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| n. 11-2007 - © copyright |
T.R.G.A. - SEZIONE DI TRENTO - Sentenza 8 novembre 2007 n. 173
F. Mariuzzo – Presidente, M. Mosconi – Estensore
Ordine degli ingegneri della Provincia di Trento e A.A. (avv. M Maccaferri) c. Comune di Baselga di Pinè (avv. M. Dalla Fior) e nei confronti di S.M. (avv.ti E. Vedova e F. Pompeati) |
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1. Processo amministrativo – Controinteressato – Individuazione – In tema d’impugnazione degli atti di una trattativa privata.
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2. Contratti della P.A. – Affidamento incarico professionale - Sotto soglia comunitaria – Procedura negoziata - Illegittimità – Ragioni.
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1. Nel ricorso proposto avverso le delibere d’invito a procedura negoziata, l’elenco dei nominativi che ivi figuravano quali meri, potenziali partecipanti non è determinante per la qualificazione come controinteressati in senso formale, potendo tale riconoscimento sopravvenire soltanto in esito all’evoluzione della gara e, in particolare, a favore di coloro che abbiano raccolto il ridetto invito, presentando un’offerta da selezionare per la conclusiva aggiudicazione. (1)
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2. La procedura negoziata per la selezione del professionista cui conferire un incarico professionale per la redazione di un progetto urbanistico, non è legittima qualora l’invito sia stato limitato a candidati individuati in base al solo criterio della residenza. Tale procedura, infatti, ancorché d’importo inferiore alla soglia comunitaria, non è conforme ai principi generali di derivazione comunitaria (non discriminazione, parità di trattamento, libertà di stabilimento professionale), i quali trovano applicazione anche nel territorio della Provincia autonoma di Trento, posto che, esprimendo parametri destinati a governare in funzione omogeneizzatrice gli ordinamenti degli Stati membri dell’Unione europea, essi debbono trapassare in questi ultimi senza che occorra alcuna mediazione interna. (2)
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(1) Cfr., citata in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA – Sentenza 21 giugno 2006, n. 3717.
Ad abundantiam, il Collegio tridentino ha osservato che, nella specie, “i nominativi degli effettivi partecipanti sono restati nella sola disponibilità del Comune (cfr. Cons. di Stato Ad. Plen. 27.6.2006, n. 9), che il relativo elenco non ha avuto alcun ulteriore seguito, che i professionisti ivi prescelti non sono stati inseriti in alcuna graduatoria di merito (cfr. Cons. di Stato Sez. IV 4.3.2003, n. 1138 e 31.1.2005, n. 27).” |
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(2) Cfr., in motivazione, CORTE GIUSTIZIA CE – SEZIONE PRIMA - Sentenza 11 gennaio 2005 in C. 26 - 2003; CORTE GIUSTIZIA CE – 17 settembre 2002 in C. 513 - 99.
Osserva il Collegio che, anche la procedura di trattativa privata prescelta dal Comune non avrebbe potuto prescindere dal necessario riferimento alla normativa statuale più recente, con approdo dunque alla trattativa soltanto dopo un preventivo confronto concorrenziale di stampo pubblicistico fra quanti siano interessati a parteciparvi: cfr.. in motivazione, CASSAZIONE CIVILE – SEZIONI UNITE – 13 febbraio 1988, n. 64; 5 febbraio 1999, n. 24 e 20 novembre 2003, n. 17635; CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA – Sentenza 15 febbraio 2002, n. 934; SEZIONE QUINTA – Sentenza – 10 marzo 2003, n. 1285; SEZIONE SESTA – Sentenza 2 marzo 2001, n. 1206.
In motivazione, sull’applicabilità dei principi generali desunti dal Tratto, sono state richiamate anche CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – Sentenza 18 novembre 2004, n. 7554; 5 marzo 2002, n. 1303; T.A.R. LIGURIA – SEZIONE II – Sentenza 12 novembre 2002, n. 1125; T.A.R. CAMPANIA – SEZIONE I – Sentenza 20 gennaio 2003 n. 5868; T.A.R. LOMBARDIA – Brescia – Sentenza 26 marzo 2004, n. 254; cfr. anche CORTE GIUSTIZIA CE II Sez. ord.. 20.3.2001 in C. 59-2000 e SEZIONE VI 7.12.2000, in C. 324-1998.
