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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 15 maggio 2007 n. 4413
Pres. Perrelli, Rel. Amicuzzi
IMPRESA DI PASCUCCI S.A.S. (Avv.ti S. Richter e P. Di Rienzo) c. Comune di Monterotondo (Avv. R. Venettoni); IMPRESA LATTANZI Vincenzo & C. (Avv.ti G. Minestroni e S. Bertini)


Contratti della PA – Gara – Ammissione della concorrente che ha presentato un certificato non conforme, solo nella forma, alla dicitura prevista dalla lettera d’invito - Legittimità - Ragioni

E’ legittima l’ammissione della concorrente che ha presentato un certificato della Cancelleria del Tribunale che attesti il pieno e libero esercizio dei suoi diritti, e che essa non è stata e non sia coinvolta in procedure di amministrazione concordata, di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione, di cessazione di attività o qualsiasi altra situazione, discostandosi, solo formalmente e non nella sostanza, dalla dicitura richiesta dalla lettera d’invito, per cui la medesima dichiarazione dovesse attestare che la società non si trovasse “in stato di liquidazione, fallimento e non ha presentato domanda di concordato”, in quanto la prima dichiarazione è più ampia ed omnicomprensiva ed esclude la necessità di presentare una certificazione che escluda specificamente anche la presentazione dell’atto di avvio della procedura di concordato, atto che rimane assorbito nell’insussistenza di procedure di concordato in corso.


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE SECONDA TER



composto dai signori Magistrati:
Consigliere Michele PERRELLI - Presidente
Consigliere Antonio AMICUZZI - Componente, relatore
Consigliere Maria Cristina QUILIGOTTI - Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 5955 del 1990 proposto dalla ù
IMPRESA PASCUCCI di PASCUCCI Vincenzo e Claudio s.a.s, in proprio e quale capogruppo della Associazione Temporanea di Imprese PASCUCCI s.a.s. e RENDESI Gilberto, in persona del dott. Claudio Pascucci, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Stella Richter e Pasquale Di Rienzo, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Antonio Mordini n. 14;

contro



il COMUNE di MONTEROTONDO, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Venettoni, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Fracassini n. 18;

e nei confronti
della IMPRESA LATTANZI Vincenzo & C., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Minestroni e Sabrina Bertini, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via S. Tommaso D’Aquino n. 15, presso lo studio dell’avv. Giulio Masotti;

per l’annullamento
della delibera n. 307 del 9.3.1990 della G.M. del Comune di Monterotondo, di approvazione del verbale di licitazione privata del 28.2.1990 per l’aggiudicazione dei lavori di ampliamento e sopraelevazione di una scuola elementare in Monterotondo, alla Via B. Buozzi, nonché di approvazione dello schema di contratto di appalto;
degli atti connessi, presupposti e consequenziali, in particolare del verbale di licitazione sopra indicato e della relativa aggiudicazione;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monterotondo e della impresa s.a.s. Lattanzi Vincenzo & C.;
Vista la memoria prodotta dalla Amministrazione resistente a sostegno delle proprie difese;
Vista la propria ordinanza 4 luglio 1990, n. 946;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 5.3.2007, con designazione del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i procuratori della parte ricorrente e del Comune resistente, comparsi come da verbale d'udienza; nessuno essendo presente per la impresa s.a.s. Lattanzi Vincenzo & C.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO



Con ricorso notificato il 4/5.6.1990, depositato l’11.6.1990, la Impresa Pascucci di Pascucci Vincenzo e Claudio s.a.s, in proprio e quale capogruppo della Associazione Temporanea di Imprese Pascucci s.a.s. e Rendesi Gilberto, premesso di aver partecipato alla gara a licitazione privata, indetta con delibera n. 480 del 13.10.2998 del C.C. di Monterotondo, per l’appalto dei lavori di ampliamento e sopraelevazione di una scuola elementare, in detto Comune, alla Via B. Buozzi, ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, deducendo i seguenti motivi:
1.- Violazione dell'art. 6 della lettera di invito alla gara de qua. Violazione dei principi generali in materia di par condicio.
Con copia passiva del ricorso, recante procura in calce, depositata il 4.7.1990, si è costituito in giudizio il Comune di Moneterotondo.
Con atto depositato il 4.7.1990 si è costituita in giudizio la impresa s.a.s. Lattanzi Vincenzo & C., che ha dedotto la infondatezza del ricorso, concludendo per la reiezione.
Con ordinanza 4 luglio 1990, n. 946 il Tribunale ha respinto la istanza di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati.
Con memoria depositata il 22.2.2007 l’Amministrazione resistente ha eccepito la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e genericità, nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la reiezione.
Alla pubblica udienza del 5.3.2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.

