T.R.G.A. - SEZIONE DI BOLZANO - Sentenza 6 giugno 2007 n. 213
Pres. H Demattio; Est. H. Zelger
R.G. N. 227/06
1)ORDINE degli INGEGNERI della PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, 2) ING. L. H.; 3) ING. S. C.; 4) ORDINE degli ARCHITETTI della PROVINCIA AUTONOMA di BOLZANO; 5) ARCH. B. P. 6) ARCH. U. E., (avv.ti M. Schullian e C. Senoner)
R.G. N. 4/07:
1) ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 2) L. H. 3) ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 4) B. P. (avv. M. Schullian e C. Senoner) c. la PROVINCIA AUTONOMA di BOLZANO (avv.ti M. Larcher, A. Roilo e P. Pignatta)
e con motivi aggiunti nei confronti di R.G. N. 227/06
C. D. (n.c.) e M. D., 3M E. S.r.l. (n.c.) |
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1. Contratti della Pubblica Amministrazione – Servizi di progettazione – Tariffe professionali – Abolizione - Art. 2, comma 1, della L. 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 – Abrogazione dei regolamenti contrattuali in essere – Impossibilità – Ragioni.
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2. Contratti della Pubblica Amministrazione – Servizi di progettazione – Tariffe professionali – Abrogazione – Effetti – Disciplina regolamentare Provincia Autonoma di Bolzano – Legittimità - Ragioni.
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1. Con l'art. 2, comma 1, della L. 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, è stata abrogata ogni disposizione legislativa e regolamentare che prevede l'obbligatorietà delle tariffe professionali, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legge. Ciò non toglie, però, che, ai fini dell’operatività dell’abrogazione in gare d’appalto, necessiti la modifica dei regolamenti provinciali per la determinazione effettiva dei corrispettivi delle prestazioni professionali connesse con la progettazione e l’esecuzione di opere pubbliche. In effetti la citata norma statale ha disposto l’abrogazione delle disposizioni che stabiliscono tariffe obbligatorie fisse o minime, ma non ha abrogato anche i disposti per la pattuizione e determinazione dei compensi spettanti ai liberi professionisti. (1)
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2. E’ legittima la modifica del regolamento per la determinazione dei corrispettivi delle prestazioni professionali di cui al precedente decreto del Presidente della Provincia Autonoma 25.3.2004 n. 11, in attuazione dell'art. 2, comma 1, della L. 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223; invero, la normativa statale, sopra più volte citata, ha abolito l’inderogabilità dei minimi di tariffa per le prestazioni professionali, ma non ha affatto interferito con la potestà normativa della Provincia Autonoma di Bolzano – in un ambito riconducibile alla materia “lavori pubblici” – per la determinazione dei corrispettivi delle prestazioni professionali connesse con la progettazione ed esecuzione di opere pubbliche. (2)
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(1) Il Collegio ha così accolto la censura dei ricorrenti ordini e professionisti della Provincia Autonoma di Bolzano, i quali prospettavano la violazione e falsa applicazione dell’art. 25bis della Legge Provinciale n. 6/98 poiché nell’impugnata lettera d'invito veniva prospettato un onorario a corpo, con possibilità di presentare riduzioni su detto onorario senza alcuna limitazione, in applicazione della Legge Bersani n. 248 dd. 04.08.2006. Tale comportamento della Pubblica Amministrazione non terrebbe in alcun modo conto, secondo i ricorrenti, del fatto che la previsione dell'onorario a corpo si pone in netto contrasto con il sistema di determinazione degli onorari spettanti ai liberi professionisti, come delineato dall'art. 25bis della L.P. n. 6/1998 e come concretizzato ed attuato dal D.P.G.P. n. 11 dd. 25.03.2004, il quale non prevederebbe in alcun punto un sistema di quantificazione a corpo dell'onorario di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza.
(2) Il Collegio richiama la sentenza T.R.G.A. – Sentenza 20 giugno 2005 n. 243.
La censura dei ricorrenti è rivolta contro il regolamento provinciale il quale, in violazione di un precedente accordo con gli Ordini professionali, ha previsto la non obbligatorietà degli onorari concordati.
Nel rigettare tale censura, il Collegio sottolinea, in merito al fondamento della potestà normativa provinciale, che “la disciplina generale delle tariffe professionali non deve esser confusa con l’autonoma e specifica disciplina dei compensi dovuti ai professionisti tecnici per incarichi professionali relativi ad opere pubbliche, la quale non modifica le tariffe professionali, così come determinate, per ciascuna categoria professionale, dalla normativa statale. Invero, mentre la materia delle “tariffe professionali” deve farsi rientrare nella nuova competenza concorrente in materia di “professioni”, di cui all’art. 117, comma terzo, della Costituzione (così come sostituito dall’art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) - nella quale la Provincia, in forza del proprio Statuto speciale, non ha competenze specifiche in materia - i corrispettivi degli incarichi professionali nell’ambito dei lavori pubblici devono, invece, essere ricondotti alla materia dei “lavori pubblici”.