Nella specie, il Comune, ai fini del conferimento dell’incarico professionale, aveva scelto di ricorrere alla trattativa privata, ai sensi dell’art. 21, 2° comma lett. h e 5° comma della menzionata L.p. n. 23 del 1990, individuando i candidati in base al criterio della residenza.
Il Collegio ha condiviso le censure dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Trento, che aveva denunciato la violazione di principi comunitari di non discriminazione, di parità di trattamento, nonché del principio di libertà di stabilimento professionale.
Secondo l’Ordine professionale, alla scelta di affidare l’incarico a trattativa privata “il Comune sarebbe pervenuto per il sol fatto che il previsto impegno di spesa sarebbe stato inferiore alla soglia comunitaria, il che autorizzerebbe il ricorso alla trattativa privata, in ciò trascurando, tuttavia, con colpevole negligenza di applicare i più sopra richiamati principi generali di diritto comunitario discendente dal Trattato, così come interpretati dalla Corte di Giustizia, che per costante giurisprudenza sarebbero immediatamente vincolanti anche per tutte le procedure ad evidenza pubblica al di sotto della soglia comunitaria. Inoltre, sempre ad avviso dell’Ordine, sarebbe in ogni caso patentemente viziata una gara, come quella in questione, disciplinata dal solo criterio del minore corrispettivo, del tutto prescindendo dalla capacità professionale dei partecipanti.”. (A. Fac.) |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi n. 248 del 2006 e n. 63 del 2007 proposti da
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore e A. A., rappresentati e difesi dall’avv. Mario Maccaferri ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Trento, Via Grazioli, n. 27
CONTRO
il COMUNE DI BASELGA DI PINE’, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Dalla Fior ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trento, Via Paradisi, n. 15/5 e,
quanto al ricorso n. 63/2007,
nei confronti di
M. S., rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Vedova ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Francesco Pompeati in Trento, Via Grazioli, n. 31
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 248/2006
del verbale di gara per l’affidamento dell’incarico di redazione del nuovo programma di attuazione per l’area estrattiva di San Mauro di data 24 ottobre 2006; del successivo verbale di gara di data 13.11.2006; della deliberazione n. 113 di data 30.11.2006, con la quale la Giunta comunale ha deliberato di assegnare all’arch. Sara Mattivi “l’incarico della progettazione del nuovo programma di attuazione per l’area estrattiva di San Mauro, dietro corrispettivo di € 22.500,00, soggetto ad I.V.A. e C.N.P.A., alla stregua dell’unita offerta e convenzione”; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, in particolare, della nota raccomandata a.r. prot. n. 17135 di data 25.10.2006, avente ad oggetto “Verifica congruità offerta”
nonchè per l’accertamento
di nullità e/o inefficacia della convenzione di incarico stipulata tra il Comune di Baselga di Pinè e l’arch. Sara Mattivi;
quanto al ricorso n. 63/2007
della deliberazione n. 90 di data 15 settembre 2006, con la quale la Giunta comunale di Baselga di Pinè ha deliberato: “1) l’assegnazione dell’incarico della redazione del nuovo programma di attuazione per l’area estrattiva di San Mauro nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006, al capitolo 29585/562 (€ 150.000,00), è condotta con l’applicazione della L.p. 19.7.1990, n. 23, che disciplina espressamente la trattativa privata con specifico riferimento all’art. 21, 2° comma, lettera h), e 5° comma scegliendo l’invito al confronto concorrenziale ai professionisti aventi titolo residenti nei Comuni di Lona Lases, Bedollo e Baselga di Pinè, in quanto Comuni le cui frazioni sono in gran parte proprietarie dell’area estrattiva di San Mauro e a n. 5 professionisti non residenti nei Comuni sopra citati; 2) di stabilire quale unico criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione, in termini di solo prezzo; 3) di approvare lo schema di convenzione disciplinante l’incarico composto di n. 8 articoli; 4) di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione dell’elenco dei professionisti da invitare al confronto concorrenziale”; della deliberazione n. 93 di data 27.9.2006, con la quale la Giunta comunale di Baselga di Pinè ha approvato l’elenco dei professionisti da invitare al confronto concorrenziale; della lettera di invito di data 4.10.2006 a firma del Tecnico comunale ing. Alessandro Bortolon; del verbale relativo alle operazioni del confronto concorrenziale; del provvedimento di aggiudicazione; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compresa, ove intervenuta, la convenzione di incarico stipulata con l’aggiudicatario;
nonchè per l’accertamento
della nullità e/o inefficacia della convenzione di incarico eventualmente stipulata tra il Comune di Baselga di Pinè ed il professionista risultato aggiudicatario.
