Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n.4 -2007 - © copyright

T.A.R. VALLE D'AOSTA - AOSTA - Sentenza 14 febbraio 2007 n. 38
Pres.P. Turco Est.M. Filippi
A. Bombelli ed altra (Avv.ti M. Bertignono ed L. Ghezzo) contro il Comune di Courmayeur e la Regione Valle d'Aosta (non costituiti)


1. Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi e condono – Domanda di condono - Immobile sottoposto a vincolo (paesistico) – Termine previsto per la formazione del silenzio-assenso dal comma 37, dell’articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 - Si interrompe con la comunicazione di preavviso di rigetto di cui all’rt. 10 bis L. 241/90

 

2. Edilizia ed urbanistica - Abusi edilizi e condono - Art. 32, comma 27, lett. d, del decreto-legge n. 269 del 2003 - Consente la sanatoria di abusi edilizi realizzati su immobili vincolati per i quali sia intervenuto il parere favorevole della competente Autorità di tutela (art. 32 della legge n. 47) - Conformità con la normativa urbanistica di quanto realizzato abusivamente – Non è necessaria – Diniego - Illegittimità

1. In tema di condono di immobile sottoposto a vincolo (paesistico) il termine di 24 mesi previsto per la formazione del silenzio-assenso dal comma 37, dell’articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 si interrompe con la comunicazione di preavviso di rigetto di cui all’rt. 10 bis L. 241/90

 

2. In tema di condono la disciplina introdotta dall’art. 32, comma 27, lett. d, del decreto-legge n. 269 del 2003 consente la sanatoria di abusi edilizi realizzati su immobili vincolati per i quali sia intervenuto il parere favorevole della competente Autorità di tutela (art. 32 della legge n. 47) - sempre che il vincolo imposto non comporti l’assoluta inedificabilità (art. 33 della legge n. 47) – a prescindere dalla conformità o meno, con la normativa urbanistica, di quanto realizzato abusivamente. Ne consegue, nel caso di specie, l’illegittimità del diniego in quanto fondato sull’errato presupposto che la disciplina statale non consentisse la sanabilità di interventi in contrasto con le norme degli strumenti urbanistici.


RRPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 76 del 2006, proposto da:
Angelo Bombelli e Nicoletta La Spina, rappresentati e difesi dagli avv. Marco Bertignono e Laura Ghezzo, presso il cui studio in Aosta, via G. Frutaz, n. 1, hanno eletto domicilio;

contro



 

Comune di Courmayeur, in persona del Sindaco in carica, non costituitosi in giudizio; Regione Valle D'Aosta, in persona del Presidente in carica, non costituitasi in giudizio;

 


per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 7396, del 9 maggio 2006, a firma del Responsabile dell'Ufficio tecnico urbanistico comunale, nella parte in cui respinge l'istanza di condono edilizio "in riferimento alle difformità eseguite ai piani fuori terra del fabbricato";
- di ogni altro atto comunque connesso, compresi, se ed in quanto possa occorrere, il parere della Commissione edilizia comunale del 6 dicembre 2005; le "Linee Guida Esplicative relative all'applicazione della L.R. 1/2004"; la delibera della Giunta regionale n. 3872 del 2 novembre 2004 di approvazione delle Linee Guida, nonché la circolare regionale esplicativa del 3 dicembre 2004, con espressa riserva di motivi aggiunti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2007 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



