis), non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento del Centro per l’Impiego di Trento dell’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento di data 20 giugno 2007 prot. n. 7276;
- del provvedimento del Centro per l’Impiego di Malè dell’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento di data 3 luglio 2007 prot. n. 1247;
- del provvedimento del Centro per l’impiego di Riva del Garda dell’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento di data 26 giugno 2007 prot. n. 3573;
- del provvedimento del Centro per l’Impiego di Pergine Valsugana dell’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento di data 14 giugno 2007 prot. n. 2880/G;
- del provvedimento del Centro per l’Impiego di Tione dell’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento di data 14 giugno 2007prot. n. 1784;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ivi compresi gli artt. 8 del Regolamento in materia di collocamento ed avviamento al lavoro approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 731 di data 2 aprile 2004, 2, 3 e 9 del D.P.P. 25 giugno 2001, n. 22-73/Leg. e il Decreto del Ministero del Lavoro del 30 aprile 2001, nonché
per la declaratoria
del diritto all’esibizione dei documenti richiesti, in particolare del “modello C/2 storico” dei debitori indicati in premessa come controinteressati.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla camera di consiglio dell’8 novembre 2007 - relatore il consigliere Fiorenzo Tomaselli - l’avv. Nicola Giuliano per i ricorrenti e l’avv. Viviana Biasetti per l'Amministrazione provinciale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Studio Idea S.n.c., Tobo S.a.s., Trentoeventi, FP, Iandolo S.r.l., Tomasi Alessandro, Ciervo Roberto e Filippi Sergio espongono di vantare nei confronti dei controinteressati plurimi crediti, di cui intendono conseguire il pagamento in via giurisdizionale.
Allo scopo di attivare la procedura di pignoramento prevista dall’art. 545 c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto ai Centri per l’Impiego di Malè, Pergine Valsugana, Riva del Garda, Tione e Trento e di avere copia della documentazione inerente ai controinteressati, nonché l’indicazione dell’attuale o ultimo datore di lavoro dei medesimi.
I predetti Centri per l’Impiego, con separate note, muovendo dal rilievo che “ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 196/2003 l’Agenzia del lavoro, in quanto soggetto pubblico, è tenuta e legittimata a comunicare dati personali in proprio possesso a soggetti privati unicamente qualora siffatta comunicazione sia prevista da una norma di legge o di regolamento” hanno, tuttavia, respinto la suddetta, motivata richiesta “non potendosi riscontrare alcuna disposizione normativa in tal senso”.
A sostegno dell’azione d’accesso in questa sede avanzata avverso i menzionati dinieghi si deduce la violazione della normativa prevista dalla L. 7.8.2990, n. 241.
L'Amministrazione provinciale si è costituita in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso e sostenendone nel merito l’infondatezza.
In occasione della camera di consiglio del 6 settembre 2007 il Tribunale, rilevato che la notifica non si era perfezionata nei confronti di alcuni controinteressati, assegnava ai ricorrenti termine per l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 143 c.p.c. e per il successivo deposito della prova delle effettuate notifiche.
Dopo l’avvenuto adempimento del disposto incombente alla camera di consiglio dell’8 novembre 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
1. Osserva, al riguardo, il Collegio che la questione in questa sede proposta attiene alla legittimità o meno del potere dei resistenti Uffici dell’Agenzia provinciale del Lavoro di precludere la possibilità che i ricorrenti attingano conoscenza di alcuni dati sensibili ai fini dell’esercizio del loro diritto di recuperare gli assunti crediti nei confronti dei controinteressati.
Per questo aspetto va dunque premesso che sia la L. n. 241 del 1990 sia la L.p. n. 23 del 1992, che alla prima ha dato attuazione, riconoscono il diritto di accesso a favore di quei soggetti che siano titolari di una situazione giuridicamente rilevante.
