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T.R.G.A. - SEZIONE DI BOLZANO - Sentenza 26 maggio 2007 n. 197
res. H. Demattio; Est. L. Pantozzi Lerjefors
V O. N.V. (avv.ti G. Mattei, M. Sica e P. Borghi) c. il COMUNE di BRESSANONE (avv. N. De Nigro) e la PROVINCIA AUTONOMA di BOLZANO (avv.ti M. Natzler, F. Cavallar e A. Pischedda)


Ambiente e territorio – Inquinamento elettromagnetico - Stazioni radio base telefoni cellulare – Autorizzazione – Silenzio-assenso - Art. 87 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 – Legislazione Provincia Autonoma di Bolzano – Non è previsto.

L’art. 87 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (cd. Codice delle comunicazioni elettroniche), che prevede il silenzio-assenso sulla domanda di autorizzazione in questione, non trova applicazione nella Provincia autonoma di Bolzano. Quivi, infatti, il procedimento di rilascio dell’autorizzazione per l’installazione delle stazioni radio base è disciplinato dalla L.P.B. 18 marzo 2002, n. 6 (aggiunto dall’art. 2, comma 2, della L.P.B 26 luglio 2002, n. 11, spec. art. 7 bis), (1) che attribuisce la competenza autorizzatoria al Sindaco, il quale decide dopo aver acquisito i pareri dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, della Commissione tecnica di esperti (costituita da un rappresentante per ciascuna delle ripartizioni provinciali Urbanistica, Natura e Paesaggio, Agenzia provinciale per l’Ambiente e da un rappresentante della Radiotelevisione Azienda Speciale provinciale) nonché, per i profili edilizi, della Commissione edilizia comunale (2).

 

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(1) Al fine di pervenire alla conclusione di cui in massima, il Collegio opera un’attenta ricostruzione della giurisprudenza relativa alla distribuzione dei poteri legislativi ed amministrativi tra Stato e Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.
Secondo il Collegio, “Il settore relativo alla installazione, alla localizzazione e all’esercizio di impianti di comunicazione investe una pluralità di materie, le quali, per quanto concerne la Provincia autonoma di Bolzano, sono disciplinate nello Statuto speciale (competenza esclusiva in materia di urbanistica e in materia di tutela del paesaggio; competenza concorrente in materia di igiene e sanità) e nelle disposizioni di cui al Titolo V, Sezione II, della Costituzione (legislazione esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e di tutela della concorrenza e legislazione concorrente in materia di ordinamento della comunicazione).”
Il Collegio osserva che il legislatore della Provincia Autonoma di Bolzano ha da tempo adottato un’apposita disciplina che si occupa dei molteplici profili (urbanistici, ambientali, edilizi) sottesi all’installazione delle stazioni radio base.
In particolare, con la L.P. 18 marzo 2002, n. 6 (aggiunto dall’art. 2, comma 2, della legge provinciale 26 luglio 2002, n. 11, spec. art. 7 bis, ha inteso esercitare le competenze legislative esclusive della Provincia in materia di urbanistica (art. 8, n. 5 dello Statuto) di tutela del paesaggio (art. 8, n. 6 dello Statuto), nonché i quelle concorrenti in materia di igiene e sanità (art. 9, n. 10), nel rispetto dei limiti della propria competenza legislativa e di quella statale.
Tali previsioni legislative sono affiancate sia da un’ampia potestà amministrativa, sia da un’estesa potestà regolamentare (artt. 16, 53 e 54 dello Statuto).
La disciplina legislativa provinciale è stata implementata da un piano di settore volto a regolare, tra l’altro, gli obiettivi di qualità, cioè i criteri localizzativi e negli standard urbanistici per la localizzazione sul territorio degli impianti.
In merito ai rapporti tra disciplina statale e disciplina provinciale, su questi ambiti disciplinari il Collegio osserva che la giurisprudenza “ha affermato che resta piena la salvaguardia del potere delle Province autonome relativo alla localizzazione degli impianti di telecomunicazione nell’ambito della disciplina urbanistica (cfr., ex multis, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA - Sentenza 26 agosto 2003, n. 4841 e TRGA – Sezione di Trento - Sentenza 9 febbraio 2007, n. 15).
Dunque, la giurisprudenza ha accertato che sussiste la piena potestà legislativa, regolamentare e amministrativa della Provincia autonoma di Bolzano a disciplinare sul proprio territorio la localizzazione degli impianti, attraverso l’adozione di ulteriori misure e prescrizioni dirette a ridurne il più possibile l’impatto negativo sul territorio, sempre che i criteri localizzativi e gli standard urbanistici non siano tali da impedire ovvero ostacolare ingiustificatamente l’insediamento degli impianti medesimi (cfr. CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA - Sentenza 30 maggio 2003, n. 2997, TRGA – Sezione di Trento, 6 luglio 2006, n. 226; cfr. anche CORTE COSTIZUIONALE 7 ottobre 2003, n. 307 e 7 novembre 2003, n. 331).
La stessa giurisprudenza ha affermato, inoltre, che la potestà legislativa esclusiva, riconosciuta alle Province autonome in materia di tutela del paesaggio, include l’attribuzione alle dette Province di competenze in materia ambientale, ma non può escludere la compresenza di competenze statali, sempre in materia di tutela dell’ambiente (oggi, peraltro confermate dal riformato art. 117 della Costituzione).
Infine, considerato che “la competenza secondaria in materia di igiene e sanità deve essere esercitata nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato (artt. 4, 5 e 9 del cit. DPR n. 670/1972)”, è stato chiarito, ad esempio, che “deve ritenersi non consentito alla Provincia autonoma di Trento introdurre limiti di esposizioni ai campi elettromagnetici più rigorosi rispetto a quelli fissati dallo Stato (o misure equivalenti) quanto meno in assenza di specifiche ragioni e di adeguati accertamenti istruttori.” (cfr. CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA - Sentenza 26 agosto 2003, n. 4841, ma anche CORTE COSTITUZIONALE 7 ottobre 2003, n. 308).
Va aggiunto che l’accertata potestà legislativa e regolamentare provinciale non risulta, comunque, scalfita dall’intervenuta legge - quadro 22 febbraio 2001, n. 36, data la già citata espressa salvaguardia posta per le Province autonome di Trento e Bolzano, con richiamo ai rispettivi Statuti ed alle relative norme di attuazione (cfr. art. 1, comma 2); né risulta scalfita dal successivo D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), il quale all’art. 5, comma 4, prevede quanto segue: “Le disposizioni del Codice sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte II, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite.”.
Va aggiunto anche che le norme statali che disciplinano la materia in esame non sono direttamente applicabili nella Provincia autonoma di Bolzano, stante il principio della non estensione automatica della legislazione statale alla Provincia autonoma di Bolzano, stabilito dall’art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (norma di attuazione concernente il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali).”
In buona sostanza, secondo la ricostruzione del dato normativo e giurisprudenziale operata dal Collegio, l’ambito di intervento della Provincia Autonoma nelle materia in questione è assai ampio.
(2) In ordine alla necessità di acquisire il parere della Commissione edilizia, al fine di consentire l’inserimento dell’intervento in ambito urbanistico, il Collegio si allinea alla giurisprudenza dominante che ritiene che l’autorizzazione in questione assorba anche i profili edilizi ed urbanistici dell’intervento: il Collegio, cioè, “condivide l’orientamento della prevalente giurisprudenza amministrativa (benché riferito al procedimento disciplinato dall’art. 87 del D. Lgs. n. 259 del 2003), secondo il quale le verifiche di compatibilità edilizia ed urbanistica delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche devono essere effettuate nell’ambito del procedimento autorizzatorio, in quanto la ratio sottesa alla disciplina delle comunicazioni elettroniche è quella di semplificare il procedimento e di concentrare al suo interno tutte le relative valutazioni (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 giugno 2006, n. 4003; 28 febbraio 2006, n. 889; 5 agosto 2005, n. 4159; 26 luglio 2005, n. 4000; 9 giugno 2005, n. 3040; 11 gennaio 2005, n. 100; TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 22 marzo 2007, n. 2702; TAR Veneto, Sez. III, 23 marzo 2006, n. 565; TAR Puglia, Sez. III, 13 maggio 2005, n. 2143 e Corte Costituzionale, 27 luglio 2005, n. 336 e 6 luglio 2006, n. 265)“. (A. Fac.)


