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T.R.G.A. - SEZIONE DI BOLZANO - Sentenza 22 maggio 2007 n. 187
Pres. M. Rossi Dordi; Est. L. Pantozzi Larjefors
ASSOCIAZIONE LEGA PER L’ABOLIZIONE DELLA CACCIA (LAC) ONLUS (avv.ti C. Linzola e N. Canestrini) c. la PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (avv.ti R. von Guggenberg, L. Fadanelli e S. Beikircher)


Ambiente e territorio – Tutela della fauna selvatica – Legislazione della Provincia Autonoma di Bolzano - Piano abbattimento specie non cacciabili – Legittimità - Condizioni.

La norma dell’art. 4 della L.P.B. 17 luglio 1987, n. 14, nel prevedere che i piani di abbattimento di specie non cacciabili (nella specie: marmotte) possono essere autorizzati allo scopo di evitare che l'aumento eccessivo di determinate specie pregiudichi in modo notevole l'equilibrio ecologico o l'agricoltura, la selvicoltura, la pescicoltura, la consistenza della fauna selvatica o la sicurezza pubblica, o per motivi di sanità, va interpretata nel senso che il pregiudizio che legittima la deroga al divieto di caccia non deve essere ipotetico, ma concreto e attuale e che, una volta accertata l’esistenza di un effettivo pregiudizio, l’Amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza di un grado di dannosità che possa considerarsi, come la legge richiede, “notevole”. E’ evidente, infatti, che il legislatore si preoccupa di raggiungere un contemperamento fra la necessità di conservare una specie protetta della nostra fauna selvatica e la necessità di tutelare l’agricoltura e l’equilibrio tra le specie. Pertanto, il piano di abbattimento, da considerarsi uno strumento eccezionale, va autorizzato tassativamente nei casi e modi stabiliti dal legislatore. (1)

 

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(1) Il Collegio stigmatizza l’autorizzazione del piano di abbattimento impugnato dalla Lega Abolizione della Caccia anche sotto il profilo del difetto di motivazione.
La motivazione circa l’impatto del piano di abbattimento sulla consistenza numerica delle marmotte, si limita, invero, “ad affermare che il piano di abbattimento “non dovrebbe affatto pregiudicare né la consistenza, né la distribuzione territoriale della specie,”.
Osserva il Collegio, che “l’Amministrazione resistente, quantomeno a partire dal 2000, ha autorizzato ogni anno un piano di abbattimento delle marmotte, sulla base di una motivazione pressoché identica, con ciò trasformando uno strumento eccezionale previsto dal legislatore in uno strumento ordinario di prelievo di una specie altrimenti non cacciabile (cfr. TRGA – Sezione di Bolzano - Sentenza 4 dicembre 2006, n. 448)”.(A. Fac.)


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 187/2007 Reg. Sent.
N. 221/2006 Reg. Ric.
depositato il 22.05.2007

 

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano

 

costituito dai magistrati: Marina ROSSI DORDI - Presidente; Hans ZELGER - Consigliere; Margit FALK EBNER - Consigliere; Lorenza PANTOZZI LERJEFORS - Consigliere relatore

 

ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

 

sul ricorso iscritto al n. 221 del registro ricorsi 2006 presentato da

 

ASSOCIAZIONE LEGA PER L’ABOLIZIONE DELLA CACCIA (LAC) ONLUS, in persona del suo Presidente pro tempore, prof. Carlo Consiglio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Linzola e Nicola Canestrini, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Bolzano, P.zza Vittoria n. 47, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente –

 

c o n t r o

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del suo Presidente, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 4691 dd. 20.12.2004, rappresentata e difesa dagli avv.ti Renate von Guggenberg, Laura Fadanelli e Stephan Beikircher, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, via Crispi n. 3, giusta delega a margine dell'atto di costituzione; - resistente –

 

per l'annullamento
del decreto dell’Assessore provinciale per le Foreste della Provincia autonoma di Bolzano 18 luglio 2006, n. 176/32.4, avente ad oggetto: “Approvazione del piano di abbattimento di marmotte per l’anno 2006 su scala provinciale”.

