T.R.G.A. - SEZIONE DI BOLZANO - Sentenza 5 giugno 2007 n. 209
Pres. H. Demattio; Est. M. Rossi Dordi
H. K. (avv. A. Osler) c. MINISTERO dell’INTERO e QUESTURA di BOLZANO (Avv. dist. St.) |
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1. Straniero – Permesso di soggiorno – Rinnovo, rilascio e revoca – Condanna per gravi reati – Rilevanza preclusiva automatica - In caso condanna patteggiata successiva alla L. 30 luglio 2002 n. 189 - Necessità.
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2. Straniero – Permesso di soggiorno – Rinnovo, rilascio e revoca – Condanna per gravi reati – artt. 4 e 5 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - Rilevanza preclusiva automatica – Integra un effetto amministrativo – Non costituisce una sanzione accessoria od una misura di prevenzione - Ragioni.
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1. La condanna per un reato inerente gli stupefacenti, anche in seguito ad applicazione della pena su richiesta, è motivo ostativo per il cittadino extracomunitario, non solo per il primo permesso di soggiorno, ma anche per il rinnovo; tale condanna determina pure la revoca del permesso in corso di validità, senza alcuna previsione di vaglio della concreta pericolosità sociale del soggetto istante. Un tanto sempre che la richiesta di patteggiamento sia stata effettuata successivamente all’entrata in vigore della L. 30 luglio 2002 n. 189 (11.9.2002), che ha introdotto esplicitamente la previsione anche di una condanna “patteggiata” per determinati reati quale preclusione al permesso di soggiorno, in quanto se la richiesta di patteggiamento fosse avvenuta in un periodo antecedente, lo straniero non avrebbe avuto contezza delle conseguenze penalizzanti di tale scelta. (1)
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2. La preclusione al rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno e la previsione di revoca dello stesso, di cui agli artt. 4 e 5 D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificati, non rappresenta una sanzione accessoria alla condanna o una misura di prevenzione, a cui possa applicarsi l’art. 166 c.p., bensì un effetto di natura amministrativa che il legislatore ha deciso di far direttamente discendere dal fatto storico consistente nella condanna riportata per taluni specifici reati, che vengono considerati come oggettivi indici di pericolosità sociale (2). La disomogeneità dei parametri normativi di riferimento e dei sottesi criteri di giudizio, impedisce la traslazione del giudizio posto a fondamento della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. (3).
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(1) Il Collegio ribadisce in motivazione orientamenti consolidati della giurisprudenza: “La condanna per reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti, il provvedimento di revoca appare vincolato, come ritenuto in modo pressoché univoco dalla giurisprudenza amministrativa: cfr. ex multis CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA – Sentenza 17 maggio 2006, n. 2866; TAR UMBRIA - Sentenza 24 febbraio 2006, n. 64; TAR TOSCANA – Sentenza 15 marzo 2006, n. 936; TAR VENETO n. 2247/06; TAR BOLZANO nn. 7 e 248/06. La condanna per il reato suindicato è ostativa al rinnovo, costituendo per previsione legislativa una presunzione di pericolosità, che non abbisogna di un’ulteriore specifica disamina sulla personalità dell’istante e sul suo inserimento sociale (rectius la preclude).”
Il Collegio ricorda inoltre che “Il combinato disposto dell’art. 4 comma 3 D.Lgs. 25.7.1998, n. 286, come sostituito dall’art. 4 comma 1 lett. b) della legge 30.7.2002 n. 189 e dell’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 286/1998, era stato rimesso alla Corte Costituzionale con ordinanza n. 561/2005 del TAR Lombardia Sez. di Brescia, ma la Corte Costituzionale con sentenza n. 414/2006 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata. Pende tuttora la questione di legittimità costituzionale dei medesimi articoli, per quanto attiene la situazione di extracomunitari già regolarmente soggiornanti nel nostro paese, in esito alla rimessione alla Corte operata dal TAR Campania – Salerno, con ordinanza 23.2.2006, n. 736, con riferimento anche alla direttiva europea relativa allo status dei cittadini stranieri “soggiornanti di lungo periodo”.”.