Visto i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e della controinteressata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 21 giugno 2007 - relatore il consigliere Mario Mosconi - l’avv. Mario Maccaferri per i ricorrenti, l’avv. Marco Dalla Fior per l'Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con deliberazione n. 90 del 15.9.2006 la Giunta municipale del Comune di Baselga di Pinè ha disposto di:
a – assegnare l’incarico per la realizzazione del nuovo programma di attuazione per l’area estrattiva denominata “San Mauro” in applicazione dell’art. 21, 2° comma lett. h e 5° comma della L.p. 21 luglio 1990, n. 23 che disciplina, in provincia di Trento, l’istituto della trattativa privata;
b – di estendere a tale scopo il necessario invito per un preventivo confronto concorrenziale ai professionisti residenti nel territorio comunale ed a quelli dei Comuni di Lona - Lases e Bedollo (essendo alcune loro frazioni comprese all’interno di tale area estrattiva), nonchè a cinque professionisti residenti nei Comuni di Trento, Albeno e Lavis;
c – di stabilire quale unico criterio per l’affidamento del suddetto incarico quello dell’offerta al corrispettivo più basso;
d – di approvare lo schema di convenzione disciplinante l’incarico, composto da otto articoli;
e – di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione dell’elenco dei professionisti da invitare al detto confronto concorrenziale.
Con successiva deliberazione n. 93 del 27.9.2006 la Giunta municipale ha approvato il preannunciato elenco di professionisti, invitando alla gara con nota n. 15780 in data 4.10.2006 47 professionisti residenti in Baselga di Pinè, 4 nel Comune limitrofo di Bedollo, 3 in Trento ed uno in ciascuno dei comuni di Lavis, Albeno e Lona – Lases per un totale di 57 partecipanti.
Al termine del confronto concorrenziale - cui hanno partecipato 7 professionisti residenti in Baselga di Pinè, 2 a Trento e uno per ciascuno dei comuni di Bedollo e Lavis - l’incarico per la redazione del nuovo piano di attuazione per la cava “San Mauro” è stato affidato ad un architetto residente nel Comune di Baselga di Pinè, che aveva presentato un offerta pari ad € 22.500,00 (oltre ad I.V.A. e C.P.A.).
Tutti i relativi atti, anche se non puntualmente noti, sono stati impugnati con il primo ricorso, notificato il 1.12.2006 al solo Comune di Baselga di Pinè, con deposito effettuato il successivo 3.12.2006.
Con ulteriore ricorso, notificato al Comune di Baselga di Pinè il 23.2.2007 e all’aggiudicatario dell’incarico de quo - con deposito in data 7.3.2007 - sono stati impugnati anche i due verbali di gara in data 24.10.2006 e 13.11.2006 e la successiva deliberazione della Giunta municipale n. 113 del 30.11.2006, con cui il detto incarico professionale è stato attribuito al vincitore della gara.
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento ha, con il primo ricorso, impugnato soltanto le deliberazioni della Giunta municipale n. 90 del 15.9.2006 e n. 93 del 27.9.2006, mentre con il secondo è stata contestata la verifica di congruità dell’offerta vittoriosa di cui alla nota comunale in data 25.10.2006, n. 17135.
