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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 21 maggio 2007 n. 4703
Pres. La Medica Est. Russo
Enterprise Digital Architets – EDA s.p.a.e B2WIN s.p.a. (Prof. Avv. A. Clarizia e Prof. F. Cardarelli) c/ Ministero dell’ economia e delle finanze (Avv. Gen. Stato); Sogei S.P.A. (Avv.ti P. Ricciardi, D. Lipani E F. Sbrana)


Contratti della pubblica amministrazione - Offerte di gara - Anomalia - Stazione appaltante - Potere di verifica in concreto di tutti gli elementi dell’offerta - Legittimità

In sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, la discrezionalità tecnica, che connota l'operato della stazione appaltante, implica necessariamente che il relativo giudizio dia contezza dell’inattendibilità dei singoli elementi e dell'offerta nel suo insieme, nel senso, cioè, che il relativo giudizio, che va congruamente e dettagliatamente motivato, esamini tutti gli elementi dell'offerta stessa e le ragioni della sua maggior o minor attendibilità (1) (nel caso di specie, il metodo di determinazione dei costi overhead). Ne consegue che, in presenza di vari elementi incongrui nelle voci rilevanti, per superare un giudizio negativo d’anomalia bisogna dimostrare , sia l’attendibilità complessiva dell’offerta, sia che la sommatoria delle voci stesse non dia già di per sé un evidente risultato irrazionale e contrario alle virtuose dinamiche del mercato, tale, cioè se considerato fuori dall’evidenza pubblica, da esser inaccettabile nei normali rapporti tra le imprese del settore.

 

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(1) Cfr., per tutti, Cons. St., IV, 28 febbraio 2005 n. 751.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO, SEZ. II




ha pronunciato la seguente

SENTENZA




sul ricorso n. 12165/2006, proposto dalla

Enterprise Digital Architets – EDA s.p.a., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e n.q. di capogruppo mandataria dell’ATI costituenda con la B2WIN s.p.a., entrambe rappresentate e difese dai proff. Angelo CLARIZIA e Francesco CARDARELLI ed elettivamente domiciliate in Roma, al vicolo Orbitelli n. 36;

CONTRO




- il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del sig. Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 e

- la Società generale d’informatica – SOGEI s.p.a., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo RICCIARDI, Damiano LIPANI e Francesca SBRANA ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via E. Q. Visconti n. 20;

E NEI CONFRONTI



della Hewlett Packard Distributed Computing Service s.r.l., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e n.q. di capogruppo mandataria dell’ATI costituita con la ATESIA s.p.a., controinteressate, non costituite nel presente giudizio;

PER L’ANNULLAMENTO
A) – della nota dell’11 ottobre 2006, comunicata il successivo giorno 16, con cui l’amministratore delegato della SOGEI s.p.a. ha disposto l'esclusione dell’ATI ricorrente dall’appalto-concorso per l’affidamento del servizio di Contact Center per gli utenti del servizio informativo della fiscalità (gara n. E542); B) – del provvedimento in data 18 ottobre 2006, con cui l’a. u. della SOGEI s.p.a. ha nuovamente revocato la predetta gara, già indetta con bando pubblicato sulla GUCE n. S151/2005 del 6 agosto 2005; C) – di tutti i verbali della commissione per l’analisi della congruità delle offerte, costituita con atto del 7 dicembre 2005, pure questo impugnato; D) – della comunicazione in data 10 agosto 2006, con cui sono stati chiesti all’ATI ricorrente ulteriori chiarimenti circa la congruità tecnico-economica dell'offerta da questa presentata; E) – del provvedimento in data 4 agosto 2006, con cui s’è comunicato l’avvio dei lavori della predetta Commissione


E PER L’ACCERTAMENTO



della nullità o inefficacia, o della caducazione automatica del contratto d’ appalto conseguente all’indizione dell’appalto-concorso per l’affidamento del servizio di Contact Center per gli utenti del servizio informativo della fiscalità (gara n. E609, con bando pubblicato sulla GUCE n. S5/2006 del 7 febbraio 2006) o, in via subordinata, del diritto al risarcimento del danno ex art. 35 del Dlg 31 marzo 1998 n. 80.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle sole stazioni appaltanti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del 18 aprile 2007 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti costituite, soltanto il prof. CARDARELLI e gli avvocati RICCIARDI e LIPANI;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO



Con bando pubblicato sulla GUCE n. S151/2005 del 6 agosto 2005, la SOGEI s.p.a., corrente in Roma, ha indetto, per conto del Ministero dell’ economia e delle finanze, l’appalto-concorso per l’affidamento del servizio di Contact Center per gli utenti del servizio informativo della fiscalità (gara n. E542), da aggiudicarsi con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base d’asta pari a € 6.300.000,00.
A detta procedura dichiara d’aver partecipato, tra gli altri, pure la Enterprise Digital Architets – EDA s.p.a., corrente in Roma (capogruppo mandataria) in ATI da costituire con la B2WIN s.p.a. (mandante), proponendo rituale offerta tecnico-economica.
Dopo varie vicissitudini ed ancora perdurante lo scambio di informazioni tra la stazione appaltante e detta ATI (prima classificata nella graduatoria di merito) circa il contenuto dell'offerta di questa, la SOGEI s.p.a. ha revocato l’intera procedura, ma la Sezione, con la sentenza n. 5540 del 7 luglio 2006, ha annullato sia tale atto, sia il nuovo bando di gara. Ripresa, quindi, la precedente procedura, la stazione appaltante ha allora sottoposto l’offerta dell’ATI EDA alla verifica d’anomalia. Dal che l'esclusione di essa, a seguito del giudizio sfavorevole reso con la nota dell’11 ottobre 2006, comunicata il successivo giorno 16. Con provvedimento in data 18 ottobre 2006, la SOGEI s.p.a. ha nuovamente revocato la predetta gara già indetta con il bando pubblicato sulla GUCE n. S151/2005.
Avverso tutti queste statuizioni la predetta ATI insorge nuovamente innanzi a questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, deducendo in punto di diritto due articolati gruppi di censure. Resiste in giudizio il Ministero intimato, il quale conclude genericamente per il rigetto della pretesa attorea. Anche la SOGEI s.p.a. s’è costituita nel presente giudizio, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda qui azionata.
Alla pubblica udienza del 18 aprile 2007, su conforme richiesta delle parti presenti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.


DIRITTO



1. – Come già accennato nelle premesse in fatto, la costituenda ATI tra la Enterprise Digital Architets – EDA s.p.a., corrente in Roma (capogruppo mandataria) e la B2WIN s.p.a. (mandante), che aveva partecipato all'appalto-concorso per l’affidamento del servizio di Contact Center per gli utenti del servizio informativo della fiscalità, ne impugnano in questa sede il giudizio negativo sull’anomalia della propria offerta ed il coevo atto di revoca della gara.

2. – Per meglio comprendere il quadro fattuale della vicenda all’esame del Collegio, giova rammentare che tal procedura (gara n. E542), da aggiudicarsi con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa e per un importo a base d’asta pari a € 6.300.000,00, fu indetta dalla SOGEI s.p.a., per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, con bando pubblicato sulla G.U. del 4 agosto 2006 e sulla GUCE n. S151/2005 del 6 agosto 2005.
Risultata prima nella graduatoria di merito, a detta ATI la stazione appaltante ha chiesto, con nota del 1° dicembre 2005 ed a mente dell'art. 25, c. 1 del Dlg 17 marzo 1995 n. 157, i giustificativi dei costi sugli elementi costitutivi dell’offerta, con riguardo a tre aspetti (costo dell'infrastruttura tecnologica; il numero effettivo, l'elenco nominativo e l'inquadramento contrattuale degli addetti da impiegare, per ciascun anno della relativa durata, del servizio; la posizione di lavoro di costoro rispetto all’ATI stessa). Con missiva del 12 dicembre 2005, l’ATI ricorrente ha fornito delucidazioni alla stazione appaltante sui quesiti testé citati e sulle ulteriori richieste formulate il precedente giorno 7, aventi ad oggetto un maggior dettaglio per i costi del personale e per la composizione di quelli overhead inerenti a spese generali, costi amministrativi, quote d'ammortamento ed altre eventuali voci di costo. Sennonché, con nota del 19 dicembre 2005, comunicata il giorno successivo, la SOGEI s.p.a. ha revocato l’intera procedura di gara, «… per sopravvenute esigenze di carattere tecnico - organizzativo , anche connesse alle previsioni normative previste dalla legge finanziaria per il 2006 in corso di approvazione…».
Avendo detta ATI impugnato con il ricorso n. 1415/2006 siffatta revoca ed il bando della nuova gara indetta di conseguenza, la Sezione, con sentenza n. 5540 del 7 luglio 2006, ha annullato entrambi gli atti.
Ripresa, quindi, la procedura illegittimamente revocata, la stazione appaltante ha allora sottoposto l’offerta di detta ATI, previa comunicazione in data 4 agosto 2006, alla verifica dell’eventuale sua anomalia. Sicché, con nota dell’11 ottobre 2006, comunicata il successivo giorno 16, la SOGEI s.p.a. ha disposto l'esclusione dell’ATI stessa dall’appalto-concorso in argomento, avendo la Commissione di congruità, già costituita con atto del 7 dicembre 2005, espresso sul punto un giudizio sfavorevole. Con provvedimento in data 18 ottobre 2006, la SOGEI s.p.a. ha nuovamente revocato la predetta gara già indetta con il bando pubblicato sulla GUCE n. S151/2005, dal che la presente impugnazione.

