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| n.4 -2007 - © copyright |
T.A.R.
PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 3 aprile 2007 n.
1492
Antonio Cavallari - Presidente, Tommaso Capitanio -
Estensore
Centro di Fisioterapia di Cecilia Surace & C. s.a.s.
(avv. E. Sticchi Damiani) c. Azienda USL LE/1 (avv. S. Rossi),
Gestione Liquidatoria USL LE/6 e altro (avv. S. Rossi) |
1. Fallimento e procedure concorsuali – Divieto ex artt.51 e 201, r.d. n.267 del 1942 – Giudizi di cognizione proposti di fronte al giudice amministrativo – Non opera. |
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2. Responsabilità e risarcimento – Responsabilità della p.a. – Esistenza di un rapporto tra privato e p.a. – Rottura del rapporto a causa di un atto illegittimo – Responsabilità di natura contrattuale. |
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3. Igiene e sanità – Medici e personale sanitario – Art. 4 comma 7, l. n.412 del 1991 – Regime di incompatibilità del rapporto di impiego – Vale per tutte le attività esterne che possono dar luogo ad un conflitto di interessi. |
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1.
Il divieto di cui agli artt. 51 e 201, r.d. 16 marzo 1942
n.267, concerne le procedure esecutive in genere, nonché
le azioni di cognizione di competenza dell’a.g.o.,
e non anche i giudizi di cognizione proposti di fronte al
giudice amministrativo. |
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2.
In vicende nelle quali fra privato e p.a. esiste già
un rapporto che, pur fondandosi su un provvedimento e non
(o non solo) su un contratto, è assimilabile ad un
rapporto contrattuale, la rottura del rapporto causata dall’adozione
di un atto illegittimo (revoca, annullamento d’ufficio,
abrogazione, decadenza) genera in capo al soggetto pubblico
una responsabilità di natura contrattuale o, quantomeno,
da contatto sociale qualificato. |
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3.
La disposizione di cui all’art. 4 comma 7, l. 30 dicembre
1991 n.412, stabilisce il principio per il quale il rapporto
di impiego dei medici con il SSN è incompatibile
con tutte le attività professionali esterne –
siano esse svolte singolarmente o in forma associata –
che possano dar luogo ad un conflitto di interessi. |
REPUBBLICA
ITALIANA
In nome del popolo italiano |
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Registro
Decis.: 1492/07
Registro Generale: 335/2005 |
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Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Seconda Sezione di Lecce |
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nelle
persone dei signori Magistrati: ANTONIO CAVALLARI, Presidente;
TOMMASO CAPITANIO, Referendario, relatore; PATRIZIA MORO
– Referendario |
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ha
pronunciato la seguente |
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SENTENZA |
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sul
ricorso n. 335/2005, proposto da |
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“Centro
di Fisioterapia di Cecilia Surace & C.” S.a.s.,
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
e difesa dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio
eletto presso lo studio del medesimo in Lecce, Via 95°
Reggimento Fanteria, 9 |
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contro |
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Azienda
USL LE/1, in persona del Direttore Generale p.t., |
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Gestione
Liquidatoria USL LE/6 e Gestione Liquidatoria USL LE/7,
in persona del Commissario Liquidatore p.t.,
rappresentate e difese dall’avv. Stefano Rossi, con
domicilio eletto presso l’ufficio legale dell’AUSL
LE/1, in Lecce, Via Miglietta, 5 |
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per
l'accertamento e la declaratoria
del diritto della società ricorrente al risarcimento
dei danni subiti a causa dell’illegittima revoca delle
convenzioni esterne per la branca di fisiokinesiterapia,
a suo tempo stipulate con le USL LE/6 e LE/7,
nonché per la condanna
dell’AUSL LE/1, quale soggetto incorporante le predette
USL, al pagamento delle somme dovute a titolo risarcitorio.
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Visto
il ricorso, i relativi allegati e tutti gli atti di causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni
intimate;
Uditi alla pubblica udienza del 14 febbraio 2007 il relatore,
Ref. Tommaso Capitanio, e, per le parti, gli avv. Sergio
De Giorgi, in sostituzione di Sticchi Damiani, e Rossi.
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FATTO |
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1.
Il Centro ricorrente, succeduto nel tempo al Centro di fisioterapia
del dott. Gianfranco Surace e poi al “Centro di Fisioterapia
di Filippo Surace & C.” S.a.s., agisce per conseguire
il risarcimento dei danni ingiusti patiti a causa dei provvedimenti
con cui a suo tempo le soppresse USL LE/6 e LE/7 avevano
revocato le convenzioni in essere con il Centro stesso per
la branca di fisiokinesiterapia, riferitamente alle strutture
sanitarie esistenti a Nardò (USL LE/6) e Galatina
(USL LE/7), sul presupposto che il responsabile pro tempore
delle strutture (il dott. Gianfranco Surace, originariamente
titolare a titolo individuale del rapporto di convenzionamento)
versasse nell’ipotesi di incompatibilità di
cui all’art. 4, comma 7, della L. 30.12.1991, n. 412,
avendo lo stesso in essere un rapporto di lavoro dipendente
con un’altra USL della provincia leccese.
I citati provvedimenti sono stati annullati da questo Tribunale
con le sentenze n. 326/1996 (pronunciata nei confronti dell’USL
LE/6) e n. 5070/2002 (pronunciata nei confronti dell’USL
LE/7), passate in giudicato a seguito di omessa impugnazione
da parte delle Amministrazioni soccombenti.