(2) CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA – Sentenza 17.5.2006, n. 2866; TAR PIEMONTE - Sentenza 13 novembre 2006, n. 4169; TAR TOSCANA - Sentenza 18 gennaio 2007, n. 24.
(3) vedi CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA – Sentenza 26 maggio 2006, n. 3146.
Il Collegio supera anche i dubbi sollevati dal ricorrente in merito alla legittimità costituzionale della nuova disciplina, secondo cui la condizione di straniero interferirebbe con l’applicazione della legge penale (asseritamene quella sulle conseguenze delle condanne condizionalmente sospese ex art. 166 c.p., nonché dell’impossibilità di applicazione di misure di sicurezza – la possibilità di dar luogo all’espulsione dello straniero – a seguito della sentenza patteggiata, ai sensi dell’art. 445 cpp), introducendo una non consentita discriminazione in odio al cittadino straniero non appartenente all’Unione europea.
Osserva il Collegio, “l’art. 4, come modificato dalla cosiddetta Legge Bossi-Fini, individua una serie di condotte integranti le fattispecie menzionate dalla norma come oggettivi indici di pericolosità sociale, che vengono ritenuti per legge come “requisiti individuali negativi, ostativi all’inserimento dello straniero nella comunità nazionale” (cfr. TRGA Trento n. 6/07). Un tanto costituisce una valutazione di pericolosità sociale predefinita dal legislatore, nell’ambito della discrezionalità che gli compete, e la previsione di uno stesso regime normativo per le ipotesi di ingresso ed anche per quelle di permanenza dello straniero nel territorio dello Stato non appare in contrasto con i diritti fondamentali dello straniero regolarmente soggiornante.”. (A. Fac.) |
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 209/2007 Reg. Sent.
N. 196/2006 Reg. Ric.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano
costituito dai magistrati: Hugo DEMATTIO - Presidente; Anton WIDMAIR - Consigliere; Luigi MOSNA - Consigliere; Marina ROSSI DORDI - Consigliere relatore |
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ha pronunziato la seguente
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S E N T E N Z A
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sul ricorso iscritto al n. 196 del registro ricorsi 2006 presentato da
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H. K., rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Osler, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso, in Bolzano, Via Duca d’Aosta n. 64, giusta delega a margine del ricorso - ricorrente –
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c o n t r o
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MINISTERO dell’INTERO e QUESTURA di BOLZANO, in persona del Ministro dell’Interno e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, in Largo Porta Nuova n. 9, presso la quale, pure per legge, è domiciliata, - resistenti –
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per l'annullamento
del decreto di revoca del permesso di soggiorno emesso dal Questore della Provincia di Bolzano in data 26.05.2006 prot. n. 32/06.
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Visto il ricorso notificato il 25.07.2006 e depositato in segreteria il 01.08.2006 con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Bolzano dd. 04.08.2006;
Viste le memorie prodotte;
Vista l'ordinanza n. 115 dd. 22.08.2006 di questo Tribunale con la quale è stata accolta la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 07.02.2007 il consigliere Marina Rossi Dordi ed ivi sentito l’avv. A. Osler per il ricorrente;
Nessuno è comparso per il Ministero dell’Interno e per la Questura di Bolzano;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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F A T T O
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Con il ricorso in epigrafe viene impugnato il decreto n. 32 di data 26 maggio 2006, con il quale il I° dirigente vicario del Questore della provincia di Bolzano ha disposto la revoca del permesso di soggiorno detenuto dal cittadino albanese Hamzaj Klodjol.
Il provvedimento impugnato viene censurato sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di legge.
Si è costituito il Ministero dell’Interno, producendo documentazione e chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato, previa reiezione dell’istanza cautelare.
Con ordinanza n. 115/2006, assunta nella camera di consiglio del 22.8.2006, questo Tribunale accoglieva l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato, presentata dal ricorrente.
Alla pubblica udienza del 7.2.2007, in vista della quale l’Amministrazione depositava una memoria difensiva, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
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D I R I T T O
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Il ricorso non è fondato.