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 197/2007 Reg. Sent.
N. 230/2006 Reg. Ric.

 

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano

costituito dai magistrati: Hugo DEMATTIO - Presidente; Hans ZELGER - Consigliere; Terenzio DEL GAUDIO - Consigliere; Lorenza PANTOZZI LERJEFORS - Consigliere relatore
 

ha pronunziato la seguente

 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso iscritto al n. 230 del registro ricorsi 2006 presentato da

 

V. O. N.V., in persona del procuratore speciale, dott. Saverio Tridico, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianfranco Mattei, Marco Sica e Paolo Borghi, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Bolzano, via Argentieri, n. 2, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente –

 

c o n t r o

 

COMUNE di BRESSANONE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola De Nigro dell’Ufficio Legale del Comune, giusta deliberazione della Giunta Municipale dd. 04.10.2006 n. 430, con domicilio eletto, ai fini della presente procedura, presso il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano Coop.a.r.l., via Macello n. 4, Bolzano, giusta procura speciale a margine dell’atto di costituzione; - resistente –

 

e c o n t r o

 

PROVINCIA AUTONOMA di BOLZANO, in persona del suo Presidente, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 4691 dd. 20.12.2004, rappresentata e difesa dagli avv.ti Manfred Natzler, Fabrizio Cavallar e Alfredo Pischedda, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura della Provincia, in Bolzano, Via Crispi, n. 3, giusta delega a margine dell'atto di costituzione;

 

per l'annullamento
con il ricorso introduttivo:
1) della nota del Comune di Bressanone dd. 12.06.2006, prot. n. 22577, avente ad oggetto: “Progetto radioelettrico dell’impianto trasmittente - 2005/261/0”, con la quale il Sindaco, “accertato che nel termine di trenta giorni di cui alla comunicazione prot. n. 3764 del parere negativo della commissione edilizia comunale espresso nella seduta del 26.02.2006 non sono pervenuti osservazioni e documenti”, “comunica il rigetto dell’istanza di autorizzazione all’installazione di impianto trasmittente”;
2) della nota del Comune di Bressanone, prot. n. 3764 (senza data), pervenuta il 03.02.2006, con la quale il Sindaco comunica che la Commissione Edilizia Comunale, riunita nella seduta del 26.01.2006, ha espresso “parere negativo a maggioranza dei voti”, dato che “in base alla delibera consiliare n. 12 del 24.02.2005 sono ammessi impianti solo su edifici o proprietà pubbliche”,
nonché, se ed in quanto occorrer possa,
3) della deliberazione del Consiglio comunale di Bressanone n. 7 del 26.01.2006, avente ad oggetto: “Modifica al piano urbanistico comunale – inserimento di 41 ensemble ed integrazione delle norme di attuazione”, ai sensi dell’art. 25 della L.P. 11.08.1997, n. 13;
4) dell’art. 64 delle norme di attuazione al PUC, adottate a seguito della citata deliberazione del Consiglio comunale n. 7/2006, relativa alla “Tutela degli insiemi”;
5) del parere della Commissione Edilizia, reso nella seduta del 26.01.2006 (non direttamente conosciuto);
6) della nota del Comune di Bressanone dd. 26.08.2005, prot. n. 28064, con la quale il Sindaco, “sentita la Commissione edilizia comunale nella seduta del 25.08.2005, comunica che…il progetto non può essere trattato, in quanto la documentazione è incompleta”, invitando, contestualmente, a provvedere, entro 30 giorni dal ricevimento, alla presentazione dei pareri dell’Agenzia provinciale dell’ambiente, dell’Ufficio urbanistico provinciale e della Giunta comunale;
7) della deliberazione del Consiglio comunale n. 12 dd. 24.02.2005, avente ad oggetto: “Piano Provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni – presa di posizione alla bozza della parte tecnica.”;
8) della deliberazione della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige n. 4147 dd. 07.11.2005, con la quale, “visto l’articolo 7bis della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, introdotto dall’art. 2 della legge provinciale n. 11 del 26 luglio 2002, che prevede la stesura e l’approvazione di un Piano provinciale di settore per le infrastrutture delle comunicazioni”, la Giunta provinciale ha deliberato, ad unanimità di voti legalmente espressi, di approvare “la parte tecnica del Piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni”;
9) della deliberazione della Giunta provinciale n. 3856 dd. 25.10.2004, di adozione della bozza della parte tecnica del Piano, pubblicata per 30 giorni, a partire dal 29.11.2004, nelle segreterie dei Comuni e presso la sede dell’Amministrazione provinciale;
10) del parere della Commissione di esperti, ai sensi dell’art. 7bis della legge provinciale n. 6 del 18.03.2002, espresso nella seduta del 27.10.2003 (non conosciuto);
11) della deliberazione della Giunta provinciale n. 4787 del 22.12.2003, con la quale è stata approvata definitivamente la parte concettuale del Piano di settore;
12) della deliberazione della Giunta provinciale n. 49 del 13.01.2003, avente ad oggetto: “Piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni – Adozione della bozza della parte concettuale.”,
con la precisazione che il Piano di settore, nel suo complesso, viene impugnato in relazione alle parti, classificazioni di siti e disposizioni che saranno meglio in seguito specificate;
con atto recante motivi aggiunti:
13) della nota del Comune di Bressanone dd. 04.08.2006, prot. n. 29777, avente ad oggetto: “Impianti telefonia mobile”, con la quale l’Amministrazione comunale ha comunicato che “si è addivenuti all’attuale individuazione nell’area cittadina di tre siti insistenti su area pubblica destinati all’installazione di stazione radio base (massimo 2 per gestore) ovvero 1) zona industriale; 2) zona sportiva sud; 3) caserma vigili del fuoco. Nell’intento di garantire assoluta parità di trattamento, l’amministrazione comunale consentirà a tutti i gestori di installare due propri impianti in tali siti, revocando le concessioni provvisorie rilasciate in relazione ad installazioni su aree private.”,
nonché, se ed in quanto occorrer possa,
14) della nota dd. 26.09.2006, prot. n. 61.03.04/5876, con la quale la Direttrice dell’Ufficio Urbanistica Est della Provincia autonoma di Bolzano ha comunicato al Sindaco di Bressanone l’avvenuta approvazione da parte della Giunta provinciale della modifica al PUC;
15) della deliberazione della Giunta provinciale n. 3292 dell’11.09.2006, con la quale è stata approvata, con un’integrazione d’ufficio, la modifica al piano urbanistico provinciale proposta dal Comune di Bressanone;
16) della deliberazione del Consiglio comunale di Bressanone n. 7 del 26.01.2006, avente ad oggetto: “Modifica al piano urbanistico comunale – inserimento di 41 ensemble ed integrazione delle norme di attuazione”, ai sensi dell’art. 25 della L.P. 11.08.1997, n. 13;
17) dell’art. 64 delle norme di attuazione al PUC, adottate a seguito della citata deliberazione del Consiglio comunale n. 7/2006, relativa alla “Tutela degli insiemi”;
e per l’accertamento
e la dichiarazione della titolarità in capo alla ricorrente di titolo autorizzativo valido ed efficace, ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259;
Visto il ricorso introduttivo, notificato il 28.09.2006 e depositato in segreteria il 6.10.2006 con i relativi allegati;

