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n. 11-2007 - © copyright

T.R.G.A. - SEZIONE DI BOLZANO - Sentenza 13 novembre 2007 n. 330
Pres. M. Rossi Dordi; Est. H. Zelger
D. soc. coop. e altri (Avv. C. Baumgartner e A. Pallaver) c. PROVINCIA AUTONOMA di BOLZANO (Avv.ti R. von Guggenberg, C. Bernardi e J. Segna) l’ASSESSORE al COMMERCIO della Provincia autonoma di Bolzano in carica p.t. (n.c.) e nei confronti dell’A. S. S.r.l. (Avv.ti G. Brandstätter e A. Widmann)


1. Processo amministrativo – Legittimazione ed interesse ad agire – In tema d’autorizzazione alla concentrazione di esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa.

 

2. Autorizzazione e concessione – Commercio al dettaglio in sede fissa - Regione autonoma Trentino Alto Adige – Provincia Autonoma di Bolzano - L.P. 11 agosto 1997 n. 13 - Limiti alla concentrazione di esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa.

1. Nel ricorso proposto avverso l’autorizzazione alla concentrazione di esercizi commerciali al dettaglio, la legittimazione ad agire non deve essere riconosciuta solo agli esercenti la medesima attività nello stesso «territorio comunale», ovvero, addirittura, nella stessa «zona», ma anche a coloro che operano in un ambito territoriale di riferimento più ampio, che, in relazione alla grandezza effettiva delle strutture in discussione, ha riguardo all’intera «area» in cui il potenziale ricorrente ha consolidato la propria posizione di mercato, o al «bacino di utenza» su cui i diversi centri commerciali esercitano la loro forza di attrazione. (1)

 

2. Ai sensi dell’art. 48 quinquies della L.P. 11.8.1997 n. 13, gli esercizi di commercio al dettaglio già esistenti in zone per insediamenti produttivi, con autorizzazione rilasciata senza riferimento ad alcuna attività artigianale, industriale o di commercio all'ingrosso e per una gamma merceologica diversa o più ampia rispetto a quella prevista dal presente articolo, possono continuare l'attività sulla superficie di vendita autorizzata, ma non possono essere ampliati, né le relative autorizzazioni possono venir fuse tra di loro per la creazione di un unico punto di vendita. (2)

 

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(1) Cfr., citata in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA - Sentenza 27 maggio 2002, n. 2921, in Foro amm., CdS, 2002, 1197.
Il Collegio ha dato atto che, nel caso concreto, si trattava della concentrazione di due esercizi al dettaglio per la creazione, di fatto, di un unico punto di vendita idoneo ad attirare, potenzialmente, un maggior numero di clientela da un bacino di utenza assai ampio.

 

(2) Nel caso deciso dai giudizi bolzanini, la Provincia Autonoma aveva autorizzato la ditta controinteressata alla realizzazione di un’unica area casse per ambedue gli esercizi già autorizzati, la divisione tra i due esercizi con una parete dell’altezza di un metro nonché la possibilità di interrompere parete divisoria dei due esercizi mediante tre passaggi, calpestabili dalla clientela, senza definire la larghezza delle relative aperture.
Il Collegio ha accolto il ricorso ritenendo che l’autorizzazione concessa veniva ad eludere il divieto di fusione di autorizzazioni per la creazione di un unico punto vendita previsto dall’art. 48 quinquies L.P. n. 13/97, concretando, di fatto, la contestata concentrazione di esercizi commerciali. (A. Fac.)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano




costituito dai magistrati:
Marina ROSSI DORDI - Presidente
Hans ZELGER - Consigliere relatore
Margit FALK EBNER - Consigliere
Lorenza PANTOZZI LERJEFORS - Consigliere
ha pronunziato la seguente


SENTENZA



sul ricorso iscritto al n. 151 del registro ricorsi 2007

presentato da




DAO soc. coop., e altri
, tutti rappresentati e difesi dall’avv. CHRISTOF BAUMGARTNER, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Andrea PALLAVER, in Bolzano, Via Carducci n. 3, giusta delega a margine del ricorso, - ricorrenti -


contro



PROVINCIA AUTONOMA di BOLZANO,
in persona del suo Presidente pro tempore, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 4691 dd. 20.12.2004 rappresentata e difesa dagli avv.ti Renate von Guggenberg, Cristina Bernardi e Jutta Segna, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, Via Crispi 3 , giusta delega a margine dell'atto di costituzione, - resistente -