Il Collegio sottolinea che la non obbligatorietà delle tariffe professionali trova oggi conferma anche nella determinazione n. 4 del 29 marzo 2007 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la quale l’organo:
”a) E’ dell’avviso che l’abrogazione dell’obbligatorietà dei minimi tariffari disposta dall’articolo 2, della legge 248/2006, si applica anche agli affidamenti di servizi di ingegneria ed architettura disciplinati dal D.lgs. 163/2006;
b) Ritiene che siano da considerarsi implicitamente abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 163/2006: l’ultimo periodo del comma 2, dell’art. 92, il comma 4, dell’art. 92 e l’ultimo periodo del comma 3, dell’art. 53;
c) Ritiene che le stazioni appaltanti possono legittimamente determinare il corrispettivo a base d’asta utilizzando il D.M. 4 aprile 2001, attualmente in vigore;
d) E’ dell’avviso che non ha rilievo la norma richiamata dal comma 12 bis, dell’articolo 4, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;
e) Ritiene che i servizi tecnici di importo stimato inferiore a 100.000 euro possano essere affidati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 91, comma 2, del Codice, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa selezione di almeno cinque operatori economici da consultare se sussistono in tale numero soggetti idonei; al riguardo si rinvia anche alle indicazioni formulate da questa Autorità con la determinazione 19.1.2006, n. 1;
f) Ritiene che per i servizi tecnici di importo inferiore a 20.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del Codice, previa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell’attività contrattuale in economia.””
Secondo il Collegio, “Dalle considerazioni che precedono deriva dunque che a partire dall’entrata in vigore della legge Bersani non sussistono più ragioni imperative di interesse pubblico tali da giustificare il mantenimento delle tariffe minime obbligatorie e che i compensi per le prestazioni professionali sono determinabili con atti normativi (in Provincia di Bolzano con regolamento, ai sensi dell’art. 25 bis, sentiti gli ordini professionali).”. (A. Fac.) |
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 213/2007 Reg. Sent.
N. 227/2006 Reg. Ric.
N. 4/2007 Reg. Ric.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano
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costituito dai magistrati: Marina ROSSI DORDI - Presidente; Hans ZELGER - Consigliere relatore; Margit FALK EBNER - Consigliere; Lorenza PANTOZZI LERJEFORS - Consigliere
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ha pronunziato la seguente
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S E N T E N Z A
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sui ricorsi iscritti al n. 227 del registro ricorsi 2006 e al n. 4 del registro ricorsi 2007 presentati da
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R.G. N. 227/06:
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1) ORDINE degli INGEGNERI della PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente e legale rappresentante ing. Letzner Hansjörg;
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2) ING. LETZNER HANSJÖRG, in proprio;
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3) ING. SARTORI CLAUDIO;
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4) ORDINE degli ARCHITETTI della PROVINCIA AUTONOMA di BOLZANO;
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5) ARCH. BONATTI PAOLO, in proprio;
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6) ARCH. UNTERHAUSER ELMAR, in proprio; tutti i ricorrenti rappresentati e difesi nel presente procedimento dagli avv.ti Manfred Schullian e Christoph Senoner di Bolzano, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Bolzano, V.le Stazione 5, giusta delega in calce del ricorso, - ricorrenti –
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R.G. N. 4/07:
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1) ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente e legale rappresentante ing. Letzner Hansjörg,
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2) LETZNER Hansjörg in proprio,
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3) ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente e legale rappresentante arch. Abram Lukas,
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4) BONATTI Paolo, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Manfred Schullian e Christoph Senoner, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Bolzano, V.le Stazione n. 5, giusta delega in calce al ricorso, - ricorrenti –
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c o n t r o
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PROVINCIA AUTONOMA di BOLZANO, in persona del suo Presidente, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 4691 dd. 20.12.2004, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Larcher, Alexandra Roilo e Patrizia Pignatta, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, Via Crispi 3, giusta delega a margine degli atti di costituzione, - resistente –
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e con motivi aggiunti nei confronti di
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R.G. N. 227/06:
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CAGOL Dario, - non costituito –
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MORA Danilo, 3M Engineering S.r.l. - non costituito –
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per l'annullamento
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R.G. N. 227/06:
1) del concorso per l’affidamento del servizio di direzione lavori, misure e contabilità, assistenza giornaliera e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva – Ristrutturazione del liceo classico “Walther von der Vogelweide” a Bolzano – 47/06, del relativo bando di gara pubblicato il 03.08.2006, del disciplinare di gara e degli allegati al disciplinare di gara (doc. 1-3) nonché di tutti i provvedimenti di approvazione/autorizzazione del concorso, non conosciuti dai ricorrenti;
2) di qualsiasi altro atto prodromico, endoprocedimentale, consequenziale o comunque connesso, anche se non espressamente richiamato o non conosciuto;
con la presentazione di motivi aggiunti in data 27.10.2006
1) delle lettere di invito a presentare un’offerta economica per le prestazioni professionali (servizio di direzione lavori delle strutture statiche, direzione lavori dell’impianto termosanitario e di ventilazione, direzione lavori dell’impianto elettrico, misura e contabilità lavori, assistenza giornaliera ai lavori, coordinamento della sicurezza nella fase esecutiva), per la realizzazione dell’opera in oggetto;
2) di qualsiasi altro atto prodromico, endoprocedimentale, consequenziale o comunque connesso, anche se non espressamente richiamato o non conosciuto;
nonché con la presentazione di motivi aggiunti in data 18.12.2006
1) del decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano dd. 25.10.2006, n. 60, con specifico riguardo al comma 2 dell’art. 1 e dell’art. 6;
2) per quanto occorrer possa e in misura ritenuta opportuna, della deliberazione della Giunta provinciale n. 3188 del 04.09.2006;
3) di qualsiasi altro atto prodromico, endoprocedimentale, consequenziale o comunque connesso, anche se non espressamente richiamato o non conosciuto;
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R.G. N. 4/07:
1) del decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano del 25.10.06, n. 60, con specifico riguardo al comma 2 dell’art. 1 e all’art. 6 e 2) per quanto occorra possa e in misura ritenuta opportuna, della deliberazione della Giunta provinciale n. 3188 del 04.09.2006.