Nel ricorso n. 248 del 2006 sono stati introdotti i seguenti motivi di censura:
a - violazione delle norme comunitarie (artt. 43 e 55 del Trattato C.E.) ed interne in materie di concorrenza e pubblicità delle gare ed, in particolare, dell’obbligo del rispetto delle regole di evidenza pubblica; eccesso di potere in tutte le sue forme, in particolare per difetto del presupposti, erronea e carente motivazione; violazione dei principi generali in tema di procedura ad evidenza pubblica; violazione dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e libera concorrenza;
b - violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 1 e 21, comma 5, della L.p. 19 luglio 1990, n. 23 e successive modificazioni; eccesso di potere per assoluta carenza di motivazione, disparità di trattamento e violazione della par condicio, nonché del principio di libera concorrenza, di buon andamento, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità;
c - violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 4 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.; eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifeste;
d - eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità, razionalità ed efficienza dell’azione amministrativa, di non discriminazione e di libera concorrenza; eccesso di potere per assoluto difetto di motivazione.
Con il ricorso n. 63 del 2007 sono stati dedotti dall’Ordine istante:
a - gli stessi motivi già prospettati con il primo ricorso avverso le delibere della Giunta municipale n. 90 del 15.9.2006 e n. 93 del 27.9.2006 per asserita illegittimità derivata dei detti verbali di gara e della successiva deliberazione della stessa Giunta di assegnazione dell’incarico n. 113 del 30.11.2006;
b - un ulteriore motivo che, con specifico riguardo al solo provvedimento di assegnazione, si appunta sull’asserita esiguità dell’offerta vincitrice, pur ritenuta congrua dopo la relativa verifica, assumendo la sussistenza di plurimi aspetti sintomatici del vizio di eccesso di potere per violazione dei principi del giusto procedimento, per carenza di istruttoria, per travisamento dei fatti, per illogicità ed irragionevolezza manifesta e per carenza di motivazione per l’assoluta inattendibilità delle giustificazioni rese a fronte di una palese incongruità dell’offerta.
L’Amministrazione comunale si è costituita in entrambi i giudizi; mentre l’aggiudicataria, arch. Sara Mattivi, si è costituita soltanto nel secondo di essi.
Sia il resistente sia la controinteressata resistono in rito e nel merito alle introdotte impugnazioni, richiedendo la loro reiezione.
All’udienza del 21 giugno 2006 i difensori del ricorrente e del Comune hanno ulteriormente illustrato le rispettive conclusioni ed al termine le due cause sono state spedite a sentenza.
DIRITTO
La vicenda all’esame concerne il procedimento al termine del quale è stato assegnato l’incarico professionale per la redazione del nuovo programma di attuazione relativo alla cava denominata “S. Mauro”, la cui superficie di sfruttamento si estende prevalentemente nell’ambito del territorio del Comune di Baselga di Pinè (Val di Cembra - zona del porfido), ma interessa parzialmente anche i Comuni di Lona - Lases e Bedollo.
Il Comune di Baselga di Pinè si è assunto al riguardo il ruolo di capofila, stabilendo di dar corso ad una trattativa privata (con previsione di una spesa inferiore ad € 163.800,00) ai sensi dell’art. 21, 2° comma, lett. h) e 5° comma della L.p. n. 23 del 1990 e dell’annesso regolamento di attuazione contenuto nel D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg, utilizzando lo strumento preventivo del confronto concorrenziale, così come previsto dall’art. 13, 1° e 4° comma di quest’ultimo Decreto. Alla gara sono stati poi invitati 57 professionisti residenti nel Comune od in Comuni limitrofi, ivi compreso quello di Trento, tutti peraltro compresi nel solo territorio provinciale. Tale confronto si è svolto unicamente alla stregua del minor corrispettivo richiesto da ciascun concorrente per lo svolgimento del detto incarico.
In via preliminare rileva il Collegio che i due ricorsi contestano la legittimità di un’unica gara e che i soggetti coinvolti sono gli stessi, fatta eccezione per il secondo ricorso, ove si è costituita in giudizio l’arch. Sara Mattivi nella sua qualità di aggiudicataria dell’incarico: sussistono dunque sufficienti ragioni per disporre le riunione degli stessi ai fini della decisione sul merito di essi.