A fronte di detto univoco e generale riconoscimento legislativo, applicazione nella specie del principio di trasparenza della documentazione posseduta da parte della pubblica Amministrazione, non giova, quindi, richiamare come assuntamente ostativo quanto disposto dell’art. 19, 3° comma, del D.Lgs. n. 196 del 2003, cui fanno a tal fine riferimento gli opposti dinieghi, il quale prescrive che “… il soggetto pubblico è tenuto e legittimato a comunicare dati personali in proprio possesso a soggetti privati unicamente qualora siffatta comunicazione sia prevista da una norma di legge o di regolamento” Detta norma, infatti, statuente le modalità ed i limiti pertinenti il rilascio della ridetta documentazione, non può che essere immediatamente coordinata con l’art. 24 della L. n. 241 del 1990 e con la corrispondente disposizione di cui all’art. 32 della L.p. n. 23 del 1992, ove stabiliscono che l’accesso sia comunque garantito a quanti siano titolari di una posizione rilevante e che esso possa essere, se del caso, espletato nella forma meno invasiva della semplice visione, quando l’estrazione di copia dei documenti nella disponibilità dell’Amministrazione sia suscettibile di arrecare pregiudizio ad altri interessi tutelati dall’ordinamento giuridico.
2. Sul fondamento di quanto suesposto deve dunque affermarsi che gli odierni ricorrenti sono, anzitutto, titolari di un interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza dei dati dagli stessi richiesti, costituendo la relativa documentazione lo strumento diretto per la difesa in sede giurisdizionale dei propri diritti di credito.
Va, poi, gradatamente rilevato che la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che il diritto di accesso ai documenti riconosciuto dagli artt. 22 e seguenti dalla L. 7.8.1990, n. 241 prevale sull’esigenza di riservatezza dei terzi, ogni volta che venga in rilievo la cura e la difesa di interessi propri del richiedente (Cons. Stato, Ad. pl., 4 febbraio 1997, n. 5; Cons. Stato, Sez. VI, 1 ottobre 2002, n. 5110; Sez. VI 9 maggio 2002, n. 2542; Sez. VI 1 ottobre 2002, n. 5110).
Nel caso di specie non trova conseguentemente applicazione la deroga di cui all’art. 32 della L.p. n. 23 del 1992, posto che la tutela della riservatezza diviene necessariamente recessiva di fronte all’esigenza di difesa di interessi giuridicamente poziori, quali sono quelli puntualmente emergenti dalla giustificazione delle istanze di accesso volte a conseguire copia del modello C/2 storico relativo a ciascuno dei controinteressati per la parte di competenza dei singoli Uffici, da cui trarre ogni utile informazione per la successiva azione davanti all’A.G.O.
Quanto all’art. 8 del Regolamento approvato con delibera della Giunta provinciale n. 731 del 2004 in materia di collocamento e avviamento al lavoro, invocato dall’Amministrazione a sostegno della legittimità degli opposti dinieghi, non può che essere rilevato che detta norma, nella parte in cui limita l’esercizio del diritto ai soli soggetti ivi espressamente previsti, confligge patentemente con le richiamate disposizioni legislative, per cui deve essere egualmente annullata.
3. A tale stregua il ricorso deve essere conclusivamente accolto con accertamento della sussistenza in capo ai deducenti, per quanto di rispettivo interesse, del diritto a conseguire copia della richiesta documentazione (modello C/2 storico) e con correlativo annullamento dei provvedimenti impugnati.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della resistente Amministrazione in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 177 del 2007, lo accoglie e, per l’effetto, ordina ai Centri per l’impiego di Malè, Pergine Valsugana, Riva del Garda, Tione e Trento di rilasciare ai ricorrenti copia del richiesto modello storico, comunicando ogni ulteriore occorrente informazione, assegnando per l’adempimento il termine di venti giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura dei ricorrenti, ove anteriore.
Condanna l’Amministrazione provinciale al pagamento delle spese di giudizio a favore dei ricorrenti, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio dell’8 novembre 2007 , con l’intervento dei Magistrati:
dott. Francesco Mariuzzo - Presidente
dott. Sergio Conti - Consigliere
dott. Fiorenzo Tomaselli - Consigliere estensore
Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 6 dicembre 2007