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Visto il ricorso n. 227/06, notificato il 02.10.2006 e depositato in segreteria il 03.10.2006 con i relativi allegati;
Visto il ricorso n. 4/07, notificato il 09.01.2007 e depositato in segreteria
l’08.01.2007 con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano dd. 06.10.2006 e dd. 19.01.2007;
Vista l'ordinanza n. 142/06 dd. 10.10.2006 (R.G. N. 227/06) di questo Tribunale con la quale è stata cautelarmente sospesa l'esecuzione del provvedimento impugnato;
Visti i motivi aggiunti depositati in data 27.10.2006 (R.G. N. 227/06) dagli avv.ti Manfred Schullian e Christoph Senoner con istanza cautelare per la camera di consiglio del 07.11.2006;
Vista l'ordinanza n. 158/06 dd. 07.11.2006 di questo Tribunale con la quale è stata cautelarmente sospesa l'esecuzione del provvedimento impugnato;
Vista l'ordinanza collegiale n. 1/07 dd. 03.01.2007 (R.G. N. 227/06) di questo Tribunale con la quale il ricorso è stato rinviato ad altra udienza di merito;
Vista l’istanza cautelare depositata con motivi aggiunti in data 18.12.2006 (R.G. N. 227/06);
Vista l'ordinanza n. 7/07 dd. 09.01.2007 (R.G. N. 227/06) di questo Tribunale con la quale è stata respinta la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato con memoria con motivi aggiunti del 18.12.2006;
Vista l'ordinanza n. 11 dd. 23.01.2007 (R.G. N. 4/07) di questo Tribunale con la quale è stata respinta la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dai ricorrenti;
Vista le memorie prodotte;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 09.05.2007 il consigliere Hans Zelger ed ivi sentito l’avv. C. Oberhammer, in sostituzione dell’avv. M. Schullian, per i ricorrenti e l’avv. S. Beikircher, in sostituzione dell’avv. M. Larcher, per la Provincia autonoma di Bolzano;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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F A T T O
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Con il ricorso n. 227/06 è impugnato il bando di concorso per l’affidamento del servizio di direzione lavori, misure e contabilità, assistenza giornaliera e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per la ristrutturazione del liceo classico “Walther von der Vogelweide” a Bolzano, pubblicato in data 3.8.2006.
Con successiva memoria con motivi aggiunti, depositata in data 27.10.2006, è stata impugnata la lettera di invito dd. 23.10.2006, indirizzata a diversi liberi professionisti, a presentare, sempre per l’opera oggetto della presente vertenza, un’offerta economica per le prestazioni professionali di direzione lavori delle strutture statiche, direzione lavori dell’impianto termosanitario e di ventilazione, direzione dei lavori dell’impianto elettrico, misura e contabilità lavori, assistenza giornaliera ai lavori, coordinamento della sicurezza nella fase esecutiva per un tempo limitato di 100 giorni prorogabile a 12 mesi e prevedendo un compenso a corpo nella misura di € 50.000,00.-
Con un’ulteriore memoria con motivi aggiunti del 18.12.2006 è stato impugnato, infine, anche il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano dd. 25.10.2006 n. 60 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 45 del 7.11.2006, con il quale è stato modificato il regolamento per la determinazione dei corrispettivi delle prestazioni professionali di cui al precedente decreto n. 11/2004.
Il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano n. 60 del 25.10.2006 è stato impugnato, inoltre, con il ricorso n. 4/2007.
Vengono dedotti i seguenti motivi di impugnazione:
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Ricorso n. 227/2006
1. Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 223 dd. 04.07.2006, del Decreto Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano n. 11/2004, del verbale del 26.04.2006, dell’art. 2233 c.c. e dell’art. 25bis della Legge Provinciale n. 6/98; eccesso di potere per travisamento di fatti, per contraddittorietà, sviamento di potere, illogicità ed irrazionalità.
2. Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca (il bando richiama il decreto del presidente n. 11/04)
3. Violazione dell’art. 86 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità, illogicità e per travisamento.
4. Violazione degli artt. 3 e 7 del Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano del 25 marzo 2004, n. 11, per ingiustificata riduzione dell’importo posto a base di gara; eccesso di potere per contraddittorietà
Con i motivi aggiunti del 27.10.2006:
1. Eccesso di potere per elusione di provvedimento giurisdizionale, per travisamento e per sviamento di potere, ingiustizia manifesta e violazione del principio di buona amministrazione (art. 97 Costituzione).
2. Violazione dell’art. 25 bis L.P. n. 6/1998 nonché del D.P.G.P. n. 11 dd. 25.3.2004, fatta valere anche come vizio derivato.
3. Violazione dell’art. 12, comma 1 e 2, Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001 n. 41 e della circolare del 30.3.2005 e regolamento per l’appalto e l’esecuzione di lavori pubblici.
4. Violazione dell’art. 2, comma 2, del Decreto del Presidente della Provincia 25 marzo 2004 n. 11 e dell’art. 12, comma 3, Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001 n. 41, regolamento per l’appalto e l’esecuzione di lavori pubblici.
5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L.P. n. 6/1998.
6. Violazione del principio di buona amministrazione (art.97 Costituzione) per perplessità.
Con memoria con motivi aggiunti del 18.12.2006:
1. Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 223 dd. 04.07.2006, del Decreto Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano n. 11/2004, del verbale del 26.04.2006, dell’art. 2233 c.c. e dell’art. 25bis della Legge Provinciale n. 6/98; eccesso di potere per travisamento di fatti, contraddittorietà intrinseca, sviamento di potere, illogicità ed irrazionalità e violazione del principio di buona amministrazione.
2. Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 223 dd. 04.07.2006, del Decreto Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano n. 11/2004, del verbale del 26.04.2006, dell’art. 2233 c.c. e dell’art. 25bis della Legge Provinciale n. 6/98; eccesso di potere per travisamento di fatti, contraddittorietà intrinseca, sviamento di potere, illogicità ed irrazionalità e violazione del principio di buona amministrazione. Violazione dell’art. 86 del D. lgs 12 aprile 2006 n. 163.
