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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 22 marzo 2007 n. 474
G. Vacirca Pres. E. Di Santo Est.
La Fortezza S.p.A. (Avv. Prof. A. Carullo ed Avv. R. Salimbeni) contro il Ministero Attività Culturali e Ambientali – Biblioteca nazionale centrale di Firenze – (Avvocatura dello Stato) e nei confronti della Kardex-Te.Co S.p.A. (Avv.ti M. Audisio e N. Felli)


Contratti della P.A. – Fornitura sopra soglia – Utilizzo della trattativa privata in luogo della necessaria procedura concorsuale – Illegittimità dell’intera procedura di gara - Risarcimento del danno da lucro cessante ad una partecipante determinato sul 10 % della sua offerta - Generica ed astratta possibilità che detta impresa restasse aggiudicataria dell’appalto, in misura uguale a qual si voglia altra Impresa che avesse partecipato alla procedura concorsuale – Non consente il risarcimento di tale tipo di danno

Nel caso di illegittimità che abbia investito l’intera procedura di gara, atteso che trattandosi di una fornitura per un importo superiore alla soglia comunitaria la scelta del contraente non poteva aver luogo mediante trattativa privata ma necessariamente attraverso una procedura concorsuale, non può essere riconosciuto il risarcimento del danno da lucro cessante ad una partecipante, determinato sul 10 % della sua offerta. Difatti considerato il gran numero di imprese che avrebbero potuto partecipare alla gara e l’incertezza circa il criterio di aggiudicazione (ben potendo l’applicazione di criteri matematici diversi rispetto a quelli utilizzati nella procedura negoziata portare a risultati difformi da quelli cui l’Amministrazione era pervenuta nella trattativa privata) sussiste solo una generica ed astratta possibilità che detta impresa restasse aggiudicataria dell’appalto, in misura uguale a qual si voglia altra Impresa che avesse partecipato alla procedura concorsuale.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

n° 474/07 REG. DEC.
n° 1447/98 REG. RIC.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
SEZIONE PRIMA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1447/1998 proposto da

 

La Fortezza S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing. Vittorio Boldrini rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. Antonio Carullo e dall’Avv. Renato Salimbeni ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Salimbeni, sito in Firenze, via degli Artisti, n. 20;

 

contro

 

il Ministero Attività Culturali e Ambientali (già Ministero per i beni culturali e ambientali) – Biblioteca nazionale centrale di Firenze - in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore - rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliati presso gli Uffici dell’Avvocatura, siti in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4;

 

e nei confronti

 

della Kardex-Te.Co S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Audisio e Nicoletta Felli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Felli, sito in Firenze, via Zara, n. 7;

 

PER L’ANNULLAMENTO
- del provvedimento di aggiudicazione della gara per la fornitura di “Torre Libraria B.N.C.F. scaffalature compatte” presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, ignoto allo stato, alla ricorrente; degli atti presupposti in particolare di quelli relativi all’attribuzione dei punteggi alla ditta risultata aggiudicataria e di cui si é avuta conoscenza con nota prot. 1026 del 27.02.98 ricevuta in data 06.03.98;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in particolare degli atti di gara e dei provvedimenti di approvazione degli stessi eventualmente adottati, allo stato sconosciuti;
E PER LA CONDANNA
al risarcimento del danno subito;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del giudizio delle Amministrazioni resistenti;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 28 febbraio 2007 – relatore il Consigliere Eleonora Di Santo – i difensori della ricorrente e delle Amministrazioni resistenti, nessuno comparso per la controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

