T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE III - Sentenza 20 aprile 2007 n. 1690
Pre.Marcella Colombati – Est. Luigi Viola
Romano (avv. C. Barone) c. Comune di Gallipoli (n.c.). |
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1. Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi e condono – Condono edilizio ex art.32 commi 25 ss., d.l. n.269 del 2003 – Precedenti provvedimenti di condono – E’ notevolmente più complesso.
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2. Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi e condono – Condono edilizio ex art.32 comma 27 lett. d), d.l. n.269 del 2003 – Requisito della conformità urbanistica – Finalità.
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3. Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi e condono – Condono edilizio ex art.32 comma 27 lett. d), d.l. n.269 del 2003 – Vincoli – Individuazione.
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1. In tema di condono edilizio, la sistematica dell’art. 32 commi 25 ss., d.l. 30 settembre 2003 n. 269 (conv. in l. 24 novembre 2003 n. 326) è notevolmente più complessa di quella dei due precedenti provvedimenti di condono e prevede una particolare strutturazione che, nell’ipotesi dei vincoli previsti dall’art. 32 comma 27 lett. d), comporta l’obbligo di verificare la compatibilità urbanistica delle opere, così dando vita ad una soluzione normativa che si avvicina fortemente all’istituto dell’accertamento di conformità previsto dall’art. 36, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, piuttosto che ai provvedimenti di sanatoria edilizia finora conosciuti.
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2. In tema di condono edilizio, la presenza del requisito della conformità urbanistica previsto dall’art. 32 comma 27 lett. d), d.l. 30 settembre 2003 n. 269 (conv. in l. 24 novembre 2003 n. 326) assume rilevanza solo ai fini dell’ammissibilità del condono e non importa sicuramente l’<> accoglimento dell’istanza; pertanto, permane la necessità di rispettare le previsioni dei <> (richiamate dall’art. 32 comma 25, d.l. 269 del 2003) e, quindi, anche gli artt. 32 e 33, in ordine alla rilevanza dei vincoli presenti sulle aree interessate dal condono.
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3. In tema di condono edilizio, l’art. 32, comma 27 lett. d), d.l. 30 settembre 2003 n. 269, opera un rinvio ai <> e, quindi non attribuisce rilevanza ai soli vincoli imposti direttamente dalla legge, ma anche ai vincoli istituiti, sulla base di una previsione di legge, attraverso la mediazione di un provvedimento amministrativo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia
III Sezione di Lecce
composto dai signori magistrati:
Dott. Marcella Colombati Presidente
Dott. Luigi Viola Componente relatore
Dott. Silvio Lomazzi Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi riuniti:
I
n. 1532/2005 proposto dal
Sig. Fabrizio Romano, rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Barone, come da mandato a margine del ricorso, elettivamente domiciliato in Lecce, via C. Costadura n. 1, presso lo studio dell’Avv. Carlo Serafini
contro
il Comune di Gallipoli, in persona del Sindaco in carica pro tempore, non costituito in giudizio
per l'annullamento
del provvedimento 7.12.2004 prot. n. 0044206 del Dirigente dell’Area delle Politiche territoriali ed infrastrutturali-Sportello unico per l’edilizia e le attività produttive del Comune di Gallipoli avente ad oggetto la declaratoria di non ricevibilità della domanda di sanatoria edilizia ex art. 32, 25° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269 (conv. in l. 24 novembre 2003 n. 326) presentata dal ricorrente in data 7.12.2004; nonché di ogni atto presupposto, connesso o comunque collegato;
II
n. 528/2006 proposto dal
Sig. Fabrizio Romano rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Barone, come da mandato a margine del ricorso, elettivamente domiciliato in Lecce, via C. Costadura n. 1, presso lo studio dell’Avv. Carlo Serafini
contro
il Comune di Gallipoli, in persona del Sindaco in carica pro tempore, non costituito in giudizio
per l'annullamento
dell’ordinanza 9.1.2006 n. 13 con la quale il Dirigente dell’Area delle Politiche territoriali ed infrastrutturali-Sportello unico per l’edilizia e le attività produttive del Comune di Gallipoli ha dichiarato la non ricevibilità della domanda di sanatoria edilizia ex art. 32, 25° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269 (conv. in l. 24 novembre 2003 n. 326) presentata dal ricorrente in data 7.12.2004 ed ha ordinato la demolizione delle opere abusivamente realizzate ed oggetto della domanda di condono; nonché di ogni atto presupposto, connesso o comunque collegato.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 22 marzo 2007 la relazione del Consigliere Dott. Luigi Viola e udito, altresì, l’Avv. Carlo Barone per il ricorrente;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
In data 7.12.2004, il ricorrente chiedeva all’Amministrazione comunale di Gallipoli la sanatoria, ai sensi ex art. 32, 25° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269 (conv. in l. 24 novembre 2003 n. 326), delle opere abusivamente realizzate sull’immobile di sua proprietà sito in località “Conca d’Oro” prolung. Via Dante Alighieri riportata in catasto al fg. 16, p.lla 619, sub. 5.