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano dd. 20.10.2006;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bressanone dd. 23.10.2006;
Visto l’atto recante motivi aggiunti, notificato il 16.11.2006 e depositato il 29.11.2006;
Vista l’istanza cautelare, la cui decisione è stata rinviata all’udienza di merito dd. 28.02.2007;
Viste le memorie prodotte;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 28.02.2007 il consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors ed ivi sentito l’avv. P. Borghi, per la ricorrente, l’avv. F. Cavallar, per la Provincia autonoma di Bolzano, e l’avv. N. De Nigro, per il Comune di Bressanone;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

F A T T O

 

Con domanda pervenuta al Comune di Bressanone il 1° agosto 2005 e alla Provincia autonoma di Bolzano il 28 luglio 2005 la società ricorrente chiedeva il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di una nuova stazione radio base, da realizzarsi nel Comune di Bressanone, in via Plose, n. 2, in zona di completamento B7, sulla p.ed. 65 C.C. Bressanone.
Secondo il progetto allegato all’istanza, l’impianto avrebbe dovuto essere costituito da:
• un armadio denominato “Easy site”, posizionato sul lato ovest del piazzale /parcheggio;
• una strutture portantenne con tubo in plexiglas terminale, dell’altezza di 2,30 m. circa, fissato a una palina in acciaio;
• n. 3 celle settoriali, composte da n. 1 antenna settoriale, dell’altezza di 1,38 m., orientate rispettivamente a 40°, 160° e 280° rispetto alla direzione Nord e posizionate ad un’altezza di +23,3 m. (585.30mslm) centro antenna;
• n. 1 parabola per ponte radio, dal diametro indicativo di 30 cm., fissata al palo flangiato mediante idonei supporti in carpenteria metallica (cfr. doc. ti n. 1 e 2 della ricorrente).
Con nota del 26 agosto 2005, prot. n. 28064 il Sindaco comunicava alla ricorrente che la Commissione edilizia aveva espresso parere negativo in quanto “mancano i pareri dell’agenzia provinciale dell’ambiente, dell’ufficio urbanistico provinciale (commissione di infrastrutture) e il parere della giunta comunale” e invitava la ricorrente a completare la documentazione entro i successivi 30 giorni (cfr. doc. n. 3 del Comune).
Quest’ultima nota veniva poi sostituita dalla nota del 28 settembre 2005, prot. n. 32281, di tenore identico alla precedente, senza, però, l’indicazione di un termine per il completamento della documentazione (cfr. doc. n. 4 del Comune).
Nel frattempo, in data 7 dicembre 2005, l’Agenzia provinciale dell’Ambiente rilasciava il richiesto parere radioprotezionistico sull’impianto di cui si tratta (cfr. doc. n. 6 del Comune).
Successivamente, con nota pervenuta al Comune di Bressanone il 17 gennaio 2006, l’Amministrazione provinciale trasmetteva il parere positivo espresso dalla Commissione provinciale per le infrastrutture delle comunicazioni nella seduta dell’11 novembre 2005 (cfr. doc. n. 5 del Comune).
In seguito il Sindaco, con nota (priva di data) prot. n. 3764, spedita alla ricorrente il 1° febbraio 2006, comunicava che, “sentita la Commissione edilizia nella seduta del 26 gennaio 2006”, la domanda non avrebbe potuto essere accolta perché “in base a delibera consiliare nr. 12 del 24.2.2005 sono ammessi impianti solo su edifici o proprietà pubbliche.”. Il Sindaco dava, quindi, alla ricorrente termine di 30 giorni per presentare osservazioni ai sensi della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 (cfr. doc. n. 7 del Comune).
La ricorrente presentava le proprie controdeduzioni, con memoria pervenuta al Comune di Bressanone il 25 maggio 2006, nella quale comunicava anche l’inizio del lavori, ritenendo essersi maturato, in data 26 ottobre 2005, il silenzio - assenso sulla domanda presentata al Comune il 1° agosto 2005, ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (cfr. doc. n. 9 del Comune).
Infine, il sindaco, con provvedimento del 12 giugno 2006, prot. n. 22677, rigettava la domanda (cfr. doc. n. 10 del Comune).
A fondamento del gravame proposto con il ricorso introduttivo la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 87 del D. Lgs. 259/2003.”;
2. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 87, D. Lgs. 259/2003, 105, D.P.R. 670/1972, 7bis, L.P. 11/2002. Eccesso di potere per travisamento e/o falsità dei presupposti. Violazione del principio della domanda: difetto di corrispondenza tra il richiesto ed il pronunciato.”;
3. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 87, D. Lgs. 259/2003 e 10bis L. 241/90. Eccesso di potere per perplessità e sviamento dalla causa tipica. Violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi.”;
4. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 87 D. Lgs. n. 259/2003. Violazione dell’art. 1, co. 2, L. n. 241/1990: violazione del divieto di aggravamento del procedimento.”;
5. “Violazione degli artt. 7 ss., L. 241/90 e 14, L.P. 17/93: inosservanza del principio del contraddittorio. Violazione degli artt. 3, L. 241/90 e 7 L.P. 17/93: difetto assoluto di motivazione. Violazione dei principi generali in materia di autotutela. Violazione del principio contrarius actus.”;
6. “Violazione degli artt. 87, D. Lgs. 259/2003 e 107, D. Lgs. 267/2000. Incompetenza.”;
7. “Violazione del principio tempus regit actum. Eccesso di potere per sviamento e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 15, D.P.R. 380/2001. Violazione del principio di legalità.”;
8. “Eccesso di potere per perplessità dei presupposti e sviamento. Violazione del parere della Commissione per le infrastrutture in data 03.01.2006. Difetto di istruttoria e motivazione.”;
9. “Violazione degli artt. 1, 7, 10 e 10bis, L. 241/90. Violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.”;
10. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 64 N.T.A. adottate e degli artt. 25, L.P. 13/1997, 86, D. Lgs. 259/2003 e delle deliberazioni della G.P. nn. 4787 del 22.12.2003 e 4147 del 7.11.2005. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti.”;
11. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, L. 241/90, 1 L. 1902/52, 12 D.P.R. 380/2001 e dei principi generali in materia edilizia.”;
12. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 L.P. 13/1997 e dell’art. 64 N.T.A. adottate. Eccesso di potere per travisamento del principio di legalità sotto ulteriori profili.”;
13. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 7bis della L.P. 6/2002 e delle deliberazioni della G.P. nn. 4787 del 22.12.2003 e 4147 del 7.11.2005, di approvazione dei criteri per la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione. Violazione dell’art. 64 N.T.A. adottate. Violazione del principio di legalità sotto ulteriori profili.”;
14. “Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 L. 241/90 e 86 D. Lgs. 259/03. Violazione dell’art. 64 N.T.A. adottate. Violazione del principio di legalità.”;
15. “Invalidità derivata.”;
16. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 L. 249/97, 1 L. 146/90, 7 L.P. n. 6/2002, 136 ss. D. Lgs. 42/2004, 25 l.P. 17/93. Eccesso di potere per illogicità e difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 7, L.P. n. 17/93: difetto di motivazione. Violazione degli artt. 4, 8 e 16 L. 36/2001, 3 e 4 D.M. 381/98.”;
17. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 7bis della L.P. 6/2002 e delle deliberazioni della G.P. nn. 4787 del 22.12.2003 e 4147 del 7.11.2005 di approvazione dei criteri per la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione. Violazione del principio di legalità sotto ulteriori profili.”;
18. “Violazione e falsa applicazione della delibera del C.C. n. 12 del 24.02.2005. Violazione del principio di legalità sotto ulteriori profili.”;
19. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 10bis L. 241/90. Difetto di istruttoria e motivazione. Violazione del principio di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa.”;
20. “Invalidità derivata”;
21. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 19, 21, 116, 117, L.P. 13/97.”;
