Giustizia Amministrativa - on line
 
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T.R.G.A. - SEZIONE DI BOLZANO - Sentenza 3 aprile 2007 n. 123
Pres. H. Demattio; Est. M. Falk Ebner F. P. G. (avv. C. Baur) c. COMUNE di BOLZANO (avv.ti A. Merini, B. M. Giudiceandrea e M. Cappello) e nei confronti di F. S. (avv. S. Giordano)


1. Giustizia amministrativa – Sospensione ed Interruzione - Querela di falso – Presupposti.

 

2. Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia – Abuso edilizio – Demolizione – Esecuzione d’ufficio – Legittimità – Fattispecie.

1. L’accoglimento della domanda di querela di falso presuppone che la falsità del documento sia assolutamente influente e rilevante ai fini del giudizio, non potendo la controversia essere decisa indipendentemente dal documento stesso. (1)

 

2. Non è illegittima l’ordinanza di esecuzione di ufficio ancorché emanata dopo molto tempo dalla precedente ordinanza di demolizione; né l’eventuale inosservanza dell’art. 4 della L.P. 11 agosto 1993 n. 17 e dell’art. 21-quater della L. 7 agosto 1990 n. 241 comporta l’impossibilità per l’Amministrazione di porre in essere l’ordinanza di esecuzione d’ufficio dell’ordine di demolizione, seppure in ritardo.

 

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(1) Cfr., in motivazione, la massima secondo cui “Il processo amministrativo deve essere sospeso, solo se la questione relativa all’incidente di falso, di competenza del giudice ordinario, sia pregiudiziale rispetto alla questione dedotta in giudizio, nel senso che la decisione del giudice amministrativo non possa essere emessa senza l’accertamento dell’autenticità del documento nella competente sede giudiziaria.”: CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA 31 luglio 1998 n. 1146; 13.04.1999 n. 407; 17.02.2000 n. 411.
Nel caso di specie, il Collegio ha escluso la pregiudizialità, in quanto l’asserita falsità non riguardava un documento assolutamente necessario per la decisione della causa, bensì solamente la relazione di notifica di un documento amministrativo che, peraltro, è stato ritenuto estraneo al procedimento amministrativo oggetto di gravame (si trattava di una nota di presa d’atto dell’esecuzione di un’ordinanza di esecuzione di ufficio di una precedente ordinanza di rimozione e rimessa in pristino, riconosciuta legittima dal giudice amministrativo). (A. Fac.)


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa


Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano



costituito dai magistrati:
Hugo DEMATTIO - Presidente
Luigi MOSNA - Consigliere
Terenzio DEL GAUDIO - Consigliere
Margit FALK EBNER - Consigliere relatore

ha pronunziato la seguente

SENTENZA



sul ricorso iscritto al n. 269 del registro ricorsi 2006

presentato da
F. P. G.,
rappresentato e difeso dall’avv. Christoph Baur, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Bolzano, Via Alto Adige n. 40, giusta delega a margine del ricorso, - ricorrente –

contro



COMUNE di BOLZANO, in persona del Sindaco pro tempore, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta Municipale n. 838 dd. 14.11.2006, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Merini, Bianca Maria Giudiceandrea e Marco Cappello, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura Comunale, Vicolo Gumer 7, giusta delega in calce al ricorso notificato, - resistente –

e nei confronti di
F. S,
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Giordano, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Bolzano, Piazza Mazzini n. 39, giusta delega a margine dell’atto di costituzione, - controinteressato –

per l'annullamento
dell’ordinanza di esecuzione d’ufficio Prot. n. 09/2005, rilasciata in data 9.10.2006 dal Sindaco del Comune di Bolzano al sig. Franch Sergio, con tutti gli atti propedeutici e connessi nonchè successivi, tra cui il provvedimento del Sindaco del Comune di Bolzano Prot. n. 34760/2006 dd. 26.6.2006, con cui respinge l’istanza di presa d’atto.

