T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 19 aprile 2007 n. 3451
Pres. De Lise, Est. Politi
New Worlds s.r.l. (Avv.ti E.Carniello e G. Pomponi) c/ AGCM (Avv. Stato) |
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1. Concorrenza e mercato – AGCM - Pubblicità a mezzo stampa – Denuncia di ingannevolezza da parte del cittadino – Accertamento dell’AGCM – Vincolo dell’Autorità ai motivi esposti in denuncia – Non sussiste
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2. Processo amministrativo – Revoca o rinuncia alla procura - Art. 85 c.p.c. –– Applicabilità – Sussiste - Motivi
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1. L’AGCM, investita della questione di ingannevolezza di un determinato messaggio pubblicitario mediante denuncia da parte di un interessato, non è vincolata nel suo accertamento ai motivi indicati in tale atto ben potendo censurare la pubblicità anche per aspetti non segnalati dallo stesso.
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2. La disposizione di cui all'art. 85 c.p.c., a norma della quale la revoca o la rinuncia alla procura non hanno effetti nei confronti delle altre parti fino a che non sia avvenuta la sostituzione del difensore si applica anche ai giudizi innanzi il G.A, in quanto espressione di un principio processuale di carattere generale finalizzato ad evitare una vacatio dello ius postulandi e quindi diretta a garantire alle parti nel procedimento giurisdizionale il diritto di difesa senza alcuna soluzione di continuità.
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N. Reg. Sent.
Anno 2007
N. 9027 Reg. Ric.
Anno 1998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Sezione I
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 9027 del 1998, proposto da
NEW WORLDS s.r.l., in persona del legale rapresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuele Carniello e Giancarlo Pomponi, presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata, in Roma, via Soana n. 22
contro
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12
per l'annullamento
- del provvedimento n. 20422, prot. n. PI/1762, del 26 maggio 1998, notificato il 28 maggio 1998, con il quale l’Autorità Garante deliberava che “i messaggi pubblicitari descritti al punto 2, lett. a), del presente provvedimento, diffusi dalla società New Worlds s.r.l., costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione, oltre che delle conseguenziali disposizioni sanzionatorie di cui allo stesso provvedimento;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.
Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 4 aprile 2007 il dr. Roberto POLITI; uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d’udienza.
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Espone la società ricorrente, operante nel settore della multiproprietà, di aver provveduto, nel mese di novembre 1997, alla diffusione di opuscoli promozionali della propria immagine, nonché del settore timeshare.
Uno dei destinatari del suddetto messaggio promozionale segnalava all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la presenza di una presunta fattispecie di “pubblicità ingannevole”.
Avviata, da parte di AGCM, un’attività istruttoria a fronte della segnalazione come sopra ricevuta, veniva conclusivamente adottato dall’Autorità il provvedimento oggetto del presente gravame, avverso il quale parte ricorrente dduce i seguenti argomenti di censura:
1) Illegittimità manifesta. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 627. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge 241/1990.
Assume in primo luogo parte ricorrente che l’avversata determinazione sia stata adottata senza rispettare i termini procedimentali di cui all’art. 6 del D.P.R. 627/1996: in particolare rilevandosi che il procedimento sia stato chiuso ben oltre lo spirare del termine di giorni settantacinque (prorogabile per altri novanta) previsto dalla citata normativa.
2) Illegittimità manifesta. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 627, del D.Lgs. 74/1992, della legge 241/1990 e della legge 675/1996.
Nell’osservare come il procedimento condotto da AGCM abbia coinvolto tre società, la cui posizione sarebbe stata accomunata dall’analogia dei messaggi promozionali diffusi, denunzia parte ricorrente l’illegittimità di tale modus procedendi (che non ha tenuto conto della specificità delle diverse fattispecie ed avrebbe altresì consumato una violazione della disciplina dettata in materia di tutela della riservatezza).
3) Illegittimità manifesta. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, punto 5, lett. c) del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 627.
La segnalazione rivolta all’Autorità, sulla base della quale è stata avviata l’istruttoria conclusasi poi con l’adozione del provvedimento impugnato, non recherebbe la prescritta indicazione dei possibili profili di ingannevolezza del messaggio promozionale.
4) Illegittimità manifesta. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 74/1992.
Il provvedimento impugnato ha irrogato la sanzione della pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale del messaggio allegato alla stessa determinazione, sulla base dell’asserita violazione delle prescrizioni di legge dettate in materia di trasparenza della pubblicità.
In particolare, AGCM avrebbe rilevato la non generalizzata percezione comprensione dell’impiegato termine “timeshare”, in luogo del termine “multiproprietà”.