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Ricorso n. 4/2007
1. Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 223 dd. 04.07.2006, del Decreto Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano n. 11/2004, del verbale del 26.04.2006, dell’art. 2233 c.c. e dell’art. 25bis della Legge Provinciale n. 6/98; eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà intrinseca, sviamento di potere, illogicità ed irrazionalità e violazione del principio di buona amministrazione.
2. Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 223 dd. 04.07.2006, del Decreto Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano n. 11/2004, del verbale del 26.04.2006, dell’art. 2233 c.c. e dell’art. 25bis della Legge Provinciale n. 6/98; eccesso di potere per travisamento di fatti, contraddittorietà intrinseca, sviamento di potere, illogicità ed irrazionalità e violazione del principio di buona amministrazione. Violazione dell’art. 86 del D. lgs 12 aprile 2006 n. 163.
La Provincia Autonoma di Bolzano si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dei ricorsi. Le parti controinteressate non si sono costituite.
All’udienza pubblica del 9 maggio 2007 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
Il dispositivo di sentenza è stato depositato ai sensi dell’art. 23 bis, comma 1, lett. B, legge 06/12/1971 n. 1034 (introdotto dall’art. 4 della legge n. 205 dd. 21.07.2000), in segreteria il giorno 15/05/2007.
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D I R I T T O
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In via preliminare, poiché i due ricorsi presentano profili di connessione soggettiva ed oggettiva, va disposta la loro riunione, affinché siano decisi con un’unica pronuncia.
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1. Il Collegio prende atto che la Provincia Autonoma di Bolzano ha prodotto con l’indice documenti dd. 11.4.2007 il provvedimento dd. 5.3.2007 della Commissione di gara, con il quale sono state annullate in via di autotutela tutte le determinazioni della gara pubblicata in data 3.8.2006, oggetto del ricorso introduttivo n. 227/2006.
Per tale motivo si prescinde dall’esame dei motivi dedotti avverso il predetto provvedimento e si dichiara la improcedibilità di questa parte del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
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2. Con memoria con motivi aggiunti è stata impugnata anche (memoria del 27.10.2006) la lettera di invito dd. 23.10.2006 indirizzata a diversi liberi professionisti, a presentare, sempre per l’opera oggetto della presente vertenza, un’offerta economica per le prestazioni professionali di direzione lavori delle strutture statiche, direzione lavori dell’impianto termosanitario e di ventilazione, direzione dei lavori dell’impianto elettrico, misura e contabilità lavori, assistenza giornaliera ai lavori, coordinamento della sicurezza nella fase esecutiva per un tempo limitato di 100 giorni, prorogabile a 12 mesi e prevedendo un compenso a corpo nella misura di € 50.000,00.
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2a. L’Amministrazione resistente solleva all’uopo 3 eccezioni di inammissibilità dei motivi aggiunti deducendo che l’impugnazione, con motivi aggiunti, di provvedimenti adottati in pendenza del ricorso potrebbe essere proposta solo se trattasi di un ricorso tra le stesse parti ed inerenti a provvedimenti connessi all’oggetto del ricorso principale. Nella fattispecie in esame, invece, i provvedimenti impugnati con motivi aggiunti riguarderebbero provvedimenti di un procedimento del tutto nuovo e con delle finalità del tutto diverse senza nessun collegamento con il procedimento oggetto dell’impugnativa principale. In effetti, oggetto dell'impugnazione principale sarebbe il concorso indetto a livello europeo per l'affidamento del servizio di direzione lavori, misura e contabilità, assistenza giornaliera e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per l'importo di € 326.299,98, mentre i provvedimenti oggetto dei motivi aggiunti riguarderebbero invece l’affidamento di servizi accessori, ritenuti necessari, urgenti ed indispensabili per evitare una ritardata consegna dei lavori affidati alla ditta aggiudicataria.
L’eccezione è infondata.
Infatti nel caso di specie si tratta, giusta l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato con legge 21 luglio 2000 n. 205, sempre della realizzazione della medesima opera nonché delle prestazioni professionali di assistenza e direzione dei lavori inerenti sempre la stessa opera e quindi di provvedimenti connessi all’oggetto del ricorso.
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2b. Con un’altra eccezione l’Amministrazione deduce che nel caso di specie i ricorrenti del ricorso principale avrebbero chiesto ed ottenuto la sospensione dell’affidamento del servizio di direzione dei lavori, misura e contabilità assistenza giornaliera e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva delle opere per la ristrutturazione del liceo classico, mentre i provvedimenti oggetto del ricorso per motivi aggiunti riguarderebbero l’affidamento di prestazioni specialistiche ed accessori ritenuti indispensabili per poter consegnare i lavori aggiudicati sin dal 12.9.2006 senza subire i danni da risarcirsi per ritardi. La gara europea avrebbe invece per oggetto l'affidamento a liberi professionisti di tutte le prestazioni generali e specialistiche, nessuna esclusa, per una durata di due anni e riguardante la ricostruzione del liceo classico di Bolzano, opera dichiarata di prima priorità.
L’eccezione è infondata.
I ricorrenti chiedono con la memoria con motivi aggiunti l’annullamento di un provvedimento autonomo ma connesso all’oggetto del ricorso.