Visto il ricorso notificato il 10.11.2006 e depositato in segreteria il 10.11.2006 con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano dd. 20.11.2006 e di Franch Sergio dd. 21.11.2006;
Visto il verbale d’udienza dd. 21.11.2006, secondo cui la trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata all’udienza di merito dd. 7.2.2007;
Viste le memorie prodotte;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 7.2.2007 il consigliere Margit Falk Ebner ed ivi sentito l’avv. G. D. Piattelli, in sostituzione dell’avv. C. Baur, per il ricorrente, l’avv. A. Merini per il Comune di Bolzano e l’avv. S. Giordano per Franch Sergio;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO



Con ordinanza n. 33/89 dd. 29.9.1989, emessa a seguito di rigetto della domanda di condono prot. n. 290/85/C del 15.9.1989, il Comune di Bolzano ha ingiunto al sig. Franch Pier Giorgio di rimuovere le opere abusive realizzate in via Palù dell’Angelo n. 8 presso la p.m. 1 della p.ed. 1745 C.C. Dodiciville, in zona di verde agricolo, consistenti:
- nella trasformazione di una stalla in abitazione;
- nella costruzione di un’abitazione al posto di un portico, mediante ampliamento, al piano terra ed al posto di un fienile (con ampliamento) al primo piano.
La suddetta ordinanza, unitamente al rigetto del condono, è stata impugnata dal sig. Franch Pier Giorgio dinnanzi a questo Tribunale, che con sentenza n. 232/92 ha respinto il ricorso in quanto infondato.
Tale sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato, Sez. V con la decisione n. 1358/97 del 25.3.-24.11.1997.
Nonostante la esecutività a tutti gli effetti di legge dell’ordinanza di demolizione n. 33/89 del 29.9.1989, il Comune di Bolzano non ha provveduto a dare esecuzione alla stessa.
Con nota dd. 10.5.2006, a fronte del rilascio a favore del fratello Franch Sergio, di concessione edilizia relativamente alla p.m. 2 della p.ed. 1745 C.C. Dodiciville, il sig. Franch Pier Giorgio ha presentato al Comune di Bolzano una richiesta di presa d’atto della cubatura abusiva realizzata, che doveva - a suo dire - sanare l’esistente.
In data 6.6.2006 il tecnico incaricato del Comune di Bolzano ha predisposto un referto da sottoporre all’esame della Commissione edilizia, in cui precisava quanto segue: “Il volume complessivo delle opere abusive, contenuto nella domanda di condono n. 290/1985 a firma dell’Arch. Carlini Angelo è di mc 593,18 compreso il volume al piano terra lato ovest che prevedeva la trasformazione da stalla a ripostiglio-cucina.”
La Commissione edilizia comunale nella seduta del 20.6.2006 ha deciso quanto segue: “All’esame del progetto non emergono dati nuovi in grado di autorizzare una presa d’atto per volume esistente conclamatamente sanzionato come abusivo e sottoposto ad ordinanza di demolizione. Viene confermato parere negativo all’istanza di condono.”