Con provvedimento 7.12.2004 prot. n. 0044206, il Dirigente dell’Area delle Politiche territoriali ed infrastrutturali-Sportello unico per l’edilizia e le attività produttive del Comune di Gallipoli dichiarava non ricevibile la domanda di sanatoria edilizia; il provvedimento negativo era impugnato dal ricorrente, con il ricorso R.G. n. 1532/2005, per: 1) violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 7, 8 e 10 bis della l. 241 del 1990, violazione del principio del giusto procedimento, eccesso di potere per erronea presupposizione in diritto, irragionevolezza dell’azione amministrativa, carenza istruttoria; 2) eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto, violazione, falsa ed erronea applicazione dell’art. 2, comma 1 della l.r. 23.12.2003 n. 28; 3) violazione di legge per errata applicazione del combinato disposto d.l. 269 del 2003 e d.lgs. 42 del 2004, violazione del giusto procedimento; 4) violazione di legge per falsa ed erronea applicazione degli artt. 33 della l. 47 del 1985 e 32, 27° comma del d.l. 269 del 2003; 5) eccesso di potere anche in relazione all’art. 32, 43° comma d.l. 269 del 2003; 6) eccesso di potere, falsa ed erronea applicazione della legge e illogicità manifesta.
Alla camera di Consiglio del 22.9.2005, la Sezione respingeva, con l’ordinanza n. 1077/2005, l’istanza cautelare presentata da parte ricorrente.
Con nota 22.7.2005 prot. n. 0031480, l’Amministrazione comunale di Gallipoli comunicava al ricorrente i motivi che impedivano l’accoglimento dell’istanza di condono ed invitava lo stesso a presentare le proprie osservazioni, ai sensi dell’art. 10 bis della l. 7 agosto 1990 n. 241 (aggiunto dall'art. 6 della legge 11 febbraio 2005 n. 15).
Con successiva ordinanza 9.1.2006 n. 13, il Dirigente dell’Area delle Politiche territoriali ed infrastrutturali-Sportello unico per l’edilizia e le attività produttive del Comune di Gallipoli dichiarava la non ricevibilità della domanda di sanatoria edilizia ex art. 32, 25° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269 (conv. in l. 24 novembre 2003 n. 326) presentata dal ricorrente in data 7.12.2004 e ordinava la demolizione delle opere abusivamente realizzate ed oggetto della domanda di condono; il provvedimento di diniego era fondato sulla seguente motivazione: «rilevato che l’area in questione è soggetta a vincoli (vincoli di cui all’art. 32, comma 43 del D.L. n° 269/2003, convertito in Legge n° 326/03)….che ai sensi del comma 27 lettera D dell’art. 32 della legge 326/2003 e successive modificazioni e integrazioni non sono sanabili le opere realizzate: “su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”; Visto che le osservazioni presentate non sono idonee a superare i rilevi mossi atteso che l’intervento rientrante nelle tipologie di illecito 1, 2, 3 non è conforme alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici in quanto dalla documentazione in possesso risulta che: la tipologia dichiarata è la n° 1».
L’ordinanza era impugnata dal ricorrente, con il ricorso R.G. n. 528/2006, per: 1) violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 7, 8 e 10 bis della l. 241 del 1990, violazione del principio del giusto procedimento, eccesso di potere per erronea presupposizione in diritto, irragionevolezza dell’azione amministrativa, carenza istruttoria; 2) eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto, violazione, falsa ed erronea applicazione dell’art. 2, comma 1 della l.r. 23.12.2003 n. 28; 3) violazione di legge per errata applicazione del combinato disposto d.l. 269 del 2003 e d.lgs. 42 del 2004, violazione del giusto procedimento; 4) violazione di legge per falsa ed erronea applicazione degli artt. 33 della l. 47 del 1985 e 32, 27° comma del d.l. 269 del 2003; 5) eccesso di potere anche in relazione all’art. 32, 43° comma d.l. 269 del 2003; 6) eccesso di potere, falsa ed erronea applicazione della legge e illogicità manifesta; 7) eccesso di potere; 8) eccesso di potere, non necessità dell’atto autorizzatorio edilizio; 9) inesistenza di pregiudizio paesaggistico.
