REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE I
composto dai signori:
Dott. Calogero Piscitello Presidente
Dott. Giorgio Calderoni Consigliere Dott. Carlo Testori Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. 1641/2004 proposto da:
MI.SE SRL
rappresentata e difesa da:
STEFANELLI AVV. ANDREA
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA CALANCO 11
presso
STEFANELLI AVV. ANDREA
contro
REGIONE EMILIA ROMAGNA
rappresentata e difesa da:
LISTA AVV. MARIA CHIARA
MASTRAGOSTINO AVV. FRANCO
con domicilio eletto in BOLOGNA
P.ZZA ALDROVANDI 3
presso
MASTRAGOSTINO AVV. FRANCO
e nei confronti di
SIMON SRL
per l'annullamento, previa sospensione,
- della nota prot. n. ARB/PRD/04/45224/AMB del 7/10/2004 di comunica-zione di esclusione dell'offerta MI.SE s.r.l. per anomalia;
- del verbale dell'Autorità di gara rep. n. 3166 del 28/9/2004 di esclusione della MI.SE s.r.l. dalla gara per la fornitura di arredi per gli uffici centrali della Giunta regionale, nonché della conseguente aggiudicazione definitiva di detta fornitura alla ditta SIMON s.r.l.;
- dell'atto di approvazione del contratto relativo, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e conseguente,
e per il risarcimento
del danno subito attraverso la reintegrazione in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Emilia Romagna;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Cons. Carlo Testori;
Uditi alla pubblica udienza del 19 aprile 2007 i difensori delle parti, presenti come da verbale;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
MI.SE s.r.l. ha partecipato alla gara a procedura aperta indetta nel 2004 dalla Regione Emilia Romagna - Servizio Patrimonio e Provveditorato per la fornitura di arredi per gli uffici centrali della Giunta regionale; l'importo previsto era pari a € 180.000,00 e il criterio di aggiudicazione era quello del-l'offerta economicamente più vantaggiosa. L'offerta presentata da MI.SE ha ottenuto il maggior punteggio complessivo ma, essendo risultata anormal-mente bassa, è stata assoggettata a verifica dell'anomalia; essendosi conclu-sa negativamente tale fase, la predetta società è stata esclusa dalla gara, che è stata aggiudicata alla concorrente seconda in graduatoria, la ditta SIMON s.r.l.
Contro tali determinazioni e per il risarcimento del danno subito MI.SE s.r.l. ha proposto il ricorso in epigrafe, formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Si è costituita in giudizio la Regione Emilia-Romagna, che ha chiesto la reiezione del gravame perché infondato.
Nella camera di consiglio del 16 dicembre 2004 questo Tribunale, con ordi-nanza n. 1396, ha respinto l'istanza cautelare presentata dalla ricorrente.
La difesa della Regione ha depositato una memoria in vista dell'udienza del 19 aprile 2007, in cui la causa è passata in decisione.
D I R I T T O
1) Come espressamente previsto dal punto 4.a) del bando di gara la normativa di riferimento per la procedura concorsuale di cui si discute era costituita dalla L.R. 25 febbraio 2000 n. 9, recante "Disposizioni in ma-teria di forniture e servizi"; la modalità prescelta era quella dell'asta pubblica (art. 14 comma 1 lett. a) e il criterio di aggiudicazione era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 14 comma 3). In ordine alle modalità di svolgimento delle gare l’art. 21 della citata legge regionale prevede:
• che in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso la gara è presieduta dal dirigente della struttura interessata alla procedura con-trattuale (responsabile del procedimento a norma dell’art. 11) con fun-zioni di autorità di gara (comma 1);
• che in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il predetto dirigente "nomina una commissione di gara composta da tre o cinque esperti, di cui uno con funzioni di presi-dente, designati dai dirigenti responsabili delle strutture organizzative interessate all'oggetto del contratto" (comma 2);
• che (a seconda del criterio utilizzato) l'autorità o la commissione di gara (comma 3):
"a) valuta le offerte sulla base dei criteri predeterminati ai sensi della lett. l) del comma 1 dell'art. 7 e della lett. c) del comma 1 dell’art. 8 e ne redige la graduatoria;
b) dispone le verifiche di cui al comma 5 anche avvalendosi delle strut-ture organizzative dell'amministrazione aggiudicatrice;
c) valuta la convenienza e la congruita' dell'offerta prescelta";
• che "Qualora una o piu' offerte presentino carattere anomalo rispet-to alla prestazione o gravi squilibri fra i prezzi unitari, l'autorita' o il presidente della commissione di gara chiede per iscritto all'offerente di giustificare la composizione della propria offerta e procede alla relativa esclusione qualora le ragioni fornite non siano ritenute congrue" (comma 5).
2) Nella procedura in esame la Commissione tecnico valutativa nominata dal Responsabile del Servizio Patrimonio e Provveditorato (presieduta dal medesimo dirigente e composta di tre membri) ha provveduto, il giorno 27 settembre 2004, a valutare le offerte tecniche attribuendo i relativi punteggi; il giorno successivo l'Autorità di gara (cioè lo stesso Responsabile del Ser-vizio Patrimonio e Provveditorato) ha proceduto all'apertura delle buste con-tenenti le offerte economiche - determinando i relativi punteggi sulla base della formula prestabilita - e alla redazione della graduatoria, nella quale l'offerta di MI.SE s.r.l. si è classificata al primo posto.
Poiché peraltro tale offerta è risultata anormalmente bassa (in base al crite-rio di cui all’art. 19 comma 4 del D.Lgs. n. 358/1992) l'Autorità di gara ha formalmente chiesto alla concorrente predetta (con nota datata 29/9/2004) "di fornire le necessarie precisazioni in merito agli elementi costituti-vi" dell’offerta in questione. La ditta interessata ha fornito riscontro nel termine prefissato, ma in proposito l'Autorità di gara si è così espressa nel verbale conclusivo: "constatato che la Ditta MI.SE… ha presentato i-stanza che non è stata considerata esaustiva in quanto non menzionati e do-cumentati elementi valutabili costitutivi dell'offerta prende atto che l'Ammi-nistrazione non l’ha ritenuta accoglibile e la esclude pertanto dalla ga-ra". Contestualmente la medesima Autorità ha aggiudicato la gara alla seconda in graduatoria.
3) Contro gli atti impugnati la società ricorrente ha formulato, in sintesi, le seguenti censure:
• la verifica dell'anomalia è stata eseguita dall'Autorità di gara e non dalla Commissione di gara, come prescritto dall'art. 21 della L.R. n. 9/2000;
• l'Autorità di gara non ha instaurato il doveroso contraddittorio con la ri-corrente, procedendo all'esclusione senza chiedere integrazioni o deluci-dazioni e senza fornire adeguata motivazione;
• anche la seconda classificata aveva presentato un'offerta anomala, che però non è stata assoggettata a verifica e ciò concreta il vizio di disparità di trattamento.
4) Il primo motivo di ricorso è fondato.
La difesa della Regione Emilia-Romagna ha cercato, nei suoi scritti, di legit-timare l'operato del Responsabile del Servizio Patrimonio e Provveditorato sottolineando che il medesimo era tenuto, a norma dell’art. 11 comma 3 del-la L.R. n. 9/2000 ad assicurare "l'impulso ad ogni fase del procedimen-to" contrattuale e che, in quanto Autorità di gara, era titolare del proce-dimento stesso; per cui avrebbe legittimamente avviato la fase di verifica dell'anomalia e altrettanto legittimamente avrebbe escluso la ricorrente dalla gara rilevando che gli elementi forniti dalla predetta erano del tutto inidonei a dimostrare la congruità dell'offerta ed anzi non si configuravano neppure come giustificazioni suscettibili di valutazione tecnico-discrezionale da par-te della Commissione di gara; il che rendeva non necessario convocare detto organo collegiale.
La tesi sostenuta dalla Regione non risulta condivisibile. Premesso che il da-to normativo (art. 21 L.R. n. 9/2000) è inequivoco nello stabilire che in caso di gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più van-taggiosa il subprocedimento di verifica dell'anomalia è rimesso alla compe-tenza della Commissione (e non dell'Autorità) di gara, si rileva che nel caso in esame il Responsabile del Servizio Patrimonio e Provveditorato ha sot-tratto al competente organo collegiale il potere di decidere sulla congruità o meno dell'offerta anomala, operando una sorta di filtro preventivo in ordine agli elementi giustificativi forniti dal concorrente interessato. In sostanza il predetto Dirigente ha introdotto una "soglia minima" di attendibilità e di concretezza degli elementi giustificativi, al di sotto della quale non era rav-visabile (a suo giudizio) materia di valutazione da sottoporre alla Commis-sione di gara ed ha quindi deciso che gli elementi forniti a giustificazione da MI.SE s.r.l. non superavano tale soglia e dunque legittimavano un immedia-to provvedimento di esclusione, prescindendo dal coinvolgimento dell'orga-no tecnico a ciò deputato. Il potere così esercitato dal Responsabile del Ser-vizio Patrimonio e Provveditorato, peraltro, non trova alcun supporto nor-mativo ed anzi risulta confliggente con le chiare e puntuali disposizioni del citato art. 21; una scelta come quella operata nel caso di specie (evidente-mente ispirata ad esigenze di celerità e praticità) sarebbe risultata semmai corretta nell'ipotesi in cui la ditta interessata non avesse fornito alcun riscon-tro, ma a fronte delle giustificazioni offerte dalla ricorrente con la nota del 4/10/2004 un’attività valutativa, più o meno complessa, era comunque ne-cessaria e dunque non poteva essere svolta dal singolo Dirigente, ma doveva essere affidata alla Commissione di gara. Tra l'altro si deve osservare che, se anche i chiarimenti sugli elementi costitutivi dell'offerta forniti da MI.SE presentavano indubbiamente carattere discorsivo e non erano supportati da un'analisi economica dei costi che in effetti è stata prodotta solo a termine scaduto, resta comunque il fatto che detti chiarimenti fanno riferimento a profili (il contenimento dei costi connesso alla produzione interna, la dispo-nibilità di particolari macchinari per la produzione, le condizioni commer-ciali applicate dai fornitori di materie prime, ecc.) che, seppure generica-mente illustrati, presentavano comunque una specificità meritevole di valu-tazione, che avrebbe potuto certamente condurre ad un giudizio di insuffi-cienza, ma anche eventualmente ad una richiesta di integrazione o di preci-sazione, quale appunto quella tardivamente fornita dopo la già intervenuta esclusione.
