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T.A.R. LIGURIA - GENOVA - SEZIONE I - Sentenza 20 marzo 2007 n. 546
Pres.Renato Vivenzio Est.Davide Ponte


Processo – Legittimazione e interesse processuale – Acquiescenza – Presupposti.

L’acquiescenza ad un provvedimento amministrativo sfavorevole postula l’incondizionata accettazione del contenuto precettivo dell’atto da parte dell’interessato, sicché l’attuale volontà di prestare l’acquiescenza deve escludersi ogniqualvolta l’assetto di interessi venga accettato dal destinatario solo subordinatamente alla realizzazione in futuro di determinate condizioni o specifici presupposti o al fatto che vengano accettate determinate richieste dell’interessato.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 863 del 2004, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Grendi Trasporti Marittimi Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Inglese, con domicilio eletto presso Giuseppe Inglese in Genova, via Porta D'Archi 3;

contro



Autorita' Portuale di Genova, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Busnelli, con domicilio eletto presso Alessandra Busnelli in Genova, via della Mercanzia, 2;

nei confronti di
Ignazio Messina & C. Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cocchi, con domicilio eletto presso Luigi Cocchi in Genova, via Macaggi 21/5 - 8; Genoa Distri-Port Scarl, Centro Servizi Derna Srl; Tirrenia di Navigazione Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Valentino Bassetto, Antonio Lirosi, Giuseppe Loffreda, Filippo Pacciani, con domicilio eletto presso Nicola Balestra in Genova, piazza Corvetto, 2/5;
e con l'intervento di
Terminal San Giorgio Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Munari, con domicilio eletto presso Francesco Munari in Genova, largo S. Giuseppe, 3/23;

per l'annullamento
della delibera di comitato portuale datata 15\4\2004 dell’autorità portuale concernente definizione dei rapporti concessori relativi ad ambito portuale Libia\Canepa e di ogni atto connesso, nonché per l’annullamento con motivi aggiunti della delibera di comitato portuale datata 14\7\2004 avente ad oggetto verifica dei piani di impresa e di ogni atto connesso, della delibera di comitato portuale datata 7\4\2004 e dei conseguenti atti di concessione demaniale marittima.


Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Autorita' Portuale di Genova;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ignazio Messina & C. Spa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Tirrenia di Navigazione Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/02/2007 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Con il gravame introduttivo del giudizio la società odierna ricorrente esponeva, in qualità di società di trasporto marittimo autorizzata allo svolgimento di attività portuali nell’ambito del Porto di Genova, di aver presentato all’Autorità portuale odierna intimata in data 12\3\2004 istanza diretta ad ottenere la concessione per 25 anni di un’area pari a mq. 39.000 afferenti l’ambito portuale demaniale retrostante calata Tripoli. In risposta l’Autorità portuale con nota datata 17\3\2004, evidenziava come l’ambito richiesto facesse parte di un più ampio compendio oggetto di una procedura di gara in ordine alla quale l’istanza non era pervenuta entro i tempi previsti dai relativi avvisi; in proposito, si sottolineava altresì come la procedura fosse ancora in corso in relazione alle istanze pervenute e pubblicate nei modi previsti.
La procedura predetta avviata con l’avviso 23\10\2003 risultava peraltro conclusa a seguito della delibera del comitato portuale datata 15\4\2004 da cui emergeva che una domanda era stata respinta, che alcune erano state rinunciate e che le altre domande erano state superate da un accordo datato 1\4\2004 cui aveva partecipato anche un nuovo soggetto (Tirrenia S.p.a.), che non aveva presentato domanda in relazione alla procedura in questione. L’esponente, non ottenendo riscontro alle proprie richieste affinchè anche la propria istanza venisse presa in considerazione, impugnava la delibera 15\4\2004, muovendo le seguenti censure:
- violazione dell’avviso 23\10\2003 e dell’art. 18 l. 84\1994 nonché dei principi generali in tema di procedure concorsuali per l’assegnazione di spazi demaniali, eccesso di potere per errore sui presupposti e travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, in quanto l’assegnazione delle aree alle società controinteressate sarebbe successivo al termine per la presentazione delle offerte, privo del necessario piano d’impresa e riguardante anche un soggetto che non ha formulato istanza di partecipazione nel termine opposto alla Grendi;
- violazione degli artt. 18 cit. e 7 ss. l. 241\90 e del principio del giusto procedimento, analoghi profili di eccesso di potere oltre l’illogicità, in quanto l’autorità portuale avrebbe dovuto avviare un nuovo procedimento esteso a chi aveva formulato istanza per l’assegnazione di una porzione dell’area in questione;
- violazione della par condicio e del giusto procedimento, analoghi profili di eccesso di potere oltre l’ingiustizia grave e manifesta, avendo assegnato il compendio demaniale a soggetti che hanno formulato nuova istanza, priva del piano di impresa e successiva a quella della ricorrente.
L’Autorità portuale e due (Ignazio Messina e Tirrenia) delle imprese controinteressate, quali concessionarie delle aree, si costituivano in giudizio, chiedevano la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto del gravame. Si costituiva altresì in giudizio tramite atto di intervento ad opponendum la Terminal San Giorgio, quale consorziata della Genoa Distriport e a sua volta divenuta concessionaria, chiedendo del pari la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto del gravame.
Con atto di motivi aggiunti notificato in data 6\10\2004 e depositato in data 21\10\2004, parte ricorrente impugnava la delibera del comitato portuale datata 14\7\2004, con cui venivano ulteriormente approvate le domande dei sottoscrittori dell’accordo e alcuni degli inerenti piani di impresa, conosciuta solo in seguito ad istanza di accesso (datata 26\7\2004 e riscontrata in data 27\8\2004). Avverso tale atto si muovevano le seguenti censure:
- in via di illegittimità derivata le censure predette;
- violazione dell’avviso 23\10\2003 e dell’art. 18 cit., degli artt. 3 e 97 Cost. nonché dei principi generali in tema di procedure concorsuali per l’assegnazione di spazi demaniali, eccesso di potere per errore sui presupposti e travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità e sviamento, non avendo predeterminato i criteri per valutare le proposte né avendo conseguentemente valutato le stesse;
- analoghe violazioni, oltre al contrasto con la previa delibera 15\4\2004, ed analoghi profili di eccesso di potere, avendo approvato le proposte concessorie nonostante la perdurante inadeguatezza di taluni dei piani di impresa e l’inosservanza del termine di dieci giorni prestabilito con la delibera precedente;
- violazione degli artt. 41 Cost. 2 e ss. l. 287\1990 e dei principi di concorrenza, analoghi profili di eccesso di potere, essendo Tirrenia diretta concorrente di Grendi nel trasporto sulle rotte con la Sardegna.
Anche avverso tali motivi aggiunti le difese resistenti controdeducevano chiedendo del pari la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto del gravame.
Con ulteriore atto di motivi aggiunti notificato in data 6\10\2006 e depositato in data 31\10\2006 venivano altresì impugnati la delibera del comitato portuale datata 7\4\2004 e le singole concessioni demaniali marittime, deducendosi in via di illegittimità derivata i vizi predetti nonché i seguenti:
- riguardo alla delibera 7\4\2004 violazione dell’avviso 23\10\2003 e dell’art. 18 cit., l. 84\1994 nonché dei principi generali in tema di procedure concorsuali per l’assegnazione di spazi demaniali, diversi profili di eccesso di potere non avendo Tirrenia presentato domanda di partecipazione.
Anche avverso tali motivi aggiunti le difese resistenti controdeducevano chiedendo del pari la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto del gravame.
Con ordinanza collegiale n. 12\2007, in accoglimento dell’istanza formulata in sede di discussione dall’Autorità portuale e dalla controinteressata Ignazio Messina, questo Tribunale amministrativo regionale disponeva l’acquisizione in via istruttoria di un’istanza sottoscritta da Grendi e Tirrenia per la sub concessione parziale del terminal Tirrenia.
Alla pubblica udienza del 22\2\2007 la causa passava in decisione.