Alla camera di Consiglio del 20.4.2006, la Sezione respingeva, con l’ordinanza n. 429/2006, l’istanza cautelare presentata da parte ricorrente.
All'udienza del 22 marzo 2007 i ricorsi passavano quindi in decisione
DIRITTO
In via preliminare è necessario procedere alla riunione, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, dei ricorsi oggi in decisione.
Il ricorso R.G. 1532/2005 deve poi essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; il primo provvedimento di diniego (o, meglio, di “non ricevibilità”) di condono è stato, infatti, superato dalla successiva ordinanza 9.1.2006 n. 13, emessa dopo l’attivazione delle garanzie partecipative previste dall’art. 10 bis della l. 241 del 1990 ed impugnata dal ricorrente con il ricorso R.G. n. 528/2006.
Per quello che riguarda il primo motivo del ricorso R.G. n. 528/2006, la Sezione deve rilevare che la semplice lettura dell’atto impugnato evidenzia chiaramente come la comunicazione prevista dall’art. 10 bis della l. 7 agosto 1990 n. 241 (aggiunto dall'art. 6 della legge 11 febbraio 2005, n. 15), sia stata effettuata con la nota 22.7.2005 prot. n. 0031480; è quindi positivamente esclusa ogni possibile lesione delle garanzie partecipative, avendo peraltro presentato il ricorrente le proprie osservazioni in ordine ai motivi ostativi all’accoglimento della domanda di condono.
I successivi motivi di ricorso n. 2, 3, 4 e 9 sono poi caratterizzati da una base logica comune e da importanti connessioni e possono pertanto essere esaminati congiuntamente.
La problematica della possibilità di applicare la sanatoria edilizia prevista dall’art. 32, commi 25 e ss. del d.l. 30 settembre 2003 n. 269 (conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326) anche agli immobili realizzati su aree vincolate è già stata affrontata negativamente dalla giurisprudenza della Corte di cassazione penale (Cass. penale, sez. IV, 12 gennaio 2005 n. 12577) e dei T.A.R. (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 3 agosto 2005 n. 10563), con riferimento alla possibile operatività della sospensione dei procedimenti sanzionatori prevista dagli articoli 38 e 44 della l. 18 febbraio 1985 n. 47.
L’orientamento negativo della giurisprudenza ha poi trovato più matura espressione in alcune decisioni di T.A.R., che hanno rilevato la necessità di escludere dalla «sanatoria gli immobili soggetti a vincolo ambientale e paesaggistico allorché le opere abusive contrastino con lo strumento urbanistico in vigore (nella fattispecie il lotto aveva esaurito la sua capacità edificatoria ed il rilascio della concessione si poneva in contrasto con le N.T.A. del P.R.G.)» (T.A.R. Veneto, sez. II, 19 giugno 2006 n. 1884; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 16 marzo 2006 n. 3043; 8 febbraio 2007 n. 963).
L’orientamento giurisprudenziale è condiviso dalla Sezione e deve essere ribadito con una serie di precisazioni, rese necessarie dal dibattito dottrinale e giurisprudenziale originato dalla previsione di sanatoria.
L’art. 32, comma 27, lett. d) del d.l. 30 settembre 2003 n. 269 (conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326) esclude che possano essere sanate le opere abusive che «siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici».
Con tutta evidenza, si tratta, quindi, di una previsione che esclude dalla sanatoria le opere abusive realizzate su aree caratterizzate da una determinata tipologia di vincoli (in particolare, i vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali), subordinando, però, l’operatività dell’esclusione a due condizioni, costituite:
1) dal fatto che il vincolo sia stato istituito prima dell’esecuzione delle opere abusive;
2) che le opere, realizzate «in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio», non possano essere ritenute «conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici».