Sempre in via preliminare il Tribunale deve ora darsi carico dell’eccezione d’inammissibilità del primo ricorso sollevata dal Comune di Baselga di Pinè, che a suo avviso avrebbe dovuto essere notificato a tutti i professionisti invitati al confronto concorrenziale, dovendosi ad essi riconoscere la qualità di controinteressati.
Tale tesi non è condivisibile.
Infatti, se è pur vero che, con il primo ricorso sono state impugnate le delibere della Giunta municipale n. 90 del 15 settembre e quella n. 93 del 27 settembre 2006 e che in quest’ultima erano stati indicati i nominativi dei professionisti da invitare al confronto, non è revocabile in dubbio che l’elenco nominativo di cui sopra non è sotto alcun profilo determinante per qualificare come controinteressati in senso formale quanti ivi figuravano quali meri, potenziali partecipanti all’indetto confronto. Tale riconoscimento non può, infatti, che sopravvenire in esito all’evoluzione della gara e, in particolare, a favore di coloro che abbiano raccolto il visto invito, presentando un’offerta da selezionare per la conclusiva aggiudicazione (cfr. al riguardo Cons. di Stato Sez. VI, 21.6.2006, n. 3717).
Si soggiunge, inoltre, che non resta senza significato che i nominativi degli effettivi partecipanti sono restati nella sola disponibilità del Comune (cfr. Cons. di Stato Ad. Plen. 27.6.2006, n. 9), che il relativo elenco non ha avuto alcun ulteriore seguito, che i professionisti ivi prescelti non sono stati inseriti in alcuna graduatoria di merito (cfr. Cons. di Stato Sez. IV 4.3.2003, n. 1138 e 31.1.2005, n. 27).
Il Collegio non può, poi, esimersi dall’annotare, sempre al riguardo della già vista eccezione, che all’atto della notifica del primo ricorso (1.12.2006) la deliberazione della Giunta n. 113 del 30.11.2006 non era ancora conoscibile e che soltanto con il secondo ricorso è stata possibile la retta costituzione del contraddittorio anche nei confronti dell’arch. Sara Mattivi, posto che, al momento dell’accesso del 16.11.2006 detta deliberazione non era stata ancora adottata, essendo ciò sopravvenuto il 30.11.2006.
Va, infine, rilevato, ex officio in rito che la notifica del secondo ricorso, effettuata il 23.2.2007 non è tardiva, ancorché la delibera n. 113 del 30.11.2006 sia stata pubblicata all’albo pretorio il 4.12.2006,.
dovendosi riconoscere che il termine d’impugnazione restava quello ordinario, pur essendo la gara sussumibile fra le materie previste all’art. 23 bis della L. 6.12.1971, n. 1034, così come novellata dalla L. 21.7.2000, n. 205, avendo ad oggetto un incarico di progettazione urbanistica esecutiva.
Né il termine per ricorrere poteva avere inizio dalla data della sopravvenuta esecutività della detta delibera nei 10 giorni successivi a seguito della pubblicazione all’albo pretorio, non valendo detta formalità nei confronti di quanti siano stati allegatamente incisi dalla stessa delibera e non constando che l’effettiva conoscenza da parte dell’Ordine si sia avuta prima del deposito nel primo giudizio della deliberazione n . 113 del 30.11.2006 (cfr. ex multis Cons. di Stato Sez. II n. 2811 del 24.4.1996).
Chiarito quanto precede va ora definita l’eccezione pertinente l’assunto difetto di legittimazione attiva dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento.
Anche detto rilievo va, peraltro, egualmente respinto, dovendosi affermare che l’Ordine istante ha instaurato la presente lite in qualità di istituzionale rappresentante di tutti gli iscritti per assicurare ad ognuno di essi la possibilità di partecipare all’indetto confronto; il fine perseguito coincide dunque senza riserve con quello che la gara si svolgesse senza alcuna discriminazione sulla base di una retta valutazione delle capacità professionali e tecniche dei propri iscritti e non alla stregua del solo parametro del minore corrispettivo.
