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T.R.G.A. - SEZIONE DI BOLZANO - Sentenza 22 maggio 2007 n. 184
Pres. H Demattio; Est. A. Widmair
C G. (avv. A. Gabbanella) c. MINISTERO DELL’INTERNO (Avv. Dist. St.)


1. Militare e militarizzato – Personale di P.S. – Trasferimento per incompatibilità ambientale – Interesse del dipendente all’individuazione della sede – E’ recessivo.

 

2. Militare e militarizzato – Personale di P.S. – Trasferimento per incompatibilità ambientale – Discrezionalità – Contenuto.

 

3. Militare e militarizzato – Personale di P.S. – Trasferimento per incompatibilità ambientale – Profili sanzionatori nella condotta del dipendente – Irrilevanza - Ragioni.

 

3. Pubblica amministrazione – Atto amministrativo – Procedimento – Termine per la conclusione del procedimento – Art. 2, L. 7 agosto 1990 n. 241 - Perentorietà – Non sussiste.

1. La legge 1° aprile 1981, n. 121 e con il DPR 24 aprile 1982, n. 335 (concernente il nuovo ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) ha dettato per gli appartenenti all’Amministrazione della Pubblica Sicurezza una nuova disciplina che, seppur improntata a maggior tutela delle posizioni individuali dei dipendenti, rimane tuttavia caratterizzata da limitazioni non previste per il personale civile dello Stato. Pertanto, nella gestione del personale di Polizia sussiste un ampio potere discrezionale dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, la quale, dovendo istituzionalmente provvedere alla tutela di particolari e preminenti interessi primari per la civile convivenza, deve subordinare a questi le esigenze dei propri dipendenti. (1)

 

2. Il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale di un dirigente della P.S. è subordinato ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che può far ritenere nociva per il prestigio, il decoro e la funzionalità dell’ufficio l’ulteriore permanenza del dipendente nella sede a quo (2). Nel contesto di tale valutazione, non rileva tanto la responsabilità in sè e per sè del soggetto, il cui comportamento ha originato la situazione che, secondo l’Amministrazione, incide negativamente sull’andamento complessivo dell’ufficio, quanto la sussistenza di un episodio tale da compromettere il servizio stesso (3).

 

3. Ai fini della legittimità del provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale non è neppure necessario che dal comportamento tenuto dal dipendente emergano aspetti sanzionabili in sede disciplinare o penale, essendo meramente sufficiente che lo stesso, nel suo complesso, sia tale da nuocere al prestigio ed alla funzionalità dell’ufficio, provocando un oggettivo disagio rimovibile esclusivamente con l’allontanamento del dipendente medesimo (4). Infatti, il trasferimento per incompatibilità ambientale ha il fine di tutelare il prestigio ed il corretto funzionamento dei pubblici uffici e di garantire la regolarità e la continuità dell’azione amministrativa; la misura tende ad eliminare la causa obiettiva dei disagi e delle difficoltà che discendono dalla presenza del dipendente presso un determinato ufficio e, perciò, trascende da ogni valutazione circa la sua responsabilità e la ricorrenza di eventuali profili soggettivi di colpa (5).

 

4. Il termine per la definizione dei procedimenti amministrativi di cui all’art. 2 L. 7 agosto 1990 n. 241, pur avendo il fine di accelerare la conclusione dei procedimenti stessi, non ha carattere perentorio, né la sua eventuale violazione comporta la decadenza della potestà amministrativa o l’illegittimità del provvedimento adottato, nel senso che l’amministrazione può assumere i provvedimenti anche dopo la sua scadenza. Il provvedimento tardivo, qualora manchi un espressa previsione legislativa circa la decadenza decisoria, determina esclusivamente un eventuale responsabilità del funzionario che si attivi tardivamente, oltre a consentire all’interessato la proposizione di un ricorso avverso il silenzio – inadempimento. (4)

 