Nel contestare tale assunto – assumendo, al contrario, che il messaggio promozionale fosse agevolmente percepibile da parte dei destinatari di esso – esclude parte ricorrente che l’iniziativa promozionale in questione possa rientrare in una fattispecie di non riconoscibilità.
5) Eccesso di potere sotto i profili sintomatici della contraddittorietà fra atti della stessa Amministrazione, dell’illogicità e dell’ingiustizia manifesta. Violazione di legge per violazione dei principi giuridici della ragionevolezza, del buon andamento e dell’imparzialità della Pubblica Amministrazione.
La denunziata carenza dell’attività istruttoria, la pure sostenuta violazione dei prescritti termini procedimentali e l’inadeguatezza dell’apparato motivazionale del provvedimento impugnato integrano infine, secondo la ricorrente, la presenza delle epigrafate tipologie inficianti.
Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.
L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.
La domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questo Tribunale respinta con ordinanza n. 2263, pronunziata nella Camera di Consiglio del 30 luglio 1998.
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 4 aprile 2007.
DIRITTO
1. Innanzi tutto va evidenziata la irrilevanza, ai fini della decisione del presente giudizio, della dichiarazione di rinuncia al mandato depositata il 30 marzo 2007 dai difensori della ricorrente New Worlds s.r.l., atteso che nel giudizio amministrativo la rinuncia al mandato da parte del difensore di una delle parti non può sortire alcun effetto automatico e immediato nei confronti delle altre.
La disposizione di cui all'art. 85 c.p.c., a norma della quale la revoca o la rinuncia alla procura non hanno effetti nei confronti delle altre parti fino a che non sia avvenuta la sostituzione del difensore (in quanto espressione di un principio processuale di carattere generale finalizzato ad evitare una vacatio dello ius postulandi, e quindi diretta a garantire alle parti nel procedimento giurisdizionale il diritto di difesa senza alcuna soluzione di continuità) trova infatti applicazione anche nei giudizi dinanzi al Giudice amministrativo.
2. Nel merito, va in primo luogo escluso che il provvedimento impugnato sia illegittimo in relazione alla dedotta violazione dei termini per la conclusione del procedimento, di cui all’art. 6 del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 627.
Prevede l’anzidetta disposizione che “il termine per la conclusione del procedimento è di settantacinque giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta. Nei casi previsti dall'art. 5, commi 1 e 2, il termine inizia a decorrere dal giorno del ricevimento della richiesta regolarizzata o completata. Il termine è prorogato una sola volta di novanta giorni quando:
a) siano disposte, ai sensi dell'art. 9, comma 1, perizie, analisi economiche o consultazioni di esperti ovvero siano richieste informazioni o documenti;
b) l'Autorità richieda all'operatore pubblicitario, ai sensi dell'art. 11, di fornire prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità”.
Nel caso in esame il procedimento, iniziatosi alla data del 21 novembre 1997 (ricezione da parte di AGCM della segnalazione da parte di un cittadino), è stato prorogato di novanta giorni per effetto della richiesta rivolta alla società ricorrente di fornire taluni elementi informativi e si è concluso il 30 aprile 1998 con l’adozione del provvedimento impugnato (nel quale non è rinvenibile natura ricettizia).
Il complessivo commisurarsi dell’arco temporale intercorrente fra avvio del procedimento ed emanazione della conclusiva determinazione non ha, quindi, ecceduto i centosessantacinque giorni come sopra indicati dall’art. 6 del D.P.R. 627/1996; per l’effetto imponendosi la reiezione della censura all’esame.
3. Né è, invero, ravvisabile alcuna irregolarità nella circostanza che AGCM abbia condotto un medesimo iter procedimentale coinvolgente tre diverse società in ragione della ravvisata omogeneità delle denunzie di ingannevolezza dei messaggi promozionali dalle medesime diffusi.
Nel rilevare l’assenza di alcun dimostrato elemento inficiante atto a riverberare conseguenze invalidanti sulla conclusiva effusione provvedimentale, neppure può essere fondatamente allegato che AGCM, lungi dal procedere ad una distinta disamina delle distinte posizioni delle società coinvolte da un medesimo svolgimento procedimentale, abbia invece operato una arbitraria reductio ad unum di inassimilabili vicende.
Quanto sopra è agevolmente argomentabile dal fatto che, mentre per le comunicazioni promozionali delle società Sara Vacanze s.n.c. e Redox s.r.l. è stata ravvisata la fattispecie della “pubblicità ingannevole”, diversamente per quanto riguarda la posizione della ricorrente New Worlds AGCM ha provveduto all’irrogazione della contestata misura sanzionatoria in ragione del ritenuto carattere “non trasparente” del messaggio pubblicitario da quest’ultima diffuso.
