REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 973 del 2004, proposto dal
signor Julio Cesar Herrera Ibarra, rappresentato e difeso dall’avvocato Elena Fiorini, presso la quale ha eletto domicilio a Genova in vico Falamonica 1/13 sc. dx.
contro
ministero dell’interno, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso l’ufficio;
per l'annullamento
del decreto 23.6.2003, prot. 189 con cui il questore della provincia di Genova ha negato all’interessato il rinnovo del permesso di soggiorno per stranieri.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
vista la propria ordinanza 29.7.2004, n. 507;
viste le memorie depositate dalle parti;
vista la domanda proposta dal ricorrente per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15/03/2007 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti gli avvocati Elena Fiorini e Matilde Pugliaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il signor Julio Cesar Herrera Ibarra si ritiene leso dal diniego oppostogli dal questore di Genova, che ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno, per cui ha notificato l’atto 11.6.2004, depositato il 8.7.2004, con cui denuncia:
falsa applicazione dell’art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e dell’art. 13 comma 2 lett. c) del d.lvo 25.7.1998, n. 286, difetto ed erroneità dei fatti posti a base dei provvedimenti impugnati, difetto e manifesta illogicità della motivazione.
violazione ed omessa applicazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
omessa traduzione del provvedimento in lingua comprensibile all’interessato.
E’ proposta la domanda per il risarcimento del danno.
L’amministrazione dell’interno si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione della domanda.
Con ordinanza 29.7.2004, n. 507 il tribunale ha respinto la domanda interinale per la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
Le parti hanno depositato memorie con documenti.
Il ricorrente ha depositato una domanda per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato
E’ impugnato un atto con cui il questore della provincia di Genova ha negato all’interessato il rinnovo del permesso di soggiorno per stranieri, allegando che il richiedente fosse “...abitualmente dedito alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica...”.
Preliminarmente va notato che la domanda proposta per la riforma del decreto adottato dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato è inammissibile, attesa la manifesta infondatezza dell’impugnazione.
Nel merito ed in fatto va osservato che lo straniero era stato segnalato il 29.8.1997 per ubriachezza, resistenza ed oltraggio a p.u. nonché per il rifiuto opposto di fornire le generalità, il 8.1.1999 per oltraggio a p.u. ed ubriachezza, il 13.7.1999 ed il 15.11.1999 per ubriachezza, il 28.1.2000 per resistenza a p.u. e rifiuto di fornire le generalità, il 26.1.2002 per resistenza. lesioni e minacce a p.u., il 29.4.2002 per ubriachezza, il 6.7.2002 per violenza sessuale, il 12.7.2002 per getto pericoloso di cose ed ubriachezza, il 23.10.2002 per violenza sessuale. Va poi aggiunto che con sentenza 6.10.2003, n. 913 il GIP presso il tribunale di Genova ha condannato il ricorrente alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione per l’ipotesi di cui all’art. 609 bis ult. co. cod. pen.
A corredo dei motivi proposti, l’interessato rileva di essere entrato in Italia da molti anni, di avere prestato attività lavorativa subordinata presso diverse imprese, che tuttavia mai ottemperarono agli obblighi contributivi previsti dalla legge, e di avere intrapreso con successo una terapia disintossicante per sormontare la dipendenza dall’assunzione delle sostanze alcooliche, che era all’origine dei comportamenti antisociali riportati dall’atto impugnato.
Il collegio osserva al riguardo che la giurisprudenza ha da tempo acquisito le nozioni, secondo cui l’applicazione delle norme della legge 27.12.1956, n. 1423, richiamata dall’art. 13 del d.lvo 25 luglio 1998, n. 286 non necessita della pronuncia di una condanna nei confronti dello straniero. E’ stato chiarito in tal senso che l’ordinamento ha inteso tutelare la sicurezza pubblica prevedendo un trattamento di maggior rigore nei confronti degli stranieri autorizzati a permanere in Italia, di tal ché costoro siano incentivati a tenere un comportamento rispettoso delle leggi della Repubblica, pena la possibilità di perdere il titolo al lavoro.
In tal senso (cons. Stato, VI, 17.5.2006, n. 2852; VI 26.1.2006, n. 217; IV, 14.12.2004, n. 7979; IV 21.3.2003, n. 1492; tar veneto, 10.3.2005, n. 862; tar Umbria, 24.4.2003, n. 301) è stata ritenuta sufficiente la reiterazione di comportamenti antigiuridici segnalati dalla forze dell’ordine, che dia modo di ritenere la proclività dell’interessato alla violazione delle norme che tutelano il rispetto della tranquillità e della sicurezza pubbliche.
Nel caso in questione ricorrono i presupposti per l’adozione dell’atto impugnato, atteso che alle numerose denunce si è aggiunta una condanna per violenza sessuale, per cui risultano integrati i requisiti ritenuti dalla giurisprudenza citata, per fare applicazione delle norme denunciate.
A diversa conclusione non può indurre l’allegazione del superamento della situazione di alcooldipendenza, che risulterebbe comprovata dalle certificazioni mediche prodotte dal ricorrente.
Si osserva infatti che la possibilità di allegare la riconduzione nella norma del comportamento antisociale di uno straniero non può essere considerato alla stessa stregua di quello dei cittadini: la maggiore precarietà del collegamento tra l’individuo e la comunità stabilmente insediata sul territorio impone l’adozione di un criterio più restrittivo nell’apprezzamento delle condotte rilevanti.
Ne consegue che il miglioramento de comportamento dell’interessato non può scriminare quanto già emerso sul suo conto, per cui la censura è infondata e va disattesa.
La decisione assunta sul primo articolato motivo di impugnazione comporta la reiezione anche della censura dedotta sub 4), nella parte in cui si lamenta il difetto di motivazione dell’atto in questione.
Il collegio rileva che l’enunciazione di tutte le denunce e della condanna riportata dall’interessato non è contestata in giudizio, per cui il provvedimento non necessitava di una giustificazione ulteriore.
Del pari va respinta la censura proposta per la mancata traduzione dell’atto in una lingua comprensibile allo straniero, posto che la doglianza risulta contraddetta dal tenore complessivo dell’atto di impugnazione, nella parte in cui si parla della presenza ultraventennale dello straniero in Italia. E’ infatti assai difficile che nel torno di tempo indicato un soggetto di madrelingua spagnola non acquisisca le conoscenze sufficienti per comprendere il significato di quanto disposto dalla p.a. nei suoi confronti.
In conclusione il ricorso è infondato e va respinto, dovendosi peraltro compensare le spese di lite, data la natura della controversia.
P.Q.M.
respinge il ricorso e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15/03/2007 con l'intervento dei signori:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/03/2007