Il parere negativo espresso dalla Commissione edilizia comunale è stato comunicato al sig. Franch Pier Giorgio con raccomandata a.r. in data 3.7.2006.
Con nota dd. 3.7.2006 il Direttore dell’Ufficio Gestione del Territorio ha invitato i propri uffici a dare avvio ai procedimenti di rito per l’esecuzione della rimessa in pristino.
Con verbale di sopralluogo dd. 26.9.2006 è stato accertato che l’ordinanza n. 33/89 non era stata ottemperata.
In data 9.10.2006 il Sindaco del Comune di Bolzano ha emesso, quindi, l’ordinanza di esecuzione d’ufficio n. 9/2006.
Con ricorso notificato in data 10.11.2006 il sig. Franch Pier Giorgio chiede, previa sospensione dell’efficacia, l’annullamento della citata ordinanza di esecuzione d’ufficio prot. n. 9/2006 dd. 9.10.2006 nonché la nota prot. n. 34760/2006 dd. 26.6.2006, con la quale il Sindaco del Comune di Bolzano ha respinto l’istanza di presa d’atto, per i seguenti motivi:
“I. Eccesso di potere rispettivamente per carenza di interesse pubblico e per carenza assoluta di motivazione in relazione all’esistenza di un pubblico interesse all’adozione del provvedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti.”
“II. Violazione dell’art. 4 della L.P. n. 17/1993 e dell’art. 21-quater della L. n. 241/1990. Violazione dei principi di economicità, efficienza, speditezza e trasparenza dell’azione amministrativa.”
III. Invalidità derivata della nota sindacale dd. 26.6.2006 con cui è stata respinta la richiesta di rilascio di presa d’atto. Eccesso di potere per carenza di interesse pubblico. Eccesso di potere per carenza di istruttoria.”
Con atto di costituzione dd. 20.11.2006 si è costituito in giudizio il Comune di Bolzano eccependo tra l’altro la tardività del ricorso in quanto il sig. Franch Pier Giorgio avrebbe omesso di impugnare tempestivamente la nota sindacale prot. n. 34760/2006 dd. 26.6.2006, notificata in data 3.7.2006.
Con atto di costituzione in giudizio del 21.11.2006 si è costituito in giudizio pure il controinteressato sig. Franch Sergio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
All’udienza in camera di consiglio del 21.11.2006 la trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata all’udienza di merito dd. 7.2.2007.
Nelle more del giudizio il sig. Franch Pier Giorgio ha depositato un’istanza ex art. 41 R.D. 17.8.1907 n. 642, chiedendo la fissazione di un termine al fine di poter proporre querela di falso innanzi al Tribunale competente nonché la contestuale sospensione del presente giudizio fino alla decisione della querela di falso.
All’udienza del 7.2.2007, sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.