Dalla ricostruzione sistematica delle due limitazioni all’operatività del divieto di condono in aree paesaggisticamente vincolate, emerge un sistema che permette la sanatoria delle opere realizzate sulle aree in discorso solo in due ipotesi, caratterizzate dalla natura disgiuntiva e costituite:
1) dalla realizzazione delle opere abusive prima dell’imposizione dei vincoli previsti dall’art. 32, comma 27 lett. d) del d.l. 30 settembre 2003 n. 269 (in questo caso, si tratta della mera riproposizione di una caratteristica di base anche dei due precedenti provvedimenti di condono che ha già ottenuto espressione normativa, con riferimento ai vincoli di inedificabilità assoluta, nella previsione dell’art. 33, 1° comma della l. 47 del 1985);
2) dal fatto che le opere oggetto di sanatoria, sia pure non autorizzate o difformi dal «titolo abilitativo edilizio», siano comunque «conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici».
Ben si comprende, pertanto, come la novità sostanziale della previsione sia costituita dall’inserimento del requisito della conformità urbanistica delle opere oggetto di sanatoria all’interno di una fattispecie (il condono edilizio) che, al contrario, prescinde normalmente da una simile problematica; ed in effetti, questa particolare caratterizzazione è stata chiaramente percepita dalla giurisprudenza (T.A.R. Veneto, sez. II, 19 giugno 2006 n. 1884; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 16 marzo 2006 n. 3043; 8 febbraio 2007 n. 963) che ha escluso la sanabilità delle opere abusive realizzate in aree vincolate e non conformi alla strumentazione urbanistica.
La sistematica dell’art. 32, commi 25 e ss. del d.l. 30 settembre 2003 n. 269 (conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326) è pertanto notevolmente più complessa di quella dei due precedenti provvedimenti di condono e prevede una particolare strutturazione che, nell’ipotesi dei vincoli previsti dall’art. 32, comma 27 lett. d), comporta l’obbligo di verificare la compatibilità urbanistica delle opere, così dando vita ad una soluzione normativa che si avvicina fortemente all’istituto dell’accertamento di conformità previsto dall’art. 36 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, piuttosto che ai provvedimenti di sanatoria edilizia finora conosciuti.
Del resto, la particolare originalità della soluzione non deve certo meravigliare; anche con riferimento al “terzo condono”, la Corte costituzionale (Corte cost. 28 giugno 2004 n. 196, punto n. 23 della motivazione) ha, infatti, avuto modo di ribadire come i provvedimenti di sanatoria edilizia costituiscano oggetto di un difficile bilanciamento tra interessi diversi (quelli della tutela del paesaggio, della cultura, della salute, del diritto all’abitazione e al lavoro, e, non ultimo, l’interesse finanziario dello Stato, alla base dei provvedimenti di condono) e, come, quindi, debba essere trovato «un punto di equilibrio……..(e) contemperamento dei valori in gioco» che, nel caso di specie, è stato normativamente individuato in una disciplina limitativa che, in presenza di abusi realizzati in zone vincolate, ritiene necessario il requisito aggiuntivo della conformità urbanistica delle opere realizzate.
La soluzione sopra richiamata è poi confermata dall’esame più approfondito delle fonti normative che regolamentano la materia.
In via preliminare, la Sezione ritiene necessario precisare come la presenza del requisito della conformità urbanistica previsto dall’art. 32, comma 27 lett. d) del d.l. 30 settembre 2003 n. 269 (conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326) assuma rilevanza solo ai fini dell’ammissibilità del condono e non importi sicuramente l’«automatico» accoglimento dell’istanza; permane, pertanto, la necessità di rispettare le previsioni dei «capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47» (richiamate dall’art. 32, comma 25 del d.l. 269 del 2003) e, quindi, anche gli artt. 32 e 33, in ordine alla rilevanza dei vincoli presenti sulle aree interessate dal condono.
Ben si spiega, pertanto, la disposizione («fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985 n. 47»), inserita all’inizio del già citato art. 32, comma 27 del d.l. 269 del 2003 e spesso considerata espressione di un sistema normativo che imporrebbe la sanatoria anche delle opere realizzate su aree vincolate e non conformi alla strumentazione urbanistica; al contrario, ad avviso della Sezione, la previsione in discorso, si limita a riaffermare la necessità di rispettare gli artt. 32 e 33 della l. 47 del 1985 (e, quindi, anche di acquisire il parere dell’autorità preposta al vincolo, ai sensi dell’art. 32), ovviamente nelle ipotesi in cui l’istanza di condono sia ammissibile, sussistendo cioè la compatibilità urbanistica delle opere abusivamente realizzate prevista dall’art. 32, comma 27 lett. d) del d.l. 269 del 2003.
Analogamente, del tutto irrilevante è la modificazione della previsione dell’art. 32 della l. 47 del 1985 disposta dall’art. 32, comma 43 del d.l. 269 del 2003; a prescindere dal fatto che la disposizione in discorso ha un campo di operatività ben maggiore dei vincoli previsti dall’art. 32, comma 27 lett. d) del d.l. 269 del 2003 (si vedano, ad es., i vincoli urbanistici relativi alla destinazione ad edifici pubblici o a spazi pubblici previsti dall’art. 32, 2° comma lett. b) della l. 47 del 1985), si è già rilevato come il parere di compatibilità delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo mantenga rilevanza nella nuova sistematica, con riferimento alle ipotesi in cui l’istanza di condono sia ammissibile, per effetto proprio della compatibilità urbanistica delle opere abusivamente realizzate.
Sostanzialmente ininfluente ai fini della risoluzione della questione che ci occupa è poi la sentenza della Corte costituzionale 10 febbraio 2006 n. 49 (ed in particolare, il punto 9.1. della motivazione); la decisione in discorso si è, infatti, occupata di una previsione (l’art. 3, comma 1 della l. r. Lombardia 3 novembre 2004 n. 31 che recita: «nelle aree soggette a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, nonché dei beni ambientali e paesaggistici, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora il vincolo comporti inedificabilità assoluta e sia stato imposto prima dell'esecuzione delle opere») che non è assolutamente in contrasto, a differenza di altre previsioni, con la sistematica sopra richiamata (e la circostanza è confermata dallo stesso svolgimento della vicenda che ha visto la Regione Lombardia e l’Avvocatura dello Stato concordare sull’assoluta coerenza della normativa regionale con la normativa statale).
Sempre con riferimento alla normativa regionale, la Sezione non può mancare di rilevare la sostanziale irrilevanza delle modificazioni disposte, dall’art. 4 della l.r. Puglia 3 novembre 2004 n. 19, all’art. 2, 1° comma della l.r. 23 dicembre 2003 n. 28; anche dopo l’eliminazione dell’inciso che escludeva la sanabilità degli abusi realizzati su aree «soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della L. n. 47/1985», la legislazione regionale si limita, infatti, a recepire la legislazione statale e non prevede soluzioni normative che possano superare la limitazione prevista dall’art. 32, 27° comma lett. d) del d.l. 269 del 2003 (il riferimento alla legislazione regionale è quindi sostanzialmente superfluo al fine della risoluzione della problematica che ci occupa).
Quanto sopra rilevato, in ordine alla particolare natura di bilanciamento di interessi del condono edilizio, esclude poi che possano esplicare un qualche ruolo nella vicenda (per la verità, secondo meccanismi giuridici non del tutto chiariti) provvedimenti di sanatoria o autorizzatori caratterizzati da diversi presupposti e finalità, come:
1) l’accertamento di compatibilità paesaggistica previsto dall’art. 1, 37° comma della l. 15 dicembre 2004 n. 308 (in questo senso, T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 13 gennaio 2006 n. 651; sez. VI 8 febbraio 2007 n. 963); istituto, per di più, finora prevalentemente riferito dalla giurisprudenza ai soli effetti penali (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI 8 febbraio 2007 n. 963) ed agli abusi non costituenti volumetria (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 2 gennaio 2006 n. 19);
2) l’accertamento di compatibilità paesaggistica previsto dall’art. 167, 4° comma del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42; istituto oggi operativo anche sul piano amministrativo, per effetto della nuova previsione dell’art. 146, 12° comma del d.lgs. 42 del 2004 (come modificato dall'art. 16 del d.lgs. 24 marzo 2006 n. 157), ma di applicazione comunque limitata alle sole opere che non abbiano «determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati»;
3) gli accertamenti di compatibilità paesaggistica previsti dall’art. 182, comma 3 bis del d.lgs. 42 del 2004 (come modificato dall'art. 29 del d.lgs. 24 marzo 2006 n. 157), destinati ad operare con esclusivo riferimento ai «procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilità della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento» e, quindi, nella sola fase transitoria dell’entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio e con precise limitazioni temporali e contenutistiche (limitazioni che escludono comunque l’applicabilità dell’istituto alla presente fattispecie).