Pertanto, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della L.
n. 1034/1971, come modificato dall’art. 7 della L.
n. 205/2000, il Centro ricorrente agisce per conseguire
il risarcimento dei danni patiti nel periodo in cui i suddetti
atti illegittimi hanno avuto esecuzione, e precisamente:
- per il periodo dal 1993 al 1998, per la struttura di Nardò
(che è stata riattivata nel 1999, in esecuzione della
sentenza n. 326/1996);
- per il periodo 1993-2004, per la struttura di Galatina.
I danni vengono quantificati in complessivi € 7.194.627,10,
di cui:
- € 3.411.825,50 per i mancati guadagni relativi alla
struttura di Galatina;
- € 585.189,61 per i mancati guadagni relativi alla
struttura di Nardò;
- € 1.199.104,50 a titolo di danno all’immagine
patito dal Centro a causa della chiusura coattiva delle
strutture de quibus;
- € 1.998.507,50 a titolo di perdita delle chances
di potenziamento aziendale, sotto tutti i profili (finanziario,
strumentale, scientifico). |
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2.
Si è costituito il Direttore Generale dell’AUSL
LE/1, anche nella sua qualità di Commissario Liquidatore
delle soppresse USL LE/6 e LE/7, eccependo preliminarmente:
- l’inammissibilità del ricorso nella parte
in cui lo stesso è stato proposto contro enti posti
in liquidazione coatta amministrativa;
- il difetto di legittimazione passiva dell’AUSL,
in quanto le vicende a base della causa risarcitoria riguardavano
le citate USL, dei cui debiti l’Azienda non è
tenuta per legge a rispondere;
- il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
- la prescrizione del credito;
- l’assenza di colpa nell’adozione degli atti
successivamente annullati dal TAR. |
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3.
All’udienza pubblica del 14 febbraio 2007 la causa
è stata trattenuta per la decisione di merito. |
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DIRITTO |
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1.
Il ricorso è ammissibile e in parte fondato, per
le ragioni che di seguito si esporranno, il che impone di
esaminare le eccezioni preliminari formulate dalle Amministrazioni
intimate. |
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1.1.
Per quanto concerne le prime due, le stesse sono infondate,
atteso che:
- a parte il fatto che le norme regionali con cui era stata
disposta la procedura di liquidazione coatta amministrativa
ex R.D. n. 267/1942 delle Gestioni Liquidatorie delle ex
USL sono state dichiarate incostituzionali con la recente
sentenza della Corte Costituzionale 6.2.2007, n. 25 (per
cui il presente ricorso non è inammissibile nella
parte in cui l’azione è stata proposta nei
confronti delle Gestioni Liquidatorie delle soppresse USL),
il divieto di cui agli artt. 51 e 201 della legge fallimentare
concerne le procedure esecutive in genere, nonché
le azioni di cognizione di competenza dell’A.G.O.,
e non anche i giudizi di cognizione proposti di fronte al
giudice amministrativo (e ciò per le ragioni esposte,
fra le altre, nella decisione della Sezione n. 3014/2004,
dalle cui conclusioni non c’è motivo di discostarsi);
- quand’anche l’AUSL LE/1 non fosse legittimata
passiva (ma così non è, per le ragioni che
si esporranno in seguito), il ricorso non è inammissibile,
visto che l’azione è stata proposta anche nei
confronti delle Gestioni Liquidatorie, ossia dei soggetti
succeduti in universum ius alle USL che avevano adottati
gli atti causativi dei danni di cui oggi il Centro ricorrente
chiede il ristoro. |
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1.2.
L’eccezione di difetto di giurisdizione è palesemente
infondata, visto che l’azione risarcitoria proposta
dal Centro ricorrente è consequenziale rispetto alle
azioni impugnatorie a suo tempo proposte avverso gli atti
di revoca delle convenzioni, per cui, ai sensi dell’art.
7 della L. n. 1034/1971 e della sentenza della Consulta
n. 204/2004, di tale azione deve conoscere il giudice amministrativo.
Al riguardo, sono inconferenti i riferimenti della difesa
delle Amministrazioni intimate al fatto che, essendo il
potere speso dalle USL LE/6 e LE/7 in sede di adozione degli
atti poi annullati dal TAR un potere vincolato, ossia non
in grado di degradare ad interesse legittimo il diritto
del Centro ricorrente a svolgere l’attività
sanitaria oggetto di convenzionamento, del risarcimento
di quel diritto dovrebbe conoscere l’A.G.O. L’argomento
non tiene conto del fatto che il vigente criterio di riparto
della giurisdizione (di cui la Corte Costituzionale ha chiarito
il senso nella sentenza n. 204/2004) non è fondato
sulla distinzione fra potere discrezionale (a cui corrisponde
l’interesse legittimo) e potere vincolato (a cui si
oppone un diritto soggettivo), essendo anche quello vincolato
un potere vero e proprio, il cui esercizio è necessario
ai fini della produzione degli effetti voluti dalla norma
attributiva (sul punto, cfr. la decisione dell’Adunanza
Plenaria n. 18 del 1999).
Le altre eccezioni saranno invece esaminate trattando il
merito del ricorso. |
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2.
Come si è detto in precedenza, il Centro ricorrente
invoca il risarcimento del danno ingiusto patito a causa
della impossibilità di esercitare l’attività
sanitaria oggetto del rapporto di convenzionamento a suo
tempo in essere con le soppresse USL LE/6 di Nardò
e USL LE/7 di Galatina per il periodo in cui hanno esplicato
effetti i provvedimenti di revoca del suddetto rapporto,
adottati, ciascuno per la parte di competenza, dagli Amministratori
Straordinari delle citate UU.SS.LL. (poi assorbite entrambe
dall’AUSL LE/1). Pertanto, al fine di pervenire all’accertamento
della responsabilità delle Amministrazioni convenute,
occorre verificare se:
(a) i provvedimenti di revoca fossero o meno illegittimi;
(b) nel caso in cui la risposta al quesito sub (a) fosse
positiva, esistano o meno cause di giustificazione dell’operato
delle Amministrazioni intimate;
(c) nell’ambito del quesito sub (b), la responsabilità
da ascrivere alle predette Amministrazioni abbia natura
aquiliana o contrattuale;
(d) il credito del Centro ricorrente si è o meno
prescritto, anche in parte;
(e) la misura del risarcimento richiesto è congrua.
