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| n.4-2007 - © copyright |
T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 28 marzo 2007 n. 537
G. Petruzzelli Pres. - V. Fiorentino Est.
L. Giorgi (Avv. M.P. Cappelletto) contro il Ministero della Pubblica Istruzione (Avvocatura dello Stato) ed il Liceo Scientifico Statale XXV Aprile di Pontedera (Avvocatura dello Stato) e nei confronti della Ditta PRO.DU.CO. di G. Landi (non costituita) |
Contratti della p.a. - Appalti di servizi e forniture “sotto soglia” - Procedure negoziate - Termine per la ricezione delle offerte - Art. 124 lett. d) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 - Ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito – Mancato rispetto – Mancata esplicitazione di eventuali ragioni di urgenza - Illegittimità della procedura concorsuale |
Il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture) – applicabile “ratione temporis” alla fattispecie – dispone, con riferimento agli appalti di servizi e forniture “sotto soglia”, all’art. 124 lett. d), che nelle procedure negoziate, con o senza bando “il termine per la ricezione delle offerte, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito”. Ne consegue l’illegittimità della procedura concorsuale che non abbia rispettato detto termine, senza fare cenno alcuno, nella lettera di invito, ad eventuali ragioni di urgenza |
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- II^ SEZIONE -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 1884/06 proposto da
GIORGI LEONARDO in proprio e quale titolare del Bar “LO CHALET”, rappresentato e difeso dall’avv. Maddalena Patrizia Cappelletto ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Bruno Amendola in Firenze, Via Marsala n. 11;
contro
- il MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliato presso gli uffici di Firenze di tale Avvocatura, via degli Arazzieri n.4;
- il LICEO SCIENTIFICO STATALE XXV APRILE DI PONTEDERA, in persona del Dirigente scolastico, legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio e rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato di Firenze ed elettivamente domiciliato presso I relativi uffici, in via degli Arazzieri n. 4;
e nei confronti:
- DITTA PRO.DU.CO. DI LANDI GIUSEPPE , NON COSTITUITASI IN GIUDIZIO;
PER L'ANNULLAMENTO
- della letteran.3908, del 21 settembre 2006, di invito alla procedura concorsuale, per l’affidamento,da parte dell’istituto scolastico intimato, del servizio di ristoro per l’anno 2006-2007; nonchè del provvedimento con cui la gara è stata affidata alla ditta Pro.du.co.
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione e dell’Istituto scolastico intimati;
Viste le memorie prodotte dalle parti costituite a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 25 gennaio 2007, relatore il Consigliere Vincenzo FIORENTINO, gli avv.ti Patrizia Maddalena Cappelletto e Piercarlo Pirollo (avv. Stato);
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Giorgi Leonardo quale titolare dell’esercizio commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande, bar “Lo Chalet”, ubicato nella zona commerciale 4/b, del comune di Pontedera, in area in cui sono insediati diversi istituti scolastici, ha, con atto notificato il 9 novembre 2006 e depositato il 2 dicembre successivo, adito questo Tribunale chiedendo l’annullamento della lettera n. 3908, del 21 settembre 2006, con cui esso ricorrente è stato invitato a partecipare alla procedura concorsuale, indetta dall’Istituto Superiore XXV aprile, Liceo Classico e Liceo Scientifico per l’affidamento del servizio di ristoro per l’anno scolastico 2006-2007, nonchè l’annullamento del provvedimento con cui tale servizio è stato aggiudicato alla ditta Pro.du.co..
A fondamento dell’impugnativa parte ricorrente ha dedotto il complesso motivo della violazione dell’art. 124, lett. D) del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell’eccesso di potere desumibile da più sintomi.
La stazione, disponendo, con la lettera di invito del 21 settembre 2006, consegnata a mano al ricorrente il successivo giorno 27, che le offerte dovevano essere presentate entro il 30 dello stesso mese avrebbe disatteso che, a norma del suindicato articolo il termine per la ricezione delle offerte, nelle procedure negoziate per l’affidamento di servizi e forniture sotto soglia, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni.
Nella specie sarebbe stato violato anche il principio della “par condicio” dato che nella lettera di invito, si farebbe specifico riferimento a marche di prodotto già commercializzate all’interno dell’Istituto dalla ditta risultata poi aggiudicataria.
Inoltre nel verbale di aggiudicazione inesattamente la procedura concorsuale sarebbe stata qualificata come licitazione privata.
Infine i locali dell’aggiudicatario non sarebbero stati oggetto degli interventi richiesti dal comune per renderli idonei allo svolgimento dell’attività di vendita al dettaglio.
