ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.2654/2004 proposto da
Scopelliti Francesco, Mazzardo Mirca, Siciliano Ornella, Deliperi Lucia, Bolzonella Roberto, Carpanese Fabiano, Obici Giovanni, Moro Marisa, Marigo Cleme, Mandrup Else, Marchese Francesco, Cosimo Giordano, Rampazzo Luciana, Panajotti Maria Serena, Taranto Pasqualina, Bartolotta Adele, Zangarini Fiamma, Ceron Franco, Montebovi Mauro, Boscolo Maria Teresa, Montanari Alberto, Colosi Vittoria, Mercurio Domenico, Taria Roberto, Covolo Clara, Pier Cristiano Zironi, Bigi Angela, Martini Romeo, Belli Amelia, Padovani Anna Maria, Massacesi Giovanna, Sarti Cipriano, Boscolo Lisetto Leonardo, Bovos Costantin e Gianni Scarpa tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Luigi Manzi e Sergio Dal Pra’ ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, via Confalonieri n.5;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, Agenzia del Territorio, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è elettivamente domiciliato;
INAIL in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio ed in qualità di procuratore della Società di Cartolarizzazione Immobili Pubblici (SCIP), rappresentata e difesa dagli Avvocati Vincenzo Pone e Grazia Tota ed elettivamente domiciliato presso i medesimi in Roma, via IV Novembre;
INAIL, Direzione Regionale per il Veneto in persona del Direttore p.t., n.c.; Agenzia del Territorio, Direzione Regionale del Veneto in persona del Direttore p.t., n.c.;
S.C.I.P., Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici s.r.l in persona del legale rappresentante p.t. n.c.;
PER L’ANNULLAMENTO
del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 gennaio 2004, nella parte in cui ha qualificato come di pregio l’immobile sito a Padova, via Martiri della Libertà n. 4 e delle determinazioni di stima redatte dall’Agenzia del Territorio, ufficio Provinciale di Padova in data 1.12.2003;
delle determinazioni ignote ai ricorrenti con cui l’Agenzia del Territorio ha valutato lo stato ed il valore del medesimo edificio e ne ha proposto la identificazione come immobile di pregio;
Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle intimate Amministrazioni;
Visti i motivi aggiunti depositati in data 4 maggio 2004;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista la sentenza istruttoria della medesima Sezione n.129 del 2007 assunta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2006;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla camera di consiglio del 18.4.2007 relatore il dottor Roberto Capuzzi – gli avv.ti D. Furlan, delegato dall’avv. Dal Prà, A. Manzi, delegato dall’avv. L. Manzi, e G. Tota;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
I ricorrenti con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti contestano la qualificazione come di pregio, ex art.3, comma 13 del DL n.351/2001, dell’immobile in cui risiedono ed il valore attribuito alle rispettive unità abitative avendo interesse ad acquistare le medesime ad un prezzo ridotto del 30%, ai sensi dell’art.3, comma 8 dello stesso DL.
L’impugnazione del DM si fonda principalmente sulle risultanze della perizia tecnica prodotta in giudizio dai ricorrenti dalla quale si evince che l’immobile in parola, sito in Padova in via Martiri della Libertà n.4 e 8, si trova in condizioni di conservazione tali da rendere necessari interventi di restauro e risanamento, se non di ristrutturazione con la conseguenza che, in ossequio a quanto prevede il citato comma 13, esso non puo’ essere qualificato di pregio.
Le effettive condizioni dell’edificio non sarebbero state considerate dall’Agenzia del Territorio la cui relazione di stima si limita a descrivere la consistenza dell’edificio a fini essenzialmente catastali e di determinazione del prezzo senza alcun approfondimento sullo stato di conservazione.
Le censure sono pertanto riconducibili a difetto di motivazione e di istruttoria e violazione dell’art.3 comma 13 del DL soprarichiamato.
Si sono costituiti l’Agenzia del Territorio e l’INAIL chiedendo una pronunzia di inammissibilità del ricorso e nel merito il rigetto dello stesso.
Nei successivi motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato il Decreto del 7.1.2004 nelle more pubblicato sulla GU e la relazione di stima dell’Agenzia nonché le offerte di stima dell'INAIL.
Sono state depositate da tutte le parti numerose memorie difensive.
La causa è stata trattenuta per la decisione una prima volta all’udienza del 6 dicembre 2006.
Disposto un incombente istruttorio con la sentenza della medesima Sezione n.129 del 2007 la causa è stata nuovamente trattenuta per la decisione all’udienza del 18 aprile 2007.
DIRITTO
1. Puo' essere omesso l'esame di alcuni profili di inammissibilità, peraltro infondati, eccepiti dalla resistente difesa erariale in quanto, nel merito, il ricorso deve essere respinto.
2. I ricorrenti sono tutti inquilini delle unità immobiliari site in Padova, via Martiri della Libertà civici n.4 e n.8.
Con l'impugnato Decreto Ministeriale l'immobile in questione è stato qualificato come di pregio.
Sostengono i ricorrenti che dalla Relazione dell'Agenzia del Territorio non emergerebbe alcun riferimento alla effettuazione di una concreta verifica circa le condizioni di conservazione dell'edificio e quanto al prezzo di vendita delle singole unità immobiliari.