DIRITTO



1.- Con il ricorso in esame la parte in epigrafe indicata, premesso di aver partecipato alla gara a licitazione privata, indetta con delibera n. 480 del 13.10.2998 del C.C. di Monterotondo, per l’appalto dei lavori di ampliamento e sopraelevazione di una scuola elementare, in detto Comune, alla Via B. Buozzi, ha impugnato la delibera n. 307 del 9.3.1990 della G.M. del Comune stesso, di approvazione del verbale di licitazione privata del 28.2.1990, di aggiudicazione dei lavori suddetti, nonché di approvazione dell’allegato schema di contratto di appalto; inoltre ha impugnato gli atti connessi, presupposti e consequenziali, in particolare il verbale di licitazione sopra indicato e la relativa aggiudicazione.
2.- Innanzi tutto il Collegio, stante la infondatezza del gravame, può prescindere dal verificare la fondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità e carenza di interesse (per non essere state indicate le ditte offerenti ammesse né forniti elementi concreti circa la possibilità di aggiudicazione della gara), sollevata dalla difesa del resistente Comune, anche se va osservato in disparte che risulta evidente dal verbale di licitazione privata del 28.2.1990 (prodotto in atti) che, oltre alla controinteressata risultata aggiudicataria per il maggior ribasso, altre quattro ditte avevano presentato offerte con ribasso maggiore di quello proposto dalla ricorrente.
3.- Con l’unico, complesso, motivo di ricorso sono stati dedotti violazione dell'art. 6 della lettera di invito alla gara de qua, nonché violazione dei principi generali in materia di par condicio. Secondo parte ricorrente, posto che l’art. 6, punto B, di detta lettera di invito stabiliva che le società commerciali dovevano presentare un certificato della Cancelleria del Tribunale competente dal quale risultasse che esse società non avevano presentato domanda di concordato preventivo, con espressa comminatoria di non ammissione in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità di alcuno dei documenti richiesti, illegittimamente sarebbe stata ammessa la ricorrente, che aveva depositato un certificato dal quale risultava solo che non era in corso detta procedura.
Le due ipotesi sarebbero del tutto diverse, atteso che l’Amministrazione (sfornita di qualsiasi discrezionalità al riguardo, essendo vincolante la lettera della lex specialis della gara e non potendo essere ammesse deroghe pena la violazione della par condicio) sicuramente intendeva contrarre solo con soggetti che non avessero neppure presentato domanda di concordato, sicché dovrebbe ritenersi che fosse inidonea la certificazione prodotta dalla controinteressata e che, accertata la irregolarità della sua offerta, la stessa dovesse essere esclusa, con aggiudicazione in favore della ditta migliore offerente.
Osserva in proposito il Collegio che il citato art. 6, lettera b), della lettera di invito prevedeva tra la documentazione da presentare, un certificato della Cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a due mesi a quella fissata per la gara, attestante che la società interessata non si trovasse “in stato di liquidazione, fallimento e non ha presentato domanda di concordato”.
Risulta in atti che il certificato della Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno prodotto dalla Impresa Lattanzi Vincenzo & C. attestava che la stessa si trovava nel pieno e libero esercizio dei suoi diritti, non essendo in stato e non avendo in corso procedure di amministrazione concordata, di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione, di cessazione di attività o qualsiasi altra situazione.
Va considerato che, in una gara d'appalto pubblico, qualora il bando prescriva, quale requisito d'ammissione, la produzione, tra l'altro, di un certificato come quello richiesto dalla citata lettera di invito, la "ratio" sottesa all'onere di produzione del certificato stesso sia da rinvenire nell'esigenza di esonerare la stazione appaltante dai rischi derivanti, per ciò che attiene alla regolare e completa esecuzione dell'appalto, dagli eventuali dissesti o difficoltà finanziarie dell'appaltatore, messe in rilievo dall'avvio della procedura di liquidazione, fallimentare o di concordato preventivo (cfr., in un caso simile: Consiglio Stato, sez. V, 09 ottobre 2000, n. 5367).
Ritiene il Collegio che la certificazione prodotta dalla ricorrente legittimamente sia stata ritenuta dalla stazione appaltante idonea a dimostrare l'insussistenza delle ragioni ostative alla partecipazione alla gara prevista dalla lettera d'invito.
La Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno ha infatti usato una formula ampia e omnicomprensiva, che escludeva la necessità della presentazione di una certificazione escludente anche la presentazione dell'atto di avvio della procedura di concordato, cioè di una domanda di ammissione presentata dalla controinteressata.