L’ASSESSORE al COMMERCIO della Provincia autonoma di Bolzano
in carica p.t., - non costituito -


e nei confronti della



A. S. S.r.l.
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gerhard Brandstätter e Andreas Widmann, con domicilio eletto presso il loro studio in Bolzano, Via Dr. Streiter n. 12, giusta delega a margine dell’atto di costituzione; , - controinteressata -


per l'annullamento



- del provvedimento n. 6/2007 dd. 26.03.07 dell’Assessore Provinciale al Commercio, Dr. Werner Frick, non pubblicato, avente per oggetto: Ditta Aspiag Service srl - con sede legale a Bolzano - commercio al dettaglio in grandi strutture di vendita - richiesta di concentrazione di due esercizi commerciali al dettaglio, siti a Bolzano, Via B. Buozzi 30 - rigetto dell’istanza - accoglimento particolari condizioni di esercizio attività;
- della deliberazione della Giunta Provinciale n. 493 dd. 19.02.07, non pubblicata, avente per oggetto: Ditta Aspiag Service srl. - con sede legale a Bolzano - commercio al dettaglio in grandi strutture di vendita - richiesta di concentrazione di due esercizi commerciali al dettaglio, siti al Bolzano, Via B. Buozzi 30 - rigetto dell’istanza - accoglimento particolari condizioni di esercizio attività e di ogni ulteriore atto richiamato, presupposto, infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo.

Visto il ricorso notificato il 25.05.2007 e depositato in segreteria il 04.06.2007 con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano dd. 15.06.2007; L’Assessore Provinciale al Commercio della Provincia Autonoma di Bolzano non si è costituito;
Vista la comparsa di costituzione con contestuale ricorso incidentale della ditta Aspiag Service srl. notificata in data 18.6.2007 e depositata in data 05.07.2007;
Viste le memorie prodotte;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 10.10.2007 il consigliere Hans Zelger ed ivi sentito l’avv. C. Baumgartner per i ricorrenti, l’avv. C. Bernardi per la Provincia autonoma di Bolzano, e l’avv. A. Widmann per la ditta Aspiag Service srl.;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO



Sono impugnati la delibera della Giunta provinciale 493 del 19.02.2007 ed il provvedimento n. 6/2007 dell'assessore provinciale al commercio con i quali è stata respinta “l'istanza della ditta Aspiag Service s.r.l. con sede legale a Bolzano, volta ad ottenere l'autorizzazione alla concentrazione di due esercizi commerciali al dettaglio: Aspiag Service s.r.l., punto vendita a Bolzano, via Buozzi 3D, settore merceologico alimentare e non alimentare (1.612 mq) e Aspiag Service s.r.l., punto vendita a Bolzano, via Buozzi 30, tabella riservata agli esercizi di commercio al dettaglio sita in zona per insediamenti produttivi: "materiali edili (1.600 mq)”, ma con i quali è stato anche disposto, in accoglimento dell’istanza in subordine, quanto segue: “è concessa la possibilità di realizzare un'unica area casse per ambedue i locali ed è concessa la possibilità che i due locali, da dividere da parete di almeno un metro, possano essere collegati tra loro direttamente da non più di tre passaggi, ferma restando la netta suddivisione delle tipologie merceologiche autorizzate distintamente per i due esercizi commerciali".
Vengono dedotti i seguenti motivi di impugnazione:
1. Violazione della norma di cui all’art. 6 L.P. n. 7/2000 (Nuovo ordinamento del commercio) sotto un duplice profilo.
2. Violazione del combinato disposto di cui all’art. 7 DPGP 23 febbraio 1998, n. 5 (regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale), all’art. 8 L.P. 17 febbraio 2000 n. 7 (nuovo ordinamento di commercio) ed art. 1 DPGP 30 ottobre 2000 n. 39 (regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000 n. 7).
3. Violazione dell’art. 1 DPGP 30.10.2000 n. 39 (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000 n. 7) sotto un ulteriore profilo.
4. Violazione dell’art. 48 quinquies L.P. n. 13/1997 (legge urbanistica provinciale)
5. Violazione dell’art. 48 quinquies L.P. n. 13/1997 sotto un diverso profilo.
6. Violazione dell’art. 7 L.P. n. 17/1993; eccesso di potere per sviamento e per difetto di motivazione, per contraddittorietà interna tra la motivazione ed il dispositivo, per travisamento di fatti, per disparità di trattamento e per illogicità.
Si è costituita la Provincia Autonoma di Bolzano contestando preliminarmente l’interesse all’impugnazione dei ricorrenti e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
Con la comparsa di costituzione con contestuale ricorso incidentale proposta dalla controinteressata Aspiag Service s.r.l., invece vengono dedotti i seguenti motivi:
1. Mancanza di interesse ad agire.
2. Violazione, errata applicazione del combinato disposto dell’art. 48 quinquies, co. 2 L.P. n. 13/1997 e dell’art. 8 L.P. n. 7/2000, eccesso di potere.
La controinteressata chiede nel merito comunque anche il rigetto del ricorso.
L’Assessore provinciale al commercio non si è costituito.
All’udienza pubblica del 10 ottobre 2007 il ricorso è stato trattenuto, sentiti i difensori delle parti, in decisione.