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(1) Cfr. in tal senso CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA – Sentenza 30 giugno 2003 n. 3909; SEZIONE QUARTA – Sentenza 8 aprile 2004, n. 1991.
(2) Cfr. ex plurimis CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIA – Sentenza 28 gennaio 2003, n. 34.
(3) Cfr. CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA - Sentenza 29 marzo 2002, n. 1782
(4) CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA – Sentenza 4 marzo 1992 n.241.
(5) CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA – Sentenza n. 1359 del 2001.
La decisone in epigrafe contiene una significativa rassegna di giurisprudenza in argomento: “il trasferimento per incompatibilità non ha carattere sanzionatorio né postula un comportamento contrario ai doveri di ufficio, non ha finalità disciplinare, essendo subordinato ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti, che possa far ritenere nociva per il prestigio, il decoro e la funzionalità dell’ufficio l’ulteriore permanenza del dipendente in una determinata sede. Ne discende, sotto tale angolazione, che le esigenze di servizio poste a base del trasferimento per incompatibilità sono sindacabili dal Giudice amministrativo solo ab externo, sotto il profilo della logicità e completezza della motivazione quale si evince dal complesso dell’attività procedimentale posta in essere rimanendo esclusa ogni indagine di merito sulla valutazione dell’amministrazione” (in questi termini tra altre C.St. VI, 29.03.2002, n. 1782; sez. IV, 11.03.2000, n. 1133).
Ed infine, si ricorda che giurisprudenza consolidata ritiene che la scelta della sede e dell’ufficio di destinazione rientra nella discrezionalità dell’amministrazione che deve in primo luogo ispirarsi alle esigenze organizzative generali della struttura, senza essere vincolata alle considerazioni connesse con la situazione personale e famigliare del dipendente contrastanti con tali esigenze (cfr. CGA n. 34 del 28.01.2003; TAR Lazio sez. I ter del 13.03.2006 n. 1907).
Peraltro, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4085 del 23.09.2003, ha affermato che “stante la particolare natura del trasferimento del pubblico dipendente per incompatibilità ambientale, caratterizzato da un ampio potere discrezionale finalizzato alla tutela del prestigio e dal corretto funzionamento degli uffici”, “in tale fattispecie non trovano rilevanza le situazioni personali e di famiglia dell’interessato”.
Circa la misura e l’intensità della discrezionalità esercitabile in materia osserva la difesa dell’amministrazione che in giurisprudenza è stato affermato che “anche dopo la smilitarizzazione della Polizia di Stato di cui alle legge n. 121 del 1981, permangono margini di esercizio del potere dell’amministrazione più estesi di quelli presenti nei rapporti ordinari di impiego, discrezionalità che si avvicina a quella amplissima impiegata dai comandi nei confronti dei militari” (C. St. sez. IV, 05.07.2002 n. 3693 e 3694; sez. IV del 31.05.2003, n. 3026). (A. Fac.)


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 184/2007 reg. Sent.
N. 309/2006 Reg. Ric.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano

costituito dai magistrati: Hugo DEMATTIO - Presidente; Anton WIDMAIR - Consigliere relatore;
Luigi MOSNA - Consigliere; Terenzio DEL GAUDIO - Consigliere ha pronunziato la seguente
 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso iscritto al n. 309 del registro ricorsi 2006 presentato da

 

C G., rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Gabbanella, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Bolzano, Via Leonardo da Vinci, n. 2/A. giusta delega a margine del ricorso del ricorso, - ricorrente –

 

c o n t r o

 

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, in Largo Porta Nuova n. 9, presso la quale, pure per legge, è domiciliato, - resistente –

 

per l'annullamento
del provvedimento del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza sub N. 333-D/4805 dd. 1.8.2006, notificato il 4.8.2006, con cui è stato disposto, con effetto immediato, per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale, il trasferimento dell’Assistente della Polizia di Stato Colosimo Giuseppe dalla Questura di Bolzano – Commissariato di Merano al Compartimento Polizia Ferroviaria di Verona – Posto Polfer di Rovereto, ed ogni altro ulteriore atto connesso, presupposto, conseguente e consequenziale.

