REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 1022/1996 proposto da
NOCENTINI CARLO
rappresentato e difeso da:
GIALLONGO NATALE E MANNOCCI MARIA CECILIA
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA VITTORIO ALFIERI N. 19
presso
GIALLONGO NATALE
contro
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
COMM.NE CENTRALE FORMAZIONE REG. REVISORI CONTABILI
rappresentati e difesi da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA DEGLI ARAZZIERI 4
presso la sua sede;
per l'annullamento
del provvedimento del 15.9.1994, successivamente comunicato, del Presidente della Commissione Centrale di diniego all'iscrizione nel registro dei revisori contabili:
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 21.3.2007 il Presidente dott. Giovanni Vacirca;
Udito, altresì, per le parti gli avv.ti Maria Cecilia Mannocci e M. Gramaglia dell'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Considerato che il ricorso ha ad oggetto un diniego di iscrizione al registro dei revisori contabili, richiesta ai sensi del comma 2 dell'art. 11 d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 88;
Considerato che la commissione centrale per la formazione del predetto registro esercita un potere discrezionale in merito al riscontro dell'analogia tra le funzioni svolte dal richiedente rispetto a quelle "tipiche" richieste dall'art. 12 r.d. 24 luglio 1936 n. 1548 ed al possesso da parte dell'interessato delle attitudini per lo svolgimento della funzione di revisore, sicché la controversia riguarda la lesione di interessi legittimi e rientra nella giurisdizione amministrativa (Cons. Stato, IV, 7 marzo 2001, n. 1305; Cons. Stato, IV, 21 agosto 2006, n. 4830);
Visto l'art. 12 r.d. 24 luglio 1936, n. 1548 (in Gazzetta Ufficiale, 26 agosto, n. 197), che così dispone:
"Possono essere inscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti soltanto cittadini italiani che risultino di specchiata moralità.
Per essere inscritti nel ruolo occorre dimostrare di avere esercitato lodevolmente le funzioni di sindaco effettivo o di amministratore o di dirigente amministrativo o contabile per almeno un quinquennio in società per azioni con capitale superiore a cinque milioni, ovvero di avere ricoperte sempre lodevolmente altri uffici i quali richiedano svolgimento di attività analoga a quelle precedentemente indicate, e siano tali da convincere la commissione centrale del pieno possesso da parte del richiedente delle attitudini necessarie per la funzione di revisore dei conti.
Qualora richieda l'inscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti chi non sia professionista inscritto in un albo professionale legalmente istituito, la inscrizione nel ruolo dei revisori dei conti può essere disposta solo in via eccezionale se il richiedente provi di avere ricoperto per non meno di un decennio alcuno degli uffici indicati nel comma precedente in modo che a giudizio della commissione centrale sia accertata la piena capacità del richiedente e la specifica competenza in materia.
Gli aspiranti alla inscrizione nel ruolo dei revisori devono farne domanda al ministro guardasigilli, allegando alla medesima i titoli e i documenti che saranno indicati con decreto del ministro stesso.
La commissione predetta ha facoltà di sottoporre i singoli candidati ad una prova consistente in un colloquio allo scopo di acquisire maggiori elementi di giudizio sulla loro capacità in materia";
Considerato che nel caso in esame il ricorrente ha dedotto di aver svolto come dirigente regionale le funzioni di presidente di alcuni comitati regionali dotati di autonomia di bilancio e di fondi propri;
Ritenuto che il ricorso sia fondato per l'assorbente doglianza di difetto di motivazione, in quanto l'Amministrazione non ha comparato in concreto le funzioni svolte con quelle tipiche previste dalla norma, ma si è uniformata a un criterio generale, da essa stessa stabilito per i dipendenti dei comuni e delle province (non per i dipendenti regionali), secondo cui sarebbero equiparabili alle funzioni dei dirigenti amministrativi delle società di capitale unicamente le funzioni espletate con la qualifica di segretario comunale e provinciale, di capo ragioniere o ragioniere capo unico del Comune, nonché di capo della ripartizione bilancio;
Ritenuto che il provvedimento impugnato debba essere annullato, salve ulteriori determinazioni dell'Amministrazione, e che sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato, salve ulteriori determinazioni dell'Autorità amministrativa. Spese compensate.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze il 21 marzo 2007 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l'intervento dei signori:
Giovanni Vacirca - Presidente, est.
Saverio Romano - Consigliere
Bernardo Massari - Consigliere
Firenze, lì 18 APRILE 2007
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