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T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE II - Sentenza 11 maggio 2007 n. 1331
Pietro Morea – Presidente, Doris Durante – Estensore
A.S.L. BA/2 (avv. E. Tomasicchio) c. Comune di Bisceglie (avv. F. Mastroviti)


1. Autonomia e decentramento – Organi e funzioni di province comuni ed enti locali – Servizio pubblico di trasporto dei soggetti disabili – Interruzione da parte dell’AUSL – Ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Sindaco – Legittimità.

 

2. Autonomia e decentramento – Organi e funzioni di province comuni ed enti locali – Ordinanze contingibili ed urgenti – Situazioni di emergenza anche sovracomunali – Autorità comunale – E’ legittimata.

1. Deve ritenersi legittimo il rimedio della ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Sindaco di un Comune per fronteggiare la situazione di interruzione del servizio pubblico di trasporto dei soggetti disabili da e per i centri di riabilitazione, in quanto l’interruzione di tale servizio da parte della AUSL evidenzia il verificarsi di un evento potenzialmente lesivo per un gruppo di individui che dalla interruzione del servizio è esposta alla lesione della propria integrità fisica.

 

2. In tema di adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, l’autorità comunale è legittimata, ai sensi dell’art.50 comma 6, T.U. 18 agosto 2000 n. 267, a fronteggiare situazioni di emergenza anche sovracomunali.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

Sede di Bari - Sezione Seconda




ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso n.2051 del 2002 proposto da

Azienda Sanitaria locale BA/2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Emanuele Tomasicchio, con domicilio eletto in Bari, alla Via Imbriani n.26 presso l’Avv. Francesco Silvio Dodaro;


CONTRO



il Comune di Bisceglie,
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Fulvio Mastroviti, con domicilio eletto in Bari, alla Via Marchese di Montrone n.47;


per l’annullamento,



della ordinanza n.238 del 19.11.2002, con cui il Sindaco di Bisceglie ha ordinato alla ASL BA/2 “di riavviare ed esercitare in via provvisoria e di somma urgenza, il servizio di trasporto per soggetti portatori di handicap da e per i siti riabilitativi” all’interno del territorio del Comune;
di tutti i provvedimenti costituenti atti presupposti, connessi e/o conseguenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bisceglie;
Visto l’intervento ad opponendum di Sgherza Antonio e Minervini Maria Consiglia nella qualità di genitori di Sgherza Cinzia Saveria, Di Pierro Nunzio e Monopoli Laura genitori di Di Pierro Antonio, Sinisi Pasquale e Tarullo Annamaria genitori di Paola, Sasso Pantaleo e Salvemini Anna genitori di Stefano, Di Liddo Antonio e Santini Pasqua genitori di Vittoria e Altomare Grazia Maria, rappresentati e difesi dall’Avv. Demetrio Damiani con domicilio eletto in Bari, Piazza A. Diaz n.8;
Vista la propria Ordinanza n.90/03 del 22 gennaio 2003;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 19 aprile 2007, il Cons. Doris Durante;
Udito, l’Avv. Emanuele Tomasicchio e l’Avv. Silvio Giancaspro su delega dell’Avv. Fulvio Mastroviti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO E DIRITTO