22. “Violazione del principio di legalità. Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e ss. D. Lgs. 259/03, 4 L. 36/2001, 3, 4 e 5 D.P.C.M. 8.07.2003. Eccesso di potere per sviamento e difetto dei presupposti, illogicità ed arbitrarietà.”;
23. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e ss. D. Lgs. 259/03, 4 L. 36/2001, 3, 4 e 5 D.P.C.M. 8.07.2003. Eccesso di potere per sviamento e difetto dei presupposti, illogicità ed arbitrarietà.”;
24. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5 e 8 L. n. 36/2001.”;
25. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 86 e ss. D. Lgs. 259/03, 105 D.P.R. 670/1972. Violazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 336 del 2005.”;
26. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 118 Cost., 3, 4 e 8 L. n. 36/2001. Eccesso di potere per genericità. Violazione dell’art. 7bis, L.P. n. 6/2002, 12 D.P.R. 380/2001, 70 L.P. 13/97.”;
27. “Violazione degli artt. 4, 8 e 16 L. 36/2001, 2 ss. D.P.C.M. 08.07.2003.”;
28. “Violazione degli artt. 4 L. 249/97 e 7bis L.P. 6/2002. Eccesso di potere per perplessità e sviamento. Difetto di istruttoria e motivazione.”;
29. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, L. 249/97, 1 L. 146/90, 7 L.P. n. 67/2002, 136 ss. D. Lgs. 42/2004, 25 L.P. n. 17/93. Eccesso di potere per illogicità e difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 7 L.P. n. 17/93: difetto di motivazione. Violazione degli artt. 4, 8 e 16 L. 36/2001, 3 e 4 D.M. 381/98.”;
30. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 T.U.E., 78 L.P. n. 13/97, 4 e 16 L. 36/2001, 2, ss. D.P.C.M. 08.07.2003. Eccesso di potere per perplessità.”;
31. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e ss. D.Lgs. 259/03, 4 L. 36/2001, 3, 4 e 5 D.P.C.M. 8.07.2003, 7 e 7bis, L.P. n. 6/2002. Eccesso di potere per sviamento e difetto dei presupposti. Violazione dell’art. 3 L. 241/90: difetto assoluto di istruttoria e motivazione.”;
32. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, ss., T.U.E., 70 L.P. n. 13/97, 7bis L.P. 6/2002, 87 ss., D. Lgs. 259/2003 e delle licenze rilasciate dall’autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Eccesso di potere per perplessità. Violazione dell’art. 3 L. 241/90: difetto assoluto di istruttoria e motivazione.”;
33. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 L. 36/2001 e del D.P.C.M. 08.07.2003, sotto ulteriori profili. Eccesso di potere per travisamento e sviamento dalla causa tipica.”;
34. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 ss. T.U.E., 72 L.P. n. 13/97, 7bis L.P. n. 6/2002. Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 16 L. 36/2001. Eccesso di potere per sviamento. Violazione degli artt. 87 ss. D. Lgs. 259/2003.”;
35. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. 443/2001 e della delibera del CIPE n. 121 del 2001.”;
36. “Violazione dei principi generali in materia di autotutela. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 9 L. 36/2001, 3 e ss. D.P.C.M. 08.07.2003. Violazione dell’art. 3 L. 241/90: difetto assoluto di istruttoria e motivazione. Violazione dell’art. 3, comma 2, N.A. del Piano.”;
37. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 L. 241/90 e 9 L. 36/2001. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Violazione dell’art. 3 N.A. Piano di settore. Violazione degli artt. 1 L. 146/90, 90 e 98 D. Lgs. 259/2003.”;
38. “Violazione dell’art. 21quinquies L. 241/90.”;
39. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 87 D.Lgs. 259/2003. Eccesso di potere per perplessità e sviamento.”.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Bressanone e la Provincia autonoma di Bolzano e hanno chiesto il rigetto del ricorso, siccome irricevibile, inammissibile e, comunque, infondato.
All’udienza in camera di consiglio del 24 ottobre 2006 i procuratori delle parti hanno depositato ulteriori documenti. Quindi, la trattazione della domanda cautelare è stata rinviata all’udienza camerale del 19 dicembre 2006, al fine di consentire alla ricorrente di formulare motivi aggiunti.
Con atto recante motivi aggiunti, notificato al Comune di Bressanone e alla Provincia autonoma di Bolzano il 16 novembre 2006 e depositato il 29 novembre 2006, la ricorrente ha impugnato la nota del Comune di Bressanone 4 agosto 2006, prot. n. 29777, con la quale si individuavano, nell’area cittadina, tre siti destinati alla installazione di stazioni radio base. E ciò nella denegata ipotesi in cui si tratti di atto autoritativo, con il quale l’Amministrazione pretenda di limitare la localizzazione delle stazioni radio base alle sole tre aree individuate; nonché - se ed in quanto occorrer possa - gli altri atti in epigrafe indicati.
A fondamento del gravame proposto con l’atto recante motivi aggiunti la società ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
40) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 118 Cost., 3, 4 e 8 L. N. 36/2001. Violazione del Piano provinciale di settore, approvato con D.G.P. 4147/2005. Violazione dell’art. 7bis L.P. n. 6/2002, 12 D.P.R. 380/2001, 70 L.P. 13/97.”;
41) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 118 Cost., 3, 4 e 8 L. n. 36/2001. Violazione del Piano provinciale di settore, approvato con D.G.P. 4147/2005. Violazione dell’art. 7bis L.P. n. 6/2002, 12 D.P.R. 380/2001, 70 L.P. 13/97.”;
42) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 19, 21, 116, 117 L.P. 13/97.”;
43) “Violazione del principio di legalità. Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e ss. D. Lgs. 259703, 4 L. 36/2001, 3, 4 e 5 D.P.C.M. 8.07.2003. Eccesso di potere per sviamento e difetto dei presupposti, illogicità ed arbitrarietà.”;
44) “Violazione del principio di legalità. Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e ss. D. Lgs. 259/03, 4 L. 3672001, 3, 4 e 5 D.P.C.M. 8.07.2003. Eccesso di potere per sviamento e difetto dei presupposti, illogicità ed arbitrarietà.”;
45) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 87 ss. D. Lgs. 259/2003. Violazione e falsa applicazione del Piano provinciale di settore. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti e sviamento.”;
46) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 L. 249/97, 86 ss. D. Lgs. 259/2003. Eccesso di potere per perplessità dei fini e sviamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 L. 36/2001 e del D.P.C. M. 8.07.2003.”;
47) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 16 L. 36/2001, D.P.C.M. 8.07.2003. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti e sviamento.”;
48) “Violazione degli artt. 1, 7 e 10 L. 241/90. Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.”;
49) “Violazione degli artt. 87 D. Lgs. 259/2003 e 107 D. Lgs. 267/2000. Incompetenza.”;
50) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 L. 249/97, 1 L. 146/90, 7 L.P. n. 6/2002, 136 ss. D.Lgs. 42/2004, 25 L.P. n. 17/93. Eccesso di potere per illogicità e difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 7 L.P. n. 17/93: difetto di motivazione. Violazione degli artt. 4, 8 e 16 L. 36/2001, 3 e 4 D.M. 381/98.”;
51) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 7bis della L.P. 6/2002 e delle deliberazioni della G.P. nn. 4787 del 22.12.2003 e 4147 del 7.11.2005 di approvazione dei criteri per la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione. Violazione del principio di legalità sotto ulteriori profili.”.
All’udienza in camera di consiglio del 19 dicembre 2006, su concorde richiesta delle parti, la trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata all’udienza pubblica del 28 febbraio 2007, per ivi essere decisa unitamente al merito.
Nei termini di rito le parti hanno presentato memorie a sostegno delle rispettive difese. In particolare, la difesa dell’Amministrazione provinciale ha chiesto che sia dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva “per non aver essa adottato alcun provvedimento negativo nei confronti della ricorrente, né diretto, né indiretto.”.
All’udienza pubblica del 28 febbraio 2007, sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Con ordinanza n. 37/2007, del 28 febbraio 2007, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, presentata dalla ricorrente.