Preliminarmente, in punto di fatto, va rilevato come dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente è stato condannato con sentenza, ex art. 444 cpp, del GUP del Tribunale di Trento di data 17.11.2005, ad anni uno e mesi sei di reclusione con concessione della sospensione condizionale della pena, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ex art. 73 D.P.R. 309/90. Tale condanna costituisce il presupposto dell’impugnato diniego, con riferimento all’art. 5 comma 5 del D.Lgs. 286/98, che richiama l’art. 4 comma 3 della stessa norma, come modificato dalla legge 189/2002.
Il ricorrente censura il provvedimento impugnato sotto il profilo della violazione della normativa di cui al D.Lgs. 286/1998, come modificato ed integrato dalla L. 30.7.2002 n. 189 e della carenza di motivazione, in quanto a suo dire l’Amministrazione avrebbe effettuato una valutazione della situazione secondo criteri normativi astratti, considerando solo la condanna penale, trascurando il fatto che si trattasse di una condanna “patteggiata” e senza prendere in esame l’ottenuta sospensione condizionale della pena. Inoltre la previsione normativa prevederebbe come requisiti per l’ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio italiano solamente “idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno”, mentre l’altra parte dell’art. 4 co. 3 del D.Lgs. 286/98, che attiene al non essere considerati una minaccia per l’ordine pubblico ed al non aver subito condanne per determinati reati, si riferirebbe solo al momento dell’ingresso, costituendo appunto tali previsioni ulteriori condizioni (ma non requisiti, secondo il tenore letterale dell’articolo) richieste ai fini di controllare il fenomeno migratorio, nel senso di escludere l’accesso al nostro territorio a chi avesse dimostrato una condotta gravemente contraria alla legge. Successivamente all’ingresso, per la permanenza dello straniero, in ordine alle conseguenze di una sentenza di condanna penale, una lettura corretta del Testo Unico dovrebbe portare all’equiparazione dello straniero regolarmente insediato in Italia al cittadino italiano.
L’articolata doglianza, seppur suggestiva, non può essere condivisa.
L’art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 286/1998, come modificato dall’art. 4 comma 1 lett. b) della legge 30.7.2002 n. 189, stabilisce che non è ammesso in Italia lo straniero: “…che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380 commi 1 e 2 del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite”.
A sua volta l’art. 5 comma 5 dello stesso decreto legislativo prevede che:” Il permesso di soggiorno o suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”.
Un tanto premesso, risultando a carico del ricorrente una condanna per reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti, il provvedimento di revoca appare vincolato, come ritenuto in modo pressoché univoco dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis CdS Sez. VI 17.5.2006, n. 2866; TAR Umbria 24.2.2006, n. 64; TAR Toscana 15.3.2006, n. 936; TAR Veneto n. 2247/06; TAR Bolzano nn. 7 e 248/06).
La condanna per il reato suindicato è ostativa al rinnovo, costituendo per previsione legislativa una presunzione di pericolosità, che non abbisogna di un’ulteriore specifica disamina sulla personalità dell’istante e sul suo inserimento sociale (rectius la preclude).
Il combinato disposto dell’art. 4 comma 3 D.Lgs. 25.7.1998, n. 286, come sostituito dall’art. 4 comma 1 lett. b) della legge 30.7.2002 n. 189 e dell’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 286/1998, era stato rimesso alla Corte Costituzionale con ordinanza n. 561/2005 del TAR Lombardia Sez. di Brescia, ma la Corte Costituzionale con sentenza n. 414/2006 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata. Pende tuttora la questione di legittimità costituzionale dei medesimi articoli, per quanto attiene la situazione di extracomunitari già regolarmente soggiornanti nel nostro paese, in esito alla rimessione alla Corte operata dal TAR Campania – Salerno, con ordinanza 23.2.2006, n. 736, con riferimento anche alla direttiva europea relativa allo status dei cittadini stranieri “soggiornanti di lungo periodo”.