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2c. Con la terza eccezione l’Amministrazione deduce che un’ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti deriverebbe dalla inammissibilità del ricorso principale per la mancata notifica del ricorso ai controinteressati. I ricorrenti avrebbero omesso nel ricorso principale di evocare in giudizio i partecipanti alla gara europea e cioè i soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione alla gara. All'udienza dd. 10.10.2006 l'amministrazione resistente avrebbe dimesso la lista dei partecipanti alla gara europea che sono titolari di un interesse, giuridicamente tutelabile, finalizzato all'esperimento della procedura di gara. I soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione alla gara sarebbero configurabili quali parti necessarie del giudizio.
Anche questa eccezione è infondata.
L’art. 21 della legge n. 1034 del 6.12.1971, come modificato con legge n. 205 del 21.7.2000, determina che i ricorsi devono essere notificati almeno ad uno dei controinteressati salvo l’eventuale obbligo di integrare le notifiche ad altri controinteressati che siano ordinate dal Tribunale amministrativo regionale. Dagli atti può essere desunto che la notifica dei motivi ad almeno un controinteressato è avvenuto, e cioè sia all’arch. dott. Dario Cagol sia all’ing. Mora Danillo.
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2d. Con i motivi dedotti in giudizio avverso la citata lettera d’invito che, per connessione logico-giuridica, possono essere esaminati congiuntamente, la ricorrente lamenta, sostanzialmente, la violazione e falsa applicazione dell’art. 25bis della Legge Provinciale n. 6/98. I ricorrenti espongono che nell’impugnata lettera d'invito viene prospettato un onorario a corpo, con possibilità di presentare riduzioni su detto onorario senza alcuna limitazione, in applicazione della Legge Bersani n. 248 dd. 04.08.2006.
Tale comportamento della Pubblica Amministrazione non terrebbe in alcun modo conto del fatto che la previsione dell'onorario a corpo si pone in netto contrasto con il sistema di determinazione degli onorari spettanti ai liberi professionisti, come delineato dall'art. 25bis della L.P. n. 6/1998 e come concretizzato ed attuato dal D.P.G.P. n. 11 dd. 25.03.2004, il quale non prevederebbe in alcun punto un sistema di quantificazione a corpo dell'onorario di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza.
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2e. L’Amministrazione resistente controbatte che senza ragione alcuna i ricorrenti sosterrebbero che la determinazione dell'onorario a corpo sarebbe in contrasto con le norme citate e che non sarebbe applicabile la legge Bersani. Infatti, con l'ordinanza 30 ottobre 2006 n. 352 la Corte Costituzionale, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 comma 12 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109 aggiunto dall'art. 7, comma 1 della legge 10 agosto 2002, n. 166, si sarebbe invece espressa nel senso che con l'art. 2, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, è stata abrogata ogni disposizione legislativa e regolamentare che prevede l'obbligatorietà delle tariffe professionali, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legge, precisando che alla legificazione non è di ostacolo il fatto che siano stati adottati in materia provvedimenti di sospensione da parte del giudice amministrativo.
Inoltre andrebbe sottolineato che la suddetta norma prevede espressamente che "nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionale"
L’amministrazione resistente non avrebbe fatto altro che applicare le tariffe professionali, sulle quali sarebbero stati ampiamente sentiti gli ordini professionali (doc. n. 1 e 4 Provincia).
Non vi sarebbe quindi dubbio che anche le norme provinciali previste in materia siano da ritenersi abrogate e gli onorari siano ora stabiliti con contratto da formarsi tra l'amministrazione ed il professionista, mentre le tariffe costituirebbero solo una base di riferimento per la determinazione dei compensi per le attività professionali.
A tal fine anche la Giunta provinciale, con la deliberazione n. 3188 dd. 4.9.2006, dopo aver sentito gli ordini professionali, avrebbe approvato le modifiche del regolamento per la determinazione dei corrispettivi delle prestazioni professionali connesse con la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche. In effetti dall'art. 1, comma 3, del nuovo regolamento risulterebbe ora espressamente che i criteri di calcolo degli onorari non sono obbligatori e dall'art. 7, comma 2, che sugli onorari può essere offerta una riduzione e risulta infine che non sono ammesse offerte in aumento.
L’Amministrazione deduce, infine, che nella disciplina delle professioni intellettuali il contratto costituirebbe la fonte principale per la determinazione del compenso, mentre la tariffa relativa rappresenterebbe una fonte sussidiaria e suppletiva, alla quale sarebbe dato ricorrere ai sensi dell'art. 2233 c.c. solo in assenza di pattuizioni al riguardo, con l’effetto che solo leggi formali o altri atti di uguale forza, che stabiliscano l'inderogabilità dei minimi tariffari, sancendo di nullità ogni patto contrario, potrebbero limitare il potere di autonomia delle parti, attribuendo priorità alla liquidazione in base a tariffa.
Le doglianze dei ricorrenti sono fondate.
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2f. Il Collegio concorda con l’Amministrazione resistente che con l'art. 2, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, è stata abrogata ogni disposizione legislativa e regolamentare che prevede l'obbligatorietà delle tariffe professionali, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legge. Ciò non toglie, però, che a tale fine devono essere modificati i regolamenti per la determinazione effettiva dei corrispettivi delle prestazioni professionali connesse con la progettazione e l’esecuzione di opere pubbliche. In effetti la citata norma statale ha disposto l’abrogazione delle disposizioni che stabiliscono tariffe obbligatorie fisse o minime, ma non ha abrogato anche i disposti per la pattuizione e determinazione dei compensi spettanti ai liberi professionisti. Tale circostanza è condivisa dalla stessa Amministrazione resistente avendo essa approvato, senza indugio, una modifica del regolamento per la determinazione dei corrispettivi oggetto della presente vertenza.