 

D I R I T T O

 

1. In via preliminare va vagliata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla difesa provinciale nella memoria conclusiva, illustrata in narrativa di fatto.
L’eccezione va disattesa.
Rileva il Collegio che, ai sensi dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, agli organi che hanno emanato gli atti impugnati.
Nel caso specifico, con il ricorso introduttivo e con l’atto recante motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato diversi atti della Provincia autonoma di Bolzano (atti indicati in epigrafe sub nn. 8, 9,10,11,12 e 15). Di conseguenza, la ricorrente doveva notificare l’atto anche alla Provincia autonoma di Bolzano, la quale era libera di decidere se costituirsi o meno in giudizio.
Sussiste, quindi, la legittimazione passiva della Provincia autonoma di Bolzano in relazione agli atti provinciali impugnati.

 

2. Può ora esaminarsi la domanda di accertamento, in capo alla ricorrente, del titolo autorizzativo, determinatosi per intervenuto silenzio - assenso, ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (motivi 1, 2, 3, 4 e 5).
La ricorrente afferma che sulla domanda di autorizzazione all’installazione della nuova stazione radio base, presentata al Comune di Bressanone il 1° agosto 2005, si sarebbe formato il silenzio - assenso previsto dall’art. 87, comma 9, del citato D. Lgs. n. 259/2003, essendo trascorso il termine di 90 giorni, previsto da quella norma, senza che sia intervenuto un provvedimento di diniego da parte dell’Amministrazione. La ricorrente sarebbe, pertanto, titolare dell’autorizzazione richiesta (motivo 1).
Il citato art. 87 del D. Lgs. n. 259/2003 sarebbe applicabile anche nella Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell’art. 105 del vigente Statuto speciale, in quanto mancherebbe una legge provinciale di adeguamento ai principi stabiliti dal Codice delle comunicazioni. Considerato che la rete è unica a livello globale, i relativi procedimenti autorizzatori dovrebbero essere disciplinati con carattere di uniformità su tutto il territorio nazionale. L’istituto del silenzio - assenso sarebbe espressione del principio di semplificazione e di celerità dell’azione amministrativa, di derivazione comunitaria (motivo 2).
La richiesta istruttoria, pervenuta alla ricorrente il 31 agosto 2005, sarebbe tardiva rispetto al termine di 15 giorni previsto dall’art. 87, comma 5, del citato D. Lgs. n. 259 del 2003, concernerebbe documenti non previsti dall’allegato 13 al Codice delle comunicazioni e non avrebbe disposto l’interruzione del termine. La nota di preavviso di diniego pervenuta alla ricorrente il 3 febbraio 2006 (quattro mesi dopo la asserita formazione del titolo implicito), non avrebbe potuto produrre alcun effetto interruttivo (motivo 3).
Il parere dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e quello della Commissione provinciale per le infrastrutture delle comunicazioni, cui si riferisce la suddetta richiesta istruttoria, sarebbero atti ininfluenti ai fini della formazione del titolo autorizzatorio, in quanto non previsti tra la documentazione da allegare alla domanda in base al Codice delle comunicazioni (motivo 4).
Infine, la ricorrente, per scrupolo difensivo (nell’eventualità che il provvedimento di rigetto della domanda, intervenuto oltre il termine per la formazione del silenzio, venisse considerato come un atto di ritiro del silenzio assenso, che si sarebbe formato in data 26 ottobre 2005), lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado e la violazione del principio del contrarius actus (motivo 5).
Le doglianze – che si prestano ad un esame congiunto – sono infondate.
Il Collegio ritiene opportuno svolgere una premessa sul quadro normativo in cui si inserisce la controversia sub iudice.
Il settore relativo alla installazione, alla localizzazione e all’esercizio di impianti di comunicazione investe una pluralità di materie, le quali, per quanto concerne la Provincia autonoma di Bolzano, sono disciplinate nello Statuto speciale (competenza esclusiva in materia di urbanistica e in materia di tutela del paesaggio; competenza concorrente in materia di igiene e sanità) e nelle disposizioni di cui al Titolo V, Sezione II, della Costituzione (legislazione esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e di tutela della concorrenza e legislazione concorrente in materia di ordinamento della comunicazione).
Il legislatore provinciale ha disciplinato il settore, per quanto di competenza, con l’art. 7bis della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6 (aggiunto dall’art. 2, comma 2, della legge provinciale 26 luglio 2002, n. 11), il quale così recita: “1. Il piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni prevede le reti principali di comunicazione ed i siti degli impianti trasmittenti delle emittenti pubbliche e private e dei servizi di comunicazione del servizio pubblico.
2. Il piano è approvato dalla Giunta provinciale secondo le procedure ed agli effetti di cui agli articoli 12 e 13 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13, sentiti degli esperti in materia.
3. L'installazione di antenne trasmittenti e di impianti tecnici è soggetta ad autorizzazione. L'installazione di antenne trasmittenti può essere richiesta anche in base ad un contratto di affitto o altro titolo di godimento dell'immobile o dell'infrastruttura.
4. Qualora l'installazione sia da realizzarsi nell'ambito di insediamenti, l'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune territorialmente competente, sentito il parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro (n.d.r.: oggi denominata “Agenzia provinciale per l’ambiente”, per effetto dell’art. 10, comma 3, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1);
5. Qualora l'installazione sia da realizzarsi al di fuori degli insediamenti, l'autorizzazione è rilasciata dall'assessore provinciale all'urbanistica, sentito il parere dei direttori delle Ripartizioni Natura e Paesaggio, dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro e del sindaco territorialmente competente.
6. I pareri di cui ai commi 4 e 5 si intendono acquisiti in caso di progetti definitivi già esaminati in sede di approvazione del piano di settore.