1.-
Il Sindaco di Bisceglie con ordinanza n.238 del 19.11.2002, ordinava alla ASL BA/2 “di riavviare ed esercitare in via provvisoria e di somma urgenza, il servizio di trasporto per soggetti portatori di handicap da e per i siti riabilitativi” all’interno del territorio del Comune.
Il provvedimento seguiva alla decisione di sospendere il servizio disabili per razionalizzare la spesa pubblica adottata in data 3 ottobre 2002 dalla Conferenza dei Servizi Territoriali convocata dal Direttore Generale della ASL BA/2 (la ASL BA/2 sosteneva di non essere più nelle condizioni di accollarsi oneri finanziari impropriamente sostenuti, quale quello per il trasporto dei disabili, posti dalla legge a carico dei Comuni che tuttavia non provvedevano né all’anticipo, né al rimborso delle spese).
La AUSL BA/2, dopo una una serie di proroghe e diffide al Comune di Bisceglie e agli altri Comuni del suo territorio (Barletta, Trani, Molfetta e Giovinazzo) ad assumere a proprio carico il servizio, fissava la cessazione del servizio al 12 novembre 2002.
Il comune di Bisceglie reagiva a tale decisione con la ordinanza contingibile ed urgente qui in esame.
2.- La AUSL BA/2 ha impugnato il provvedimento chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell’art.50, co.5, d.lgv. 267/2000; violazione dell’art.2, l. 241/90; eccesso di potere sotto diversi profili; incompetenza, non sussistendo i presupposti che giustificherebbero lo strumento della ordinanza extraordinem;
2) violazione di legge; eccesso di potere, incompetenza per inadeguatezza del Sindaco ad impartire ordini ad altre amministrazioni;
3) violazione dell’art.8, co.1, lett.a, l. reg. 21/2000, in relazione all’art.26, l. 833/1978, ai principi generali dettati dal d.lgv. 502/1992, all’art.12, co.2, lett. E, l. reg. 10/1997, alle Linee Guida n.2/1994 del Ministero della Salute ed alla circolare dello stesso Ministero 6.4.1998, prot. DPV, 4/AG13/1267/225, con riferimento all’onere posto a carico dei Comuni del trasporto dei disabili da e per i centri di riabilitazione.
3.- Il comune di Bisceglie, costituitosi in giudizio, ha sostenuto la legittimità del provvedimento extra ordinem nel caso de quo.
4.- Con intervento ad opponendum notificato il 17 gennaio 2003, depositato il 21.1.2003, alcuni soggetti fruitori del servizio di trasporto in questione hanno spiegato intervento ad opponendum sostenendo la legittimità della ordinanza contingibile e urgente per fronteggiare la situazione del trasporto.
5.- Con ordinanza n.90/2003 del 22 gennaio 2003, il Tribunale ha accolto la istanza cautelare in relazione alla possibile definizione di un protocollo di intesa tra enti ai fini del concorso finanziario.
6.- Le parti hanno depositato memorie difensive e, alla pubblica udienza del 19.4.07, la causa è stata assegnata in decisione.
7.- Deve ritenersi legittimo il rimedio della ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Sindaco di Bisceglie per fronteggiare la situazione di interruzione del servizio pubblico di trasporto dei soggetti disabili da e per i centri di riabilitazione.
La interruzione di tale servizio da parte della AUSL evidenzia il verificarsi di un evento potenzialmente lesivo per un gruppo di individui che, dalla interruzione del servizio è esposta alla lesione della propria integrità fisica.
Tale situazione è ben assimilabile alla emergenza sanitaria, non rilevando in contrario, la circostanza che tale emergenza non riguardi la totalità dei cittadini ma una parte soltanto della stessa.
Il concetto della pubblica incolumità è caratterizzato, infatti, dalla indeterminatezza e non dal numero rilevante delle persone che possono trovarsi in una situazione di pericolo (Cass. Pen., sez.I, 18 dicembre 1990).
Né una diversa interpretazione, restrittiva dell’emergenza sanitaria, trova fondamento nella previsione dell’art.50, T.U. 267/2000.
Peraltro, la organizzazione sul territorio del servizio di trasporto dei soggetti portatori di handicap compete alla ASL, residuando in capo al Comune l’obbligo di concorrere al finanziamento del servizio.
8.- Secondo la ASL, nella fattispecie non si sarebbe trattato di far fronte ad una situazione eccezionale ed imprevedibile, dal momento che il sindaco era stato informato della decisione di interrompere il servizio.
I requisiti della eccezionalità ed imprevedibilità del pericolo – estranei alla fattispecie normativa dell’art.50, d.p.r. 267/2000- nella giurisprudenza che ne ha fatto applicazione, sono stati utilizzati per escludere la legittimità del rimedio extra ordinem allorchè venga usato per fronteggiare la situazione di pericolo determinata dalla negligenza e/o l’inerzia della p.a. nel gestire poteri propri.