3. – Ciò posto, va condiviso l’assunto della resistente SOGEI, secondo cui pregiudiziale all’esame del merito della controversia è la risoluzione della questione inerente al nuovo provvedimento di revoca. Infatti, non è chi non veda che, senza la previa eliminazione di siffatta revoca, che interessa la gara in sé e non la semplice partecipazione dell'ATI ricorrente, il Collegio dovrebbe concludere per una declaratoria d'improcedibilità del gravame in epigrafe, il definitivo assetto degli interessi in gioco essendo appunto determinato dall’attività d’autotutela. D'altronde, sul punto, il Collegio non può che ribadire, variatis variandis, quanto già detto con la sentenza n. 5540/2006 in ordine all’omessa, seria e realistica valutazione di tutti gli interessi contrapposti, trattandosi d’una procedura sì in itinere, ma tutt’altro che conclusa.
E ciò s’appalesa vieppiù significativo nella specie, ove, in disparte il contenzioso sul giudizio d'anomalia sull’offerta attorea, l’autotutela è stata esercitata per profili non già di legittimità del procedimento in sé o del contenuto dell’appalto e/o delle offerte, bensì di sola opportunità, con riferimento al jus superveniens o ad esigenze nuove.
Ora, la stazione appaltante ha avuto riguardo all’utilità ed all’attualità stessa della gara «e, soprattutto, dei documenti tecnici e dei parametri economici individuati per l'effettuazione della stessa…», rispetto al preteso mutato contesto operativo del Contact Center per gli utenti del servizio informativo della fiscalità. In particolare, la stazione appaltante ha tenuto conto: A) – dell’aumento delle Regioni che s’avvalgono della tessera sanitaria, con un incremento, quindi, di chiamate annue dalle prima stimate 25.000 a 100.000 circa; B) – della maggior interazione, discendente dall’art. 1, c. 276 della l. 23 dicembre 2005 n. 266, tra il sistema informativo ed i farmacisti ed i medici di base per il monitoraggio della spesa sanitaria; C) – dell’aumento di contatti per attuazione delle attività discendenti dall'erogazione dell’assegno per il primo figlio, relativamente ai nati negli anni 2005 e 2006; D) – dell’aumento di accessi alle banche-dati delle Agenzie fiscali, da parte dei Comuni, nell’ambito dei loro poteri per il contrasto all' evasione fiscale ex DL 30 settembre 2005 n. 203 (convertito, con modificazioni, dalla l. 2 dicembre 2005 n. 248); E) – dell’intervenuto parere (n. 159 del 29 settembre 2005) del CNIPA, a seguito dell’invio ad esso dello schema di contratto-quadro di servizi da stipulare con l’Amministrazione fi- nanziaria, sulle tariffe per le attività d’assistenza di tipo ripetitivo. Sulla scorta di ciò, la stazione appaltante ha voluto statuire per l’impossibilità, se l’appalto fosse concluso in base alle stime ed ai parametri indicati nel bando del 2005, di far fronte alle effettive esigenze della SOGEI s.p.a. stessa e dell’utenza finale, né di garantire l’interesse pubblico e la necessaria continuità del relativo servizio.
È anzitutto jus receptum che la revoca d’una gara ad evidenza pubblica deve dimostrare, all’uopo fornendone una pur succinta, ma seria contezza, delle ragioni obiettive e specifiche per cui l’interesse pubblico, ossia il legittimo obiettivo concreto che la stazione appaltante si prefigge con la gara stessa, non sia assicurato dal mantenimento della procedura così iniziata. Ebbene —in ciò condividendo la tesi attorea—, per un verso sarebbe stato opportuno che la stazione appaltante avesse fornito i dati ed i parametri dell’istruttoria che afferma d’aver effettuato prima dell’emanazione dell’ atto impugnato e, per altro verso, essa non può inferire la giustificazione della revoca dalla documentazione predisposta per la procedura indetta ex novo. E ciò soprattutto per il fatto che, nella specie, le ragioni dell'autotutela non hanno o, perlomeno, non s’appalesano prma facie con una diretta o specifica consistenza d’ordine economico e/o finanziario, sì da manifestare immediatamente la sopravvenuta non convenienza della gara originaria. Infatti e pure ad ammettere la sostanziale precisione delle stime compiute dalla SOGEI s.p.a., quanto al profilo sub A) (Tessere sanitarie), l’ aumento delle chiamate, dalle 25.000 preventivate alle 100.000 stimate, di per sé non supera, nell’ambito della quantità complessiva di chiamate posta a gara per il triennio di durata del servizio (1.500.000), il sesto quinto d’obbligo stabilito dalla lex specialis (300.000), senza retribuzione d’alcun tipo, in capo all’appaltatore. Non è allora chi non veda come siffatta clausola, peraltro mai contestata, non fosse già di per sé idonea a garantire la stazione appaltante circa il modo di far fronte, senza ulteriori oneri a suo carico, a mutate o aumentate esigenze operative, appunto derivanti dalla normativa sopravvenute e, quindi, dell’incremento del bacino d’utenza.
Sicché non a diversa conclusione deve il Collegio pervenire con riferimento pure agli altri aspetti, dianzi brevemente elencati, presi in considerazione dalla SOGEI s.p.a.
In particolare, è una petizione di principio che v’è un aumento dell'interazione dei farmacisti e dei medici di base, non tanto in sé, quanto, piuttosto, per il fatto che questa non possa esser facilmente ricondotta rebus sic stantibus al contenuto delle offerte esaminate in gara. Del pari, la partecipazione dei Comuni alla lotta all’evasione fiscale, partendo essenzialmente dal rilascio di copie di dichiarazioni tributarie e da altre informazioni sui contribuenti, non implica necessariamente, aldilà del mero contatto in ordine all’acquisizione di tali dati, peculiari problemi in capo a tal utenza, sì da giustificare continui interventi del Contact center. Né pare conducente alla tesi revocatoria il richiamo al parere CNIPA n. 159/2005, in quanto quest’ultimo attiene a stime di volumi e valori di mercato non più significativi nel 2006 e, a più forte ragione, oggidì.