7. Al destinatario dell'autorizzazione è fatto obbligo di concedere a terzi, dietro equo compenso, l'uso comune del sito per servizi di comunicazione; è altresì fatto obbligo di demolire le infrastrutture non corrispondenti al piano e gli impianti non utilizzati. In caso contrario il sito, ivi comprese le infrastrutture, è acquisito in proprietà alla Provincia, previo conguaglio dei costi sostenuti.
8. Le infrastrutture delle comunicazioni possono essere realizzate dalla Provincia anche tramite privati o enti provinciali.”.
La norma suddetta è stata approvata nell’esercizio delle competenze legislative esclusive della Provincia autonoma di Bolzano in materia di urbanistica (art. 8, n. 5 dello Statuto) e di tutela del paesaggio (art. 8, n. 6 dello Statuto), nonché di quelle concorrenti in materia di igiene e sanità (art. 9, n. 10), nel rispetto dei limiti della propria competenza legislativa e di quella statale. Alle dette competenze si affiancano sia la potestà amministrativa, sia quella regolamentare (artt. 16, 53 e 54 dello Statuto).
Ai sensi del riportato art. 7bis, commi 1 e 2, la Giunta provinciale ha approvato il piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni, che si articola in due parti. La prima parte, definita “concettuale”, di carattere normativo - regolamentare, disciplina gli obiettivi, le procedure e i criteri da seguire nel rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di telecomunicazioni. Questa parte del piano è stata approvata definitivamente con la deliberazione della Giunta provinciale 22 dicembre 2003, n. 4787.
La seconda parte del piano, definita “tecnica”, di carattere amministrativo generale e pianificatorio, è stata approvata definitivamente con la deliberazione della Giunta provinciale 7 novembre 2005, n. 4147.
Con riferimento allo specifico tema della individuazione degli “obiettivi di qualità”, consistenti nei criteri localizzativi e negli standard urbanistici, la giurisprudenza (creatasi con riferimento alla Provincia autonoma di Trento, titolare delle stesse competenze legislative e amministrative in base allo Statuto speciale regionale), ha affermato che resta piena la salvaguardia del potere delle Province autonome relativo alla localizzazione degli impianti di telecomunicazione nell’ambito della disciplina urbanistica (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 agosto 2003, n. 4841 e TRGA Trento, 9 febbraio 2007, n. 15).
Dunque, la giurisprudenza ha accertato che sussiste la piena potestà legislativa, regolamentare e amministrativa della Provincia autonoma di Bolzano a disciplinare sul proprio territorio la localizzazione degli impianti, attraverso l’adozione di ulteriori misure e prescrizioni dirette a ridurne il più possibile l’impatto negativo sul territorio, sempre che i criteri localizzativi e gli standard urbanistici non siano tali da impedire ovvero ostacolare ingiustificatamente l’insediamento degli impianti medesimi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 maggio 2003, n. 2997, TRGA Trento, 6 luglio 2006, n. 226; cfr. anche Corte Costituzionale, 7 ottobre 2003, n. 307 e 7 novembre 2003, n. 331).
La stessa giurisprudenza ha affermato, inoltre, che la potestà legislativa esclusiva, riconosciuta alle Province autonome in materia di tutela del paesaggio, include l’attribuzione alle dette Province di competenze in materia ambientale, ma non può escludere la compresenza di competenze statali, sempre in materia di tutela dell’ambiente (oggi, peraltro confermate dal riformato art. 117 della Costituzione).
Infine, considerato che “la competenza secondaria in materia di igiene e sanità deve essere esercitata nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato (artt. 4, 5 e 9 del cit. DPR n. 670/1972)”, è stato chiarito, ad esempio, che “deve ritenersi non consentito alla Provincia autonoma di Trento introdurre limiti di esposizioni ai campi elettromagnetici più rigorosi rispetto a quelli fissati dallo Stato (o misure equivalenti) quanto meno in assenza di specifiche ragioni e di adeguati accertamenti istruttori.” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 agosto 2003, n. 4841, ma anche Corte Costituzionale, 7 ottobre 2003, n. 308).
Va aggiunto che l’accertata potestà legislativa e regolamentare provinciale non risulta, comunque, scalfita dall’intervenuta legge - quadro 22 febbraio 2001, n. 36, data la già citata espressa salvaguardia posta per le Province autonome di Trento e Bolzano, con richiamo ai rispettivi Statuti ed alle relative norme di attuazione (cfr. art. 1, comma 2); né risulta scalfita dal successivo D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), il quale all’art. 5, comma 4, prevede quanto segue: “Le disposizioni del Codice sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte II, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite.”.
Va aggiunto anche che le norme statali che disciplinano la materia in esame non sono direttamente applicabili nella Provincia autonoma di Bolzano, stante il principio della non estensione automatica della legislazione statale alla Provincia autonoma di Bolzano, stabilito dall’art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (norma di attuazione concernente il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali).
Tornando al caso specifico è da dire che il legislatore provinciale aveva già disciplinato il procedimento di autorizzazione, relativo alle infrastrutture delle comunicazioni, con il più volte citato art. 7bis della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6 (cfr. commi 3, 4, 5 e 6); di talché l’art. 105 dello Statuto non può trovare applicazione.
Dunque, la domanda di autorizzazione presentata dalla ricorrente il 1° agosto 2005 al Comune di Bressanone non è stata vagliata seguendo la procedura di cui agli artt. 87 e 88 del D. Lgs. n. 259 del 2003, bensì in base alla specifica disciplina contenuta nell’art. 7bis della citata legge provinciale n. 6 del 2002, nelle norme di attuazione di cui al Piano provinciale di settore e nella legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13.