4. Nel dare, quindi, atto dell’infondatezza della doglianza esaminata al precedente punto 2. (anche in relazione all’indimostrata violazione della disciplina in materia di tutela della riservatezza asseritamente consumatasi per effetto dello svolgimento di un medesimo iter procedimentale coinvolgente più posizioni), parimenti inconferente si dimostra la censura con la quale parte ricorrente ha rilevato la genericità dell’atto di impulso (denunzia) che ha dato avvio al procedimento de quo da parte di AGCM.
Si osserva come l’art. 2 del D.P.R. 627/1996, nel porre a carico delle categoirie di soggetti indicati al comma 1, i quali “intendano richiedere l'intervento dell'Autorità al fine di ottenere l'inibizione degli atti di pubblicità ingannevoli o della loro continuazione o l'eliminazione degli effetti” l’onere di formulare richiesta scritta, specifica che siffatta sollecitazione “deve contenere:
a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente;
b) elementi idonei a consentire l'identificazione del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta, quali:
1) copia, anche fotostatica, del messaggio, se la pubblicità è stata diffusa a mezzo stampa o stampati in genere con le indicazioni necessarie alla individuazione del mezzo e della data di diffusione;
2) riproduzione fotografica del messaggio con indicazione del luogo e della data del rilevamento, se la pubblicità è stata diffusa mediante affissione;
3) indicazione dell'emittente, della zona di emissione, del giorno e dell'ora della diffusione, se la pubblicità è stata diffusa per radio o per televisione;
4) indicazione dell'esercizio o catena di esercizi commerciali in cui avviene la diffusione, se la pubblicità è diffusa presso uno o più punti vendita;
5) indicazioni idonee a consentire l'individuazione di almeno un esercizio in cui il prodotto è posto in vendita, se la pubblicità è diffusa esclusivamente attraverso le confezioni del prodotto;
c) l'indicazione di possibili profili di ingannevolezza.
Va in proposito osservato come questa Sezione abbia già avuto modo di rilevare che il citato D.Lgs. 74/1992, nel prevedere un particolare procedimento disciplinante l’azione dell’Autorità – nel quale viene esclusa la possibilità di un'iniziativa d'ufficio da parte di AGCM, a favore di un maggior rilievo della funzione arbitrale – ha corrispondentemente limitato gli oneri del denunciante alla formulazione di un atto di impulso, diretto ad ottenere l'inibizione della pubblicità ingannevole: e quindi non di un vero e proprio ricorso, ma solo di una denuncia, preordinata a portare a conoscenza dell'Autorità l'esistenza di una pubblicità ingannevole; ulteriormente soggiungendosi che una volta investita della questione della ingannevolezza di un determinato messaggio pubblicitario mediante la necessaria precisa indicazione di questo da parte della denuncia, AGCM non è in alcun modo vincolata nel suo accertamento ai motivi indicati in tale atto di iniziativa e può censurare la pubblicità anche per aspetti non segnalati da esso (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 30 maggio 1997 n. 848).
Nel caso in esame, la denuncia presentata all’Autorità si dimostra corredata dei necessari elementi identificativi del messaggio asseritamente ingannevole, rivelandosi per l’effetto pienamente idonea a costituire, sulla base degli indicati presupposti di legge, atto di impulso ai fini dell’avvio dell’iter procedimentale di verifica da parte di AGCM.
5. Lamenta poi parte ricorrente che l’avversata determinazione si ponga in violazione dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 25 gennaio 1992 n. 74.
Tale disposizione, ratione temporis applicabile alla fattispecie all’esame (ma ora sostituita dall’art. 23 del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206) prevedeva che “la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale; in particolare, la pubblicità a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione”.
Ciò osservato, si pone in evidenza come il messaggio promozionale a fronte del quale AGCM ha avviato procedimento istruttorio è contenuto in cartoline pubblicitarie e in una lettera inviate da NEW WORLDS.
Nelle cartoline si legge:“New Worlds Srl Settore Vacanze è lieta di comunicarvi che in occasione dell’inaugurazione di nuovi villaggi ha scelto la vostra famiglia per l’assegnazione di un VOLO AEREO A/R GRATUITO PER UN SOGGIORNO di una settimana* A PALMA DI MAJORCA (SPAGNA) O MONASTIR (TUNISIA) offerto da NEW TAURUS VIAGGI Srl”.
Nelle stesse cartoline si invita il destinatario a comporre alcuni numeri telefonici per ricevere le informazioni relative alle modalità di ritiro della documentazione.