 

Visto il ricorso notificato l’ 08.11.2006 e depositato in segreteria il 06.12.2006 con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno dd. 08.11.2006;
Vista l'ordinanza n. 190/2006 dd. 19.12.2006 di questo Tribunale con la quale è stata cautelarmente sospesa l'esecuzione del provvedimento impugnato;
Viste le memorie prodotte;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 14.03.2007 il consigliere Anton Widmair ed ivi sentito l’avv. A. Gabbanella per il ricorrente e l’avv. nessuno per il Ministero dell’Interno;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

F A T T O

 

È impugnato il decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – di data 01.08.2006, notificato il 04.08.2006, con cui è stato disposto, con effetto immediato, per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale, il trasferimento dell’Assistente della Polizia di Stato Colosimo Giuseppe dalla Questura di Bolzano – Commissariato di Merano al Compartimento Polizia Ferroviaria di Verona – Posto Polfer di Rovereto.
A fondamento del gravame proposto il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 55, 4 comma, DPR 24.04.1982, n. 335 – violazione dell’art. 3, legge 07.08.1990, n. 241 per mancanza ovvero insufficienza e contraddittorietà della motivazione – eccesso di potere – travisamento dei presupposti.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 55, 3° comma, DPR 24.04.1982, n. 335 – Violazione dell’art. 3, legge 07.08.1990, n. 241 per insufficiente motivazione.
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, legge 07.08.1990, n. 241.
Per gli anzidetti motivi il ricorrente chiede che il Tribunale adito voglia annullare l’atto impugnato ed ogni altro atto ad esso preordinato, presupposto, conseguente, attinente e connesso.
Si è costituito in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, riservandosi di dedurre e concludere in prosieguo.
Con successiva memoria, depositata il 16.12.2006, la difesa dell’Amministrazione ha esposto le proprie controdeduzioni ed ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
La difesa del ricorrente ha replicato alle controdeduzioni dell’Amministrazione con memoria depositata il 02.03.2007.
Con ordinanza n. 190 depositata il 20.12.2006 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente, disponendo la sospensione del provvedimento impugnato.
All’udienza del 14.03.2007 il ricorso è stato posto in decisione.

 

D I R I T T O

 

Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie in esame, giovano, preliminarmente, le seguenti precisazioni.
Nel riassumere i fatti si seguirà l’ordine espositivo tenuto dal Capo della Polizia nel provvedimento impugnato, dove risulta
- che già con nota del 02.05.2005 il Questore di Bolzano aveva segnalato l’opportunità di trasferire ad altra sede, per incompatibilità ambientale, l’agente scelto della Polizia di Stato Colosimo Giuseppe in servizio presso il Commissariato di P.S. di Merano;
- che con nota datata 10.05.2005 la Direzione interregionale della Polizia di Stato “Veneto – Friuli, Venezia Giulia – Trentino Alto Adige” ha espresso parere favorevole al trasferimento autoritativo del dipendente;
- che siffatta proposta è scaturita a seguito di indagini di P.G., condotte dal personale del Commissariato di Merano, volte a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti;
- che nel corso delle sopraccitate investigazioni un indagato riferiva, in sede di sommarie informazioni, dell’esistenza di un rapporto di frequentazione tra il Colosimo ed un pregiudicato, indagato anch’esso nella medesima vicenda per la quale, peraltro, successivamente veniva tratto in arresto unitamente ad altre persone, nonché della circostanza che il dipendente aveva rivelato al malavitoso l’esistenza di un informatore che stava collaborando con gli inquirenti;
- che, per questi ultimi fatti, il Colosimo veniva deferito alla locale A.G. per il reato di cui all’art. 326 codice penale e che il G.I.P. presso il Tribunale di Bolzano, con ordinanza del 03.03.2006, disponeva l’archiviazione del relativo procedimento penale;
- che, per la frequentazione del pregiudicato, al dipendente è stata inflitta, con proprio decreto del 16.05.2006, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 2/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo, ai sensi dell’art. 4, n. 3 del DPR 737/81;
- che, a giudizio del Capo di Polizia “l’intrattenere rapporti con persona avente pregiudizi penali, cosa che peraltro sarebbe stata dichiarata anche dall’interessato”, comporterebbe grave nocumento all’immagine ed al prestigio dell’Amministrazione e farebbe venir meno, da parte dei privati cittadini, della magistratura, dei colleghi e sovraordinati, nei confronti dell’operatore in parola “quella necessaria fiducia di cui ogni appartenente alla Polizia di Stato deve sempre godere nell’ambiente in cui opera, stante la peculiarità dei servizi cui lo stesso è preposto”.
Seguiva l’avvio dell’iter procedurale per il trasferimento ad altra sede, ai sensi dell’art. 55, 4° e 5° comma DPR 335/82, nel corso del quale, con memorie difensive, il Colosimo dichiarava di non aver frequentato il pregiudicato ma di essersi limitato ad accompagnarlo a casa con la propria autovettura ed evidenziava, inoltre, che il trasferimento ad altra sede avrebbe comportato problematiche di carattere familiare.
Con nota del 14.03.2006 il Questore di Bolzano, in considerazione dell’archiviazione del procedimento penale e dell’esito di quello disciplinare, ha ritenuto non più sussistere i motivi di incompatibilità ambientale che avevano originato la proposta di allontanamento nei confronti del dipendente.
Tuttavia, come risulta dalle note datate risp. 14 e 16 marzo 2005 (rectius 2006), la direzione interregionale della Polizia di Stato “Veneto, Friuli –Venezia Giulia, Trentino Alto Adige”, discostandosi dal parere del Questore di Bolzano, ha confermato l’esigenza del trasferimento autoritativo del dipendente, ritenendo che i comportamenti assunti dal medesimo restano storicamente validi per comprovare la sussistenza della decisione.
Il Capo della Polizia, disponendo il trasferimento dell’assistente Colosimo per opportunità ed incompatibilità ambientale, ha ritenuto di non potere concordare con quanto rappresentato dal Questore di Bolzano, “giacché l’archiviazione in sede penale per il reato di rivelazione di segreti d’ufficio non fa venir meno il dato di fatto costituito dalla frequentazione di persone di cui il dipendente non solo conosceva i pregiudizi penali, ma su cui egli stesso stava indagando per la vicenda relativa al traffico di sostanze stupefacenti, tanto è vero che per tale comportamento il dipendente è stato anche sanzionato disciplinarmente”; ha ritenuto altresì “del tutto inverosimile la circostanza che il Colosimo abbia accompagnato il malavitoso da un locale pubblico all’abitazione dove lo stesso alloggiava e da lì, dopo averlo atteso sotto casa, presso altra località, solo sulla base di una semplice conoscenza”.