In base a tale disciplina è competente per il rilascio dell’autorizzazione il Sindaco, il quale decide sentito il parere dell’Agenzia provinciale per l’ambiente (art. 7bis, comma 4, della L.P. n. 6 del 2002). L’art. 4 delle norme di attuazione del piano di settore delle infrastrutture delle comunicazioni (approvate con deliberazione della Giunta provinciale 22 dicembre 2003, n. 4787) ha specificato che “presupposto per il rilascio dell’autorizzazione è il parere positivo della Commissione” tecnica di esperti (costituita da un rappresentante per ciascuna delle ripartizioni provinciali Urbanistica, Natura e Paesaggio, Agenzia provinciale per l’Ambiente e da un rappresentante della Radiotelevisione Azienda Speciale provinciale) e che il parere positivo di tale Commissione non costituisce comunque titolo per ottenere l’autorizzazione. Le stesse norme di attuazione, all’art. 5, stabiliscono, poi, i criteri per la scelta del sito all’interno degli insediamenti.
E’ fuori dubbio che, ai sensi del vigente ordinamento urbanistico provinciale, un’opera edilizia e di trasformazione del territorio quale è quella in esame (cfr. progetto allegato alla domanda), debba essere esaminata anche dalla Commissione edilizia comunale. Invero, l’autorizzazione di cui all’art. 7bis della legge provinciale n. 6 del 2002 assume, necessariamente, anche valenza edilizia, come si evince non solo dal Piano provinciale di settore (cfr. art. 5 delle norme di attuazione e relazione esplicativa alla parte concettuale del Piano), ma anche dal fatto che al di fuori degli insediamenti - dove il rilascio dell’autorizzazione è di competenza non del Sindaco, ma dell’Assessore provinciale all’urbanistica - deve essere sempre sentito il Sindaco territorialmente competente (cfr. art. 7bis, comma 5, della legge provinciale n. 6 del 2002)
Il Collegio - pur rilevando la mancanza di coordinamento, nel vigente ordinamento provinciale, fra il procedimento autorizzativo di cui si tratta e quello relativo al rilascio della concessione edilizia - ritiene che, all’interno del procedimento autorizzativo, trovi spazio anche il giudizio di conformità urbanistica, sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 7bis della legge provinciale n. 6 del 2002 e di quelle contenute nelle norme di attuazione del Piano di settore. Sul punto, quindi, il Collegio condivide l’orientamento della prevalente giurisprudenza amministrativa (benché riferito al procedimento disciplinato dall’art. 87 del D. Lgs. n. 259 del 2003), secondo il quale le verifiche di compatibilità edilizia ed urbanistica delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche devono essere effettuate nell’ambito del procedimento autorizzatorio, in quanto la ratio sottesa alla disciplina delle comunicazioni elettroniche è quella di semplificare il procedimento e di concentrare al suo interno tutte le relative valutazioni (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 giugno 2006, n. 4003; 28 febbraio 2006, n. 889; 5 agosto 2005, n. 4159; 26 luglio 2005, n. 4000; 9 giugno 2005, n. 3040; 11 gennaio 2005, n. 100; TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 22 marzo 2007, n. 2702; TAR Veneto, Sez. III, 23 marzo 2006, n. 565; TAR Puglia, Sez. III, 13 maggio 2005, n. 2143 e Corte Costituzionale, 27 luglio 2005, n. 336 e 6 luglio 2006, n. 265).
Per quanto concerne l’istituto del silenzio - assenso, introdotto nell’ordinamento statale con l’art. 87, comma 9, del D. Lgs. n. 259 del 2003, il Collegio ritiene che esso non trovi applicazione nella Provincia autonoma di Bolzano.
Sul punto, va richiamato quanto già detto in ordine alle competenze legislative, regolamentari e amministrative della Provincia nella materia di cui si tratta, nonché quanto già detto in ordine alla clausola di salvaguardia delle stesse competenze, contenuta nell’art. 5 del D. Lgs. n. 259 del 2003.
Va aggiunto che non giova alla ricorrente appellarsi all’art. 105 dello Statuto speciale, applicabile solo in assenza di disciplina provinciale della materia o nel caso in cui l’esistente disciplina sia incompleta.
Invero, la Provincia autonoma di Bolzano, prima dell’entrata in vigore del Codice delle comunicazioni elettroniche, aveva già disciplinato la materia con la legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6. E con l’art. 7bis (aggiunto con l’art. 2 della legge provinciale 26 luglio 2002, n. 11) ha disciplinato, in particolare, anche il procedimento di rilascio dell’autorizzazione per l’installazione delle stazioni radio base, come quella in esame.
Né la disciplina provinciale può ritenersi “incompleta” solo perché il legislatore, nel regolare il procedimento autorizzatorio, non ha previsto, nel dettaglio, l’istituto del silenzio - assenso, previsto, invece, dal legislatore statale. Se così fosse, la competenza esclusiva della Provincia autonoma di Bolzano in materia urbanistica verrebbe completamente svuotata del suo significato e contenuto.
Per le stesse ragioni ritiene il Collegio che non sussisteva neppure l’obbligo di adeguamento della legislazione provinciale a quella statale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (norma di attuazione dello Statuto speciale concernente i rapporti tra atti legislativi statali e leggi provinciali), riferito “ai principi e alle norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale”.
A tal riguardo ritiene il Collegio che, per effetto della riforma di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, alla competenza legislativa esclusiva della Provincia autonoma di Bolzano si applica il regime dei limiti costituzionali (art. 117, primo comma della Costituzione), in quanto più favorevole rispetto al regime dei limiti statutari (cfr. art. 10 della L. Cost. n. 3 del 2001): quindi, non si applicano più i limiti delle norme fondamentali delle riforme economico sociali, dei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e il limite degli interessi nazionali (cfr. TRGA Bolzano, 7 febbraio 2006, n. 53).
In ogni caso, quand’anche volesse ritenersi tuttora vigente il regime dei limiti statutari, il Collegio non ritiene che gli istituti del silenzio – assenso e della denuncia di inizio attività (DIA), disciplinati dall’art. 87 del D.Lgs. n. 259 del 2003, possano considerarsi limiti alla competenza esclusiva, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto speciale.
In definitiva, non essendo previsto nell’ordinamento provinciale l’istituto del silenzio - assenso sulle domande di rilascio di autorizzazione per l’installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile, la domanda della ricorrente, volta ad accertare l’intervenuto silenzio – assenso sulla domanda presentata al Comune di Bressanone il 1° agosto 2005, non può essere accolta.

