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n. 6-2007 - © copyright

 

T.R.G.A. - SEZIONE DI BOLZANO - Sentenza 27 maggio 2007 n. 198
Pres. H. Demattio; Est. L. Pantozzi Lerjefors
V O. N.V. (avv.ti G. Mattei, M. Sica e P. Borghi) c. COMUNE di APPIANO SULLA STRADA DEL VINO (avv. M. Schullian)


Ambiente e territorio – Inquinamento elettromagnetico - Stazioni radio base telefoni cellulare – Localizzazione – Poteri pianificatori comunali – Ampiezza e limiti.

E’ pur vero che l’assimilazione delle antenne per stazioni radio base di telefonia mobile alle opere di urbanizzazione primaria non preclude, di per sé, ai Comuni, nell’esercizio del potere di pianificazione urbanistica, di prevedere la localizzazione delle antenne in determinati ambiti del territorio, ma la giurisprudenza ha chiarito che deve essere assicurato l’interesse, di rilievo nazionale, ad una capillare distribuzione del servizio. (1) Pertanto, se è ben ammissibile, nell’ambito del potere di pianificazione urbanistica, introdurre regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico - ambientale o storico - artistico ovvero, per ciò che riguarda la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, individuare siti che, per destinazione d'uso e qualità degli utenti, possano essere considerati sensibili alle immissioni radioelettriche, ma tale potere non può spingersi fino al punto di imporre 'limitazioni alla localizzazione' degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa. (2)

 

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(1) cfr. CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA - Sentenza 5 dicembre 2005, n. 6961 e SEZIONE SESTA - Sentenza 28 febbraio 2006, n. 894.
(2) cfr. CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 7 ottobre 2003, n. 307 e 7 novembre 2003, n. 331; CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA - Sentenza 5 giugno 2006, n. 3332 e 30 maggio 2003, n. 2997.
Osserva il Collegio che “l’orientamento giurisprudenziale suddetto non muta di fronte alle competenze legislative ed amministrative attribuite dallo Statuto regionale alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Invero, il Consiglio di Stato, decidendo una controversia tra un gestore di telefonia e la Provincia autonoma di Trento, dopo aver richiamato i principi già affermati dalla Sezione VI, sul tema della disciplina della tutela dalle esposizioni ai campi elettromagnetici, ha affermato che “la disciplina della protezione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici riguarda…non solo la tutela ambientale, ma anche la materia della salute…” E che “…la competenza secondaria in materia di igiene e sanità deve essere esercitata nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato…Pertanto anche la Provincia autonoma di Trento deve esercitare le proprie competenze in materia nel rispetto dei limiti di esposizione dei valori di attenzione…fissati dallo Stato…”e “…il dichiarato intento di esercitare le proprie competenze in materia di governo del territorio non può giustificare l’adozione di misure che, nella sostanza, costituiscono, indirettamente, una deroga ai limiti di esposizione fissati dallo Stato, quali, ad esempio, il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radio base per la telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale, che ha lo stesso effetto di sovrapporre una determinazione cautelativa ispirata al principio di precauzione alla normativa statale che ha fissato i limiti di radiofrequenza, di fatto eludendo tale normativa” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 agosto 2003, n. 4841).”. (A. Fac.)


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 198/2007 Reg. Sent.
N. 231/2006 Reg. Ric.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano

costituito dai magistrati: Hugo DEMATTIO - Presidente; Hans ZELGER - Consigliere; Terenzio DEL GAUDIO - Consigliere; Lorenza PANTOZZI LERJEFORS - Consigliere relatore
 

ha pronunziato la seguente

 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso iscritto al n. 231 del registro ricorsi 2006 presentato da

 

V O. N.V., in persona del procuratore speciale, dott. Saverio Tridico, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianfranco Mattei, Marco Sica e Paolo Borghi, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Bolzano, via Argentieri, n. 2, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente –

 

c o n t r o

 

COMUNE di APPIANO SULLA STRADA DEL VINO, in persona del Sindaco pro tempore, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta comunale n. 835 dd. 10.10.2006, rappresentato e difeso dall’avv. Manfred Schullian, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, in Bolzano, viale Stazione n. 5, giusta delega a margine dell'atto di costituzione; - resistente –

 

e c o n t r o

 

PROVINCIA AUTONOMA di BOLZANO; - non costituita –

 

per l'annullamento
1) della nota del 14.06.2006, prot. n. PB/ao/5537/06, con la quale, facendo proprio il parere reso dalla Commissione edilizia comunale nella seduta del 12.06.2006, l’Assessore all’Urbanistica di Appiano ha negato il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base di telefonia mobile, da localizzarsi presso Appiano, a San Paolo, sulla copertura dell’edificio sito in Via Riva di Sotto 18/a, in quanto non si tratterebbe di intervento previsto dall’art. 8 delle norme di attuazione al piano urbanistico comunale;
2) del parere espresso dalla Commissione edilizia del Comune di Appiano nel corso della seduta del 12.06.2006, non conosciuto dalla ricorrente, con cui tale organo comunale ha espresso parere negativo circa l’assentibilità della stazione radio base, nonché, se ed in quanto occorra,
3) delle deliberazioni del Consiglio comunale n. 41/C del 10.06.2004 e della Giunta provinciale di Bolzano del 04.07.2005, n. 2422, con le quali sono state approvate le norme di attuazione del vigente PUC comunale;
4) dell’art. 8 e di ogni altra disposizione delle N.A. del PUC del Comune di Appiano, per la denegata e non creduta ipotesi in cui realmente osti all’installazione della stazione radio base.