DIRITTO



Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1. Preliminarmente va esaminata l’istanza ex art. 41 R.D. n. 642/1907 con la quale il ricorrente Franch Pier Giorgio chiede che gli venga fissato un termine entro cui proporre querela di falso innanzi al Tribunale competente e che venga contestualmente sospeso il presente giudizio fino alla conclusione del giudizio di falso.
L’istanza trae origine dal fatto che la difesa del Comune di Bolzano ha eccepito la tardività del presente ricorso, in quanto il sig. Franch Pier Giorgio ha omesso di impugnare nei termini anche il successivo atto emesso dall’Amministrazione comunale, e precisamente la nota prot. n. 46855/06 dd. 26.6.2006 di rigetto dell’istanza di presa d’atto, notificata il 3.7.2006. A riprova dell’eccezione il Comune di Bolzano ha depositato in data 20.11.2006, dinnanzi a questo Tribunale, il provvedimento del Sindaco con annesso avviso di ricevimento, sul quale appare apposta la firma “Franch”.
Successivamente, in occasione dell’udienza in camera di consiglio dd. 21.11.2006, la difesa del ricorrente ha dichiarato, in relazione alla citata nota sindacale di rigetto dell’istanza di presa d’atto, che la firma “Franch” che appare apposta sulla cartolina di ricevuta di ritorno in data 3.7.2006 non proviene dal ricorrente Franch Pier Giorgio.
Dall’asserita falsità della firma apposta sulla cartolina di ritorno costituente la prova della notifica della nota sindacale di rigetto dell’istanza di presa d’atto, il ricorrente deduce la necessità di proporre querela di falso sotto vari profili, e precisamente:
- per la necessità di appurare la questione preliminare della tardività del ricorso;
- per il fatto che anche il rigetto dell’istanza della presa d’atto costituisce oggetto di impugnazione;
- per la imprescindibile rilevanza intercorrente tra tale atto di rigetto e il provvedimento di esecuzione d’ufficio nel senso che “qualora infatti si accertasse l’illegittimità del rigetto della presa d’atto, l’Amministrazione comunale dovrebbe riesaminare la richiesta di presa d’atto con la conseguenza che nelle more di tale procedimento una eventuale esecuzione d’ufficio si porrebbe in aperta ed evidente contraddizione con quel procedimento”.
L’istanza non può essere accolta.
Ai sensi dell’art. 41 R.D. n. 642/1907 “chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia già stata proposta la querela di falso, o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al Tribunale competente”.
È chiaro che l’accoglimento di tale domanda presuppone che la falsità del documento sia assolutamente influente e rilevante ai fini del giudizio, non potendo la controversia essere decisa indipendentemente dal documento stesso: “Il processo amministrativo deve essere sospeso, solo se la questione relativa all’incidente di falso, di competenza del giudice ordinario, sia pregiudiziale rispetto alla questione dedotta in giudizio, nel senso che la decisione del giudice amministrativo non possa essere emessa senza l’accertamento dell’autenticità del documento nella competente sede giudiziaria.” (C.d.S. Sez. V 31.07.1998 n. 1146; 13.04.1999 n. 407; 17.02.2000 n. 411).
Una tale pregiudizialità non sussiste nel caso de quo, in quanto l’asserita falsità non riguarda un documento assolutamente necessario per la decisione della causa, bensì solamente la relazione di notifica di un documento amministrativo che, peraltro, è estraneo al procedimento amministrativo vero e proprio di cui trattasi. Ed invero, il procedimento amministrativo concerne - come risulta dalla esposizione dei fatti - l’esecuzione d’ufficio di un’ordinanza di rimozione e di rimessa in pristino divenuta inoppugnabile ed esecutiva a tutti gli effetti di legge. Trattasi dell’ordinanza prot. n. 33/89 del 29.9.1989, la cui legittimità è stata riconosciuta sia da questo Tribunale (sentenza n. 232/1992) sia dal Consiglio di Stato (decisione della Sez. V n. 1358/1997). L’ordinanza di esecuzione d’ufficio n. 9/2006 del 9.10.2006 del Sindaco di Bolzano costituisce un mero atto consequenziale della citata ordinanza prot. n. 33/89 dd. 29.9.1989.
L’istanza di presa d’atto, rigettata con la più volte citata nota sindacale del 26.6.2006 prot. n. 34760, invece, è un atto che non è in grado di produrre alcun effetto giuridico nel procedimento amministrativo relativo alla esecuzione d’ufficio dell’ordinanza di rimozione e di rimessa in pristino demolizione delle opere abusive di cui trattasi.