Indi, valutata “la situazione familiare del dipendente”, e “la carenza organica nel ruolo assistenti ed agenti del Posto Polfer di Rovereto “e ritenuto che “la citata sede contemperi le esigenze dell’amministrazione con le necessità del dipendente”, con il decreto impugnato il Capo della Polizia ha disposto il trasferimento sopra illustrato.
Risulta documentato che in data 05.09.2006 il dipendente, a seguito di istanza, ha avuto accesso alla documentazione inerente il disposto provvedimento di trasferimento.
Dopo questa sintetizzazione in fatto il Collegio passa al vaglio del gravame nel merito.
Le doglianze dedotte con i primi due motivi si prestano, per la loro connessione logico – funzionale, ad un esame congiunto e possono essere così sintetizzate:
1. Carenza di motivazione in ordine alle ragioni che avrebbero dovuto giustificare il trasferimento, non essendo allo scopo sufficiente il generico riferimento al “… solo fatto di aver dato un passaggio fino a casa ad un pregiudicato …”.
Lo stesso Consiglio provinciale di disciplina con delibera di data 13.03.2006, relativa al procedimento disciplinare avrebbe constatato che “… la sussistenza di un rapporto di amicizia e di frequentazione tra l’incolpato ed il pregiudicato non è stata comprovata né nel corso dell’attività disciplinare né nel corso dell’attività investigativa svolta in tal senso …”; e lo stesso Consiglio provinciale di disciplina avrebbe individuato con la detta delibera “… il solo fatto di aver dato un passaggio fino a casa ad un pregiudicato …”. Quanto all’istruttoria penale la stessa sarebbe sfociata in una richiesta (accordata) di archiviazione, motivata col rilievo che “… dalle indagini preliminari non sono emersi contatti tra l’indagato e Caputo Ernesto …”.
Non sarebbe dunque vero, che “… per la frequentazione del pregiudicato, al dipendente è stata inflitta, con decreto del 16.05.2006, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 2/30 di una mensilità dello stipendio …”; non vi sarebbe infatti stata alcuna frequentazione, bensì un singolo episodio.
2. Travisamento dei presupposti.
Il provvedimento essenzialmente poggerebbe su un travisamento dei fatti in quanto al Colosimo sarebbe stato addebitato (cfr. deliberazione Consiglio provinciale di disciplina citata) di avere intrattenuto “… rapporti di frequentazione con un pregiudicato, successivamente tratto in arresto, cui solo riferiva dell’esistenza di un informatore che stava collaborando con il personale del Commissariato ma anche altri particolari importanti concernenti l’indagine …”, e sarebbe stato invece sanzionato dal Consiglio provinciale di disciplina unicamente per aver dato un passaggio a casa ad un pregiudicato (e il paradosso sarebbe che gli avrebbe dato quel passaggio solo nella speranza di ottenere qualche informazione utile alle indagini).
Affermare, quindi, che le accuse sarebbero state storicamente dimostrate, costituirebbe “un vero e proprio falso … storico”, e su tale falso, e quindi su di un travisamento dei fatti,il provvedimento essenzialmente poggerebbe, il che renderebbe illegittimo il provvedimento di trasferimento.
3. Contraddittorietà della motivazione.
Tra le varie autorità che si sono in proposito del trasferimento espresse, proprio quella che più direttamente – per collocazione e contiguità geografica – sarebbe stata in grado di verificare in loco, e quindi, di valutare le decisive circostanze, ossia il Questore di Bolzano, e che avrebbe comunicato alla Direzione interregionale e al Ministero, con la sua nota di data 14.03.2006, che non sussistevano motivi di incompatibilità ambientale, non sarebbe stata presa in considerazione. Con quella lettera il Questore avrebbe ridimensionato quanto inizialmente prospettato.
Il ricorrente conclude che comunque su nessun elemento oggettivo si fonderebbe l’affermazione del capo della Polizia in ordine alla perdita di prestigio dell’Amministrazione e ad una riferibilità di tale perdita ad una condotta del dipendente.
4. Motivazione insufficiente sotto altro profilo.
Operando il trasferimento per incompatibilità ambientale in base al comma 4, a norma del terzo comma dell’art. 55 DPR n. 335/1982, l’Amministrazione “… deve tener conto delle esigenze di servizio e anche delle situazioni di famiglia …”.
Si duole il ricorrente che la sede di destinazione sarebbe stata assai frettolosamente individuata con il provvedimento impugnato, senza prendere in considerazione le problematiche di carattere familiare dal medesimo prospettate con memoria d.d. 14.02.2006 (una figlia di pochi mesi, un abitazione di recente acquistata in Merano ed un mutuo di € 800,00 mensili scadente nel 2019 cui far fronte). Sarebbe stato doveroso prendere in considerazione la possibilità di disporre il trasferimento a sedi più prossime (di Rovereto) a Merano, quale ad esempio Bolzano.
