T.A.R. LIGURIA - GENOVA - SEZIONE I - Sentenza 13 marzo 2007 n. 495
Pres.Renato Vivenzio,Est.Oreste Mario Caputo |
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1. Pubblica Amministrazione – Atto amministrativo – Abusi edilizi – Sanzioni – Situazioni consolidate da tempo – Motivazione – Caratteristiche.
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2. Processo – Processo amministrativo – Attività defensionale dell’amministrazione – Limiti.
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1. L’amministrazione conserva intatto longe et ultra il potere di reprimere gli abusi edilizi, ma quando si è in presenza di una situazione consolidata da tempo, conosciuta ed avallata dalla stessa amministrazione, si impone l’onere di adottare una motivazione particolarmente specifica ed adeguata sulle ragioni che hanno portato all’adozione dell’incisiva e penalizzante sanzione della demolizione.
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2. L’attività defensionale svolta dall’amministrazione non può né rimediare alle carenze istruttorie, attraverso l’introduzione di elementi ulteriori rispetto a quelli emersi in sede procedimentale, né integrare ex post la motivazione del provvedimento impugnato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1928 del 1996, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Novaro Anita e Novaro Federico, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Luigi Cocchi, Marco Siniscalco, con domicilio eletto presso l’Avv. Luigi Cocchi in Genova, Via Macaggi 21/5 - 8;
contro
Comune di Imperia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Massa, con domicilio eletto presso l’Avv. Francesco Massa in Genova, Via Corsica 21/18-20;
per l'annullamento
dell’ingiunzione di demolizione del Sindaco di Imperia a firma dell’assessore all’urbanistica d. 25 luglio 1996; di tutti gli atti presupposti.
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Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Imperia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25/01/2007 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
I ricorrenti hanno impugnato l’ingiunzione con la quale il sindaco del comune di Imperia ha ordinato la demolizione del tratto di strada privata a prolungamento di una strada preesistente in terra battuta con sbocco in via Ruffini – Salita San Martino.
L’impugnazione è affidata ai seguenti motivi:
Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione art. 7 l. n. 47/85;
Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta, contraddittorietà.
Il prolungamento della strada risalirebbe a data anteriore al 1970, in quando ancora non era stato apposto sulla zona il vincolo ex lege n. 431/85.
La strada inoltre costituirebbe unica via d’accesso per raggiungere numerosi manufatti oggetto di interventi di recupero edilizio autorizzati dal comune di Imperia, che, pertanto, da sempre conosce, e implicitamente avallerebbe, la reale situazione di fatto in ordine a entità e natura della strada oggetto dell’ingiunzione impugnata.
Il comune di Imperia si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza collegiale n. 211/2006 si è disposta istruttoria a cura del Dirigente dell’ufficio tecnico del comune per accertare la reale situazione dedotta in causa.
All’esito i ricorrenti hanno proposto ricorso contenente motivi aggiunti, insistendo sulle censure già dedotte.
Alla pubblica udienza del 25.01.07 la causa su richiesta delle parti è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I ricorrenti hanno impugnato l’ingiunzione con la quale il sindaco del comune di Imperia ha ordinato la demolizione del tratto di strada privata a prolungamento di una strada preesistente in terra battuta con sbocco in via Ruffini – Salita San Martino.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione entro i limiti di seguito precisati.
L’ordinanza istruttoria non è stata sostanzialmente adempiuta.
Il Dirigente, incaricato di accertare la reale situazione dei luoghi ed in particolare di apportare elementi oggettivi di riscontro in ordine alla presumibile data di realizzazione del prolungamento della strada di cui all’ingiunzione, non ha fornito al riguardo alcun elemento concludente.
Alla laconica relazione si è allegato il rapporto del sopralluogo avvenuto il 30.05.96 della polizia municipale (mai prima depositato in giudizio) e due rilievi aerofotogrammetrici (anch’essi mai prodotti dall’amministrazione costituita) dai quali peraltro non si ricava alcun oggettivo riscontro in ordine alla data di realizzazione dell’opera.
Né si è fatto riferimento alla natura strumentale della strada che, secondo quanto dedotto, è l’unica via d’accesso ai numerosi edifici presenti nella zona oggetto di interventi di recupero edilizio previamente autorizzati dal comune.
Inoltre, ed è - esso sì - fatto certo, perché testualmente affermato nella relazione del 12.06.96 che correda l’ingiunzione di demolizione, “la strada preesiste da molti anni”, mentre il vincolo paesaggistico che grava sulla zona scaturisce dalla l. n. 431/85 non da alcun provvedimento che sia stato notificato ai proprietari delle aree della zona tutelata né ai ricorrenti.
L’amministrazione conserva intatto longe et ultra il potere di reprimere gli abusi edilizi, ma in una situazione consolidata da tempo, conosciuta ed - almeno stando al contenuto di fatto delle censure che il comune resistente non ha smentito nemmeno in esito all’istruttoria disposta dal Collegio - avallata dall’amministrazione, si impone l’onere di adottare specifica e adeguata motivazione sulle ragioni sottese all’adozione della (più incisiva e penalizzante) sanzione della demolizione.
Inoltre gli elementi di fatto, costituenti i presupposti della sanzione, devono essere previamente acquisiti e, per quel che più qui rileva, contenuti nell’atto impugnato o ad essi, quantomeno per relationem, (cfr. art. 3 l. n. 241/90) occorre fare riferimento nella parte motiva dell’ordine repressivo impartito.
Nel caso di specie il rapporto di sopralluogo che ha dato stura alla sanzione impugnata non era nemmeno contenuto nel fascicolo dell’amministrazione che pure si è costituita in giudizio.
Produzione che, oltre ad essere prescritta dall’art. 21, comma 4, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, si rende necessaria per rendere effettiva cognita causa la difesa nel processo amministrativo.
Del resto il rilievo processuale del deposito avvenuto solo in ottemperanza all’espletamento dell’istruttoria è stato espressamente negato nel ricorso con motivi aggiunti dai ricorrenti, non senza considerare che l’attività defensionale svolta dell’amministrazione non supplisce le carenze istruttorie né integra ex post la motivazione del provvedimento impugnato.
Conclusivamente è fondata la censura incentrata sul difetto di istruttoria e motivazione dell’atto impugnato.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Prima, accoglie il ricorso ai sensi della motivazione.
Spese compensate.
Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi 2500 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 25/01/2007 con l'intervento dei signori:
Renato Vivenzio, Presidente
Raffaele Prosperi, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
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Depositata in segreteria
il 13/03/2007
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