Infatti, l’ordinamento giuridico non prevede un simile tipo di atto, per cui l’Amministrazione comunale non avrebbe nemmeno dovuto prenderlo in considerazione. L’Amministrazione comunale, però, ha rigettato l’istanza, dopo averla esaminata sotto il profilo della condonabilità delle opere abusive.
Dal fatto che l’Amministrazione comunale ha rigettato l’istanza invece di dichiararla inammissibile, non deriva però alcun effetto paralizzante per il procedimento di esecuzione d’ufficio dell’ordinanza di rimozione e di rimessa in pristino delle opere abusive, nel senso che tale procedimento continua nel suo percorso prestabilito.
Per quanto riguarda, invece, la questione dell’asserita irregolarità della notifica della nota sindacale dd. 26.6.2006, con la quale è stata rigettata l’istanza di presa d’atto, si deve, innanzitutto, rilevare che il ricorrente comunque ha avuto conoscenza di tale atto con la conseguenza che anche se la firma apposta sulla cartolina di ritorno dovesse essere falsa, ciò non influirebbe comunque sull’efficacia dell’atto stesso.
Rimarrebbe, quindi, come unica questione la questione della tardività della impugnazione, eccepita dal Comune di Bolzano. Trattasi di una questione pregiudiziale, dall’esame della quale questo Collegio ritiene di poter prescindere, considerato che tale eccezione riguarda comunque solo la nota sindacale dd. 26.6.2006, con la quale è stata rigettata l’istanza di presa d’atto, che, come si è visto, è estranea al procedimento riguardante l’esecuzione d’ufficio dell’ordinanza di rimozione e di rimessa in pristino delle opere abusive. Riguardando quindi l’eccezione un aspetto del tutto marginale della causa, che - giova ribadirlo - ha per oggetto principale l’ordinanza di esecuzione d’ufficio dell’ordinanza di rimozione e di rimessa in pristino delle opere abusive, si ritiene di poter prescindere dalla questione, esaminando il ricorso nel merito.
Ne consegue che anche sotto questo profilo la eventuale falsità della firma apposta sulla cartolina di ritorno non si appalesa pregiudiziale ai fini della decisione della causa nel merito.
2. Detto ciò, si può procedere all’esame del ricorso nel merito.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta eccesso di potere rispettivamente per carenza di interesse pubblico e per carenza assoluta di motivazione in relazione all’esistenza di un pubblico interesse all’adozione del provvedimento, eccesso di potere per difetto di istruttoria nonchè eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti.
Sostiene, in sostanza, il ricorrente che l’inerzia dell’Amministrazione comunale protrattasi per tanti anni avrebbe ingenerato nel sig. Franch Pier Giorgio la legittima convinzione che le esigenze abitative consolidatesi in quasi 40 anni fossero considerate prevalenti sull’interesse pubblico alla repressione dell’abuso edilizio. A sostegno della sua tesi il ricorrente cita ampia giurisprudenza, secondo cui sussiste l’obbligo di congrua motivazione del provvedimento sanzionatorio intervenuto dopo un lungo lasso di tempo dall’ultimazione dell’opera abusiva, obbligo di motivazione che nel caso de quo non sarebbe stato osservato.
La censura non è fondata.
Come già detto sopra, nel caso de quo si tratta di un’ordinanza di esecuzione d’ufficio della ordinanza di rimozione e di rimessa in pristino delle opere abusive n. 33/89 dd. 29.9.1989 e quindi di un atto meramente consequenziale. Con riguardo ad un atto meramente consequenziale, però, non sussiste né un particolare obbligo di motivazione in ordine all’interesse pubblico alla repressione dell’abuso edilizio né un obbligo alla comparazione di tale interesse pubblico con gli interessi privati sacrificati.
Le sentenze citate dal ricorrente nulla hanno a che vedere con il caso in esame avente ad oggetto un’ordinanza di esecuzione d’ufficio.
Le sentenze, infatti, si riferiscono o ad ipotesi di esercizio da parte dell’Amministrazione del potere di autotutela, laddove il privato ha fatto affidamento su di un precedente provvedimento positivo della pubblica Amministrazione o ad ipotesi di ordinanze di demolizione di opere abusive intervenute dopo un notevole lasso di tempo dall’ultimazione delle opera abusive.
Nel caso de quo, invece, manca l’inerzia dell’Amministrazione comunale, in quanto il primo provvedimento repressivo, ossia l’ordinanza di rimozione e di rimessa in pristino delle opere abusive n. 33/89 del 29.9.1989, è stato emesso subito dopo il rigetto dell’istanza di condono.