Si sono costituiti in giudizio, con atto depositato in data 11 dicembre 2006 sia il Ministero della Pubblica Istruzione che l’istituto scolastico intimati.
Non si è costituita, sebbene intimata, la ditta Produco.
Nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2006, come da ordinanza n. 1054/2006, è stata accolta la domanda cautelare proposta.
Con memoria depositata il 12 gennaio 2007 l’Avvocatura dello Stato ha, in via preliminare, eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Pubblica Istruzione sull’assunto che in forza delle nuove disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, legittimato passivo doveva ritenersi soltanto l’istituto intimato.
Ha eccepito, inoltre, la difesa erariale l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sull’assunto che se il ricorrente avesse avuto realmente l’intenzione di partecipare alla procedura concorsuale avrebbe potuto presentare una propria offerta attesa l’estrema semplicità dei documenti richiesti, nessuno dei quali previsto, peraltro a pena di decadenza. La difesa erariale, nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso.
La causa è stata trattenuta per la decisione alla pubblica udienza del 25 gennaio 2007.
DIRITTO
Va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, dedotta dalla difesa erariale sull’assunto che, in forza delle nuove disposizioni in materia dii autonomia delle istituzioni scolastiche, legittimato passivo doveva ritenersi esclusivamente l’istituto scolastico intimato.
L’eccezione è fondata.
Come noto alle scuole sono state conferite, a norma dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997 n. 59, personalità giuridica ed autonomia.
Con D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) è stata attribuita, alle istituzioni scolastiche, a decorrere dal 1 settembre 2000, per quanto qui interessa, anche la gestione del patrimonio e delle risorse; di converso il Ministero della Pubblica Istruzione si è spogliato,alla stregua del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e del regolamento attuativo, n. 300/2000, della gestione amministrativa.
La qualificazione, in base alle suindicate disposizioni, delle scuole come centri autonomi di imputazione ha, quindi, comportato la legittimazione esclusiva degli istituti scolastici.
Il Ministero della Pubblica Istruzione va, pertanto, estromesso dal giudizio.
L’Avvocatura erariale, costituitasi a difesa dell’istituto scolastico sanando in tal modo, in forza dell’art. 156 c.p.c., che trova applicazione anche nel processo amministrativo, la nullità della notifica in quanto effettuata dal ricorrente presso la sede di tale istituto e non presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato, ha, in via preliminare, eccepito l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse sull’assunto che se il ricorrente avesse avuto realmente l’intenzione a partecipare alla procedura concorsuale avrebbe potuto presentare una propria offerta, attesa la semplicità dei documenti richiesti, nessuno dei quali previsto peraltro a pena di decadenza.
L’eccezione è priva di pregio.
Va al riguardo rilevato che come affermato nell’atto introduttivo di giudizio e non contestato (il che rende la circostanza pacifica), la lettera n. 3908, del 21 settembre 2006, con cui il ricorrente è stato invitato a partecipare alla procedura concorsuale è stata a questi consegnata soltanto il successivo giorno 27, quindi solo tre giorni prima del termine di scadenza di presentazione delle offerte, termine ricadente nel giorno 30.
Ebbene il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture) – applicabile “ratione temporis” alla fattispecie – dispone, con riferimento agli appalti di servizi e forniture “sotto soglia”, all’art. 124 lett. d), che nelle procedure negoziate, con o senza bando “il termine per la ricezione delle offerte, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito”.
Nel caso di specie la lettera di invito, emessa, come sopra delineato, il 21 settembre 2006, non fa cenno alcuno a ragioni di urgenza, conseguentemente il termine in questa fissato, per la ricezione delle offerte, non poteva, come invece disposto, essere inferiore a dieci giorni, dalla data di invio della stessa, e tanto allo scopo di consentire la presentazione di offerte ponderate.
Possibilità questa indubbiamente non concessa al ricorrente cui, come già delineato, la lettera di invito è stata consegnata solo tre giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Sulla base di tali rilievi, concludendo, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento degli atti con lo stesso impugnati.
Le spese ed onorari di causa vengono liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, previa estromissione del Ministero della Pubblica Istruzione, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti con lo stesso impugnati, condanna la parte costituitasi al pagamento della somma di € 3.000 (tremila) oltre accessori di legge a titolo di spese ed onorari di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 25 gennaio 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Giuseppe PETRUZZELLI - Presidente
Vincenzo FIORENTINO - Consigliere, rel.est.
Stefano TOSCHEI - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28 MARZO 2007
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