DIRITTO



In via preliminare devono essere esaminate le diverse eccezioni formulate dalle difese resistenti in termini di inammissibilità e improcedibilità del ricorso.
In primo luogo, l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse viene eccepita per la mancata impugnativa della nota datata 17\3\2004 con cui l’autorità portuale ha respinto l’istanza di partecipazione di Grendi alla gara per l’assegnazione di una parte del compendio in questione.
Se per un verso in termini sostanziali appare condivisibile la qualificazione della suddetta nota in termini di diniego dell’istanza di Grendi, sia quale istanza autonoma sia quale tardiva domanda di partecipazione della gara con conseguente insussistenza dei presupposti per la tempestiva impugnativa della indizione della gara, per un altro verso l’eccezione appare infondata in quanto il gravame risulta proposto avverso gli atti successivi, i quali non possono qualificarsi come conclusione della gara avviata con l’avviso datato 23\10\2003: in proposito è sufficiente evidenziare la differenza sussistente fra gli elementi della gara e quelli posti a base delle determinazioni impugnate, di carattere e rilievo sia oggettivo, in quanto le istanze di concessione ed i relativi piani di impresa richiesti sono stati modificati rispetto a quanto presentato per partecipare alla procedura concorsuale, sia soprattutto soggettivo, in quanto non vi è coincidenza fra i soggetti partecipanti, che hanno formulato tempestiva domanda di partecipazione, e quelli individuati quali concessionari, in specie per ciò che concerne Tirrenia.
A quest’ultimo proposito va evidenziato che le istanze di Tirrenia invocate dalle difese resistenti non possono certo assumere rilievo i connotati delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale di cui all’avviso datato 23\10\2003, sia da un punto di vista temporale, in quanto proposte ben anteriormente a tale avviso (depositate in data 15\3\2001, 8\7\2002 e 6\5\2003), sia per il relativo oggetto, riguardando la prima la generica domanda di concessione del multiporpose “allorquando vengano a cadere i requisiti attualmente in capo alla CULMV”, la seconda la domanda di un’area definita come prospiciente la delegazione di Sampierdarena, e la terza un’istanza di accesso degli atti eventualmente adottati in ordine alla stessa area. Anzi proprio l’istanza di accesso e l’interessamento dimostrato in precedenza per una parte delle aree in questione avrebbe imposto la attivazione per la formulazione di una tempestiva domanda di partecipazione alla procedura concorsuale indetta con l’avviso datato 23\10\2003. Tale ultimo bando, d’altra parte, non dava (ne avrebbe potuto dare) atto di domande già validamente presentate, rispetto alle quali le previste istanze avrebbero dovuto confrontarsi. Del pari, va escluso che l’invocata natura peculiare di Tirrenia, quale esercente di servizio pubblico, dia alla stessa benefici particolari rispetto ai concorrenti, trattandosi di una società di forma privata che si trova ad operare in regime di concorrenza nell’ambito di spazi soggetti all’autorità di ben individuate amministrazioni pubbliche.
Più in generale è ormai pacifico il principio per cui le concessioni di beni pubblici possono essere assentite solo in esito ad una procedura di gara caratterizzata da idonea pubblicità preventiva; qualora si tratti di rinnovo di concessioni di beni pubblici, la gara deve essere depurata da fattori di vantaggio a favore dell'eventuale precedente concessionario (cfr. ad es. Consiglio Stato , sez. VI, 25 gennaio 2005 , n. 168). Con particolare riferimento all’ambito portuale vanno poi richiamati i principi già espressi da questo Tribunale e dalla prevalente giurisprudenza, sia in ordine al necessario rispetto dei principi comunitari in tema di obbligo di gara, sia in merito alla necessità di una fase di pubblicità preventiva della procedura di gara, necessaria ed ineludibile per affidare in concessione i beni pubblici al fine di osservare la parità di trattamento (cfr. ad es. T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 16 marzo 2006 , n. 225). Fra i corollari di tali consolidate affermazioni assume quindi preminente rilievo l’obbligo di rispettare i principi basilari consistenti nella predeterminazione e pubblicazione delle regole di gara ed il rispetto della par condicio degli aspiranti, con conseguente impossibilità di dare rilievo a risalenti e distinte istanze di una parte degli spazi per la concessione dei quali l’autorità si determini successivamente ad indire la necessaria procedura concorrenziale.
