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T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE II - Sentenza 11 maggio 2007 n. 1312
Pietro Morea – Presidente, Federica Cabrini – Estensore
Comune di Fasano (avv. O. Carparelli) c. Commissario Delegato per l’emergenza socio economico ambientale nella Regione Puglia (Avv. Stato), Regione Puglia (n.c.), Ministero dell’Interno (n.c.), Comune di Brindisi (avv. F. Trane e E. Guarino), Comune di Novoli (n.c.), Comune di S. Cesarea Terme (n.c.)


Ambiente e territorio – Smaltimento rifiuti – Commissario Delegato per l’Emergenza socio economico ambientale in Puglia – Nomina – Ordinanza – Esecuzione – Programma di opere pubbliche – Controversia – Art.3 comma 2-bis, d.l. n.245 del 2005 – Competenza in primo grado del T.A.R. del Lazio con sede in Roma

In caso di controversia avente ad oggetto il programma delle opere pubbliche da realizzarsi in esecuzione dell’O.P.C.M. n. 3077 del 4 agosto 2000 con la quale il Presidente della Regione Puglia è stato nominato Commissario Delegato per l’Emergenza socio economico ambientale in Puglia, sussiste il presupposto previsto dalla norma di cui all’art. 3 comma 2-bis, d.l. 30 novembre 2005 n.245, ovverosia la situazione di emergenza dichiarata ai sensi dell’art. 5 comma 1, l. 24 febbraio 1992 n.225, con conseguente competenza in primo grado del T.A.R. del Lazio con sede in Roma.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia
Sede di Bari, Sez. II




ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sul ricorso n. 2231 del 2001 proposto dal

Comune di Fasano, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Ottavio Carparelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Giorgio Costantino, sito in Bari, via Argiro, n. 90;


CONTRO




- il Commissario Delegato per l’emergenza socio economico ambientale nella Regione Puglia, nella persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in via Melo, n. 97, è domiciliato ex lege;

- la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, non costituita in giudizio;

- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, in qualità di delegato per il Coordinamento della protezione civile, non costituito in giudizio;


e nei confronti del



- Comune di Brindisi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Trane e Emanuela Guarino, e domiciliata ex lege presso la Segreteria della Sez. II del T.a.r. Puglia – Sede di Bari;

- Comune di Novoli, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

- Comune di S. Cesarea Terme, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;


per l’annullamento



previa sospensione dell’esecuzione:
- della nota datata 30 ottobre 2001, prot. n. 7639/CD/A, del Presidente della Regione Puglia, quale Commissario Delegato per l’Emergenza socio economico ambientale in Puglia, nominato ex art. 1, O.P.C.M. n. 3077 del 4/8/2000, ricevuta dal Comune di Fasano in data 6 novembre 2001, acclarata al protocollo dell’ente in data 8 novembre 2001, con il n. 38270;
- del decreto n. 194/CD/A, datato 3 ottobre 2001, del Presidente della Regione Puglia, quale Commissario Delegato per l’Emergenza socio economico ambientale in Puglia, nominato ex art. 1, O.P.C.M. n. 3077 del 4/8/2000, pubblicato sul B.U.R.P. n. 157 del 25/10/2001, avente ad oggetto: “Approvazione del programma delle opere pubbliche da realizzarsi nella Regione Puglia a cura del Commissario Delegato – Presidente della Regione Puglia e ammissione a finanziamento, a valere sui fondi del Commissario Delegato, degli interventi dichiarati ammissibili nel POR Puglia 2000-2006.”, con cui, tra l’altro, si decreta in particolare, “… di stabilire che ogni eventuale provvedimento adottato in precedenza dal Commissario Delegato – Prefetto di Bari, di ammissione a finanziamenti e/o di assunzione di impegni finanziari per la realizzazione di interventi diversi da quelli di cui all’allegato B, si intendono automaticamente revocati, dalla data di adozione del presente decreto.”;
- di tutti gli atti ai predetti comunque connessi, presupposti, derivati e consequenziali, ancorché non conosciuti; e per il risarcimento del danno subito dall’ente locale ricorrente, in conseguenza e/o per l’effetto dell’adozione degli illegittimi provvedimenti impugnati;

Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Commissario Delegato per l’Emergenza socio economico ambientale in Puglia e del Comune di Brindisi;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale, Sez. I, n. 95/2002;
Vista la nota depositata in giudizio dall’Avvocatura erariale in data 17/3/2007;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2007, il Primo Referendario dott.ssa Federica Cabrini;
Uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO



Con ricorso notificato in data 14/12/2001 e depositato in data 22/12/2001 il Comune ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe indicati con il quale il Commissario Delegato per l’Emergenza socio economico ambientale in Puglia – Presidente della Giunta Regionale della Puglia, ha revocato il finanziamento di £ 30.000.000.000 stanziato dal precedente Commissario delegato nella misura di £ 8.000.000.000, per il progetto definitivo per il completamento della rete fognante in Fasano, e £ 22.000.000.000, per il progetto preliminare per la realizzazione dell’effluente a mare del depuratore della cosiddetta c.da Forcatella e della rete fognante nelle frazioni collinari di Laureto e Selva di Fasano, e ha escluso i progetti di cui trattasi dal nuovo programma delle opere pubbliche da realizzarsi assumendo che non siano supportati da progetti esecutivi.
A sostegno della domanda di annullamento parte ricorrente espone le seguenti censure in diritto:
1) Violazione di legge (artt. 7 ss. l. n. 241/90) e dei principi generali sul giusto procedimento. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e sviamento, atteso che l’adozione dei provvedimenti impugnati non è stata preceduta dalla doverosa comunicazione di avvio del procedimento.
Ove il Comune di Fasano avesse effettivamente partecipato al procedimento amministrativo avrebbe potuto prospettare una valutazione degli interessi in gioco tale da determinare una diversa decisione dell’ente regionale.
In particolare il Comune avrebbe potuto comprovare di aver già prodotto il progetto esecutivo relativo al completamento della rete fognante in Fasano.
Né ricorre nel caso di specie una delle ipotesi di deroga all’applicazione dell’art. 7 l. 241/90.
2) Violazione dell’art. 12 dell’Ordinanza n. 3077 del 10 agosto 2000, del Ministro dell’Interno (Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile). – Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea presupposizione, ingiustizia manifesta, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà con precedente determinazione e perplessità dell’azione amministrativa, atteso che l’art. 12 dell’O.P.C.M. n. 3077/2000 fa salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal Commissario Delegato nella persona del Prefetto di Bari.
Nel caso di specie il Prefetto aveva accolto la domanda di finanziamento presentata dal Comune ricorrente, ne deriva l’intangibilità della situazione fattuale e giuridica rappresentata dal decreto del Prefetto di Bari di concessione del finanziamento.
E’ palese pertanto la violazione dell’O.P.C.M. n. 3077/2000.
D’altra parte, almeno per i lavori relativi alla rete fognante nelle zone di Fasano la Regione Puglia dispone del progetto esecutivo.
3) Violazione di legge. Art. 3 l. 241790. – Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto assoluto di motivazione. – Erronea presupposizione e travisamento dei fatti. Omessa valutazione ed esternazione delle ragioni di pubblico interesse, attuale e concreto, alla revoca degli atti impugnati, atteso che il Commissario delegato non ha provveduto ad indicare i presupposti di fatto e di diritto posti alla base dei provvedimenti adottati.
Tale obbligo di motivazione appare particolarmente pregnante atteso che si tratta di atti di autotutela;
4) Eccesso di potere per disparità di trattamento. – Ingiustizia manifesta, atteso che il Commissario delegato non solo ha posto nel nulla il precedente finanziamento, ma ha addirittura accantonato somme pari a £ 28.109.763.196, pari a quasi l’intero finanziamento revocato;
5) Violazione dell’art. 1 l. 241/90 e dell’art. 97 Cost. – Eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa e per disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta, atteso che la p.a., in ossequio ai principi di efficienza dell’attività amministrativa, avrebbe dovuto almeno tenere ferma la realizzazione del progetto esecutivo avente ad oggetto la rete fognaria del territorio di Fasano atteso che il finanziamento di £ 8.000.000.000 era già stato vincolato per tale scopo;
6) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea presupposizione, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà con precedente determinazione e perplessità dell’azione amministrativa, atteso che i provvedimenti impugnati dichiarano di voler garantire la realizzazione e l’ampliamento di reti di fognatura nera in agglomerati esistenti. Non si vede pertanto come si possa revocare il finanziamento a tal fine in precedenza rilasciato al Comune di Fasano;
7) Violazione di legge (art. 3 l. 241/90; artt. 3 e 97 Cost.). – Eccesso di potere per violazione dei principi di correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa e per disparità di trattamento. – Contraddittorietà. – Illogicità manifesta. – Ingiustizia Manifesta, atteso che, per ammissione della stessa amministrazione, l’istruttoria è avvenuta in maniera frettolosa.
D’altra parte, i provvedimenti impugnati sono contraddittori nella parte in cui, da un lato, affermano che le risorse finanziarie disponibili sono esigue e, dall’altro laro, accantonano un importo quasi pari a quello revocato;
8) Violazione di legge (art. 3, c. 4, l. 241/90) e delle norme sul giusto procedimento, atteso che gli atti impugnati non indicano né l’Autorità alla quale è possibile ricorrere, né il termine entro il quale è possibile proporre l’atto di gravame.
Parte ricorrente conclude quindi per l’accoglimento del ricorso e della preliminare istanza cautelare.
Si è quindi costituito in giudizio il Commissario Delegato per l’emergenza socio economico ambientale nella Regione Puglia, nella persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, chiedendo il rigetto del ricorso e della preliminare istanza cautelare.
Con ordinanza n. 95/2002 la Sezione I di questo T.a.r. ha accolto l’istanza cautelare proposta, ordinando al Commissario Delegato di valutare l’ammissibilità a finanziamento delle opere fognarie già assistite da progetto esecutivo.
In data 18/9/2003 si è costituito in giudizio anche il Comune di Brindisi chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 17/3/2007 l’Avvocatura erariale ha eccepito l’incompetenza del T.a.r. Puglia ai sensi dell’art. 3, c. 2 bis, ter e quater, d.l. n. 245/05, conv. in l. n. 21/06.
Alla pubblica udienza del giorno 19 aprile 2007, uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale, il ricorso è passato in decisione.