Venendo all’esame della fattispecie concreta, deve, in primo luogo, rilevarsi come la stessa parte ricorrente individui i vincoli presenti sull’area in questione nel «vincolo paesaggistico e …. idrogeologico», si tratta, quindi, di vincoli sicuramente riportabili alla previsione limitativa dell’art. 32, 27° comma lett. d) del d.l. 30 settembre 2003 n. 269 (conv. in l. 24 novembre 2003 n. 326).
A questo proposito, la Sezione ritiene necessario operare solo due precisazioni, relative alla problematica dell’individuazione dei vincoli rilevanti ai fini della previsione limitativa dell’art. 32, 27° comma lett. d) del d.l. 30 settembre 2003 n. 269.
La prima precisazione attiene alla necessità di riferire la previsione in questione, non solamente a singoli immobili vincolati per effetto di un provvedimento puntuale, ma alle aree rientranti nelle definizioni tipologiche previste dai provvedimenti di tutela; del resto, la soluzione è già stata affermata dalla giurisprudenza che ha rilevato come, «nella sua onnicomprensività, la legge non fa riferimento alcuno a vincoli imposti in individuo, e, al contrario, il riferimento espresso ai vincoli ambientali, paesistici, idrogeologici induce viceversa ad escludere che il legislatore si sia riferito a vincoli imposti su singoli beni e che invece abbia consapevolmente optato per una più rigida tutela di beni sensibili quali quelli attinti - genericamente - da vincoli ambientali e paesistici per la stessa rilevanza degli interessi sottesi» (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 16 marzo 2006 n. 3043).
La seconda riguarda la stessa struttura della norma che opera un rinvio ai «vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali» e, quindi, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, non attribuisce rilevanza ai soli vincoli imposti direttamente dalla legge, ma anche ai vincoli istituiti, sulla base di una previsione di legge, attraverso la mediazione di un provvedimento amministrativo, come nel caso del P.U.T.T. Paesaggio vigente nella Regione Puglia (approvato con delib. G.R. Puglia 15.12.2000 n. 1748 ed emanato in applicazione delle previsioni degli artt. 4 e 8 della l.r. 31.5.1980 n. 56 e dell’art. 146, 1° comma del d.lgs. 29.10.1999 n. 490; si veda, a questo proposito, la delib. G.R. Puglia 30.9.2002 n. 1422) ed in generale, dei piani paesaggistici oggi previsti dall’art. 143 e 156 del d.lgs. n. 42 del 2004.
Per quello che riguarda la conformità urbanistica delle opere oggetto di sanatoria, la Sezione deve rilevare come la soluzione seguita dall’Amministrazione comunale di Gallipoli sia sostanzialmente immune da censure; trattandosi di istanza di sanatoria riferita alla tipologia 1 («opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici») dell’Allegato 1 al d.l. 30 settembre 2003 n. 269 (conv. in l. 24 novembre 2003 n. 326), la non conformità delle opere oggetto di sanatoria alla disciplina urbanistica è, infatti, in re ipsa e deriva dalle stesse dichiarazioni rese dalla parte ricorrente in sede di presentazione della domanda di condono.
Con riferimento alle censure di cui ai punti 5, 6, 7 e 8 del ricorso, è poi sufficiente rilevare che:
1) è del tutto irrilevante il fatto che l’area in questione sia urbanizzata;
2) del pari irrilevante è il fatto che, sull’area in questione, sia già stata autorizzata la realizzazione di una lottizzazione, quando manchi il titolo autorizzatorio per le opere oggetto di sanatoria;
3) le modeste dimensioni del vano oggetto di sanatoria (m. 4,10 x 4,40) non assumono alcuna rilevanza, trattandosi, con tutta evidenza, di opere soggette all’obbligo di munirsi del permesso di costruire e non sanabili per effetto di quanto sopra rilevato in ordine al divieto di condonare opere, realizzate in zona vincolata e non conformi alla strumentazione urbanistica.
In definitiva, il ricorso R.G. n. 528/2006 è infondato nel merito e deve pertanto essere rigettato; nulla sulle spese, non essendosi costituita l’Amministrazione comunale di Gallipoli.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, III Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sui ricorsi in premessa, così provvede, previa loro riunione:
-dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso R.G. n. 1532/2005;
-rigetta, in quanto infondato nel merito, il ricorso R.G. n. 528/2006.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Lecce, in camera di consiglio il 22 marzo 2007.
Dott. Marcella Colombati – Presidente
Dott. Luigi Viola – Estensore
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Pubblicato mediante deposito
in Segreteria il 20.4.2007
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