 

Visto il ricorso notificato il 02.10.2006 e depositato in segreteria il 06.10.2006 con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Appiano dd. 16.10.2006;
Vista l’istanza cautelare, la cui decisione è stata rinviata all’udienza di merito dd. 28.02.2007;
Viste le memorie prodotte;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 28.02.2007 il consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors ed ivi sentito l’avv. P. Borghi, per la ricorrente, e l’avv. U. Oberhammer, in sostituzione dell’avv. M. Schullian, per il Comune di Appiano;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

F A T T O

 

Con domanda presentata il 4 maggio 2006 la società ricorrente chiedeva al Comune di Appiano e alla Provincia autonoma di Bolzano il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base, da realizzarsi nel Comune di Appiano, località San Paolo, sul tetto dell’edificio sito in via Riva di Sotto, n. 18/a.
L’intervento progettato prevedeva la installazione di una palina metallica al di sopra di un edificio esistente (cfr. doc. 3 della ricorrente).
Con l’impugnata nota del 14 giugno 2006, l’Assessore competente all’urbanistica del Comune di Appiano rigettava la domanda, dopo aver fatto proprio il parere negativo espresso dalla Commissione edilizia comunale nella seduta del 12 giugno 2006, sul rilievo che “ai sensi dell’articolo 8 delle norme di attuazione al piano urbanistico tali installazioni non sono previste.”.
A fondamento del gravame proposto la società ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1. “Violazione degli artt. 87, D.Lgs. 259/2003 e 107, D. Lgs. 267/2000. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7bis L.P. 6/2002 e dell’art. 4 N.A. del Piano di settore provinciale. Violazione e falsa applicazione dell’art. 115, L.P. 13/97 e del regolamento edilizio. Incompetenza.”;
2. “Violazione dell’art. 10bis, L. 241/90.”;
3. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 10, 11, 12 e 20 D.P.R. 380/2001, 66 L.P. 13/1997. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 N.T.A. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta e travisamento dei presupposti.”;
4. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 7bis della L.P. 6/2002 e delle deliberazioni della G.P. nn. 4787 del 22.12.2003 e 4147 del 7.11.2005, di approvazione dei criteri per la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione. Violazione del principio di legalità.”;
5. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 86, D.Lgs. 259/2003. Difetto dei presupposti di fatto e diritto. Eccesso di potere per mancanza e/o assurdità della motivazione: violazione dell’art. 3, L. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e travisamento dei presupposti.”;
6. “Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e travisamento dei presupposti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 N.T.A.”;
7. “Invalidità derivata.”;
8. “Violazione degli artt. 86 e 87 del D.Lgs. 259/2003, 7bis L.P. 6/2002, nonché delle deliberazioni della G.P. nn. 4787 del 22.12.2003 e 4147 del 7.11.2005, di approvazione dei criteri per la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti.”;
9. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 87, D.Lgs. 259/2003. Eccesso di potere per perplessità e sviamento.”.
Si è costituito in giudizio il Comune di Appiano e ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato, in quanto infondato.
All’udienza in camera di consiglio del 19 dicembre 2006, su concorde richiesta delle parti, la trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata all’udienza pubblica del 28 febbraio 2007, per ivi essere decisa unitamente al merito.
Nei termini di rito le parti hanno presentato memorie a sostegno delle rispettive difese.
All’udienza pubblica del 28 febbraio 2007, sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Con ordinanza n. 38/2007, del 28 febbraio 2007, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, presentata dalla ricorrente.

 

D I R I T T O

 