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2.1.
La risposta al primo interrogativo è scontata, visto
che con le sentenze n. 326/1996 e n. 5070/2002 questo Tribunale
ha annullato i provvedimenti di revoca del convenzionamento,
adottati, rispettivamente, dall’USL LE/6 e dall’USL
LE/7, il che vuol dire che l’illegittimità
degli atti in questione è stata accertata con efficacia
di giudicato (non essendo state appellate le sentenze summenzionate).
Peraltro, come autorevolmente insegnato dalla Corte di Cassazione
nella sentenza delle SS.UU. n. 500/1999 e come del resto
riconoscono in prevalenza dottrina e giurisprudenza, dall’accertata
illegittimità del provvedimento non consegue automaticamente
l’accertamento della responsabilità della P.A.
agente, dovendosi indagare circa la sussistenza della c.d.
colpa d’apparato (se si ritiene trattarsi di responsabilità
aquiliana) o comunque di un inadempimento imputabile al
debitore (se si ritiene, invece, trattarsi di responsabilità
contrattuale). |
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2.2.
La risposta all’interrogativo sub (c) presuppone una
disamina relativa alla natura della responsabilità
della P.A. per illegittimo esercizio della funzione amministrativa,
in quanto diverse sono le conseguenze a seconda che tale
responsabilità venga ascritta nell’alveo dell’illecito
extracontrattuale o, al contrario, essa venga qualificata
come responsabilità da inadempimento di un’obbligazione
o anche da “contatto sociale qualificato”.
All’indomani dell’attribuzione al G.A. del potere
di condannare la P.A. al risarcimento del danno ingiusto
cagionato nell’esercizio illegittimo della funzione
amministrativa (D.Lgs. n. 80/1998, le cui disposizioni hanno
trovato conferma nella L. n. 205/2000) si è aperto
in dottrina e in giurisprudenza un ampio e intenso dibattito
sul punto, scaturito dalla considerazione che la responsabilità
della P.A. per illegittimo esercizio della funzione amministrativa
non è incasellabile agevolmente nei due generi di
responsabilità che la dottrina e la giurisprudenza
civilistiche, muovendo dalle disposizioni del vigente Codice
Civile, hanno elaborato nel tempo (in tal senso, cfr. la
decisione della Sez. V del Consiglio di Stato 8.7.2002,
n. 3796). Tra l’altro, nello stesso periodo, anche
la giurisprudenza civile è venuta elaborando importanti
spunti a proposito della responsabilità da contatto
sociale (al riguardo, è notissima la sentenza della
III Sezione della Cassazione Civile 22.1.1999, n. 589, in
cui la Corte ha dato espresso riconoscimento alla c.d. obbligazione
senza prestazione, affermando che la responsabilità
del medico dipendente da una struttura sanitaria per i danni
arrecati al paziente ha natura contrattuale, nonostante
fra il medico e il paziente non venga stipulato alcun contratto,
il contratto sussistendo invece fra il paziente e la struttura
ospedaliera).
Nel caso del rapporto fra P.A. e cittadino si possono ravvisare
i tratti distintivi sia della responsabilità aquiliana
che di quella contrattuale, visto che:
- in alcuni procedimenti è indubbia l’esistenza
del previo contatto qualificato fra Amministrazione e privato,
dal quale discende anzitutto un legittimo affidamento del
cittadino, che trova tutela in primo luogo in sede impugnatoria,
prova ne sia il fatto che è abbastanza frequente
l’annullamento di atti motivato dal giudice con il
fatto che la P.A. non si è ispirata al principio
di leale collaborazione (principio espresso, fra gli altri,
dagli artt. 6 e 18 della L. n. 241/1990 e s.m.i. e dall’art.
46 del D.Lgs. n. 163/2006). Inoltre, le norme e i principi
in materia di autotutela e di obbligo di comunicazione di
avvio del procedimento (con particolare riguardo ai procedimenti
di secondo grado) dimostrano chiaramente come dal previo
contatto fra le parti discendono precisi obblighi in capo
alla parte pubblica, il cui inadempimento è del tutto
assimilabile all’inadempimento del contraente;
- in ogni caso, la teoria della responsabilità da
contatto qualificato (pacificamente ascritta nell’alveo
della responsabilità contrattuale) consente di far
rientrare agevolmente tali vicende nell’alveo di applicazione,
appunto, degli artt. 1218 e ss. c.c., in quanto non è
revocabile in dubbio che fra P.A. e cittadino il rapporto
preesiste quasi sempre rispetto al momento dell’adozione
dell’atto lesivo;
- al contrario, si potrebbe anche ritenere che il “contatto”
fra privato e P.A. (che sicuramente si verifica nel corso
del procedimento amministrativo o, meglio, in determinati
procedimenti, e fra essi di sicuro quelli ad istanza di
parte) non acquista un’intensità tale da poter
essere assimilato al legame che intercorre fra le parti
del rapporto obbligatorio. Per cui, la responsabilità
della P.A. avrebbe natura extracontrattuale, discendendo
essa dalla violazione del neminem laedere (le questioni
che si sono sinteticamente tracciate nei paragrafi precedenti
sono compiutamente illustrate, fra le altre, nell’ordinanza
8.5.2002, n. 267 del C.G.A., con la quale il Consiglio siciliano
aveva rimesso all’Adunanza Plenaria del Consiglio
di Stato la questione della qualificazione della responsabilità
della P.A. da illegittimo esercizio della funzione amministrativa.
