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T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE III - Sentenza 27 marzo 2007 n. 820
Amedeo Urbano – Presidente, Antonio Pasca – Estensore
Pridesa Proyectos y Servicios s.a. (avv.ti A. Loiodice e I. Lagrotta) c. Comune di Spinazzola (avv. G. D’Innella), A.U.S.L. BA/1 (n.c.), Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (n.c.), Provincia di Bari (n.c.), Regione Puglia (n.c.), Comune di Bari (n.c.), Campanelli (n.c.), AQP s.p.a. (n.c.), A.U.S.L. BA/4 (n.c.)


Ambiente e territorio – Acque pubbliche e private – Sversamento di fanghi – Principio di prevenzione – Applicazione

Anche in ossequio all’art.242, d.lg. 3 aprile 2006 n.152, nonché alla normativa comunitaria in materia ambientale, trova applicazione in una situazione di sversamento di fanghi il c.d. principio di prevenzione, secondo cui è sufficiente presupposto per il doveroso esercizio del potere contingibile e urgente anche la semplice possibilità del verificarsi della situazione di danno o pericolo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

Sede di Bari - Sezione III^





Componenti
Amedeo Urbano - Presidente
Antonio Pasca - Componente
Roberto Maria Bucchi - Componente
ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso n. 184 del 2007 proposto dalla

società Pridesa Proyectos y Servicios s.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio ed in qualità di Capogruppo con la C.C.C. s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aldo Loiodice e Ignazio Lagrotta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bari a Nicolai n. 29;


CONTRO



- Comune di Spinazzola, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni D’Innella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari alla Via B. Cairoli n. 125;

- A.U.S.L. BAT/1, in persona del D.G. pro tempore, non costituito;

- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, in persona del legale rappresentante pro tempore; non costituita;

- Provincia di Bari, in persona del Presidente pro tempore, non costituita;

- Regione Puglia, in persona del Presidente della G. R. pro tempore, non costituita;

- Comune di Bari, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;

- Campanelli Luigi, controinteressato, non costituito;

- AQP s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;

- A.U.S.L. BA/4, in persona del D. G. pro tempore, non costituito;


per l’annullamento



- dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Spinazzola n. 35 del 24/11/2006, prot. n. 12232/2239, notificata in data 29/11/2006, avente ad oggetto: Decreto di sequestro preventivo (artt. 321 e ss. c.p.p.) terreno in agro di Spinazzola, contrada “Capo D’Acqua”, fg. 101, parte part.lla 1 (lotti 56 e 60), sul quale sono stati sversati fanghi provenienti dal depuratore Bari Ovest. Avvio procedure operative e amministrative di bonifica dei luoghi contaminati ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, con la quale si è ordinato alla ditta Pridesa di attivare immediatamente tutte le procedure operative e amministrative necessarie alla bonifica e al ripristino ambientale del sito contaminato e alla messa in sicurezza dello stesso, dandone puntuale notizia al Comune, alla Provincia e alla Regione, ai sensi del D.Lgs. n. 153/06;
- di ogni altro atto connesso, conseguente e/o presupposto ancorchè non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti all’esito dell’acquisizione di tutta la documentazione istruttoria, ove esistente, allo stato non conosciuta;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Spinazzola;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Cons. Antonio Pasca;
Uditi, altresì, per le parti, gli Avv.ti I. Lagrotta e G. D’Innella;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO




La società ricorrente impugna il provvedimento di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.
La Pridesa Proyectos y Servicios s.a., in ATI con la C.C.C. s.p.a (innanzi Pridesa) è aggiudicataria – nell’Ambito Territoriale n. 4 della provincia di Bari - del contratto per la manutenzione il controllo e la custodia degli impianti di depurazione di Bari Est, Ovest e Bitonto, gestiti da AQP s.p.a. .
La ricorrente precisa che i predetti pianti di depurazione utilizzano un processo biologico di depurazione degli scarichi delle pubbliche fognature e che i materiali di risulta, al termine del trattamento, altro non sarebbero che acqua destinata a confluire in mare e fanghi utili nella concimazione dei terreni.
Lo smaltimento dei fanghi residuali, pertanto, nel rispetto della normativa vigente, dovrebbe avvenire attraverso il conferimento degli stessi sui terreni individuati dalla gerente con il consenso dei proprietari degli stessi.
Nel caso specifico la Pridesa assume di aver inviato le comunicazioni previste e di aver sversato i predetti fanghi sul terreno del Campanelli, sito nel territorio del Comune di Spinazzola contrada “Capo D’Acqua”.
Le ispezioni della A.U.S.L. Ba/1 e quelle della procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, condotte dal N.O.E. dei C.C per la Tutela dell’Ambiente, avrebbero, accertato la presenza, nei predetti fanghi sversati sul suolo, di oli minerali e di altre sostanze.
Il Comune di Spinazzola, informato dell’apertura del procedimento penale dal Comando dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente e dell’emanazione da parte del G.I.P. del Tribunale di Trani in data 13/11/2006 del decreto di sequestro preventivo, ha disposto l’immediata bonifica del terreno di che trattasi.
La ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) violazione di legge; violazione e falsa applicazione dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000; eccesso di potere; travisamento dei fatti; ingiustizia manifesta; erroneità nei presupposti; violazione e falsa applicazione dell’art. 4 L.R. n. 29/95; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 99/92;
2) violazione di legge; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 99/92; violazione e falsa applicazione del regolamento regionale n. 2/89 art. 5; eccesso di potere; sviamento; travisamento dei fatti; ingiustizia manifesta; irrazionalità; illegittimità propria e derivata;
3) violazione di legge; violazione e falsa applicazione della L. n. 241/90 e ss. mod.; eccesso di potere; difetto assoluto d’istruttoria; violazione della normativa comunitaria e nazionale relativa al principio di proporzionalità; violazione del principio di legalità (art. 97 Cost.); illegittimità propria e derivata;
4) violazione di legge; violazione e falsa applicazione dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000; violazione del D.Lgs. n. 152/2006; violazione del D. M. n. 471/99; eccesso di potere; difetto assoluto dei presupposti; difetto d’istruttoria; difetto di motivazione; illegittimità propria e derivata.
Si è costituito in giudizio il Comune di Spinazzola, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 28 febbraio 2007 il Presidente del Collegio ha manifestato l’intendimento del Collegio di definire il giudizio nel merito con decisione in forma abbreviata; i difensori presenti ne hanno preso atto senza nulla eccepire e il ricorso è stato quindi introitato per la decisione.


DIRITTO




Il ricorso è infondato.
Rileva infatti il Collegio che l’impugnato provvedimento costituisce espressione del potere contingibile e urgente previsto dagli artt. 242 e 244 del D.Lgs. n. 152/06 e dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/00.
Com’è noto i provvedimenti contingibile e urgenti rispondono all’esigenza di porre rimedio a situazioni di pericolo per l’incolumità e la salute dei cittadini, sottraendo l’esercizio dell’attività all’ordinario iter procedimentale.
E’ coerente pertanto ritenere un estrema semplificazione procedimentale e un onere motivazionale limitato essenzialmente agli elementi essenziali relativi allo stato di pericolo, non richiedendosi neppure – quale presupposto di legittimità – la non prevedibilità dell’evento dannoso o pericoloso, per la evidente prevalenza di tutela dell’interesse pubblico.
Anche in ossequio alle espresse previsioni di cui alle norme citate (art. 242) nonché alla normativa comunitaria in materia, trova applicazione nella specie in cosiddetto principio di prevenzione, secondo cui è sufficiente presupposto per il doveroso esercizio del potere contingibile e urgente anche la semplice possibilità del verificarsi della situazione di danno o pericolo.
Nella fattispecie in esame, come risulta anche solo dalla mera lettura dell’impugnato provvedimento, il Sindaco ha fatto legittimamente e doverosamente uso di tale potere alla stregua delle circostanze e degli accadimenti portati alla sua attenzione e di cui al decreto di sequestro preventivo del G.I.P. del Tribunale di Trani n. 1817/06 del 13/11/06, nonché degli atti di accertamento in esso richiamati (presenza di oli minerali e di toluene in percentuali non consentite ai fini dello sversamento dei fanghi per usi agricoli, nonché in relazione alle distanze da un corso d’acqua, il Basentello, e da strade).
Il rispetto del principio di prevenzione e la delicatezza dell’interesse o bene pubblico tutelato hanno imposto dunque l’adozione del provvedimento impugnato, non risultando compatibile con il potere contingibile e urgente (che ha finalità di prevenzione) l’espletamento di complesse indagini e di ulteriore attività istruttoria con prelievo di campionature ed esami di laboratorio.
L’esito viceversa favorevole di ventuali ulteriori accertamenti e verifiche di laboratorio costituisce circostanza idonea a supportare eventuale istanza di revoca del provvedimento e non incide invece sulla legittimità dello stesso.
Sono dunque infondati, per quanto sopra, i motivi di censura dedotti, attesa peraltro la sufficiente e adeguata motivazione di supporto.
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 oltre IVA e CAP se dovuti, seguono la soccombenza e vanno dunque posti a carico della ricorrente.


P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari – III^ Sez., respinge il ricorso n. 184 del 2007, proposto dalla società Pridesa Proyectos y Servicios s.a.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio ed in qualità di Capogruppo con la C.C.C. s.p.a. .
Condanna la ricorrente al rimborso - in favore del Comune di Spinazzola - delle spese di giudizio, che si liquidano in € 3.000,00 oltre IVA e CAP se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 28 febbraio 2007.


Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 27 marzo 2007
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)






 

 

 
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