 

3. La domanda di annullamento degli atti di rigetto della domanda di autorizzazione, impugnati con il ricorso introduttivo, è fondata sotto gli assorbenti profili di censura di seguito elencati.
Afferma la ricorrente che la nota di preavviso con cui l’Amministrazione comunale, con richiamo alla legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, comunicava i motivi ostativi all’accoglimento della domanda prevenuta il 3 febbraio 2006 avrebbe indicato un unico motivo ostativo, cioè la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 24 febbraio 2005, in base alla quale sarebbero ammessi impianti radioelettrici solo su edifici o proprietà pubbliche.
Il successivo provvedimento sindacale di rigetto del 12 giugno 2006 si fonderebbe, invece, anche sul piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni, il quale avrebbe stabilito dei criteri ostativi alla realizzazione dell’intervento progettato nell’area prescelta dalla ricorrente; in altre parole, l’Amministrazione comunale avrebbe inserito una nuova e diversa ragione, mai rilevata in precedenza, vanificando lo scopo stesso della comunicazione del preavviso di diniego (motivo 8).
La doglianza è fondata.
Ad avviso del Collegio il preavviso di diniego deve contenere tutti gli elementi motivazionali che dovrebbero suffragare il provvedimento finale negativo, così da porre il richiedente nelle condizioni di poter controdedurre, presentando osservazioni scritte e producendo documenti riferibili a tutti i profili che l’Amministrazione ritiene ostativi al rilascio del provvedimento richiesto.
Comunicando alla ricorrente solo alcune delle motivazioni ritenute impeditive dell’accoglimento della sua domanda e provvedendo, poi, al diniego finale sulla base di motivi, in tutto o in parte, diversi, l’Amministrazione ha in pratica vanificato la partecipazione della ricorrente al procedimento.
Afferma ancora la ricorrente che l’imposizione della tutela degli insiemi di cui all’art. 25 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, sulla p.ed. 65 C.C. Bressanone non comporterebbe un divieto assoluto di nuova edificazione e, pertanto, non basterebbe a giustificare, ex se, il diniego di autorizzazione (motivo 12).
Anche questa doglianza ha pregio.
Osserva il Collegio che, effettivamente, né l’art. 25 della legge provinciale n. 13 del 1997, né l’art. 64 delle norme di attuazione del PUC di Bressanone (quest’ultimo aggiunto con variante al PUC approvata dal Consiglio comunale con deliberazione 28 gennaio 2006, n. 7, definitivamente approvata, con integrazioni d’ufficio, dalla Giunta provinciale con deliberazione 11 settembre 2006, n. 3292), vietano in modo assoluto l’installazione di impianti quale quello progettato dalla ricorrente.
Invero, le zone in cui si trovano i c.d. “ensemble” non comportano alcun criterio di esclusione nella scelta dei siti in cui localizzare gli impianti, nell’intenzione del legislatore.
Pertanto, la sola circostanza che l’area di cui si tratta sia inclusa in una zona di tutela degli insiemi non può considerarsi sufficiente a giustificare il diniego.
Fondate si appalesano anche le censure riferite a quella parte della motivazione che fa leva sui criteri stabiliti dal Piano provinciale di settore. Afferma la ricorrente che la disciplina contenuta nel Piano sarebbe stata interpretata in modo distorto e travisato, posto che essa non imporrebbe alcun divieto assoluto riguardo alla localizzazione delle infrastrutture nell’ambito degli insediamenti, limitandosi a definire criteri preferenziali (motivo 13).
Il Collegio reputa opportuno riportare il testo della motivazione del provvedimento di diniego sul punto contestato: “accertato che i predetti criteri prevedono che le predette infrastrutture vengano insediate di preferenza su strutture pubbliche esistenti o da realizzare, privilegiando gli immobili provinciali e comunali rispetto a quelli privati, mentre sono da evitare, tra l’altro, i centri cittadini e gli insiemi quali oggetti di particolare pregio architettonico..”.
Ebbene, è pur vero che nella parte concettuale del Piano di settore e, in particolare, nell’art. 5 delle norme di attuazione ivi contenute, l’Amministrazione provinciale invita i Comuni a “prediligere” strutture pubbliche esistenti o da realizzare, rispetto a immobili di privati e invita a “evitare” edifici sotto tutela delle Belle Arti, Ensemble, centri storici e chiesette di collina. Tuttavia, detti criteri non possono considerarsi in alcun modo divieti assoluti e generali per l’installazione degli impianti considerati; sicché il solo rinvio a tali criteri non può legittimamente giustificare il diniego di autorizzazione.
In altre parole, l’Amministrazione avrebbe potuto, seguendo i criteri suddetti, negare l’autorizzazione alla ricorrente, ma avrebbe dovuto, in tal senso, esplicitare adeguatamente le ragioni specifiche della propria scelta urbanistica; non avrebbe potuto, invece, limitarsi a richiamare, apoditticamente, disposizioni provinciali che contengono criteri di scelta, di per sé non ostativi all’accoglimento della domanda. Tanto più se si considera che la Commissione provinciale per le infrastrutture delle comunicazioni, in data 3 gennaio 2006, aveva espresso parere favorevole sulla compatibilità urbanistica del progetto con il Piano provinciale di settore e si considera che il Comune di Bressanone non ha ancora adottato un proprio regolamento sulla localizzazione degli impianti di telefonia mobile, sulla base dei criteri contenuti nel Piano provinciale di settore.
Per le considerazioni che precedono, assorbita ogni altra censura ed eccezione, il ricorso introduttivo va accolto.

 

4. Infine, va dichiarato inammissibile l’atto recante motivi aggiunti, volto ad impugnare la nota del Comune di Bressanone 4 agosto 2006, prot. n. 2977: si tratta di una nota palesemente priva di carattere provvedimentale, con la quale l’Amministrazione si limita a comunicare a tutti i gestori, tra cui la ricorrente, una proposta di localizzazione degli impianti per la telefonia mobile. Tale proposta - che non contiene un divieto di installazione degli impianti in siti diversi da quelli proposti - non può considerarsi lesiva degli interessi della ricorrente. Essa va inquadrata, piuttosto, nell’ottica di collaborazione tra Comuni e gestori nell’individuazione dei siti, auspicata anche dal Piano provinciale di settore.

 

5. In conclusione, va rigettata la domanda di accertamento dell’intervenuto silenzio – assenso sulla domanda di autorizzazione, presentata dalla ricorrente al Comune di Bressanone il 1° agosto 2005. Va accolto, invece, il ricorso nella parte relativa all’impugnazione della nota sindacale 12 giugno 2006, prot. n. 22577 e della nota sindacale (senza data) prot. n. 3764, pervenuta alla ricorrente il 3 febbraio 2006, che, per l’effetto vanno annullate. Infine, va dichiarato inammissibile l’atto recante motivi aggiunti.
Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intende adottare nel rispetto dei principi contenuti nella presente sentenza.
Le spese di giudizio possono essere equamente compensate tra le parti in causa, fatto salvo il contributo unificato, che va posto a carico del Comune di Bressanone.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,
• rigetta la domanda di accertamento dell’intervenuto silenzio - assenso sulla domanda di autorizzazione, presentata dalla ricorrente al Comune di Bressanone il 1° agosto 2005;
• accoglie il ricorso volto all’impugnazione della nota sindacale 12 giugno 2006, prot. n. 22577 e della nota sindacale (senza data), prot. n. 3764, pervenuta alla ricorrente il 3 febbraio 2006, le quali, per l’effetto, sono annullate;
• dichiara inammissibile l’atto recante motivi aggiunti.
Spese compensate.
Contributo unificato a carico del Comune di Bressanone.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2007.



 

 
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