E’ noto peraltro che l’Adunanza Plenaria non
ha sciolto il dubbio, in quanto la relativa decisione –
14.2.2003, n. 2 - ha potuto prescindere dalla soluzione
del quesito). |
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2.3.
Probabilmente, considerato che la materia è ancora
fluida, si potrebbe distinguere fra le varie situazioni
che si possono presentare all’interprete.
Nel caso, ad esempio, delle gare ad evidenza pubblica o
dei concorsi pubblici, seppure non può dirsi assente
un contatto giuridicamente rilevante fra la P.A. e i soggetti
che prendono parte a tali procedure – contatto che
preesiste rispetto al momento in cui può ritenersi
configurata la condotta causativa del danno ingiusto (ad
esempio, adozione dell’atto di esclusione del concorrente)
- la vicenda è assimilabile alla c.d. culpa in contrahendo
(art. 1337 c.c.), la quale viene generalmente ascritta al
genus della responsabilità aquiliana, in quanto il
contatto non coinvolge solo il danneggiante e il danneggiato,
bensì una platea più o meno vasta di soggetti,
i quali, oltretutto, non possono vantare ciascuno una posizione
differenziata rispetto agli altri concorrenti nei confronti
della P.A. agente, la quale è invece onerata ad adottare
un comportamento leale ed imparziale nei confronti di tutti
i predetti soggetti. Per cui, in vicende di questo tipo
potrebbe trovare ancora accoglimento la tesi secondo cui
la responsabilità dell’Amministrazione per
illegittimo esercizio della funzione amministrativa ha natura
extracontrattuale, dal che discendono conseguenze rilevanti
in tema di ripartizione dell’onus probandi (che peraltro
viene in genere alleviato dalla giurisprudenza in favore
del danneggiato) e di termine di prescrizione della pretesa
risarcitoria (che è quinquennale). Anche nei procedimenti
di natura ablatoria o sanzionatoria sembra persuasiva la
tesi della natura aquiliana della responsabilità
per illegittimo esercizio della funzione amministrativa,
in quanto il “contatto” insorge di solito nello
stesso momento in cui, dal punto di vista giuridico, si
verifica la lesione della sfera giuridica del privato, anche
se nei procedimenti ablatori il cittadino viene coinvolto
anche nelle fasi preliminari del procedimento. In questi
casi, quindi, ciò che l’ordinamento impone
alla P.A. è il dovere di non arrecare una lesione
ad un soggetto che non è tenuta a subirla (ad esempio,
non deve essere irrogata una sanzione ad un soggetto che
non ha commesso l’illecito; non deve essere espropriato
un terreno in assenza delle condizioni di legge; etc.),
cioè di non turbare illegittimamente una situazione
di godimento di diritti da parte del loro titolare. Siamo
pertanto nella sfera di operatività del neminem laedere.
Al contrario, in vicende nelle quali fra privato e P.A.
esiste già un rapporto che, pur fondandosi su un
provvedimento e non (o non solo) su un contratto, è
assimilabile ad un rapporto contrattuale, la rottura del
rapporto causata dall’adozione di un atto illegittimo
(revoca, annullamento d’ufficio, abrogazione, decadenza)
genera in capo al soggetto pubblico una responsabilità
di natura contrattuale o, quantomeno, da contatto sociale
qualificato.
In effetti, tali vicende sono del tutto assimilabili, ad
esempio, agli accordi amministrativi, in quanto non c’è
molta differenza fra il caso in cui la P.A. revochi un atto
ampliativo di natura autoritativa (come è accaduto
nella vicenda all’esame del Tribunale) e il caso in
cui l’Amministrazione venga meno ad una convenzione
di lottizzazione (come nel caso deciso dalla Sez. V del
Consiglio di Stato con la sentenza 6.8.2001, n. 4239, una
delle prime decisioni in cui il giudice amministrativo ha
affrontato ex professo ed in maniera organica la questione
della possibilità di qualificare la responsabilità
della P.A. come responsabilità da contatto sociale
qualificato) o receda senza valido motivo da un accordo
ex art. 11. In entrambi i casi, viene ad essere leso il
legittimo affidamento che il privato aveva maturato circa
la perdurante validità del provvedimento o dell’accordo,
per cui se il provvedimento di secondo grado è illegittimo
e viene annullato dal G.A. si può ritenere a ragione
che la relativa responsabilità che sorge in capo
alla P.A. ha natura contrattuale, considerato che la posizione
del privato aveva acquistato, per effetto del rilascio del
provvedimento ampliativo, una ben precisa differenziazione
rispetto a quella degli altri amministrati.
Nel caso di specie, le considerazioni che precedono trovano
solare conferma, se si pensa al fatto che fra le parti intercorrevano
rapporti giuridici del tutto assimilabili a quelli contrattuali
(anzi, si trattava di concessioni di servizi pubblici a
cui accedeva un contratto relativo all’erogazione
da parte del Centro ricorrente di prestazioni sanitarie
in favore degli assistiti dal SSN ed al successivo rimborso
delle relative fatture da parte delle UU.SS.LL), che sono
stati interrotti a seguito dell’adozione dei provvedimenti
illegittimi poi annullati dal TAR. Pertanto, può
a ragione sostenersi che fra le parti esisteva un contatto
sociale ben saldo e riconosciuto da entrambe le parti, la
cui rottura configura la violazione di un’obbligazione
avente titolo in un negozio giuridico o, quantomeno, in
un rapporto assimilabile ad un negozio e che viene in genere
denominato come “contatto sociale qualificato”
(anche sul punto, cfr. la citata sentenza della Sez. V n.
