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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I QUATER - Sentenza 14 maggio 2007 n. 4323
Pres. GUERRIERI; Rel. MANGIA
E. Caviglia (Avv. N. Salinari) c. Comune di Roma (Avv. G. Frigenti) + altri


Giustizia amministrativa – Notifica da parte del difensore autorizzato dal Consiglio dell’Ordine – Perfezionamento – Data di consegna all’ufficio postale.

Il principio della sufficienza del “compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante” (statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 477/02) in base al quale il “rischio” della notifica per posta non ricade più sui richiedenti una volta consegnato l’atto all’ufficio postale, è applicabile anche ai casi in cui il difensore sia autorizzato alla notifica dal Consiglio dell’Ordine ex art. 7 L. 21.1.1994 n. 53. Ne discende che anche in tali casi, ai fini del momento di perfezionamento della notifica, assume rilevanza la data di consegna dell’atto all’ufficio postale.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO


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Sezione I-quater –


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ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 11051 del 2006, proposto da
Caviglia Elena, rappresentata e difesa dall’Avv. Nicola Salinari ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Cesare Beccaria n. 16;


contro



il Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Guglielmo Frigenti ed elettivamente domiciliato presso il difensore nella sede dell’Avvocatura Comunale in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;

e, per quanto possa occorrere, nei confronti
del Condominio di via Civinini n. 2, in persona dell’Amministratore e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avv. Lara Lunari ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Civinini n. 49;

per l’annullamento

- della determinazione dirigenziale n. 1338 del 23 giugno 2006 di sospensione immediata dei lavori, notificata in data 20 luglio 2006;
- della determinazione dirigenziale n. 1760 del 15 settembre 2006, notificata in data 29.09.2006, con cui il Dirigente dell’U.O.T. del II Municipio ha disposto la demolizione di opere edilizie abusive;
-
Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e del Condominio di via Civinini n. 2;
Visti le memorie ed i documenti prodotti dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 15 marzo 2007 il Primo Ref. Antonella MANGIA; uditi, altresì, i procuratori della parte come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO



Attraverso il ricorso in esame, notificato in data 2 novembre 2006 a mezzo del servizio postale e depositato il successivo 30 novembre, la ricorrente contesta la legittimità delle determinazioni dirigenziali con le quali il Comune di Roma, accertata la “realizzazione di un nuovo volume ottenuto mediante la tamponatura, con pannelli in carton gesso, del perimetro di una preesistente tettoia in legno di mt. 3.30 x 5.20 con altezza di mt. 2.30………..collegato al vano già esistente……. usato complessivamente come abitazione”, ha dapprima disposto la sospensione dei lavori ed, in seguito, ha determinato “la demolizione o rimozione delle opere…..”.
In particolare, la ricorrente – dopo aver evidenziato di aver eseguito un pergolato in legno “in virtù dell’integrazione della DIA presentata il 23/03/2005” e di aver chiesto ed ottenuto il consenso dal Condominio “alla locazione dell’area comune su cui la pergola insiste, nonché alla tamponatura delle pareti della stessa pergola con pannelli rimuovibili in vetro/plastica” - prospetta i seguenti motivi di gravame:
1 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 3, D.P.R. 6.6.2001 n. 380, con riferimento alla determinazione dirigenziale n. 1338 del 23.6.2006. Eccesso di potere: inesistenza dei presupposti, carenza di istruttoria, illogicità manifesta. Atteso che i lavori erano già ultimati, la sospensione era in re ipsa impossibile.
2 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 33 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e dell’art. 3 L. 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare: inesistenza dei presupposti, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta. Le opere contestate sono caratterizzate dalla provvisorietà e dalla precarietà, sia perché nel caso di specie si è in presenza di un contratto di locazione tra la ricorrente ed il Condominio, avente ad oggetto l’area del terrazzo su cui è stata realizzata l’opera, sia perché la tamponatura della pergola preesistente è stata realizzata con materiali facilmente usurabili e di non lunga durata (pannelli di “cartongesso”). Trattasi di un’opera, di limitate dimensioni, che non ha sostanzialmente alterato né la sagoma né l’estetica dell’edificio.
Con atto depositato in data 5 dicembre 2006 si è costituita l’Amministrazione intimata, la quale – nel prosieguo e precisamente in data 15 dicembre 2006 e in data 6 febbraio 2007 – ha depositato documenti nonché una memoria difensiva, nell’ambito della quale ha così sostenuto la legittimità dei provvedimenti impugnati: - non esiste alcun contratto di locazione con il Condominio e l’opera abusiva è stata realizzata senza il consenso dello stesso; - il ricorso è tardivo perché la D.D. di sospensione dei lavori non è stata impugnata autonomamente e tempestivamente; - l’opera realizzata è soggetta a permesso di costruire, stante, tra l’altro, l’irrilevanza dei materiali usati.
Con atto depositato in data 12 dicembre si è costituito il Condominio di via Civinini n. 2, il quale ha depositato in data 14 dicembre 2006 una memoria in cui afferma che: - l’assemblea condominiale ha rifiutato la concessione in locazione del terrazzo alla ricorrente nonché invitato la ricorrente a rimuovere quanto già realizzato; - il ricorso è tardivo relativamente alla determinazione di sospensione dei lavori; - la struttura realizzata rappresenta una vera e propria “nuova costruzione”, come tale necessitante di permesso di costruire.
Alla camera di consiglio del 18 dicembre 2006 la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
Con memoria depositata in data 28 febbraio 2007 il Condominio ha ribadito che la ricorrente ha “proceduto a costruire in totale assenza del relativo permesso imposto dalla disposizione di cui all’art. 10 del D.P.R. 06.06.01, n. 380”.
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 15 marzo 2007.

