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T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 23 maggio 2007 n. 1963
Antonio Cavallari – Presidente, Tommaso Capitanio – Estensore.
Ditta Fiocca geom. Vincenzo (avv.ti E. e S. Sticchi Damiani) c. Comune di Torricella (n.c.), Regione Puglia (n.c.).


Contratti della pubblica amministrazione – Giurisdizione e competenza – Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture – Atti posti in essere in carenza di potere – Controversia – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Ai sensi dell’art. 244, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, il giudice amministrativo conosce, in sede di giurisdizione esclusiva, di tutte le controversie relative a procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture, con la conseguenza che il giudice amministrativo conosce degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi interessati dalle procedure di affidamento, quindi anche degli atti posti in essere in carenza di potere e perciò lesivi di diritti; altrimenti opinando non avrebbe alcun significato la cognizione delle controversie relative a diritti (derivante dalla prevista giurisdizione esclusiva), atteso che lo scorretto esercizio del potere incide solo interessi legittimi ed è sindacato nell’esercizio della giurisdizione generale di legittimità.


Registro Dec.: 1963/07
Registro Generale: 540/2007


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
- SECONDA SEZIONE -




Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Lecce, nelle persone dei signori Magistrati:
ANTONIO CAVALLARI Presidente
GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG Primo Referendario

TOMMASO CAPITANIO Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA




sul ricorso n. 540/2007, proposto dalla
ditta “Fiocca geom. Vincenzo”, in persona dell’omonimo titolare e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Ernesto e Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Lecce, Via 95 Rgt Fanteria, 9,

contro



COMUNE di TORRICELLA, in persona del Sindaco p.t.,
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della G.R. p.t.,
non costituiti,





per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
-
del bando di gara mediante pubblico incanto per l’affidamento di servizi tecnici professionali di ingegneria e architettura (art. 91, comma 1, D.Lgs. n.163/2006), adottato dal Comune di Torricella in data 31 gennaio 2007 e pubblicato all’albo pretorio dall’1.2.2007 al 27.3.2007;
- della nota della Regione Puglia – Assessorato Regionale alle OO.PP. Settore Lavori Pubblici – del 16.10.2006, prot. n. 10408, notificata al Comune di Torricella in data 23.10.2006, prot. n. 7512 (con cui si dispone che la richiesta avanzata dall’Amministrazione del Comune di Torricella è risultata ammissibile a finanziamento per Euro 2.700.000,00, con decurtazione del 25% sull’importo richiesto, nei modi e nei termini indicati nella Deliberazione di G.R. n. 408 del 31.3.2006, così come integrata con Deliberazione di G.R. n. 1378 del 19.9.2006, che ha approvato la graduatoria definitiva degli interventi di che trattasi, successivamente convalidata e ratificata con determinazione dirigenziale n. 495 del 3.10.2006), nella sola parte in cui si obbliga l’Ente attuatore ad applicare correttamente la vigente normativa sui lavori pubblici nello svolgimento delle successive attività, ove tale inciso sia interpretato in senso ostativo all’affidamento della progettazione di cui trattasi all’odierna ricorrente;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale.



Visto il ricorso con i relativi allegati e tutti gli atti di causa;
Vista la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso;
Uditi nella camera di consiglio del 26 aprile 2007 il relatore, Ref. Tommaso Capitanio, e l’avv. Ernesto Sticchi Damiani per la ricorrente.


Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
- Eccesso di potere per falsa presupposizione in fatto e in diritto irragionevolezza, contraddittorietà ed illogicità dell’azione amministrativa nonché per violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.