4239/2001).
Del resto, la tesi che il Collegio ritiene di condividere
circa la natura della responsabilità della P.A. per
illegittima adozione di provvedimenti che incidono su rapporti
già in essere, seppure non maggioritaria, ha trovato
frequente condivisione nella giurisprudenza amministrativa,
sembrando essa quella più adeguata a spiegare la
dinamica di certi rapporti che si instaurano fra P.A. e
cittadino a seguito dell’adozione di atti “ampliativi”
che vengono in seguito annullati d’ufficio o revocati
o comunque non eseguiti dall’Amministrazione (in tal
senso, si possono citare Cons. Stato, VI, 20.1.2003, n.
204; TAR Milano, II, 27.7.2005, n. 3438; Cons. Stato, V,
2.9.2005, n. 4461; TAR Molise, 3.2.2006, n. 95; TAR Lazio,
I-bis, 10.5.2006, n. 3432). |
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3.
Da ciò derivano conseguenze inerenti l’accertamento
dell’elemento soggettivo dell’illecito (e quindi
l’onere della prova), il termine di prescrizione (che
è decennale e decorre dalla data di pubblicazione
della sentenza di annullamento dell’atto causativo
del danno) e il danno risarcibile (per quanto si dirà
infra).
La questione del termine di prescrizione nel caso di specie
è rilevante per quanto concerne la domanda risarcitoria
proposta nei confronti della Gestione Liquidatoria della
soppressa USL LE/6 di Nardò, visto che la sentenza
con cui il TAR aveva annullato la revoca della convenzione
è del 1996 ed è passata in giudicato nel 1997,
mentre, a fronte dell’eccezione rassegnata dalle Amministrazioni
intimate, il Centro ricorrente non ha provato di aver richiesto
in sede stragiudiziale il risarcimento del danno prima del
2003 (vedasi atto di diffida del 1° dicembre 2003),
per cui, se si dovesse ritenere che la responsabilità
dell’Amministrazione ha natura aquiliana, in parte
qua la presente azione dovrebbe essere rigettata per intervenuta
prescrizione del credito. Come detto, invece, il Tribunale
ritiene che nel caso di specie debba applicarsi il termine
ordinario decennale, per cui il ricorso può essere
esaminato nel merito anche in questa parte. |
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4.
Una volta stabilito che la responsabilità delle Amministrazioni
intimate ha natura contrattuale, ne consegue che la prova
dell’assenza di colpa dell’inadempimento deve
essere fornita dal debitore, secondo le regole tipiche degli
artt. 1218 e ss. c.c., dovendo in ogni caso accertarsi l’imputabilità
dell’inadempimento.
Naturalmente, nel caso della P.A. tale prova non concerne
ovviamente la volontà di adottare gli atti impugnati
(la quale certamente sussisteva al momento in cui le UU.SS.LL.
intimate hanno deciso di revocare i convenzionamenti in
essere con il Centro ricorrente), bensì la circostanza
che nell’adozione di tali provvedimenti non siano
state violate le regole di condotta che dovrebbero improntare
di sé l’operato della P.A. ed in particolare
quelle regole di “protezione” della sfera giuridica
del privato che connotano il c.d. contatto sociale fra Amministrazione
e cittadino.
Al riguardo, l’odierno Collegio ritiene che le Amministrazioni
intimate abbiano fornito tale prova, limitatamente al periodo
antecedente la data di passaggio in giudicato delle sentenze
n. 326/1996 e n. 5070/2002, mentre non è giustificabile
il ritardo con cui l’AUSL LE/1 (nel frattempo succeduta
alle soppresse USL) ha proceduto alla riattivazione dei
rapporti di convenzionamento illegittimamente interrotti
a suo tempo dopo il passaggio in giudicato delle prefate
decisioni (ed è per tale ragione che il soggetto
legittimato passivo del presente giudizio va individuato
proprio nell’AUSL LE/1, unico soggetto tenuto a dare
esecuzione alle sentenze del TAR, visto che le USL LE/6
e LE/7 non esistevano più).
Ritiene infatti il Tribunale di condividere la tesi delle
Amministrazioni resistenti secondo cui la disposizione di
cui all’art. 4, comma 7, della L. n. 412/1991 stabilisce
il principio per il quale il rapporto di impiego dei medici
con il SSN è incompatibile con tutte le attività
professionali esterne – siano esse svolte singolarmente
o in forma associata – che possano dar luogo ad un
conflitto di interessi (“Con il Servizio sanitario
nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro.
Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto
di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti
anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario
nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario
nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio
di altre attività o con la titolarità o con
la compartecipazione delle quote di imprese che possono
configurare conflitto di interessi con lo stesso. L'accertamento
delle incompatibilità compete, anche su iniziativa
di chiunque vi abbia interesse, all'amministratore straordinario
della unità sanitaria locale al quale compete altresì
l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Le situazioni
di incompatibilità devono cessare entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge[…].
L'esercizio dell'attività libero-professionale dei
medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale è
compatibile col rapporto unico d'impiego, purché
espletato fuori dell'orario di lavoro all'interno delle
strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione
di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario
nazionale…”).