 

Visto il ricorso notificato il 15.09.2006 e depositato in segreteria il 15.09.2006 con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano dd. 18.09.2006;
Vista l'ordinanza di questo Tribunale 26.09.2006, n. 126/2006, con la quale è stata respinta la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Viste le memorie prodotte;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 18.04.2007 il consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors ed ivi sentito l’avv. L. Fadanelli per la Provincia autonoma di Bolzano;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

F A T T O

 

E’ impugnato il decreto con il quale l’Assessore provinciale competente per le Foreste ha autorizzato un piano di abbattimento di 2.352 marmotte, da realizzarsi nel mese di settembre 2006, in applicazione dell’art. 4, comma 2, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14.
A fondamento del gravame proposto la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1) “Illegittimità per violazione dell’art. 4 della legge provinciale n. 14 del 1987 e s.m.i.; illegittimità per violazione della legge n. 503 del 1981, recante ‘Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione e difesa della vita selvatica… c.d. Convenzione di Berna’; illegittimità per violazione dell’art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990; illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento.”;
2) “Illegittimità per eccesso di potere, sotto il profilo dell’irragionevolezza e del principio di proporzionalità.”.
Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano e ha chiesto che il ricorso sia rigettato, siccome infondato.
Il Tribunale, con ordinanza n. 126/2006, depositata il 26 settembre 2006, ha rigettato l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente.
Nei termini di rito le parti hanno presentato memorie a sostegno delle rispettive difese.
All’udienza pubblica del 18 aprile 2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

D I R I T T O

 