La lettera d’invito impugnata che si richiama alle nuove regole di liberalizzazione delle tariffe professionali, però, è stata emessa e spedita prima che entrasse in vigore la modifica del regolamento. Infatti, il provvedimento impugnato porta la data del 23.10.2007 mentre il regolamento di modifica per la determinazione dei compensi è stato emanato ai sensi ed in applicazione dell’art. 53 dello Statuto di Autonomia di cui al D.P.R. 31.8.1972 n. 670, dal Presidente della Provincia Autonoma in data 25.10.2006 e pubblicato sul Bollettino ufficiale il 7.11.2006. Quindi il provvedimento (emesso prima dell’entrata in vigore delle nuove regole) va esaminato alla luce delle norme di regolamento in vigore all’atto della sua emanazione, cioè quando non era ammessa la quantificazione a corpo degli onorari per le prestazioni professionali.
Per queste considerazioni il provvedimento impugnato deve essere annullato e possono considerarsi assorbiti i rimanenti motivi di gravame.
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3. Con la memoria con motivi aggiunti del 18.12.2006 e con il ricorso n. 4/2007 i ricorrenti impugnano il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano del 25.10.2006 n. 60, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 7.11.2006, con il quale è stato modificato il regolamento per la determinazione dei corrispettivi delle prestazioni professionali di cui al precedente decreto n. 11/2004, con specifico riguardo al comma 2 dell’art. 1 e dell’art. 6.
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3a. Si prescinde dall’esame dell’eccezione di improcedibilità formulata dalla Provincia, data l’evidente infondatezza del ricorso nel merito.
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3b. La questione di merito che viene proposta é tutta incentrata, sulla questione riguardante la potestà della Provincia Autonoma di modifica del regolamento per la determinazione dei corrispettivi delle prestazioni professionali di cui al precedente decreto del Presidente della Provincia Autonoma n. 11 del 25.3.2004, anche in assenza di un’eventuale intesa raggiunta con gli ordini professionali.
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3c. I ricorrenti sostengono che una tale modifica lederebbe le pretese dei ricorrenti dato che parte del contenuto contrasterebbe assolutamente con quanto concordato con gli Ordini professionali in questione. Infatti, con la deliberazione 15 marzo 2004, n. 829, dopo aver sentito i relativi Ordini professionali, la Giunta provinciale avrebbe approvato il regolamento di esecuzione per la determinazione dei corrispettivi delle prestazioni professionali connesse con la progettazione e l’esecuzione di opere pubbliche seguendo la procedura di cui all’art. 25bis della L.P. n. 6/1998, successivamente emanato dal Presidente della Provincia con decreto 25 marzo 2004, n. 11.
I ricorrenti sottolineano che dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge Bersani n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, improvvisamente la Provincia avrebbe emanato il qui impugnato decreto, che in parte riporta il contenuto del verbale di cui sopra, ma che con l’inserimento della non obbligatorietà degli onorari concordati, sostanzialmente azzererebbe invece l’accordo stesso e decreterebbe unilateralmente la sua inoperatività.
Sarebbe ovvio che tale meccanismo di annullamento unilaterale dell’esito di trattative svolte tra le parti si trasformi in un vizio di eccesso di potere per sviamento; ma vi sarebbe anche una netta violazione dell’art. 25bis, L.P. n. 6/98 per mancato rispetto della procedura ivi prevista, avendo introdotto l’amministrazione resistente una norma (‘demolitoria’ dell’accordo), senza aver preventivamente sentito gli ordini professionali sulla questione.
Il D.L. n. 223/2006, abolendo i minimi tariffari, non avrebbe voluto (né potuto) reprimere determinazioni concordate di onorari spettanti per prestazioni professionali. In primo luogo andrebbe esclusa ogni applicabilità diretta del decreto Bersani nell’ambito della Provincia Autonoma di Bolzano, di guisa che non può ritenersi automaticamente abrogata – o comunque non più applicabile – la disciplina provinciale eventualmente in contrasto con le previsioni della normativa nazionale. Un tale automatismo sarebbe escluso sia dallo Statuto di Autonomia vigente per la Provincia Autonoma di Bolzano (DPR 31 agosto 1972, n. 670) che dalle relative norme di attuazione (D. Lgs. 16 marzo 1992, n. 266).
La tesi dei ricorrenti non è persuasiva.
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3d. Con l'art. 2, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale, sono state abrogate le tariffe fisse o minime per prestazioni professionali.
In applicazione di tale norma statale la Provincia Autonoma, ha emanato la modifica del regolamento per la determinazione dei corrispettivi delle prestazioni professionali di cui al precedente decreto del Presidente della Provincia Autonoma n. 11 del 25.3.2004.
All’uopo è necessario sottolineare che non va confusa la disciplina generale delle tariffe professionali dalla autonoma e specifica disciplina dei compensi dovuti ai professionisti tecnici per incarichi professionali relativi ad opere pubbliche, la quale non modifica le tariffe professionali, così come determinate, per ciascuna categoria professionale, dalla normativa statale.
Invero, mentre la materia delle “tariffe professionali” deve farsi rientrare nella nuova competenza concorrente in materia di “professioni”, di cui all’art. 117, comma terzo, della Costituzione (così come sostituito dall’art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) - nella quale la Provincia, in forza del proprio Statuto speciale, non ha competenze specifiche in materia - i corrispettivi degli incarichi professionali nell’ambito dei lavori pubblici devono, invece, essere ricondotti alla materia dei “lavori pubblici”.
Da ciò consegue che con la normativa statale, sopra più volte citata, è stata abolita l’inderogabilità dei minimi di tariffa per le prestazioni professionali, mentre spetta alla Provincia Autonoma di Bolzano di regolamentare la determinazione dei corrispettivi delle prestazioni professionali connesse con la progettazione ed esecuzione di opere pubbliche (vedasi anche la sentenza di questo Tribunale n. 243 del 20.6.2005).