4. – Sennonché tutto ciò non giova alla pretesa attorea, in quanto la do- manda principale, quella, cioè, inerente al giudizio d’anomalia dell'offerta dell’ATI ricorrente, non ha pregio alcuno e va disattesa.
Lamenta anzitutto l’ATI ricorrente che la stazione appaltante abbia frainteso, onde non v’è alcuna differenza tra le giustificazioni rese il 12 dicembre 2005 e quelle del 5 settembre 2006, il dato dei costi di struttura (c. d. overhead) in relazione al totale dei costi diretti di commessi, rispetto al ricavo di commessa. Ora, non dura fatica il Collegio a verificare che, fermo in entrambe le giustificazioni l’ammontare di detti costi overhead, la relativa aliquota vari a seconda che li si comparino con il totale dei costi, piuttosto che con il ricavo dell’appalto. Nondimeno, il punto è un altro: la stazione appaltante contesta non già la mera differenza tra le due aliquote, bensì (e più propriamente) la diversità del metodo di rilevazione e, soprattutto, la loro sottostima. Si può forse discettare se l’unico riferimento corretto per la determinazione dei costi overhead debba essere effettuato, o no, al totale dei costi diretti di commessa e che, quindi, non abbia granché significato farne presente l’incidenza sul ricavo, ancorché comunque non li si possa depurare, come si fa invece nel gravame introduttivo, dei costi di locazione e del personale. Ciò che qui più rileva è, invece, il metodo di determinazione dei costi overhead in sé, vale a dire con riguardo ai singoli elementi considerati, quelli sì reputati incongrui.
A tal riguardo, preme al Collegio precisare che, in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, la discrezionalità tecnica, che connota l'operato della stazione appaltante, implica necessariamente che il relativo giudizio dia contezza dell’inattendibilità dei singoli elementi e dell'offerta nel suo insieme, nel senso, cioè, che il relativo giudizio, che va congruamente e dettagliatamente motivato, esamini tutti gli elementi dell'offerta stessa e le ragioni della sua maggior o minor attendibilità (cfr., per tutti, Cons. St., IV, 28 febbraio 2005 n. 751).
Allora non basta predicare che, in fondo ed anche in presenza di vari elementi incongrui nelle voci rilevanti, per superare un giudizio negativo d’anomalia è sufficiente l’attendibilità complessiva dell’offerta, se non si dimostri poi che la sommatoria delle voci stesse non dia già di per sé un' evidente risultato irrazionale e contrario alle virtuose dinamiche del mercato, tale, cioè e se considerato fuori dall’evidenza pubblica, da esser inaccettabile nei normali rapporti tra le imprese del settore.
Sicché, per quanto concerne la voce «Locazioni», è materialmente vero che l’ATI ricorrente aveva indicato un’area pari a mq 800, ma poi ha precisato, peraltro soltanto in sede di gravame, che la sala effettivamente dedicata al servizio di Contact center sarebbe stata di mq 484. Non spetta certo al Collegio sindacare il merito del contenuto di siffatta correzione, ma non si può esimere dal notare che la superficie corretta riguarda le sole postazioni informatiche, cioè quelle adibite alla ricezione dei contatti ed alla fornitura delle risposte, ancorché gli altri locali, ritenuti superflui, in realtà sono strettamente legati all’effettuazione del servizio o alla gestione dei lavoratori che lo svolgono. Rettamente, quindi, il seggio di gara ha tenuto conto non della correzione da ultimo apportata, bensì di quanto offerto e mai smentito sul punto, onde l’aumento del costo della locazione, che deve tener conto della superficie offerta, implica la riduzione dell'utile sperato a soli € 140.441,53, corrispondenti al 3% del prezzo offerto. È appena da osservare che siffatto utile, pur se non contestabile in sé dal seggio di gara, s’appalesa di gran lunga inferiore non solo a quello di regola risarcibile (10% della commessa) all’impresa in caso di mancato illegittimo affidamento dell’appalto quando sia fornita prova della mancata utilizzazione di mezzi e maestranze (cfr., p.es., Cons. St., V, 12 febbraio 2007 n. 593; id., VI, 9 marzo 2007 n. 1114), ma addirittura di quello equitativamente liquidabile in caso contrario (cfr., p.es., Cons. St., IV, 11 ottobre 2006 n. 6059), che in varia guisa si può attestare al 5% del valore dell’offerta.
Né più plausibile s’appalesa, nella specie, il ridotto onere per i servizi di pulizia. L’ATI ricorrente, nell’affermare la possibilità di economie di scala per la possibilità d’utilizzare il relativo personale già adibito in altre commesse, non s’avvede che, in tal modo, tali maestranze sarebbero distratte da queste ultime —non potendosi ipotizzare l’allungamento sine die dei tempi di lavoro delle maestranze stesse— e, quindi, detto onere resterebbe quale costo occulto di altri appalti. Inoltre, l’ATI ricorrente non considera che la valutazione dell’anomalia, in particolare dei costi sostenuti per lo svolgimento del servizio, va calcolata con riferimento proprio alla sostenibilità in concreto di questi relativamente all’oggetto specifico dell’appalto, onde è suo onere dimostrarne l’abbattimento in base a dati seri di mercato, non già scaricandoli su rapporti terzi non verificabili.
Non a diversa conclusione deve il Collegio pervenire in relazione ai costi per le utenze (non solo telefoniche, ma soprattutto per elettricità, acqua, ecc.) inerenti ad oltre cento addetti al Contact center, operanti con continuità in un’unica sede, all’uopo non potendo bastare il riferimento ai costi forfetari dell’intero edificio in cui il servizio va svolto. Del pari, si può anche ammettere, a fronte della contestazione sulla sottostima dei costi di manutenzione delle apparecchiature, l’esistenza di garanzie triennali, ma occorre allora dimostrare quali apparecchi queste ultime riguardino e se esse abbiano, o no, una durata ed un oggetto di copertura tali da giustificare costi così ribassati.

5. – In definitiva, il ricorso in epigrafe va rigettato per le considerazioni fin qui esaminate, ma giusti motivi suggeriscono l’integrale compensazione, tra le parti costituite, delle spese del presente giudizio.


P.Q.M.



il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. 2°, respinge il ricorso n. 12165/2006 in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina all'Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 18 aprile 2007, con l’intervento dei sigg. Magistrati:

Domenico LA MEDICA, PRESIDENTE,
Silvestro Maria RUSSO, CONSIGLIERE, ESTENSORE,
Anna BOTTIGLIERI, PRIMO REFERENDARIO.



 

 
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