DIRITTO



1) Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalle parti resistenti.
La Provincia Autonoma fa presente che non sarebbe stata accordata alcuna nuova autorizzazione e quindi nessuna nuova superficie di vendita, per cui ritiene che l’accoglimento delle condizioni particolari di esercizio dell’attività non inciderebbe tanto sull’equilibrio del mercato e quindi in termini di concorrenza con le altre strutture commerciali, quanto piuttosto sull’organizzazione aziendale della struttura commerciale della controinteressata.
La controinteressata, a sua volta, deduce che mancherebbe ogni interesse ad agire in capo agli odierni ricorrenti, in quanto non solo non sarebbe provato che i provvedimenti impugnati siano idonei a creare il presupposto per sviare la clientela agli odierni ricorrenti (ammesso e non concesso che gli stessi abbiano effettivamente subito un calo di fatturato), ma sarebbe, anzi, assai improbabile che essi possano essere causa di un ipotetico calo di fatturato. In effetti, i provvedimenti impugnati consentirebbero alla Aspiag Service s.r.l. di gestire in modo più razionale il commercio al dettaglio, ma non modificherebbero la superficie di vendita o la gamma dei prodotti in offerta.
L’eccezione non convince.
Ai fini di un migliore inquadramento della pronuncia in questione, va detto che i presupposti di ammissibilità del ricorso giurisdizionale, nella teoria generale del processo amministrativo, sono tradizionalmente identificati nelle cosiddette «condizioni dell’azione», tra le quali assume rilevanza specifica la legittimazione ad agire. Essa postula l’esistenza – in capo al ricorrente – di un interesse sostanziale differenziato e qualificato dall’ordinamento, che abbia subito un pregiudizio immediato, concreto ed attuale dal provvedimento censurato. La legittimazione a ricorrere spetta, cioè, a chi affermi di essere titolare della situazione giuridica sostanziale che assume essere stata ingiustamente lesa dal provvedimento amministrativo impugnato. In tal senso, ex multis, la pronuncia Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2002, n. 6113, in Foro amm., CdS, 2002, 2825, la quale ha evidenziato che «la legittimazione al ricorso nel processo amministrativo va accertata verificando in capo a chi si appunti la titolarità della situazione soggettiva sulla quale si innesta l’interesse legittimo che si vuole far valere in giudizio».
A questo Collegio sono note le pronunce giurisprudenziali, che limitavano la legittimazione agli esercenti la medesima attività nello stesso «territorio comunale», se non, addirittura, nella stessa «zona». Però, si sta ora passando ad un riferimento territoriale molto più ampio, che, in base alla grandezza effettiva delle strutture in discussione, ha riguardo all’intera «area» in cui il potenziale ricorrente ha consolidato la propria posizione di mercato, o al «bacino di utenza» su cui i diversi centri commerciali esercitano la loro forza di attrazione (Cons. Stato, sez. IV, 27 maggio 2002, n. 2921, in Foro amm., CdS, 2002, 1197).
Nel caso concreto si tratta, come si vedrà in seguito, della concentrazione di due esercizi al dettaglio per la creazione, di fatto, di un unico punto di vendita, che è idoneo ad attirare, potenzialmente, un maggior numero di clientela da un bacino di utenza molto più ampio. Per cui non ha solo effetti su una più razionale organizzazione aziendale della struttura commerciale della controinteressata, come sostenuto dalla Provincia.
La controinteressata eccepisce inoltre la mancanza di ogni interesse ad agire in capo agli odierni ricorrenti per il fatto che il bacino di utenza di taluni non sarebbe sicuramente il circondario di Bolzano.
Il Collegio si è già espresso, più sopra, nel senso che la legittimazione a ricorrere spetta a chi affermi di essere titolare della situazione giuridica sostanziale. Per le grandi strutture di vendita si sta, però, ora passando ad un riferimento territoriale molto più ampio, che, in base alla grandezza effettiva delle strutture in discussione, ha riguardo all’intera «area» in cui esercitano la loro forza di attrazione. Si concorda con i ricorrenti che, nel caso concreto, tale area sicuramente interessa il bacino del circondario di Bolzano, ivi compresi i comuni limitrofi situati sulle aree comprensoriali di gravitazione, cioè la bassa Atesina, l’Oltradige e valli limitrofe; tale estensione del bacino di utenza non è negata neanche dalla controinteressata nella comparsa di costituzione.
Dalla documentazione prodotta dai ricorrenti con la memoria difensiva del 28.9.2007 può essere desunto che i seguenti ricorrenti operano nella zona sopra circoscritta, e cioè:
ANJOKA S.r.l. a Terlano e Caldaro , BLAAS Franz & C. S.n.c. a Terlano, FLO S.r.l. a Postal e a Terlano, FRILO S.r.l. a Bolzano. Esiste, pertanto, in capo a tali ricorrenti l’interesse all’impugnazione in atto.
Nessuna documentazione è stata prodotta dagli altri ricorrenti a riprova di un’attività commerciale esercitata nei territori sopra descritti. Per cui deve essere dichiarato il difetto dell’interesse all’impugnazione in capo a : DAO soc. coop., C&C EUROMARKT L. DELUCCA & Co. S.a.s., HANDLUNG PLUNGER DONÀ di Donà Walter, GÄNSBACHER Hansjörg & Co. S.a.s., HEHL Georg S.a.s., LANGES Klaus & C. S.n.c., LANZNASTER Armin, Macelleria MAIA BASSA S.a.s. di VERDORFER Alfred e C., MINIMARKET di GROSS Elisabeth, PALLWEBER S.r.l., REITERER Cilli & Co. S.n.c., TINKHAUSER S.a.s. di TINKHAUSER Irmgard & Co. e WEISS S.a.s. di KIEM Josef Otto e C.
2) Nel merito il ricorso è fondato.
Passando al merito del ricorso, il Collegio osserva che possono essere esaminati congiuntamente i mezzi di gravame, stante la loro intima connessione.
Giova premettere che con provvedimento n. 4505 del 6.12.2004 la controinteressata era stata autorizzata dalla Provincia autonoma di Bolzano al trasferimento di un esercizio commerciale al dettaglio con una superficie di mq 1.612, settore mercelogico alimentare (1.180 mq) e non alimentare (432 mq) nell’edificio di Via B. Buozzi 30. Oltre a questo la Aspiag Service s.r.l. era già titolare di un altro esercizio di commercio al dettaglio nello stesso edificio in via B. Buozzi 30, per la voce merceologica “materiali edili” su una superficie complessiva di mq. 1.600. Quindi è titolare di due autorizzazioni per il commercio al dettaglio da esercitare nello stesso edificio, cioè, per mq 1.612 (settore alimentare e non alimentare) e mq. 1.600 (materiali edili). Tale edificio è situato in zona produttiva, ove sono da applicare le norme di cui all’art. 48 quinquies della L.P. 11.8.1997 n. 13 che regolamenta l’attività commerciale nelle zone per insediamenti produttivi.
Con i provvedimenti impugnati la Giunta Provinciale di Bolzano ha respinto, in applicazione del disposto del predetto art. 48 quinquies, l’istanza della titolare dei due esercizi volta ad ottenere l’autorizzazione alla concentrazione dei due esercizi commerciali al dettaglio, accogliendo, però, la proposta successiva della richiedente di essere autorizzata a realizzare un’unica area casse per ambedue i locali e, per rendere ancora visibile la suddivisione dei due esercizi, l’abbattimento della parete divisoria fino all’altezza di un metro, con la facoltà che tra i due locali possono essere realizzati non più di tre passaggi, ferma restando la netta suddivisione delle tipologie merceologiche autorizzate distintamente per i due esercizi commerciali.
I ricorrenti, avversando tale decisione della Giunta Provinciale di Bolzano, deducono la violazione delle norme di cui all'art. 6 L.P. n. 7/2000 (Nuovo ordinamento del commercio), all’art. 7 DPGP 23 febbraio 1998, n. 5 (regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale), all’art. 8 L.P. 17 febbraio 2000 n. 7 (nuovo ordinamento di commercio), all’art. 1 DPGP 30 ottobre 2000 n. 39 (regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000 n. 7, all’art. 48 quinquies L.P. n. 13/1997 (legge urbanistica provinciale), all’art. 7 L.P. n. 17/1993. Essi sostengono che con i provvedimenti impugnati sarebbe di fatto stata autorizzata la concentrazione dei due esercizi commerciali al dettaglio in violazione dei disposti dell’art. 48 quinquies, il quale dispone che gli esercizi esistenti nelle zone produttive non possono essere ampliati e le relative autorizzazioni non possono venir fuse tra di loro per la creazione di un unico punto di vendita.
Le censure vanno condivise.
Il Collegio concorda con i ricorrenti della vertenza principale che, ai sensi del disposto dell’art. 48 quinquies della L.P. 11.8.1997 n. 13, gli esercizi di commercio al dettaglio già esistenti in zone per insediamenti produttivi, con autorizzazione rilasciata senza riferimento ad alcuna attività artigianale, industriale o di commercio all'ingrosso e per una gamma merceologica diversa o più ampia rispetto a quella prevista dal presente articolo, possono continuare l'attività sulla superficie di vendita autorizzata, ma non possono essere ampliati, né le relative autorizzazioni possono venir fuse tra di loro per la creazione di un unico punto di vendita. La controinteressata non ha provato che le autorizzazione sarebbero state rilasciate in base a presupposti diversi di cui alla norma appena citata e pertanto il divieto di concentrazione è da riferire a tutte le tipologie di esercizio.