A prescindere da ciò, si osserva, inoltre, che l’ordinanza di esecuzione d’ufficio n. 9/2006 – contrariamente a quanto affermato dal ricorrente – sul punto appare tutt’altro che immotivata, nel senso che non è limitata affatto alla mera necessità di ripristino della legalità violata, ma evidenzia che si tratta di un abuso commesso nel verde agricolo e che comporta il superamento dei limiti massimi di cubatura e quindi i limiti di condonabilità. Nella citata ordinanza di esecuzione d’ufficio l’Amministrazione comunale specifica, infatti, che “considerato il rilevante interesse pubblico in ordine ad un corretto sviluppo edilizio nel territorio comunale ed all’integrale rispetto delle norme vigenti in materia e che con la predetta costruzione vengono violati i limiti massimi di cubatura stabiliti dall’art. 107 L.P. 13/97 per quella zona”.
In sostanza quindi, nella motivazione si evidenzia che l’abuso edilizio commesso dal ricorrente ha comportato e comporta tutt’ora il superamento dei limiti massimi di cubatura imposti in zona di verde agricolo, con la conseguenza che l’opera risulta non solo abusiva ma non sanabile, perché non rientra in alcun modo nei limiti di cui all’art. 107 co. 16 della L.P. n. 13/97. Al riguardo va ribadito, infatti, che il volume complessivo delle opere abusive costruite dal ricorrente è di mc. 593,18.
L’ordinanza di esecuzione d’ufficio n. 9/2006 è, pertanto, motivata con riferimento espresso al caso specifico ed evidenzia con tutta chiarezza l’impossibilità di far rientrare l’opera abusiva nei limiti imposti dall’art. 107 co. 16 della L.P. n. 13/97 in zona di verde agricolo.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 4 della L.P. n. 17/1993 e dell’art. 21-quater della L. n. 241/1990 nonché la violazione dei principi di economicità, efficienza, speditezza e trasparenza dell’azione amministrativa.
In sostanza, il ricorrente sostiene l’illegittimità dell’ordinanza di esecuzione d’ufficio n. 9/2006, in quanto l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto dare esecuzione alla ordinanza di demolizione immediatamente dopo che la stessa fosse diventata esecutiva.
Pure questa censura non coglie nel segno.
Anche riconoscendo la esattezza della tesi del ricorrente laddove sostiene che un corretto operare dell’Amministrazione comunale avrebbe presupposto l’emanazione dell’ordinanza di esecuzione d’ufficio entro breve tempo dalla pronuncia definitiva del Consiglio di Stato che ha sancito la legittimità dell’ordinanza di demolizione, si deve però nello stesso tempo rilevare che anche un’eventuale inosservanza dell’art. 4 della L.P. n. 17/1993 rispettivamente l’inosservanza dell’art. 21-quater della L. n. 241/1990 non comporta l’impossibilità per l’Amministrazione di porre in essere l’atto amministrativo dovuto, seppure in ritardo.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce l’invalidità derivata della nota sindacale 26.6.2006 con cui è stata respinta la richiesta di rilascio di presa d’atto per eccesso di potere per carenza di interesse pubblico e per eccesso di potere per carenza di istruttoria.
Pure questo motivo è privo di fondamento.
Innanzitutto si richiama quanto già detto al punto 1 e cioè che non esiste nell’ordinamento giuridico l’istituto della presa d’atto. Quindi, correttamente l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda rispettivamente l’istanza del ricorrente.
L’Amministrazione comunale, invece, ha ritenuto di valutare l’istanza di presa d’atto come istanza di condono e l’ha respinta in base alla legge di condono, che - come già detto sopra - non prevede la sanabilità di un volume abusivo di mc. 593,18 costruito nel verde agricolo.
Per quanto riguarda, invece, l’affermazione del ricorrente che nel caso di specie dovrebbe trovare applicazione l’art. 84 co. 2 della L.P. n. 13/1997, si osserva che non sussiste in capo all’Amministrazione alcun obbligo di istruttoria in ordine alla possibilità tecnica di ripristino con riferimento ad una richiesta di presa d’atto, nella quale del resto una simile impossibilità non è stata nemmeno accennata.
Da quanto precede, risulta chiara la infondatezza dei motivi di impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.



Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano
- disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e tutte le domande con esso proposte.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali che si liquidano a favore di ciascuna delle parti resistenti in Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 7.2.2007.



 

 
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