Allo stato, però, l’interpretazione della normativa vigente, salvo qualche isolata decisione di TAR, è nel senso di considerare la condanna per un reato inerente gli stupefacenti, anche in seguito ad applicazione della pena su richiesta, quale motivo ostativo per il cittadino extracomunitario, non solo per il primo permesso di soggiorno, ma anche per il rinnovo e che tale condanna determini pure la revoca del permesso in corso di validità, senza alcuna previsione di vaglio della concreta pericolosità sociale del soggetto istante. Un tanto sempre che la richiesta di patteggiamento sia stata effettuata successivamente all’entrata in vigore della lege n. 189/02 (11.9.2002). che ha introdotto esplicitamente la previsione anche di una condanna “patteggiata” per determinati reati quale preclusione al permesso di soggiorno, in quanto se la richiesta di patteggiamento fosse avvenuta in un periodo antecedente, lo straniero non avrebbe avuto contezza delle conseguenze penalizzanti di tale scelta. Nel caso di specie, come si evince dalla sentenza del GUP di Trento di data 17.11.2005 (vedi doc. 5 di parte ricorrente), la scelta del patteggiamento è avvenuta in epoca in cui era in vigore la normativa predetta.
Il ricorrente espone ancora che le previsioni di cui all’art. 166 del codice penale, come novellato dalla L. 7.2.1990, n. 19, che stabiliscono che la pena condizionalmente sospesa non può costituire motivo per l’applicazione di misure di prevenzione né impedimento per ottenimento di concessioni o autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorative, vanno applicate anche al rilascio del permesso di soggiorno, presupposto per la permanenza nel nostro paese e per lo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa da parte degli stranieri. Secondo la tesi difensiva del ricorrente gli effetti della condanna penale resterebbero in qualche misura “congelati” dal beneficio della condizionale, in vista della successiva estinzione del reato.
L’argomentazione difensiva non può trovare ingresso.
Ad avviso del Collegio, come peraltro rilevato da giurisprudenza recente, (CdS, Sez. VI, 17.5.2006, n. 2866; TAR Piemonte 13.11.2006, n. 4169; TAR Toscana 18.1.2007, n. 24), la preclusione al rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno e la previsione di revoca dello stesso, di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 286/98, come modificati, non rappresenta una sanzione accessoria alla condanna o una misura di prevenzione, a cui possa applicarsi l’art. 166 c.p., bensì un effetto di natura amministrativa che il legislatore ha deciso di far direttamente discendere dal fatto storico consistente nella condanna riportata per taluni specifici reati, che vengono considerati come oggettivi indici di pericolosità sociale.
Il Collegio condivide pertanto l’argomentazione esposta in una recente sentenza dal Consiglio di Stato, per cui “la disomogeneità dei parametri normativi di riferimento e dei sottesi criteri di giudizio, impedisce la traslazione del giudizio posto a fondamento della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ai fini del rilascio del permesso di soggiorno” (vedi: CdS sez. VI 26.5.2006, n. 3146).
Le considerazioni sin qui svolte depongono anche per l’insussistenza del profilo di incostituzionalità adombrato dal ricorrente, secondo il quale la condizione di straniero determinerebbe la mancata applicazione di una legge penale (asseritamene quella sulle conseguenze delle condanne condizionalmente sospese ex art. 166 c.p., nonché dell’impossibilità di applicazione di misure di sicurezza – la possibilità di dar luogo all’espulsione dello straniero – a seguito della sentenza patteggiata, ai sensi dell’art. 445 cpp), con conseguente discriminazione del cittadino straniero non appartenente all’Unione europea.
Invero l’art. 4, come modificato dalla cosiddetta Legge Bossi-Fini, individua una serie di condotte integranti le fattispecie menzionate dalla norma come oggettivi indici di pericolosità sociale, che vengono ritenuti per legge come “requisiti individuali negativi, ostativi all’inserimento dello straniero nella comunità nazionale” (cfr. TRGA Trento n. 6/07). Un tanto costituisce una valutazione di pericolosità sociale predefinita dal legislatore, nell’ambito della discrezionalità che gli compete, e la previsione di uno stesso regime normativo per le ipotesi di ingresso ed anche per quelle di permanenza dello straniero nel territorio dello Stato non appare in contrasto con i diritti fondamentali dello straniero regolarmente soggiornante.
L’infondatezza dei motivi di doglianza determina l’infondatezza del ricorso con conseguente reiezione dello stesso.
Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano -, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 7.2.2007.
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