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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 6 aprile 2007 n. 3039
Pres. De Lise, Est. Martino
R. Conte (Avv.ti E. Biagi, M. Clara, C. Cerami, L. Fiorucci, M. Maffucci) c/ Ministero Giustizia e C.S.M. (Avv. Stato)


1. Processo amministrativo – C.S.M. – Proposta di nomina a Consigliere di Corte di Cassazione - Delibera del plenum – Impugnazione – Ammissibilità – Sussiste - Motivi

 

2. Magistrati – C.S.M. – Delibere – Obbligo di motivazione – Sussiste - Motivi

1. E’ ammissibile la diretta impugnazione di una delibera del plenum del C.S.M. volta a respingere la proposta di nomina di un avvocato a Consigliere di Corte di Cassazione per meriti insigni; la delibera impugnata, infatti, concretizza un arresto procedimentale, che non necessita, ai fini dell’impugnazione, di essere trasfuso nel decreto presidenziale previsto per la sola nomina degli aspiranti designati dal C.S.M.

 

2. Con riferimento alle deliberazioni del C.S.M., l’atto collegiale deve essere sorretto da motivazione propria, cioè dall’esternazione, con formula riassuntiva ma sufficientemente chiara e onnicomprensiva, degli elementi essenziali in virtù dei quali il corpo deliberante sia pervenuto alla decisione, unanime o maggioritaria, consacrata nel voto finale; la motivazione, infatti, oltre che alla “ostensione” dei principi ai quali sono ispirate le decisioni del Consiglio, è funzionale al sindacato giurisdizionale sul contenuto delle delibere stesse.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Sede di Roma, Sez. I^



composto dai signori magistrati:
Pasquale de Lise - Presidente
Antonino Savo Amodio - Componente
Silvia Martino - Componente rel.
ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso n. 10543/2006 proposto da

Riccardo Conte, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Biagi, Massimo Clara, Carlo Cerami, Luciano Fiorucci e Marco Maffuccini ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio Clarizia, alla via Principessa Clotilde n. 2;


CONTRO



- Ministero della Giustizia e Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;


per l’annullamento



della delibera del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura in data 26 luglio 2006 con la quale sono state respinte due delibere (proposte in via alternativa) della III Commissione del predetto Consiglio, che proponevano la nomina a Consigliere della Corte di Cassazione dell’avv. Conte di Milano per meriti insigni, ai sensi della legge 5 agosto 1998, n. 303, in attuazione dell’art. 106, comma 3, Cost., nonché avverso ogni altro eventuale atto antecedente o conseguenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 9.2.2007 la d.ssa Silvia Martino;
Uditi altresì gli avv.ti di cui al verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO



1. L’avv. Conte ha concorso, per l’anno 2003, al procedimento per la nomina di professori e avvocati all’Ufficio di Consigliere di Cassazione, indetto ai sensi della l. 5 agosto 1998 n. 303.
Dopo numerosi rinvii e altrettante remissioni della pratica alla competente III Commissione, il plenum del C.S.M,, in data 26 luglio 2006, ha ritenuto che nessun candidato fosse meritevole di essere designato a tale ufficio.
In particolare, la proposta di nomina dell’avv. Conte è stata respinta con 11 voti contrari, 9 a favore e 2 astensioni.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione.
L’avv. Conte evidenzia come, nel corso del dibattito, siano state espressi pareri sia favorevoli che contrari alla propria candidatura. Pertanto, dagli argomenti prospettati nella discussione, non è possibile evincere la motivazione adottata dal Collegio nel suo insieme;
2) In linea subordinata: eccesso di potere per: a) difetto assoluto di adeguata ponderazione; b) travisamento di fatto e c) illogicità manifesta.
Ove volesse ravvisarsi l’esistenza della motivazione nella dichiarazioni di alcuni consiglieri, e, in particolare, in quelle del cons. Delli Priscoli (secondo il quale l’attività scientifica del ricorrente attiene esclusivamente al diritto processuale civile ed è “estremamente settoriale”), ne sottolinea il contrasto con la proposta della III Commissione la quale, sia nella relazione di maggioranza che di minoranza aveva dato atto che gli studi del ricorrente, pur privilegiando il diritto processuale, vertono anche in materia penale, di diritto del lavoro, di diritto pubblico e di diritto tributario.
Critica, inoltre, il presupposto sotteso alle valutazioni sopra riportate in quanto l’ordinamento non può essere diviso in compartimenti stagni e anche gli studi specialistici presuppongono la conoscenza approfondita dell’intero ordinamento.
Si duole, infine, che alcun chiaro apprezzamento sia stato palesato in ordine alla propria attività professionale, poiché al riguardo, accanto ai giudizi positivi del C.N.F. e dei consiglieri Civinini, Salmè e Salvi, nel verbale è rivenibile la sola valutazione negativa del Cons. Meliadò, limitata, peraltro, all’insufficienza dell’attività difensiva svolta innanzi alle giurisdizioni superiori.
3) Disparità di trattamento.
L’avv. Conte ritiene di avere un profilo professionale del tutto analogo a quello del collega Santi Gazzarra, nominato per l’anno 2004, sulla base degli stessi criteri adottati dalla Commissione nel 2003.
Si è costituita, per resistere, l’Avvocatura dello Stato, depositando documenti e memorie.
Il ricorrente ha depositato, oltre a copiosa documentazione, una memoria conclusionale.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 9.2.2007.

2. L’Avvocatura dello Stato ha pregiudizialmente eccepito l’inammissibilità del gravame, perché rivolto esclusivamente avverso atti endoprocedimentali, non impugnabili autonomamente prima del recepimento in un decreto del Presidente della Repubblica o del Ministro della Giustizia.
L’eccezione è infondata in quanto la delibera impugnata concretizza un arresto procedimentale che non necessita di essere trasfuso nel decreto presidenziale, previsto per la sola nomina degli aspiranti designati dal Consiglio Superiore della Magistratura (cfr. art. 1, commi 2 e 3, l. n. 303/98 cit.).

3. Nel merito, il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
3.1 Giova premettere, per una migliore comprensione della vicenda, il quadro normativo di riferimento.
La “chiamata” all’ufficio di consigliere di cassazione per meriti insigni di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, prevista dall’ultimo comma dell’art. 106 della Costituzione, ha trovato attuazione nella legge 5 agosto 1998, n. 303.
L’art. 2, comma 2, legge cit. stabilisce che la designazione deve cadere “su persona che, per particolari meriti scientifici o per la ricchezza dell'esperienza professionale, possa apportare alla giurisdizione di legittimità un contributo di elevata qualificazione professionale. A tal fine, costituiscono parametri di valutazione gli atti processuali, le pubblicazioni, le relazioni svolte in occasione della partecipazione a convegni
La circolare approvata dal C.S.M. con delibera del 18 febbraio 1999 ha disciplinato le modalità attraverso cui effettuare le segnalazioni dei professori e degli avvocati che abbiano dato la propria disponibilità; la determinazione dei posti da coprire; la designazione delle persone da nominare.
Il Consiglio Universitario Nazionale, o il Consiglio Nazionale Forense, sono chiamati ad esprimere un parere in forma sintetica, con l’indicazione delle aspirazioni di maggior rilievo. Detto parere deve essere motivato con riferimento “all'indiscusso riconoscimento del rilevante valore dell'attività scientifica e della varietà e dell'importanza dell'attività forense svolta, desunti in particolare dagli atti processuali predisposti, dalle pubblicazioni e dalle relazioni svolte in occasione della partecipazione a convegni ed a seminari di rilievo nazionale o internazionale ed anche con riferimento alla sussistenza degli elementi di specifica rilevanza di cui all'art. 2, comma 3, Legge 5 agosto 1998, n. 303.”.
L’art. 7 stabilisce infine, all’ultimo comma, che il Consiglio “provvede alla designazione dei nominandi con deliberazione motivata”.
La legge, pur arricchendo di contenuto esplicativo il precetto costituzionale con l’individuazione dei parametri di valutazione sui quali deve basarsi la nomina (in particolare “meriti scientifici” e “ricchezza dell’esperienza professionale”) non delimita ulteriormente l’ampio margine di discrezionalità attribuito al C.S.M. nell’applicazione del concetto di “meriti insigni”. La “chiamata” deve quindi avvenire secondo modalità logiche, trasparenti e chiaramente comprensibili, nonché coerenti con la finalità prefigurata dal legislatore costituente, il quale ha in tal modo inteso completare il sistema della magistratura, realizzando altresì una forma di permanente collegamento tra la giurisdizione e la società civile, impersonata dai migliori esponenti dell’Avvocatura e dell’Accademia.
Nella fattispecie, tale esigenza non ha però trovato adeguato riscontro, atteso che il rifiuto opposto dal Plenum all’articolata proposta della Commissione non è sorretto da una motivazione propria e agevolmente individuabile, neanche mediante rinvio ai pur autorevoli interventi svolti in sede di assemblea, rispetto ai quali non è verificabile se le considerazioni espresse siano risultate poi effettivamente condivise, in un senso o nell’ altro, dalla volontà collegiale.
Al riguardo occorre ricordare che, secondo un costante indirizzo della giurisprudenza amministrativa relativo alle deliberazioni del Consiglio Superiore della Magistratura, l’atto collegiale deve essere sorretto da motivazione propria, cioè dall’esternazione, con formula riassuntiva ma sufficientemente chiara e onnicomprensiva, degli elementi essenziali in virtù dei quali il corpo deliberante sia pervenuto alla decisione, unanime o maggioritaria, consacrata nel voto finale.
La motivazione, oltre che alla “ostensione” dei principi ai quali sono ispirate le decisioni del Consiglio, è funzionale al sindacato giurisdizionale sul contenuto delle delibere. La valutazione della logicità e congruità delle stesse “non sarebbe possibile, o sarebbe comunque estremamente aleatoria, qualora si richiedesse, per accertare le ragioni del provvedimento, l'analisi delle singole soggettive motivazioni dei componenti il collegio” (così Cons. St., sez. IV, 3 dicembre 1986, n. 823).
Essa è infatti inidonea a rivelare l’iter formativo della volontà complessiva dell’organo espressa attraverso la votazione finale, salvo i casi in cui, essendo stati presentati da singoli membri del Collegio formali emendamenti o proposte di deliberazione, si sia votato su tali emendamenti e proposte (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 16 ottobre 1998, n. 1311).
Nella fattispecie, il Plenum ha respinto un articolato progetto di provvedimento, il quale non solo recava una compiuta e positiva analisi del profilo professionale del candidato oggi ricorrente, ritenuto “persona particolarmente idonea a ricoprire l’ufficio a cui aspira” ma soprattutto era stato preceduto dalla predeterminazione dei criteri ai quali la Commissione stessa si sarebbe ispirata nella specificazione del concetto di “meriti insigni” .
In particolare, dopo un intenso e travagliato dibattito che ha avuto risalto anche sulla stampa nazionale, la III Commissione precisava di essere giunta alla conclusione che “ tenuto conto del dettato costituzionale [...] la dizione testuale, da una parte, non possa che fare riferimento a soggetti nell’ambito delle categorie indicate [...] che si siano distinti per la loro attività professionale, dall’altra, che tale nozione non debba restare disancorata dalle esigenze particolari della giurisdizione di legittimità”.
La verifica degli elementi di valutazione veniva pertanto focalizzata “in base ai seguenti criteri (che non devono necessariamente ricorrere congiuntamente e della cui combinazione è dato effettuare una valutazione circa la sussistenza dell’idoneità richiesta):
- esperienza professionale di avvocato, con specifico riferimento a quella svolta presso le giurisdizioni superiori;
- esperienza professionale di professore universitario, con specifico riferimento a quella svolta in qualità di docente ordinario e associato:
- esperienza maturata nell’esercizio delle attività giudiziarie svolte con specifico riferimento a quelle espletate avanti le giurisdizioni superiori;
- l’eccellente curriculum personale acquisito e documentato con particolare riferimento agli atti defensionali, alle pubblicazioni [...] e alle relazioni e partecipazioni a convegni nazionali o internazionali
- l’attività di studio e di ricerca, forense e giudiziaria, particolarmente meritoria, con riferimento sia all’arco di tempo in cui la medesima si è svolta sia ai requisiti di dignità scientifica e professionale da cui è stata connotata

In definitiva, la difformità della delibera dell’Assemblea plenaria dalla proposta della III Commissione nonché, a ben vedere, la stessa normativa interna, sopra ricordata, che il C.S.M. si è data, a guisa di autolimitazione della propria discrezionalità (cfr. art. 7, u.c., circolare cit., nonché Cons. St., sez. IV, sentenza 11.5.1994, n. 404), esigevano che l’esternazione della determinazione del Plenum fosse affidata, se non ad un progetto di provvedimento speculare rispetto a quello elaborato dalla Commissione, quantomeno ad una mozione o proposta di votazione nella quale avrebbero dovuto essere chiaramente evidenziati gli elementi essenziali (con particolare riguardo ai principi ispiratori e ai criteri di nomina), sui quali si è poi formata la volontà collegiale.
Per quanto appena argomentato, assorbita ogni altra censura, il ricorso deve essere accolto.
Si ravvisano peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.


P.Q.M.



Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo accoglie, e, per l’effetto annulla, nei sensi di cui in motivazione, gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9.2.2007.



 

 

 
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