T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE II - Sentenza 11 maggio 2007 n. 422
Pierina Biancofiore – Presidente f.f. ed Estensore.
Marincolo e altro (avv.ti E. Citriniti e V. Iapichino) c. Comune di Rossano (avv. G. Spataro), Colella (n.c.). |
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Autonomia e decentramento – Disciplina di province comuni ed enti locali – Azione popolare ex art.7, l. n.142 del 1990 – Esercizio – Limiti.
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L’azione popolare prevista dall’art.7, l. 8 giugno 1990 n.142, inquadrandosi nello schema dell’azione procuratoria (o suppletiva), in cui il cittadino difende interessi dell'ente in luogo dei suoi amministratori, è ammessa soltanto nei casi previsti dalla legge.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA,
SEZIONE SECONDA
alla presenza dei Signori:
PIERINA BIANCOFIORE Presidente f.f. est.
GIUSEPPE CHINE’ Componente
ROBERTA CICCHESE Componente
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 361/1997 proposto da
Francesco Alfredo MARINCOLO e Vittorio SAVOIA, rappresentati e difesi dagli Avvocati Emanuele CITRINITI e Vincenzo IAPICHINO e domiciliati presso l’Ufficio di Segreteria del TAR, in assenza di domicilio eletto in Catanzaro,
contro
il Comune di Rossano in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni SPATARO e domiciliato presso l’Ufficio di Segreteria del TAR, in assenza di domicilio eletto in Catanzaro,
e nei confronti di
Giuseppe COLELLA, controinteressato, n.c.g.,
per l’annullamento
previa sospensione della deliberazione n. 137 del 13 dicembre 1996 avente ad oggetto determinazione, esame ed approvazione della dotazione organica del personale dipendente,
del provvedimento n. 16 dell’8 gennaio 1997 con il quale la Giunta municipale ha provveduto ad individuare e determinare il 50% dei posti di 1° dirigente da conferire mediante concorso interno
del provvedimento consequenziale a prot. n. 59 del 3 febbraio 1997 con il quale la Giunta municipale ha provveduto a conferire l’incarico di dirigente amministrativo del 1° settore con contratto a tempo determinato per la durata di mesi quattro;
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
VISTA l’ordinanza n. 353 del 3 aprile 1997 con la quale è stata rigettata la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato;
Relatore alla pubblica udienza del 7 dicembre 2006 la dr.ssa Pierina Biancofiore;
Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato al Comune di Rossano ed al controinteressato in data 17 febbraio 1997 e depositato il successivo 27 febbraio 1997, i ricorrenti hanno impugnato la determinazione della dotazione organica del personale dipendente, il provvedimento di individuazione e determinazione del 50% dei posti di 1° dirigente da conferire mediante concorso interno e l’incarico di dirigente amministrativo del 1° settore con contratto a tempo determinato per la durata di mesi quattro.
In fatto hanno esposto che l’ing. Marincolo è stato assunto in servizio ai sensi della L. 285 del 1977, in atto rivestiva l’8^ qualifica funzionale, ha rivestito la posizione di capo del CED del Comune di Rossano dal 1983 e fino al 1996, quando con un inopinato ordine di servizio è stato trasferito ad altro settore dell’Amministrazione comunale, circostanza questa che gli ha impedito di acquisire i requisiti previsti dalle delibere n. 16/1997 e n. 59/1997 per i concorsi interni; il prof. Savoia, in qualità di consigliere comunale, portatore di interessi collettivi dei titolari di riserva ex L. n. 482 del 1968, ha impugnato gli atti in esame, ritenendo in particolare pregiudicate le posizioni di tali categorie di soggetti.
Avverso gli atti in epigrafe indicati i ricorrenti hanno dedotto:
1. Violazione degli articoli 1 e 3 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, gli articoli 5, 6 8 e 36 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, gli articoli 51 e 97 Cost., gli articoli 3, comma 20 della L. 23 dicembre 1993, n. 537; violazione e falsa applicazione di norma abrogata; violazione dell’art. 29 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29; violazione del d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268;
2. Eccesso di potere per illogicità manifesta ingiustizia, assenza di trasparenza; sotto altro profilo violazione della L. n. 241 del 1990, degli articoli 1, 3 e 19 della L. 2 aprile 1968, n. 482.
L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del gravame sotto molteplici profili e ne ha chiesto la reiezione nel merito.
Alla Camera di Consiglio del 3 aprile 1997 è stata respinta la richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati.
Il ricorso, infine, è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 7 dicembre 2006.
DIRITTO
1. Col proposto gravame i ricorrenti, rispettivamente il Marincolo ingegnere e il Savoia consigliere comunale del Comune di Rossano, impugnano la deliberazione di determinazione della dotazione organica del personale dipendente del Comune di Rossano, il provvedimento di individuazione e determinazione del 50% dei posti di 1° dirigente da conferire mediante concorso interno con allegato schema di bando e l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di dirigente amministrativo del 1° settore con contratto a tempo determinato per la durata di mesi quattro.
2. Come rilevato dalla resistente Amministrazione comunale il ricorso si presenta inammissibile sotto più profili.
3. Il ricorrente prof. Savoia ha proposto l’impugnativa dei suddetti atti, per come si ricava testualmente dal ricorso “con particolare riguardo agli interessi diffusi delle categorie protette ex L. n. 482 del 1968, in qualità di consigliere comunale, portatore di interessi collettivi e diffusi,” ritenendo che gli atti gravati pregiudichino le posizioni giuridiche di orfani, invalidi ed altri appartenenti a categorie protette, a tutela dei quali esistono norme imperative.
Il bando di cui alla delibera n. 16 del 1997, infatti, dava atto espressamente che “per il concorso di cui al presente atto non è operante la riserva prevista dalla L. n. 482 del 1968 e successive, trattandosi di concorso interno riservato”.
Deve al riguardo osservarsi che il ricorrente dr. Savoia sembra ritenersi titolare del potere di promuovere una sorta di azione popolare, giustificata dal suo mandato nell’ambito del Consiglio comunale a tutela degli interessi diffusi dei soggetti portatori di riserva nell’ambito dei concorsi pubblici.
Al riguardo la pretesa è inammissibile sotto più profili.
Come noto la norma che ha introdotto nell’ordinamento degli Enti locali l’azione popolare è prevista dall’art. 7 della L. 8 giugno 1990, n. 142 che testualmente stabiliva: “1. Ciascun elettore può far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.”
Dalla lettura della norma è dato evincere che la pretesa sottesa dall’azione popolare è una pretesa di tipo collettivo, che spetterebbe al Comune di esercitare in quanto centro di imputazione di interessi appartenenti alla generalità dei soggetti che lo costituiscono, laddove in sua vece ed in caso di inerzia, si ergono i cittadini a tutela di interessi della collettività.
Tale azione, inquadrandosi nello schema dell’azione procuratoria (o suppletiva), in cui il cittadino difende interessi dell'ente in luogo dei suoi amministratori, in cui il cittadino difende interessi dell'ente in luogo dei suoi amministratori, è ammessa soltanto nei casi previsti dalla legge, (risalente ma del tutto condivisibile, Consiglio di Stato, sezione IV, 4 settembre 1992, n. 724) tra i quali non appare rientrare quello in esame.
Tale posizione, invece, non emerge per nulla dal ricorso in esame, laddove, piuttosto il ricorrente sembrerebbe interessato al ripristino della legalità, in senso lato, in ordine ad una procedura che asserisce sia adottata in violazione degli interessi diffusi degli invalidi civili, ponendosi così in contrasto con l’Ente pubblico, anziché in posizione, appunto, definita come suppletiva dello stesso.
4. Come correttamente eccepito dall’Amministrazione comunale anche la pretesa del ricorrente ing. Marincolo è inammissibile.
Infatti egli impugna due bandi di concorso, oltre che la rideterminazione della pianta organica dell’Ente, asserendo che il Comune non gli ha consentito di conseguire il requisito per la partecipazione agli stessi, ma non ha presentato la domanda di partecipazione a nessuna delle due procedure.
Il ricorrente, anche con memoria per l’udienza odierna, sostiene che il Comune non lo ha mai neppure immesso in ruolo, avendo egli prestato servizio presso l’Ente ove è stato assunto ai sensi della L. n. 285 del 1977 con la qualità di ingegnere di 8^ qualifica funzionale, risultando sempre soprannumerario almeno sino al 12 dicembre 1996, come risulta da certificazione del 24 marzo 1999, e in ruolo dal 13 dicembre 1996.
A tale proposito il ricorrente contesta quanto sostenuto nel detto certificato sostenendo che esso fa riferimento alla delibera comunale n. 137 del 13 dicembre 1996 che, tuttavia, sarebbe rimasta “sulla carta” non essendo mai il suo inquadramento formalizzato ufficialmente.
Tale circostanza il ricorrente pone in evidenza allo scopo di dimostrare che egli non poteva partecipare al concorso bandito con la delibera n. 16 dell’8 gennaio 1997, perché egli non aveva il requisito da essa stabilito e cioè di essere di ruolo e munito di laurea in ingegneria.
La detta situazione non appare sufficiente a scalfire l’obiezione del Comune e cioè l’inammissibilità della pretesa al momento azionata, per non avere l’interessato presentato la domanda di partecipazione al concorso de quo.
Come noto, infatti, per giurisprudenza costante nei confronti dei bandi di concorso sussiste un onere di immediata impugnazione quando il bando stesso arrechi un'immediata lesione, per i contenuti concernenti i requisiti di partecipazione, tali da precludere ex ante la proposizione, con esito favorevole, della domanda di ammissione, quali quelli che, come nella specie, ammettono od escludono determinate categorie di soggetti. (Tar Lazio Roma, sezione I, 9 febbraio 2006, n. 972).
Ma la domanda di partecipazione va sempre presentata, sia pure per tuziorismo, pena l’inammissibilità del ricorso proposto avverso il bando. (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 24 novembre 2005, n. 12307).
In ultima analisi, contrariamente anche a quanto sostenuto nella memoria per l’udienza pubblica, non ha senso sostenere che l’interessato non ha presentato la domanda al concorso interno a 4 posti con “requisiti privilegiati”, atteso che non godendo di detti privilegi avrebbe ricevuto un riscontro negativo, dal momento che soltanto con la domanda di partecipazione si concretizza l’interesse attuale all’impugnazione del bando e si pongono in evidenza le eventuali discrasie della lex specialis rispetto alla posizione dell’interessato che fuoriesce, in tal modo, dall’alveo delle posizioni indifferenziate di tutti i possibili concorrenti per assumere una autonoma qualificazione rispetto a quella di detti possibili aspiranti.
5. Per le considerazioni sopra esposte il ricorso va ritenuto inammissibile, con conseguente non scrutinabilità delle censure proposte nel merito in ordine ai provvedimenti impugnati.
6. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Seconda definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 7 dicembre 2006.
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