Le censure non appaiono fondate.
Come ricorda la difesa dell’Amministrazione, con la legge 01.04.1991, n. 121 e con il DPR 24.04.1982, n. 335 (concernente il nuovo ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) è stata dettata per gli appartenenti all’Amministrazione della Pubblica Sicurezza una nuova disciplina che, seppur improntata a maggior tutela delle posizioni individuali dei dipendenti, rimane tuttavia caratterizzata da limitazioni non previste per il personale civile dello Stato.
Precisa a tal proposito l’Avvocatura dello Stato che la stessa giurisprudenza ha esplicitamente dichiarato la sussistenza, nella gestione del personale di Polizia, di un ampio potere discrezionale dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, la quale, dovendo istituzionalmente provvedere alla tutela di particolari e preminenti interessi primari per la civile convivenza, deve subordinare a questi le esigenze dei propri dipendenti (cfr. in tal senso C. St. Sez. IV, 30.06.2003 n. 3909; sez. IV, 08.04.2004, n. 1991).
Rileva inoltre la stessa difesa del Ministro dell’Interno, con richiamo di diffusa giurisprudenza amministrativa, che la delicatezza delle funzioni affidate ad un dipendente della P.S. renderebbe, in tale materia, ancora più ampia la discrezionalità di cui gode l’Amministrazione per quanto attiene alla valutazione degli elementi che possono nuocere al prestigio dell’Ente.
Dall’esposizione introduttiva della memoria dell’Amministrazione, il trasferimento ordinato appare basarsi su una situazione oggettiva di disagio creatasi nell’ambiente di lavoro a Merano dove il Colosimo presta servizio.
In tal senso depongono ora l’informativa in data 02.05.2005 del Questore di Bolzano alla Procura di Bolzano nei confronti del Colosimo per comportamenti posti in essere dallo stesso, secondo la quale “la stessa Autorità giudiziaria ha ritenuto rilevarsi ipotesi delittuose per le quali ha disposto ulteriori attività di indagine”; sia la nota in data 10.05.2005 della Direzione interregionale nella quale si legge “vista la gravità della situazione” rappresentata dal Questore di Bolzano, che ha espresso “parere favorevole all’adozione del provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale ai sensi dell’art. 55 DPR 335/82 nei confronti dell’agente scelto della Polizia di Stato Colosimo Giuseppe”.
Sebbene il GIP presso il Tribunale di Bolzano abbia disposto l’archiviazione del procedimento penale instaurato nei confronti del dipendente, il Capo della Polizia, al termine dell’istruttoria, per le considerazioni sopra riportate, ha disposto il trasferimento per incompatibilità ambientale.
Ritiene il Collegio, richiamandosi ad ampia giurisprudenza amministrativa, che trattasi nella specie di un provvedimento subordinato ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che può far ritenere nociva per il prestigio, il decoro e la funzionalità dell’ufficio l’ulteriore permanenza del Colosimo nella sede di Merano (cfr. ex plurimis CGA 28.01.2003, n. 34).
Invero, non rileva tanto la responsabilità in sè e per sè del soggetto, il cui comportamento ha originato la situazione che, secondo l’Amministrazione, incide negativamente sull’andamento complessivo dell’ufficio, quanto la sussistenza di un episodio tale da compromettere il servizio stesso (cfr. C.St. sez. VI, 29.03.2002, n. 1782).
L’atto impugnato esplica ampiamente, come mette in evidenza la difesa dell’amministrazione, i motivi posti a base del trasferimento in questione, anche mediante il richiamo “per relationem” a quanto illustrato dal Questore di Bolzano e dal direttore della Direzione interregionale nelle note espressamente richiamate, evidenziando il percorso logico seguito dall’amministrazione ai fini dell’adozione dell’atto.
Ed ancora secondo giurisprudenza consolidata, ai fini della legittimità del provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale non è neppure necessario che dal comportamento tenuto dal dipendente emergano aspetti sanzionabili in sede disciplinare o penale, essendo meramente sufficiente che lo stesso, nel suo complesso, sia tale da nuocere al prestigio ed alla funzionalità dell’ufficio, provocando un oggettivo disagio rimovibile esclusivamente con l’allontanamento del dipendente medesimo (C. St. sez. IV, 4.3.1992 n.241).
Infatti, il Consiglio di Stato con sentenza n. 1359 del 2001 ha stabilito che il trasferimento per incompatibilità ambientale ha il fine di tutelare il prestigio ed il corretto funzionamento dei pubblici uffici e di garantire la regolarità e la continuità dell’azione amministrativa; mira ad eliminare la causa obiettiva dei disagi e delle difficoltà che discendono dalla presenza del dipendente presso un determinato ufficio e perciò trascende da ogni valutazione circa la sua responsabilità e la ricorrenza di eventuali profili soggettivi di colpa.