Per ciò che concerne la sussistenza di un interesse in capo a Grendi, la pacifica natura di impresa autorizzata ad operare nel porto di Genova ed il manifestato interesse ad ottenere la concessione di un’area compresa nell’ambito in questione appaiono elementi sufficienti al fine di ritenere sussistente un interesse diretto, concreto ed attuale ad ottenere l’annullamento degli atti con cui l’autrorità portuale ha approvato un accordo intervenuto fra alcuni degli istanti dell’originaria gara ed un soggetto nuovo i quali si sono ripartiti l’area in oggetto secondo modalità e parti diverse rispetto a quelle desumibili dalle istanze formulate nell’ambito della precedente gara. In definitiva, l’interesse azionato da Grendi appare qualificabile altresì alla stregua del c.d. interesse strumentale, l’interesse cioè azionato dall’operatore del settore (nel caso di specie pacificamente individuabile dall’essere autorizzato ex art. 16 l. 84 cit.) al fine di contestare la legittimità degli atti di affidamento in concessione delle aree portuali cui può aspirare. Da ciò ne consegue la sussistenza di un interesse avverso tutti gli atti impugnati, con particolare riferimento alle delibere di approvazione dell’accordo, senza possibilità di scindere fra le diverse concessioni che, in base all’accordo approvato dall’autorità portuale, sono state ripartite fra le imprese che hanno stipulato lo stesso accordo.
Sempre in via preliminare le parti resistenti hanno eccepito l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse a fronte del divieto di cui all’art. 18 comma 7 l. 84, a tenore del quale “in ciascun porto l'impresa concessionaria di un’area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione”.
L’eccezione è infondata. La norma in questione non esclude che l’impresa istante possa anche nel caso de quo eventualmente optare per la nuova concessione; d’altra parte sarebbe ben illogico pretendere che l’impresa, autorizzata ad operare nel singolo porto ex art. 16 l. 84 cit., prima di formulare una nuova domanda debba obbligatoriamente dismettere la precedente concessione, specie in considerazione del fatto che la concessione di aree portuali può essere affidata alle stesse sole imprese autorizzate ex art. 16 (cfr. art. 18 comma 1).
Parimenti infondata è l’ulteriore eccezione formulata dalle parti resistenti in termini di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, in seguito alla presentazione di successive istanze da parte di Grendi per l’affidamento di porzioni della medesima area: la prima datata 24\5\2006, relativa alla stessa estensione già richiesta e concernente la parte data in concessione a Tirrenia ovvero di altra equivalente; la seconda datata 5\1\2007, acquisita in via istruttoria su istanza delle parti resistenti, presentata congiuntamente a Tirrenia per la autorizzazione alla parziale locazione della porzione di area in questione concessa a Tirrenia in favore di una costituenda società .
Innanzitutto, la formulazione di ulteriori istanze evidenzia la permanenza in capo alla Grendi dell’interesse ad ottenere la concessione di aree comprese nell’ambito in questione.
Inoltre, si tratta di mere istanze di parte in seguito alle quali in termini concreti non viene certo meno l’interesse azionato in questa sede, in specie alla luce della banale considerazione che nessuna di tali istanze risulta essere stata accolta, con la conseguenza che permane l’interesse concreto ed attuale, anche di carattere strumentale dell’operatore del settore, alla riapertura del procedimento di gara per aspirare all’ottenimento della concessione.
Infine, tali istanze non comportano acquiscienza: la prima paventa il possibile superamento del contenzioso subordinandolo all’ipotesi di accoglimento della stessa istanza; la seconda, se nulla dice al riguardo, costituisce del pari una mera istanza e ha ad oggetto l’autorizzazione alla sublocazione dell’area concessa a Tirrenia in favore di una costituenda società, quindi un soggetto nuovo, solo partecipata da Grendi. Le difese resistenti evidenziano il passaggio di tale istanza in cui si precisa che l’esito negativo dell’istanza o la revoca del suo futuro eventuale accoglimento lascerebbero inalterata la situazione attuale; peraltro tale inciso, se da un lato è superfluo ed irrilevante trattandosi di conseguenze disciplinate ex lege e non certo dalla mera volontà dei privati istanti, non costituisce espressione di rinuncia al contenzioso da parte di Grendi, sia in quanto di carattere meramente eventuale, sia per assenza dei presupposti necessari per il formarsi dell’acquiescenza.