1. – I ricorrenti – in qualità di proprietari del fabbricato unifamiliare sito in Courmayeur, località Entreves, sottoposto a vincolo paesistico – impugnano il provvedimento prot. n. 7396, del 9 maggio 2006, a firma del Responsabile dell'Ufficio tecnico urbanistico comunale, nella parte in cui respinge l'istanza di condono edilizio presentata il 1° dicembre 2003.
2. - Nel ricorso si espone in fatto quanto segue:
- in data 31 dicembre 2002 veniva ultimato l’intervento di ristrutturazione;
- in data 6 febbraio 2003 il Sindaco comunicava l’avvio del procedimento per l’emissione di ordinanza di demolizione con riguardo ad alcune opere ritenute difformi dal titolo (aumento della superficie dei locali interrati e maggiore volumetria del fabbricato realizzato rispetto a quanto previsto dal progetto approvato);
- in data 7 luglio 2003 veniva presentata domanda di concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 84, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11;
- in data 6 ottobre 2003 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunicava che, previo parere favorevole del Servizio Tutela del Paesaggio, sarebbero state sanabili solo le opere realizzate al piano seminterrato;
- in data 1° dicembre 2003, anche in considerazione delle indagini penali nel frattempo avviate dalla Procura della Repubblica di Aosta, i ricorrenti (come i costruttori e il direttore dei lavori) hanno presentato istanza di condono edilizio - ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, successivamente convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326 - con riguardo agli interventi abusivi realizzati fuori terra;
- in data 10 febbraio 2004 il Servizio Beni Paesaggistici della Regione Valle d’Aosta ha espresso parere favorevole sulla domanda di sanatoria;
- in data 31 gennaio 2005, veniva presentata al Servizio tutela del paesaggio della Regione, in via cautelativa, domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 1, commi 37, 38, 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308;
- in data 23 dicembre 2005 il Responsabile dell’Ufficio, richiamando il parere della Commissione Edilizia 6 dicembre 2005, comunicava ai ricorrenti il preavviso di rigetto, in parte qua, della domanda di condono;
- in data 23 gennaio 2006 i ricorrenti hanno presentato osservazioni ai sensi dell’art. 10 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- infine, in data 9 maggio 2006 – con il provvedimento oggetto di impugnazione - il Responsabile dell’Ufficio, ritenute non condivisibili le osservazioni dei ricorrenti, ha respinto l’istanza di condono edilizio con riguardo alla parte della domanda relativa alla sanatoria delle difformità eseguite ai piani fuori terra dell’edificio.
3. - Le Amministrazioni intimate – Comune di Courmayeur e Regione Valle d'Aosta – non si sono costituite in giudizio.