Passando ora all’esame del merito del primo ricorso l’Ordine ricorrente - dopo aver premesso che il conferendo incarico professionale ha per oggetto la redazione di un progetto urbanistico esecutivo con programmazione tecnico - amministrativa - assume che la scelta di ricorrere alla trattativa privata, ai sensi dell’art. 21, 2° comma lett. h e 5° comma della menzionata L.p. n. 23 del 1990, arbitrariamente precluderebbe il libero ed incondizionato accesso dei professionisti alla gara, così come espressamente limitato tramite il riferimento alla residenza; in tal modo, tuttavia, l’indetta competizione si porrebbe in palmare contrasto sia con i principi comunitari di non discriminazione che di parità di trattamento, nonchè con il principio di libertà di stabilimento professionale.
Ad una siffatta scelta il Comune sarebbe pervenuto, secondo la tesi esposta dall’Ordine, per il solo fatto che il previsto impegno di spesa sarebbe stato inferiore alla soglia comunitaria, il che autorizzerebbe il ricorso alla trattativa privata, in ciò trascurando, tuttavia, con colpevole negligenza di applicare i più sopra richiamati principi generali di diritto comunitario discendente dal Trattato, così come interpretati dalla Corte di Giustizia, che per costante giurisprudenza sarebbero immediatamente vincolanti anche per tutte le procedure ad evidenza pubblica al di sotto della soglia comunitaria.
Inoltre, sempre ad avviso dell’Ordine, sarebbe in ogni caso patentemente viziata una gara, come quella in questione, disciplinata dal solo criterio del minore corrispettivo, del tutto prescindendo dalla capacità professionale dei partecipanti.
Con il secondo motivo viene, poi, denunciata in via subordinata, e dunque nella non creduta ipotesi che non trovino in questa sede riconoscimento gli evocati principi generali di derivazione comunitaria, l’illegittimità degli atti impugnati, poiché questi non sarebbero comunque rispettosi delle disposizioni interne di settore, essendo stato prefissato quale esclusivo parametro di aggiudicazione il solo corrispettivo richiesto per la futura prestazione del tutto indipendentemente da ogni valutazione di ordine tecnico.
Con analogo contenuto prospettico, ma solo con riferimento al D.P.G.P. del 1991, viene poi sviluppato anche il successivo motivo del primo ricorso.
Con l’ultima censura viene rappresentato, infine, che, pur nel caso di applicazione della trattativa privata, il Comune non avrebbe potuto obliterare il requisito della serietà anche economica di ciascuna offerta con conseguente violazione del principio della libera concorrenza e con svilimento delle stesse professionalità poste a confronto.
Resiste alle suddette argomentazioni il resistente Comune di Baselga di Pinè, che insiste sulla circostanza che, nella specie, si tratterebbe di un appalto sotto soglia per il quale la limitazione della cerchia dei professionisti da invitare, oltre a quelli residenti a Trento, troverebbe giustificazione nella ragionevole presunzione di una maggiore conoscenza del territorio e dunque dell’area per la quale sarebbe da redigere il previsto progetto.
Detto ordine d’idee non è condiviso dal Collegio ed il primo ricorso deve essere conseguentemente accolto.
Va osservato, preliminarmente, che gli evocati principi generali di derivazione comunitaria trovano applicazione anche nel territorio della Provincia autonoma, posto che, esprimendo parametri destinati a governare in funzione omogeneizzatrice gli ordinamenti degli Stati membri dell’Unione europea, essi debbono trapassare in questi ultimi senza che occorra alcuna mediazione interna (cfr. ex multis Corte Giustizia CE sez. 1° 11.1.2005 in C. 26 - 2003; Corte Giustizia CE 17.9.2002 in C. 513 - 99).