In esse vengono riportate inoltre, in basso e con caratteri assai ridotti, le diciture “trattasi di presentazione promozionale del settore timeshare” e, preceduta dall’asterisco cui si rinvia nel corpo principale “detta offerta è valida fino a dicembre 1998 secondo le modalità proposte e offerte da New Taurus Viaggi Srl”.
La lettera è analoga alle descritte cartoline, a eccezione della dicitura “PER UN SOGGIORNO di una settimana*”, sostituita dalle parole: “più BUONO SOGGIORNO*”.
A fronte del contenuto del messaggio, come sopra illustrato, AGCM ha rilevato che “nelle cartoline e nella lettera di NEW WORLDS viene riportata, nella parte inferiore e con caratteri assolutamente ridotti, la dicitura “trattasi di presentazione promozionale del settore timeshare”. L’espressione da ultimo utilizzata non può essere di per sé sufficiente a illustrare e/o chiarire il vero obiettivo dell’iniziativa in argomento, in quanto il termine timeshare, oltre ad essere riportato con scarsa evidenza grafica, non è di uso così universale da essere conosciuto dai soggetti cui la cartolina viene indirizzata, vale a dire da consumatori di lingua italiana, non necessariamente tenuti a conoscere tale terminologia straniera. In quest’ottica, pertanto, i messaggi sono da considerarsi ingannevoli a causa dell’omissione di un riferimento evidente e realmente comprensibile dall’utente medio circa il vero scopo dell’offerta pubblicizzata.
Né, d’altra parte, a sanare la ingannevolezza dei suddetti messaggi può essere ritenuta idonea la circostanza che il destinatario, in un secondo tempo, ponga in essere un’ulteriore attività per comprendere il significato del termine in esame e/o per acquisire con precisione ogni informazione, considerato che, in linea di principio, il messaggio ha già prodotto i suoi effetti nel momento stesso in cui i destinatari ne assecondano le prescrizioni (nella specie, per l’appunto, effettuando la telefonata o partecipando agli incontri promozionali).
In conclusione, anche in tal caso, la considerazione che le cartoline e la lettera in esame costituiscono messaggi pubblicitari finalizzati a promuovere la vendita di multiproprietà situate in Spagna, sotto forma di un’offerta di un volo a/r gratuito per un soggiorno settimanale a Palma di Mayorca o a Monastir comporta una loro censurabilità ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/92, in quanto gli stessi risultano privi dei requisiti di riconoscibilità richiesti dal medesimo articolo”.
Alla stregua del contenuto appalesato dalle cartoline promozionali diffuse dalla ricorrente – ed osservato come nella determinazione impugnata si sia escluso il ricorrere, nella fattispecie, di una forma di pubblicità ingannevole ai sensi degli 1, 2 e 3, lett. a) e b) del D.Lgs. 74/1992 – viene quindi in considerazione la sola ingannevolezza del messaggio pubblicitario sub specie della mancata osservanza delle necessarie condizioni di trasparenza.
A tale riguardo, la configurazione del messaggio stesso – per come correttamente riportata nell’avversata determinazione – unitamente al carattere di assoluta prevalenza che la struttura grafica induceva ad annettere all’offerta di un volo e di un soggiorno settimanale in Spagna rispetto al reale contenuto promozionale – sostanziato dall’offerta di unità immobiliari in multiproprietà – consente di escludere la fondatezza delle esposte doglianze, anche ove riguardate sotto il dedotto profilo dell’eccesso di potere.
E ciò in quanto:
- non solo è stata impiegata nei messaggi di che trattasi, quale locuzione identificativa dell’attività oggetto di promozione, il termine inglese “timeshare”, per il quale non può essere invero predicata la generale comprensione alla luce dell’inconfigurabile obbligo, all’interno dell’indifferenziabile bacino di utenza potenzialmente interessato dal messaggio stesso, di conoscenza della lingua inglese;
- ma anche in ragione del fatto che, dalla complessiva percezione del messaggio non è dato evincere, con carattere di immediata evidenza, il reale intento promozionale perseguito, sì da configurarsi positivamente la fattispecie di mancata trasparenza correttamente rilevata dall’Autorità.
6. Le considerazioni in precedenza svolte inducono a disattendere le doglianze dedotte con il presente gravame, che deve conseguentemente essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I –respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Condanna la ricorrente NEW WORLDS s.r.l., nella persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per complessivi € 2.000,00 (Euro duemila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 4 aprile 2007, con l’intervento dei seguenti magistrati:
Pasquale DE LISE – Presidente
Roberto POLITI – Consigliere, relatore, estensore
Mario Alberto DI NEZZA – Primo Referendario
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