DIRITTO



1. – Con la prima censura, anticipata nelle osservazioni al preavviso di (parziale) rigetto della domanda di condono, si lamenta l’illegittimità del diniego perché il titolo si sarebbe formato per via di silenzio-assenso: sulla domanda presentata dai ricorrenti il 1° dicembre 2003, si sostiene, l’Amministrazione ha mantenuto il silenzio per oltre 24 mesi, sicché si sarebbe formato il titolo tacito secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 37, del richiamato decreto-legge n. 269 del 2003 (recepito nei medesimi termini dalla legge regionale 5 febbraio 2004, n. 1), non potendo valere – ad interrompere i termini per la formazione del silenzio-assenso - la comunicazione inviata dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.
La censura non è fondata.
Come esattamente rilevato dal Comune in risposta alle osservazioni presentate dai ricorrenti, alla data in cui è stato emanato il provvedimento impugnato (9 maggio 2006) il termine di 24 mesi previsto per la formazione del silenzio-assenso dal comma 37, dell’articolo 32 del decreto-legge n. 269, non era ancora decorso perché interrotto dalla comunicazione del preavviso di rigetto.
Va subito osservato, come gli stessi ricorrenti sottolineano, che - trattandosi di immobile sottoposto a vincolo (paesistico) – il termine per la formazione tacita del provvedimento decorre non dalla presentazione della domanda di condono, ma dal giorno in cui l’Amministrazione competente alla tutela del vincolo ha espresso parere favorevole alla sanabilità dell’abuso (10 febbraio 2004).
Ma ciò che rileva è che il termine si è interrotto con la comunicazione del preavviso di rigetto: l’art. 10 bis stabilisce infatti che tale atto “interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine” di dieci giorni assegnato agli istanti per presentare osservazioni e documenti.
Né può ritenersi, come sostengono i ricorrenti, che il legislatore – nonostante il nomen juris – abbia inteso disporre la sospensione e non l’interruzione del termine.
Una tale interpretazione non può essere seguita perché la disposizione precisa che, dopo la presentazione delle osservazioni o comunque decorsi i dieci giorni assegnati all’interessato, il termine “inizia nuovamente a decorrere”, così rendendo evidente che il riferimento all’istituto dell’interruzione è voluto.
D’altra parte - con riguardo all’ipotesi che, come nella specie, l’interessato abbia presentato osservazioni sul preavviso di rigetto - la scelta del legislatore non può essere considerata manifestamente illogica, tenuto conto che l’approfondita valutazione del contenuto delle osservazioni potrebbe comportare il rinnovo dell’intera fase istruttoria.
2. – E’ invece fondata la seconda censura.
Come si legge nella motivazione del provvedimento impugnato, la domanda di condono è stata respinta “considerata la mancanza di conformità urbanistica . . . e visto il punto 27, lett. d) art. 32 D.L. 30.1.2003 n. 269”.
Il diniego si fonda dunque sul presupposto che la disciplina statale non consenta la sanabilità di interventi che siano in contrasto con le norme degli strumenti urbanistici: in relazione a tale contrasto - già accertato in sede di esame della domanda di sanatoria “ordinaria”, accolta solo con riguardo ad una parte dell’intervento abusivo (piano interrato) – dovrebbe ritenersi che “il parere reso il 10.02.2004 dal Servizio Beni Paesaggistici della Regione Valle d’Aosta sulla domanda di sanatoria presentata ai sensi art. 84 L.R. 11/98 non rileva ai fini della sanatoria ex legge 326/03”.
Il presupposto da cui muove il Comune è errato.
La disposizione della disciplina statale (art. 32, comma 27, lett. d, del decreto-legge n. 269 del 2003) – più volte richiamata nella motivazione del diniego – stabilisce che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora. . . siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
L’inciso con cui si apre la disposizione – che fa salva la disciplina dettata dalla legge n. 47 del 1985 sulla condonabilità degli abusi realizzati su immobili vincolati – non consente di condividere l’interpretazione seguita dal Comune e di ritenere che il contrasto dell’intervento abusivo con le norme urbanistiche o le prescrizioni degli strumenti urbanistici sia sufficiente ad escluderne la sanabilità, anche nel caso in cui, come nella specie, l’Amministrazione competente alla tutela del vincolo si sia espressa in senso favorevole al condono.
La disciplina fatta salva dal nuovo sistema consente infatti la sanatoria di abusi edilizi realizzati su immobili vincolati per i quali sia intervenuto il parere favorevole della competente Autorità di tutela (art. 32 della legge n. 47) - sempre che il vincolo imposto non comporti l’assoluta inedificabilità (art. 33 della legge n. 47) – a prescindere dalla conformità o meno, con la normativa urbanistica, di quanto realizzato abusivamente.
Poiché nella specie il vincolo paesaggistico imposto sull’area de qua non ne comporta l’inedificabilità, non può sostenersi che ricorra l’ipotesi di radicale insanabilità prevista dal richiamato articolo 33: sicché – intervenuto il favorevole parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo – deve ritenersi che sussistano i presupposti per l’accoglimento della domanda, pur trattandosi di un intervento che contrasta con la normativa urbanistica.
Una diversa conclusione – oltre a porsi in contrasto con la lettera della disposizione, che fa salva la disciplina dettata dall’art. 32 della legge n. 47 del 1985 – non sarebbe né logica, né coerente con il sistema: la scelta del legislatore di dettare misure urgenti “per la definizioni degli illeciti edilizi” (secondo il titoletto dell’art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003) non sarebbe infatti ragionevole se la disciplina introdotta non consentisse di aggiungere alcuna ipotesi di sanabilità ulteriore oltre a quella già prevista, a regime, dalla sanatoria ordinaria di cui all’art. 13 della legge n. 47 del 1985 - disciplinata, negli stessi termini, dal legislatore regionale – che presuppone la conformità alla disciplina urbanistica del manufatto realizzato abusivamente.
Né si può ritenere – come si osserva, anche se in formula dubitativa, nella motivazione del diniego - che, nella specie, il parere favorevole espresso dal Servizio Beni Paesaggistici della Regione Valle d’Aosta non sia rilevante nel procedimento in questione perché espresso nell’ambito del diverso procedimento volto al rilascio della sanatoria “ordinaria” (ai sensi dell’art. 84 della legge regionale n. 11 del 1998): l’identità soggettiva ed oggettiva che contraddistingue i due atti consente di ritenere acquisito il parere favorevole anche nel procedimento per il rilascio del condono.
3. - Il ricorso va dunque accolto e per l’effetto va annullato il provvedimento impugnato.
Con riguardo agli altri atti impugnati, non v'é luogo a decidere in quanto dichiaratamente impugnati per mero tuziorismo.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e delle competenze di giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il diniego di condono prot. n. 7396 del 9 maggio 2006;
Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2007 con l'intervento dei signori:
Paolo Turco, Presidente
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore
Rosaria Trizzino, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/02/2007



 

 
Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento