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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 4 maggio 2007 n. 3968
Pres. de Lise, Est. Caponigro
B. Meniconi (Avv. G. Pellegrino) c/ Ministero della Giustizia (Avv. dello Stato)


1. Concorsi ed esami – Concorso per uditore giudiziario – Valutazione degli elaborati - Composizione della sottocommissione – Ex art. 125ter R.D. 12/1941 - Presenza di docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta – Necessità – Non sussiste.

 

2. Valutazione delle prove scritte concorsuali – Difetto di motivazione- In caso di mancata apposizione di note di correzione sull’elaborato giudicato insufficiente – Non sussiste – Ragioni.

1. La presenza di docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta del concorso per uditore giudiziario è richiesta, ex dell’art. 125ter, R.D. 12/1941 -ora abrogato dall’art. 54, D. Lgs. 160/2006-, solo per l’insediamento della commissione e non anche per la singola seduta della sottocommissione volta alla correzione degli elaborati.

 

2. Con riguardo alla valutazione delle prove scritte di un concorso – nella specie per uditore giudiziario-, la mancata apposizione di note di correzione a margine dell’elaborato giudicato insufficiente, non esclude di per sè l’esaustività della motivazione di tale valutazione. L’apposizione di siffatti segni, infatti, oltre a poter non essere concretamente realizzabile, può rivelarsi inutile, tenuto conto che le prove scritte concorsuali richiedono una valutazione complessiva sull’idoneità del candidato, che ben può prescindere dalla sussistenza di specifici errori o inesattezze.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma – Prima Sezione



nelle persone dei magistrati:

Dott. Pasquale de Lise Presidente
Dott. Roberto Politi Componente
Dott. Roberto Caponigro Componente, relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 11210 del 2003, proposto da

Beatrice Meniconi
rappresentata e difesa da sé stessa ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Giustiniani n. 18 (c/o studio Avv. Giovanni Pellegrino)

contro



Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
Valentina Fico, non costituita

per l’annullamento
di tutti i provvedimenti in base ai quali è stata disposta la non idoneità della ricorrente, in particolare del provvedimento di mancata ammissione dell’interessata a sostenere la prova orale del concorso a trecentocinquanta posti di uditore giudiziario indetto con D.M. 12.3.2002, a seguito della determinazione espressa dalla Commissione nella seduta del 19.3.2003;
del verbale della commissione esaminatrice n. 42 del 19.3.2003;
del verbale della commissione esaminatrice n. 10 del 4.2.2003, di fissazione dei criteri di valutazione degli elaborati,
del bando di concorso del 12.3.2002, pubblicato nella G.U. n. 21 del 15.3.2002, qualora necessario;
di ogni altro atto del procedimento, e comunque presupposto, connesso e conseguente ai provvedimenti impugnati.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla udienza pubblica del 21 marzo 2007, relatore il dott. Roberto Caponigro, l’avv. Beatrice Meniconi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO



1. La ricorrente, avendo superato la prova preselettiva informatica, ha sostenuto le prove scritte del concorso a trecentocinquanta posti di uditore giudiziario indetto con D.M. 12.3.2002, ma non è stata ammessa a sostenere le prove orali.
Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:
• Eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità e per disparità di trattamento. Violazione del principio di anonimato e di segretezza che regola i concorsi pubblici.
Non sarebbe ininfluente la circostanza che alla correzione abbia partecipato la dr.ssa Renna nella stessa giornata in cui sono stati corretti i compiti di una candidata che, secondo fonti giornalistiche, sarebbe stata sua protetta. La presenza del detto commissario farebbe presumere una mancanza di serenità da parte dell’intera commissione e potrebbe aver turbato il giudizio di non idoneità espresso sugli elaborati della ricorrente. La dr.ssa Renna, durante la correzione degli elaborati della ricorrente, sarebbe stata portatrice di un interesse personale all’esito della procedura di correzione degli elaborati della candidata da lei protetta, con violazione del dovere di imparzialità. Le reali capacità manifestate dalla ricorrente sarebbero dimostrate da pareri positivi redatti da professionisti di chiara fama.
• Violazione e falsa applicazione dell’art. 125 ter R.D. 12/1941 ed eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento.
Nella commissione esaminatrice della seduta in cui sono stati corretti gli elaborati della ricorrente, sarebbero stati presenti commissari - professori universitari docenti in materie diverse da quelle oggetto delle prove scritte.
• Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per illegittimità ed eccessiva genericità dei criteri di correzione.
Il giudizio di non idoneità delle prove scritte della ricorrente non sarebbe stato motivato. Sarebbero necessari ulteriori elementi in base ai quali ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo.
L’Avvocatura dello Stato ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 6361 pronunciata da questa Sezione nella camera di consiglio del 10 dicembre 2003.
Alla udienza pubblica del 21 marzo 2007, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto.
2.1 Con il primo motivo d’impugnativa, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’azione amministrativa da una presunta mancanza di serenità da parte dell’intera commissione, dovuta alla presenza della dott.ssa Renna, che potrebbe aver turbato il giudizio di non idoneità espresso sugli elaborati.
La tesi non può essere condivisa.
I fatti esposti in ricorso, che hanno visto coinvolto il detto commissario, nonostante la loro estrema gravità, non possono portare sic et simpliciter a presumere che la commissione abbia valutato in modo non sereno ed obiettivo le prove scritte della dott.ssa Meniconi.
Tra le circostanze de quibus ed il giudizio di non idoneità attribuito agli elaborati redatti dalla ricorrente, infatti, non è stato dimostrato alcun nesso che possa far ritenere concretamente ipotizzabile l’alterazione della valutazione attribuita.
Né la circostanza che fosse stato mostrato un interesse specifico alla valutazione attribuita ad un candidato può evidentemente costituire una sufficiente ragione per dedurre un interesse, di segno contrario, anche per le valutazioni da attribuire ad altri candidati.
Parimenti, non sussiste alcuna prova che, ove anche fosse stata individuata l’identità del candidato autore delle prove oggetto dell’interesse della dott.ssa Renna, siano state violate le garanzie dell’anonimato relativamente agli altri candidati. Anzi, nella relazione dell’ispettorato generale del Ministero della Giustizia, versata in atti, è indicato che gli accertamenti svolti hanno consentito di accertare che le garanzie prescritte dalla legge per assicurare il rispetto del principio dell’anonimato sono state rigorosamente osservate nella fase della procedura concorsuale di valutazione degli elaborati scritti.
In definitiva, non è stato dimostrato che il determinato comportamento di un commissario con riferimento ad un fatto specifico, rispetto al quale la posizione della ricorrente si rivela del tutto indifferente, abbia senz’altro determinato un’alterazione nei comportamenti della commissione per quanto concerne la valutazione degli elaborati della dott.ssa Meniconi.
D’altra parte, occorre considerare che la giurisdizione amministrativa è di tipo soggettivo e non di tipo oggettivo, per cui l’interessato non può far discendere l’illegittimità dell’atto lesivo della sua sfera giuridica da un andamento che egli ritiene complessivamente contra legem, dovendo invece proporre censure volte a dimostrare che l’atto sia stato adottato a seguito di un procedimento esso stesso viziato poiché concretamente caratterizzato da specifici profili di illegittimità.
Con riferimento, poi, all’ulteriore censura contenuta nel primo motivo, il Collegio osserva che il giudizio espresso da una commissione d’esami costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, e in quanto tale è sindacabile in sede di legittimità solo se, ictu oculi, risulti viziato da una manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
Nel caso di specie, sebbene la ricorrente abbia fornito diversi pareri attestanti la qualità delle sue prove, non sussistono elementi tali per definire ictu oculi manifestamente illogica o basata su un travisamento dei fatti l’attività valutativa della Commissione.
2.2 Il secondo motivo, con cui la ricorrente ha prospettato la violazione dell’art. 125 ter, R.D. 12/1941, per l’assenza di docenti universitari delle materie oggetto delle prove scritte nella sottocommissione che ha proceduto alla correzione dei suoi elaborati, è infondato.
L’art. 125 ter R.D. 12/1941 (l’articolo è stato successivamente abrogato dall’art. 54 D.Lgs. 160/2006) dispone che la commissione esaminatrice è nominata nei dieci giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministero della Giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, ed è composta da un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede, da un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vicepresidente, da ventidue magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, nonché da otto docenti universitari di materie giuridiche.
Il comma 1 bis, di cui è lamentata la violazione, indica che, nella delibera di cui al primo comma, il C.S.M. designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente, si insediano immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l’espletamento della prova scritta e prima che si dia inizio all’esame degli elaborati.
Il comma quarto, inoltre, stabilisce che, insediatisi tutti i componenti, la commissione, nonché ciascuna delle sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attività in ogni seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei quali almeno uno docente universitario.
Di talché, mentre la presenza di docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta è prevista per l’insediamento della commissione, non è previsto che nella singola seduta della sottocommissione volta alla valutazione degli elaborati sia presente un docente universitario delle materie oggetto della prova scritta, richiedendosi invece la generica presenza di un docente universitario.
Nel caso di specie, da un lato, non è dimostrato che la commissione immediatamente insediatasi fosse priva dei tre docenti universitari di materie oggetto delle prove scritte, dall’altro, nella sottocommissione che ha proceduto alla valutazione degli elaborati della ricorrente era presente un docente universitario sia per la valutazione della prova di diritto civile sia per la valutazione della prova di diritto amministrativo.
2.3 Con l’ultimo motivo d’impugnativa, la ricorrente ha contestato il difetto di motivazione del giudizio di non idoneità attribuitole.
La censura non può essere condivisa.
Il Collegio rileva innanzitutto che l’onere della motivazione è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un giudizio di non idoneità che costituisce una formula sintetica, ma sufficiente, di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione esaminatrice.
Peraltro, la Commissione, con verbale n. 10 del 4 febbraio 2003, riguardo all’esigenza di assicurare la formazione di giudizi oggettivi ed uniformi nella correzione, ha ritenuto che possa considerarsi idoneo il singolo elaborato che:
a) presenti una forma italiana corretta sotto il profilo terminologico, sintattico e grammaticale e rilevi adeguata padronanza della terminologia giuridica, requisiti tutti indispensabili per la corretta redazione dei provvedimenti giudiziari,
b) presenti una pertinente ed esauriente trattazione del tema, dando prova di sufficiente conoscenza dell’istituto cui direttamente esso si riferisce e dei principi fondamentali della materia, nonché di un’adeguata cultura giuridica generale;
c) riveli la capacità del candidato di procedere all’analisi dello specifico problema a lui sottoposto e di proporne la soluzione, tuttavia senza che questa, se non condivisibile, possa assumere rilievo determinante nella valutazione, ove, nonostante ciò, sia comunque logicamente argomentata in coerenza con gli istituti e i principi della materia.
I criteri generali di valutazione, contenendo indicazioni di massima sulle caratteristiche che l’elaborato deve possedere per poter essere considerato idoneo appaiono funzionali alla finalità per la quale la Commissione li ha previsti.
D’altra parte, i criteri di valutazione delle prove scritte in cui si articola il concorso per uditore giudiziario non necessitano di particolare illustrazione essendo sostanzialmente in re ipsa, a differenza che in altre ipotesi di procedimenti concorsuali, come, ad esempio, nella gare pubbliche di appalto aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in cui l’intensità della discrezionalità tecnica dell’amministrazione è espressa anche dalla variabilità degli elementi da valutare, con la conseguente esigenza di individuare ed esplicitare gli elementi stessi.
Non può ravvisarsi un vizio, sotto il profilo del difetto di motivazione, neppure della circostanza che sugli elaborati non siano stati apposti segni di correzione.
In proposito, è stato precisato che segni del genere sono solitamente apposti nelle scuole ed hanno un’evidente funzione didattica, estranea alla finalità di una procedura concorsuale (Cons. Stato, IV, 7 maggio 2004 n. 2881).
Sotto altro profilo, poi, occorre osservare che le prove scritte di un concorso, a differenza dei test a risposta multipla in cui la risposta fornita è oggettivamente corretta o errata, richiedono una valutazione complessiva sull’idoneità del candidato, sicché l’eventuale giudizio di non idoneità può anche prescindere dalla sussistenza di specifici errori o inesattezze quando la Commissione abbia comunque maturato un convincimento di inadeguatezza dell’elaborato rispetto ai requisiti necessari ai fini del giudizio di idoneità.
Ne consegue che l’apposizione di note di correzione a margine dell’elaborato giudicato insufficiente non può costituire condicio sine qua non di una esaustiva motivazione in quanto, da un lato, può non essere concretamente realizzabile postulando un oggettivo e specifico errore che sovente non è individuabile come tale, dall’altro, si rivela sostanzialmente inutile atteso che il giudizio finale, ove logicamente correlato ai parametri di valutazione predeterminati, è efficacemente sintetizzato dalla indicazione di idoneità o non idoneità.
2.4 Le ulteriori censure, relative all’illegittima presenza del commissario dott.ssa Renna o di altri commissari nella seduta pomeridiana del 19 marzo 2003, sono inammissibili in quanto proposte con la memoria depositata il 10 marzo 2007, non ritualmente notificata sotto forma di motivi aggiunti.
3. Sussistono giuste ragioni, considerata la peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.



il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2007.

Dott. Pasquale de Lise Presidente
Dott. Roberto Caponigro Estensore


 

 
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