Inoltre il Consiglio di Stato con sentenza n. 2970 del 28.05.2003 ha affermato che “il trasferimento per incompatibilità non ha carattere sanzionatorio né postula un comportamento contrario ai doveri di ufficio, non ha finalità disciplinare, essendo subordinato ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti, che possa far ritenere nociva per il prestigio, il decoro e la funzionalità dell’ufficio l’ulteriore permanenza del dipendente in una determinata sede. Ne discende, sotto tale angolazione, che le esigenze di servizio poste a base del trasferimento per incompatibilità sono sindacabili dal Giudice amministrativo solo ab externo, sotto il profilo della logicità e completezza della motivazione quale si evince dal complesso dell’attività procedimentale posta in essere rimanendo esclusa ogni indagine di merito sulla valutazione dell’amministrazione” (in questi termini tra altre C.St. VI, 29.03.2002, n. 1782; sez. IV, 11.03.2000, n. 1133).
Ed infine, si ricorda che giurisprudenza consolidata ritiene che la scelta della sede e dell’ufficio di destinazione rientra nella discrezionalità dell’amministrazione che deve in primo luogo ispirarsi alle esigenze organizzative generali della struttura, senza essere vincolata alle considerazioni connesse con la situazione personale e famigliare del dipendente contrastanti con tali esigenze (cfr. CGA n. 34 del 28.01.2003; TAR Lazio sez. I ter del 13.03.2006 n. 1907).
Peraltro, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4085 del 23.09.2003, ha affermato che “stante la particolare natura del trasferimento del pubblico dipendente per incompatibilità ambientale, caratterizzato da un ampio potere discrezionale finalizzato alla tutela del prestigio e dal corretto funzionamento degli uffici”, “in tale fattispecie non trovano rilevanza le situazioni personali e di famiglia dell’interessato”.
Circa la misura e l’intensità della discrezionalità esercitabile in materia osserva la difesa dell’amministrazione che in giurisprudenza è stato affermato che “anche dopo la smilitarizzazione della Polizia di Stato di cui alle legge n. 121 del 1981, permangono margini di esercizio del potere dell’amministrazione più estesi di quelli presenti nei rapporti ordinari di impiego, discrezionalità che si avvicina a quella amplissima impiegata dai comandi nei confronti dei militari” (C. St. sez. IV, 05.07.2002 n. 3693 e 3694; sez. IV del 31.05.2003, n. 3026).
L’indagine fin qui svolta sui presupposti legali del provvedimento consente di approdare a pertinenti conclusioni motivazionali dell’atto in questione.
Col terzo motivo il ricorrente censura che il provvedimento impugnato, in quanto costituisce atto conclusivo del procedimento, sarebbe stato emesso solo il 01.08.2006, ossia oltre 2 mesi dopo la scadenza del termine di 120 giorni, indicato dal Ministro dell’Interno nel comunicare con atto di data 26.01.2006, l’avvio del procedimento per il trasferimento in esame.
Sarebbe stato violato l’art. 2 della legge n. 241/90 secondo il quale i procedimenti amministrativi debbono concludersi entro termini prefissati.
La doglianza non è fondata.
Rileva il Collegio, in armonia con diffusa giurisprudenza, che il termine per la definizione dei procedimenti amministrativi di cui all’art. 2 citato, pur avendo il fine di accelerare la conclusione dei procedimenti stessi, innanzitutto non ha carattere perentorio, né la sua eventuale violazione comporta la decadenza della potestà amministrativa o l’illegittimità del provvedimento adottato, nel senso che l’amministrazione può assumere i provvedimenti anche dopo la sua scadenza. Il provvedimento tardivo, qualora manchi un espressa previsione legislativa circa la decadenza decisoria, determina esclusivamente un eventuale responsabilità del funzionario che si attivi tardivamente, oltre a consentire all’interessato la proposizione di un ricorso avverso il silenzio – inadempimento (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, 24.08.2006, n. 18442; Tribunale superiore per le acque pubbliche 22.02.1999, n. 38; C. St. sez. VI, 28.06.1995, n. 649; TAR Liguria Genova, sez. I, 07.04.2006, n. 349).
Il ricorso, in definitiva, è da rigettarsi.
Quanto alle spese di lite, il Collegio reputa che le stesse possano, sussistendo giusti motivi, essere compensate tra le parti in causa.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Il presente procedimento è esente da contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 14.03.2007.



 

 
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