Le varie censure dedotte richiedono una trattazione unitaria.
3.Preme sottolineare che il legislatore, da ultimo, con il DL 30.9.2003 n.269, modificando il DL 25.9.2001 n.351 convertito nella legge 23.12.2001 n.410, ha introdotto, al comma 13 dell’art.3, il requisito costituito dalla esclusione della categoria degli immobili di pregio di quelli che si trovano in stato di degrado e per i quali siano necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo ovvero di ristrutturazione edilizia.
Come è stato sottolineato da recente giurisprudenza formatasi in materia, il concetto di degrado è legato a nozioni già disciplinate dalle leggi edilizie, trasfuse nell’articolo 3, comma 1, del vigente testo dell’edilizia (Cons. Stato, VI, 21 marzo 2006).
Tale norma deve essere interpretata ai sensi di quanto previsto dalla legge 5.8.1978 n.457 che detta disposizioni per l’edilizia residenziale e che, all’art.31, ha previsto precise regole per i possibili interventi sul patrimonio edilizio esistente (cfr. anche D.M. 9 ottobre 1978 sulla determinazione degli elementi di valutazione relativi allo stato di conservazione e di manutenzione degli immobili, ai sensi dell’art.21 della legge 27 luglio 1978 n.392).
Possono quindi avvalersi della invocata riduzione del 30% i conduttori di edifici per i quali, secondo criteri oggettivi e predeterminati, esclusa ogni valutazione discrezionale dell'Amministrazione, siano stati rilasciati i titoli abilitativi per realizzare il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia in ragione del degrado, ovvero gli interventi per i quali tali titoli siano assentibili ove richiesti (Cons. Stato, ibidem).
4. Dalla perizia di stima effettuata dalla Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Padova, risulta che l’immobile di cui è questione, sito in Padova è collocato nel centro storico urbano (zona A prg) di Padova e che esso non è degradato, in quanto non risulta interessato da provvedimenti emessi ai sensi dell’art.18, ultimo comma della legge n.392 del 1978, ovvero da successivi provvedimenti comunali e per il quale, non sono necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo ovvero di ristrutturazione edilizia ma al più di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Alla stregua quindi della corretta interpretazione della norma, l'immobile di cui in questione, non interessato ai provvedimenti di cui sopra, deve considerarsi di pregio con ogni conseguenza quanto alla determinazione del prezzo che non subisce gli abbattimenti previsti per gli immobili degradati.
E’ bene ribadire che non puo’ assimilarsi la situazione di vetustà o anche di fatiscenza in cui versa un immobile sito nel centro storico, con la ben più grave situazione di degrado che renda necessari interventi di restauro, di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, con la conseguente necessità di cospicui interventi sulle parti strutturali degli edifici, tassativamente descritti dall’art.3 del testo unico.
Ed invero secondo l’id quod plerumque accidit puo’ avvenire che l’immobile richieda più o meno urgenti interventi di adeguamento degli impianti comuni: ascensori, citofoni, tubazioni, impianto elettrico, caldaie, canna fumaria, intonaci interni ed esterni e quant'altro, ma tali necessità non precludono una dignitosa e sicura abitazione e non consentono, alla stregua del parametro normativo, l’attribuzione della qualifica di immobile degradato.
5. Infondata è la censura di difetto di istruttoria dei provvedimenti impugnati, sulla quale molto insistono i ricorrenti che hanno depositato una autonoma relazione di stima a firma dell'Ing. Malandrin.
La documentazione acquisita anche a seguito della sentenza istruttoria, evidenzia che è stata effettuata una attività istruttoria di particolare ampiezza ed approfondimento a seguito di ispezioni- sopralluogo nei giorni 6-9-10 e 14 ottobre 2003 da parte di funzionari dell'Agenzia del Territorio e dell'INAIL, con esame di tutti i possibili aspetti connessi allo stato dell’immobile e delle singole proprietà immobiliari e che per ogni unità immobiliare è stata effettuata una scheda tecnica.
6. Quanto alla determinazione del prezzo trattasi, come noto, di una valutazione opinabile suscettibile di una pluralità di risultati tra un minimo ed un massimo perché comportante l' utilizzo di canoni tecnici non univoci legati alle specifiche particolarità degli immobili.
Nel caso in esame, l’iter logico seguito dalla perizia evidenzia i criteri seguiti e la metodolgia estimativa utilizzata per determinare il più probabile valore di mercato.
Inoltre nella relazione dell'Agenzia del territorio depositata, sono state fornite alcune precisazioni sul cd. valore caratteristico assunto a base della valutazione per ogni singola unità immobiliare di cui è questione, mettendosi in evidenza che si è proceduto alla determinazione del valore tenuto conto della specifica ubicazione nella zona pregiata dell' immobile e delle sue pertinenze, mentre alcuni diversi valori riportati sul listino FIAIP che si discostavano dai valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare, in quanto riferibili ad una piu' ampia zona pregiata, come tali generici e non sovrapponibili, non sono stati considerati attendibili.
7. In conclusione il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Sussistono motivi per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe, lo RESPINGE.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.4.2006 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, con l’intervento dei signori giudici: Dr. Domenico LA MEDICA Presidente
Dr. Roberto CAPUZZI Consigliere rel. est.
Dr. Giuseppe SAPONE Consigliere