L’Amministrazione, quindi, si è avvalsa di tale potestà provvedendo alla modifica del regolamento di cui al Decreto D.P.G.P. n. 11/2004.
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3e. In aggiunta, il Collegio prende atto anche della determinazione n. 4 del 29 marzo 2007 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la quale questa si esprime con motivato parere come segue:
“”a) E’ dell’avviso che l’abrogazione dell’obbligatorietà dei minimi tariffari disposta dall’articolo 2, della legge 248/2006, si applica anche agli affidamenti di servizi di ingegneria ed architettura disciplinati dal D.lgs. 163/2006;
b) Ritiene che siano da considerarsi implicitamente abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 163/2006: l’ultimo periodo del comma 2, dell’art. 92, il comma 4, dell’art. 92 e l’ultimo periodo del comma 3, dell’art. 53;
c) Ritiene che le stazioni appaltanti possono legittimamente determinare il corrispettivo a base d’asta utilizzando il D.M. 4 aprile 2001, attualmente in vigore;
d) E’ dell’avviso che non ha rilievo la norma richiamata dal comma 12 bis, dell’articolo 4, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;
e) Ritiene che i servizi tecnici di importo stimato inferiore a 100.000 euro possano essere affidati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 91, comma 2, del Codice, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa selezione di almeno cinque operatori economici da consultare se sussistono in tale numero soggetti idonei; al riguardo si rinvia anche alle indicazioni formulate da questa Autorità con la determinazione 19.1.2006, n. 1;
f) Ritiene che per i servizi tecnici di importo inferiore a 20.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del Codice, previa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell’attività contrattuale in economia.””
Dalle considerazioni che precedono deriva dunque che a partire dall’entrata in vigore della legge Bersani non sussistono più ragioni imperative di interesse pubblico tali da giustificare il mantenimento delle tariffe minime obbligatorie e che i compensi per le prestazioni professionali sono determinabili con atti normativi (in Provincia di Bolzano con regolamento, ai sensi dell’art. 25 bis, sentiti gli ordini professionali).
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3f. I ricorrenti lamentano ora, in sede di modifica del regolamento di cui al D.P.G.P. n. 11/2004, la violazione dell’art. 25 bis della legge provinciale n. 6 del 17.6.1998, nel punto in cui prescrive l’obbligo di sentire gli Ordini professionali, garantendo così la loro partecipazione al procedimento di determinazione dei compensi per le prestazioni libero – professionali, che si conclude con l’emanazione del relativo regolamento.
I ricorrenti sottolineano che nel caso di specie, dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge Bersani n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, improvvisamente sarebbe stato emanato il qui impugnato decreto, che solo in parte riporterebbe il contenuto dei verbali del 13.4.2006 e del 26.04.2006, ma che con l’inserimento della non obbligatorietà degli onorari concordati, sostanzialmente azzererebbe invece l’accordo stesso e decreterebbe unilateralmente la sua inoperatività.
Sarebbe ovvio che tale meccanismo di annullamento unilaterale dell’esito di trattative svolte tra le parti si trasformasse in un vizio dell’eccesso di potere per sviamento, ma vi sarebbe anche una netta violazione dell’art. 25bis, L.P. n. 6/98 per mancato rispetto della procedura ivi prevista, avendo introdotto l’amministrazione resistente una norma (‘demolitoria’ dell’accordo) senza aver preventivamente sentito gli ordini professionali sulla questione. I ricorrenti tengono a precisare che nella seduta del 26.04.2006 di questa norma non si sarebbe parlato. Sarebbe pertanto di estrema evidenza la violazione della norma appena richiamata nonché il vizio dell’eccesso di potere per travisamento, violazione del principio del giusto procedimento (art. 97, Costituzione) nonché per contraddittorietà.
La censura non regge.
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3g. Il Collegio ritiene che all’uopo è utile richiamare il contenuto dell’art. 25bis della legge provinciale n. 6 del 1998, che prescrive che, prima dell’approvazione del regolamento di esecuzione sui corrispettivi di cui si tratta, debbano essere “sentiti i relativi ordini professionali”.
I ricorrenti ammettono di essere stati “sentiti”, ma, a loro dire, non vi sarebbe stato un confronto sulle ultime modifiche apportate al regolamento.
L’Amministrazione resistente ha, però, depositato in data 27.3.2004 copia del verbale del 3.8.2006, dal quale può essere desunto che, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, gli ordini sono stati sentiti anche in relazione alla modifica del regolamento, ora impugnata. Il verbale, il cui contenuto non è contestato dai ricorrenti, infatti, è stato redatto con il seguente contenuto:
“”Verbale riunione del 03.08.2006 - La riunione inizia alle ore 17.00. Presenti: Dr. Tengler, Ing. Sartori e Ing. Letzner per l'ordine degli ingegneri, Arch. Bonatti, Arch. Abram, Arch. Zöggeler per ordine degli architetti, p.i. Canotto per ordine dei periti industriali, Geom. Andreasi e Geom. Gert Fischnaller per ordine dei geometri.
DPP. 11/2004 Decreto Bersani.
Si discute della modifica al DPP 11, come da accordi presi d'intesa con gli Ordini, con la modifica dell'art. 7, alla luce delle nuove disposizioni di cui al Decreto Bersani. Pertanto lo sconto ivi previsto non è più limitato al 20%.
- Di tale articolo gli Ordini sono contrari, e chiedono l'applicazione di una disciplina dell'offerta anormalmente bassa, in analogia a quella per le imprese.
- Il ribasso del 50% quale limite per considerare l'offerta anomala, come risulta dal verbale della riunione dei Direttori d'ufficio della Rip. 11 del 24.07.2006, non viene accettato dagli Ordini.