In effetti con i provvedimenti impugnati è stata sì respinta l’autorizzazione alla concentrazione dei due esercizi commerciali al dettaglio, però è stata accolta la proposta, in subordine, della richiedente di essere autorizzata “a realizzare un’unica area casse per ambedue i locali e che i due locali, divisi da parete di almeno un metro, possano essere collegati tra di loro direttamente da non più di tre passaggi, ferma restando la netta suddivisione delle tipologie merceologiche autorizzate distintamente per i due esercizi commerciali”.
Con tale autorizzazione la Provincia Autonoma di Bolzano ha concesso, di fatto, la concentrazione di due esercizi commerciali, in quanto può essere realizzata un’unica area cassa e la divisione dei due locali, in pratica, scompare del tutto, visto che le pareti divisorie non devono superare il metro di altezza, quando gli scaffali delle merci in vendita ed i banchi di vendita raggiungono tranquillamente tale altezza. Inoltre manca qualsiasi prescrizione in relazione alla realizzazione dei tre passaggi concessi che, quindi, potrebbero, in teoria, ridurre ad un minimo di pochi centimetri le pareti divisorie, mentre la norma non consente di realizzare qualsiasi passaggio.
All’uopo è da richiamare l’art. 8 della L.P. 17.2.2000 n. 7 che dispone al comma 1 che “è vietato esercitare il commercio al dettaglio in base ad autorizzazioni diverse nello stesso locale.”
L’art. 1 del DPGP 30.10.2000 n. 39 (Regolamento di esecuzione della L.P. n. 7/2000 – nuovo ordinamento del Commercio - dispone che “per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, punti cassa, esclusa unicamente l'area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi e spazi tra le casse e l'uscita connessi con il disbrigo e l'asporto della merce acquistata. “
Inoltre, con legge provinciale 3.10.2005 n. 8 è stato modificato il comma 2, dell’art. 8 della L.P. n. 7/2000 che ora dispone: “i locali destinati alla vendita al dettaglio devono comunque possedere le seguenti caratteristiche:
a) avere accesso diretto da area pubblica o privata, qualora trattasi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in questo ultimo caso dovranno avere finestre o altre luci o insegne visibili da area pubblica;
b) essere divisi dai locali destinati al commercio all'ingrosso o ad altri usi mediante pareti stabili, da pavimento a soffitto, anche se dotati di porte di comunicazione interna, non accessibili al pubblico, esclusi i locali destinati a pubblico esercizio, cassa per distributori di carburante, laboratorio per piccoli lavori di riparazione e manutenzione degli articoli posti in vendita, installazione di apparecchi automatici e altri servizi quali fax, telefono e internet point.”
È ben vero che con la norma predetta viene regolamentato il caso della divisione dei locali del commercio al dettaglio da quelli destinati al commercio all’ingrosso, però, tale definizione è applicabile per analogia sicuramente anche ai casi in cui è necessaria l’installazione di pareti di divisione tra due esercizi di commercio al dettaglio. A conforto di tale interpretazione è da citare, in aggiunta, il comma 4 dell’art. 7 del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale 11.8.1997 n. 13, approvato con il DPGP 23 febbraio 1998 n. 5, contenente il chiarimento che “i locali destinati all’esercizio del commercio al dettaglio, devono possedere le caratteristiche di cui all’art. 8 della L.P. 17 febbraio 2000 n. 7.”
Nel caso di specie è autorizzata con i provvedimenti impugnati, in violazione delle norme sopra citate, la realizzazione di un’unica area casse per ambedue gli esercizi ed è stato concesso che la divisione tra i due esercizi può essere realizzata con una parete dell’altezza di un metro e che anche tale parete può essere interrotta con tre passaggi, calpestabili dalla clientela, senza definire, in aggiunta, la larghezza delle aperture.
Per queste considerazioni il ricorso merita accoglimento essendo stato autorizzato, di fatto, ed in violazione di precise norme, un unico punto di vendita mediante fusione di due esercizi di vendita al dettaglio.
4) Fondata è anche la censura in relazione all’eccesso di potere per sviamento e per difetto di motivazione, per contraddittorietà interna tra la motivazione ed il dispositivo dei provvedimenti impugnati.
Infatti, la proposta formulata dalla ditta Aspiag Service srl in data 9.2.2007 viene accolta sul presupposto che trattasi "per l'attività principale di vecchia autorizzazione amministrativa già esistente in zona per insediamenti produttivi, non più ampliabile".