La ricorrente impugna gli atti con i quali il Comune di Appiano ha rigettato la richiesta di autorizzazione alla installazione di una stazione radio base per telefonia mobile su un edificio situato nella frazione San Paolo, in zona residenziale.
La Commissione edilizia ha ritenuto che la richiesta di autorizzazione fosse in contrasto con l’art. 8 delle norme di attuazione al vigente piano urbanistico di Appiano, che non prevedrebbe tali installazioni: “La Commissione edilizia…ha espresso parere negativo poiché ai sensi dell’articolo 8 delle norme di attuazione al piano urbanistico tali installazioni non sono previste.”.
Il ricorso è fondato sotto gli assorbenti profili di censura dedotti con il sesto motivo.
Afferma la ricorrente che l’art. 8 delle norme di attuazione del vigente PUC di Appiano, posto a fondamento del rigetto di autorizzazione impugnato, non escluderebbe affatto la realizzabilità della stazione base: la norma, al contrario, annovera espressamente tra gli interventi ammessi nelle zone residenziali gli “impianti radiotelevisivi”, tra i quali sarebbero compresi tutti i tipi di impianti radio.
Le censure sono fondate.
L’art. 8 delle citate norme di attuazione (approvate con deliberazione del Consiglio comunale 10 giugno 2004, n. 41/C e, in via definitiva, dalla Giunta provinciale, con deliberazione 4 luglio 2005, n. 2422, contenente correzioni d’ufficio), così recita: “Le zone A, B e C sono destinate prevalentemente all’edilizia residenziale. In tali zone è inoltre consentita la realizzazione di negozi, uffici pubblici e privati, esercizi alberghieri, teatri e cinema, edifici per il culto, scuole ed in generale edifici per attrezzature pubbliche e private, per la ricreazione, garage pubblici e privati ed impianti radiotelevisivi. Sono altresì consentiti magazzini e depositi di modeste dimensioni nonché laboratori e aziende artigianali, purché non pregiudichino il carattere residenziale delle zone e non disturbino il vicinato mediante rumori, polveri, esalazioni, odori o vibrazioni e traffico. Le costruzioni agricole ad uso aziendale possono essere ricostruite ed ampliate ai sensi dell’art. 107 dell’ordinamento urbanistico provinciale.”.
Ad avviso del Collegio le stazioni radio base per telefonia mobile devono considerarsi “impianti radiotelevisivi”, la cui realizzazione è consentita, non vietata, nelle zone residenziali, ai sensi dell’art. 8 delle citate norme di attuazione. A prescindere da ciò, la norma non reca alcun divieto specifico di localizzazione di stazioni radio base all’interno delle zone residenziali.
Ad abundantiam, va osservato che, se la norma citata avesse previsto un divieto espresso di installazione degli impianti di telefonia mobile all’interno delle zone residenziali, dovrebbe considerarsi illegittima, in quanto introdurrebbe un criterio di localizzazione eccessivamente rigido, tale da incidere sulle concrete possibilità di insediamento degli impianti nel territorio comunale.
E’ pur vero che l’assimilazione delle antenne per stazioni radio base di telefonia mobile alle opere di urbanizzazione primaria non preclude, di per sé, ai Comuni, nell’esercizio del potere di pianificazione urbanistica, di prevedere la localizzazione delle antenne in determinati ambiti del territorio, ma la giurisprudenza ha chiarito che deve essere assicurato l’interesse, di rilievo nazionale, ad una capillare distribuzione del servizio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 dicembre 2005, n. 6961 e Sez. VI, 28 febbraio 2006, n. 894). Così, si è ritenuto che, nell’ambito del potere di pianificazione urbanistica, sia ammesso introdurre regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico - ambientale o storico - artistico ovvero, per ciò che riguarda la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, individuare siti che, per destinazione d'uso e qualità degli utenti, possano essere considerati sensibili alle immissioni radioelettriche, ma che tale potere non può spingersi fino al punto di imporre "limitazioni alla localizzazione" degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa (cfr. Corte Costituzionale, 7 ottobre 2003, n. 307 e 7 novembre 2003, n. 331; Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 giugno 2006, n. 3332 e 30 maggio 2003, n. 2997).
E l’orientamento giurisprudenziale suddetto non muta di fronte alle competenze legislative ed amministrative attribuite dallo Statuto regionale alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Invero, il Consiglio di Stato, decidendo una controversia tra un gestore di telefonia e la Provincia autonoma di Trento, dopo aver richiamato i principi già affermati dalla Sezione VI, sul tema della disciplina della tutela dalle esposizioni ai campi elettromagnetici, ha affermato che “la disciplina della protezione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici riguarda…non solo la tutela ambientale, ma anche la materia della salute…” E che “…la competenza secondaria in materia di igiene e sanità deve essere esercitata nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato…Pertanto anche la Provincia autonoma di Trento deve esercitare le proprie competenze in materia nel rispetto dei limiti di esposizione dei valori di attenzione…fissati dallo Stato…”e “…il dichiarato intento di esercitare le proprie competenze in materia di governo del territorio non può giustificare l’adozione di misure che, nella sostanza, costituiscono, indirettamente, una deroga ai limiti di esposizione fissati dallo Stato, quali, ad esempio, il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radio base per la telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale, che ha lo stesso effetto di sovrapporre una determinazione cautelativa ispirata al principio di precauzione alla normativa statale che ha fissato i limiti di radiofrequenza, di fatto eludendo tale normativa” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 agosto 2003, n. 4841).
Per le esposte considerazioni, assorbiti i motivi non esaminati, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del diniego di autorizzazione impugnato.
Le spese di giudizio vanno poste a carico dell’Amministrazione comunale soccombente, mentre sussistono giusti motivi per la compensazione nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, non costituita.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso come da motivazione e, per l’effetto, annulla la nota dell’Assessore all’Urbanistica del Comune di Appiano 14 giugno 2006, prot. n. 5537.
Condanna il Comune di Appiano al pagamento delle spese di giudizio in favore della società ricorrente, liquidate in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre IVA e CAP, nonché al rimborso del contributo unificato, come per legge. Spese compensate nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano.

 

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2007.



 

 
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