Il ricorso è fondato sotto gli assorbenti profili di censura dedotti con il primo motivo, con il quale la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 4, comma 2, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14 e il difetto di motivazione del decreto impugnato.
In particolare, la ricorrente rileva che, in base alla norma citata, l’Assessore competente può autorizzare, in via eccezionale, piani di abbattimento di specie altrimenti non cacciabili solo quando sussista, in concreto, un “notevole pregiudizio” per l’equilibrio ecologico; nel decreto impugnato non si rinverrebbe alcuna motivazione in tal senso.
Le doglianze hanno pregio.
L’art. 4 della citata legge provinciale n. 14 del 1987 dopo aver elencato, nel comma 1, le specie cacciabili e i periodi di caccia, nel comma 2 così recita: “Con decreto dell'assessore competente per materia, e, previo parere dell'Osservatorio faunistico provinciale, nel rispetto dei livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale sulla conservazione della fauna selvatica, allo scopo di evitare che l'aumento eccessivo di determinate specie pregiudichi in modo notevole l'equilibrio ecologico o l'agricoltura, la selvicoltura, la pescicoltura, la consistenza della fauna selvatica o la sicurezza pubblica, o per motivi di sanità possono essere autorizzati piani di abbattimento di specie non contenute nel precedente comma 1.”.
Ad avviso del Collegio la norma va interpretata nel senso che il pregiudizio che legittima la deroga al divieto di caccia non deve essere ipotetico, ma concreto e attuale. Non solo: una volta accertata l’esistenza di un effettivo pregiudizio, l’Amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza di un grado di dannosità che possa considerarsi, come la legge richiede, “notevole”.
E’ evidente che il legislatore si preoccupa di raggiungere un contemperamento fra la necessità di conservare una specie protetta della nostra fauna selvatica e la necessità di tutelare l’agricoltura e l’equilibrio tra le specie. Pertanto, il piano di abbattimento, da considerarsi uno strumento eccezionale, va autorizzato tassativamente nei casi e modi stabiliti dal legislatore.
Ciò chiarito, il decreto impugnato autorizza l’abbattimento di complessivi 2352 capi di marmotta, suddivisi per singole riserve di caccia, nel mese di settembre 2006, fino ad una quota di m. 2300 s.l.m. ed esclusivamente con tiro a palla e con armi a canna rigata.
In ordine alle ragioni che giustificano il piano di abbattimento, il decreto richiama, condividendole, le valutazioni espresse dall’Osservatorio faunistico provinciale nella deliberazione 28 marzo 2006, n. 4.
L’Osservatorio, dopo aver valutato in 43.000 capi la consistenza delle marmotte nella provincia di Bolzano, di cui 2234 presenti nei prati falciabili (secondo le rilevazioni effettuate dagli agenti venatori), si è soffermato sui danni che un eccessivo numero di marmotte potrebbe causare all’agricoltura, così esprimendosi: “In alta montagna, in linea di massima, i pendii soleggiati costituiscono i pascoli più pregiati e, per lo stesso motivo, anche le zone più predilette dalle marmotte che, con i loro scavi e rispettivamente gli accumuli di terra, saltuariamente possono causare delle piccole erosioni compromettendo la qualità pascoliva in quelle zone. Oltre a ciò, in singole valli laterali, i pascoli – prati falciabili si trovano fino ad una quota di m. 2200 s.l.m. e, data la loro altitudine, vengono spesso invasi dalle marmotte. In tali prati magri il materiale scavato dalle marmotte e rotolato verso valle spesso può pregiudicare la lavorazione manuale e, soprattutto, quella meccanica, mentre d’altronde la falciatura dei prati montani viene sovvenzionata con premi incentivanti per la tutela paesaggistica.”
L’Osservatorio, dunque, si limita a descrivere, sinteticamente, la tipologia dei possibili danni all’agricoltura, attribuibili alle marmotte (piccole erosioni che potrebbero compromettere la qualità pascoliva e la falciatura dei prati, soprattutto quella meccanica), senza fare riferimento a dati precisi in ordine alla loro effettiva esistenza, quantità e intensità.
L’Assessore provinciale competente afferma, nel decreto, che le valutazioni contenute in quel parere sono condivisibili “in quanto considerano l’attuale situazione faunistica, nonché il possibile impatto delle marmotte sui prati falciabili e in parte anche sui pascoli bovini”. Anche nel decreto che autorizza il piano di abbattimento, dunque, si parla solo di possibili pregiudizi.
Alla luce della esposta interpretazione della norma attributiva del potere di autorizzare piani di abbattimento per specie non cacciabili, il Collegio ritiene che l’Amministrazione resistente, prima di autorizzare il piano di abbattimento, avrebbe dovuto accertare, in concreto, l’esistenza, la portata e l’intensità dei danni causati dalle marmotte all’agricoltura.
La motivazione del decreto appare lacunosa con riferimento all’esistenza del pregiudizio e al carattere “notevole”, che il pregiudizio deve avere, come prescritto dalla norma.
Parimenti insufficiente si palesa la motivazione in ordine all’impatto del piano di abbattimento sulla consistenza numerica delle marmotte: anche sotto questo aspetto il decreto non dà alcuna certezza, limitandosi ad affermare che il piano di abbattimento “non dovrebbe affatto pregiudicare né la consistenza, né la distribuzione territoriale della specie”.
Infine, va osservato che l’Amministrazione resistente, quantomeno a partire dal 2000, ha autorizzato ogni anno un piano di abbattimento delle marmotte, sulla base di una motivazione pressoché identica, con ciò trasformando uno strumento eccezionale previsto dal legislatore in uno strumento ordinario di prelievo di una specie altrimenti non cacciabile (cfr. TRGA Bolzano, 14.12.2006, n. 448).
Per le considerazioni che precedono, assorbita ogni altra censura, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il decreto dell’Assessore provinciale per le Foreste 18 luglio 2006, n. 176/32.4.
Si ravvisano giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio. Nulla per quanto concerne il contributo unificato, essendo la ricorrente esente, in quanto associazione non lucrativa (cfr. art. 27bis, allegato B al DPR 26.10.1972, n. 642, aggiunto dall’art. 17 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460 e s.m.).

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate. Nulla per quanto concerne il contributo unificato, in quanto esente.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 18 aprile 2007.



 

 
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