A quest’ultimo proposito, ed in generale, va infatti ribadito che l’acquiescenza ad un provvedimento amministrativo sfavorevole postula l'incondizionata accettazione del contenuto precettivo dell'atto da parte dell'interessato, sicché l’attuale volontà di prestare l' acquiescenza deve escludersi ogni qualvolta, come nel caso de quo, l'assetto di interessi venga accettato dal destinatario solo subordinatamente alla realizzazione in futuro di determinate condizioni o specifici presupposti o al fatto che vengano accettate determinate richieste dell'interessato (cfr. ad es. Consiglio Stato , sez. IV, 20 dicembre 2000 , n. 6848).
Passando all’analisi del merito del gravame, occorre prendere le mosse dai vizi dedotti con il ricorso principale, da analizzare congiuntamente in quanto connessi. In particolare, parte ricorrente lamenta la violazione dell’avviso 23\10\2003 e dell’art. 18 l. 84\1994 nonché dei principi generali in tema di procedure concorsuali per l’assegnazione di spazi demaniali, oltre che diversi profili di eccesso di potere per errore, in quanto l’assegnazione delle aree alle società controinteressate sarebbe avvenuta sulla scorta di un accordo privo dei requisiti necessari e richiesti dall’avviso, in assenza del necessario avvio di un nuovo procedimento secondo il modello imposto dalla normativa vigente ed esteso alle imprese autorizzate che avevano formulato istanza per l’assegnazione di una porzione dell’area in questione, in violazione della par condicio e del giusto procedimento, in favore di soggetti (in specie Tirrenia) che avevano formulato una nuova istanza, priva del piano di impresa e successiva al termine dettato dal bando oltre che a quella della ricorrente.
Il ricorso appare fondato.
Dall’analisi degli atti di causa emerge come l’Autorità portuale abbia avviato una procedura di gara per l’assegnazione in concessione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 l. 84 cit., delle aree e delle banchine afferenti l’ambito demaniale di mq. 245.120 tra i pontili Canepa e Libia e aree retrostanti (cfr. avviso 23\10\2003 sub doc n. 7 dell’Autorità). Le istanze, da presentare entro il termine del 28\11\2003 ore 18.00) avrebbero potuto avere ad oggetto l’intero compendio o parte di esso; avrebbero dovuto essere altresì accompagnate dai programmi di attività e dall’indicazione di elementi richiesti ai sensi dell’art. 18 comma 6 l. 84\94, nonchè da alcuni specifici indicati impegni.
Nel termine previsto hanno presentato la propria domanda una serie di soggetti (cfr. doc. da n. 8 a n. 15 dell’Autorità), fra i quali non si ritrovano Grendi e Tirrenia.
In data 12\3\2004 Grendi formulava istanza diretta ad ottenere la concessione per 25 anni di un’area pari a mq. 39.000 afferenti l’ambito portuale interessato dalla gara; a tale domanda l’Autorità portuale corentemente rispondeva in termini negativi con nota datata 17\3\2004, evidenziando come l’ambito richiesto facesse parte di un più ampio compendio oggetto di una procedura di gara in ordine alla quale l’istanza non era pervenuta entro i tempi previsti dai relativi avvisi; veniva altresì sottolineato come la procedura fosse ancora in corso in relazione alle istanze pervenute e pubblicate nei modi previsti.
Peraltro, nelle more della procedura di gara una parte dei soggetti tempestivi offerenti rinunciava e un’altra parte degli stessi stipulava in data 1\4\2004 un accordo, cui partecipava anche Tirrenia (che depositava il proprio progetto in data 16\6\2004), avente ad oggetto una soluzione concordata per il riparto delle aree in questione. Dall’analisi di tale accordo emerge, oltre alla partecipazione di un soggetto diverso dai concorrenti, una modifica degli ambiti e delle aree oggetto delle istanze formulate in ordine alla stessa procedura di gara bandita dall’Autorità e più in generale una ripartizione fra i privati stessi dell’utilizzo delle aree demaniali in questione (cfr. tabella e cartografia allegata all’accordo sub doc n. 21 dell’Autorità).
Con le delibere impugnate l’Autorità portuale ha approvato tale accordo, intendendo così chiudere la procedura di gara avviata con l’avviso del 23\10\2003. Dall’esame delle delibere emerge come l’Autorità abbia approvato il riparto delle aree come proposto dai partecipanti all’accordo, così superando, sia formalmente che sostanzialmente, gli atti della procedura di gara rispetto allo svolgimento della quale era stata respinta l’istanza della odierna ricorrente.