Considerato che:
- il ricorso (con cui si censura l’indizione da parte del Comune intimato di una gara per l’affidamento della progettazione dell’ultima tranche dei lavori di costruzione della rete pluviale di Torricella, sul presupposto che si tratta degli stessi lavori a suo tempo aggiudicati alla ditta ricorrente) è manifestamente fondato, onde può essere deciso con sentenza pronunciata in forma semplificata, ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. n. 205/2000;
- la ditta ricorrente espone di avere stipulato nel giugno 1990 un contratto di appalto con il Comune di Torricella avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di costruzione della rete pluviale comunale e della vasca di accumulo per il recapito finale delle acque piovane (per un valore presunto di £. 3.450.000.000 circa, oltre a IVA), in base a progetti presentati in sede di gara dalla stessa ditta aggiudicataria ed approvati dall’Amministrazione. Peraltro, già in occasione della gara, indetta nel 1988, il Comune aveva precisato che la prima tranche di lavori avrebbe riguardato solo uno stralcio dell’opera complessiva, per un ammontare di circa 500 milioni di lire, essendo tali le risorse finanziarie disponibili in quel momento, e che le restanti parti del progetto generale sarebbero state finanziate per stralci successivi. Fino al 1996 risultavano eseguiti dalla ricorrente lavori per complessive £. 1.055.167.985;
- nel corso dell’anno 2004, in base a quanto stabilito dal Commissario Delegato per l’emergenza ambientale in Puglia con decreto n. 74 circa le modalità di accesso ai fondi P.O.R. Puglia 2000-2006, Misura 1.1. – Azione 5, la ditta Fiocca aveva predisposto, sempre in esecuzione dell’originario contratto, un progetto relativo alla parte ancora residua dei lavori, e ciò al fine di consentire all’ente di accedere ai suddetti finanziamenti regionali. Il progetto, approvato e fatto proprio dalla Giunta Comunale, ha poi ottenuto, nei limiti del 75% del valore presunto, il finanziamento sperato; nella relativa comunicazione, il competente ufficio regionale ha rammentato al Comune di Torricella che l’affidamento dell’appalto doveva avvenire nel rispetto della vigente normativa in tema di appalti pubblici, per il che l’Amministrazione comunale intimata ha ritenuto di dover indire la gara oggetto di contestazione;
- ciò premesso, il Collegio ritiene di dover accogliere le doglianze della ditta Fiocca (con cui si sostiene, in sintesi, che nel caso di specie l’indizione della gara, la quale sarebbe necessaria in linea generale, trattandosi di un appalto di progettazione relativa a lavori pubblici, è illegittima, in quanto i lavori oggetto del finanziamento regionale sono una parte di quelli a suo tempo aggiudicati alla ditta Fiocca, la quale ha diritto di concludere l’esecuzione di quel contratto, a lungo impedita dalla carenza di risorse finanziarie pubbliche), non senza aver precisato che oggetto del presente giudizio è l’impugnazione della determinazione comunale di indire la gara, in quanto lesiva del diritto fondato sul contratto stipulato nel 1990.
- Ai sensi dell’art. 244 del D. Lgs. n. 163/06 il giudice amministrativo conosce, in sede di giurisdizione esclusiva, di tutte le controversie relative a procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture. Questo implica che il G.A. conosca e degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi interessati dalle procedure di affidamento, quindi anche degli atti posti in essere in carenza di potere e perciò lesivi di diritti; altrimenti opinando non avrebbe alcun significato la cognizione delle controversie relative a diritti (derivante dalla prevista giurisdizione esclusiva), atteso che lo scorretto esercizio del potere incide solo interessi legittimi ed è sindacato nell’esercizio della giurisdizione generale di legittimità.
- nel merito, dall’esame della documentazione versata in atti emerge chiaramente come il contratto stipulato inter partes nel 1990, prevedeva l’esecuzione di lavori di costruzione della rete pluviale comunale e di una vasca di accumulo delle acque piovane, in base al progetto presentato in sede di gara dalla stessa aggiudicataria. Pertanto, anche i servizi di progettazione erano appannaggio dell’aggiudicatario, il che trova conferma nel fatto che il sistema di scelta del contraente era l’appalto-concorso (vedasi avviso di gara – allegato 8 al ricorso).
Nel 2004 la ditta Fiocca, in dichiarata esecuzione del contratto, ha approntato a sue spese un nuovo progetto relativo alla parte mancante dell’opera, essendo emersa la possibilità di ottenere un finanziamento regionale. L’Amministrazione comunale ha fatto proprio il progetto e lo ha inviato alla Regione (deliberazioni di G.M. nn. 255 e 271 del 2004 e nota a firma del Sindaco pro tempore in data 29.7.2004), con ciò ingenerando il legittimo convincimento della ditta Fiocca che si trattasse dell’esecuzione del contratto originario (come in effetti è, visto che il valore presunto del contratto assommava all’epoca a £. 3.450.000.000, somma che, in considerazione dei lavori già eseguiti, dell’incremento dei prezzi e della necessità di adeguare il progetto tecnico originario, corrisponde all’incirca a quella erogata dalla Regione nel 2006. Inoltre, come si evince dal dispositivo della deliberazione del C.C. di Torricella n. 65 del 13.3.1990, recante l’approvazione degli atti di gara, l’aggiudicatario era tenuto a predisporre i progetti relativi agli stralci successivi dell’opera);
- pertanto, non esistono i presupposti per l’indizione di una gara ad evidenza pubblica, considerato che i lavori oggetto della presente procedura sono sostanzialmente gli stessi indicati nel contratto a suo tempo stipulato fra il Comune di Torricella (il quale, rimasto contumace, non ha dal canto suo evidenziato eventuali inadempienze della ditta Fiocca ai patti negoziali o altre ragioni ostative alla prosecuzione del rapporto contrattuale già in essere con l’aggiudicatario originario) e la ricorrente;
- né deve darsi eccessivo rilievo alle indicazioni che la Regione ha ritenuto di dare in occasione della concessione del finanziamento, visto che, da un lato nella nota n. 10408/2006 non c’è un ordine espresso ed inequivoco di indire la gara, dall’altro si deve ritenere che l’Amministrazione regionale, con una clausola quasi di stile, ha voluto semplicemente ricordare al Comune di Torricella la necessità di rispettare le regole sull’evidenza pubblica (regole che, nel caso di specie, non contemplano la necessità di indire una gara d’appalto, essendo ancora in corso l’esecuzione di un contratto a tutti gli effetti valido ed efficace);
- in ragione di quanto precede, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del bando impugnato.
Sussistono tuttavia giuste ragione per denegare il rimborso delle spese di giudizio in favore della ricorrente.


Sentiti i difensori delle parti costituite in ordine alla possibilità di definire nel merito il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. 21.7.2000, n. 205.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce – accoglie il ricorso indicato in epigrafe.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 26 aprile 2007.

Dott. Antonio Cavallari - Presidente

Dott. Tommaso Capitanio - Estensore




Pubblicata il 23 maggio 2007



 

 
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