Da tale affermazione non è desumibile il ragionamento logico-giuridico che sta a fondamento dell’accoglimento della domanda. Segue quindi che l'amministrazione non ha assolto l'obbligo di motivazione, come imposto dalla L.P. n. 17/1993. L'obbligo di motivazione è tanto più incisivo ove trattasi di un provvedimento discrezionale, come nel caso concreto. L'affermazione che l'esistente "vecchia autorizzazione amministrativa non è più ampliabile" non è idonea a giustificare congruamente gli atti amministrativi qui impugnati.
Per queste considerazioni i provvedimenti devono essere annullati nella parte in cui dispongono ”di accogliere la proposta della ditta, per i motivi di cui in premessa, concedendo la possibilità di realizzare un'unica area casse per ambedue i locali e che i due locali, divisi da parete di almeno un metro, possano essere collegati tra loro direttamente da non più di tre passaggi, ferma restando la netta suddivisone delle tipologie merceologiche autorizzate distintamente per i due esercizi commerciali.”
Possono considerarsi assorbiti i rimanenti motivi di gravame.
5) Con il ricorso incidentale la controinteressata impugna i provvedimenti in epigrafe indicati con i quali la Giunta Provinciale di Bolzano ha respinto la richiesta volta ad ottenere l’autorizzazione alla concentrazione di due esercizi commerciali al dettaglio: Aspiag Service S.r.l., punto vendita a Bolzano, via B. Buozzi, 30, settore merceologico alimentare e non alimentare - (1.612 mq) e Aspiag Service S.r.l., punto vendita a Bolzano, via B. Buozzi, 30, tabella riservata agli esercizi di commercio al dettaglio siti in zone per insediamenti produttivi: "materiali edili" - (1.600 mq).
Vengono dedotte la violazione e l’errata applicazione del combinato disposto degli artt. 48 quinquies, comma 2, L. P. n. 13/1997 e art. 8, comma 4 L.P. n. 7/2000, in quanto il divieto di concentrazione tra esercizi di commercio al dettaglio di cui al comma 2 dell’art. 48 quinquies della L. P. n. 13/1997 non sarebbe riferita a tutte le tipologie di esercizio ma solo agli esercizi già esistenti in zone produttive con autorizzazione rilasciata senza riferimento ad alcuna attività artigianale o di commercio all’ingrosso e per un gamma merceologica diversa o più ampia.
Nel caso di specie, invece, attraverso la concentrazione dei due esercizi, uno per generi alimentari e non, l’altro per soli materiali edili, non verrebbe, di fatto, ampliata la superficie di vendita relativamente ad una delle due licenze, in quanto le rispettive superfici rimarrebbero invariate.
Infatti lo stesso art. 8, comma 4 della L.P. n. 7/00 permette, in via generale, la fusione di due esercizi preesistenti.
Rispetto a questa disposizione, che ribadisce un principio di libertà economica, il divieto di cui all’art. 48 quinquies si collocherebbe quale deroga parziale per la sola fattispecie ivi espressamente enunciata. Questa interpretazione non contrasterebbe nemmeno con la previsione contenuta nel medesimo art. 48-qumquies, che indica in mq. 2.500 il limite superiore delle superfici che, possono, essere autorizzate ex novo per il commercio al dettaglio; nel caso di specie le superfici autorizzate rimarrebbero invariate.
Il ricorso incidentale è destituito di fondamento e, come tale, deve essere respinto.
Infatti, il Collegio concorda con i ricorrenti della vertenza principale che, giusta il disposto dell’art. 48 quinquies della L.P. 11.8.1997 n. 13, gli esercizi di commercio al dettaglio già esistenti in zone per insediamenti produttivi, con autorizzazione rilasciata senza riferimento ad alcuna attività artigianale, industriale o di commercio all'ingrosso e per una gamma merceologica diversa o più ampia rispetto a quella prevista dal presente articolo, possono continuare l'attività sulla superficie di vendita autorizzata, ma non possono essere ampliati, né le relative autorizzazioni possono venir fuse tra di loro per la creazione di un unico punto di vendita. In caso di revoca o decadenza dell'autorizzazione o comunque di cessazione dell'attività di commercio al dettaglio, i locali adibiti a tale attività cessano di avere destinazione d'uso di commercio al dettaglio.
La controinteressata non ha provato che le autorizzazioni non sarebbero state rilasciate in base a presupposti diversi da quelli di cui alla norma appena citata e pertanto il divieto di concentrazione è da riferire a tutte le tipologie di esercizio.
Dalla motivazione dei provvedimenti impugnati può essere desunto che il rigetto dell’istanza di concentrazione dei due esercizi commerciali al dettaglio è stato puntualmente e dettagliatamente motivato.
Per queste considerazione deve essere rigettato il ricorso incidentale.
Le spese seguono la soccombenza.