Laddove il servizio rientra nella competenza di altra amministrazione, il sindaco non ha a propria disposizione alcuno strumento per intervenire su una situazione di pericolo sia pure duratura e conosciuta, sicché ben può far ricorso al potere extra ordinem (cfr. Cons. Stato, V, 2 aprile 2003, n.1678, secondo cui, qualora, il sindaco non abbia a propria disposizione alcuno strumento idoneo a prestare rimedio in via ordinaria a una situazione di pericolo duratura e conosciuta, ben può esercitare il potere di cui all’art.50, co.5, al fine di apprestare tutela al superiore interesse dell’incolumità e della salute pubblica).
Il Comune di Bisceglie, quindi, privo di una propria organizzazione, pur preavvertito della decisione della ASL di interrompere il servizio per motivi prettamente economici, non aveva altro mezzo per fronteggiare la situazione di emergenza che adottare la ordinanza contingibile ed urgente.
9.- Priva di pregio è la censura di violazione dell’art.50, co.5, T.U. 267/2000 in relazione alla competenza “a carattere esclusivamente locale” della ordinanza contingibile ed urgente, in quanto il Sindaco di Bisceglie ha limitato la portata dell’ordine al proprio territorio.
La circostanza che l’ambito territoriale della ASL BA/2 sia più ampio e abbracci altri Comuni è irrilevante.
Il comma 6 dell’art.50, T.U. cit. prevede espressamente che “In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti..”.
La previsione citata fuga ogni dubbio anche in relazione a profili di incompetenza, essendo legittimata l’autorità comunale a fronteggiare situazioni di emergenza anche sovracomunali.
11.- Non è esatto che la ordinanza non preveda termine finale di efficacia, sì da atteggiarsi a norma a regime, atteso che nella ordinanza è espressamente disposto che la ASL BA/2 deve dare esecuzione “per il tempo necessario alla definizione complessiva dell’assetto istituzionale delle competenze in materia”.
La ordinanza de qua è unicamente rivolta a fronteggiare nel modo più rapido ed efficace una situazione di emergenza sanitaria che l’autorità comunale non avrebbe avuto altro modo di affrontare, atteso che solo la ASL ha svolto detta funzione ed è l’unico soggetto dotato delle relative capacità tecniche e gestionali.
12.- Sostiene la AUSL che l’atto sarebbe illegittimo anche per “l’inadeguatezza soggettiva del Sindaco ad impartire ordini ad altra p.a.”.
La peculiarità del potere disciplinato dall’art.50, co.5, d.p.r. 267/2000, è nella atipicità dello strumento che il sindaco esercita non quale rappresentante dell’autorità comunale ma nell’esercizio delle funzioni di governo, sicché non è esercitato mediante la adozione di atti tipici e può avere quali destinatari soggetti vari e diversi come anche altre amministrazioni pubbliche.
13.- La AUSL sostiene che il provvedimento sarebbe stato adottato in violazione dell’art.8, co.1, lett.a), l. reg. 30 novembre 2000, n.21 che porrebbe a carico dei Comuni il servizio di trasporto dei disabili.
Invero, l’art.47, l. reg. 12 aprile 2000, n.47, richiamata dall’art.8, l. reg. 21/2000 prevede che “ai fini del contenimento della spesa e per una gestione coordinata e sinergica del trasporto per soggetti portatori di handicap sia ai fini scolastici che riabilitativi presso enti pubblici di riabilitazione, il servizio viene assicurato direttamente dalle ASL competenti per territorio”.
Tanto è reiterato in maniera ancor più chiara dall’art.21, l. reg. 31 maggio 2001, n.14 che stabilisce “Ferma restando la competenza degli enti locali, il trasporto assistito dei soggetti portatori di handicap presso i centri di riabilitazione pubblici, privati o privati accreditati, dipende funzionalmente dalle aziende USL competenti per territorio in ossequio a quanto già disposto dall’art.47, l. reg. 9/2000. Allo scopo, le aziende USL stipulano protocolli di intesa con gli enti locali che concorrono al finanziamento del servizio medesimo”.
In conclusione alle Aziende sanitarie locali compete funzionalmente il servizio, nel mentre ai comuni è affidata la competenza meramente finanziaria.
La legge regionale 7 marzo 2003, n.4, art.7, commi 3 e 4 ha meglio puntualizzato i termini della ripartizione di competenza in materia, stabilendo anche che gli oneri economici gravano per il 60% sulle ASL e per il 40% sui Comuni ed ha previsto intese tra comuni e ASL al fine di garantire la continuità e l’organizzazione del servizio che resta formalmente in capo alle USL.
Per quanto esposto, il ricorso deve essere respinto.
Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell’importo indicato in dispositivo.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Seconda,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.
Condanna la AUSL BA/2 al pagamento in favore del Comune di Bisceglie di spese e competenze di giudizio che si liquidano in euro 3.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 19 aprile 2007, con l’intervento dei Magistrati,

Poetro Morea - Presidente
Doris Durante - Consigliere est.
Federica Cabrini - Referendario.

Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 11 maggio 2007
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)





 

 
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