TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLA COMUNITA' EUROPEA - SEZIONE IV ALLARGATA - Sentenza 11 luglio 2007, T 351/03
Pres. H. Legal
Schneider Electric SA, Repubblica Francese C/ Commissione delle Comunità Europee, Repubblica Federale Tedesca |
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1. Comunità europea – Diritto Comunitario – Responsabilità extracontrattuale della Comunità – Risarcimento dei danni causati da una istituzione comunitaria – Domanda – Requisiti – Rinvio alle argomentazioni articolate in altri ricorsi – Ricevibilità – Sussiste.
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2. Comunità europea – Diritto Comunitario – Responsabilità extracontrattuale della Comunità – Risarcimento dei danni causati da una istituzione comunitaria – Condizioni.
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3. Comunità europea – Diritto Comunitario – Responsabilità extracontrattuale della Comunità – Risarcimento dei danni causati da una istituzione comunitaria – Violazione sufficientemente caratterizzata del diritto comunitario – Criteri.
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4. Comunità europea – Diritto comunitario – Responsabilità extracontrattuale della Comunità – Risarcimento dei danni causati da una istituzione comunitaria – Violazione sufficientemente caratterizzata del diritto comunitario – Sussiste anche quando una istituzione dispone solamente di un margine di apprezzamento considerevolmente ridotto, se non inesistente.
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5. Comunità europea – Diritto comunitario – Responsabilità extracontrattuale della Comunità – Risarcimento dei danni causati da una istituzione comunitaria – Onere della prova – Oggetto.
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6. Comunità europea – Diritto comunitario – Responsabilità extracontrattuale della Comunità – Risarcimento dei danni causati da una istituzione comunitaria – Soddisfacimento di tutte le condizioni della responsabilità – Necessarietà – Sussiste – Ordine dell’esame del giudice – Non sussiste.
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7. Comunità europea – Diritto comunitario – Responsabilità extracontrattuale della Comunità – Risarcimento dei danni causati da una istituzione comunitaria – Violazione sufficientemente caratterizzata del diritto comunitario – Oggetto.
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1. Una domanda volta al risarcimento dei danni causati da una istituzione comunitaria deve contenere elementi tali da permettere di identificare il comportamento che il richiedente rimprovera alla istituzione, le ragioni per le quali esso ritenga che un nesso di causalità sussista tra il comportamento e il pregiudizio che pretende aver subito, nonché il carattere e la portata di tale pregiudizio. A tal fine può essere ritenuto sufficiente ai fini della ricevibilità della domanda di risarcimento il rinvio operato dal richiedente alle argomentazioni articolate nell’ambito di ricorsi in annullamento precedentemente formulati.
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2. La responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi dell’articolo 288 § 2 TCE per comportamento illecito dei suoi organi è subordinata alla riunione di un insieme di condizioni, quali l’illegittimità del comportamento contestato alla istituzione, l’esistenza di un pregiudizio e di un nesso di causalità tra il comportamento allegato e il pregiudizio invocato.
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3. Quando è invocata quale fondamento della azione risarcitoria la illegittimità di un atto giuridico, tale illegittimità, per essere idonea a ingenerare la responsabilità extracontrattuale della Comunità, deve costituire una violazione sufficientemente caratterizzata di una regola giuridica avente ad oggetto l’attribuzione di diritti ai singoli. In tale contesto risulta decisivo il criterio della violazione manifesta e grave, da parte di una istituzione comunitaria, dei limiti posti al suo potere di apprezzamento, e segnatamente rilevano la complessità delle situazione sottoposte a giudizio, le difficoltà di applicazione e di interpretazione delle regole, nonché, in particolare, il margine di apprezzamento di cui dispone l’autore dell’atto impugnato.
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4. Quando una istituzione dispone solamente di un margine di apprezzamento considerevolmente ridotto, se non inesistente, la mera infrazione al diritto comunitario può essere sufficiente a stabilire l’esistenza di una violazione sufficientemente caratterizzata del diritto comunitario. Tale ipotesi è integrata anche quando l’istituzione non adempie ad una obbligazione generale di diligenza o incorre in uno sviamento nell’applicazione delle norme sostanziali o procedurali pertinenti.
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5. Incombe sulla parte che asserisce la responsabilità della Comunità l’onere di provare in modo concludente sia l’esistenza e la portata del pregiudizio invocato sia il nesso sufficientemente diretto di causa a effetto tra il pregiudizio e il comportamento incriminato.
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6. Quando una delle tre condizioni della responsabilità extracontrattuale non è integrata, le pretese risarcitorie devono essere respinte, senza che sia necessario l’esame delle rimanenti due condizioni, il giudice comunitario non essendo peraltro tenuto a seguire un ordine determinato nell’ambito del suo giudizio.
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7. Non può considerarsi essere costitutivo di una violazione sufficientemente caratterizzata del diritto comunitario, ai fini dell’integrazione della responsabilità extracontrattuale della Comunità, l’inadempimento ad un obbligo legale che può tuttavia essere giustificato da vincoli oggettivi gravanti sulla istituzione e i suoi agenti per effetto delle disposizioni che regolano il controllo delle concentrazioni. Al contrario è riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni conseguenti al comportamento di una istituzione quando quest’ultimo comportamento si traduce in un atto manifestamente contrario alla regola di diritto e gravemente pregiudizievole degli interessi dei terzi, che non trovi giustificazione né spiegazione nei vincoli particolari imposti in modo oggettivo al servizio nel suo normale funzionamento.
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