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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I TER - Sentenza 21 maggio 2007 n. 4664
Pres. Tosti - Est. Russo
S.C.(Avv.R. Spitale) c/ Ministero dell’ Interno (Avv.gen.Stato)


1) Pubblico impiego - Procedimento disciplinare - Criteri generali - Nel caso in cui sia il comportamento infrattivo che la sanzione ad esso correlata risultino tipizzati dal legislatore - Discrezionalità amministrativa - Non sussiste

 

2) Pubblico impiego - Procedimento disciplinare - Agenti della Polizia di Stato - Sanzioni - Destituzione dal servizio - Per l'assunzione di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico - Illegittimità

1) In materia di sanzioni disciplinari, quando sia il comportamento infrattivo che la sanzione ad esso correlata risultano tipizzati direttamente dal legislatore, non vi è spazio per l'esercizio della discrezionalità amministrativa.1

 

2) Ai sensi dell'articolo 6 comma 2 D.P.R. numero 737 del 1981, l'assunzione di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico da parte di un appartenente alla polizia di Stato è espressamente sanzionata, in via disciplinare, con la sospensione dall'impiego, fino ad un massimo di sei mesi; sicché è illegittima, in presenza di tale infrazione disciplinare, l'irrogazione della sanzione destitutoria.

 

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1(cfr., T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 11 novembre 2003 , n. 9812).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
Roma, sez. I ter



composto dai signori magistrati:
Luigi Tosti Presidente
Italo Volpe Componente
Maria Ada Russo Componente rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 2764/2001 proposto da
CONTI Salvatore Dario, rappresentato e difeso dall’Avv. Rosy Spitale ed elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Corridoni, n. 23 (studio Avv. Enzo Antonucci);


contro



- Ministero dell’Interno
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, legale domiciliataria;
-
per l’annullamento previa sospensione
del decreto n. 333-D/94838 emesso dal Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza - in data 13.12.2000 - con il quale il ricorrente è stato destituito dal servizio; con annessa delibera del CPD di Roma n. 091/2000 del 28.11.2000, con la quale veniva disposta la destituzione del ricorrente a far data dal 4.1.2001; e di conseguenza della delibera del CPD n. 091/2000 del 28.11.2000 con la quale veniva proposta la suddetta sanzione disciplinare e in particolare del referto emesso in data 8.9.2000 dal Centro di medicina del lavoro e ricerche di laboratorio di Roma a seguito di risultati analitici di accertamenti medico-specialistici;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta nella pubblica udienza del 5.4.2007 la relazione del dr. Maria Ada Russo e uditi altresì i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO E DIRITTO



Il ricorrente è Agente ausiliario trattenuto della Polizia di Stato.
Con delibera del Consiglio provinciale di disciplina del 28 novembre 2000 è stata proposta la destituzione dal servizio ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 737 del 1981 in ragione della seguente motivazione : «il Conti è stato deferito al CPD perché sottoposto ad accertamenti medici specialistici presso il Centro di medicina del lavoro e ricerche di laboratorio della Polizia di Stato, la ricerca di metabolici dei cannabinoidi nelle urine risultava positiva».
Nello stesso atto risulta che «il dipendente ha dichiarato in sede di visita medica e nelle giustificazioni di aver fatto uso più volte di sostanze stupefacenti e di essere stato consapevole assuntore in almeno due circostanze».
Con il provvedimento impugnato il ricorrente è stato destituito a decorrere dal 4 gennaio 2001.
Con il presente ricorso l’interessato deduce i seguenti motivi di diritto:
1) Illegittimità; violazione degli artt. 11 del DPR n. 737 del 1981 e art. 117 del DPR n. 3 del 1957; eccesso di potere; falsa e/o errata applicazione della normativa in materia;
2) Illegittimità; violazione dell’art. 12 del DPR n. 737 del 1981; eccesso di potere;
3) Illegittimità; violazione dell’art. 14 del DPR n. 737 del 1981; eccesso di potere; difetto e/o errata istruttoria; contraddittorietà; illogicità e travisamento dei fatti nella motivazione;
4) Illegittimità; violazione di legge ed eccesso di potere per irrazionalità manifesta; ingiustizia manifesta; difetto di motivazione;
5) Illegittimità; eccesso di potere; errata applicazione di norme disciplinari e in particolare dell’art. 6, n. 8, del DPR n. 737 del 1981; ingiustizia manifesta;
6) Illegittimità; eccesso di potere per mancata valutazione dei precedenti di servizio.
In data 20 e 25.3.2001 si è costituita controparte con deposito di documenti e relazione.
Con ord. n. 304 del 29.3.2001 la Sezione ha richiesto chiarimenti all’Amministrazione; con successiva ord. n. 3173 del 10.5.2001 ha respinto la domanda incidentale di sospensione.
In data 2 maggio 2001 controparte ha adempiuto all’ordinanza istruttoria.
Tanto premesso, nel merito, il ricorso è fondato per accoglimento del quinto motivo di ricorso in base al quale è stato prospettato che si tratterebbe di un singolo episodio di assunzione di sostanze stupefacenti che poteva comportare, al più, la sospensione dal servizio e non la destituzione.
Giova richiamare la normativa in materia.
L’art. 6 del DPR n. 737 del 1981 prevede espressamente che «La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio per un periodo da uno a sei mesi, con la privazione della retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno alimentare di importo pari alla metà dello stipendio e degli altri eventuali emolumenti valutabili a tal fine a norma delle disposizioni vigenti, oltre gli assegni per carichi di famiglia».
Inoltre, la stessa «può essere inflitta nei seguenti casi:
1) mancanze previste dal precedente art. 4, qualora rivestano carattere di particolare gravità ovvero siano reiterate o abituali;
2) condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo che non comporti gli effetti di cui al successivo art. 8;
3) denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori;
4) comportamento che produce turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio di istituto;
5) tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
6) atti contrari ai doveri derivanti dalla subordinazione;
7) assidua frequenza, senza necessità di servizio ed in maniera da suscitare pubblico scandalo, di persone dedite ad attività immorale o contro il buon costume ovvero di pregiudicati;
8) uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope risultante da referto medico legale;
9) allontanamento, senza autorizzazione, dalla sede di servizio per un periodo superiore a cinque giorni;
10) omessa o ritardata presentazione in servizio per un periodo superiore a quarantotto ore e inferiore ai cinque giorni o, comunque, nei casi in cui l'omissione o la ritardata presentazione in servizio di cui all'art. 4, n. 10, provochi gravi disservizi ovvero sia reiterata o abituale
».
Il Collegio rileva, sul punto, che l’interpretazione letterale e logica della disposizione impone di ritenere applicabile al caso di specie la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e non quella più grave della destituzione.
La giurisprudenza ha pacificamente affermato questo principio quando sia il comportamento infrattivo che la sanzione ad esso correlata risultano tipizzati direttamente dal Legislatore, onde non vi è spazio per l'esercizio della discrezionalità amministrativa (cfr., T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 11 novembre 2003 , n. 9812).
Anche di recente il Consiglio Stato (cfr., sez. VI, 31 gennaio 2006, n. 325) ha affermato che, ai sensi dell'art. 6 comma 2 d.P.R. n. 737 del 1981, l'assunzione di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico da parte di un appartenente alla polizia di Stato è espressamente sanzionata, in via disciplinare, con la sospensione dall'impiego, fino ad un massimo di sei mesi, sicché è illegittima, in presenza di tale infrazione disciplinare, l'irrogazione della sanzione destitutoria.
In conclusione, assorbite le altre censure, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, è annullato l’atto impugnato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe
n. 2764/2001 e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti sussistendone giusti motivi.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 5 aprile 2007.

PRESIDENTE Luigi Tosti
ESTENSORE Maria Ada Russo



 

 
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