P.Q.M.



Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto dell’interesse all’impugnazione in capo a : DAO soc. coop., C&C EUROMARKT L. DELUCCA & Co. S.a.s., HANDLUNG PLUNGER DONÀ di Donà Walter, GÄNSBACHER Hansjörg & Co. S.a.s., HEHL Georg S.a.s., LANGES Klaus & C. S.n.c., LANZNASTER Armin, Macelleria MAIA BASSA S.a.s. di VERDORFER Alfred e C., MINIMARKET di GROSS Elisabeth, PALLWEBER S.r.l., REITERER Cilli & Co. S.n.c., TINKHAUSER S.a.s. di TINKHAUSER Irmgard & Co. e WEISS S.a.s. di KIEM Josef Otto e C.;
accoglie il ricorso principale degli altri ricorrenti e, per l’effetto annulla gli atti impugnati nei limiti di cui in parte motiva, rigetta il ricorso incidentale.
Condanna la Provincia Autonoma di Bolzano e la Controinteressata Aspiag Service s.r.l. al pagamento, in favore dei ricorrenti con legittimazione attiva, delle spese di giudizio, liquidate in € 5.000,00.- a carico della Provincia ed in € 5.000,00.- a carico della Controinteressata, più IVA e CAP, nonché al rimborso a favore dei ricorrenti ed, in parti uguali, a carico delle parti soccombenti degli importi versati a titolo di contributo unificato.
Spese compensate nei confronti dell’Assessore provinciale.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 10.10.2007.



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