La ricorrente é stata invitata dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze – nell’ambito della procedura negoziata da quest’ultima attivata per la scelta del proprio contraente - affinché formulasse la propria migliore offerta per la fornitura di una torre libraria a scaffalature compatte.
L’appalto veniva aggiudicato alla Kardex S.p.A. cui erano stati attribuiti punti 86,97 contro gli 85,87 punti attribuiti a La Fortezza.
Con il ricorso notificato il 5 maggio 1998 La Fortezza S.p.A. ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione della gara per la fornitura di “Torre Libraria B.N.C.F. scaffalature compatte” e questo Tribunale, con sentenza del 15 dicembre 1999, n. 1056, ha accolto il ricorso ed annullato i provvedimenti impugnati, mentre ha respinto la richiesta di risarcimento danni formulata dalla ricorrente per carenza di giurisdizione, in quanto tale richiesta risarcitoria era stata formulata – nella forma dell’integrazione delle conclusioni – in data anteriore alla attribuzione al Giudice Amministrativo della giurisdizione in materia di risarcimento danni.
Avverso tale sentenza, l’odierna ricorrente ha proposto impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato, la cui sezione sesta - con decisione n. 2646, depositata il 25 maggio 2005 – ha accolto l’appello, ritenendo sussistente la giurisdizione del Giudice Amministrativo in relazione alla domanda risarcitoria, e, per l’effetto ha disposto il rinvio dinanzi a questo Tribunale, giusta quanto previsto dall’art. 35 della legge n. 1034 del 1971.
Con ricorso notificato in data 4 gennaio 2006 la ricorrente ha riassunto il giudizio dinanzi a questo Tribunale, insistendo per l’accoglimento del ricorso, con espresso riferimento alla domanda risarcitoria avanzata.
Le Amministrazioni resistenti hanno prodotto memoria con la quale hanno contestato che possa essere riconosciuto alla ricorrente il mancato utile nella misura del dieci per cento dell’ammontare dell’appalto, poiché l’annullamento della aggiudicazione era stato disposto in conseguenza di vizi puramente formali, dovendosi – in tale ipotesi, in cui si tratta di mera perdita della chance – essere determinata l’entità del pregiudizio risarcibile in ragione delle concrete possibilità di aggiudicazione dell’appalto. Inoltre, le Amministrazioni resistenti hanno contestato la possibilità di una estensione analogica – anche al settore delle forniture – della disposizione valida per gli appalti di lavori che indica l’utile dell’Impresa nella percentuale del dieci per cento della sommatoria dei costi, incrementati delle spese generali. Da ultimo, le Amministrazioni resistenti hanno contestato la possibilità di un riconoscimento in favore della ricorrente di qual si voglia importo per attività di progettazione per la presentazione dell’offerta e per le spese generali sostenute per la partecipazione alla trattativa privata. Tale titolo di danno, infatti, dovrebbe ritenersi ricompreso in quello relativo al mancato utile che sarebbe derivato alla ricorrente dall’esecuzione della fornitura.
Con apposita memoria, la ricorrente ha dedotto in ordine alle argomentazioni svolte dalle Amministrazioni resistenti.
La Fortezza ha affermato che nell’impossibilità di dimostrare ex post la propria vittoria, la situazione tutelabile e risarcibile è solo quella della chance, cioè la possibilità di conseguire l’aggiudicazione della gara. La ricorrente ha affermato che essa avrebbe certamente conseguito l’aggiudicazione automatica ove la controinteressata non avesse già ultimato la fornitura.
La colpa dell’Amministrazione sarebbe in re ipsa e la ricorrente ha sostenuto che la violazione che ha poi determinato l’annullamento della intera procedura di gara "è stata commessa in un quadro di riferimenti normativi e giuridici inequivocabili ed agevolmente percepibili nella loro portata vincolante tali da palesare la negligenza del provvedimento viziato".
Per quanto attiene all’ammontare del danno, la ricorrente ha richiesto il mancato utile nella misura del dieci per cento dell’offerta economica risultata oggetto di aggiudicazione, inteso come utile presunto. Più precisamente, la ricorrente ha richiesto, a titolo di lucro cessante, la somma di € 23.460,57, pari al dieci per cento del valore della fornitura. Inoltre, La Fortezza ha richiesto a titolo di danno emergente la somma di € 45.000,00 - di cui € 9.000,00 "per costi di progettazione per studio, disegno, preventivazione, redazione offerta e certificazioni"; € 35.000,00 "materiale ordinato, pari a circa 1% del materiale residuo nel magazzino" ed € 1.000,00 per "costo di sopralluogo" - nonché il risarcimento, da liquidare in via equitativa, per la perdita della chance, legata alla impossibilità di far valere nelle future contrattazioni, il requisito economico legato alla esecuzione della fornitura.
Sulla sommatoria degli importi richiesti, La Fortezza ha richiesto anche il riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, al tasso vigente all’epoca della stipulazione del contratto.
Il Collegio rammenta preliminarmente che l’importo offerto dalla ricorrente nella trattativa privata de qua è stato pari ad € 234.608,29.