In conclusione, il Collegio ravvisa la violazione dell’art. 21 della L.R. n. 9/2000 denunciata nel ricorso e tanto basta per accogliere il gravame limita-tamente all’azione impugnatoria (con assorbimento degli ulteriori motivi dedotti) e per annullare i provvedimenti impugnati.
5) Quanto alla domanda risarcitoria si osserva quanto segue:
• nella condotta illegittima dell'Amministrazione è ravvisabile l'elemento colposo, stante il contrasto (precedentemente illustrato) tra l'operato del-la stazione appaltante e la normativa di riferimento;
• il danno ingiusto arrecato alla ricorrente va peraltro identificato esclusi-vamente in una perdita di chance, posto che l’illegittimità dell'esclusione disposta nei confronti di MI.SE (e degli atti conseguenti) non avrebbe comunque potuto automaticamente comportare l'aggiudicazione della gara alla predetta società, dovendosi invece ancora svolgere in modo corretto il subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta;
• in tale quadro, essendo stato il contratto ormai concluso ed eseguito (già all'epoca in cui fu trattata l'istanza cautelare), il risarcimento del danno subito dalla ricorrente può essere assicurato solo per equivalente e a tal fine:
a) non si può tenere conto delle perdite subite per i costi di predisposi-zione dell'offerta e di partecipazione alla gara, in relazione ai quali la ri-corrente non ha fornito alcuna indicazione quantitativa;
b) la perdita di chance subita dalla predetta società va ristorata tenendo conto dell'utile lordo quantificato (nella misura di euro 8.849,00) nella nota 11/10/2004 (di analisi dei costi inviata dal difensore di MI.SE all’Amministrazione resistente e da questa depositata in giudizio come doc. 9) ed applicando una congrua riduzione, che appare equo determi-nare nella misura del 50%;
c) su tali basi il risarcimento va quantificato in euro 4.425,00.
La Regione Emilia-Romagna va conseguentemente condannata al pagamen-to di tale somma in favore dalla ricorrente.
6) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla ba-se della nota depositata in udienza dal difensore della società ricorrente; l'Amministrazione resistente è perciò tenuta a corrispondere a MI.SE s.r.l. la somma complessiva di euro 5.932,68 così disaggregata:
• euro 1.074,00 per competenze;
• euro 3.400,00 per onorari;
• euro 89,48 per cassa avvocati 2%;
• euro 912,70 per IVA;
• euro 456,50 per spese esenti IVA.
7) Riepilogando:
a) il ricorso va accolto dalla parte impugnatoria, con conseguente annulla-mento dei provvedimenti impugnati;
b) va accolta altresì la domanda risarcitoria, nei limiti di cui al precedente punto 5), e conseguentemente la Regione Emilia-Romagna va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 4.425,00 (quattromilaquattrocentoventicinque/00);
c) la medesima Regione va altresì condannata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio nella misura complessiva di euro 5.932,68 (cinquemilanovecentotrentadue/68).
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione.
Condanna la Regione Emilia Romagna al pagamento, nei confronti della parte ricorrente, delle spese del giudizio, nella misura complessiva di euro 5.932,68 (cinquemilanovecentotrentadue/68).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrati-va.
Così deciso in Bologna il 19 aprile 2007.
Depositata in Segreteria in data 07.05.07
Bologna, li 07.05.07