La norma prevede l’incompatibilità fra il rapporto
di impiego con il SSN e il rapporto convenzionale con lo
stesso Servizio Sanitario Nazionale, senza specificare a
quale organo spetti l’accertamento dell’incompatibilità
e l’adozione degli atti conseguenti. Le USL LE/6 e
LE/7 hanno ritenuto che la norma tutelasse sia l’interesse
pubblico dell’Amministrazione con cui intercorreva
il rapporto d’impiego del dott. Surace, sia l’interesse
pubblico dell’Amministrazione con cui intercorreva
il rapporto convenzionale e in questa seconda veste hanno
adottato gli atti dichiarativi della decadenza del rapporto
convenzionale. Nelle sentenze del TAR è stato invece
ritenuto assorbente il dedotto vizio di incompetenza delle
USL LE/6 e LE/7, sul presupposto che i provvedimenti sanzionatori
avrebbero dovuto essere adottati dall’USL con la quale
il dott. Surace intratteneva il rapporto d’impiego.
In sostanza, quindi, le USL LE/6 e LE/7 hanno esattamente
individuato l’esistenza di una causa di incompatibilità
prevista dalla legge, ma hanno errato nell’adozione
dei provvedimenti conseguenti, poiché alle stesse
non spettava la relativa competenza; l’errore è
tuttavia ampiamente scusabile alla luce della formula legislativa,
sicché nessuna responsabilità risarcitoria
può incombere sulle stesse, fino al passaggio in
giudicato delle prefate sentenze.
In effetti, una volta passate in giudicato le decisioni
del TAR n. 326/1996 e n. 5070/2002, l’AUSL LE/1 (succeduta,
come detto, alle soppresse USL LE/6 e LE/7) avrebbe dovuto
tempestivamente consentire al Centro ricorrente di riattivare
le strutture a suo tempo chiuse, riattribuendo anche i rispettivi
budgets annuali nell’ambito della programmazione dei
tetti di spesa (cosa che è avvenuta solo nel 1999
per la struttura di Nardò e all’inizio del
2007 per la struttura di Galatina. Riguardo quest’ultima
struttura, la documentazione comprovante la riattivazione
della struttura a far data dall’1.2.2007 è
stata depositata dal Centro ricorrente nell’ambito
del giudizio di cui al ricorso n. 890/2005 R.G., chiamato
anch’esso all’odierna udienza). Infatti, una
volta formatosi il giudicato sulle statuizioni del TAR (e
al riguardo si precisa che l’errore scusabile deve
essere riconosciuto anche nella pendenza del termine per
proporre appello, ben potendo l’AUSL LE/1 essere ancora
convinta, in tale periodo, della correttezza dell’operato
delle soppresse UU.SS.LL.), non c’erano ragioni per
non procedere alla rapida soluzione della vicenda, il che
è comprovato dal fatto che, sia pure in ritardo,
le strutture sono state alla fine riattivate. Si deve altresì
precisare che le sentenze de quibus non risultano essere
state notificate alle Amministrazioni soccombenti (riguardo
la sentenza n. 326/1996 è la stessa società
ricorrente ad affermare che il passaggio in giudicato è
avvenuto alla scadenza del termine “lungo” annuale
– a cui vanno aggiunti i 45 giorni di sospensione
feriale dei termini – mentre con riferimento alla
sentenza n. 5070/2002 non è stata provata la notifica
della decisione stessa, per cui ugualmente il passaggio
in giudicato si deve ritenere verificatosi con il decorso
del termine “lungo”).
Pertanto, sussiste la responsabilità dell’AUSL
LE/1 per non avere consentito al Centro ricorrente di svolgere
l’attività d’impresa nei periodi 21.6.1997
(data del passaggio in giudicato della sentenza n. 326/1996)
- 31.12.1998 (per la struttura di Nardò) e 22.11.2003
(data di passaggio in giudicato della sentenza n. 5070/2002
- 31.1.2007 (per la struttura di Galatina), per cui l’Amministrazione
va condannata a risarcire i danni patiti dalla società
ricorrente nei periodi in questione. |
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5.
Ulteriore passaggio fondamentale attiene alla quantificazione
del danno, che il Centro ricorrente ha stimato, come detto,
in complessivi € 7.194.627,10, prendendo a base di
calcolo:
- da un lato, il fatturato che le strutture chiuse a seguito
dell’illegittima revoca del convenzionamento avevano
maturato fino al 1992 (naturalmente, per quanto riguarda
la struttura di Nardò, la base di calcolo non tiene
conto del fatturato maturato dopo il 1999, anno di riattivazione
della struttura in esecuzione della sentenza n. 323/1996);
- dall’altro, l’incremento annuo percentuale
che ha fatto registrare il fatturato assegnato ogni anno
all’omologa struttura gestita dai dottori Surace nella
sede di Maglie (la quale ha sempre funzionato in questi
anni);
- in tal modo, la società ricorrente ha determinato
il fatturato complessivo che le strutture di Nardò
e Galatina avrebbero conseguito, in condizioni normali,
negli anni in contestazione;
- il totale così ottenuto è stato decurtato
del 30%, in applicazione analogica del criterio di cui all’art.
4 del DPR n. 120/1988 (sul punto si dirà infra).
Oltre al danno da mancato fatturato, la società ricorrente
chiede anche il ristoro dei danni relativi al mancato incremento
dell’attività aziendale e del danno all’immagine.
Il Tribunale non ritiene di condividere i calcoli esposti
nel ricorso, per le ragioni che di seguito si andranno ad
illustrare. |
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5.1.
Per quanto riguarda il mancato fatturato, ritiene anzitutto
il Tribunale di non poter riconoscere alla società
ricorrente la richiesta misura del 70% del fatturato annuo
presunto, che consegue, come detto, dall’applicazione
analogica del criterio di cui all’art. 4 del DPR n.