Per conseguenza anche la procedura di trattativa privata prescelta dal Comune non avrebbe potuto prescindere dal necessario riferimento agli articoli 6 e 7 della L. n. 205 del 2000, con approdo dunque alla trattativa soltanto dopo un preventivo confronto concorrenziale di stampo pubblicistico fra quanti siano interessati a parteciparvi (cfr. Cass. SS.UU. 13.2.1988, n. 64, 5.2.1999, n. 24 e 20.11.2003, n. 17635; C.d.S. Sez. IV 15.2.2002, n. 934; Sez. V 10.3.2003, n. 1285; Sez. VI 2.3.2001, n. 1206)
Per tale esclusiva via, non percorsa dal resistente Comune, avrebbero dunque ben potuto essere rispettati i richiamati principi generali di diritto comunitario (cfr. C.d.S. Sez. V 18.11.2004, n. 7554, 5.3.2002, n. 1303; T.A.R. Liguria II Sez. 12.11.2002, n. 1125, T.A.R. Campania Sez. 1° 20/1/2003 n. 5868; T.A.R. Lombardia - Brescia 26.3.2004, n. 254; cfr. anche Corte Giustizia CE II Sez. ord.. 20.3.2001 in C. 59-2000 e Sez. VI 7.12.2000, in C. 324-1998).
Le considerazioni che precedono consentono conclusivamente di affermare che l’aver limitato l’accesso alla gara esclusivamente a chi fosse in possesso della residenza nei Comuni Baselga di Pinè e pochi altri, tutti comunque nel perimetro della Provincia di Trento è circostanza illegittimamente limitativa e di carattere discriminatorio, che non può trovare ingresso nell’ordinamento nazionale.
Per quanto attiene, poi, al secondo motivo introdotto va richiamato l’art. 13, 4° comma del D.P.G.P. 22.5.1991, n. 10-40/Lg, che dispone solo che il confronto de quo si svolga sia sotto il profilo tecnico che quello economico per addivenire ad una scelta che sia la più vantaggiosa per l’Amministrazione, previa adeguata valutazione dunque sia del corrispettivo richiesto sia della componente tecnica della prestazione offerta.
Nella specie il Comune di Baselga di Pinè avrebbe, pertanto, dovuto:
a – dare una congrua pubblicità della gara con la pubblicazione di un bando “aperto” senza limitazione alcuna di carattere territoriale;
b - procedere poi alla scelta fra coloro che avessero presentato domanda, alla stregua di un’offerta tecnico - economica riferita ad un corrispettivo prefissato a priori, individuando almeno 3 soggetti da ammettere poi al confronto diretto fra di loro;
c – conferire, infine, l’incarico a seguito di una motivata valutazione al professionista che abbia presentato l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione.
È evidente, perciò, l’applicazione della normativa provinciale non avrebbe pretermesso sotto alcun profilo i principi generali di diritto comunitario invocati dal ricorrente, per cui le deliberazioni della Giunta n. 90 del 16.9.2006 e n. 93 del 27.9.2006 sono patentemente illegittime e debbono essere annullate.
Può dunque concludersi che tale affermazione trova fondamento in una lettura della disciplina legislativa e regolamentare della Provincia autonoma orientata al rispetto dei richiamati principi, come sancito dalle leggi statali annuali di recepimento delle normative comunitarie, dallo stesso Statuto d’Autonomia del Trentino Alto Adige e dal novellato art. 117 della Costituzione, alla stregua dei quali anche la legislazione primaria delle Province autonome non può non uniformarsi al rispetto dei principi generali di diritto comunitario.
Alla fondatezza del primo ricorso, per il quale può essere assorbita ogni ulteriore censura dedotta, consegue identica pronuncia per il secondo, con il quale sono stati dedotto motivi di natura derivata, restando anche per quest’ultimo assorbite le ulteriori questioni illustrate.
Le spese di giudizio, ivi compresi i diritti e gli onorari di difesa, possono essere quantificate per i due ricorsi nella somma complessiva di € 8.275,00, oltre ad I.V.A. e C.P.A.), che è posta a esclusivo carico del Comune di Baselga di Pinè, potendo restare compensate tra le parti e l’arch. Sara Mattivi.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sui ricorsi nn. 248/2006 e 63/2007, previa riunione degli stessi, li accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese del giudizio a carico del soccombente Comune nei termini di cui in motivazione; compensate invece tra le parti e l’arch. S. Mattivi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trento, nella camere di consiglio del 21 giugno e 26 luglio 2007, con l’intervento dei Magistrati:
dott. Francesco Mariuzzo - Presidente
dott. Mario Mosconi - Consigliere estensore
dott. Fiorenzo Tomaselli - Consigliere
Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 8 novembre 2007
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