- Gli Ordini sostengono che la nostra tariffa (DPP. 11/2004), anche con gli aggiornamenti è inferiore alla tariffa nazionale. Pertanto vogliono mantenere quale soglia di anomalia lo sconto del 20%.
- L'ing. Letzner chiede che a livello locale venga imposto, come criterio di valutazione nei concorsi, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa già a partire da importi di 50.00,00 -, e non solo il prezzo.
Il Dr. Tengler ribadisce la necessita di ancorare gli onorari a dei costi standardizzati per tipologie di opere in modo da evitare continui aggiornamenti in base ai costi di progettazione.
- Si conviene che gli Ordini avrebbero fornito idonea documentazione sull'abbandono della causa pendente al Consiglio di Stato.
Fine della seduta: ore 18.30“”
Da tale documento può essere desunto che l’Amministrazione resistente ha adottato la modifica del regolamento anche in rispetto delle norme di cui all’art. 25 bis della legge provinciale n. 6/1988 avendo, per l’appunto, sentiti i rappresentanti dei rispettivi ordini professionali. Non incide nel caso di specie che in sede di emanazione del D.P.G.P. n. 11/2004 fosse stato raggiunto in quella occasione un’intesa tra la Provincia e gli ordini professionali, visto che con il D.L. n. 223/2006 è stata abrogata qualsiasi obbligatorietà di garanzia delle tariffe minime e visto che ai sensi del disposto dell’art. 25 bis della L.P. n. 6/1998, gli ordini professionali devono unicamente essere sentiti e non deve essere raggiunta alcuna intesa per l’adozione del regolamento per la determinazione dei compensi spettanti ai liberi professionisti per le loro prestazioni.
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3h. I ricorrenti lamentano con un altro motivo la violazione dell’art. 86,2° comma, del Codice De Lise che disciplina la valutazione della congruità delle offerte in relazione sia ai punti relativi al prezzo, sia alla somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione. La congruità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anomalmente bassa, dovrebbe poi essere valutata secondo il sistema di cui alla norma stessa. L’applicabilità di questa norma, anche in sede provinciale, verrebbe espressamente richiamata nella circolare della Provincia Autonoma di Bolzano. Inoltre, secondo la citata normativa il trattamento delle offerte anomale dovrebbe essere comune a tutti i contratti.
I ricorrenti sostengono che il nuovo codice degli appalti concederebbe alla stazione appaltante, per le sole gare aggiudicate al prezzo più basso, la facoltà di prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata secondo il calcolo già adottato dall’art. 21, comma 1bis, sempre che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. L’art. 6 dell’impugnato decreto n. 60/2006, che sostituisce l’art. 7 del D.P.G.P. n. 11/2004, non fisserebbe nessuna soglia di anomalia e non prevederebbe neanche la verifica ossia l’esclusione di offerte anormalmente basse. Per tale motivo la disciplina introdotta con il provvedimento impugnato si porrebbe in contrasto anche con l’art. 86, d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Neppure questa tesi è persuasiva.
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3i. Il Collegio concorda con l’Amministrazione resistente che al riguardo va precisato che la suddetta norma riassume semplicemente le norme comunitarie e nazionali vigenti in materia anche precedentemente alla sua entrata in vigore e cioè di cui all' art. 21, co. l-bis , L. n. 109/1994; art. 64, co. 6 e art. 91, co. 4, D.P.R. n. 554/1999; art. 19 , D. Lgs. n. 358/1992K art. 25, D.lgs. n. 157/1995; art. 25, D. Lgs. n. 158/1995, che in Provincia di Bolzano hanno trovato la loro disciplina nella legge n. 6/1998, debitamente richiamata nel disciplinare, e che all'art. 1 include nella definizione di "appalto pubblico di lavoro" la progettazione, all'art. 2 richiama la Direttiva UE 93/37/CEE, ora sostituita dalla Direttiva 2004/18, e all'art. 52 disciplina il procedimento di esclusione delle offerte anomale comune a tutti i contratti, senza eccezione alcuna. Il Collegio prende inoltre atto che l'amministrazione provinciale, come può essere desunto dalla memoria difensiva e dai documenti allegati (doc. n. 3 Provincia), applica la disciplina del sub procedimento di anomalia di cui all' art. 86 del codice De Lise, avendo a tal fine rilasciato apposita circolare in dd. 16.8.2006 che indica espressamente l'applicazione dell'art. 86 del D. Lgs. 163/2006.
Per queste considerazioni la memoria con motivi aggiunti e il ricorso n. 4/2007 non sono fondati e, pertanto, vanno rigettati.
Sussistono sufficienti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, mentre i contributi unificati dovranno essere sostenuti dalla Provincia Autonoma in riferimento al ricorso n. 227/06 rispettivamente dalle parti ricorrenti in riferimento al ricorso 4/07.
Nulla è da decidere per le spese tra le parti controinteressate e le altre parti del ricorso.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, previa riunione dei ricorsi in epigrafe, dichiara improcedibile il ricorso R.C. 227/2006 per sopravvenuta carenza di interesse in relazione all’impugnazione del bando di gara pubblicato il 3.8.2006, accoglie i motivi aggiunti al ricorso n. 227/06, depositati in data 27.10.2007, in relazione all’impugnazione della lettera di invito dd. 23.10.2006, annullando la stessa, rigetta il ricorso n. 4/2007 ed i motivi aggiunti al ricorso n. 227/07 presentati in data 18.12.2006.
Spese compensate.
Condanna la Provincia Autonoma di Bolzano al rimborso del contributo unificato in relazione al ricorso n. 227/06 in favore dei ricorrenti.
Nulla per le spese tra le parti controinteressate e le altre parti dei ricorsi.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 09.05.2007.
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