120/1988 (recante il recepimento dell’“Accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali
in materia di prestazioni di diagnostica strumentale e di
laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica,
la medicina nucleare e di fisiokinesiterapia, nonché
ogni altra prestazione specialistica effettuata in regime
di autorizzazione sanitaria, ai sensi dell'art. 48 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833”), utilizzato dalla
Sezione in numerosi precedenti analoghi.
La norma prevede che “1. A far tempo dalla data di
pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica
che rende esecutivo il presente accordo, sui compensi liquidati
ai medici specialisti convenzionati l'ente erogatore provvede
mensilmente a versare all'ENPAM, sul conto personale di
ciascun sanitario, un contributo previdenziale pari al 12
per cento, di cui il 10 per cento a carico dell'ente ed
il 2 per cento a carico del medico.
2. Ai fini di cui sopra il compenso indicato nell'allegato
1 è decurtato delle seguenti percentuali:
a) Laboratorio: 30 per cento;
b) RIA: 40 per cento;
c) Radiologia: 40 per cento;
d) Medicina nucleare: 60 per cento;
e) Fisiokinesiterapia e terapia fisica: 30 per cento”.
Il Tribunale, in numerose controversie relative al mancato
pagamento da parte delle AA.UU.SS.LL. pugliesi di prestazioni
sanitarie rese dalle strutture provvisoriamente accreditate
con il SSN in eccedenza rispetto ai tetti di spesa invalicabili,
ha riconosciuto il pagamento di tali prestazioni (ai sensi
dell’art. 2041 c.c.) nella misura del 30%, 40% o 60%
- a seconda della branca - applicando analogicamente il
citato art. 4, il quale, in pratica, indicando la percentuale
della tariffa da detrarre convenzionalmente al fine del
versamento dei contributi ENPAM, indica per differenza l’utile
che il professionista ricava dallo svolgimento delle attività
oggetto di accreditamento (ex multis, cfr. la sentenza della
Sezione n. 2939/2004).
Ebbene, le percentuali di cui all’art. 4 del DPR n.
120/1988 si riferiscono all’attività svolta
in forma individuale, per cui esse non possono essere utilizzate
nel caso delle società, per le quali il margine di
utile aziendale si attesta di solito al 10%-15% del fatturato.
Inoltre, si deve evidenziare che, nei precedenti citati
dalla ricorrente si trattava di vicende in cui le prestazioni
sanitarie erano state effettivamente erogate, ma di esse
veniva negato il rimborso da parte delle AA.UU.SS.LL. a
cagione del fatto che si trattava di prestazioni eccedentarie
rispetto ai tetti di spesa.
Nella presente vicenda, invece, si tratta di prestazioni
mai eseguite (sia pure per causa imputabile al debitore),
per cui il parametro da utilizzare per la quantificazione
del risarcimento è diverso.
Pertanto, alla società ricorrente va riconosciuto
a titolo risarcitorio il 15% del fatturato annuo relativo
ai periodi in cui le strutture di Nardò e Galatina
sono state illegittimamente chiuse (vedasi precedente punto
4), fatturato che va determinato secondo quanto si dirà
nel successivo punto 5.2.
Al riguardo, osserva il Collegio che il dato su cui applicare
la predetta percentuale non può essere costituito
dalla somma aritmetica dei fatturati presunti relativi agli
anni per cui compete il risarcimento, il che è comprovato,
ad esempio, dal fatto che per la struttura di Galatina il
budget assegnato a seguito della riattivazione (vedasi verbale
sottoscritto dalle parti in data 5 febbraio 2007 e depositato
agli atti nel citato giudizio di cui al ricorso n. 890/2005
R.G.) è pari a € 350.000,00, laddove in ricorso
si indicano fatturati rispettivamente di € 558.480,00
circa e di € 592.330,00 circa per gli anni 2003 e 2004.
Stessa discrasia è rinvenibile nel calcolo relativo
alla struttura di Nardò, visto che il dato presunto
indicato per l’anno 1998 (ultimo anno in cui la struttura
è stata chiusa) è ben superiore a quello del
fatturato effettivamente realizzato nel 1999 (primo anno
di riapertura). Tra l’altro, i dati relativi alla
struttura di Nardò indicano come, dopo la riattivazione
della sede, il fatturato non è cresciuto esponenzialmente
nel tempo (ad esempio, il fatturato del 2002 è di
molto inferiore a quello del 2000).
Il Collegio ritiene quindi che, nel calcolare l’entità
del risarcimento relativo al mancato guadagno, la società
ricorrente abbia ecceduto notevolmente rispetto ai dati
corrispondenti alle effettive potenzialità, quali
emergono dallo stesso ricorso (per la sede di Nardò)
e dall’accordo da ultimo sottoscritto (per la sede
di Galatina). |
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5.2.
Pertanto, la percentuale del 15% va calcolata prendendo
a riferimento:
- per la struttura di Nardò, la media fra i fatturati
maturati a seguito della riattivazione e quello relativo
al triennio antecedente la chiusura (secondo i dati indicati
in ricorso). Tale media è pari a € 165.791,14,
per cui, tenuto conto del fatto che, in ragione della data
di passaggio in giudicato della sentenza n. 326/1996, per
il 1997 il risarcimento compete solo per il periodo 21 giugno-31
dicembre, il risarcimento è pari a € 13.125,13
per l’anno 1997 e ad € 24.868,67 per l’anno
1998;
- per la struttura di Galatina, la media fra il fatturato
maturato nel triennio antecedente la chiusura (pari a €
186.159,99) e il budget assegnato alla società ricorrente
nell’accordo del 5 febbraio 2007 (pari a € 350.000,00).