DIRITTO



1. Il ricorso è in parte improcedibile e in parte infondato.
1.1. La ricorrente impugna, tra l’altro, la determinazione dirigenziale n. 1338 del 23 giugno 2006, con la quale il Comune di Roma ha determinato l’immediata sospensione dei lavori.
Come esposto nella narrativa che precede, l’Amministrazione ed il Condominio eccepiscono la tardività di tale impugnativa.
Tale eccezione è infondata.
Dalla documentazione agli atti risulta che il provvedimento di cui trattasi è stato notificato in data 20 luglio 2006, mentre la notifica del ricorso è avvenuta a mezzo del servizio postale con invio di raccomandata a.r. in data 2 novembre 2006, di cui è stata data prova del ricevimento con il deposito dell’apposita cartolina.
Ciò detto, è da ricordare quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 26 novembre 2002, n. 477 e, dunque, il principio della sufficienza del “compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante”, in base al quale il “rischio” della notifica per posta non ricade più sui richiedenti, salvo – comunque – l’onere di verificarne l’esito.
Posto che l’applicazione di tale principio ai casi in cui il difensore sia autorizzato dal Consiglio dell’Ordine “ex art. 7 L. 21.1.1994 n. 53” conduce a ritenere che, ai fini della verifica del momento di perfezionamento della notifica, assuma rilevanza la data di consegna da parte del medesimo difensore dell’atto all’ufficio postale, la notifica è da ritenere tempestiva.
In ordine all’impugnativa in trattazione, il ricorso è, comunque, divenuto improcedibile.
In ragione della maturazione del termine di quarantacinque giorni, prescritto dall’art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 380/01, la determinazione di sospensione dei lavori ha, infatti, perso efficacia, di modo che va constatato il venir meno dell’interesse alla decisione.
1.2. Per quanto attiene al provvedimento con il quale il Comune di Roma ha determinato nei confronti della ricorrente la demolizione, il ricorso è infondato.
La disamina delle opere abusive contestate – consistenti in un ampliamento di circa mq. 17,00 – induce, infatti, a riscontrare indefettibilmente un aumento della superficie residenziale.
In altri termini, non appare possibile mettere in discussione che dette opere – del tutto estranee a quelle di cui alla dia presentata in data 23 marzo 2005, afferente ad un “pergolato in legno” - hanno reso la costruzione difforme da quella contemplata nel titolo abilitativo in origine rilasciato, determinando un diverso impatto volumetrico ed ambientale, sicché la rilevata carenza del permesso di costruire ben supporta la determinazione impugnata.
E’ da aggiungere che l’addotta “presenza di un contratto di locazione” – non provata ed, anzi, smentita dal Condominio – nonché l’utilizzo di determinati materiali non si prestano a dare conto della soddisfazione di esigenze meramente temporanee.
Come ripetutamente affermato in ambito giurisprudenziale, la stabilità di una struttura non va, infatti, confusa con la sua inamovibilità o con la perpetuità della funzione ad essa assegnata dal costruttore, bensì si estrinseca nell’attitudine dell’opera a soddisfare un bisogno oggettivamente non provvisorio.
Ne consegue che la natura precaria di un intervento edilizio deve essere valutata in relazione non ai materiali utilizzati o, ancora, a profili privatistici – quale può essere, ad esempio, la veste di conduttore del responsabile dell’abuso - ma alle esigenze ed all’utilità che il manufatto è destinato obiettivamente a soddisfare (cfr., tra le altre, TAR Piemonte, sent. n. 2073 del 10 maggio 2006; TAR Campania, Napoli, sent. n. 2451 del 28 febbraio 2006; TAR Lazio, Latina, sent. n. 576 del 5 luglio 2005; TAR Emilia Romagna, Bologna, sent. n. 952 del 10 luglio 2003; TAR Emilia Romagna, Parma, sent. n. 114 del 6 marzo 2003).
Tenuto conto degli esposti rilievi, è doveroso affermare che il nuovo volume ottenuto dalla ricorrente mediante la tamponatura della preesistente tettoia non risulta funzionalmente connesso a specifiche e ben individuate esigenze di carattere transitorio, idonee a rivelare un utilizzo realmente precario e temporaneo per fini contingenti e cronologicamente determinati, bensì concretizza un nuovo locale destinato a dare un’utilità prolungata nel tempo. In definitiva, il nuovo volume in trattazione va qualificato come un intervento di trasformazione dello stato del territorio, funzionalmente caratterizzato da una destinazione ad un uso non limitato nel tempo, e, quindi, come un intervento che - in quanto implicante un aumento della superficie utile abitabile ed una modifica della sagoma dell’edificio – necessitava del previo rilascio del permesso di costruire.
2. Per le considerazioni sopra esposte, il ricorso va respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del Comune di Roma in Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge. Premesso che il totale di Euro 10.923,97 di cui alla nota spese depositata dall’Avv. Lunari in data 28 febbraio 2007 non risulta coerente con l’attività difensiva espletata (valutata anche in relazione alla posizione della parte nel cui interesse il medesimo difensore ha prestato la propria attività), allo stesso titolo sono, altresì, liquidati Euro 1,000,00, oltre IVA e CAP nei termini di legge, a favore del Condominio di via Civinini n. 2.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I quater in parte dichiara improcedibile il ricorso n. 11051/2006 e in parte lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge, a favore del Comune di Roma ed in Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge, a favore del Condominio di via Civinini n. 2.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nelle Camere di Consiglio del 15 marzo 2007 e del 2 aprile 2007, con l’intervento dei seguenti Signori:
Dr. Pio GUERRIERI – Presidente
Dr. Giancarlo LUTTAZI – Consigliere
Dr.ssa Antonella MANGIA– Primo Referendario- Relatore –



 

 
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