Deve, infatti, rilevarsi che, sul piano tecnico-processuale, il R.D. 16 marzo 1942 n. 267, legge fallimentare, prevede in tema di concordato preventivo diverse fasi - domanda di ammissione al concordato, giudizio di ammissibilità, fase procedimentale vera e propria - con una distinzione che, tenuto conto della ratio che è sottesa alla richiesta della relativa certificazione, non appare rilevante ai fini dell'interpretazione delle prescrizioni sulla documentazione da presentare nella gara d'appalto (cfr., in caso simile: T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 13 dicembre 1996, n. 423).
Non ravvisa invero il Collegio nessuna particolare ragione logica o interesse pubblico per i quali la disposizione della lettera di invito di cui trattasi, che, si badi bene, richiede certificazione attestante che la aspirante non aveva presentato domanda di concordato e non che non fosse in corso procedura di concordato, possa essere intesa nel senso che la stazione appaltante volesse avere contezza della presentazione della domanda de qua e non dello stato della procedura da essa scaturita.
Ciò considerato che non sembra logico che l’Amministrazione fosse disinteressata alla presentazione di domande di fallimento o di liquidazione, ma solo a quelle di concordato.
Detta disposizione è stata quindi correttamente intesa nel senso che la certificazione richiesta doveva essere relativa alla insussistenza di procedure di concordato preventivo in corso, che deve ritenersi comprensiva anche della mancata presentazione della relativa domanda; ciò atteso che l’art. 168 di detto R.D. n. 267 del 1942 prevede effetti sulla possibilità di effettuare procedure esecutive sul patrimonio del debitore dalla data di presentazione da parte di questi del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo e sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza, il che dimostra che la procedura in questione è in corso sin dalla presentazione di detto ricorso.
Deve pertanto concludersi che la certificazione prodotta dalla controinteressata dimostrava la insussistenza di situazioni idonee a ledere l’interesse della stazione appaltante alla regolare e completa esecuzione dell'appalto (potenzialmente minacciata dagli ipotetici dissesti o dalle difficoltà finanziarie dell'appaltatore evidenziati dall'avvio della procedura di liquidazione, fallimentare o di concordato preventivo).
Non poteva quindi la controinteressata essere esclusa dalla gara d'appalto, perché le certificazioni prodotte non facevano sorgere alcun dubbio sulla situazione della società, sebbene l'espressione adottata nel certificato prodotto fosse formalmente diversa da quella delle norme di gara contenute nella lettera d'invito, ma sostanzialmente conforme alla ratio che ne avevano ispirato la predisposizione.
Considerato, peraltro, che in corso di giudizio non è stato dimostrato che all’epoca la controinteressata avesse in effetti presentato ricorso di ammissione alla procedura di concordato preventivo in epoca antecedente alla certificazione prodotta; il ricorso sarebbe, pertanto, insuscettibile di accoglimento anche qualora potesse aderirsi al non condiviso orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 16 ottobre 1991, n. 429), secondo il quale la domanda di concordato avrebbe mera natura di atto introduttivo del giudizio sulla ammissibilità della proposta e non già della procedura di concordato stessa, con insufficienza della documentazione della mancanza di procedimenti concorsuali a carico qualora la lettera di invito ad una gara d'appalto prescriva la presentazione di una certificazione attestante non solo che non risultino a carico della concorrente dichiarazione di fallimento o concordato o conseguente ad altra procedura concorsuale, ma altresì che non vi siano istanze a tal fine.
Ciò tenuto conto altresì che la fattispecie esaminata da detto Tribunale non coincide con quella di cui trattasi, in cui la lettera di invito richiedeva solo la certificazione della mancata presentazione di domanda di concordato preventivo (e non anche che esso non fosse in corso) e non pretendeva certificazioni attestanti la mancata presentazione di istanze di fallimento o di liquidazione, sicché, si ribadisce, non poteva che essere intesa nel senso che si riferisse sostanzialmente alla sussistenza o meno di procedure in corso.
4.- Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione seconda ter - respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.

Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione II ter -, nella camera di consiglio del 5.3.2007, con l’intervento dei signori Magistrati elencati in epigrafe.
Consigliere Michele PERRELLI Presidente
Consigliere Antonio AMICUZZI Estensore


 

 
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