Tale media è pari a € 268.080,00, per cui, tenuto
conto del fatto che, in ragione della data di passaggio
in giudicato della sentenza n. 5070/2002, per il 2003 il
risarcimento compete solo per il periodo 22 novembre-31
dicembre, e per il 2007 compete solo per il mese di gennaio,
il risarcimento spettante alla ricorrente è pari
a € 4.468,00 per l’anno 2003; a € 40.212,00
per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006 compresi; a €
3.351,00 per il mese di gennaio 2007.
Tali somme, trattandosi di debito di valore, sono soggette
a rivalutazione monetaria, secondo gli indici via via in
vigore. |
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5.3.
Non sono invece risarcibili le altre voci di danno, in quanto:
- trattandosi di responsabilità contrattuale, i danni
risarcibili vanno individuati applicando gli artt. 1223
e ss. c.c., per cui sono risarcibili i soli danni che costituiscono
conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento
(nel caso di specie, i danni relativi alla mancata erogazione
delle prestazioni sanitarie e, quindi, al mancato pagamento
da parte dell’Amministrazione Sanitaria dei relativi
corrispettivi);
- in ogni caso, considerato che la responsabilità
contrattuale può comunque coesistere con quella aquiliana
(quando siano lese posizioni giuridiche diverse da quelle
oggetto del contratto), il danno da mancato incremento aziendale
e quello all’immagine potrebbero essere risarciti
a titolo di responsabilità extracontrattuale, ma
a patto che ne venga dimostrata la sussistenza e che il
credito non si sia prescritto;
- per quanto riguarda la prima voce, si deve osservare che
il Centro ricorrente ha potuto incrementare nel tempo le
potenzialità tecnico-scientifiche nella sede di Maglie
(che ha sempre funzionato);
- per quanto riguarda il danno all’immagine, invece,
a parte la considerazione che anche a tale riguardo rileva
il fatto che la società ricorrente è rimasta
sul mercato per il periodo successivo al 1993 (e, a quanto
risulta dal ricorso, con ottimi risultati), grazie all’operatività
della sede di Maglie, è da evidenziare che la chiusura
delle strutture di Nardò e Galatina non fu dovuta
a cause involgenti l’onorabilità o la professionalità
dei dottori Surace, ma solo ad una questione formale (l’incompatibilità
del dott. Gianfranco Surace), di cui, a quanto si può
dedurre dall’incremento delle attività aziendali
(anche nella sede di Nardò, dopo la riapertura),
l’utenza non pare avere tenuto conto nella scelta
della struttura in cui usufruire delle prestazioni di fisiokinesiterapia.
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5.3.
Per quanto precede, l’AUSL LE/1 (a cui va imputato
l’inadempimento, visto che le sentenze del TAR sono
successive alla costituzione dell’Azienda, avvenuta
con effetto dal mese di gennaio 1995) va condannata a risarcire
alla società ricorrente le somme di cui al precedente
punto 5.2., le quali andranno rivalutate applicando gli
indici via via vigenti.
Non spettano invece gli interessi, in quanto nei debiti
di valore, il ritardo nella percezione dell'equivalente
monetario del danno non dà automaticamente diritto
alla percezione degli interessi (che competono invece dalla
data della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione
di valore in obbligazione di valuta).
E’ noto, infatti, che nelle obbligazioni di valore,
in quanto la reintegrazione consiste nel riportare il danneggiato
nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe
trovato se il danno non fosse stato prodotto, il principale
mezzo di commisurazione attuale del valore perduto dal creditore,
e che il debitore è tenuto a reintegrare, è
fornito dalla rivalutazione monetaria. Il riconoscimento
di interessi costituisce in tale ipotesi una mera modalità
liquidatoria del possibile danno ulteriore da lucro cessante,
cui è consentito al giudice di far ricorso, col limite
costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi
sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito,
solo nei casi in cui la rivalutazione monetaria dell'importo
liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la
diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano
a reintegrare pienamente il creditore, che deve esser posto
nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe
trovato se il pagamento fosse stato tempestivo (Cass., SS.UU.,
17.2.1995, n. 1712).
Essenziali sono al riguardo l’allegazione e la prova
di tale danno (Cass., III, 23.7.2002, n. 10751; Id., 24.1.2000,
n. 748; Id., 20.1.1999, n. 490) che si realizza solo se
ed in quanto la somma rivalutata (o liquidata in moneta
attuale) sia inferiore a quella di cui il danneggiato avrebbe
disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento
della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo
e che richiede, conseguentemente, l'accertamento, anche
in base a criteri presuntivi, della sua concreta esistenza.
Ciò che dipende, prevalentemente, dal rapporto tra
remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione
nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti
i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno
da ritardo non sarà normalmente configurabile.
È allora chiaro come non sia legittimo alcun automatismo
nel riconoscimento dei c.d. interessi compensativi, sia
perché il danno da ritardo che con quella modalità
liquidatoria si indennizza non è detto che esista
necessariamente, sia perché può essere comunque
già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari
attuali e come ciò implichi la necessità che
il riconoscimento del diritto agli interessi compensativi
sia subordinato alla prova dell'ulteriore danno da ritardo
che la rivalutazione non riesce ad elidere (così,
Cass. III, 28.7.2005, n. 15823; Id., 18.3.2003, n. 3994;
TAR Lecce, II, 8.10.2004, n. 7067). |
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6.
Conclusivamente, il ricorso va accolto in parte, con conseguente
condanna dell’AUSL LE/1 a risarcire alla società
ricorrente le somme di cui in motivazione.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione
delle spese di giudizio fra le parti. |
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P.Q.M. |
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il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Seconda
Sezione di Lecce, accoglie in parte il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa. |
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Così
deciso in Lecce, in camera di consiglio, il 14 febbraio
2007. |
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Pubblicata
il 3 aprile 2007 |
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