Il Collegio, peraltro, non ignora la cospicua giurisprudenza che pur in un breve periodo di tempo s’è formata sul tema del risarcimento del danno in caso di mancata aggiudicazione di un appalto, ma osserva che essa – nel caso in esame – non può trovare applicazione, in ragione degli elementi di specificità della fattispecie concreta. Nel caso de quo, infatti, l’illegittimità ha investito l’intera procedura di gara, atteso che la scelta del contraente non poteva aver luogo mediante trattativa privata, ma necessariamente attraverso una procedura concorsuale, trattandosi di una fornitura per un importo superiore alla soglia comunitaria. In tale situazione, pertanto, non può essere condivisa l’affermazione della ricorrente secondo la quale essa sarebbe stata certamente aggiudicataria della fornitura ove la controinteressata non l’avesse già eseguita. Infatti, ove la controinteressata non avesse già eseguito la fornitura, la corretta procedura di scelta del contraente, in sede di rinnovazione dell’attività amministrativa a seguito della sentenza di annullamento, avrebbe imposto di indire una procedura concorsuale – asta pubblica, licitazione privata – per l’aggiudicazione dell’appalto e ad essa, si deve presumere, avrebbero potuto partecipare quanto meno le venticinque Imprese invitate dall’Amministrazione alla trattativa privata, se non un numero ancora maggiore. Ne deriva che l’elevato numero dei soggetti che avrebbero potuto partecipare ad una gara legittimante indetta per l’affidamento della fornitura, rende del tutto inattendibile l’assunto della ricorrente circa la certezza di una aggiudicazione ad essa dell’appalto.
Ne deriva che – ai fini risarcitori – appare davvero difficile ritenere che il lucro cessante possa essere determinato sulla scorta dell’applicazione all’importo offerto dalla ricorrente, della percentuale del dieci per cento che – in materia di opere pubbliche – costituisce l’utile presunto dell’appaltatore. Un siffatto riconoscimento, infatti, presupporrebbe una ragionevole certezza – che difetta del tutto – circa l’affidamento dell’appalto a La Fortezza. Nel caso in esame, non sussisteva neppure una apprezzabile probabilità che la ricorrente restasse aggiudicataria dell’appalto, atteso il gran numero di imprese che avrebbero potuto partecipare alla gara e l’incertezza circa il criterio di aggiudicazione, ben potendo l’applicazione di criteri matematici diversi rispetto a quelli utilizzati nella procedura negoziata portare a risultati difformi da quelli cui l’Amministrazione era pervenuta nella trattativa privata. Si può ammettere, quindi, che sussistesse solo una generica ed astratta possibilità che La Fortezza restasse aggiudicataria dell’appalto, ma in misura non maggiore di quella che caratterizzava la posizione di qual si voglia altra Impresa che avesse partecipato alla procedura concorsuale.
Ad avviso del Collegio, tale situazione non consente il riconoscimento di alcun risarcimento per lucro cessante.
Ritiene il Collegio che non possa trovare accoglimento neanche la domanda relativa al danno emergente, che la ricorrente ha determinato in € 45.000,00, di cui – come innanzi indicato - € 9.000,00 "per costi di progettazione per studio, disegno, preventivazione, redazione offerta e certificazioni"; € 35.000,00 "materiale ordinato, pari a circa 1% del materiale residuo nel magazzino" ed € 1.000,00 per "costo di sopralluogo".
Occorre preliminarmente sottolineare che in sede di risarcimento del danno costituisce preciso onere gravante in capo a chi detto risarcimento richieda, fornire la prova del danno subito, giusta l’art. 2697 cod. civ..
Nel caso in esame, La Fortezza non ha fornito alcuna attendibile prova in relazione ad alcuno dei tre importi che compongono il “danno emergente” del quale essa ha chiesto il risarcimento. Innanzi tutto non costituisce prova adeguata del costo del materiale ordinato – in relazione al quale la ricorrente ha richiesto € 35.000,00 – il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 1998 dal quale risultano solo alcuni dati correlati a materie prime, ai prodotti in corso di lavorazione ed ai prodotti finiti e merci. Peraltro, non solo il bilancio d’esercizio indicato non fornisce alcun dato che sia immediatamente riconducibile all’appalto oggetto del presente procedimento, ma quand’anche così non fosse non potrebbe comunque trovare tutela risarcitoria il comportamento del concorrente che prima ancora di conoscere l’esito della gara provveda ad acquisire i materiali occorrenti per l’esecuzione dell’ipotetico contratto.
La Fortezza non ha, inoltre, fornito alcuna prova in ordine alla richiesta di € 9.000,00 "per costi di progettazione per studio, disegno, preventivazione, redazione offerta e certificazioni" né in relazione a quella di € 1.000,00 per "costo di sopralluogo". Tale circostanza preclude il riconoscimento di ogni importo.
Infine, ritiene il Collegio non possa riconoscersi alcunché – neppure in via equitativa – in ordine alla richiesta risarcitoria correlata all’impossibilità di far valere, nelle future contrattazioni, il requisito economico derivante dall’esecuzione dell’appalto. È infatti evidente che anche in tale caso l’insussistenza di una apprezzabile probabilità di restare aggiudicataria dell’appalto preclude la risarcibilità di tale voce di danno.
L’istanza risarcitoria va, pertanto, respinta.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente procedimento.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana - Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, respinge la domanda di risarcimento danni.
Spese compensate.

 

Così deciso in Firenze, in Camera di Consiglio, il 28 febbraio 2007, con l'intervento dei signori:
Giovanni Vacirca Presidente
Saverio Romano Consigliere
Eleonora Di Santo Consigliere rel. est.

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 MARZO 2007
Firenze, lì 22 MARZO 2007



 

 

 
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