Ciò in linea di fatto. In linea di diritto l’illegittimità dedotta dalla ricorrente quale operatrice del settore, interessata al rifacimento della gara od alla riaperture della stessa, risulta fondata già sulla scorta dei principi generali desumibili dal diritto comunitario e sopra richiamati. Appare infatti illegittimo il comportamento di un’amministrazione che, invece di concludere la procedura concorsuale attivata per l’individuazione dei concessionari nel rispetto della par condicio e dei requisiti di gara predeterminati, la superi approvando un accordo intervenuto fra soggetti non coincidenti con gli offerenti, dal quale emerge una ripartizione di aree e attività ben distinta rispetto a quella proposta in sede di gara, sulla scorta delle regole predeterminate dalla stessa amministrazione, da soggetti solo in parte coincidenti con i firmatari dell’accordo.
La fondatezza dei vizi dedotti emerge altresì dall’analisi del sistema disegnato dall’art. 18 l. 84 cit.. Tale norma prevede due modalità distinte ed alternative.
In generale, è previsto che l’Autorità portuale dia in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3: le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di idonee forme di pubblicità; sulla scorta dei superiori principi di origine comunitaria l’affidamento deve avvenire tramite procedure di gara caratterizzate, oltre che dalle predette forme di idonea pubblicità preventiva, dal rispetto dei criteri della par condicio dei soggetti aspiranti, peraltro individuabili fra le imprese autorizzate ex art. 16.
In via particolare, cioè per quelle che la norma individua come le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell'autorità portuale può concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalità di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241; anche in tal caso è comunque previsto il necessario rispetto delle modalità di cui al comma 1, tra cui assumono peculiare rilievo la predeterminazione degli elementi più rilevanti ed il rispetto di idonee forme di pubblicità.
Nel caso de quo l’autorità portuale aveva opportunamente avviato una procedura di gara avente le caratteristiche richieste dalle norme e dai principi comunitari sopra richiamati ma non l’ha portata in fondo, limitandosi con le delibere impugnate ad approvare un accordo concluso da alcuni dei partecipanti alla gara più un’altra impresa operante nel settore ma non partecipante alla gara in questione (Tirrenia), ed avente un oggetto non coincidente sia per la diversità delle aree e delle attività ripartite sia per la differenza dei piani di impresa. Inoltre, la conclusione di un accordo, cioè l’utilizzo dell’alternativa di cui al comma 4 dell’art. 18, non è stato accompagnato dal rispetto delle modalità richiamate ed imposte dalla stessa norma, con particolare riferimento alla predeterminazione degli elementi più rilevanti ed al rispetto di idonee forme di pubblicità che avrebbero altresì consentito la partecipazione delle altre imprese autorizzate ex art. 16 e quindi interessate, come la odierna ricorrente.
Le considerazioni appena svolte comportano pertanto la fondatezza anche della prima serie di motivi aggiunti, con cui parte ricorrente lamenta la violazione della normativa in esame per mancata predeterminazione dei criteri di valutazione delle nuove proposte contenute nell’accordo approvato, anche con particolare riferimento all’adeguatezza dei relativi piani di impresa. In proposito, la fondatezza delle censure dedotte trova conferma nell’illogicità del percorso seguito anche in tale ambito dall’Autorità portuale, la quale ha disposto procedersi alla verifica dei piani d’impresa solo dopo aver approvato l’accordo e accolto le relative proposte (cfr. in specie il dispositivo della delibera datata 15\4\2004).
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso in esame appare fondato e, pertanto, deve essere accolto: per l’effetto va disposto l’annullamento delle delibere impugnate.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.



Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. int. I, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso di cui in epigrafe e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna le parti resistenti in solido alla rifusione di spese ed onorari di giudizio in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila\00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22/02/2007 con l'intervento dei signori:
Renato Vivenzio, Presidente
Antonio Bianchi, Consigliere Davide Ponte, Consigliere, Estensore Depositata in segreteria
il 20/03/2007



 

 
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