DIRITTO



1. Recita l’art. 3, c. 2 bis, d.l. 30/11/2005, n. 245, conv. in l. 26/1/2006, n. 21: “in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l’emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma”. Il successivo c. 2 ter prevede che la conseguente incompetenza sia rilevabile d’ufficio, mentre il c. 2 quater dispone che le norme di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche ai processi in corso.
Non vi è dubbio che sussista nella fattispecie in esame il presupposto previsto dalla norma di cui all’art. 3, comma 2 bis, d.l. 245/2005 e cioè la situazione di emergenza dichiarata ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 225 del 1992, così come è pacifico che quelli impugnati siano atti emanati dal Commissario delegato nell’ambito dell’attuazione dei programmi volti a superare la situazione di emergenza.
Invero, la presente controversia ha ad oggetto il programma delle opere pubbliche da realizzarsi in esecuzione dell’O.P.C.M. n. 3077 del 4/8/2000 con la quale il Presidente della Regione Puglia è stato nominato Commissario Delegato per l’Emergenza socio economico ambientale in Puglia.
2. Segue dalle considerazioni che precedono che deve dichiararsi l’incompetenza del T.a.r. Puglia – Sede di Bari.
Sussistono peraltro motivi di equità per poter compensare tra le parti costituite le spese e gli onorari del giudizio.
Nulla per le spese nei confronti delle parti non costituite.


P.Q.M.



Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sez. II, definitivamente pronunciando, sul ricorso proposto, come in epigrafe, dal Comune di Fasano, dichiara l’incompetenza del T.a.r. Puglia.
Spese compensate tra le parti costituite.
Nulla per le spese nei confronti delle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 19 aprile 2007, con l’intervento dei signori magistrati:

Pietro Morea - Presidente
Doris Durante - Consigliere
Federica Cabrini, Est. - Primo Referendario

Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 11 maggio 2007
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)





 

 
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